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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11876/2026

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imato -2026 avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il575 08/09/2022 R.G.N. 42764/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo statopassivo della liquidazione coatta amministrativa dell’EnteStrumentale [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed ha compensato le spese di lite.Numero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nell’Area A, posizione econNuommeroi cdia ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026A2, aveva lavorato per Associazione Italiana della [OSCURATO:PERSONA],poi [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in forza dicontratti a tempo determinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.5.2008e successivamente, fino al 30.06.2016, con contratto a tempoindeterminato ed aveva chiesto il riconoscimento del suo dirittoalle differenze di retribuzione (voci relative allo stipendiotabellare, all’indennità integrativa speciale, all’indennità diente, al compenso incentivante la produttività, e alla loroincidenza sulla retribuzione indiretta e differita) maturate per losvolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla posizioneeconomica B1, nel periodo sopraindicato, oltre accessori,nonché l’ammissione al passivo della liquidazione coattaamministrativa dei relativi crediti, con privilegio generale.2.

Il Tribunale ha evidenziato che il nuovo profilo di autistasoccorritore da inquadrare nell’Area B fa riferimento ad unadiversa figura, in grado di svolgere mansioni connotate da unmaggiore grado di autonomia nell’operare e dall’assunzione diuna conseguente maggiore responsabilità, e non assimilabile aquella inquadrata nel profilo di Area A.3.

Ha ritenuto indimostrato l’effettivo svolgimento, da parte delricorrente, delle superiori mansioni descritte; ha in particolareevidenziato che la frequenza di corsi di formazione espletatinell’arco di una o più giornate non può sostituire il previopossesso di titoli di specializzazione afferenti le professionisanitarie o socio-sanitarie ai fini del superiore inquadramentodel lavoratore, tanto più che tali corsi erano obbligatori per ilmantenimento della qualifica, ma non dell’ottenimento di untitolo di specializzazione.4.

Ha rilevato che dall’istruttoria era emerso come le mansionisvolte dal ricorrente si fossero sostanziate in attività di supportoNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogNaumzeioron die ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei servizi che non presupponevano conoscenze specifiche e/oqualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamentefungibili.In particolare, ha ritenuto che nel caso di specie l'opponentestesso avesse dedotto di avere abitualmente e stabilmentesvolto le mansioni di autista soccorritore specificandone icontenuti sin dall'inizio del rapporto escludendo quindi di averein costanza del rapporto sia prima sia dopo la stabilizzazionesvolto mansioni connotate da un maggior grado diprofessionalità e da più elevati profili di responsabilità.5.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrato damemoria.6.

ESACRI è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. nonché degli artt. 13, 24 e dell’allegato A delCCNL degli enti pubblici non economici del 16.2.1999, degli art.6 e segg. e dell’allegato A del CCNL degli enti pubblici noneconomici del 1/10/2007, degli artt. 1362 e segg. c.c..1.1.

Il Tribunale, dopo aver dato atto, nelle premesse, che lerivendicazioni creditorie del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisserodifferenze retributive originate dall’accertamento dell’eserciziodi mansioni superiori di autista soccorritore (e non già delsuperiore inquadramento), operato un richiamo allagiurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione e alperimetro di applicazione dell’art. 12 del C.C.N.I. della CRI2006/2009 (segnatamente, le sentenze della Corte d’appello diTorino nn. 859 e 862 del 2017 e la sentenza della Corte diNumero registro generale 23693/2022Cassazione n. 20915/2019), ha rigettato la domanda svolta dal Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026sig. [OSCURATO:PERSONA] con erronea interpretazione dell’art. 12 delData pubblicazione 30/04/2026C.C.N.I. della CRI 2006/2009.1.2.

Al riguardo il Tribunale non ha tenuto conto della mancatacontestazione da parte dell’ESACRI della puntuale allegazioneda parte dell’odierno ricorrente in ordine alle mansioni svoltequale autista-soccorritore ed in particolare di quelle aventi unachiara connotazione socio-sanitaria.1.3.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto erroneamente inapplicabileal caso in esame la previsione dell’art. 12 del contratto collettivointegrativo che ha unicamente, ed in maniera pienamentelegittima, espressamente individuato il profilo professionaledell’autista soccorritore all’interno dell’Area B del contrattocollettivo di comparto.1.4 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.1.5.

Orbene, quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribaditoche spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valoredi una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatidalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n.3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poichétale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risultasindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenzadi motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo,Cass. n. 34357/2025; Cass. n. 8175 del 2025; in conformità:Numero registro generale 23693/2022Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026v.

Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007).Data pubblicazione 30/04/2026In buona sostanza, l’accertamento della condotta processualedi non contestazione è riservata al giudice del merito e ladenuncia nel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 115c.p.c. è consentita solo ove attenga all’interpretazione dellanorma processuale violata.1.6.

In ordine al profilo del mancato riconoscimento delledifferenze retributive per l’erronea qualificazione delle mansionidi autista soccorritore nell’ambito della previsione dell’art. 12del CCNL ne va rilevata l’inammissibilità.1.7.

Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, è necessario chevenga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).1.9.

Ed invero, la censura non si confronta con il decisum delTribunale che, correttamente rinviando alla sentenza dellaCassazione n. 20195/2019 che ha escluso la nullità dell’art. 12del CCNI 2006/2009 e ritenuto ammissibile la domanda diriconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento dimansioni superiori, riconducibili all’area B piuttosto che a quellaA di formale inquadramento, ha accertato la insussistenza deldiritto alle differenze retributive per mancanza di allegazione eprova dello svolgimento di mansioni connotate da un maggiorgrado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità,Numero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026come richiesti dalla contrattazione collettiva pNuemre ro dii rla ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026riconoscimento delle mansioni di autista soccorritore di cui allarivendicata Area B.1.10.

In altri termini, la censura non aggredisce la ratiodecidendi con cui il Tribunale ha accertato, con giudizio,peraltro, insindacabile in sede di legittimità, lo svolgimentodelle mansioni allegate non rientrassero in quelle superioririvendicate afferenti all’area B in quanto di mero supporto alpersonale sanitario e non esprimenti una maggioreprofessionalità.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 6, comma 7,D.lgs. n. 178/2012, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c..2.1.

Il Tribunale, dopo aver richiamato le allegazioni difensivedell’ESACRI, a fronte delle puntuali deduzioni svolte in ricorsoda parte del [OSCURATO:PERSONA] circa il contenuto socio-sanitario dellemansioni svolte (cfr. punto 3 del ricorso in opposizione, pagg.6-8, doc. n. 6), ha omesso di rilevare come l’effettivosvolgimento di mansioni di autista soccorritore non fosse statocontestato dalla procedura (doc. n. 8, pag. 7).2.2.

Il motivo, richiamate le motivazioni riguardanti la censuraprecedente in ordine alla mancata contestazione, è anch’essoinammissibile, nella misura in cui non si confronta con lamotivazione della decisione impugnata che ha accertato che lemansioni espletate non fossero connotate da un maggior gradodi professionalità e da più elevati profili di professionalità.3.

Con il terzo motivo si deduce l’omessa disamina di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..Numero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/20263.1.

Il Tribunale ha omesso di esaminare, e di porre a coNunmfeoror dtio ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026della propria decisione, un fatto decisivo ai fini della decisione,ovvero la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto lemansioni socio-sanitarie di pronto soccorso (aventi una chiarae inequivoca connotazione sanitaria, a differenza di quelledell’operatore tecnico), quale autista soccorritore, in uncontesto in cui, sulle autoambulanze, fosse assente il personalesanitario e, quindi, “sempre quale componente di squadre disoli soccorritori”.3.2.

Il motivo è inammissibile.3.3.

Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 25348/2018; Cass. 7921/2011).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, adNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di mNuemerriot odi "ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026(Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass n.4627/2021).Orbene, la censura sollecita un accertamento di fatto diversoda quello compiuto dal giudice di merito secondo cui le mansionisvolte erano da considerarsi di mero supporto, con conseguenteesclusione in radice del “fatto storico” ritenuto decisivo.5.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 52 del d. lgs. 165/2001, 115 e 116c.p.c., 2697 c.c., 99 della legge fallimentare, degli artt. 13, 24e dell’allegato A del CCNL degli enti pubblici non economici del16.2.1999, degli art. 6 e segg. e dell’allegato A del CCNL deglienti pubblici non economici del 1/10/2007, degli artt. 1362 esegg. c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..5.1.

Come diffusamente argomentato nel ricorso introduttivo,ad avviso del ricorrente gli assunti decisori del Tribunaleconcretano, sotto un primo profilo, violazione dell’art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 e dei principi affermati dalla più consolidatagiurisprudenza con riferimento, in generale, all’art. 2103 c.c.(in materia di impiego privato) e in materia di svolgimento dimansioni superiori (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,19/06/2020, n.12039, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav.,8/2/2021 n. 29721; Cass. civ., sez. lav., 22/11/2019 n.30580).5.2.

Esaminando i principi affermati dalla Corte di Cassazione,appare evidente come a caratterizzare la peculiare figuradell’autista soccorritore (e a differenziarla rispetto all’operatoretecnico o all’autista) concorrano sia mansioni di natura tecnico– amministrativa (come quelle della conduzione del mezzo e delcontrollo del suo stato di manutenzione, ecc. proprie anchedell’operatore tecnico o dell’autista) sia, e anzi soprattutto,mansioni di natura strettamente sanitaria – del tutto assentiNumero registro generale 23693/2022nelle figure dell’operatore tecnico e/o dell’autista - come lo Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026svolgimento delle attività di pronto soccorso, peraltroData pubblicazione 30/04/20265.3.

Il motivo analizza le declaratorie contrattuali e sostiene cheha errato il Tribunale nel ritenere che lo svolgimento di attivitàsocio-sanitarie potesse rientrare nell'area A che riguardamansioni di contenuto tecnico manuale.

Al contrario, lemansioni allegate sono tipiche del personale sanitario e siinseriscono nell’attività di pronto soccorso costituendone unafase.

Aggiunge che l'area B non richiede titoli di specializzazionee richiama a tal fine la più volte citata pronuncia dellaCassazione n. 20915 del 2019.5.4.

Il motivo è infondato.5.5.

Pur essendo corretto l’assunto del ricorrente, secondo cuiil mancato conseguimento del titolo non è sufficiente adescludere la riconducibilità delle mansioni all’Area B, vaevidenziato che il Tribunale non si è limitato ad esaminare i titoliconseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], ma ha svolto il giudizio trifasicoeffettuando una valutazione complessiva delle mansioni svoltedal medesimo, qualificandole come attività di supportostrumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazionedei servizi, e le ha pertanto ritenute riconducibili all’Area A.5.6.

Questa Corte ha in proposito chiarito che il procedimentologico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramentodi un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorativeconcretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche egradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffrontotra i risultati di tali due indagini.

Ai fini dell'osservanza di taleprocedimento, è necessario che, pur senza rigideformalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizioneNumero registro generale 23693/2022e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3Data pubblicazione 30/04/2026cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 deld.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019).5.7.

Le valutazioni del Tribunale sono sostanzialmente corrette,alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in unafattispecie in cui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratorericorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia alCCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decretoimpugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per ilpersonale della [OSCURATO:PERSONA].5.8.

Richiamato il principio iura novit curia che governal’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n.7641/2022), questa Corte ha in particolare chiarito che neitratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assettosostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998-2001 e ilCCNL 2006-2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebberocomunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL diriferimento.5.9.

Si è in proposito evidenziato che il riferimento nelladeclaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativifungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale”trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamentefungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”,mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attivitànell’ambito di direttive di massima e di procedurepredeterminate” mediante “gestione delle strumentazioniNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la poNsuimzeioron die ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nelladeclaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009.5.10.

I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunqueindividuati nei profili di strumentalità e di genericità, propridell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità,propri dell’Area B.Il Tribunale non si è dunque discostato da tali principi, in quantoha qualificato le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] come attivitàdi supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi dierogazione dei servizi, come tali riconducibili all’Area A.6.

Il ricorso va pertanto rigettato.7.

Considerato che ESACRI è rimasto intimato non va adottataalcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.8.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, perparte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imato -2026 avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il575 08/09/2022 R.G.N. 42764/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo statopassivo della liquidazione coatta amministrativa dell’EnteStrumentale [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed ha compensato le spese di lite.Numero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nell’Area A, posizione econNuommeroi cdia ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026A2, aveva lavorato per Associazione Italiana della [OSCURATO:PERSONA],poi [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in forza dicontratti a tempo determinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.5.2008e successivamente, fino al 30.06.2016, con contratto a tempoindeterminato ed aveva chiesto il riconoscimento del suo dirittoalle differenze di retribuzione (voci relative allo stipendiotabellare, all’indennità integrativa speciale, all’indennità diente, al compenso incentivante la produttività, e alla loroincidenza sulla retribuzione indiretta e differita) maturate per losvolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla posizioneeconomica B1, nel periodo sopraindicato, oltre accessori,nonché l’ammissione al passivo della liquidazione coattaamministrativa dei relativi crediti, con privilegio generale.2. Il Tribunale ha evidenziato che il nuovo profilo di autistasoccorritore da inquadrare nell’Area B fa riferimento ad unadiversa figura, in grado di svolgere mansioni connotate da unmaggiore grado di autonomia nell’operare e dall’assunzione diuna conseguente maggiore responsabilità, e non assimilabile aquella inquadrata nel profilo di Area A.3. Ha ritenuto indimostrato l’effettivo svolgimento, da parte delricorrente, delle superiori mansioni descritte; ha in particolareevidenziato che la frequenza di corsi di formazione espletatinell’arco di una o più giornate non può sostituire il previopossesso di titoli di specializzazione afferenti le professionisanitarie o socio-sanitarie ai fini del superiore inquadramentodel lavoratore, tanto più che tali corsi erano obbligatori per ilmantenimento della qualifica, ma non dell’ottenimento di untitolo di specializzazione.4. Ha rilevato che dall’istruttoria era emerso come le mansionisvolte dal ricorrente si fossero sostanziate in attività di supportoNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogNaumzeioron die ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei servizi che non presupponevano conoscenze specifiche e/oqualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamentefungibili.In particolare, ha ritenuto che nel caso di specie l'opponentestesso avesse dedotto di avere abitualmente e stabilmentesvolto le mansioni di autista soccorritore specificandone icontenuti sin dall'inizio del rapporto escludendo quindi di averein costanza del rapporto sia prima sia dopo la stabilizzazionesvolto mansioni connotate da un maggior grado diprofessionalità e da più elevati profili di responsabilità.5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrato damemoria.6. ESACRI è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. nonché degli artt. 13, 24 e dell’allegato A delCCNL degli enti pubblici non economici del 16.2.1999, degli art.6 e segg. e dell’allegato A del CCNL degli enti pubblici noneconomici del 1/10/2007, degli artt. 1362 e segg. c.c..1.1. Il Tribunale, dopo aver dato atto, nelle premesse, che lerivendicazioni creditorie del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisserodifferenze retributive originate dall’accertamento dell’eserciziodi mansioni superiori di autista soccorritore (e non già delsuperiore inquadramento), operato un richiamo allagiurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione e alperimetro di applicazione dell’art. 12 del C.C.N.I. della CRI2006/2009 (segnatamente, le sentenze della Corte d’appello diTorino nn. 859 e 862 del 2017 e la sentenza della Corte diNumero registro generale 23693/2022Cassazione n. 20915/2019), ha rigettato la domanda svolta dal Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026sig. [OSCURATO:PERSONA] con erronea interpretazione dell’art. 12 delData pubblicazione 30/04/2026C.C.N.I. della CRI 2006/2009.1.2. Al riguardo il Tribunale non ha tenuto conto della mancatacontestazione da parte dell’ESACRI della puntuale allegazioneda parte dell’odierno ricorrente in ordine alle mansioni svoltequale autista-soccorritore ed in particolare di quelle aventi unachiara connotazione socio-sanitaria.1.3. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto erroneamente inapplicabileal caso in esame la previsione dell’art. 12 del contratto collettivointegrativo che ha unicamente, ed in maniera pienamentelegittima, espressamente individuato il profilo professionaledell’autista soccorritore all’interno dell’Area B del contrattocollettivo di comparto.1.4 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.1.5. Orbene, quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribaditoche spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valoredi una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatidalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n.3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poichétale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risultasindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenzadi motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo,Cass. n. 34357/2025; Cass. n. 8175 del 2025; in conformità:Numero registro generale 23693/2022Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026v. Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007).Data pubblicazione 30/04/2026In buona sostanza, l’accertamento della condotta processualedi non contestazione è riservata al giudice del merito e ladenuncia nel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 115c.p.c. è consentita solo ove attenga all’interpretazione dellanorma processuale violata.1.6. In ordine al profilo del mancato riconoscimento delledifferenze retributive per l’erronea qualificazione delle mansionidi autista soccorritore nell’ambito della previsione dell’art. 12del CCNL ne va rilevata l’inammissibilità.1.7. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario chevenga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).1.9. Ed invero, la censura non si confronta con il decisum delTribunale che, correttamente rinviando alla sentenza dellaCassazione n. 20195/2019 che ha escluso la nullità dell’art. 12del CCNI 2006/2009 e ritenuto ammissibile la domanda diriconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento dimansioni superiori, riconducibili all’area B piuttosto che a quellaA di formale inquadramento, ha accertato la insussistenza deldiritto alle differenze retributive per mancanza di allegazione eprova dello svolgimento di mansioni connotate da un maggiorgrado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità,Numero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026come richiesti dalla contrattazione collettiva pNuemre ro dii rla ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026riconoscimento delle mansioni di autista soccorritore di cui allarivendicata Area B.1.10. In altri termini, la censura non aggredisce la ratiodecidendi con cui il Tribunale ha accertato, con giudizio,peraltro, insindacabile in sede di legittimità, lo svolgimentodelle mansioni allegate non rientrassero in quelle superioririvendicate afferenti all’area B in quanto di mero supporto alpersonale sanitario e non esprimenti una maggioreprofessionalità.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 6, comma 7,D.lgs. n. 178/2012, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c..2.1. Il Tribunale, dopo aver richiamato le allegazioni difensivedell’ESACRI, a fronte delle puntuali deduzioni svolte in ricorsoda parte del [OSCURATO:PERSONA] circa il contenuto socio-sanitario dellemansioni svolte (cfr. punto 3 del ricorso in opposizione, pagg.6-8, doc. n. 6), ha omesso di rilevare come l’effettivosvolgimento di mansioni di autista soccorritore non fosse statocontestato dalla procedura (doc. n. 8, pag. 7).2.2. Il motivo, richiamate le motivazioni riguardanti la censuraprecedente in ordine alla mancata contestazione, è anch’essoinammissibile, nella misura in cui non si confronta con lamotivazione della decisione impugnata che ha accertato che lemansioni espletate non fossero connotate da un maggior gradodi professionalità e da più elevati profili di professionalità.3. Con il terzo motivo si deduce l’omessa disamina di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..Numero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/20263.1. Il Tribunale ha omesso di esaminare, e di porre a coNunmfeoror dtio ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026della propria decisione, un fatto decisivo ai fini della decisione,ovvero la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto lemansioni socio-sanitarie di pronto soccorso (aventi una chiarae inequivoca connotazione sanitaria, a differenza di quelledell’operatore tecnico), quale autista soccorritore, in uncontesto in cui, sulle autoambulanze, fosse assente il personalesanitario e, quindi, “sempre quale componente di squadre disoli soccorritori”.3.2. Il motivo è inammissibile.3.3. Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 25348/2018; Cass. 7921/2011).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, adNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di mNuemerriot odi "ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026(Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass n.4627/2021).Orbene, la censura sollecita un accertamento di fatto diversoda quello compiuto dal giudice di merito secondo cui le mansionisvolte erano da considerarsi di mero supporto, con conseguenteesclusione in radice del “fatto storico” ritenuto decisivo.5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 52 del d. lgs. 165/2001, 115 e 116c.p.c., 2697 c.c., 99 della legge fallimentare, degli artt. 13, 24e dell’allegato A del CCNL degli enti pubblici non economici del16.2.1999, degli art. 6 e segg. e dell’allegato A del CCNL deglienti pubblici non economici del 1/10/2007, degli artt. 1362 esegg. c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..5.1. Come diffusamente argomentato nel ricorso introduttivo,ad avviso del ricorrente gli assunti decisori del Tribunaleconcretano, sotto un primo profilo, violazione dell’art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 e dei principi affermati dalla più consolidatagiurisprudenza con riferimento, in generale, all’art. 2103 c.c.(in materia di impiego privato) e in materia di svolgimento dimansioni superiori (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,19/06/2020, n.12039, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav.,8/2/2021 n. 29721; Cass. civ., sez. lav., 22/11/2019 n.30580).5.2. Esaminando i principi affermati dalla Corte di Cassazione,appare evidente come a caratterizzare la peculiare figuradell’autista soccorritore (e a differenziarla rispetto all’operatoretecnico o all’autista) concorrano sia mansioni di natura tecnico– amministrativa (come quelle della conduzione del mezzo e delcontrollo del suo stato di manutenzione, ecc. proprie anchedell’operatore tecnico o dell’autista) sia, e anzi soprattutto,mansioni di natura strettamente sanitaria – del tutto assentiNumero registro generale 23693/2022nelle figure dell’operatore tecnico e/o dell’autista - come lo Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026svolgimento delle attività di pronto soccorso, peraltroData pubblicazione 30/04/20265.3. Il motivo analizza le declaratorie contrattuali e sostiene cheha errato il Tribunale nel ritenere che lo svolgimento di attivitàsocio-sanitarie potesse rientrare nell'area A che riguardamansioni di contenuto tecnico manuale. Al contrario, lemansioni allegate sono tipiche del personale sanitario e siinseriscono nell’attività di pronto soccorso costituendone unafase. Aggiunge che l'area B non richiede titoli di specializzazionee richiama a tal fine la più volte citata pronuncia dellaCassazione n. 20915 del 2019.5.4. Il motivo è infondato.5.5. Pur essendo corretto l’assunto del ricorrente, secondo cuiil mancato conseguimento del titolo non è sufficiente adescludere la riconducibilità delle mansioni all’Area B, vaevidenziato che il Tribunale non si è limitato ad esaminare i titoliconseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], ma ha svolto il giudizio trifasicoeffettuando una valutazione complessiva delle mansioni svoltedal medesimo, qualificandole come attività di supportostrumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazionedei servizi, e le ha pertanto ritenute riconducibili all’Area A.5.6. Questa Corte ha in proposito chiarito che il procedimentologico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramentodi un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorativeconcretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche egradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffrontotra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di taleprocedimento, è necessario che, pur senza rigideformalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizioneNumero registro generale 23693/2022e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3Data pubblicazione 30/04/2026cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 deld.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019).5.7. Le valutazioni del Tribunale sono sostanzialmente corrette,alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in unafattispecie in cui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratorericorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia alCCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decretoimpugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per ilpersonale della [OSCURATO:PERSONA].5.8. Richiamato il principio iura novit curia che governal’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n.7641/2022), questa Corte ha in particolare chiarito che neitratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assettosostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998-2001 e ilCCNL 2006-2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebberocomunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL diriferimento.5.9. Si è in proposito evidenziato che il riferimento nelladeclaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativifungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale”trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamentefungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”,mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attivitànell’ambito di direttive di massima e di procedurepredeterminate” mediante “gestione delle strumentazioniNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la poNsuimzeioron die ra ccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nelladeclaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009.5.10. I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunqueindividuati nei profili di strumentalità e di genericità, propridell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità,propri dell’Area B.Il Tribunale non si è dunque discostato da tali principi, in quantoha qualificato le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] come attivitàdi supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi dierogazione dei servizi, come tali riconducibili all’Area A.6. Il ricorso va pertanto rigettato.7. Considerato che ESACRI è rimasto intimato non va adottataalcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, perparte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 23693/2022Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 11876/2026Data pubblicazione 30/04/2026