CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N.R.G. 42747/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO –[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha compensato le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nell’Area A, posizione economica A2, aveva lavorato per Associazione Italiana della [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratti a tempo determinato dal 23.9.2002 fino al 30.5.2008 e successivamente, fino al 30.6.2017, con contratto a tempo indeterminato ed aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto alle differenze di retribuzione (voci relative allo stipendio tabellare, all’indennità integrativa speciale, all’indennità di ente, al compenso incentivante la produttività, e alla loro incidenza sulla retribuzione indiretta e differita) maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla posizione economica B1, nel periodo dal 23.9.2002 al 30.6.2017, oltre accessori, nonché l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dei relativi crediti, con privilegio generale. Con sentenza n. 549/2014 della Corte di Appello di Milano,il Marino aveva ottenuto il riconoscimento dei compensi incentivanti la produttività fino al 31.12.2010, oltre accessori, mentre nulla gli era stato corrisposto a tale titolo per gli anni dal 2013 al 2016, nonostante fossero intervenute la sentenza n. 444/2014 del Tribunale di Monza e la sentenza n. 162/2016 della Corte di Appello di Milano, che avevano accertato il diritto del Marino alla stabilizzazione nell’organico dell’Associazione Italiana della [OSCURATO:PERSONA] a far tempo dalla maturazione dei requisiti e con la qualifica di appartenenza, con conseguente diritto alle differenze retributive spettanti in ragione del contratto a tempo indeterminato stipulato con decorrenza dal 31.5.2008, in esecuzione di dette sentenze. 2. La Corte territoriale, dopo avere evidenziato che secondo quanto precisato dal procuratore del Marino, il riconoscimento della superiore qualifica B1 non costituisce oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che il nuovo profilo di autista soccorritore da inquadrare nell’Area B fa riferimento ad una diversa figura, in grado di svolgere mansioni connotate da un maggiore grado di autonomia nell’operare e dall’assunzione di una conseguente maggiore responsabilità, e non assimilabile a quella inquadrata nel profilo di Area A. 3. Ha ritenuto indimostrato l’effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, delle superiori mansioni descritte; ha in particolare evidenziato che la frequenza di corsi di formazione espletati nell’arco di una o più giornate non può sostituire il previo possesso di titoli di specializzazione afferenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie ai fini del superiore inquadramento del lavoratore, tanto più che tali corsi erano obbligatori per il mantenimento della qualifica, ma non dell’ottenimento di un titolo di specializzazione. 4. Ha rilevato che dall’istruttoria era emerso come le mansioni svolte dal ricorrente si fossero sostanziate in attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi che non presupponevano conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili e richiedevano “capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l’utilizzo di apparecchiature di uso comune di tecniche ordinarie di eseguire con correttezza i compiti affidati di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento e capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico”, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. 6. ESACRI è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 13, 24 e dell’Allegato A del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 6 ss. dell’Allegato A del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt. 1362 ss. cod. civ. Evidenzia che la ricognizione del profilo dell’autista soccorritore dell’Area B è stata operata dall’art. 12 del CCNI 2006-2009, mentre la figura dell’operatore tecnico o l’autista che svolga mansioni di carattere esclusivamente tecnico- manuale, e non socio-sanitarie, è riconducibile all’art. 13 del CCNI 2006-2009, non avendo il CCNL previsto l’autista soccorritore tra i profili professionali propri dell’Area A, né tra quelli dell’Area B. Sostiene che la connotazione sanitaria di alcune mansioni proprie dell’autista soccorritore costituisce tanto la ragione della collocazione di tale qualifica nell’Area B, quanto il discrimine rispetto alla figura dell’autista e dell’operatore tecnico. Critica il decreto impugnato per avere ritenuto necessario il possesso di un titolo di specializzazione da parte del lavoratore inquadrato nell’Area B; evidenzia che dalla prova testimoniale era emerso il possesso delle abilitazioni richieste dalla normativa regionale e dalla declaratoria del CCNL. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2126 cod. civ., degli artt. 13, 24 e dell’Allegato A del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 6 ss. dell’Allegato A del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 360, comma primo n.3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso lo svolgimento di mansioni superiori da parte del Marino in ragione del mancato possesso del titolo di specializzazione. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso l’esame del contenuto delle mansioni svolte dal Marino. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 Cost, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]. n. 12039/2020 e Cass. n. 818/2020, lamentando la mancata indagine del Tribunale riguardo alle concrete mansioni svolte dal Marino. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per avere desunto dal mancato possesso di un titolo di specializzazione il mancato svolgimento, da parte del Marino, di mansioni corrispondenti alla declaratoria dell’Area B. 6. Le censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica,sono infondate. Il decreto impugnato, dopo avere chiarito che l’oggetto del giudizio è costituito dalle differenze di retribuzione maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, e non dall’attribuzione della qualifica superiore, haricostruito i tratti differenziali tra area A ed Area B. Ha in particolare evidenziato che la figura professionale inquadrata nel profilo dell’Area A “fornisce supporto tecnico ai processi produttivi, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune: esegue operazioni tecnico manuali proprie delle attività e della qualificazione posseduta; è addetto alla guida di autoveicoli, natanti e automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature e i mezzi tecnici in dotazione”, mentre l’operatore collocato nell’Area B è un [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale competente in un campo particolare, dotato di un’abilità specifica, nonché munito di un titolo di specializzazione edi una professionalità specialistica ovvero esprime “una professionalità che opera in campo tecnico ed è impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati, svolge attività nell’ambito della propria specializzazione di mestiere posseduta, partecipa alle attività di studio e ricerca”. All’esito dell’istruttoria il Tribunale ha poi ritenuto indimostrato l’effettivo svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni ascrivibili al superiore livello di inquadramento, sotto un profilo qualitativo e quantitativo in termini anche di prevalenza. In particolare, ha ritenuto ininfluente l’abilitazione conseguita all’esito dell’avvenuta frequenza di corsi di formazione espletati nell’arco di una o più giornate, in quanto non riguardante l’acquisizione di titoli di specializzazione per professioni sanitarie ed ha rilevato che le mansioni svolte dal Marino si erano sostanziate in attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi che non presupponevano conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili e richiedevano “capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l’utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie di eseguire con correttezza i compiti affidati di soluzioni di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento e capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico” ai sensi del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici 2006-2009. Pur essendo corretto l’assunto del ricorrente, secondo cui il mancato conseguimento del titolo non è sufficiente ad escludere la riconducibilità delle mansioni all’Area B, va evidenziato cheil Tribunale non si è limitato a d esaminare i titoli conseguiti dal Marino, ma ha svolto il giudizio trifasico effettua nd o una valutazione complessiva delle mansioni svolte dal medesimo, qualificandole come attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, e le ha pertanto ritenute riconducibili all’Area A. Questa Corte ha in proposito chiarito che il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019). Le valutazioni del Tribunale sono sostanzialmente corrette, alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in una fattispecie in cui,pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002- 2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA]. Richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), questa Corte hain particolare chiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtàmutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006 - 2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento. Si è in propositoevidenziato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamente fungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazioni tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009. I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati nei profili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B. Il Tribunale non si è dunque discostato da tali principi, in quanto ha riportato il contenuto delle declaratorie contrattuali ed ha qualificato le mansioni svolte dal Marino come attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, come tali riconducibili all’Area A. 7. Il ricorso va pertanto rigettato. 8. Considerato che ESACRI è rimasto intimato, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a