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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01726/2026

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N.R.G. 9256/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO –[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 99 e 209 l.f., volta ad ottenere l’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (ESACRI)del proprio credito per l’importo di € 105.811,37 in privilegio. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una prima domanda di insinuazione al passivo in data 7.3.2018 in relazione al credito di € 6.509,87 (per retribuzioni maturate nel periodo tra il 1.11.2014 e il 10.8.2016 in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 611/2015 e spese legali liquidate pro quotacon ordinanza della Suprema Corte n. 14454/2016)ed una seconda domanda in data 8.3.2018 per differenze retributive dirette, indirette, differite ed incentivanti maturate nei periodi dal 8.1.2001 al 31.10.2014 e dal 10.8.2016 al 31.12.2016. [OSCURATO:PERSONA], assunto da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con contratto a tempo determinato prorogato di anno in anno e d inquadrato nell’Area professionale “A”, posizione giuridica ed economica “A2”, era stato poi assunto dall’ANPAS a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.11.2014, previa risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e con sentenza n. 611/2015 della Corte di Appello di Milano aveva ottenuto l’accertamento del suo diritto alla stabilizzazione con decorrenza dal31.5.2008; aveva dedotto di avere sempre svolto mansioni di autista soccorritore fino alla definitiva interruzione del rapporto di lavoro , avvenuta in data 31.12.2016 in ragione dell’applicazione delle procedure di mobilità presso altri enti o Aziende del SSN ai sensi dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 178/2012.

2. Il Tribunale ha ritenuto tempestiva l’opposizione ed ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da ESACRI.

3. Ha disatteso la pretesa azionata dal Longato con la prima domanda di insinuazione al passivo, riguardante le differenze di retribuzione tra il livello C1 del [OSCURATO:PERSONA] (nel quale era stato inquadrato nel periodo dal 1.11.2014 e il 9.8.2016)ed il livello A2 del [OSCURATO:PERSONA].

4. Ha ritenuto infondata la pretesa del Longato relativaal credito oggetto della seconda domanda di insinuazione al passivo, proposta in ragione della riconducibilità delle mansioni svolte dal Longato a quelle dell’autista soccorritore certificato, posizione professionale Area B, posizione giuridica B1 del [OSCURATO:PERSONA] (di cui alle previsioni ex art. 12 del CCNI 2006-2009). 5.Ha in particolare escluso la sussistenza del diritto del Longato al superiore inquadramento rivendicato, in ragione della nullità dell’art. 12 del suddetto CCNI, che non aveva effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggiore professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadrato nell’Area A.

6. Il giudice di meritoha inoltre argomenta to il rigetto delle pretese, in virtù dell’asserita necessità di una maggior grado di competenze e professionalità e da più elevati profili di responsabilità, rimasti indimostrati.

7. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di seimotivi, illustrati da memoria.

8. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda riguardante il rimborso delle spese legali pro quota nella misura di € 1887,47 liquidate in favore del Longato con ordinanza della Suprema Corte n. 14454/2016.

2. Il motivo è fondato.

Dal decreto impugnato risulta che con la domanda di insinuazione al passivo del 7.3.2018, il Longato aveva chiesto l’ammissione del credito relativo al rimborso delle spese di lite liquidate con ordinanza n. 14454/2016 della Suprema Corte.

Tuttavia il Tribunale non si è pronunciato,nemmeno implicitamente, su tale domanda, del tutto autonoma e svincolata dalle altre.

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto coperta dal giudicato la domanda riguardante le differenze retributive maturate nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016, e per avere statuito oltre i limiti della domanda.

Evidenzia che la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 611/2015 ha riconosciuto il diritto del Longato alla stabilizzazione a tempo indeterminato con decorrenza dal 31.5.2008 e,pronunciandosi in via incidentale , ha ritenuto nulla la domanda del Longato riguardante le pretese economiche avanzate dal medesimo dal 31.5.2008.

Sostiene che detta pronuncia non osta all’accoglimento della domanda di insinuazione al passivo del 7.3.2018, riguardante le differenze di retribuzione maturate dal Longato nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016, in cui aveva prestato attività lavorativa in favore del [OSCURATO:PERSONA] Rossa Italiana.

Richiama la sentenza di questa Corte n. 205/2023 ed evidenzia che l’ente resistente nella sua memoria difensiva non aveva eccepito il giudicato ed aveva anzi riconosciuto il diritto del Longato alle differenze di retribuzione.

4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

Lamenta l’omessa o apparente motivazione, avendo il Tribunale omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto la genericità del la domanda e de i conteggi relativi alle differenze di retribuzione maturate nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016, e per le quali ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di ESACRI e l’inidoneità della documentazione allegata alla domanda di insinuazione allo stato passivo del 7.3.2018.

Evidenzia che l’ente resistente non aveva mai contestato la comunicazione del 28.3.2017, con cui il Longato aveva trasmesso a mezzo pecbuste paga, CU e 730 relativi al suddetto periodo, all’indirizzo comunicato da [OSCURATO:PERSONA] con avvisi pubblicati sul proprio potale.

5. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

Non è configurabile l’omessa o apparente motivazione, avendo il Tribunale indicato le ragioni per le quali ha rigettato laprima domanda di insinuazione al passivo riguardante le differenze di retribuzione maturate dal Longato nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016 “per mancata stabilizzazione”.

La domanda del Longato è statainfatti rigettata sulla base di plurime rationes decidendi(la genericità della domanda e dei conteggi formulati dal ricorrente , la mancata produzione dei CUD da parte del medesimo,il difetto di legittimazione passiva di C.R.I. e la preclusione derivante dal precedente giudicato che quelle differenze aveva negato), non tutte adeguatamente censurate.

Riguardo alla genericità del ricorso e dei conteggi, nonché alla mancata produzione dei CUD, può al più configurarsi l’insufficienza della motivazione, non più denunciabile.

Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Quanto al ritenuto difetto di legittimazione passiva, il ricorso si limita a denunciare il vizio motivazionale, che non può ritenersi sussistente.

La motivazionedel decreto impugnato, seppure sintetica , ha infatti dato atto della tesi del Longato, secondo cui la sentenza definitiva della Corte di Appello di Milano n. 611/2015, oltre a dichiarare il suo diritto alla stabilizzazione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 31.5.2008, avrebbe riconosciuto il suo diritto alla percezione delle differenze retributive per il periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016 per l’attività lavorativa svolta in favore del [OSCURATO:PERSONA] CRI di Milano EST, “un ente privato subentrato in un’articolazione locale dell’amministrazione pubblica di [OSCURATO:PERSONA]”.

Dalla motivazione del decreto impugnato si desume dunque la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA].

Una volta consolidate le autonome rationes decidendi sul difetto di legittimazione passiva e sulla genericità del ricorso e dei conteggi, devono ritenersi inammissibili le censure riguardanti il giudicato.

Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).

6. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il Longato avesse chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale e per avere il Tribunale violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Evidenzia che il Longato aveva chiesto la liquidazione delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al livello professionale dell’Area B del [OSCURATO:PERSONA]; lamenta che il Tribunale si è pronunciato sulla diversa domanda di attribuzione del livello superiore, mai proposta dal ricorrente.

7. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del CCNI 2006-2009, degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., nonché dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la nullità della suddetta norma collettiva.

Lamenta l’omessa o apparente motivazione, non avendoil Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento riguardo al contrasto tra l’art. 12 del CCNI e le disposizioni del CCNL; evidenzia che il decreto impugnato non ha precisato i termini del contrasto, né le norme che tale contrasto avrebbero ingenerato.

Deduce la mancata applicazione dei principi espressi da Cass. n. 20915/2019 e richiama i principi espressi da Cass. n. 37331/2022, non correttamente applicati dal Tribunale.

Critica il decreto impugnato per non avere considerato i principi codicistici, che impongono un’interpretazione sistematica e coerente delle norme, preservandone gli effetti anche nel rispetto della comune intenzione delle parti collettive. 8.Il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

Riguardo alla seconda domanda di insinuazione al passivo,proposta in data 8.3.2018 in ragione dell’asserita riconducibilità all’Area B, posizione giuridica B1, delle mansionidi austista soccorritore svolte dal Longato il decreto impugnato , dopo avere fatto affermazioni contraddittorie sulla nullità della clausola contrattuale (ha infatti richiamato la motivazione delle pronunce della Corte di Appello di Torino sulla nullitàma ha anche rinviato a Cass. n. 20915/2019 che detta nullità ha escluso), ha esaminato le caratteristiche proprie del profilo professionale e le ha contrapposte a quelle dell’Area A. Nel decreto impugnato si legge poi : « La domanda va vieppiù rigettata considerando in ogni caso che il Longato non ha fornito idonea prova in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità riconducibili alla figura dell'autista soccorritore certificato e ciò in quanto dalle allegazioni documentali e dall'escussione testimoniale dei testi Basile e Galli (entrambi autisti soccorritori e colleghi del ricorrente) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è emerso che le mansioni svolte dal ricorrente ed elencate nei capitoli di prova, in particolare quelle di “capo servizio con finalità di coordinamento”, menzionata dai testimoni, rientrano tra quelle previste per i lavoratori appartenenti all'area A, posizione A2, in quanto qualificabili come attività di supporto che richiedono conoscenze di base e capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice ma che non richiedono il possesso di un'abilità specifica né titoli di specializzazione ovvero il possesso di una professionalità specifica…”(pag. 16 del decreto impugnato).

Tale passaggio argomentativo si lega a quello che pone a confronto l’autista di Area A con quello di Area B. Il Tribunale ha dunque ritenuto infondate le pretese delLongato riguardo alla seconda domanda di insinuazione al passivo sulla base di due rationes decidendi: la nullità della clausola contrattuale e la mancata prova dell’effettivo svolgimento, da parte del Longato, di mansioni riconducibili a quelle dell’Area B, profilo B1, previa disamina dei tratti differenziali tra l’autista soccorritore di Area A e quello diArea B. La seconda ratio decidendinon è stata specificamente censurata in ordine ai tratti differenziali tra Area A ed Area B. Il Tribunale ha ricostruito i tratti differenziali tra la figura professionale inquadrata nell’ Area A (che “ fornisce supporto tecnico ai processi produttivi, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune: esegue operazioni tecnico manuali proprie delle attività e della qualificazione posseduta; è addetto alla guida di autoveicoli, natanti e automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature e i mezzi tecnici in dotazione”) equella inquadrata nell’Area B (” una diversa figura professionale in grado di svolgere mansioni cui si accompagna un maggior grado di autonomia nell’operare e la conseguente assunzione di una maggiore responsabilità, che non è assimilabile alla figura professionale inquadrata nel profilo dell’Area A”).

Tali statuizioni sono sostanzialmente corrette, alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in una fattispecie in cui,pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA].

Richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), questa Corte ha chiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtàmutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006-2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento.

Si è in proposito ev ide nziato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamente fungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazioni tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009.

I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati nei profili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B.

9. Con il sesto motivo i l ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Evidenzia che le deduzioni e le prove offerte dal ricorrente sono state contestate solo genericamente.

Richiamate le deposizioni dei testi escussi, lamentache il Tribunale ha omesso di esaminare e di valorizzare le prove legali fornite dal Longato (certificati e attestati rilasciati dagli enti preposti alla formazione e dichiarazioni testimoniali) nonché l’assenza di prove contrarie, ed inoltre ha valutato le prove acquisite in modo erroneo ed incoerente.

Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono gravemente illogiche, contraddittorie e immotivatamente contrarie alle prove acquisite.

10. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso unadiversa valutazione delle prove.

Infatti, intema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1- , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).

La doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è in particolare ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

La censura riguardante la mancata considerazione di prove legali difetta di rilevanza e di specificità, in quanto è genericamente riferita a “ certificati ed attestati rilasciati dagli enti preposti alla formazione” non identificati, e lo svolgimento di attività formativa non è idoneo a dimostrare l’esercizio di mansioni superiori.

11. In conclusione, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati inammissibili gli altrimotivi; il decreto impugnat o va cassat o in relazione a l motiv o accolt o, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione,che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N.R.G. 9256/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO –[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 99 e 209 l.f., volta ad ottenere l’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (ESACRI)del proprio credito per l’importo di € 105.811,37 in privilegio. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una prima domanda di insinuazione al passivo in data 7.3.2018 in relazione al credito di € 6.509,87 (per retribuzioni maturate nel periodo tra il 1.11.2014 e il 10.8.2016 in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 611/2015 e spese legali liquidate pro quotacon ordinanza della Suprema Corte n. 14454/2016)ed una seconda domanda in data 8.3.2018 per differenze retributive dirette, indirette, differite ed incentivanti maturate nei periodi dal 8.1.2001 al 31.10.2014 e dal 10.8.2016 al 31.12.2016. [OSCURATO:PERSONA], assunto da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con contratto a tempo determinato prorogato di anno in anno e d inquadrato nell’Area professionale “A”, posizione giuridica ed economica “A2”, era stato poi assunto dall’ANPAS a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.11.2014, previa risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e con sentenza n. 611/2015 della Corte di Appello di Milano aveva ottenuto l’accertamento del suo diritto alla stabilizzazione con decorrenza dal31.5.2008; aveva dedotto di avere sempre svolto mansioni di autista soccorritore fino alla definitiva interruzione del rapporto di lavoro , avvenuta in data 31.12.2016 in ragione dell’applicazione delle procedure di mobilità presso altri enti o Aziende del SSN ai sensi dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 178/2012. 2. Il Tribunale ha ritenuto tempestiva l’opposizione ed ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da ESACRI. 3. Ha disatteso la pretesa azionata dal Longato con la prima domanda di insinuazione al passivo, riguardante le differenze di retribuzione tra il livello C1 del [OSCURATO:PERSONA] (nel quale era stato inquadrato nel periodo dal 1.11.2014 e il 9.8.2016)ed il livello A2 del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha ritenuto infondata la pretesa del Longato relativaal credito oggetto della seconda domanda di insinuazione al passivo, proposta in ragione della riconducibilità delle mansioni svolte dal Longato a quelle dell’autista soccorritore certificato, posizione professionale Area B, posizione giuridica B1 del [OSCURATO:PERSONA] (di cui alle previsioni ex art. 12 del CCNI 2006-2009). 5.Ha in particolare escluso la sussistenza del diritto del Longato al superiore inquadramento rivendicato, in ragione della nullità dell’art. 12 del suddetto CCNI, che non aveva effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggiore professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadrato nell’Area A. 6. Il giudice di meritoha inoltre argomenta to il rigetto delle pretese, in virtù dell’asserita necessità di una maggior grado di competenze e professionalità e da più elevati profili di responsabilità, rimasti indimostrati. 7. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di seimotivi, illustrati da memoria. 8. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda riguardante il rimborso delle spese legali pro quota nella misura di € 1887,47 liquidate in favore del Longato con ordinanza della Suprema Corte n. 14454/2016. 2. Il motivo è fondato. Dal decreto impugnato risulta che con la domanda di insinuazione al passivo del 7.3.2018, il Longato aveva chiesto l’ammissione del credito relativo al rimborso delle spese di lite liquidate con ordinanza n. 14454/2016 della Suprema Corte. Tuttavia il Tribunale non si è pronunciato,nemmeno implicitamente, su tale domanda, del tutto autonoma e svincolata dalle altre. 3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto coperta dal giudicato la domanda riguardante le differenze retributive maturate nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016, e per avere statuito oltre i limiti della domanda. Evidenzia che la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 611/2015 ha riconosciuto il diritto del Longato alla stabilizzazione a tempo indeterminato con decorrenza dal 31.5.2008 e,pronunciandosi in via incidentale , ha ritenuto nulla la domanda del Longato riguardante le pretese economiche avanzate dal medesimo dal 31.5.2008. Sostiene che detta pronuncia non osta all’accoglimento della domanda di insinuazione al passivo del 7.3.2018, riguardante le differenze di retribuzione maturate dal Longato nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016, in cui aveva prestato attività lavorativa in favore del [OSCURATO:PERSONA] Rossa Italiana. Richiama la sentenza di questa Corte n. 205/2023 ed evidenzia che l’ente resistente nella sua memoria difensiva non aveva eccepito il giudicato ed aveva anzi riconosciuto il diritto del Longato alle differenze di retribuzione. 4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta l’omessa o apparente motivazione, avendo il Tribunale omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto la genericità del la domanda e de i conteggi relativi alle differenze di retribuzione maturate nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016, e per le quali ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di ESACRI e l’inidoneità della documentazione allegata alla domanda di insinuazione allo stato passivo del 7.3.2018. Evidenzia che l’ente resistente non aveva mai contestato la comunicazione del 28.3.2017, con cui il Longato aveva trasmesso a mezzo pecbuste paga, CU e 730 relativi al suddetto periodo, all’indirizzo comunicato da [OSCURATO:PERSONA] con avvisi pubblicati sul proprio potale. 5. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili. Non è configurabile l’omessa o apparente motivazione, avendo il Tribunale indicato le ragioni per le quali ha rigettato laprima domanda di insinuazione al passivo riguardante le differenze di retribuzione maturate dal Longato nel periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016 “per mancata stabilizzazione”. La domanda del Longato è statainfatti rigettata sulla base di plurime rationes decidendi(la genericità della domanda e dei conteggi formulati dal ricorrente , la mancata produzione dei CUD da parte del medesimo,il difetto di legittimazione passiva di C.R.I. e la preclusione derivante dal precedente giudicato che quelle differenze aveva negato), non tutte adeguatamente censurate. Riguardo alla genericità del ricorso e dei conteggi, nonché alla mancata produzione dei CUD, può al più configurarsi l’insufficienza della motivazione, non più denunciabile. Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Quanto al ritenuto difetto di legittimazione passiva, il ricorso si limita a denunciare il vizio motivazionale, che non può ritenersi sussistente. La motivazionedel decreto impugnato, seppure sintetica , ha infatti dato atto della tesi del Longato, secondo cui la sentenza definitiva della Corte di Appello di Milano n. 611/2015, oltre a dichiarare il suo diritto alla stabilizzazione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 31.5.2008, avrebbe riconosciuto il suo diritto alla percezione delle differenze retributive per il periodo dal 1.11.2014 al 9.8.2016 per l’attività lavorativa svolta in favore del [OSCURATO:PERSONA] CRI di Milano EST, “un ente privato subentrato in un’articolazione locale dell’amministrazione pubblica di [OSCURATO:PERSONA]”. Dalla motivazione del decreto impugnato si desume dunque la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. Una volta consolidate le autonome rationes decidendi sul difetto di legittimazione passiva e sulla genericità del ricorso e dei conteggi, devono ritenersi inammissibili le censure riguardanti il giudicato. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 6. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il Longato avesse chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale e per avere il Tribunale violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Evidenzia che il Longato aveva chiesto la liquidazione delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al livello professionale dell’Area B del [OSCURATO:PERSONA]; lamenta che il Tribunale si è pronunciato sulla diversa domanda di attribuzione del livello superiore, mai proposta dal ricorrente. 7. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del CCNI 2006-2009, degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., nonché dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la nullità della suddetta norma collettiva. Lamenta l’omessa o apparente motivazione, non avendoil Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento riguardo al contrasto tra l’art. 12 del CCNI e le disposizioni del CCNL; evidenzia che il decreto impugnato non ha precisato i termini del contrasto, né le norme che tale contrasto avrebbero ingenerato. Deduce la mancata applicazione dei principi espressi da Cass. n. 20915/2019 e richiama i principi espressi da Cass. n. 37331/2022, non correttamente applicati dal Tribunale. Critica il decreto impugnato per non avere considerato i principi codicistici, che impongono un’interpretazione sistematica e coerente delle norme, preservandone gli effetti anche nel rispetto della comune intenzione delle parti collettive. 8.Il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili. Riguardo alla seconda domanda di insinuazione al passivo,proposta in data 8.3.2018 in ragione dell’asserita riconducibilità all’Area B, posizione giuridica B1, delle mansionidi austista soccorritore svolte dal Longato il decreto impugnato , dopo avere fatto affermazioni contraddittorie sulla nullità della clausola contrattuale (ha infatti richiamato la motivazione delle pronunce della Corte di Appello di Torino sulla nullitàma ha anche rinviato a Cass. n. 20915/2019 che detta nullità ha escluso), ha esaminato le caratteristiche proprie del profilo professionale e le ha contrapposte a quelle dell’Area A. Nel decreto impugnato si legge poi : « La domanda va vieppiù rigettata considerando in ogni caso che il Longato non ha fornito idonea prova in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità riconducibili alla figura dell'autista soccorritore certificato e ciò in quanto dalle allegazioni documentali e dall'escussione testimoniale dei testi Basile e Galli (entrambi autisti soccorritori e colleghi del ricorrente) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è emerso che le mansioni svolte dal ricorrente ed elencate nei capitoli di prova, in particolare quelle di “capo servizio con finalità di coordinamento”, menzionata dai testimoni, rientrano tra quelle previste per i lavoratori appartenenti all'area A, posizione A2, in quanto qualificabili come attività di supporto che richiedono conoscenze di base e capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice ma che non richiedono il possesso di un'abilità specifica né titoli di specializzazione ovvero il possesso di una professionalità specifica…”(pag. 16 del decreto impugnato). Tale passaggio argomentativo si lega a quello che pone a confronto l’autista di Area A con quello di Area B. Il Tribunale ha dunque ritenuto infondate le pretese delLongato riguardo alla seconda domanda di insinuazione al passivo sulla base di due rationes decidendi: la nullità della clausola contrattuale e la mancata prova dell’effettivo svolgimento, da parte del Longato, di mansioni riconducibili a quelle dell’Area B, profilo B1, previa disamina dei tratti differenziali tra l’autista soccorritore di Area A e quello diArea B. La seconda ratio decidendinon è stata specificamente censurata in ordine ai tratti differenziali tra Area A ed Area B. Il Tribunale ha ricostruito i tratti differenziali tra la figura professionale inquadrata nell’ Area A (che “ fornisce supporto tecnico ai processi produttivi, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune: esegue operazioni tecnico manuali proprie delle attività e della qualificazione posseduta; è addetto alla guida di autoveicoli, natanti e automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature e i mezzi tecnici in dotazione”) equella inquadrata nell’Area B (” una diversa figura professionale in grado di svolgere mansioni cui si accompagna un maggior grado di autonomia nell’operare e la conseguente assunzione di una maggiore responsabilità, che non è assimilabile alla figura professionale inquadrata nel profilo dell’Area A”). Tali statuizioni sono sostanzialmente corrette, alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in una fattispecie in cui,pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA]. Richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), questa Corte ha chiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtàmutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006-2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento. Si è in proposito ev ide nziato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamente fungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazioni tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009. I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati nei profili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B. 9. Con il sesto motivo i l ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Evidenzia che le deduzioni e le prove offerte dal ricorrente sono state contestate solo genericamente. Richiamate le deposizioni dei testi escussi, lamentache il Tribunale ha omesso di esaminare e di valorizzare le prove legali fornite dal Longato (certificati e attestati rilasciati dagli enti preposti alla formazione e dichiarazioni testimoniali) nonché l’assenza di prove contrarie, ed inoltre ha valutato le prove acquisite in modo erroneo ed incoerente. Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono gravemente illogiche, contraddittorie e immotivatamente contrarie alle prove acquisite. 10. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso unadiversa valutazione delle prove. Infatti, intema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1- , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). La doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è in particolare ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). La censura riguardante la mancata considerazione di prove legali difetta di rilevanza e di specificità, in quanto è genericamente riferita a “ certificati ed attestati rilasciati dagli enti preposti alla formazione” non identificati, e lo svolgimento di attività formativa non è idoneo a dimostrare l’esercizio di mansioni superiori. 11. In conclusione, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati inammissibili gli altrimotivi; il decreto impugnat o va cassat o in relazione a l motiv o accolt o, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione,che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa
Sentenza Cassazione n. 01726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris