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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 31920/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7130-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 742/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2024 R.G.N. 503/2024; [OSCURATO:PERSONA] –Assistente amministrativo – Differenze retributive – Prima posizione economica - Emolumento una tantum ex art.50 del c.c.n.l. 2006-2009 scuola.

R.G.N.7130/2025 Cron.

Rep.

Ud05/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 231 del 2024, per quanto ancora in rilievo, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a tempo indeterminato del MIUR con qualifica di assistente amministrativo, di accertamento del diritto – sul presupposto di aver acquisito la prima posizione economica ATA - a percepire il beneficio economico annuo previsto una tantum in riferimento a tale prima posizione economica ATA, ai sensi dell’art. 50 del c.c.n.l. 2006 - 2009 del Comparto scuola con decorrenza dal 1.9.2012 –e di condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 13.200,00 relativamente agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2022/2023.

Il Tribunale rigettava la domanda osservando che l’attribuzione della prima posizione economica avviene, nei limiti del contingente autorizzato, per i candidati utilmente posizionati in graduatoria o successivamente individuati per scorrimento, sicché detto emolumento non spettava alla ricorrente che non risultava essere – come documentalmente provato dall’amministrazione resistente –in posizione utile.

Aggiungeva che alla assistente amministrativ a nemmeno spettava il beneficio una tantum di cui all’art. 2 del c.c.n.l. del 2014 , non essendo inserita tra i soggetti già destinatari della prima posizione economica negli a.s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

La Corte di Appello, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riconosciuta la fondatezza della domanda, condannava il Ministero al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.282,50 limitatamente al periodo dal 23.3.2018 all’a.s. 2022/2023 (in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione), oltre al la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo.

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il Ministero dell’Istruzione e del merito (di seguito anche: Ministero).

3. Resiste con controricorso la lavoratrice che deposita altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima critica, proposta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.50 del c.c.n.l. 2006-2009 - biennio 2006 - 2007; dell’art. 48 del c.c.n.l. 2006-2009, come integrato dall’art. 5 dell’Accordo nazionale siglato in data 20 ottobre 2008 e dal successivo Accordo nazionale dell’11 maggio 2011.

Il Ministero ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza là dove afferma che per ottenere la posizione economica di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009è sufficiente “la presentazione della relativa istanza tramite il sistema informatico SIDI e, in caso di collocamento utile nella graduatoria predisposta in base ai criteri suindicati, la partecipazione al corso di formazione destinato al personale interessato”(cfr. la sentenza impugnata pag. 7).

Deduce che la positiva frequentazione del corso di formazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al conseguimento della posizione economica, essendo indispensabile, oltre alla frequenza del corso , essersi altresì collocati utilmente in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; puntualizza, inoltre, che l’emolumento economico una tantum di cui all’art. 1 - bis del d.l. n. 3 del 23.1.2014 compete solo a coloro che già ne beneficiavano.

La dipendente, invece, pur avendo frequentato i corsi di formazione non si trovava in posizione utile per il conseguimento della posizione, essendo soprannumeraria in attesa di subentro.

Conclusivamente, l’errore di diritto della Corte territoriale è da ravvisare –secondo quanto argomentato nel mezzo – nell’aver ritenuto che la frequenza del corso di formazione è condizione necessaria, ma anche sufficiente al conseguimento della posizione economica, il che non è occorrendo, invece, anche l’utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili, determinate sulla base delle risorse stanziate.

2. Il secondo motivo, proposto anch’esso in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del c.c.n.l. 2006-2009, nonché dell’art. 4.2. dell’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale exart. 62 c.c.n.l. del 2007.

Parte ricorrente in cassazione argomenta che in virtù della previsione di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 è da escludere che possano beneficiare della progressione per cui è causa i titolari di incarichi di cui all’art. 47c.c.n.l del 2007, di modo che, essendo la lavoratrice destinataria di incarichi ex art. 47 cit., la pretesa azionata è infondata.

3. Con il terzo ed ultimo motivo è denunziato, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero la circostanza che l’istante non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori ai fini della progressione.

4. Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame dei motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti, sebbene sotto profili diversi,le medesime questioni.

4.1. L’esame delle doglianze non può che procedere da i dati normativie contrattuali e dalla relativa esegesi.

Al riguardo il Collegio rimarca, in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte, la sola conoscibilità in via officiosa della contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e non anche di quella integrativa (cfr. Cass.n. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 28859/2008, Cass. n. 8231/2011, Cass. n. 23177/2013, Cass. n. 76712018, etc.), dalla quale discende l’inammissibilità, in parte qua,delle censure svolte in relazione alle disposizioni della c.c.i.

Rispetto a detteultime disposizioni, infatti, non risulta rispettato ex art. 366 c.p.c. il principio di specificità, non essendo né localizzate, né riportate almeno per stralcio le disposizioni suddette e nemmeno denunziata correttamente laviolazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. che può riguardare, in caso di contrattazione integrativa, i soli canoni di ermeneutica contrattuale.

Conseguentemente,sono inammissibilmente svolte da parte del Ministerodell’Istruzione e del merito le censure di violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. sia dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] c he di quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di accordi integrativ i non negoziat i dall’ARAN.

Tanto premesso, occorre partire dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, ratione temporis applicabili, di cui è denunziata la violazione.

L’art. 50 del c.c.n.l. scuola del 29.11.2007 , la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, così dispone: “1.

Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.

2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formatain base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL.

L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL”.

La disposizione contrattuale innanzi ricordata è stata successivamente incisa dal c.c.n.l. del 25.7.2008 che l’ ha riformulatanel senso che segue:

1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell’Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006.

Il titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA.

3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.

4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2.

Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.

5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ammontano complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09).

Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica nell’area B.

6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.

8. E’ confermata la vigenza dell’art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003.”

4.2. Orbene, osserva il Collegio, l’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di entrambe le disposizioni sopra riportate, rende evidente che èprevisto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6).

Detta notazione è già sufficiente ad evidenziare l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale, secondo cui i l superamento delcorso di formazione è condizione necessaria e sufficienteall’erogazione del compenso preteso , in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili.

Del resto, l’assenza dell’automatismo affermato nella sentenza impugnata tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni).

La norma, infatti , prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo.

Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che –ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa, non valutata dalla Corte territoriale, cui fa rinvio l’art. 48 della c.c.n.l.

In altri termini il giudice d’appello , muovendo da un’interpretazione erronea della contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole della frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizionirichieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del Ministero, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA.

4.3. Conseguentemente, afferma il Collegio : ai fini dell’attribuzionedella prima posizione economica ATA ex art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria , formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativacui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25.7.2008, espressamente rinvia.

A detto principio la sentenza impugnata non si è attenuta, postulando, invece, l’utile collocazione in graduatoria in ragione delmero superamento del corso.

E’ in coerenza con tale incedere argomentativo che la Corte territoriale effettuava, erroneamente (cfr. pag. 4) , la valutazione dell’utile collazione in graduatoria della dipendente.

Detta valutazione andr à quindi nuovamente effettuata dal giudice di merito, nel rispetto del principio enunziato al punto 4.3.

4.4. Per mera completezza, non essendo più in discussione la questione in ragione dell’affermata prescrizione dei crediti anteriori al 22 .3.2018, osserva altresì il Collegio che successivamente all’introduzione del blocco stipendiale disposto dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, veniva poi introdotto per il periodo 1.9.2011-31.8.2014, un emolumento una tantum.

Detta posta retributiva,ex artt. 1 e 2 del c.c.n.l. del 7 agosto 2014 (introdotti in applicazione de ll'art. 1 - bis del d .l. n. 3 del 2014, conv. con modif . dalla l . n. 41 del 2014 ) , spetta solo in favore del personale ATA, già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008(cfr. sul punto in particolare il primo comma dell’art. 2 cit.), sicché il godimento della posizione economica negli anni innanzi indicati costituisce evidentemente il presupposto per il riconoscimento dell’una tantum.

5. Resta da esaminare il secondo motivo che è inammissibile, introducendo una questione , l’impossibilità, per tutti i dipendenti titolari di incarichi ex art. 47 del c.c.n.l. 2006-2009, di beneficiare della progressione di cui al 50 cit., non afferente al percorso motivazionale della sentenza impugnata e che, dunque, non si confrontacon il decisum.

La pronuncia gravata, infatti, non fa alcun cenno a d incarichi attribuiti alla Marsico ed il Ministero non dimostra che la questione posta, implicante un accertamento fattuale, fosse già stata sollevata nel giudizio di merito.

Va aggiunto che, qualora si volessero ritenere anche sul punto recepite le considerazioni espresse dalla stessa Corte territoriale nella pronuncia richiamata per relationem ( pag. 9), il motivo difetterebbe comunque di specificità perché il giudice di appello ha respinto l’eccezione sul rilievo della sua genericità.

6. Conclusivamente, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinvia ta alla Corte di Appello di Milano , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7130-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 742/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2024 R.G.N. 503/2024; [OSCURATO:PERSONA] –Assistente amministrativo – Differenze retributive – Prima posizione economica - Emolumento una tantum ex art.50 del c.c.n.l. 2006-2009 scuola. R.G.N.7130/2025 Cron. Rep. Ud05/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 231 del 2024, per quanto ancora in rilievo, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a tempo indeterminato del MIUR con qualifica di assistente amministrativo, di accertamento del diritto – sul presupposto di aver acquisito la prima posizione economica ATA - a percepire il beneficio economico annuo previsto una tantum in riferimento a tale prima posizione economica ATA, ai sensi dell’art. 50 del c.c.n.l. 2006 - 2009 del Comparto scuola con decorrenza dal 1.9.2012 –e di condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 13.200,00 relativamente agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2022/2023. Il Tribunale rigettava la domanda osservando che l’attribuzione della prima posizione economica avviene, nei limiti del contingente autorizzato, per i candidati utilmente posizionati in graduatoria o successivamente individuati per scorrimento, sicché detto emolumento non spettava alla ricorrente che non risultava essere – come documentalmente provato dall’amministrazione resistente –in posizione utile. Aggiungeva che alla assistente amministrativ a nemmeno spettava il beneficio una tantum di cui all’art. 2 del c.c.n.l. del 2014 , non essendo inserita tra i soggetti già destinatari della prima posizione economica negli a.s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. La Corte di Appello, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riconosciuta la fondatezza della domanda, condannava il Ministero al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.282,50 limitatamente al periodo dal 23.3.2018 all’a.s. 2022/2023 (in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione), oltre al la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il Ministero dell’Istruzione e del merito (di seguito anche: Ministero). 3. Resiste con controricorso la lavoratrice che deposita altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima critica, proposta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.50 del c.c.n.l. 2006-2009 - biennio 2006 - 2007; dell’art. 48 del c.c.n.l. 2006-2009, come integrato dall’art. 5 dell’Accordo nazionale siglato in data 20 ottobre 2008 e dal successivo Accordo nazionale dell’11 maggio 2011. Il Ministero ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza là dove afferma che per ottenere la posizione economica di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009è sufficiente “la presentazione della relativa istanza tramite il sistema informatico SIDI e, in caso di collocamento utile nella graduatoria predisposta in base ai criteri suindicati, la partecipazione al corso di formazione destinato al personale interessato”(cfr. la sentenza impugnata pag. 7). Deduce che la positiva frequentazione del corso di formazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al conseguimento della posizione economica, essendo indispensabile, oltre alla frequenza del corso , essersi altresì collocati utilmente in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; puntualizza, inoltre, che l’emolumento economico una tantum di cui all’art. 1 - bis del d.l. n. 3 del 23.1.2014 compete solo a coloro che già ne beneficiavano. La dipendente, invece, pur avendo frequentato i corsi di formazione non si trovava in posizione utile per il conseguimento della posizione, essendo soprannumeraria in attesa di subentro. Conclusivamente, l’errore di diritto della Corte territoriale è da ravvisare –secondo quanto argomentato nel mezzo – nell’aver ritenuto che la frequenza del corso di formazione è condizione necessaria, ma anche sufficiente al conseguimento della posizione economica, il che non è occorrendo, invece, anche l’utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili, determinate sulla base delle risorse stanziate. 2. Il secondo motivo, proposto anch’esso in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del c.c.n.l. 2006-2009, nonché dell’art. 4.2. dell’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale exart. 62 c.c.n.l. del 2007. Parte ricorrente in cassazione argomenta che in virtù della previsione di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 è da escludere che possano beneficiare della progressione per cui è causa i titolari di incarichi di cui all’art. 47c.c.n.l del 2007, di modo che, essendo la lavoratrice destinataria di incarichi ex art. 47 cit., la pretesa azionata è infondata. 3. Con il terzo ed ultimo motivo è denunziato, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero la circostanza che l’istante non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori ai fini della progressione. 4. Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame dei motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti, sebbene sotto profili diversi,le medesime questioni. 4.1. L’esame delle doglianze non può che procedere da i dati normativie contrattuali e dalla relativa esegesi. Al riguardo il Collegio rimarca, in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte, la sola conoscibilità in via officiosa della contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e non anche di quella integrativa (cfr. Cass.n. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 28859/2008, Cass. n. 8231/2011, Cass. n. 23177/2013, Cass. n. 76712018, etc.), dalla quale discende l’inammissibilità, in parte qua,delle censure svolte in relazione alle disposizioni della c.c.i. Rispetto a detteultime disposizioni, infatti, non risulta rispettato ex art. 366 c.p.c. il principio di specificità, non essendo né localizzate, né riportate almeno per stralcio le disposizioni suddette e nemmeno denunziata correttamente laviolazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. che può riguardare, in caso di contrattazione integrativa, i soli canoni di ermeneutica contrattuale. Conseguentemente,sono inammissibilmente svolte da parte del Ministerodell’Istruzione e del merito le censure di violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. sia dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] c he di quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di accordi integrativ i non negoziat i dall’ARAN. Tanto premesso, occorre partire dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, ratione temporis applicabili, di cui è denunziata la violazione. L’art. 50 del c.c.n.l. scuola del 29.11.2007 , la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, così dispone: “1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formatain base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL. L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. 3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL”. La disposizione contrattuale innanzi ricordata è stata successivamente incisa dal c.c.n.l. del 25.7.2008 che l’ ha riformulatanel senso che segue: 1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. 2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell’Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA. 3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test. 4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica. 5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ammontano complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica nell’area B. 6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. 7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale. 8. E’ confermata la vigenza dell’art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003.” 4.2. Orbene, osserva il Collegio, l’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di entrambe le disposizioni sopra riportate, rende evidente che èprevisto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Detta notazione è già sufficiente ad evidenziare l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale, secondo cui i l superamento delcorso di formazione è condizione necessaria e sufficienteall’erogazione del compenso preteso , in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo affermato nella sentenza impugnata tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti , prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che –ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa, non valutata dalla Corte territoriale, cui fa rinvio l’art. 48 della c.c.n.l. In altri termini il giudice d’appello , muovendo da un’interpretazione erronea della contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole della frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizionirichieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del Ministero, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA. 4.3. Conseguentemente, afferma il Collegio : ai fini dell’attribuzionedella prima posizione economica ATA ex art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria , formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativacui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25.7.2008, espressamente rinvia. A detto principio la sentenza impugnata non si è attenuta, postulando, invece, l’utile collocazione in graduatoria in ragione delmero superamento del corso. E’ in coerenza con tale incedere argomentativo che la Corte territoriale effettuava, erroneamente (cfr. pag. 4) , la valutazione dell’utile collazione in graduatoria della dipendente. Detta valutazione andr à quindi nuovamente effettuata dal giudice di merito, nel rispetto del principio enunziato al punto 4.3. 4.4. Per mera completezza, non essendo più in discussione la questione in ragione dell’affermata prescrizione dei crediti anteriori al 22 .3.2018, osserva altresì il Collegio che successivamente all’introduzione del blocco stipendiale disposto dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, veniva poi introdotto per il periodo 1.9.2011-31.8.2014, un emolumento una tantum. Detta posta retributiva,ex artt. 1 e 2 del c.c.n.l. del 7 agosto 2014 (introdotti in applicazione de ll'art. 1 - bis del d .l. n. 3 del 2014, conv. con modif . dalla l . n. 41 del 2014 ) , spetta solo in favore del personale ATA, già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008(cfr. sul punto in particolare il primo comma dell’art. 2 cit.), sicché il godimento della posizione economica negli anni innanzi indicati costituisce evidentemente il presupposto per il riconoscimento dell’una tantum. 5. Resta da esaminare il secondo motivo che è inammissibile, introducendo una questione , l’impossibilità, per tutti i dipendenti titolari di incarichi ex art. 47 del c.c.n.l. 2006-2009, di beneficiare della progressione di cui al 50 cit., non afferente al percorso motivazionale della sentenza impugnata e che, dunque, non si confrontacon il decisum. La pronuncia gravata, infatti, non fa alcun cenno a d incarichi attribuiti alla Marsico ed il Ministero non dimostra che la questione posta, implicante un accertamento fattuale, fosse già stata sollevata nel giudizio di merito. Va aggiunto che, qualora si volessero ritenere anche sul punto recepite le considerazioni espresse dalla stessa Corte territoriale nella pronuncia richiamata per relationem ( pag. 9), il motivo difetterebbe comunque di specificità perché il giudice di appello ha respinto l’eccezione sul rilievo della sua genericità. 6. Conclusivamente, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinvia ta alla Corte di Appello di Milano , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M