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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 23664/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2021 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 05/07/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2019 emesso dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 2173,50 a titolo di compenso professionale per l’attività svolta innanzi al Tribunale di Benevento; - il Giudice di Pace, disposto il mutamento di rito da ordinario a sommario ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011, riconosceva il diritto dell’avvocato alle relative spettanze, e, tenuto conto della natura non vincolante del parere fornito dal Consiglio dell’ordine sulla parcella dell’avvocato, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il sig.

Rossetti al pagamento di complessivi euro 1000,00, oltre spese di lite, a titolo di compenso professionale, così come rideterminato ai minimi tariffari e anche equitativamente; - p er la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; - ha re sist ito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver il giudice di merito errato nel revocare il decreto ingiuntivo opposto di importo pari ad € 2173,50, rideterminando equitativamente l’importo per il compenso professionale in € 1000,00, oltre spese di lite. - Con il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” per aver, il Giudice di merito, dapprima riconosciuto la spettanza dell’avvocato al compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso sulla base dei minimi tariffari e in via equitativa in € 1000, 00; - il giudizio non è caratterizzato dall’evidenza decisoria e le questioni poste dalla ricorrente richiedono l’esame del fascicolo d’ufficio; P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2021 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 05/07/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2019 emesso dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 2173,50 a titolo di compenso professionale per l’attività svolta innanzi al Tribunale di Benevento; - il Giudice di Pace, disposto il mutamento di rito da ordinario a sommario ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011, riconosceva il diritto dell’avvocato alle relative spettanze, e, tenuto conto della natura non vincolante del parere fornito dal Consiglio dell’ordine sulla parcella dell’avvocato, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il sig. Rossetti al pagamento di complessivi euro 1000,00, oltre spese di lite, a titolo di compenso professionale, così come rideterminato ai minimi tariffari e anche equitativamente; - p er la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; - ha re sist ito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver il giudice di merito errato nel revocare il decreto ingiuntivo opposto di importo pari ad € 2173,50, rideterminando equitativamente l’importo per il compenso professionale in € 1000,00, oltre spese di lite. - Con il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” per aver, il Giudice di merito, dapprima riconosciuto la spettanza dell’avvocato al compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso sulla base dei minimi tariffari e in via equitativa in € 1000, 00; - il giudizio non è caratterizzato dall’evidenza decisoria e le questioni poste dalla ricorrente richiedono l’esame del fascicolo d’ufficio; P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio. Così deciso in Roma,