CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 12049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22286-2020 proposto da: I.N.A.P.P. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (già I.S.F.O.L. -[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo della [OSCURATO:PERSONA] dei Lavoratori), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3882/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/12/2019 R.G.N. 1662/2017; [OSCURATO:PERSONA] pubblico Anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine Principio di non discriminazione R.G.N.22286/2020 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Romaha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande formulate nei confronti dell’INAPP -[OSCURATO:PERSONA] per l’Analisi delle [OSCURATO:PERSONA] – ed ha dichiarato «il diritto dell’appellante al computo dell’anzianità maturata in proporzione ai periodi di servizio prestati dal 16/3/2001 al 31/12/2008, ai fini economici e normativi», condanna ndo l’ente appellato al pagamento delle conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 5/11/2010; ha respinto, invece, la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nel 4º livello professionale ed ha rilevato che sulla base della disciplina dettata dal C.C.N.L. per il personale del comparto enti di ricerca l’attribuzione del livello superiore e del corrispondente trattamento economico è conseguenza del superamento di procedure selettive implicanti una valutazione comparativa, sicché la ricorrente avrebbe potuto al più proporre una domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, che non era stata formulata; 2. a fondamento del decisum, quanto alle domande accolte che rilevano in questa sede, la Corte distrettuale, dopo avere premesso che la [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione disposta ex art. 1, commi 519 e 520, della legge n. 296/2006, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’interpretazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE ed ha evidenziato che il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego impone il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive, che nella specie non erano state allegate e dimostrate dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a richiamare disposizioni superate dall’entrata in vigore della direttiva e del d.lgs. n. 368/2001, disposizioni che , com unque, dovevano essere disapplicate perché in contrasto con il diritto eurounitario; 3. ha aggiunto che l’anzianità maturata «produce effetti sul piano economico dal 5/11/2010, considerati da un lato l’eccezione di prescrizione riproposta dall’appellato e dall’altro l’efficacia interruttiva della prescrizione prodotta dalla lettera raccomandata del 5/11/2015 e tenuto conto del termine quinquennale di prescrizione»; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto appello l’I.N.A.P.P. sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo l’Istitutoricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL 1998 – 2001 in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.» e, trascritto nel ricorso il testo della disposizione contrattuale, addebita alla Corte distrettuale di non avere considerato che la contrattazione di comparto non prevede una progressione economica basata sulla sola anzianità, bensì stabilisce che la stessa, al pari di quella di livello, è subordinata al previo esperimento di procedure selettive da attuare con cadenza biennale, procedure alle quali,nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque potuto partecipare in relazione al profilo di inquadramento; 2. la seconda censura eccepisce, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e lamenta l’omessa pronuncia sulla contestazione formulata dall’appellato per resistere ad entrambe le domande formulate dall’originaria ricorrente, di attribuzione del quarto livello e di riconoscimento della progressione economica; trascrive ampi brani degli scritti difensivi depositati in entrambi i gradi di giudizio, dai quali si desume che l’ente aveva dedotto che, a differenza di quanto previsto per i ricercatori/tecnologi (in relazione ai quali il contratto collettivo dà rilievo alla sola anzianità positivamente valutata), per il personale amministrativo sia la progressione verticale che quella orizzontale richiedono il previo esperimento di procedure selettive; addebita, quindi, al giudice d’appello di non avere pronunciato su dette deduzioni; 3. il terzo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia «nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in parte qua » limitatamente alla statuizione relativa al pagamento delle differenze retributive che, a detta del ricorrente, sarebbero state riconosciute senza alcuna motivazione inerente all’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori; 4. la quarta critica, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione dell’art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002 nonché dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, e deduce che nel riconoscere il diritto alla progressione economica la Corte territoriale ha violato anche le disposizioni legali e contrattuali, sopra indicate che subordinano il passaggio di livello al rispetto della previa programmazione del fabbisogno di personale; rileva che la dotazione organica dell’INAPP prevedeva e prevede solo cinque posti di funzionario di IV livello, integralmente coperti, sicché l’ente non avrebbe in nessun caso potuto bandire la procedura selettiva per il passaggio di livello; 5. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della controricorrente; irequisiti imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. sono funzionali a consentire alla Corte di Cassazione di comprendere il tenore delle censure e di apprezzare la rilevanza, quanto alla definizione della controversia, delle questioni prospettate nel ricorso; la valutazione sulla completezza dell’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere, quindi, effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali; ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite, la esposizione sommaria dei fatti di causa non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali né che «si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata» ( così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda «funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata»; le stesse Sezioni Unite hanno significativamente aggiunto che «il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso» (negli stessi termini Cass. n. 17036/2018); sviluppando i richiamati principi, questa Corte ha anche evidenziato che il requisito di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. può essere assicurato attraverso la riproduzione del testo integrale della sentenza d’appello, purché quest’ultima contenga la sintesi dello svolgimento del processo e un’esposizione chiara della questione controversa (Cass. n. 705/2021; Cass. n. 55/2021). detto orientamento, condiviso dal Collegio e qui ribadito, porta ad escludere che nella fattispecie il ricorso possa essere ritenuto inammissibile nella sua interezza per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., perché la sintesi della vicenda processuale riportata in premessa , apprezzata unitamente allo sviluppo dei motivi di ricorso,che contengono ampi stralci della decisione impugnata, consente di individuare esattamente quale sia la questione giuridica sulla quale il giudice di legittimità è chiamato a pronunciare e permette di coglierne la rilevanza nella controversia; 5.1. parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, giacché la censura è chiara nell’addebitare alla Corte territoriale di avere riconosciuto effetti economici all’anzianità di servizio, senza tener conto della disciplina contrattuale della quale si denuncia la violazione; il motivo, pertanto, è specifico ed è chiaramente riferibile al decisum della sentenza impugnata che, nella parte in cui fa discendere dal riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base di rapporti a tempo determinato effetti economici e condanna l’amministrazione a corrispondere le differenze retributive con decorrenza dal 5 novembre 2010, presuppone un automatismo nell’attribuzione degli aumenti stipendiali connessi all’anzianità che, invece, secondo il ricorrente deve essere escluso; 6. il motivo, ammissibile per quanto si è detto, merita accoglimento; risulta dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta a tempo indeterminato in data 2 gennaio 2009 dall’ISFOL con inquadramento nel quinto livello, dopo avere svolto, con il medesimo inquadramento, attività analoghe di carattere amministrativo dal 16 marzo 2001 sulla base di rapporti a tempo determinato; il rapporto di lavoro è, dunque, disciplinato, ai sensi degli artt. 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, dai CCNL succedutisi nel tempo per il personale non dirigente del comparto istituzioni ed enti di ricerca, che devono essere conosciuti ed applicatianche ex officio dal giudice, nel rispetto del principio espresso dal brocardo iura novit curia (cfr. fra le tante Cass. n. 7641/2022 e Cass. n. 6394/2019), poiché per espressa previsione del legislatore (art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo) il rapporto è regolato contrattualmente e non è consentita la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, neppure nei casi in cui la stessa sia migliorativa per il prestatore;ciò premesso va osservato che la contrattazione di comparto ha operato una distinzione, quanto al rilievo dell’anzianità, fra il personale amministrativo inquadrato nei livelli dal IV al IX e la categoria dei ricercatori e tecnologi e solo per questi ultimi ha correlato il trattamento economico all’anzianità di servizio (con la previsione di fasce analoghe a quelle previste per il personale del comparto della scuola – cfr. tabelle F1 e F2 allegate al CCNL 21 febbraio 2002 per il quadriennio 1998/2001; tabelle E e F allegate al CCNL 13 maggio 2009 per il quadriennio 2006/2009 -), mentre per il restante personale (si rinvia alle tabelle allegate ai CCNL sopra richiamati), la retribuzione individuale di anzianità è rimasta “congelata” negli importi percepiti secondo il previgente sistema per i soli dipendenti che la percepivano al momento dell’entrata in vigore del CCNL 7 ottobre 1996 ( cfr. art. 38 sulla struttura della retribuzione) e, per il resto, è stato previsto, dall’art. 53 del CCNL del 21febbraio 2002, come modificato dall’art. 8 comma 3 del CCNL 7 aprile 2006 e poi dall’art. 4 del CCNL del 13 maggio 2009, un sistema di progressione economica all’interno dei livelli realizzato mediante «l’attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva….» ( art. 53, comma 2, del CCNL 21.2.2002, come modificato dall’art. 4 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha portato da due a tre le posizioni in questioni); chiariscono, poi, i commi successivi del citato art. 53, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis , che: la maturazione dell’anzianità di servizio di almeno quattro anni nel livello o nella posizione economica inferiore è condizione per la partecipazione alla procedura (comma 2); che quest’ultima è attuata da apposita commissione alla quale è demandato il compito di formare la graduatoria degli aspiranti (comma 4); che ai fini dell’attribuzione del punteggio, per il livello che qui interessa, rilevano, oltre all’anzianità di servizio ( valutata al 40%), la formazione ( 10%), i titoli ( 10%), la verifica dell’attività professionale svolta ( 40%); che quanto all’anzianità è valutabile anche il periodo di servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato (art. 4 del CCNL 13 maggio 2009); 6.1. il motivo di ricorso, quindi, è fondato nella parte in cui rileva che ha errato la Corte territorialenel fare discendere il diritto alla percezione di differenze retributive dalla sola maturazione dell’anzianità di servizio, giacché, così statuendo, il giudice d’appello ha finito per realizzare una discriminazione alla rovescia in danno degli assunti a tempo indeterminato, i quali per accedere alla posizione economica superiore devono risultare vincitori della procedura selettiva appositamente banditadall’ente; 6.2. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE obbliga il datore di lavoro, pubblico o privato, a garantire all’assunto a tempo determinato le medesime condizioni di impiego riservate al dipendente a tempo indeterminato, e non consente commistioni di regimi o disapplicazioni parziali, all’esito delle quali il trattamento del rapporto a termine finirebbe per essere diverso e di miglior favore rispetto a quello previsto per l’assunzione a tempo indeterminato (cfr. in motivazione Cass. n. 31149/2019 e successive conformi); 6.3. dal principio discende che nei casi in cui l’anzianità di servizio non produce effetti automatici sul trattamento retributivo, costituendo solo un requisito per la partecipazione a procedure selettive, la tutela da assicurare all’assunto a tempo determinatola cui anzianità sia stata disconosciuta non potrà essere diversa da quella che l’ordinamento riconosce al dipendente a tempo indeterminato escluso dalla partecipazione o non correttamente valutato, tutela in relazione alla quale questa Corte ha affermato che, a seconda delle situazioni,« il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l’attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all’esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale» ( Cass. n. 22029/2022); 7. in via conclusiva va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure, e con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame delle domande proposte dalla originaria ricorrente attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e statuendo anche sul regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il pr