Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 34847/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

23 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.27082/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 80/2021 del5/7/2021.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ascoltate le osservazioni del P.M., [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCor- rado Mistri, cheha concluso per il rigetto del ricorso.

Ascoltatigli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e d [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.

Fatti di causa L’avv. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo 2di 4 – 27082 /20 21 – S2 – 30 / 11 /202 3 ( 10 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di circa € 2.173 per compenso professionale dell’attività stragiudiziale concernente una pretesa risarcitoria fatta valere in u n giudizio pen- dente dinanzi al Tribunale di Benevento.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudicecon ordinanza acclarava che la causa era da trattarsi secondo il rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e fis- sava l’udienza di precisazione delle conclusioni, con sentenza revocava il decreto ingiuntivo e condannavail cliente al pagamento di €

1.000. Ricorre in cassazione l’avvocato con due motivi illustrati da memorie.

Resiste il cliente con controricorso, illustrato da memorie.

Cass.23664/2022ha rimesso la causa alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo censura ex artt. 112 e 113 c.p.c. ed ex art. 2697 c.c. che il giudice di merito abbia deciso la causa secondo equità al di sopra del limite di valore di € 1.100 fissato dall’ art. 113 co 2 c.p.c. (trattandosi di una causa di valore pari a circa € 2.173), senza che tale parametro decisorio sia stato richiesto dalle parti.

Il secondo motivo censura ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddit- torietà irriducibile della motivazione poiché il giudice di merito ha dap- prima riconosciuto che all’avvocato spettava il compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso in via equitativa.

La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso.

Il clienteha opposto che manca la prova dello svolgimento di tutte le attività che l'avvocato assume di averprestato in suo favore, se non in misura marginale, tale da non giustificare la pretesa nell’entità di cui al decreto ingiuntivo.

Ha quindi contestato la congruità del parere rilasciato dal Consiglio dell'ordine di Benevento ed ha richiesto di applicare ilminimo tariffario.

Alla luce di tali allegazioni, delle risultanze istruttoriee di una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in 3di 4 – 27082 /20 21 – S2 – 30 / 11 /202 3 ( 10 ) – [OSCURATO:PERSONA]. causa«l'importo delle spettanze professionali va effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione che può contenersi per tutta l'attività svolta […] nella complessiva somma determinata anche in via equitativa in complessivi€ 1.000».

Si prosegue poi argomentando che il parere del Consiglio dell'ordineè vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudiziodi opposizione.

2. –In via preliminare è da chiarire che la decisione è stata corret- tamente trattaad oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, a prescindere dal fatto che la decisione è stata rivestita della forma di sentenza.

In questo senso, cfr. Cass.10648/2020, secondo cui la decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da prestazioni profes- sionali reseda un avvocato non è appellabile, ma ricorribile per cassa- zione, qualora il relativo giudizio,pur introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 d.lgs. 150/2011per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario.

Nel merito, è fondato il primo motivo.

Reputa il Collegio che al passo saliente della motivazionesia da ascri- vere il significatodi adozione di un canone decisorio di equità sostitu- tivadel parametro legislativo e non di un mero canone integrativo di tale parametro (nel senso che il criteriodell’equità intervenga solo per la quantificazionedel compenso).

A giudizio del Collegio depongono per questa ricostruzione nel caso di specie due indizi: l’assenza di argo- mentazioni che facciano esplicitamente perno sull’applicazione di para- metri legislativi; l’assoggettamento integrale del thema decidendum ad un giudizio equitativo (cfr.

«Alla luce di…una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in causa, tenuto presente anche l'esito e la portata dell'incarico… l'importo delle spettanze professionali va 4di 4 – 27082 /20 21 – S2 – 30 / 11 /202 3 ( 10 ) – [OSCURATO:PERSONA]. effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione»).Ne se- gue la violazionedell’art. 113 c.p.c., trattandosi di causa di valore su- periore a € 1.100.

3. –È accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviata la causa al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.27082/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 80/2021 del5/7/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltate le osservazioni del P.M., [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCor- rado Mistri, cheha concluso per il rigetto del ricorso. Ascoltatigli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e d [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. Fatti di causa L’avv. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo 2di 4 – 27082 /20 21 – S2 – 30 / 11 /202 3 ( 10 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di circa € 2.173 per compenso professionale dell’attività stragiudiziale concernente una pretesa risarcitoria fatta valere in u n giudizio pen- dente dinanzi al Tribunale di Benevento. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudicecon ordinanza acclarava che la causa era da trattarsi secondo il rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e fis- sava l’udienza di precisazione delle conclusioni, con sentenza revocava il decreto ingiuntivo e condannavail cliente al pagamento di € 1.000. Ricorre in cassazione l’avvocato con due motivi illustrati da memorie. Resiste il cliente con controricorso, illustrato da memorie. Cass.23664/2022ha rimesso la causa alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo censura ex artt. 112 e 113 c.p.c. ed ex art. 2697 c.c. che il giudice di merito abbia deciso la causa secondo equità al di sopra del limite di valore di € 1.100 fissato dall’ art. 113 co 2 c.p.c. (trattandosi di una causa di valore pari a circa € 2.173), senza che tale parametro decisorio sia stato richiesto dalle parti. Il secondo motivo censura ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddit- torietà irriducibile della motivazione poiché il giudice di merito ha dap- prima riconosciuto che all’avvocato spettava il compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso in via equitativa. La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. Il clienteha opposto che manca la prova dello svolgimento di tutte le attività che l'avvocato assume di averprestato in suo favore, se non in misura marginale, tale da non giustificare la pretesa nell’entità di cui al decreto ingiuntivo. Ha quindi contestato la congruità del parere rilasciato dal Consiglio dell'ordine di Benevento ed ha richiesto di applicare ilminimo tariffario. Alla luce di tali allegazioni, delle risultanze istruttoriee di una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in 3di 4 – 27082 /20 21 – S2 – 30 / 11 /202 3 ( 10 ) – [OSCURATO:PERSONA]. causa«l'importo delle spettanze professionali va effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione che può contenersi per tutta l'attività svolta […] nella complessiva somma determinata anche in via equitativa in complessivi€ 1.000». Si prosegue poi argomentando che il parere del Consiglio dell'ordineè vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudiziodi opposizione. 2. –In via preliminare è da chiarire che la decisione è stata corret- tamente trattaad oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, a prescindere dal fatto che la decisione è stata rivestita della forma di sentenza. In questo senso, cfr. Cass.10648/2020, secondo cui la decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da prestazioni profes- sionali reseda un avvocato non è appellabile, ma ricorribile per cassa- zione, qualora il relativo giudizio,pur introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 d.lgs. 150/2011per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario. Nel merito, è fondato il primo motivo. Reputa il Collegio che al passo saliente della motivazionesia da ascri- vere il significatodi adozione di un canone decisorio di equità sostitu- tivadel parametro legislativo e non di un mero canone integrativo di tale parametro (nel senso che il criteriodell’equità intervenga solo per la quantificazionedel compenso). A giudizio del Collegio depongono per questa ricostruzione nel caso di specie due indizi: l’assenza di argo- mentazioni che facciano esplicitamente perno sull’applicazione di para- metri legislativi; l’assoggettamento integrale del thema decidendum ad un giudizio equitativo (cfr. «Alla luce di…una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in causa, tenuto presente anche l'esito e la portata dell'incarico… l'importo delle spettanze professionali va 4di 4 – 27082 /20 21 – S2 – 30 / 11 /202 3 ( 10 ) – [OSCURATO:PERSONA]. effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione»).Ne se- gue la violazionedell’art. 113 c.p.c., trattandosi di causa di valore su- periore a € 1.100. 3. –È accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviata la causa al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, a
Decreto Cassazione n. 34847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris