CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H682
Titolo CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori del MARKETING OPERATIVO
dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori del MARKETING OPERATIVO
dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori del MARKETING OPERATIVO
Titolo accordo: CCNL per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori del MARKETING OPERATIVO
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: ATECA (ADERENTE AD ANPIT); ANPIT; UNICA
Parti sindacali: CISAL; FEDERMARKETING (FEDERAZIONE DI ANPIT); CISAL TERZIARIO
Decorrenza: 2025-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2024-12-12
Stato: Acquisito
Identificativo: 20572
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242932
--- Testo contratto ---
ANPIT, FEDERMARKETING, UNICA e ATECA
con CISAL Terziario e CISAL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori
del
MARKETING
OPERATIVO
in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027
Il presente CCNL rinnova il previgente del 1° aprile 2021, scaduto il 30 aprile 2024.
Codice CNEL H682
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Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente
CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del t esto
contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri
Contratti, riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli enti istituzionali quali, Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le
banche dati, oltre ai l avoratori e ai d atori di lavoro iscritti a una delle
associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL e all’Ente Bilaterale, potranno
liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei o
informatici.
Via Cristoforo Colombo, n. 115 - 00147 Roma
Sito Internet: www.enbic.it
C.F. 97711130589
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Sedi Nazionali delle Parti Datoriali sottoscrittici il presente CCNL:
ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
C.F. 97730240583
Via Giacomo Trevis n. 88 - 00147 ROMA
Sito internet: www.anpit.it
FEDERMARKETING – Azienda Italia
C.F. 97902580154
Via Achille Grandi n. 23 - Cinisello Balsamo (Mi)
Sito internet: www.federmarketing.it
UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del
Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato
C.F. 97488200581
Corso d’Italia n. 39 - 00198 ROMA
Sito internet: www.federazioneunica.it
ATECA: Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani
Agricoltori
C.F. 90045130615
Viale delle Milizie n. 38 - 00192 ROMA
Sito internet: www.atecaitalia.it
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Sedi Nazionali delle Parti Sindacali sottoscrittici il presente CCNL:
C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo
C.F. 97086090582
Via Cristoforo Colombo n. 112 - 00147 ROMA
Sito internet: www.cisalterziario.it
C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
C.F. 80418520583
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B 00187 ROMA
Sito internet: www.cisal.org
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Indice del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
DI S CI P L I N A G E N E R A L E
Artt. Descrizione Pag.
1 Aspetti generali 21
2 Struttura 22
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
3 Statuto dei Lavoratori 22
4 Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori 22
5 R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - estensione contrattuale 23
6 R.S.A.: durata e informativa 23
7 R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) 23
8 Poteri della RSA/RST 25
9 Assemblea sindacale 25
10 Diritto d’affissione 25
11 Cariche sindacali 26
12 Dirigenti di R.S.A. 26
13 Trattenuta sindacale 26
14 Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio 26
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
15 Livelli di contrattazione collettiva 27
16 Contrattazione Collettiva Nazionale di primo livello 28
17 Contrattazione collettiva di secondo livello 28
18 Durata e ambiti della contrattazione di secondo livello 29
19 Premio di risultato (P.d.R.) 31
20 Esame congiunto territoriale 32
REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA
SINDACALE DIRETTA
21 Referendum aziendale: oggetto, finalità e scopi 32
22 Referendum aziendale: definizione, condizioni e tipi di referendum 32
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23 Referendum aziendale: condizioni ed effetti, in generale 34
24 Referendum aziendale: parti promotrici, scopo del Referendum e ambito di
applicazione
34
25 Referendum aziendale: prima assemblea ed elezione del Comitato Elettorale 35
26 Referendum aziendale: Indizione della seconda assemblea 36
27 Referendum aziendale: diritto di voto e validità della consultazione 36
28 Referendum aziendale: operazioni di voto - procedura 37
29 Referendum aziendale: operazioni di spoglio - procedura 38
30 Referendum aziendale: proclamazione dei risultati 39
31 Referendum aziendale: richiesta di esibizione delle schede di voto 39
32 Referendum aziendale: ricorsi 39
33 Referendum Aziendale: effetti dei risultati del referendum 40
DIRITTI D’INFORMAZIONE
34 Diritti di Informazione 41
35 Commissioni Paritetiche Settoriali 42
CCNL: DECORRENZA E DURATA
36 CCNL: Decorrenza e durata 44
37 CCNL: Clausole di raffreddamento 44
38 CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale 44
CCNL: ESCLUSIVA, STAMPA E DISTRIBUZIONE
39 CCNL: esclusiva 45
CCNL: DEFINIZIONI
40 CCNL: definizioni 45
LAVORO A TEMPO PARZIALE
41 Lavoro a tempo parziale: definizione 50
42 Lavoro a tempo parziale: condizioni di assunzione 51
43 Lavoro a tempo parziale: trattamento economico e normativo 51
44 Lavoro a tempo parziale: lavoro supplementare 52
45 Lavoro a tempo parziale: lavoro straordinario 53
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46 Lavoro a tempo parziale: clausole elastiche 53
47 Lavoro a tempo parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per
pensionamento
54
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
48 Tempo determinato: assunzione e durata del periodo di prova 55
49 Tempo determinato: divieti 55
50 Tempo determinato: disciplina generale 56
51 Tempo determinato: limiti quantitativi 61
52 Tempo determinato: contrattazione di secondo livello 63
53 Tempo determinato: principio di non discriminazione 64
TELELAVORO
54 Telelavoro: definizione 64
55 Telelavoro: tipologie 65
56 Telelavoro: ambito di applicazione 65
57 Telelavoro: condizioni e reversibilità 65
58 Telelavoro: formazione 65
59 Telelavoro: postazione di lavoro 65
60 Telelavoro: rimborso chilometrici 66
61 Telelavoro: trasferte 66
62 Telelavoro: protezione dei dati e informazioni 66
63 Telelavoro: procedure disciplinari 66
64 Telelavoro: tempo di lavoro 66
65 Telelavoro: diritti del telelavoratore 67
66 Telelavoro: doveri del telelavoratore 67
67 Telelavoro: telecontrollo 67
68 Telelavoro: sicurezza e salute 68
LAVORO AGILE
69 Lavoro agile: definizioni e ambiti 68
70 Lavoro agile: condizioni 68
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71 Lavoro agile: il recesso 69
72 Lavoro agile: formazione 70
73 Lavoro agile: sicurezza e igiene del lavoro 70
74 Lavoro agile: sede e strumenti di lavoro 71
75 Lavoro agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione 71
76 Lavoro agile: trattamento economico 71
77 Lavoro agile: riservatezza o privacy 72
78 Lavoro agile: diritti del lavoratore 72
79 Lavoro agile: doveri del Lavoratore 72
80 Lavoro agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni disciplinari 72
81 Lavoro agile: la contrattazione collettiva di secondo livello 73
LAVORO INTERMITTENTE
82 Lavoro intermittente: definizione 74
83 Lavoro intermittente: forma e comunicazioni 75
84 Lavoro intermittente: trattamento economico 76
85 Lavoro intermittente: indennità di disponibilità 78
86 Lavoro intermittente: divieti 78
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
87 Il contratto di somministrazione di lavoro: condizioni 79
88 Contratto di somministrazione: limiti 79
89 Somministrazione di lavoro: divieti e limiti 80
90 Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà 80
91 Contratto di somministrazione: tutela del lavoratore ed esercizio del potere
disciplinare
80
92 Contratto di somministrazione: diritti sindacali 81
93 Contratto di somministrazione: rinvio alla legge 81
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
94 Apprendistato professionalizzante: condizioni 81
95 Apprendistato professionalizzante: formazione 82
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96 Apprendistato professionalizzante: tutor o referente aziendale 83
97 Apprendistato professionalizzante: periodo di prova 83
98 Apprendistato professionalizzante: durata e retribuzione 83
99 Apprendistato professionalizzante: cicli stagionali 84
100 Apprendistato professionalizzante: precedenti periodi di apprendistato 85
101 Apprendistato professionalizzante: prolungamento del periodo di apprendistato 85
102 Apprendistato professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale 85
103 Apprendistato professionalizzante: trattamento normativo 86
104 Apprendistato professionalizzante: diritti dell’apprendista 86
105 Apprendistato professionalizzante: doveri dell’apprendista 86
106 Apprendistato professionalizzante: proporzione numerica 87
107 Apprendistato professionalizzante: stabilizzazione 88
108 Apprendistato professionalizzante: lavoratori in mobilità 88
109 Apprendistato professionalizzante: recesso dal contratto 88
110 Apprendistato professionalizzante: conferma e assegnazione della qualifica 89
111 Apprendistato professionalizzante: recesso in costanza di “protezione” 89
112 Apprendistato professionalizzante: licenziamento in generale 90
113 Apprendistato: rinvio 90
CONDIZIONI D’INGRESSO
114 Condizioni d’ingresso per i lavoratori di prima assunzione 91
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
115 Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro 92
116 Assunzione: documenti 92
PERIODO DI PROVA
117 Periodo di prova 92
MANSIONI DEL LAVORATORE
118 Mansioni del lavoratore - mansioni inferiori 94
119 Mansioni promiscue: indennità di sostituzione 94
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120 Mansioni: mutamento 95
121 Mansioni: jolly 95
ORARIO DI LAVORO
122 Orario di lavoro: definizione 95
123 Orario di lavoro: limiti 96
124 Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili 96
125 Orario di lavoro settimanale: criteri di computo 97
126 Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro 97
127 Orario di lavoro: clausola elastica 98
128 Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni 98
129 Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa 98
130 Orario di lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa e custodia 99
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
131 Personale direttivo: definizione e indennità mensile di funzione direttiva 100
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
132 Riposo giornaliero 100
133 Riposo settimanale 101
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
134 Sintesi dei permessi contrattuali e legali 101
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
135 Festività 111
MATERNITÀ
136 Maternità 112
137 Prestazioni e sussidi contrattualmente erogati tramite il sistema bilaterale
En.Bi.C., a sostegno della maternità
121
FERIE
138 Ferie: maturazione 121
139 Ferie: regolamentazione 121
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
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140 Malattia o infortunio non professionali 122
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
141 Malattia o Infortunio Professionali 126
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
142 Aspettative non retribuite 129
SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL LAVORATORE PER
MALATTIA O INFORTUNIO O PER INVALIDITA’ PERMANENTE
ASSOLUTA
143 Sostegno al reddito 130
TREDICESIMA MENSILITÀ
144 Tredicesima mensilità 130
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
145 Trattamento di Fine Rapporto 131
146 T.F.R.: corresponsione 131
147 T.F.R.: anticipazioni 131
ENTE BILATERALE CONFEDERALE (ENBIC)
148 Ente Bilaterale Confederale - En.Bi.C. e En.bi.C. Sicurezza - coordinamento 133
149 ENBIC: iscrizione dell’azienda e dei lavoratori 134
150 ENBIC: adempimenti obbligatori 135
151 Elemento Contrattuale Perequativo sostitutivo della Gestione Speciale 138
152 ENBIC: responsabilità per mancata contribuzione 139
153 Commissione Contrattuale e di Interpretazione autentica della disciplina
contrattuale
139
154 Certificazione degli appalti e asseverazione del Modello di organizzazione e di
gestione
140
155 Formazione 141
156 Composizione delle controversie 142
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
157 Previdenza Complementare 142
CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE
158 Co.As.Co. 143
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WELFARE CONTRATTUALE
159 Welfare contrattuale: costituzione 143
160 Welfare contrattuale: importi e condizioni 143
161 Welfare aziendale: costituzione 145
D I S C I P L I N A S P E C I A L E
AMBITO DI APPLICAZIONE
162 Ambito di applicazione 147
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
163 Dirigenti: definizione 148
164 Dirigenti: rappresentanza sindacale 149
165 Dirigenti: formazione e aggiornamento 149
166 Dirigenti: assegnazione della qualifica per avvenuto svolgimento di mansioni
superiori
149
167 Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza 149
168 Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e assicurativa vita e infortuni 150
169 Dirigenti: welfare contrattuale 150
170 Dirigenti: previdenza complementare 151
171 Dirigenti: responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione 151
172 Dirigenti: polizza assicurativa responsabilità civile 152
173 Dirigenti: contratto di lavoro - informazioni e tipologie contrattuali 152
174 Dirigenti: periodo di prova e d’inserimento nella mansione 152
175 Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda 152
176 Dirigenti: patto di non concorrenza 153
177 Dirigenti: aumenti periodici d’anzianità 153
178 Dirigenti: tredicesima mensilità 154
179 Dirigenti: ferie 154
180 Dirigenti: malattia e infortunio non professionale 154
181 Dirigenti: infortunio professionale 154
182 Dirigenti: maternità 154
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183 Dirigenti: preavviso di licenziamento e di dimissioni 154
184 Dirigenti: condizioni particolari di dimissioni del dirigente 155
185 Dirigenti: licenziamento 155
186 Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto 156
187 Dirigenti: attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di lavoro 156
188 Dirigenti: esclusività della prestazione 156
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
189 Quadri 156
190 Quadri: orario part-time speciale 157
191 Quadri: formazione e aggiornamento 157
192 Quadri: assegnazione della qualifica 157
193 Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e assicurativa 157
194 Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile 157
CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE
195 Classificazione unica: criteri 158
196 Classificazione del personale: interpretazioni 159
197 Classificazione unica del personale 159
198 Classificazione del personale: dirigenti, quadri, impiegati e lavoratori operai 160
OPERATORI DI VENDITA
199 Operatori di vendita: classificazione 178
200 Operatori di vendita: rapporto di lavoro 179
TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE
201 Trattamento economico 179
202 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) 180
203 Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.) 181
204 Indennità di Mancata Contrattazione (I.M.C.) 183
205 Aumenti periodici di anzianità 184
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA’
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206 Indennità di cassa 186
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
207 Lavoro straordinario 186
208 Lavoro straordinario con riposo compensativo 187
209 Lavoro a recupero 188
210 Lavoro straordinario o supplementare: indennità forfetaria mensile 189
211 Banca delle ore 191
212 Lavoro ordinario: maggiorazioni 194
213 Solidarietà: cessione dei riposi e del saldo individuale della banca delle ore 195
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - REPERIBILITA’
214 Trasferimento 195
215 Trasferta 197
216 Trasfertisti 198
217 Reperibilità con indennità 198
218 Pronta disponibilità 201
219 Rimborso spese documentabili 201
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
220 Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela 201
221 Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del datore 202
222 Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e
responsabilità civile
204
223 Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e
responsabilità penale
204
224 Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni 205
225 Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi 205
226 Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore (è opportuno
pubblicizzarli mediante esposizione)
205
227 Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del lavoratore 206
228 Il Preposto 207
229 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti, diritti, poteri 207
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230 Permessi e Formazione del RLS 209
231 Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori 211
232 Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni 211
233 Igiene e sicurezza sul lavoro: asseverazione 212
TUTELE CONTRATTUALI
234 Tutela dei dipendenti portatori di disabilità 212
235 Salvaguardia della dignità dei lavoratori, discriminazioni e molestie 213
236 Mobbing 213
CODICE DISCIPLINARE: DIRITTI DEL LAVORATORE
DIPENDENTE
237 Diritti del lavoratore: rispetto della persona 214
238 Diritti del lavoratore: corresponsione della retribuzione 214
239 Diritti del lavoratore: decadenza 214
240 Diritti del lavoratore: correttezza ed educazione 215
241 Diritti del lavoratore: indumenti e attrezzi di lavoro 215
CODICE DISCIPLINARE: DOVERI DEL LAVORATORE IPENDENTE
242 Doveri del lavoratore: diligenza 215
243 Doveri del lavoratore: fedeltà 216
244 Doveri del lavoratore: collaborazione 216
245 Doveri del lavoratore: riservatezza 217
246 Doveri del lavoratore: esclusività della prestazione 217
247 Doveri del lavoratore: correttezza 217
248 Doveri del lavoratore: educazione 217
249 Doveri del lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro 218
250 Doveri del lavoratore: sorveglianza sanitaria 218
251 Doveri del lavoratore: giustificazione assenze 218
252 Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite 218
253 Doveri del lavoratore: entrata e uscita 219
254 Doveri del lavoratore: visite d’inventario e di controllo 219
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255 Doveri del lavoratore: indumenti e attrezzi di lavoro 219
256 Patto di non concorrenza 219
257 Responsabilità dei conducenti di mezzi aziendali 220
258 Revoca o sospensione della patente di guida 221
259 Norme speciali 221
CODICE DISCIPLINARE: DIVIETI DEL LAVORATORE
DIPENDENTE
260 Divieti del lavoratore dipendente 222
CODICE DISCIPLINARE: POTERI DEL DATORE DI LAVORO
261 Poteri del datore di lavoro: impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo 223
262 Poteri del datore di lavoro: potere disciplinare 223
263 Poteri del datore di lavoro: contestazione e sanzione disciplinare 224
264 Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare del rimprovero scritto 225
265 Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare della multa 226
266 Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare della sospensione 226
267 Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare del licenziamento per
giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
227
268 Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare del licenziamento per giusta
causa (senza preavviso)
229
269 Risarcimento dei danni 231
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
270 Recesso Aziendale 231
271 Recesso del lavoratore 232
272 Periodo di preavviso 234
PATTO DI NON CONCORRENZA
273 Patto di non concorrenza 235
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
274 Lavoratori provenienti da altro CCNL 236
CAMBIO D’APPALTO
275 Cambio di appalto: procedibilità in presenza di clausola sociale 239
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276 Cambio di appalto: comunicazione dell’azienda uscente - avvio della procedura 240
277 Cambio di appalto: verifiche dell’azienda subentrante 240
278 Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri sindacali 241
279 Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore 241
280 Cambio di appalto: condizioni particolari 241
281 Cambio di appalto: tempi 241
282 Cambio di appalto: tutele ed armonizzazione 242
283 Cambio di appalto: anzianità e tutele crescenti 242
allegato 1 Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale (RST) e
sulle Trattenute Sindacali
243
allegato 2 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) PER APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
247
allegato 3 Responsabilità sociale d’impresa, sostenibilità e integrazione dei fattori ESG
nella strategia aziendale
253
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Il giorno 12 dicembre 2024, presso la sede nazionale dell’Organizzazione
Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati:
ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario, rappresentata
dal Presidente Federico Iadicicco e da una Delegazione composta da
Francesco Ambrogio, Ruggero Besana, Cesare Bianchi, Luigi Birtolo,
Francesco Catanese, Luca Colavolpe Severi, Giovanni Costantini, Lidia
Dimasi, Marco Furnari, Leonardo Giacomozzi, Giovanni Greco,
Emanuele Grimandi, Emanuele Guazzo; Ettore Lucarelli, A lessandro
Maiello, Iconio Massara; Giovanni Mignozzi, Domenico Novembre,
Claudio Orlandini, Lucio Palombini, Roberto Panfili, Attilio Fausto Parisi,
Giuseppe Piccolo, Giuseppe Quatela, Alberto Saitta, Daniele Saponaro,
Alessandro Sarni, Antonio Sbrescia, Antonio Schiavo, Antonella Scrima,
Antonio Vallebona, Veronica Viticchiè;
FEDERMAKETING – Azienda Italia, in qualità di Federazione di Anpit,
rappresentata dal Presidente Gianvito Detomaso e dal Vicepresidente
Matteo Camisasca;
UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del
Commercio, Servizi e Artigianato, rappresentata dal Presidente Nazionale
Stefano Diquattro, dal Vice Presidente Nazionale Alessandro D’Amico,
dal Direttore Centrale Gianluigi De Sanctis e da una Delegazione
composta dai Consiglieri Maurizio Bonfanti, Antonio Canta, Amalia
Casabianca, Ilaria Gloria Cavaletto, Marcella Corallo, Sabrina Monaco,
Daniele Tarchi, assistiti dal Segretario Generale Pier Corrado Cutillo;
ATECA, Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani
Agricoltori, Associazione datoriale aderente ad ANPIT, rappresentata dal
Presidente Tommaso Diana
e
CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori
Commercio, Servizi, Terziario e Turismo , rappresentata dal Segretario
Nazionale Vincenzo Caratelli e dalla Delegazione composta dai Sigg.ri
Paolo Magrì, Antonio Cassano, Alice Fioranzato, Margherita de Cesare,
Giovanni Giudice, Giuseppe Coppola, Luca Di Oto, Arianna Tofani,
Pasquale Ambrosio, Stefano Farisato, Maurizio Panepucci, Raffaele
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
19
Depunzio, Federico De Siena, Antonio Di Giunta, Luca Colletta, Giorgio
Petroselli, Marco Testa, Scarponi Giampiero, Vicinanza Luigi, Corrado
Magrì, Caratelli Daniele, Stefano Angotzi.
Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori , rappresentata dal Segretario Generale Francesco
Cavallaro;
di seguito , complessivamente , i comparenti saranno anche solo
denominati “Parti” o “Parti in epigrafe”;
che hanno stipulato il presente rinnovo di CCNL con validità dal 1° gennaio
2025 al 31 dicembre 2027. Per brevità, di seguito richiamato anche solo come
“CCNL Marketing operativo” o, semplicemente, “Contratto”.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
20
Disciplina Generale
Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per dirigenti, quadri, impiegati e o perai dipendenti del
Marketing
Operativo
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
21
Il CCNL MARKETING OPERATIVO
Art. 1 - Aspetti generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria
per tutto il territorio nazionale le condizioni minime (derogabili in miglior favore per
i lavoratori o solo da a ccordi di secondo livello, o conformi a ccordi individuali
sottoscritti dalla maggioranza assoluta dei lavoratori interessati), che regolano i rapporti
di lavoro subordinato instaurati tra le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del
presente CCNL e tutto il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti
disposizioni di legge, tutti i rapporti di lavoro subordinato.
L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le parti
aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed
eccezionali deroghe in pejus, è impregiudicato il diritto dei l avoratori di usufruire di
tutti i benefici e diritti contrattualmente previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di
sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e inscindibili tra loro
e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa
un’applicazione parziale, salvo che a favore del dipendente e, eccezionalmente, per le
eventuali deroghe consentite dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello.
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo
contrattuale di aderire all’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.), al fine di garantire
ai lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti
contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate
dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito denominato anche solo
“En.Bi.C.” o “ENBIC”, che comprendono:
• il Welfare Contrattuale;
• l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
• il sostegno economico in caso di decesso o d’invalidità per infortuni professionali
o extraprofessionali dei lavoratori cui si applica il presente CCNL;
• i servizi bilaterali resi alle aziende e ai lavoratori iscritti;
• l’accesso al Fondo Interprofessionale, agli Istituti di Solidarietà e alla Previdenza
Integrativa;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
22
• l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale
(ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi
Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all’Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ristoro dei
costi del sistema contrattuale applicato e, per tutti i servizi resi ai lavoratori, essi fanno
parte del trattamento economico complessivamente dovuto. In caso d’omissione dei
versamenti contributivi previsti, il datore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere
e garantire al lavoratore le prestazioni contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al
S.S.N., le prestazioni di sostegno , quelle assicurative, assistenziali e sociali, fermo
restando il diritto dell’ENBIC di richiedere il versamento delle quote non versate.
L’applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi
e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione dell’azienda a una delle Associazioni
Datoriali sottoscrittrici, quale condizione per la piena applicabilità del presente CCNL,
con i versamenti delle previste quote Co.As.Co., oltre al regolare versamento dei
contributi dovuti all’Ente Bilaterale En.Bi.C.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di legge
applicabili mentre, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, si farà
riferimento agli Accordi Interconfederali tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni
datoriali che hanno sottoscritto il CCNL.
Art. 2 – Struttura
Il presente CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli istituti
comuni del rapporto di lavoro e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni
particolari del lavoro e per i singoli settori di applicazione del contratto.
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori
Per la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio
alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta Statuto dei Lavoratori.
Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai
sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle organizzazioni sindacali che,
congiuntamente ai sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle aziende l’accordo
aziendale di secondo livello vigente.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
23
Le altre o rganizzazioni sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i
lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni
Sindacali”, “Sindacati” o “OO.SS.” che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente
CCNL, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali, di
cui al primo comma del presente articolo, cioè che hanno sottoscritto accordi aziendali
congiuntamente ai sindacati della c onfederazione CISAL che hanno firmato il
presente CCNL.
La R.S.A. o la R.S.T. svolgono le attività negoziali per le materie d’interesse dei
lavoratori dipendenti dall’azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nel
rispetto delle situazioni particolari, nonché in attuazione delle scelte generali delle
associazioni e dei sindacati firmatari.
Art. 5 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - estensione contrattuale
Per la presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL anche di azienda con
un numero ridotto di l avoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente
costituibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL una
Rappresentanza Sindacale già nelle aziende con almeno sette lavoratori, per la quale
R.S.A. trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e
dall’accordo di categoria.
Per le rappresentanze dei dirigenti e dei quadri, si rinvia alle specifiche discipline.
Art. 6 - R.S.A.: durata e informativa
La R.S.A. nominata resta in carica per tutta la vigenza del presente CCNL e fino alla
decorrenza del suo rinnovo, dopo il quale essa potrà essere confermata o sostituita.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il CCNL dovranno tempestivamente
comunicare al datore di lavoro l’avvenuta costituzione della R.S.A., il numero, entro i
limiti contrattualmente previsti, e le generalità dei l avoratori componenti, al fine di
permettere la garanzia dei diritti sindacali alla stessa attribuiti.
In caso di dimissioni, individuali e/o individuali plurime/collettive, anticipate rispetto
alla durata del mandato della R.S.A., le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il
CCNL, potranno indire apposita a ssemblea per integrare la R.S.A., sempre
comunicando tempestivamente all’azienda la relativa nomina.
Art. 7 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Nelle aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art.19 della Legge n.
300/1970 e del precedente articolo, cioè che hanno meno di sette dipendenti in
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
24
ciascuna sede autonoma, per la validità della c ontrattazione di secondo livello, è
prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata
congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla
RST competono, nelle aziende rappresentate, le seguenti materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’apprendistato;
c) la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati dai lavoratori
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della contrattazione:
di secondo livello;
di prossimità, in caso di crisi dell’ azienda o d’attivazione degli ammortizzatori
sociali;
di allineamento contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
sui controlli a distanza;
per promuovere presso i l avoratori il w elfare contrattuale e le prestazioni
sanitarie e mutualistiche obbligatoriamente previste dalla presente
contrattazione;
su altri ambiti demandati al secondo livello, cos ì come previsto dall’art.18.
Le Parti nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscr ittrici degli accordi
di secondo livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di secondo livello) e
possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’ accordo
aziendale o territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo di € 36,00
per ciascun d ipendente di a zienda che applichi il presente CCNL. Tale contributo
sarà quale quota parte della riscossione del co ntributo misto ( azienda e lavoratore),
destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 150 del
presente CCNL.
Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente ai
sindacati di categoria firmatari del CCNL per favorire la costituzione, la formazione e
l’operatività della RST, avvalendosi anche dell’organizzazione delle altre associazioni
sindacale socie.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
25
Art. 8 - Poteri della RSA/RST
Alla R.S.A./R.S.T., costituite nelle aziende che applicano il presente CCNL e che
hanno la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori come prevista nel presente
Contratto, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto
salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni dell’ art.10;
3) di assemblea con i l avoratori, secondo le previsioni dell’art. 9;
4) di discutere e sottoscrivere gli a ccordi sindacali aziendali di secondo livello;
5) di assistere i lavoratori nella corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri
istituti previsti dal presente CCNL.
Art. 9 - Assemblea sindacale
I l avoratori delle aziende con oltre quindici dipendenti hanno il diritto di riunirsi,
nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue retribuite.
Nelle aziende fino a quindici ma con almeno sette dipendenti, i lavoratori, nei casi di
contrattazione aziendale di s econdo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di
riunirsi con la R.S.A./R.S.T., nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario
di lavoro, nei limiti di 4 ore annue retribuite.
Nelle aziende con meno di sette d ipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i
lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti
gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno
comunicati con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato
entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da
indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari
compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei lavoratori.
Art. 10 - Diritto d’affissione
La R.S.A., o la R.S.T., ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’azienda ha l’obbligo
di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori,
comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente inerenti a materie
d’interesse sindacale o del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate,
per conoscenza, alla direzione aziendale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
26
Art. 11 - Cariche sindacali
Come previsto dall’art.30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano
componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro -quota in
funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni
degli organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di
un’ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale Provinciale che
ne ha titolo, con il preavviso normale di almeno tre giorni lavorativi.
Ai sensi dell’art.31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali o nazionali, nei s indacati titolari di rappresentanza collettiva
hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la
durata del loro mandato. Tale aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni lavorativi e sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Art. 12 - Dirigenti di R.S.A.
La qualifica di d irigente di R.S.A. spetta a quei l avoratori nominati dal sindacato
rappresentato quali responsabili della conduzione delle proprie rappresentanze
sindacali aziendali.
Per la loro disciplina si rinvia all’accordo di categoria in Allegato 1).
Art. 13 - Trattenuta sindacale
L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del l avoratore i contributi
sindacali previsti dalla delega trasmessa dal s indacato firmatario il presente CCNL o
dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai s indacati sottoscrittori del
CCNL, hanno stipulato un vigente accordo collettivo aziendale di secondo livello.
Il dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, conformemente
all’accordo di categoria in Allegato 1).
Art. 14 - Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio
Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei permessi
per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si rinvia all’accordo
di categoria in Allegato 1) e alle norme di legge applicabili.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
R.S.T.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 15 Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Misura del
diritto:
Nelle Aziende da 7 a 15 Lavoratori: 4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare
normalmente fuori dall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o
situazioni di crisi dell’Azienda.
Nelle Aziende fino a 6 Lavoratori: 2 ore annue alle stesse condizioni di cui sopra.
Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno
retribuite come ore ordinarie.
Condizioni: L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va
richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
R.S.A.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Misura del
diritto:
10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori
l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di
lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie.
Condizioni: L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori.
Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Permessi per Cariche sindacali
Destinatari: Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL.
Misura del
diritto:
Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare
pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del
mandato.
Condizioni:
I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il
preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con
preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.
Norma
Comune
Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del lavoratore ad
ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a nuovo” il saldo del monte ore
non utilizzato.
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 15 - Livelli di contrattazione collettiva
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare
nuova occupazione e per favorire la crescita fondata sull’aumento dell’efficienza
nonché, per quanto compatibile, per ottenere incremento delle retribuzioni.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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La Contrattazione si svolge, perciò, su due livelli:
a) Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo
detto CCNL e accordi nazionali allegati;
b) Secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto
Collettivo di Secondo Livello o Contratto di Secondo Livello Aziendale o
Contratto di Secondo Livello.
Art. 16 - Contrattazione Collettiva Nazionale di primo livello
La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto d’impostare la
propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che
il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i
Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di
trattamenti economici minimi regionali e normativi nazionali. Inoltre, il CCNL vuole
assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o
aziendale.
Art. 17 - Contrattazione collettiva di secondo livello
La previsione c ollettiva di primo livello ha carattere sussidiario rispetto alla
contrattazione aziendale di s econdo livello e, pertanto, nelle materie delegate (cfr.
successivo articolo), essa sarà sostituita da quest’ultima nelle singole disposizioni
definite.
Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una
parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la c ontrattazione
aziendale di s econdo livello, in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia dei
posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o aziendale, possa
temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della
contrattazione collettiva sostituita.
In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Infine, tale c ontrattazione in pejus dovrà essere approvata mediante Referendum
aziendale tra tutti i l avoratori interessati e prevedere, a obiettivi raggiunti, future voci
retributive o condizioni di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai lavoratori.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Art. 18 - Durata e ambiti della contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e
avrà una durata normale di tre anni.
Essa potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati
nel presente articolo o gli specifici istituti che il CCNL indica come derogabili. La
parte economica aggiuntiva potrà definire solamente l’introduzione di p remi di
risultato o, in caso di c ooperativa, gli eventuali ristorni, integralmente correlati ad
elementi dall’esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, ecc.), anche in concorso
tra loro, o indennità strettamente giustificate da particolari tempi, modi o condizioni
che siano richiesti dalla prestazione lavorativa in alcuni settori o uffici.
La contrattazione aziendale di s econdo livello potrà disciplinare pattiziamente le
seguenti materie.
1) Sul patto di prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull’orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o il ricorso al lavoro agile o
profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della giornata,
settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale,
eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i lavoratori
discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la
consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
g) ampliamento della b anca delle ore e individuazione delle rarefazioni
collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e
supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare, straordinario e in
caso di attivazione della banca delle ore.
3) Sulle mansioni:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai lavoratori per modifica deg li
as
setti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione d’inserire
nella classificazione del personale, profili ed esemplificazioni mancanti.
4) Sul trattamento economico, assistenziale e di welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali p remi di produttività o
presenza, dell’ indennità di trasporto, dell’ indennità di mensa o dei buoni
pasto;
b) previsione di ristorni per i soci lavoratori e loro regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di w elfare contrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del welfare aziendale e della destinazione
di parte dei premi di risultato alla previdenza complementare;
e) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli
operatori di vendita;
f) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
g) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
h) lavoro e retribuzione a cottimo;
i) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art. 2120
c.
c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.
5) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento, trasferta,
distacco o comando.
6) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo parziale: modi aziendali d’applicazione delle c lausole elastiche e di
distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs.
81/2015 e s.m.i.; definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al
tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla tipologia
aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei contratti a tempo
determinato; la riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; la
monetizzazione mensile delle retribuzioni differite, le causali per la
stipulazione di contratti a termine;
c) Lavoro somministrato: definizione, in particolari situazioni, che si prevedono
temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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d) Apprendistato: formazione aziendale nell’a pprendistato e costituzione della
Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale
estensione agli apprendisti di premi e/o indennità;
e) Telelavoro: l’esercizio della reversibilità nel t elelavoro; disciplina dell’uso di
apparecchiature, strumenti e programmi informatici del telelavoratore; azioni
positive di coinvolgimento del t elelavoratore; suddivisione dei carichi di
lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo;
individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contraddit torio,
delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro
intermittente.
7) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull’introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
8) Sull’appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
9) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali (per essere operative,
necessitano della validazione mediante a ccordi di secondo livello, approvati
da referendum aziendale). Sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali
in tema di retribuzione solo nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali
accordi di prossimità siano necessari alla salvaguardia dell’occupazione; essi
devono indicare le motivate ragioni, i tempi di applicazione previsti e, all’atto
di superamento della crisi, dei premi di risultato condizionati che compensino
il sacrificio della deroga in pejus dei lavoratori. Resta inteso che sono
incomprimibili: la “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” e gli “Aumenti
Periodici d’Anzianità”.
In caso di controversie inerenti alla contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno
attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e
Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.C.
Art. 19 - Premio di risultato (P.d.R.)
Le Parti, al fine di favorire l’incremento del reddito dei l avoratori compatibile con
l’esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione
premiante, attraverso la contrattazione aziendale di s econdo livello, concordando
porzioni di retribuzione esclusivamente commisurate agli incrementi od obiettivi di
produttività, presenza, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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In particolare, per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, il premio
di risultato potrà essere riconosciuto anche attraverso il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro o previsioni alternative di welfare.
La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che permettano di
coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di
miglioramento delle prestazioni aziendali, finalizzati ad ottenere incrementi di
efficienza e produttività e condizioni di miglioramento della qualità della vita e del
lavoro.
In merito agli indicatori di misurazione dei p remi incentivanti, le Parti confermano
che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai lavoratori.
Art. 20 - Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente
CCNL, le a ssociazioni territoriali d atoriali e dei lavoratori, s’incontreranno per il
tramite delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un
esame congiunto sulla stima delle condizioni operative future e sulle possibilità di
raggiungimento d’intese aziendali.
REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA
SINDACALE DIRETTA
Art. 21 - Referendum aziendale: oggetto, finalità e scopi
Il referendum aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi
collettivi, territoriali o aziendali, si effettua tra tutti i lavoratori interessati dagli effetti di
un accordo sottoscritto tra Azienda e RSA, per verificarne la loro effettiva adesione.
In caso di bocciatura, gli accordi dovranno essere annullati o ridiscussi.
In caso di approvazione, essi potranno essere legittimamente applicati alla totalità dei
dipendenti interessati dall’accordo, già presenti in azienda od anche successivamente
assunti.
Art. 22 - Referendum aziendale: definizione, condizioni e tipi di referendum
Vi potranno essere tre tipi di referendum aziendale:
1) Referendum consultivo
2) Referendum d eliberativo
3) Referendum c onfermativo
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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1) Referendum consultivo: esso potrà essere promosso dall' azienda, dalla RSA o da
un terzo dei l avoratori interessati all'eventuale applicazione, con un minimo di 2.
Ordinariamente, lo scopo è quello di individuare possibili linee di soluzione ad una
situazione di crisi. I suoi effetti avranno valore di indirizzo per la discussione del
provvedimento tra le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste a verifica
referendaria.
2) Referendum deliberativo: esso può essere promosso dall'azienda, dalla RSA o da
un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di 2. Lo scopo è di approvare o di
respingere un testo già preventivamente concordato tra azienda e RSA.
I suoi effetti saranno validi per tutti i soggetti (datore di lavoro e lavoratori) per i quali
sia prevista l'esecuzione o l’applicazione dell’accordo.
3) Referendum confermativo: esso può essere riferito ad un pregresso a ccordo
intervenuto tra impresa ed RSA, anche quando esso sia già operante in azienda. Tale
referendum può essere richiesto entro sessanta giorni dall’applicazione del presente
CCNL, da qualsiasi Parte che ne abbia interesse ( azienda, RSA o un terzo dei
lavoratori, con un minimo di due), ed il suo scopo è di rendere valido tale a ccordo
per tutti o verificarne la validità, mediante il parere dei lavoratori cui si applica, anche
se assunti successivamente all'accordo stesso o, in caso di cambiamento delle situazioni
o delle norme legislative o contrattuali che fossero successivamente intervenute, quale
verifica della sua attuale validità.
Il referendum confermativo potrà essere indetto entro sessanta giorni
dall’applicazione del presente CCNL, anche per porre in sanatoria formale a ccordi
aziendali già a suo tempo sottoscritti, qualora il CCNL avesse previsto, ai fini della loro
validità applicativa, che fossero obbligatoriamente da sottoporre a referendum. In caso
di approvazione referendaria o di mancata richiesta di referendum, tali a ccordi
saranno validamente applicati sin dalla data della loro sottoscrizione.
Nel caso in cui il referendum confermativo bocci l’accordo già sottoscritto, l’efficacia
dell’accordo stesso cesserà l’ultimo giorno del mese in cui sono stati proclamati i
risultati del referendum.
Inoltre, nel caso di accordo tra RSA ed a zienda intervenuto nel corso di vigenza del
presente CCNL, anche se complessivamente non peggiorativo, un terzo dei lavoratori
in forza, con un minimo di due , avrà il diritto, entro trenta giorni dalla sua
comunicazione ufficiale alle maestranze, di proporre a tutti i lavoratori interessati il
referendum confermativo dell'accordo stesso.
Sia l’ accordo in peius che migliorativo, qualora fosse respinto dal r eferendum
confermativo, perderà di efficacia l’ultimo giorno del mese di proclamazione dei
risultati del referendum.
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Art. 23 - Referendum aziendale: condizioni ed effetti, in generale
Il Referendum a ziendale dovrà avvenire in modo formale, con garanzia
d’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, anche
con l’assistenza del dirigente esterno del sindacato.
La Rappresentanza dell’ impresa, in apposit o spazio, potrà illustrare ai lavoratori
interessati gli obiettivi dell’accordo o della prop osta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali
essendo tutti i lavoratori interessati dalle applicazioni del quesito, il risultato approvato
dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i l lavoratori ai quali
si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum a ziendale non è percorribile ogniqualvolta la
RSA/RST sottoscrittrice dell’accordo documenti, in modo formale, di rappresentare
un numero di iscritti almeno pari alla maggioranza as soluta della forza lavoro cui
l’Accordo si applica. Con tale condizione, l’ accordo sottoscritto dalla RSA sarà
immediatamente vincolante per tutti i lavoratori interessati.
Art. 24 - Referendum aziendale: parti promotrici, scopo del Referendum e ambito di
applicazione
Nelle aziende che applicano il presente CCNL un accordo di secondo livello potrà
essere sottoposto a Referendum indetto dalla RSA o dalla RST tra i l avoratori
dell’ambito in cui l’Accordo si applica.
Nel caso in cui l’ipotesi di accordo aziendale sia sottoscritta tra le Parti a ziendali e
sindacali preveda anche deroghe in peius rispetto alla disciplina collettiva nazionale,
la stessa, per essere valida e applicabile alla generalità dei lavoratori interessati, dovrà
seguire una specifica procedura espressamente sottoindicata:
• stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di riferimento,
anche in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione;
• comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e
sottoscrizione per avvenuta consegna.
In tal modo, le pattuizioni di cui al contratto di prossimità, sar anno valide ed efficaci
a decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna della copia ai lavoratori.
Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è facoltà dei
lavoratori fare richiesta di sottoposizione a r eferendum aziendale dell’ accordo
sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo
di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La richiesta potrà essere effettuata in
maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli lavoratori.
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La comunicazione di consegna dell’ accordo deve quindi espress amente indicare la
facoltà per i lavoratori della richiesta di referendum ed il termine di scadenza
dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per
l’indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, allo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta di referendum,
il contratto di secondo livello si intenderà definitivamente accettato dal lavoratore
senza possibilità di contestazione alcuna.
Il promotore del r eferendum potrà essere la RSA/RST o almeno un terzo dei
lavoratori interessati dall’applicazione dell’Accordo, sempre con un minimo di 2, o
l’Azienda.
Pertanto, scopo del referendum aziendale sarà di porre all’approvazione della
generalità dei lavoratori interessati la bozza di accordo di secondo livello raggiunto tra
RSA/RST e a zienda o una proposta di accordo di prossimità, formulata al fine di
salvaguardare posti di lavoro o la continuità dell’azienda stessa. Con l’approvazione
referendaria di tale intesa, proposta o accordo, esso sarà poi applicabile di diritto a
tutti i lavoratori cui lo stesso si riferisce.
La stessa efficacia “erga omnes” dell’approvazione sarà data dalla comunicazione
scritta di approvazione del contratto di s econdo livello, secondo le modalità sopra
descritte, qualora l’esercizio della richiesta di referendum non venga effettuata da un
numero di lavoratori pari ad un terzo, con un minimo di 2 per le aziende con almeno
7 dipendenti.
La bozza o ipotesi di accordo da sottoporre a referendum dovrà avere portata collettiva
e, quindi, riguardare l’intera azienda o una parte di essa funzionalmente autonoma o,
comunque, chiaramente individuabile. L’ ipotesi di a ccordo e quindi il referendum,
potranno riguardare anche una o più c ategorie di lavoratori o specifiche mansioni.
Come detto, parteciperanno di diritto al referendum tutti i lavoratori che fanno parte
dell’area, categoria o mansione regolamentata dall’ipotesi di accordo che si sottopone
a verifica referendaria.
Art. 25 - Referendum aziendale: prima assemblea ed elezione del Comitato Elettorale
Procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST dovrà
convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi previsti dal
CCNL, ponendo all’ordine del giorno la presentazione dell’ accordo o proposta
che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l’assistenza del dirigente esterno
del sindacato, illustrerà l’oggetto del r eferendum, i modi di svolgimento
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(condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze necessarie, garanzie
formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati) e gli effetti del risultato,
chiarendo che l’esito sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del referendum ed il testo che
sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà partecipare anche
il datore di lavoro o un d elegato aziendale, sempre allo scopo di illustrare gli
obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione referendaria, si
formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla RSA/RST, anche da un
delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti dall’assemblea per ciascun membro
della RSA/RST. Il l avoratore che avrà ottenuto maggiori voti di preferenza sarà
cooptato Presidente del Comitato Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della
consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i
risultati del referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del v erbale di assemblea con la votazione degli
eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del Comitato
sottoscriveranno i predetti verbali, conservandone uno tra gli Atti del Referendum.
Un altro originale sarà conservato dalla RSA/RST. Il terzo originale sarà per
l’Azienda. Una copia sarà trasmessa all’En.Bi.C. per l’inoltro agli Enti di
competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA/RST, negli
adempimenti di cui ai predetti punti da 3. a 6., sia assistita da un dirigente esterno
del/dei sindacato/i sottoscrittore/i.
Art. 26 - Referendum aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’ assemblea sindacale di cui al precedente
articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di a ssemblea
sindacale, il referendum tra tutti i l avoratori interessati, fissandone la data dopo aver
sentito il Comitato Elettorale ed allegando o esponendo nella b acheca aziendale il
testo che sarà posto al voto, completo di allegati e/o di riferimenti.
Art. 27 - Referendum aziendale: diritto di voto e validità della consultazione
Per il referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle
intese oggetto del referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia di lavoro
o durata del loro rapporto, purché siano in forza sia alla data d’indizione che di
svolgimento del referendum.
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Per la validità del r eferendum è sempre richiesta la partecipazione al voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 28 - Referendum aziendale: operazioni di voto - procedura
1. Prima dell’apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura:
a. che sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà siglata e
sottoscritta da tutti i membri del Comitato;
b. che la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e univoco
l’oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri indicanti “SI”
o “NO”;
c. che siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi diritto, più tre
originali sottoscritti dal Comitato: uno per la RSA/RST, uno per l’ azienda ed
uno da allegare agli Atti del referendum, conservati poi dal Presidente per conto
del Comitato;
d. che le schede, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino
identicamente tutte piegate, in modo che l’esterno sia privo di qualsiasi
indicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;
e. che siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di apertura e di
chiusura della consultazione;
f. che siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate le
condizioni organizzative che rendano effettivo l’esercizio del diritto di voto a
tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono a referendum. In
realtà articolate, l’apertura dei seggi potrà essere fatta in più giorni, in modo da
favorire al massimo la partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto;
g. che sia garantita la segretezza del voto.
2. Per l'identificazione dei lavoratori per l’esercizio del diritto di voto, ove non noti
ad almeno due componenti del Comitato Elettorale, gli stessi dovranno esibire la
tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un valido documento di
riconoscimento.
3. La scheda di voto sarà consegnata all’avente diritto al momento dell’esercizio del
voto, con spunta sull’elenco dei votanti.
4. Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di riservatezza.
5. Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri: “SI”, per
approvazione del quesito, “NO” per la sua bocciatura.
6. Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la scheda.
7. Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel Verbale del
Referendum, il nome di tutti i Lavoratori aventi diritto di voto, precisando quelli
che hanno votato, gli astenuti e gli assenti.
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8. La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo incaricato del
Comitato, per essere introdotta e conservata in un’apposita urna sigillata, ove
permarrà fino all’apertura delle operazioni di spoglio. Introdotta la scheda
nell’urna, l’incaricato proclamerà: “(nome e cognome) ha votato” e tale voto sarà
utile al raggiungimento del quorum di cui al successivo comma 1. dell’articolo
seguente.
9. Il Comitato registrerà nominalmente l’avvenuto esercizio del diritto di voto.
10. In caso di apertura dei seggi su più giorni, ad ogni chiusura del seggio, le urne di
voto dovranno essere sigillate e firmate dai componenti del Comitato Elettorale,
formando un sintetico verbale. Alla riapertura del seggio, il Comitato constaterà
la regolarità dei sigilli e lo verbalizzerà. Quindi, in assenza di anomalie, il Comitato
potrà rimuovere i sigilli e riprendere le operazioni di voto.
11. Concluse le votazioni, all’ora di chiusura del/dei seggio/i, le schede timbrate e non
ritirate entro il termine di chiusura delle operazioni di voto, previa verifica con il
numero degli astenuti, degli assenti e verbalizzazione, saranno annullate, mentre
tutte le schede votate dovranno permanere nell’urna di voto sigillata.
Art. 29 - Referendum aziendale: operazioni di spoglio - procedura
1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che il numero
dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso proclamerà
raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso contrario, con
apposito verbale, il referendum sarà considerato deserto e la consultazione non
valida.
2. Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:
a. aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei votanti
e le schede di voto espresse;
b. quindi, effettuerà lo spoglio delle schede contenute, registrando e
separando le schede nulle (vedi precedente articolo, commi 4, 5 e 6), le
schede bianche, le schede valide con voto “SI” e quelle valide con voto
“NO”.
3. Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel verbale del
referendum il risultato ottenuto dalle votazioni, indicando:
a. il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
b. il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;
c. il numero dei lavoratori votanti;
d. il numero delle schede nulle;
e. il numero delle schede bianche;
f. il quorum richiesto per l’approvazione del quesito (50% del numero dei
votanti + 1);
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g. il numero dei voti “SI”;
h. il numero dei voti “NO”;
i. l’indicazione dell’esito del Referendum: “Oggetto del Referendum
approvato”, quando vi è la maggioranza di SI o, “Oggetto del Referendum
respinto”, quando vi è la maggioranza di NO.
4. Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di uno o più
membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente siglato in ogni
pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (RSA/RST, Delegato aziendale e
membri Eletti) e sottoscritto dal Presidente.
5. Le schede di voto saranno conservate in un contenitore, chiuso con sigillatura
siglata dal Comitato, e custodito dalla RSA/RST per le eventuali operazioni di
verifica del voto.
Art. 30 - Referendum aziendale: proclamazione dei risultati
Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum mediante pubblicazione
del verbale di referendum (e-mail, affissione in bacheca, ecc.).
Un originale di tale v erbale sarà inoltrato dal Presidente del Comitato Elettorale alla
RSA/RST e un altro originale all’Azienda, che ne accuseranno ricevuta, sottoscrivendo
l’originale del Comitato.
Una copia sarà inoltrata all’En.Bi.C. Territoriale (Regionale o Provinciale) e
all’En.Bi.C. Nazionale, per quanto di competenza.
Un terzo originale, per conto del Comitato, sarà conservato dal Presidente tra gli a tti
del Referendum.
Art. 31 - Referendum aziendale: richiesta di esibizione delle schede di voto
A garanzia della correttezza della consultazione, i l avoratori, con motivazione scritta,
potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale, entro 3 giorni lavorativi
dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle schede di voto.
Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla RSA/RST, sempre entro il termine di
decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei risultati.
Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro motivazioni, le porrà
ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la verifica, la stessa dovrà essere
effettuata tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni lavorativi, alla presen za del
richiedente o del Rappresentante dei richiedenti.
Art. 32 - Referendum aziendale: ricorsi
Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno essere
presentati per iscritto all’organizzazione sindacale della RSA/RST e al Presidente del
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Comitato Elettorale, entro il 5° giorno lavorativo dalla proclamazione dei risultati o
dalla data di avvenuta verifica.
In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale sarà integrato dal
Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei richiedenti, e da un dirigente sindacale
esterno rappresentante dell’ organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eletto la
RSA/RST.
Previo ricevimento in copia di tutta la documentazione afferente al Referendum
(richieste di convocazione delle assemblee sindacali, numero schede di voto
predisposte, copia di tutte le schede di voto, anche quelle nulle o non utilizzate,
Verbale di Refere ndum, copia dell’ accordo/ipotesi di accordo oggetto del
Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta in merito al Referendum), che
dovrà essere consegnata ai Ricorrenti entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione del
ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri 5 giorni lavorativi per illustrare al Comitato
Elettorale allargato le motivazioni del ricorso. Il Comitato Elettorale allargato dovrà
stendere entro 7 giorni lavorativi, con l’approvazione della maggioranza assoluta dei
suoi membri, un motivato verbale conclusivo di conferma o di reiezione del
Referendum e dei risultati proclamati. Il verbale sarò redatto in cinque originali: uno
per il Comitato, uno per la RSA/RST, uno per l’ azienda, uno per il Rappresentante
dell’organizzazione sindacale che ha eletto o nominato la RSA/RST e uno per il
Ricorrente o per il Rappresentante dei ricorrenti. Il verbale, in copia, sarà pubblicato
in bacheca aziendale per informazione di tutti i l avoratori e sempre trasmesso
all’En.Bi.C. Territoriale e Nazionale.
In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a rimedio, lo
stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.
Art. 33 - Referendum Aziendale: effetti dei risultati del referendum
Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura, dal 6° giorno
lavorativo dalla proclamazione dei risultati o, in caso di ricorso, dalla pubblicazione in
bacheca o simili del v erbale conclusivo di conferma, l’approvazione renderà efficace
l’accordo sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori
aventi diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno
sottoscritto (RSA/RST e datore di lavoro).
Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione dell’accordo e
facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente sostanziale approvazione dello
stesso in ipotesi di mancata richiesta di consultazione, per un principio di democrazia
sostanziale, in ipotesi di mancato raggiungimento del quorum di validità della
consultazione, l’ accordo si intenderà come approvato, dovendo dare alla mancata
partecipazione dei lavoratori una formale accettazione per omessa manifestazione del
dissenso all’accordo già approvato.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum renderà efficace l’accordo sottoposto
a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto,
anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto (RSA/RST
e datore di lavoro).
Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l’accordo eventualmente
cassato continuerà a produrre effetti fino all’ultimo giorno del mese in cui si è
ufficializzato il v erbale conclusivo di conferma dei risultati del Referendum che ha
bocciato l’Accordo.
Parimenti, in caso di approvazione referendaria di a ccordi già operanti, gli stessi
continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.
Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà
applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del risultato
referendario.
DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 34 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le aziende che applicano il presente contratto e che
occupano a tempo indeterminato più di:
a) 50 dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 100 d ipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola
regione;
c) 200 dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle RSA interessate o
anche attraverso l’associazione territoriale imprenditoriale cui l’azienda aderisce,
s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di
sviluppo settoriali.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle
scadenze previste, le aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese,
preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti
di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori
atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli
assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni, a richiesta saranno fornite informazioni
sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti
alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Saranno
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità
sociale delle aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni,
certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma
del paragrafo A. del presente articolo, le aziende, a domanda, forniranno alle
organizzazioni sindacali e/o alle RSA, informazioni orientate alla consultazione tra
le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla
situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché,
in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto della
crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti
cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, sempre con cadenza annuale, l'azienda, a richiesta delle proprie R.S.A. o
della R.S.T., è tenuta a informarle sull'andamento del ricorso del lavoro:
• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei
lavoratori interessati);
• supplementare e/o straordinario e utilizzo della banca delle ore.
Al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato
a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori assunti
a tempo determinato e le R.S.A. o R.S.T., dei posti vacanti a tempo indeterminato,
che si rendano disponibili in azienda, riferentesi alle medesime mansioni del
lavoratore informato.
Tali previsioni potranno essere ottemperate anche mediante affissione in bacheca
aziendale della relativa comunicazione.
Art. 35 - Commissioni Paritetiche Settoriali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma, entro
il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno anche con la
presenza degli R.S.T. e dei R.S.D., al fine di effettuare un esame congiunto del quadro
sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di
sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione. Saranno altresì presi in esame:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o
indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle
singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopraddetti processi, sia sotto l'aspetto
organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile,
nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di
mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o
“stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro,
nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il
presente Contratto, saranno affrontati le materie e definiti gli obiettivi in appositi
incontri relativi :
a) ai fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla
riqualificazione professionale;
b) alle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza
sanitaria integrativa e al welfare;
c) alla costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) all'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della
persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e
raccomandazioni Comunitarie;
e) alla costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali
di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai
D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina
dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente
Contratto;
f) alla nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli
stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa
comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei lavoratori.
Allorquando le tematiche trattate riguardino categorie professionali quali q uadri e
dirigenti, sarà data facoltà ad almeno un R.S.A. di queste c ategorie di fruire in modo
specifico del diritto di informazione e partecipazione.
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CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 36 – Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027, sia per
la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno sei
mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno.
In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia economica e normativa
fino al successivo accordo di rinnovo.
La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà
preferibilmente pervenire all’altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza
del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 37 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i tre mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla scadenza del presente
CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a nove mesi dalla
presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali
di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni
dirette. A tal proposito, le Parti richiamano l’Accordo Quadro del 25 giugno 2018
sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “Sugli assetti dei livelli della
Contrattazione e sulle regole della stessa”.
Art. 38 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto
mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai lavoratori
dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza
Contrattuale”, nei valori che saranno calcolati in base all’incremento degli i ndici
nazionali IPCA (al netto degli energetici importati) intervenuto dalla data di
applicazione del presente CCNL alla data di sua scadenza.
Le Parti determiner anno, entro l’ulti mo giorno del secondo mese successivo alla
scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per ciascun
livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal
nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta per
decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazio ne delle eventuali
differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
45
Inoltre, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’ indice IPCA,
depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in funzione
della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di
salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d’acquisto delle
retribuzioni.
CCNL: ESCLUSIVA, STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 39 - CCNL: esclusiva
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme
all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frattempo intervenute.
Inoltre, nel sito dell’En.Bi.C. (www.enbic.it) sarà editato il t esto ufficiale, sempre
aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo esso anche le
eventuali modifiche disposte a seguito delle i nterpretazioni contrattuali emesse dalla
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia e Interpretazione.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale,
ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa
autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni
azione di tutela.
CCNL: DEFINIZIONI
Art. 40 – CCNL: definizioni
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) sulla retribuzione:
a. Trattamento complessivo contrattuale:
E’ costituito da tutti gli elementi contrattuali stabili dovuti al l avoratore, in
denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Ai fini del
presente CCNL, esso comprende la P.B.N.C.M., l’Elemento Perequativo
Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di anzianità, l’Indennità di Mancata
Contrattazione o gli eventuali benefici della contrattazione di secondo livello,
le voci previste dal c ontratto individuale, quali, ad esempio, il superminimo,
le indennità correlate ai modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.),
le indennità correlate alla mansione, le prestazioni di welfare contrattualmente
dovute per l’assistenza sanitaria integrativa, per garanzie assicurative vita e per
eventuali somministrazioni (buoni mensa, pacchi dono, ecc.).
b. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile o P.B.N.C.M.:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
46
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente
definita nell’apposita Disciplina Speciale del CCNL per la generalità dei
lavoratori, a seconda del livello professionale d’inquadramento (art. 2 02); è
comprensiva dell’ex indennità di contingenza (nei valori convenzionali del
previgente CCNL) e dell’E.D.R. Essa dovrà essere rapportata alla percentuale
di tempo parziale (indice di prestazione).
c. Elemento Perequativo Mensile Regionale:
È un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla P.B.N.C.M. (art. 2 03),
introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei
diversi indici regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione
del livello professionale d’inquadramento, della regione di riferimento e, in
caso di tempo parziale, sarà rapportato alla percentuale di prestazione (indice
di prestazione).
d. Retribuzione Mensile Normale o R.M.N.:
S’intende la retribuzione fissa mensile lorda, parametrata all’ indice di
prestazione in caso di tempo parziale, costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
• Elemento Perequativo Mensile Regionale;
• Aumenti periodici d’anzianità;
• Superminimi ad personam;
• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla c ontrattazione individuale
o collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il
T.F.R.
e. Retribuzione Oraria Normale o R.O.N.:
Si ottiene dividendo la Retribuzione Mensile Normale (R.O.N.) per il divisore
convenzionale orario che è pari a 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui,
per i quali è pari a 195.
f. Retribuzione Giornaliera Normale o R.G.N.:
Si ottiene dividendo la Retribuzione Mensile Normale (R.G.N.) per il divisore
convenzionale giornaliero, che è pari a 26.
g. Retribuzione Mensile di Fatto o R.M.F.:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al lavoratore quale corrispettivo per
il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali collettive e
individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, sia
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
47
stabili che condizionate e variabili, del periodo considerato quali, oltre alla
R.M.N., delle seguenti:
• Indennità di Vacanza Contrattuale;
• Gli eventuali importi previsti dalla contrattazione di secondo livello o, in
assenza, l’Indennità di Mancata Contrattazione;
• Indennità correlate alla mansione (ad esempio: maggiorazioni e indennità
di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.);
• Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro
straordinario, supplementare, festivo, notturno, ecc.);
• Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario
contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
• Premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
• Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di
preavviso, di trasporto, ecc.).
h. Divisori Convenzionali:
Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore
sarà dato dall’orario settimanale (45 ore ), moltiplicato per il coefficiente
4,33, con arrotondamento all’unità (45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85,
arrotondato a 195).
Giornaliero: 26
B) sul tempo:
a. Anno solare:
Arco temporale di 366/365 giorni, a seconda che includa o meno il 29
Febbraio.
b. Anno di calendario:
Arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. Giorni di calendario:
Giorni solari compresi nel periodo considerato.
d. Giorni:
Salvo che non sia diversamente precisato, si computano dal giorno d’inizio e
fino al termine od al compiersi della condizione, senza soluzione di continuità.
e. Giorni lavorabili e giorni lavorativi:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni
dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, delle ferie contrattualmente
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
48
previste e i giorni delle festività infrasettimanali cadenti nell’anno. Negli altri
profili d’orario, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di ferie
contrattualmente previsti, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano
previste come godute.
f. Giorni lavorati:
Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva prestazione
ordinaria lavorativa.
Nell’orario settimanale “5+2”, al fine del calcolo di eventuali indennità
giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai gruppi di 8 ore ordinarie lavorate nel
mese, eventualmente moltiplicati per l’Indice di Prestazione, con
arrotondamento al quoziente intero superiore, quando il resto di ore ordinarie
lavorate sia pari o superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero.
Nel caso di a ddetti ai servizi con profilo d’orario “6+1”, i giorni lavorati
corrispondono ai giorni in cui il lavoratore ha prestato lavoro ordinario,
secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. Mese lavorato:
Ai fini della maturazione degli istituti contrattuali, il mese si considera lavorato
quando vi sia stata prestazione lavorativa per più di 14 giorni di calendario. La
prestazione lavorativa decorre dal primo e comprende l’ultimo giorno
effettivamente lavorato.
h. Periodo Feriale estivo:
Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.
i. Periodo feriale natalizio:
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il 6
gennaio.
j. Periodo feriale pasquale:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla Domenica delle Palme al sabato
successivo alla Pasqua.
C) Sull’orario di lavoro:
a. Tempo pieno:
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali, ad
esclusione dei lavoratori discontinui per i quali è stabilito in 45 ore ordinarie
settimanali.
b. Tempo parziale:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
49
È l’orario di lavoro, fissato dal c ontratto individuale, in misura inferiore
rispetto al t empo pieno. L’articolazione del tempo parziale potrà essere:
orizzontale, verticale o mista, come previsto dall’art. 41 del presente CCNL.
c. Indice di prestazione:
Nell’orario di lavoro a tempo parziale è determinato dal rapporto tra l’orario
di lavoro praticato dal l avoratore e quello contrattualmente previsto per il
tempo pieno. Esempi: per un l avoratore assunto a t empo parziale di 30 ore
settimanali, l’ indice sarà: 30 : 40 = 0,75 ( indice di p restazione); per un
lavoratore discontinuo o di semplice attesa assunto a tempo parziale di 30 ore
settimanali, l’indice sarà: 30 : 45 = 0,67 (indice di prestazione).
d. Orario di lavoro:
È il tempo nel quale il l avoratore si pone a disposizione del d atore per
l’esecuzione dell’opera richiesta secondo le sue direttive, contro la
retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o
della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a tempo pieno o a
tempo parziale. Può essere distribuito uniformemente nei vari
giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il tempo
medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
e. Orario di lavoro settimanale:
Nel tempo pieno è di 40 ore ordinarie normalmente distribuite su 5 o 6 giorni
alla settimana. Nel tempo parziale orizzontale, l’orario di lavoro settimanale è
dato dal prodotto tra l’indice di prestazione e l’orario settimanale pieno.
Per i lavoratori discontinui (art. 130), l’orario di lavoro ordinario settimanale
è di 45 ore.
f. Lavoro notturno:
È il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 23:00 alle ore 6:00, mediante
lavoro ordinario a turni, lavoro straordinario o intensificazioni dell’orario di
lavoro con accredito nella banca delle ore.
g. Turni avvicendati:
È il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni giornalieri,
fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri potrebbero essere così distribuiti:
- su “semi-turni”, su 5 giorni lavorabili alla settimana, nel qual caso il lavoro si
svolgerà, per esempio, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro
simile profilo;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
50
- su tre turni con turno continuo giornaliero nelle 24 ore, normalmente dalle
6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00, con inizio dalle
06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato;
- con turnistiche su 6 giorni alla settimana, che potrebbero essere distribuiti con
turni giornalieri di ore 6,66, pari a 6 ore e 40 minuti giornalieri per 6 giorni
alla settimana. Tale turno può essere il solo giornaliero, oppure combinarsi in
2 turni (13,33 ore complessive lavorate/giorno, pari a 2 turni di 6 ore e 40
minuti) o 3 turni (per complessive 20 giornaliere, pari a 3 turni, ciascuno di
6,66 ore e, cioè, di 6 ore e 40 minuti), con tutti i sabati lavorati nella medesima
turnistica degli altri giorni della settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare
i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni legali.
D) Sulla malattia e infortunio:
a. Periodo di carenza:
Sono i primi 3 giorni solari di malattia e/o infortunio non professionale o
seguenti a quello dell’infortunio professionale, nei quali l’INPS/INAIL non
erogano al lavoratore alcun trattamento indennitario.
b. Periodo di comporto:
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per
malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere secco, quando considera un solo evento
morboso, oppure frazionato e per sommatoria, quando considera più eventi
morbosi in un dato arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di
comporto, come stabilito agli artt. 140 e 141, è frazionato e per sommatoria.
c. Anzianità applicativa:
Coincide con il periodo decorrente dall’assunzione del lavoratore o dalla prima
decorrenza di applicazione del presente CCNL (o dal CCNL da esso
rinnovato), fino al termine finale di calcolo, depurato dai tempi di aspettativa
(retribuita o non retribuita), ivi compresi i tempi di aspettativa e/o di congedo
di maternità/paternità/parentale, puerperio e adozione.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 41 - Lavoro a tempo parziale: definizione
Il contratto di lavoro a t empo parziale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa
con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente C CNL. Le Parti,
ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle
esigenze delle aziende e dei lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario ridotto
per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni giorni
della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi
orizzontale e verticale sopraindicati e contempli giornate o periodi a tempo
pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati.
Art. 42 - Lavoro a tempo parziale: condizioni di assunzione
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di
entrambe le Parti ( azienda e lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto
scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto per la generalità dei
lavoratori, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua
collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando
è previsto il lavoro a turni, l’indicazione che precede può limitarsi a rinviare al
calendario aziendale dei turni programmati;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità
all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese (con applicazione
dell’indice di prestazione);
3) l’accettazione delle clausole elastiche, di cui all’art. 46, comprendenti l’eventuale
previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi
dell’anno o di variare temporaneamente la collocazione dell’orario di lavoro.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere
definiti con accordo aziendale.
Art. 43 - Lavoro a tempo parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere
proporzionati all’orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo e agli
eventuali diversi i ndici di p restazione occorsi nell’anno, ad eccezione dei contributi
destinati alla Gestione Speciale dell’En.Bi.C. che saranno integralmente dovuti, così
come previsto agli artt. 150 e 151.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Art. 44 - Lavoro a tempo parziale: lavoro supplementare
Si definisce lavoro supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito con il
lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal presente
CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal
presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i dipendenti assenti e di
assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d’intensificazione, le Parti hanno
stabilito che sia consentito di richiedere al lavoratore la prestazione di lavoro
supplementare nei limiti di seguito precisati e con le maggiorazioni della R.O.N. ivi
previste.
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se:
motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
richiesto per intervenuta calamità.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale (che prevede
una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il completamento
con altro rapporto di lavoro a tempo parziale), il lavoro supplementare non sarà m ai
obbligatorio in presenza di comprovate situazioni personali del lavoratore che siano
state preventivamente documentate oltre che, ovviamente, nei casi di forza maggiore.
Limiti diversi potranno essere concordati all’atto dell’assunzione del l avoratore o,
successivamente, mediante accordo individuale o contrattazione aziendale di secondo
livello.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il lavoro
supplementare sarà ininfluente nella determinazione delle ferie o della relativa
indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R..
Tabella 1): sintesi delle maggiorazioni per il lavoro supplementare
lavoro supplementare svolto entro il 25% della normale della
prestazione annua a tempo parziale maggiorazione oraria
in regime diurno in giorno feriale 20%
in regime notturno in giorno feriale 30%
in regime diurno in giorno festivo 35%
in regime notturno in giorno festivo 40%
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
53
Art. 45 - Lavoro a tempo parziale: lavoro straordinario
Solo con accordo del l avoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere
eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che in
tale eventualità si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro straordinario previste
all’art. 207.
Art. 46 - Lavoro a tempo parziale: clausole elastiche
Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra clausole elastiche e flessibili.
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, s’intendono clausole flessibili quelle che
danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione
giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e clausole elastiche quelle
che permettono di variare in aumento la prestazione lavorativa per almeno due
settimane di calendario.
Variazioni diverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al
lavoro supplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.
Clausole flessibili nel contratto a tempo parziale:
1) Per rispetto allo jus variandi del datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze
aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro nei
limiti del 40% del normale orario di lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con
il lavoratore alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al lavoratore di almeno 3 giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate di una maggiorazione della retribuzione
del 1,5% a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla variazione stessa,
già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno
essere previste in sede di assunzione nel contratto individuale di lavoro, quando vi sia
stata l’accettazione del dipendente. Anche in tale caso, il d atore di lavoro dovrà
comunque riconoscere al lavoratore un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
unitamente alla maggiorazione del 5%.
In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione temporale fino al limite del
60% del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il
Lavoratore.
Clausole elastiche nel contratto a tempo parziale:
1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è
contrattualmente previsto il diritto del d atore di lavoro di variare in aumento la
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al l avoratore di 3 giorni
lavorativi, entro il limite del 40% del normale orario di lavoro settimanale già
precedentemente concordato. In caso di aumento, il lavoratore avrà diritto di ricevere
per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già
comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel contratto individuale
di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del dipendente.
In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 3 giorni lavorativi, il datore di lavoro
potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro il limite del 50% del
normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate.
Il consenso alle clausole flessibili già espresso dai lavoratori potrà essere revocato nei
seguenti casi:
• lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti;
• patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui
il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità̀ pari al
100%, con necessità di assistenza;
• presenza nel nucleo familiare di figlio convivente di età inferiore a 13 anni o
portatore di handicap;
• lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di Titoli
di studio legali;
• lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che
precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del l avoratore di chiedere, in caso di oggettivi,
comprovati e proporzionati gravi motivi familiari e/o personali, con preavviso
ordinario di 4 giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno
lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 47 - Lavoro a tempo parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o
per pensionamento
Il lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo
parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, ad una trasformazione del
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
55
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle
condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D.Lgs. 81/2015.
È riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4,
5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
E’ altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, alla lavoratrice inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 48 - Tempo determinato: assunzione e durata del periodo di prova
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo
indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali
qui indicati, l’apposizione di un termine.
Il contratto di assunzione potrà prevedere il p atto di prova , così come stabilito al
successivo capoverso, che avrà forma scritta ad substantiam e dovrà avere i contenuti
richiesti per la generalità dei lavoratori, integrati dalle seguenti indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine;
2) l’espressa indicazione che, alle condizioni del punto 7) dell’art. 50, il lav oratore
ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che fossero effettuate
dall’azienda per le medesime attività già svolte;
3) l’eventuale previsione di erogazione mensile del rateo di tredicesima maturato;
4) in caso di rinnovo oltre i 12 mesi , la specificazione delle esigenze, in base alle
quali il contratto è rinnovato; in caso di proroga dello stesso , l’indicazione sarà
necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i termini legali.
La durata del period
o di prova per i contratti a tempo determinato sarà calcolata
dividendo il numero di giorni previsto per il periodo di prova nei contratti a tempo
indeterminato, indicato nella Tabella 1, lettera A, dell’articolo 117 del presente
CCNL, corrispondente al livello contrattuale, per il divisore fisso 365.
Successivamente, tale quoziente sarà moltiplicato per il numero di giorni di calendario
previsti dalla durata del contratto individuale di lavoro. Il risultato finale sarà
arrotondato sempre per eccesso all’unità superiore.
Art. 49 - Tempo determinato: divieti
Non è ammesso stipulare contratti a tempo determinato nei seguenti casi:
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a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che
quando necessario per l’integrità e la sicurezza degli impianti, dei patrimoni,
dell’esercizio e/o delle persone e quando la mancata copertura sia
potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il
contratto sia concluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non
superiore a 3 mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una
riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il c ontratto a tempo
determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e
della salubrità degli ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, fatte salve le sanzioni di l egge, il
contratto si trasforma a tempo indeterminato sin dal suo inizio.
Art. 50 - Tempo determinato: disciplina generale
1) Tempo determinato: durata massima del contratto a termine per la generalità dei
lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla legge, ad esclusione delle attività stagionali previste
al successivo punto 9 ), è ammessa l’apposizione di un termine di durata non
superiore a 12 mesi a l contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento di
qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. acausale) e per lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come
causale nel c ontratto di a ssunzione, il c ontratto potrà avere una durata anche
superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
• esigenze temporanee e oggettive come estranee all'ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo di
affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima dell’inizio della sua
assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di garantire un corretto
passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragrafo 5) del punto
A. della Tabella 1) dell’art. 51;
• esigenze connesse a d incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell'attività ordinaria.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo determinato
potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto fosse inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4
volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì
conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari l ivello e c ategoria
legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione di lavoro a
tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi
determinati occasionali e il lavoro di surroga.
2) Tempo determinato: durata massima del contratto a termine per i dirigenti
Per i d irigenti la durata del contratto a t empo determinato potrà essere
complessivamente pari a 5 anni consecutivi, con possibilità di proroghe
intervenute nel medesimo periodo secondo le vigenti previsioni vigenti. In caso di
previsione unica quinquennale, è data la facoltà al dirigente di recedere, dopo il
compiersi di 36 mesi di servizio, prestando il preavviso contrattualmente dovuto.
3) Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL
Le causali che possono essere indicate nei contratti i ndividuali di durata
compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), sono così definite:
o fattispecie previste dai contratti collettivi;
o esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle
Parti (nella contrattazione aziendale e/o con accordo assistito), in caso di
mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva;
o esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per la
contrattazione collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la stipula di
contratti a tempo determinato, al fine di promuovere l’occupazione, le Parti
introducono le seguenti specifiche causali:
a) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un servizio
definiti e predeterminati nel tempo;
b) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un servizio
aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per lavoratori con competenze specifiche, per
specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi
complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego
nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata contrattuale superiore ai
12 mesi;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
58
d) quando l’assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività operativamente
autonoma nei primi 36 mesi;
e) quando l’assunzione avvenga in caso di appalto o proroga di appalto;
f) quando l’assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori con più
di 45 anni;
g) quando l’assunzione si riferisca a lavoratori in cassaintegrazione;
h) quando l’assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi
o soggetti percettori di NaspI;
i) quando l’assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza impiego
retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile;
j) quando l’assunzione si riferisca a l aureati da meno di tre anni per favorire
l’inserimento nel mondo lavorativo;
k) quando l’assunzione si riferisca a soggetti che abbiano frequentato nei tre anni
precedenti corsi di formazione a carattere specialistico;
l) quando l’assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del P aese, ed in
particolare nelle regioni del Mezzogiorno;
m) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in
relazione all’esecu
zione di campagne promozionali legate al lancio di nuovi
prodotti sul mercato di pertinenza;
n) sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non
retribuito;
o) assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto,
sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di
licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione
del giudizio.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono
contraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti
confermano in sede aziendale, mediante apposito a ccordo di secondo livello, si
potranno definire le specifiche ed ulteriori causali contemperando, per quanto
possibile, le esigenze del settore con la promozione dell’occupazione e la
stabilizzazione del personale dipendente.
4) Tempo determinato: estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine
previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
59
Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora essa intervenga
nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o
infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della scadenza
del termine per risoluzione consensuale in caso di comune volontà delle Parti, per
giusta causa o per anticipata fine dell’attività prevista quando essa configuri il
termine.
5) Tempo determinato: prosecuzione oltre il termine e trasformazione automatica
Salvo quanto previsto per la p roroga con c ontratto assistito, in caso di
continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine, inizialmente fissato o
successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato determinerà l’obbligo di corrispondere al l avoratore
un’indennità pari al 20% della P.B.N.C.M. fino al 10° giorno successivo al termine
e al 40% per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro
continua oltre il 30° giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero
oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si considera trasformato a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza dei predetti termini, sempre tenuto conto
l’attuale invalicabilità dei 24 mesi consecutivi.
6) Tempo determinato: periodi interruttivi tra contratti diversi
Successive assunzioni del medesimo l avoratore con contratto a termine, purché
sempre entro i predetti 24 mesi consecutivi e in presenza dei vigenti requisiti di
legge, salvo diverso a ccordo di s econdo livello , dovranno rispettare i periodi
minimi d’interruzione di 10 giorni dalla data di scadenza per i c ontratti di durata
fino a 6 mesi o 20 giorni, sempre dalla data di scadenza, per i c ontratti di durata
superiore a 6 mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta
salva l’esclusione dei lavoratori assunti per le attività stagionali, il secondo contratto
si considera a tempo indeterminato.
Le Parti intendono disciplinare le fattispecie per le quali non trovano applicazione
gli intervalli temporali come descritto al punto precedente e normati dall'art. 21,
D.Lgs. n. 81/2015. I termini di interruzione previsti dalla legge non trovano
applicazione nelle seguenti fattispecie:
a) l'assunzione di lavoratori impiegati nelle attività stagionali indicate a successivo
punto 9;
b) sostituzione di lavoratori assenti, quando la successiva assunzione avvenga per
motivi sostitutivi di altri lavoratori;
c) assunzione di lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni presso altra
azienda;
d) assunzione di percettori della NASpI;
e) assunzione di lavoratori disoccupati con oltre 50 anni di età.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
60
Le Parti, inoltre, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza
dei servizi resi dalle imprese, demandano alla contrattazione aziendale di secondo
livello il compito d’individuare eventuali ulteriori casi di legittimità di motivati
periodi d’interruzione ridotti.
7) Tempo determinato: diritto di precedenza
La legge prevede che il lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorativa
per almeno 6 mesi presso la stessa i mpresa con uno o più contratti, comprensivi
di proroghe, ha diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine intervenuti, semplicemente manifestandone l’interesse per
scritto entro i primi 6 mesi dalla data di cessazione. Tale diritto si estingue
trascorso un anno dalla cessazione del rapporto.
Le Parti, consapevoli dell’importanza della tutela del diritto di precedenza, così
come della grande variabilità delle situazioni aziendali, concordano di delegare
alla contrattazione aziendale di s econdo livello un’eventuale diversa definizione
dei termini predetti legali. Normalmente, tale a ccordo collettivo dovrà essere
giustificato e avere durata massima di mesi 36, superabili solo da un nuovo
accordo aziendale, sempre avente adeguata giustificazione e durata massima.
8) Tempo determinato: tredicesima mensilità
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la tredicesima mensilità potrà essere
corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento dell’ 8,33% della Retribuzione
Mensile Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese
superiore a 14 giorni.
Nel mese di dicembre o al termine del rapporto di lavoro intervenuto in corso
d’anno, vi sarà l’erogazione dell’eventuale saldo a conguaglio della tredicesima
dovuta.
9) Tempo determinato: lavoro a tempo determinato per le attività stagionali
Per attività stagionali si intendono tutte quelle che per natura e finalità hanno
carattere ricorrente e vengono svolte in determinati periodi dell’anno per
rafforzare l’intervento su specifiche attività.
Le assunzioni con contratto di lavoro a termine per esigenze stagionali sono
consentite, oltre che per le attività classificate in tal modo dalla normativa vigente
in materia, anche per quelle connesse alle esigenze che si elencano di seguito:
a) durante il periodo feriale natalizio, così definito all’art.40 lett. B) sub i.;
b) durante il periodo feriale pasquale, così come definito all’art.40 lett. B) sub j.;
c) durante la settimana antecedente il Black Friday;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
61
d) durante la settimana antecedente la ricorrenza della Festa del Papà e della Festa
della Mamma.
L’elencazione precedentemente indicata al presente articolo non è esaustiva ed è
soggetta a possibili revisioni e rivisitazioni.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, come prima
definite, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine presso la
stessa unità produttiva, per i medesimi compiti e/o presso unità produttiva diverse,
qualora nelle stesse non sia stato possibile soddisfare il fabbisogno attraverso
l’applicazione del diritto di precedenza.
La volontà di avvalersi del diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma
scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza si estingue entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto ed
in caso di rifiuto dell’interessato ad accettare la proposta di lavoro.
La contrattazione aziendale di s econdo livello potrà individuare le attività con
carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in
materia di lavoro a tempo determinato:
• Durata: dovrà essere contenuta al tempo necessario al lavoro da effettuarsi.
Salvo diverso accordo di secondo livello, nell'arco dello stesso ciclo d'attività
stagionale, non è normalmente consentito per ogni singolo lavoratore
superare nell'anno solare 8 mesi di durata massima complessiva del rapporto
di lavoro.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa
alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato, né
quella relativa ai periodi interruttivi tra contratti.
• Ambiti generali e deroghe: la contrattazione aziendale di secondo livello, nelle
assunzioni per lavoro stagionale, potrà eccezionalmente prevedere una
disciplina diversa rispetto alla presente, in funzione delle situazioni particolari,
fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in caso di condizioni
peggiorative.
Art. 51 - Tempo determinato: limiti quantitativi
I limiti quantitativi di assunzioni di lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori
a tempo indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale alla data
di assunzione del lavoratore a tempo determinato, dovranno essere conformi alle
previsioni di cui alla successiva Tabella 1).
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi anche
gli apprendisti, i l avoratori intermittenti con diritto all’ indennità di disponibilità e i
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
62
lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione all’indice di prestazione) che
sono in forza al momento dell'assunzione.
Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato deriva un numero decimale, i contratti a tempo determinato consentiti
saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.
Tabella 1): sintesi limiti quantitativi ai contratti a tempo determinato
descrizione dei motivi d’instaurazione del tempo determinato limite di contratti
a T.D.
A. Ragioni oggettive:
1) Nei primi 36 mesi della fase di totale avvio di nuove attività
operativamente autonome. Senza limiti
2) Per le attività stagionali previste nell'elenco allegato al Decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e s.m.i. Senza limiti
3) Per le attività stagionali individuate dalla contrattazione aziendale. Senza limiti
4) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. Senza limiti
5) Per la sostituzione del l avoratore assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo
determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima
dell’astensione e protrarsi fino a 30 giorni solari dal rientro del
lavoratore sostituito.
Senza limiti
6) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Senza limiti
7) Nella fase di avvio di nuovi servizi/attività, nei limiti di 360 giorni
solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e
l’integrazione della forza lavoro.
60%
8) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o
servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione del lavoro,
in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio:
per la copertura dei servizi durante i p eriodi feriali e/o festivi
e/o nei fine settimana;
durante i periodi di attività promozionale o dei saldi;
nei periodi di chiusure contabili, fiscali e amministrative.
60%
9) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi
occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato
anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine
massimo complessivo di 24 mesi consecutivi e/o di 4 proroghe.
60%
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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10) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e
predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od
occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai
tempi necessari di collaudo e consegna.
60%
B. Ragioni di rioccupazione:
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi
mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i
competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi.
60%
C. Senza ragioni specifiche, per la generalità dei lavoratori:
1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 4 contratti
2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 6 contratti
3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 7 contratti
4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 9 contratti
5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 12 contratti
6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 25%
Art. 52 - Tempo determinato: contrattazione di secondo livello
La disciplina dell’istituto del tempo determinato è cedevole rispetto alla contrattazione
aziendale di secondo livello per ragioni adeguatamente motivate e per durate al
massimo triennali.
A titolo di sintesi, si riportano gli ambiti in cui la contrattazione di secondo livello può
derogare/aggiornare/ampliare la disciplina del CCNL in materia di contratto a tempo
determinato:
a) limiti quantitativi, temporali e causali di instaurazione , proroga o rinnovo di
contratti a tempo determinato;
b) individuazione di periodi, attività e/o mansioni che presentino significative
rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
c) individuazione delle attività stagionali;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la
competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a
termine;
f) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al c ontratto a
tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
64
o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di mansione e/o la
definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali o
tramite i sistemi di welfare.
Art. 53 - Tempo determinato: principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con c ontratto a tempo determinato, in proporzione al periodo
lavorato, spettano le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di Fine Rapporto e
ogni altro trattamento in atto presso l’ azienda per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso livello e che svolgano identiche o analoghe
mansioni, con le sole esclusioni, quando previste, delle prestazioni integrative al S.S.N.
e/o assicurative vita prestate tramite l’En.Bi.C. e del welfare contrattuale.
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata mensile delle retribuzioni
differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12, o quando così
definito nella contrattazione aziendale di secondo livello o nella lettera di assunzione.
Ai fini della maturazione degli scatti, in caso di successione di rapporti a tempo
determinato instaurati con il medesimo l avoratore, i diversi periodi lavorati saranno
utili, per sommatoria dei periodi effettivamente lavorati, esclusivamente in caso di
successione di contratti per identiche o analoghe mansioni e quando l'interruzione tra
un periodo lavorato e il successivo non sia stata superiore a mesi 3.
TELELAVORO
Art. 54 - Telelavoro: definizione
Il telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato res o
possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici ed informatici e dall’esistenza di
una rete di comunicazione fra il telelavoratore e l’azienda.
Il telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione lavorativa
ed anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali aziendali, esso
è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale.
Trattandosi solo di un particolare modo di svolgimento della prestazione di lavoro
subordinato, il t elelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri di coloro che
svolgono, per il medesimo tempo, l’identica attività lavorativa nei locali aziendali.
Il telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere direttivo,
organizzativo e di controllo aziendale , anche se con mezzi e forme proprie della
precipua condizione lavorativa a distanza.
Art. 55 - Telelavoro: tipologie
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
65
Il telelavoro può essere di tre tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) remotizzato o a distanza : se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi
telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con
gli uffici aziendali;
3) misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga con
periodica stabilità all’interno dell’azienda.
Art. 56 - Telelavoro: ambito di applicazione
Il telelavoro si applica ai d ipendenti subordinati e, come per la generalità dei
dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o
indeterminato.
Il telelavoro misto potrà essere compatibile con il contratto di apprendistato.
Art. 57 - Telelavoro: condizioni e reversibilità
Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda che per il lavoratore.
Se il t elelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il l avoratore è libero di
accettare o respingere una successiva offerta di telelavoro prospettata dall’azienda nel
corso del normale rapporto di lavoro.
Lo svolgimento del telelavoro dev’essere stipulato in forma scritta.
Il compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla reversibilità è
demandato alla c ontrattazione di s econdo livello, fermo restando il rispetto del
preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la generalità dei dipendenti o di 90
giorni per lavoratori disabili.
Art. 58 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti di
lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dall’azienda.
Art. 59 - Telelavoro: postazione di lavoro
I costi per la postazione del telelavoratore, i colleg amenti necessari per l’effettuazione
della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione,
incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza
della postazione di lavoro, compresa l’eventuale copertura assicurativa della stessa,
sono a carico dell’azienda.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro,
il recesso immotivato del t elelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall’inizio del
rapporto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal d atore,
siano pro-quota temporale residua a carico del telelavoratore.
Art. 60 - Telelavoro: rimborso chilometrici
Qualora la sede di lavoro fosse contrattualmente definita nell’abitazione del
telelavoratore, allo stesso spetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute
nell’interesse dell’azienda, solo con commisurazione dei costi dalla propria abitazione.
Nel caso di telelavoro misto, con predefinita e permanente definizione temporale delle
diverse sedi ove prestare l’opera, la decorrenza della misura dei rimborsi sarà dalla
sede di lavoro di partenza fino alla sede di destinazione.
Art. 61 - Telelavoro: trasferte
Salvo diversa futura disposizione di l egge, le eventuali trasferte richieste al
telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella propria
abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.
Nel caso di telelavoro misto, la configurazione della trasferta sarà dalla sede di lavoro
individuata con i criteri dell’articolo che precede.
Art. 62 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni
L’azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati
utilizzati ed elaborati dal lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà
ad informare il t elelavoratore in ordine a tutte le norme di l egge e alle regole sulla
protezione dei dati. La responsabilità del rispetto personale, ambientale e sociale di
tali norme e regole sarà del telelavoratore.
Art. 63 - Telelavoro: procedure disciplinari
Nel telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni disciplinari sarà assolto
anche mediante inoltro telematico delle norme stesse all’indirizzo del lavoratore.
Art. 64 - Telelavoro: tempo di lavoro
Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al t elelavoratore le norme
previste dalla normativa, salvo che esso non sia cogente ed aziendalmente definito.
In sede di accordo, l’ azienda e il t elelavoratore individueranno i tempi per il riposo
giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
67
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di
lavoro, conformi ai tempi di riposo contrattualmente previsti.
Art. 65 - Telelavoro: diritti del telelavoratore
Il telelavoratore, in proporzione alle mansioni e d al lavoro svolto, ha gli stessi diritt i
normativi, retributivi e sindacali dei lavoratori dipendenti che operano in a zienda ed
avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e allo sviluppo della
carriera previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti con le medesime mans ioni
e tempi lavorati.
Il lavoratore dipendente che passa al t elelavoro nel corso del rapporto, a parità di
professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, conserva le condizioni
economiche precedentemente acquisite, con la sola esclusione di specifiche indennità
correlate all’effettiva presenza in azienda od alle particolari condizioni di lavoro ivi
presenti.
Art. 66 - Telelavoro: doveri del telelavoratore
Il telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli altri
lavoratori.
Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi
di altri soggetti alla propria postazione di lav oro, così come di manomissioni delle
apparecchiature, dei dati o dei programmi.
Il telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’ azienda eventuali
impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori.
I rapporti del telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno improntati a forti
principi di diligenza, correttezza e collaborazione, al fin e di favorire il superamento
delle discrasie favorite dalla mancata presenza in azienda.
Il telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, al codice disciplinare e alla
disciplina del lavoro previsti per la generalità dei lavoratori.
Art. 67 - Telelavoro: telecontrollo
L’azienda, in funzione dell’esperienza, potrà attivare gli strumenti d i telecontrollo delle
prestazioni nel rispetto dell a privacy e delle l eggi vig enti in materia, fermo restando
che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo del lavoro svolto potrà
essere inserito o utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 68 - Telelavoro: sicurezza e salute
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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L’azienda garantir à il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST )
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici
connessi al particolare modo di esecuzione del rapporto di lavoro, provvedendo ad
aggiornarla al mutare dell’esperienza e delle condizioni operative.
Il telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione ed al rispetto delle misure di
prevenzione e protezione disposte dal datore di lavoro.
LAVORO AGILE
Art. 69 - Lavoro agile: definizioni e ambiti
Il lavoro agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, consiste
nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante accordo tra le parti,
anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile
utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svolgimento dell'attività lavorativa
in tale configurazione.
Il lavoratore agile è caratterizzato da alcuni elementi quali: flessibilità dell'orario di
lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei risultati,
rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Il lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli elementi più
peculiari del lavoro agile, può meglio conciliare i propri bisogni familiari e personali
con il lavoro svolto in tale maniera, che è simile a quella del lavoro autonomo,
riuscendo così ad essere anche più produttivo, con conseguente vantaggio personale
ed aziendale.
Art. 70 - Lavoro agile: condizioni
Il lavoro agile ha carattere volontario sia per l' azienda che per il l avoratore, fermo
restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione
di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
L'accordo deve essere stipulato in forma scritta, dunque ai fini della prova, e deve
prevedere la disciplina sull'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei
locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio dei poteri del d atore di
lavoro, agli strumenti resi a disposizione ed utilizzati dal lavoratore ed alle garanzie di
sicurezza e riservatezza.
Tale accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.
Nell'accordo, le Parti devono stabilire:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
69
• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al lavoratore;
• gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore di lavoro
sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300;
• la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese all'esterno dei
locali aziendali;
• l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del l avoratore, nonché le misure tecniche
ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione, secondo quanto
previsto dai precedenti articoli sul telelavoro e dalla legge;
• i modi di esercizio del potere direttivo;
• l’impegno del l avoratore agile a svolgere la prestazione lavorativa solo in luoghi
dei quali egli sia in grado di verificare preventivamente l’idoneità lavorativa e
garantire la conformità alle norme e condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza;
• la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del l avoratore agile
rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a restituire in buono stato
gli strumenti consegnatigli dall’ azienda ed accettare un addebito pro -quota
temporale residua delle spese sostenute dal d atore, purché comunicate
analiticamente al lavoratore all'atto dell'attivazione del lavoro agile stesso;
• ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il
lavoratore agile è esposto ed i riferimenti spazio -temporali ai fini del
riconoscimento delle prestazioni in caso d’infortunio.
Art. 71 - Lavoro agile: il recesso
In caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della clausola di
durata minima, il recesso dal l avoro agile deve avvenire con un preavviso dovuto da
entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. È fatta eccezione per i lavoratori disabili,
per i quali il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà
essere inferiore a 90 giorni, al fine di permettere una idonea e adeguata
riorganizzazione dei percorsi di lavoro, con riguardo alle specifiche esigenze di vita e
di cura del lavoratore.
In ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al l avoro agile, che
dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che intende recedere dal contratto,
il diritto di recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei contraenti senza alcun
preavviso.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Nell'accordo individuale e/o in quelli di s econdo livello, potranno essere indicate le
casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal lavoro agile ai sensi del presente
articolo.
Per la parte disciplinare, si farà riferimento alle casistiche ed alle procedure previste
per la generalità dei lavoratori.
Art. 72 - Lavoro agile: formazione
Al lavoratore agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente ed alla
periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'accordo individuale a
disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali sistemi di validazione
delle competenze, la ripartizione dei costi del processo di certificazione ed anche le
scadenze temporali con cui tali certificazioni saranno effettuate.
Art. 73 - Lavoro agile: sicurezza e igiene del lavoro
L’azienda garantir à il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
lavoratore agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST )
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici
connessi al particolare modo di esecuzione de lla prestazione lavorativa, provvedendo
ad aggiornare tale informazione al mutare dell’esperienza e delle condizioni operative.
Il lavoratore agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.
Qualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da esigenze
esterne, il l avoratore dovrà informare tempestivamente l’ azienda in tutti i casi
d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza/igiene, anche sospendendo la
prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei rischi.
Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere anche verso il
luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali
aziendali, sempreché la scelta del luogo della prestazione sia conseguente ad esigenze
connesse alla prestazione stessa o dipendente dalla concordata necessità del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di
ragionevolezza.
Art. 74 - Lavoro agile: sede e strumenti di lavoro
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
71
Il lavoratore agile, la cui sede di lavoro fosse esterna all’ azienda, dovrà
preventivamente concordare qual è la sede principale di lavoro (i.e. “scelta del luogo
della prestazione”), in funzione della quale vi sarà la copertura degli infortuni in itinere,
dalla quale decorreranno gli eventuali rimborsi chilometrici e si configureranno le
condizioni contrattuali e legali di trasferta.
Gli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre forniti dal
datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento. Tra gli strumenti
necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la previsione analitica di
rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.
Art. 75 - Lavoro agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione
L'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno,
suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento del lavoro in modo
agile e conforme alle previsioni preventivamente pattuite tra le parti in materia di
sicurezza sul lavoro.
L'orario di lavoro sarà concordato tra azienda e lavoratore, fermo restando che esso
dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e settimanale previsti dalla
legge e dalla c ontrattazione collettiva, ivi compresi i tempi di riposo del lavoratore,
nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione
del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro, nelle fasce d'orario concordate e durante
le quali il lavoratore non avrà accesso alle banche dati aziendali e non sarà contattato
dall’azienda, salvo che per urgenti cause imprevedibili.
Art. 76 - Lavoro agile: trattamento economico
Il trattamento economico del lavoratore agile non sarà inferiore a quello applicato ai
lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima quantità e qualità di
lavoro, con la sola esclusione delle indennità connesse ai particolari modi di resa della
prestazione, quando gli stessi non si configurino nelle concordate fattispecie di lavoro
agile o svolto in azienda.
Tutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei l avoratori per gli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per l'attuazione di
piani di welfare aziendale, quando compatibili, devono applicarsi anche ai rapporti di
lavoro subordinato in modalità di agile.
Art. 77 - Lavoro agile: riservatezza o privacy
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
72
In materia di riservatezza, per il l avoratore che presta la sua attività in l avoro agile,
valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore formazione ed attenzione per il
lavoratore agile in considerazione dell’autonoma scelta o configurazione del posto di
lavoro che, almeno nei dettagli, gli compete.
Art. 78 - Lavoro agile: diritti del lavoratore
Il lavoratore agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato, ha gli stessi diritti
normativi, retributivi di base e sindacali e avrà diritto alle medesime opportunità
d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera, previste per i lavoratori
dipendenti che operano all'interno dell'azienda.
Art. 79 - Lavoro agile: doveri del Lavoratore
Il lavoratore agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di diligenza,
collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli competono alcune scelte che
in azienda sarebbero proprie del d atore (posto di lavoro e sua configurazione,
limitazione od esclusione all’accesso di estranei sul luogo di lavoro, collaborazioni
sussidiarie dei colleghi ecc.), ne assume la relativa responsabilità. Egli sarà responsabile
di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei
alla propria postazione di lavoro.
Il lavoratore agile è anche responsabile per l'uso improprio di dispositivi tecnologici
che gli sono stati assegnati, nonché risponde per la violazione delle direttive aziendali
contenenti le indicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli dovrà perciò custodire
con la massima diligenza e l’attenzione del buon padre di famiglia gli strumenti ricevuti
dal datore di lavoro, la password di accesso e le procedure di collegamento, evitando
nel modo più assoluto di lasciare connessa la propria stazione di lavoro quando, p er
qualsiasi ragione, debba abbandonarla.
Il lavoratore deve segnalare tempestivamente all' azienda eventuali impossibilità
sopravvenute nell'esecuzione del l avoro agile pattuito, trasmettendo le giustificazioni
nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o con esso singolarmente
pattuiti.
Per i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al precedente art. 73.
Art. 80 - Lavoro agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni disciplinari
Il potere direttivo del datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è quello stesso
previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori. Per i particolari casi
specifici, datore di lavoro e lavoratore concorderanno, anche con rinvio alle previsioni
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
73
di eventuale a ccordo aziendale di s econdo livello o tramite a ccordo individuale
assistito, le condizioni ed i limiti del potere direttivo e di controllo datoriale, e quali
comportamenti siano rilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli espressamente previsti
dalla legge o dal presente CCNL.
L’esercizio del potere disciplinare, quando il lavoratore si trova in azienda, farà
riferimento al codice disciplinare del CCNL ed all’eventuale regolamento aziendale,
mentre, per l'attività lavorativa svolta fuori dal perimetro aziendale, occorrerà
individuare nell'accordo aziendale od in quello individuale, le specifiche condotte che
potranno dar luogo alla contestazione disciplinare ed alla successiva applicazione delle
sanzioni disciplinari, nel rispetto dell'iter contrattuale e dell'art. 7, legge n. 300/1970.
Pertanto, con l' accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in modo a gile
saranno precisati, anche mediante richiami legali e contrattuali, i casi disciplinari
specificamente configurabili, le forme di esercizio del potere direttivo datoriale, gli
strumenti utilizzati dal lavoratore e le ricadute dei controlli sull’attività lavorativa.
Art. 81 - Lavoro agile: la contrattazione collettiva di secondo livello
La titolarità contrattuale in materia di lavoro agile è riconosciuta ad ogni livello di
contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente, mediante a ccordo
aziendale di secondo livello e/o accordo individuale assistito.
Ciò, in particolare per disciplinare:
a) le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel lavoro agile;
b) l'orario di lavoro del lavoratore agile ed i relativi riposi;
c) le condizioni ed i termini per l'applicazione del l avoro agile ai q uadri e
impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela
immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;
d) gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;
e) eventuali indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento agile
dell'attività lavorativa;
f) eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli strumenti
utilizzati nel lavoro agile, in caso di anticipato immotivato recesso da parte del
lavoratore;
g) ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché
nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di lavoro subordinato
ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.
LAVORO INTERMITTENTE
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
74
Art. 82 - Lavoro intermittente: definizione
Con il contratto di lavoro intermittente o c.d. a chiamata, che potrà essere sia a tempo
determinato che indeterminato, il lavoratore si pone a disposizione dell’ azienda, che
potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi:
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere intermittente, quali:
1) servizi di portineria, guardiania, ricevimento e accoglienza;
2) servizi di sorveglianza;
3) fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso di
normali mezzi di trasporto;
4) servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione ecc.;
5) manutenzione del verde;
6) attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere;
7) promoter, promoter virtuale e promoter in remoto;
8) attività promozionale, illustrativa e comunicativa anche con definizione
di vendita;
9) brand ambassador;
10) merchandiser;
11) visual merchandiser specialist;
12) rack jobber;
13) consultant;
14) allestitore;
15) rilevatore;
16) auditor;
17) marketing research;
18) brand specialist tattico;
19) presidiatore tattici;
20) store account tattico;
21) mistery client;
22) addetto al controllo/monitoraggio;
23) dimostratore/esecutore;
24) hostess/steward;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
75
25) runner;
26) specialist;
27) informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
28) attività a carattere discontinuo (volantinaggio, ecc.);
29) attività a carattere stagionale e quelle previste nel Regio Decreto n.
2657/1923;
30) altre ipotesi individuate dalla contrattazione di secondo livello tra le Parti
aziendali.
b) quelli da re ndersi: nei fine settimana, nei periodi f eriali (pasquali, estivi,
natalizi), così come definiti all’art. 40 lett. B) del presente CCNL , o in altri
eventuali periodi successivamente individuati dalla contrattazione di secondo
livello tra le Parti aziendali.
Sempre per ragioni oggettive, è consentito per i profili professionali menzionati ai
precedenti punti dal 7) al 24) sottoelencati alla lettera a) del presente punto 1., la
stipulazione di contratti di lavoro intermittente senza i limiti temporali delle 400
giornate di lavoro nell’arco di 3 anni solari.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (con termine delle
prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da l avoratori con più di 55
anni, anche pensionati.
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo
datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo
lavoro nell’arco di 3 anni solari, ad eccezione di quanto previsto all’ultimo capoverso
del precedente punto 1.
Art. 83 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma
scritta e la lettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti dalla normativa, deve
indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o s oggettive, che consentono la stipulazione del
contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e del
relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della relativa indennità;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
76
d) le forme e i modi con cui l’ azienda è legittimata a richiedere l’esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’ indennità di disponibilità
(quando spettante);
Il periodo di prova per il lavoro intermittente è quello previsto alla Tabella 1), punto
A., dell’art. 117.
Art. 84 - Lavoro intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai
lavoratori intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato,
mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite
equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato e a parità di mansioni, ad
un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello.
Considerando il profilo professionale, la particolarità delle mansioni previste dal
presente CCNL e la particolare soggettività del lavoro nei settori in questione, l’azienda
può far ricorso al contratto di lavoro intermittente anche per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o di semplice attesa. Nel presente caso, in
considerazione della variabilità nella frequenza agli effetti retributivi e normativi,
verranno applicate le disposizioni del lavoro discontinuo così come da R.D.
n.2657/1923, con applicazione della relativa parametrazione su tutti gli effetti istituti
retributivi diretti ed indiretti.
Ciò premesso, si riportano i trattamenti da riconoscere al l avoratore i ntermittente,
anche nel caso in cui svolga prestazioni di carattere discontinuo o di semplice attesa.
A1) Retribuzione nel lavoro intermittente
Al lavoratore intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestat a, si dovrà
riconoscere:
1/173° della P.B.N.C.M. spettante;
1/173° dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale spettante;
1/173° degli eventuali Aumenti Periodici di Anzianità maturati;
1/173° di ogni altra voce della Retribuzione Mensile Normale pattuita tra le
Parti ad personam;
1/173° dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso
accordo di secondo livello.
A2) Retribuzioni differite nel lavoro intermittente
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
77
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, si dovrà riconoscere, quale quota oraria
della retribuzione differita per tredicesima mensilità l’8,33% della R.M.N., per ferie il
7,71% della R.M.N. e per permessi retribuiti , previsti all’art.134 punto 2), il 2,31%
della R.M.N..
B1) Retribuzione nel lavoro intermittente con prestazioni di carattere discontinuo o di
semplice attesa
Al lavoratore intermittente che svolge prestazioni di carattere discontinuo o di
semplice attesa, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, si dovrà riconoscere:
1/195° della P.B.N.C.M. spettante;
1/195° dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale spettante;
1/195° degli eventuali Aumenti Periodici di Anzianità maturati;
1/195° di ogni altra voce della Retribuzione Mensile Normale pattuita tra le
Parti ad personam;
1/195° dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso
accordo di secondo livello.
B2) Retribuzioni differite nel lavoro intermittente con prestazioni di carattere
discontinuo o di semplice attesa
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata si dovrà riconoscere, quale quota oraria
della retribuzione differita per tredicesima mensilità il 7, 40% della R.M.N., per ferie
il 6,84% della R.M.N. e per permessi retribuiti, previsti all’art.134 punto 2), il 2,05%
della R.M.N..
C) Trattamento di Fine Rapporto nel lavoro intermittente
Anche nel lavoro intermittente (sia a t empo determinato che i ndeterminato), il
Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati al
dipendente con carattere di stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle
indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio,
indennità di cassa o le maggiorazioni contrattualmente correlate alla particolare
onerosità della prestazione, quali quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni
ecc.
Contributi all’En.Bi.C. in caso di lavoro intermittente
Le Parti, tenuto conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia contrattuale, per
il lavoro intermittente hanno concordato un minore contributo destinato alla Gestione
Ordinaria dell’En.Bi.C., in alternativa a quello previsto per la generalità dei dipendenti
dal presente CCNL.
Pertanto, in caso di lavoro intermittente dovrà essere versato il contributo alla Gestione
Ordinaria dell’En.Bi.C. come indicato nella Tabella 4) dell’art. 150.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
78
Art. 85 - Lavoro intermittente: indennità di disponibilità
Qualora il lavoratore, a richiesta o chiamata dell’azienda, garantisca la sua prestazione
lavorativa, avrà diritto di ricevere una indennità oraria di disponibilità, pari al 20% della
Retribuzione Oraria Normale maggiorata del rateo orario di tredicesima mensilità.
Tale indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di disponibilità alla prestazione
resa dal lavoratore intermittente.
Nel contratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme
disciplinari sull’indennità di disponibilità.
Il lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere alla
chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’azienda tempestivamente e,
comunque, non oltre 12 ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la prevedibile
durata.
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta,
il lavoratore non matura il diritto alla relativa indennità di disponibilità.
Il reiterato e d ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata costituisce motivo di
sospensione della predetta indennità.
L’indennità di disponibilità sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per
festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R.
Solo nei casi di contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’indennità di
disponibilità, il lavoratore avrà diritto al welfare contrattuale pro quota in proporzione
alle giornate effettivamente lavorate, così come previsto per la generalità dei lavoratori.
Art. 86 - Lavoro intermittente: divieti
L’azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
2. al fine di sostituire lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’integrità degli
impianti, dei patrimoni o dell’esercizio, quando la mancata copertura del
servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
3. quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche mansioni,
nei 6 mesi antecedenti all’assunzione di lavoratore intermittente;
4. quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in
regime di c assa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
79
Art. 87 - Il contratto di somministrazione di lavoro: condizioni
Tale contratto di s omministrazione di lavoro ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze
momentanee dell’azienda, che assume le vesti negoziali di utilizzatore.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel c ontratto di
somministrazione si rinvia al lavoro a tempo determinato e alle previsioni legislative in
materia.
Art. 88 - Contratto di somministrazione: limiti
Ai lavoratori somministrati presso l’ utilizzatore in forza dei contratti di cui al
precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste
dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del
rapporto di lavoro.
Il welfare contrattuale, l’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà
dovuta solo per i contratti che prevedano attività presso l’utilizzatore, senza soluzione
di continuità, con durata superiore a 12 mesi.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso le
aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità
produttiva, i seguenti limiti.
Dipendenti dell’utilizzatore: da 0 a 2 Da 3 a 6 Oltre 6
numero massimo di lavoratori
somministrati 1 2 25%
1
1
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del
contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività nel
corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:
di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art.
2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La contrattazione aziendale collettiva di s econdo livello potrà stabilire percentuali
maggiori di lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL, con
specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni di
servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
80
Art. 89 - Somministrazione di lavoro: divieti e limiti
L’azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il
contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia
una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di c assa integrazione guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 90 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto
di rivalsa verso il somministratore.
Art. 91 - Contratto di somministrazione: tutela del lavoratore ed esercizio del potere
disciplinare
Il somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli e
addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività
lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione dovrà prevedere che tale obbligo sia completato, in
funzione dei rischi specifici, dall’utilizzatore.
L’utilizzatore deve osservare nei confronti dei l avoratori somministrati gli stessi
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto, nei confronti
dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’ utilizzatore adibisca il l avoratore a mansioni di livello superiore o
inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta
al somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo, in caso
d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per
l’eventuale risarcimento del danno.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
81
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo somministratore,
l’utilizzatore deve comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970.
Art. 92 - Contratto di somministrazione: diritti sindacali
Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’ utilizzatore, per tutta la
durata della missione, i diritti sindacali, nonché a partecipare alle assemblee dei
lavoratori delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse.
Art. 93 - Contratto di somministrazione: rinvio alla legge
Per quanto non previsto nel presente testo contrattuale in materia di
somministrazione, si rinvia al Capo IV del D.Lgs 81/2015 e s.m.i.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 94 – Apprendistato professionalizzante: condizioni
Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l’ apprendistato è un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Tale
contratto può essere stipulato per l avoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni;
l’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30°
anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto d’apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso
di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D.Lgs.
226/2005.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’ apprendista, si dovrà fare
riferimento alla classificazione del personale prevista dal presente CCNL.
Il contratto di assunzione dell’apprendista, oltre ai contenuti previsti per la generalità
dei lavoratori, deve specificare:
a) l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d’apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio al Piano Formativo Individuale;
e) l’indicazione del monte ore annuo di formazione;
f) i riferimenti del tutor aziendale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
82
All’atto dell’assunzione, il l avoratore apprendista, oltre ad esibire il titolo di studio,
dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro già
eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso altre aziende.
Vi è il divieto per l’ azienda di recedere dal contratto d’apprendistato prima della sua
conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.
Art. 95 - Apprendistato professionalizzante: formazione
Il Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra il contratto
di apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi dell’apprendista.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all’azienda, teorico e/o pratico, dovrà essere
personalizzato in funzione del titolo di studio dell’ apprendista, della sua pregressa
esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che dovranno
essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per le quali
l’apprendista è in formazione:
conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
conoscenza dello specifico ruolo dell’apprendista all’interno dell’azienda;
conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti pratici,
teorici e legali delle mansioni richieste;
conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei
procedimenti di lavoro;
conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e
tutela ambientale;
competenze c.d. trasversali;
La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere precisati nel
P.F.I..
Le Parti concordano che gli apprendisti potranno usufruire anche della formazione a
distanza, c.d. e-learning.
La formazione può essere svolta mediante:
affiancamento al personale qualificato (interna);
addestramento pratico nel lavoro (“on the job” - interna);
lezioni e/o esercitazioni (interna);
testimonianze;
visite aziendali;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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formazione a distanza (e-learning);
utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
partecipazione a corsi, fiere, convegni ecc.;
altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del
P.F.I.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà essere
tempestivamente effettuata.
Art. 96 - Apprendistato professionalizzante: tutor o referente aziendale
Il tutor o referente aziendale, se diverso dal datore di lavoro, potrà essere individuato
tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui
l’apprendista sarà inquadrato al termine dell’ apprendistato, e che svolgono attività
lavorativa coerente con quella finale dell’apprendista.
Il tutor o referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’ apprendista, gli
obblighi aziendali nei suoi confronti. Il tutor o referente aziendale dovrà seguire e
indirizzare l’ apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente le
competenze acquisite, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare
soluzioni migliorative.
Art. 97 - Apprendistato pprofessionalizzante: periodo di prova
L’assunzione dell’apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del patto di
prova. La durata di tale p atto di prova non potrà superare i limiti previsti per la
generalità dei lavoratori, commisurati al livello finale di qualificazione dell’apprendista.
Durante la prova, l’ apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal
contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.
Nel contratto di a pprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL, è
reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
Art. 98 - Apprendistato professionalizzante: durata e retribuzione
Il contratto d’apprendistato ha contenuto misto, che prevede una controprestazione
suddivisa in formazione e retribuzione.
La durata dell’apprendistato professionalizzante è stabilita in relazione al tipo
di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6
o superare i 36 mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e
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competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà
possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 mesi.
Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione
dell’apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente tabe lla 1).
Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’apprendista, nel primo periodo
sarà quella prevista in colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà quella prevista in
colonna 5 della tabella 1).
Dalla qualifica, al lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente al suo livello
d’approdo (colonna: inquadramento finale).
Tabella 1): durata e retribuzione durante l’apprendistato professionalizzante
durata totale primo
periodo
livello
d’inquadramento
e retribuzione
secondo
periodo
livello
d’inquadramento
e retribuzione
inquadramento
totale ore di
formazione *
finale teorico pratica
36 mesi 18 mesi C 18 mesi B A 80 160
36 mesi 18 mesi D 18 mesi C B 80 160
36 mesi 18 mesi E 18 mesi D C 64 116
36 mesi 18 mesi F 18 mesi E D 64 116
32 mesi 16 mesi F 16 mesi F E 48 112
* Le ore di formazione effettuate dall’ apprendista in precedente rapporto di a pprendistato per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali, e quelle di formazione professionalizzante, saranno
computate nella durata totale della formazione prevista nella precedente tabella 1).
Art. 99 - Apprendistato professionalizzante: cicli stagionali
Ferma la durata massima del periodo di apprendistato, è consentito articolare lo
svolgimento dell’apprendistato:
in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali
dovrà comunque compiersi entro 60 mesi di calendario dalla data di prima
assunzione;
mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a t empo parziale
verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.
Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per
proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di
precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro
30 giorni dalla data di cessazione del rapporto.
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85
Nel secondo caso, la durata dell’ apprendistato sarà determinata dall’ azienda e
dall’apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale, utilizzando il
criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati.
Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato
stagionale non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo
determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di
apprendistato previsto nella lettera di assunzione.
Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche
eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese
nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Art. 100 - Apprendistato professionalizzante: precedenti periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato iniziati presso altri d atori di lavoro per le stesse mansioni,
saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova a zienda purché
l’interruzione con il precedente apprendistato sia stata inferiore a sei mesi. Mentre, in
caso di interruzione superiore, la durata complessiva del secondo contratto di
apprendistato sarà ridotta di soli 6 mesi.
In caso di completamento dell’ apprendistato, prima interrotto, con la medesima
azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre
computato alla pari ai fini della durata complessiva del contratto d’apprendistato.
Art. 101 - Apprendistato professionalizzante: prolungamento del periodo di
apprendistato
In caso di assenze involontarie con diritto alla conservazione del posto ai sensi della
vigente normativa (esempio: malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo
parentale, cassa integrazione e simili) superiori a 30 giorni complessivi di calendario,
cioè per sommatoria di ciascun singolo evento di assenza a prescindere dalla durata,
il contratto di a pprendistato sarà pro rogato oltre la scadenza inziale per un periodo
massimo pari a quello della durata complessiva delle assenze.
In caso di assenze superiori a 30 giorni causate da ragioni diverse da quelle sopra
indicate, l’azienda avrà d
iritto di recedere dal contratto.
Art. 102 - Apprendistato professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale
In caso di malattia o infortunio, spettano al lavoratore appren dista gli stessi trattamenti
previsti dagli artt. 140 e 141 del presente CCNL per la generalità dei lavoratori.
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Nei contratti di apprendistato, gli apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’En.Bi.C. e
alle relative prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia ed
infortunio, così come al welfare contrattuale.
Art. 103 - Apprendistato professionalizzante: trattamento normativo
L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei
lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato.
Art. 104 - Apprendistato professionalizzante: diritti dell’apprendista
L’azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o far impartire, all’apprendista la formazione e l’assistenza prevista per
il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano
Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità di assumere i compiti
previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite solo a cottimo;
3. non adibire l'apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120
ore per anno solare (ad esclusione degli eventuali tempi di formazione retribuita
esterna all’orario ordinario di lavoro);
4. non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo, comunque, a
lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o
alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio;
6. accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i
permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di
20 settimane nel triennio o pro-quota rispetto ad una diversa durata del contratto
di apprendistato;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta
dell’apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'apprendista minore d’età, o chi esercita
legalmente la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento.
Art. 105 - Apprendistato professionalizzante: doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
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1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della
persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli insegnamenti
impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in
possesso di un titolo di studio;
4. effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione della
banca delle ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di
un’ora giornaliera e 4 ore nella giornata di riposo, richieste nel rispetto dell e
previsioni di cui al presente CCNL;
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente c ontratto e/o
contenute negli eventuali regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non
siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di
apprendistato.
Art. 106 - Apprendistato professionalizzante: proporzione numerica
Il numero massimo di a pprendisti da assumere presso l ’azienda, direttamente o
indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo
indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 a 2
rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine presenti in
azienda.
In caso di aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10, il numero di
apprendisti potrà essere pari al 100% dei lavoratori qualificati in servizio.
Se un’azienda ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati in numero inferiore a
3, potrà assumere al massimo 3 apprendisti.
Per maggior chiarezza, si riporta, nella seguente tabella, una sintesi dei limiti numerici.
Tabella 1): sintesi dei limiti quantitativi per l’assunzione di apprendisti
numero lavoratori in azienda apprendisti che possono essere assunti
fino a 2 lavoratori 3
da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 lavoratori 1 per ciascun lavoratore qualificato
oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 lavoratori 3 ogni 2 lavoratori qualificati
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Art. 107 - Apprendistato professionalizzante: stabilizzazione
L’azienda con più di 50 lavoratori dipendenti potrà assumere apprendisti solo qualora
abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei contratti di a pprendistato scaduti nei
36 mesi precedenti.
Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d’apprendistato, l’azienda
è esonerata dal vincolo che precede. Non sono comunque computati tra i c ontratti
scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i dimissionari;
c) i licenziati per giusta causa;
d) chi non ha ottenuto la qualifica.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita
l'assunzione solo di 1 apprendista con contratto professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati, a tutti gli
effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del
rapporto.
Art. 108 - Apprendistato professionalizzante: lavoratori in disoccupazione
È possibile assumere con c ontratto di a pprendistato professionalizzante i l avoratori
beneficiari di indennità di disoccupazione, senza limiti di età, come previsto dall’art.
47 del D. Lgs. 81/2015.
Per questi soggetti, però, non è possibile receder e al termine del periodo formativo e
non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla qualificazione.
Art. 109 - Apprendistato professionalizzante: recesso dal contratto
Stante la peculiare natura a causa mista del c ontratto di apprendistato, il periodo di
formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal c ontratto, oltre
all’eventuale proroga di cui all’art. 101, ma entro il termine massimo applicabile al
contratto. Pertanto, al termine del periodo di formazione, sia quando la qualifica è
riconosciuta, sia quando fosse negata, le Parti potranno recedere dal rapporto, ai sensi
dell’art. 2118 del c.c., dando comunicazione all’altra Parte nel rispetto del periodo di
preavviso di 15 giorni solari. Ciò premesso, il preavviso decorrerà dal primo giorno
successivo al compiersi del termine finale previsto dal contratto stesso.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del c ontratto di
apprendistato prima in essere, comprese le riduzioni contributive.
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Art. 110 - Apprendistato professionalizzante: conferma e assegnazione della qualifica
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il contratto proseguirà come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In caso di prosecuzione del c ontratto, il periodo di apprendistato sarà computato
nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali. È, altresì, possibile confermare
il lavoratore a tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di
formazione.
In caso di mancata qualifica, la permanenza dell’ex a pprendista non qualificato sarà
nel livello d’inquadramento previsto del secondo periodo.
Art. 111 - Apprendistato professionalizzante: recesso in costanza di “protezione”
Nel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di protezione nei quali vi è la
possibilità di recedere dal contratto solo per giusta causa, giustificato motivo o
compimento del termine, quali:
1) il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni del
matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
2) il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno di età del
bambino;
3) in costanza di malattia od infortunio, salvo che per superamento del periodo di
comporto, o di congedo parentale.
Le Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di a pprendistato non sia
riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per compimento del
termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due tipologie.
Ciò premesso, in riferimento al punto 1), tenuto conto che il congedo matrimoniale
ha una durata prevista di 15 giorni e che è prevista la possibilità di prolungare il
periodo di a pprendistato solo in caso di assenze superiori a 30 giorni, le Parti
ritengono che il recesso al termine del periodo formativo possa effettuarsi anche se
esso cade entro un anno dalle pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il
solo onere del preavviso.
In riferimento al punto 2), se il termine dell’ apprendistato cade entro un periodo di
interdizione, l’azienda che intenda recedere dal rapporto di lavoro dovrà rispettare la
seguente procedura:
a) entro il termine del periodo formativo, comunicare con lettera raccomandata o
altro mezzo equipollente, il recesso dal contratto di apprendistato nel rispetto dei
termini e dei modi di preavviso previsti dal presente CCNL;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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b) l’effetto del recesso sarà sospeso fino alla fine del periodo di interdizione, al
compiersi del quale l’azienda comunicherà al lavoratore, nei modi legalmente e/o
contrattualmente previsti, l’effettiva cessazione, sostituendo il periodo di preavviso
con la corrispondente indennità.
In riferimento al punto 3), la malattia intervenuta dopo la comunicazione di recesso,
in analogia al disposto del comma 41 dell’art. 1 della L. 92/2012, non avrà effetto
sospensivo, per cui l’effettiva cessazione avverrà al compiersi del preavviso, o al
termine del contratto di apprendistato, qualora il preavviso sia sostituito dalla relativa
indennità.
In caso di malattia iniziata prima della comunicazione di recesso, con prognosi
superiore a 30 giorni, vi sarà la proroga del contratto di apprendistato . Quando la
prognosi complessiva, anche riferita a diversi eventi morbosi, fosse inferiore a 30
giorni, la malattia si considererà neutra e la comunicazione di recesso e i suoi effetti
saranno conformi alle previsioni di durata del contratto individuale di apprendistato.
Art. 112 - Apprendistato professionalizzante: licenziamento in generale
Durante l’apprendistato trova applicazione la disciplina sui licenziamenti individuali o
collettivi applicata alla generalità dei lavoratori.
Art. 113 - Apprendistato: rinvio
Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di apprendistato
(apprendistato per la q ualifica e il Diploma Professionale e a pprendistato di Alta
Formazione e Ricerca), rinviano all’accordo sull’apprendistato e alle norme legislative
vigenti in materia.
CONDIZIONI D’INGRESSO
Premessa
Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso dei requisiti
anagrafici di legge previsti per l’apprendistato, né delle necessarie pregresse
competenze sulle mansioni richieste, con conseguente difficoltà di nuovo inserimento
lavorativo.
Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle condizioni sopra
descritte, sempre che in sede di assunzione non abbiano documentato le pregresse
competenze, concordano sulla possibilità di un contratto d’assunzione con
“condizioni d’ingresso” che preveda, nel periodo iniziale di affiancamento,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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l’inquadramento al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per il titolo
delle mansioni che solo in futuro saranno compiutamente espletabili.
Art. 114 - Condizioni d’ingresso per i lavoratori di prima assunzione
In presenza dei requisiti posti in premessa al presente articolo, per l’attivazione delle
condizioni d’ingresso per i lavoratori di prima assunzione, le Parti aziendali dovranno
concordare in sede di assunzione il percorso formativo in affiancamento che sarà
effettuato durante il periodo d’ingresso di cui alla successiva tabella.
In particolare, le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel c ontratto
individuale di lavoro:
• la dichiarazione del l avoratore che atte sti l’effettiva mancanza di esperienza
pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
• l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in affiancamento,
che avverrà nel lavoro;
• l’indicazione che al termine del pe rcorso di affiancamento , il lavoratore sarà
inquadrato al livello superiore.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il lavoratore può essere inquadrato nel
livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle mansioni espletande,
dovrà essere conforme alle previsioni della seguente tabella 1).
Tabella 1): Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle condizioni
d’ingresso
livello iniziale durata complessiva di formazione in giorni
di effettivo lavoro livello di approdo
B 720 A
C 660 B
D 600 C
E 540 D
F 480 E
Anche in questo caso, superato il patto di prova contrattualmente previsto per il livello
di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di formazione
riassunti nella tabella che precede, la progressione di carriera e il riconoscimento del
livello superiore spettanti per le mansioni svolte, non potranno essere posticipati per
altre cause o ragioni.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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In caso di mancata previsione delle c ondizioni d’ingresso in sede di assunzione, il
lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto all’inquadramento contrattuale
conseguente alle mansioni espletande.
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 115 - Lettera di assunzione o contratto individuale di lavoro
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che per le clausole
ad substantiam.
Art. 116 - Assunzione: documenti
All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei quali
l’azienda tratterà copia:
carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera
sanitaria;
certificati, diploma degli s tudi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di
addestramento frequentati, copia patenti, abilitazioni ecc.;
per i lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
referenze, altri documenti e/o certificati che l’ azienda ritenga opportuno
richiedere o il lavoratore presentare.
Inoltre, il lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio ed
informare tempestivamente (cioè entro 24 ore) l’azienda di ogni eventuale successiva
variazione, salvo comprovate cause di forza maggiore.
In tale residenza/domicilio, l’ azienda trasmetterà le comunicazioni formali che,
decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevimento e salvo
provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come ricevute dal lavoratore.
In caso di raccomandata con avviso di ricevimento, non contenente atti giudiziari, la
stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso immesso nella cassetta delle
lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.
PERIODO DI PROVA
Art. 117 - Periodo di prova
A. Durata del periodo di prova nel contratto a tempo indeterminato
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L’assunzione del lavoratore con previsione del p eriodo o p atto di p rova deve
risultare da atto scritto, in assenza del quale il l avoratore s’intenderà assunto a
tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto.
Durante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il lavoratore dovrà svolgere
prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali è stato assunto .
Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del patto di prova.
Tabella 1): durata del periodo di prova
1. il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall’ azienda,
anche se il lavoratore fosse legittimamente assente (malattia, infortunio, ecc.),
senza obbligo di preavviso o d’indennità sostitutiva, salvo quanto previsto al
successivo punto B..
2. Il lavoratore, durante il periodo di prova, ha diritto al libero recesso.
3. Durante il p atto di p rova, la retribuzione da corrispondere al l avoratore sarà
commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione.
4. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare
disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato,
a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
B. Sospensione del patto di prova
1. Nel caso in cui nel corso del patto di p rova intervenga malattia, infortunio,
congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o
durata prevista superiore a 7 giorni di calendario, il lavoratore sarà ammesso a
completare i giorni previsti dal patto solo previo assenso scritto dell’azienda.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo
conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto
della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista
dalla legge e dal presente CCNL.
livello periodo di prova previsto di giorni di effettivo lavoro
Dirigente, Quadro 150 giorni
A 120 giorni
B 100 giorni
C e operatore di vendita di 1
a
categoria 75 giorni
D e operatore di vendita di 2
a
categoria 60 giorni
E e operatore di vendita di 3
a
categoria 45 giorni
F 30 giorni
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MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 118 - Mansioni del lavoratore - mansioni inferiori
Come previsto dall’art. 2103 c.c., il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello
d’inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione dei
lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi e previo accordo assistito, potranno essere
eccezionalmente assegnati a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento
inferiore.
Ulteriori ipotesi d ’assegnazione a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento
inferiore, quando alternative ad un’avviata procedura di licenziamento, potranno
essere previste dai contratti collettivi aziendali, confermati dal referendum aziendale.
Nelle ipotesi che precedono, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del
trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta eccezione per gli
elementi retributivi che erano collegati a particolari modi di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa, mentre l’ulteriore sviluppo di carriera e di
retribuzione sarà quello proprio del nuovo inferiore livello concordato.
Art. 119 - Mansioni promiscue: indennità di sostituzione
Il lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una mansione
e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con
professionalità superiori, se protratte con continuità per oltre il 30% del tempo
complessivo delle attività dallo stesso svolte, entro il compiersi di un anno, dovrà
essere inquadrato al livello superiore.
Se le mansioni di livello superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio di
prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive, quali la copertura di pausa pranzo
del titolare della mansione, il parziale completamento di un turno e simili, il lavoratore
manterrà il proprio livello.
In entrambi i predetti casi, però, il l avoratore percepirà un’indennità di sostituzione
commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello del livello
superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
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Art. 120 - Mansioni: mutamento
Al lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente adibito
a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, sarà riconosciuto il trattamento
economico corrispondente a tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre 6 mesi
consecutivi, il d ipendente dovrà essere inquadrato al livello superiore, salvo che
l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo contrattualmente e legalmente
previsti per la sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto.
Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse frazionato e/o
ricorrente, l’assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia
complessivamente protratto per 12 mesi di effettivo lavoro nell’arco dell’ultimo
triennio.
Art. 121 - Mansioni: jolly
Sono considerati j olly quei l avoratori dipendenti assegnati permanentemente e per
l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che possono
anche articolarsi su più categorie contrattuali. L’inquadramento dei jolly sarà al livello
della mansione temporalmente prevalente, mentre la retribuzione sarà conforme al
terzo comma del precedente articolo.
ORARIO DI LAVORO
Art. 122 - Orario di lavoro: definizione
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei lavoratori è
fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni o 6 giornate lavorative
consecutive.
Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro,
la collocazione del giorno di riposo. Nel caso di lavoro a turni l’orario di lavoro potrà
essere definito mediante rinvio alla relativa turnistiche che il datore di lavoro dovrà
comunicare settimanalmente al lavoratore, di regola entro la giornata di giovedì,
l’orario di lavoro o i turni che egli dovrà rispettare nella successiva settimana.
Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di
assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche, produttive,
organizzative o da esigenze di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del
lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una settimana.
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Il lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni di
lavoro richiesti dall’ azienda (diurni, notturni, festivi), salvo sopraggiunta inidoneità,
oppure documentata forza maggiore o proporzionato evento imprevisto.
Art. 123 - Orario di lavoro: limiti
Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi, correlati alle
aperture domenicali, alle intensificazioni e/o festività e/o ai periodi feriali o simili, e
delle esigenze di riposo dei lavoratori, le Parti convengono che la durata dell’orario di
lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o straordinario con riposo
compensativo e delle intensificazioni con accredito nella b anca delle o re, non potrà
superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi:
a) Giornaliero: 12 ore;
b) Settimanale: 60 ore;
c) Straordinario annuo: 300 ore;
d) Saldo continuo attivo o passivo nella b anca delle o re: è fissato dalle Parti nel
massimo di 160 ore.
Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la m edia mobile di
lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della banca delle
ore non potrà eccedere le 48 ore settimanali.
Nei casi di assoluta straordinarietà ed urgenza, solo con a ccordo sottoscritto con la
RSA, potranno essere ammesse brevi e motivate deroghe ai limiti massimi giornalieri
e settimanali di cui sopra.
Art. 124 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili
A. Orario giornaliero di lavoro su 5 giorni, con turni “5 + 2”:
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di
40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative
di 8 ore.
L’articolazione d’orario “5+2” prevede 52 cicli settimanali per anno solare.
B. Orario giornaliero di lavoro su 6 giorni, con turni “6 + 1”:
Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione
in 6 giornate lavorative sempre nel limite medio di 40 ore settimanali di lavoro
ordinario, per 52 cicli settimanali per anno solare.
La contrattazione aziendale di secondo livello potrà concordare, in funzione di
particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei l avoratori, diversi profili
particolari d’orario e la loro distribuzione. Potrà prevedere, inoltre, ogni altra deroga
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in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari, purché consentita, giustificata e
contenuta nei limiti previsti dal presente CCNL e dalle norme inderogabili di legge.
Art. 125 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
Non si computano nell'orario di lavoro:
• gli eventuali riposi giornalieri intermedi, della durata di almeno 15 minuti presi sia
all'interno che all'esterno dell’azienda, con contestuale assorbimento dei permessi
retribuiti, ad eccezione della pausa retribuita prevista con orario di lavoro su due
turni;
• le soste calendarizzate per pausa pranzo della durata di almeno 15 minuti e
complessivamente non superiori a 1,5 ore, comprese tra l'inizio e la fine della
giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al
dipendente (Nota bene: i periodi non lavorati sinora elencati non si computano ai
fini del riposo giornaliero, che dev’essere continuativo);
• il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del l avoratore alla sede e luogo
abituale di lavoro e per rientrare all’abitazione;
• il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del lavoratore alla sede di lavoro
indicata dal datore di lavoro e per rientrare all’abitazione, qualora le prestazioni
lavorative richieda al lavoratore continui e differenti spostamenti da un luogo di
lavoro ad un altro.
Invece, sarà considerato orario di lavoro il tempo impiegato per recarsi dalla sede
abituale di lavoro presso la sede di lavoro prescelta per la trasferta.
Art. 126 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di
lavoro
La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo
straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla banca delle ore.
L’azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi
dell’anno, superando in regime ordinario, nei limiti di tempo complessivamente
previsti, le 40 ore settimanali, fino al massimo di 60, prevedendo poi una successiva
corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno.
In ogni caso, nell’arco mobile di 12 mesi, la media delle ore ordinarie lavorate dovrà
essere di 40 settimanali.
Resta inteso che l’ azienda dovrà informare, sin dalla comunicazione della
composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i diritti del l avoratore in tema di
recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. Inoltre,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
98
comunicherà ai l avoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di
almeno 2 settimane.
Art. 127 - Orario di lavoro: clausola elastica
In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o organizzative,
nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo l avoratore la collocazione
dell’ordinario orario di lavoro, purché tale variazione sia richiesta con un preavviso di
almeno una settimana lavorativa e sia contenuta nei limiti del 25% dell’orario.
L’attivazione delle clausole elastiche è subordinata alla presenza di giustificati motivi
aziendali e sono fatte salve documentate situazioni d’impossibilità.
Art. 128 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il lavoratore dovrà
prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti
soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’ azienda di rifiutare le
prestazioni rese al di fuori dei turni previsti.
Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i lavoratori non potranno rifiutarsi
di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno valutate tra
azienda, RSA e lavoratore al momento di avvio dei turni.
Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i l avoratori, salvo diversa
previsione del contratto di assunzione o diverso accordo con la RSA, dovranno essere
avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare la loro opera sempre in
ore notturne.
Nei servizi di portineria, custodia, gestioni impianti, cassa e simili non interrompibili,
tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il l avoratore, salvo gravi e documentati
eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo
del collega che lo sostituirà (effettuando, quindi, lavoro straordinario prolungato),
pena la sanzione contrattualmente prevista per l’infrazione disciplinare
dell’abbandono del posto di lavoro. In caso di ritardo del s ostituto, il l avoratore
avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché egli possa verificare il ritardo
e dare le necessarie disposizioni di servizio al lavoratore smontante.
Art. 129 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa
In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (fino a 30 minuti), per fatto
indipendente dalla volontà del l avoratore, egli avrà diritto alla normale retribuzione
per tutto il periodo di sospensione. In caso di sospensione superiore a 30 minuti,
dovuta a causa di forza maggiore, l’ azienda ha diritto di porre in libertà i dipendenti,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
99
interrompendo così la loro retribuzione. È ammesso il recupero a regime normale
delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni
di lavoro concordate fra azienda e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora
al giorno, o di 4 ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di sospensione decisa dall’azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la banca
delle ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di sospensione
con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di legge.
La sospensione del lavoro disposta dall’azienda senza retribuzione e/o con accesso agli
ammortizzatori sociali ma senza anticipo datoriale della relativa indennità , che
oltrepassi i 15 giorni, salvo diverso a ccordo tra azienda e RSA per il prolungamento
di tale termine, darà diritto al lavoratore di dimettersi senza alcun obbligo di preavviso.
Art. 130 - Orario di lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa e custodia
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e
custodia (custodi, guardiani, portinai, addetti ai servizi antincendio, fattorini, uscieri,
addetti alla reception, centralinisti, autisti che non effettuano le operazioni di carico e
scarico permanendo in attesa, promoter , promoter virtuale, promoter in remoto,
brand ambassador, addetti ad attività promozionale, illustrativa e comunicativa anche
con definizione di vendita, consultant, merchandiser, rack jobber, rilevatore, visual
merchandiser specialist, allestitore, hostess/steward, runner, specialist e altre eventuali
esemplificazioni individuate dall’En.Bi.C. in sede di interpretazione contrattuale), la
durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale viene stabilito di 45 ore.
I lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi
dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario di lavoro normale di cui
all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina
sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuali deroghe previste dalla
contrattazione aziendale di secondo livello, conciliate in funzione di rilevanti esigenze
di servizio e con la salvaguardia dei diritti alla salute e degli interessi dei lavoratori.
Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il loro
livello d’inquadramento correlato alla mansione normalmente svolta o al contenuto
professionale prevalente.
La retribuzione oraria normale (R.O.N.) sarà ricavata dividendo la R.M.N. concordata
per il seguente divisore convenzionale: 195.
Una volta superato l’orario di lavoro normale (dalla 46° ora settimanale), decorrerà la
qualificazione del lavoro straordinario come previsto alla Tabella n.1 dell’art. 207.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
100
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 131 - Personale direttivo: definizione e indennità mensile di funzione direttiva
Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni dello stesso
Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui
durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia
misurabile o predeterminabile o sia scelta dai l avoratori stessi. In particolare, vi è
deroga quando si tratta di dirigenti, di personale direttivo o di altri lavoratori aventi, di
fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato
da imprevedibili esigenze obiettive.
A tale effetto, si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla
direzione tecnica, commerciale o amministrativa dell’azienda con diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi, individuato nel personale che riveste la
qualifica di d irigente, q uadro, di i mpiegato di livello “A”, della c lassificazione del
presente CCNL.
Premesso quanto sopra, salvo diverso a ccordo collettivo o individuale, poiché il
personale d irettivo, rispondendo del risultato, determina autonomamente, in via
diretta o indiretta, il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica retribuzione per
l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei
limiti della normalità (nel tempo pieno: massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di
riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le
maggiorazioni contrattuali, salvo che nel c ontratto individuale di assunzione sia stata
prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l’azienda, all’atto della richiesta della prestazione
di lavoro straordinario, potrà concordarne la sua compensazione, alle condizioni
previste dal presente CCNL, con il riposo compensativo o con l’accredito delle ore di
intensificazione nella banca delle ore.
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 132 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore. Per effetto
dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione aziendale di secondo
livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate,
limitate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
101
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve eventuali
ipotesi già concordate dalla contrattazione di secondo livello, il riposo giornaliero
normale di 11 ore consecutive ogni 24 ore, potrà essere frazionato per le prestazioni
lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi
straordinari;
2) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
3) fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni);
4) attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e pasquali;
5) vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
Art. 133 - Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore, in
aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede. Tale riposo sarà
normalmente coincidente con la domenica o, in caso di lavoro a turni o di aperture 7
giorni su 7, in altro giorno della settimana preventivamente stabilito.
Nei servizi a turno continuo, il riposo settimanale coinciderà con quello previsto nel
turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica.
L’azienda assicurerà una corretta rotazione dei riposi domenicali tra tutto il personale
impiegato nei turni di servizio continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione aziendale
di secondo livello, a diversi modi di godimento del riposo settimanale rispetto alla
previsione del presente CCNL.
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 134 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali
Ai lavoratori sono riconosciuti i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi
nelle successive tabelle.
Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far esclusivo riferimento
alle disposizioni dei c ontratti individuali di lavoro, dei contratti collettivi di secondo
livello applicabili e delle leggi vigenti.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
102
1) Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario
durata condizioni retribuzione
Riposi per un limite
complessivo pari al
saldo del conto
corrispondente alle
ore di straordinario
con riposo
compensativo
effettuato dal
lavoratore.
Il lavoratore potrà richiedere i riposi
retribuiti nel rispetto del preavviso di
almeno 2 giorni lavorativi, salvo i casi di
documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza. Per la
concessione di tali permessi, l’azienda
dovrà privilegiare la scelta del
lavoratore, conciliandola alle eventuali
inderogabili esigenze di servizio.
In caso di mancato accordo, il
lavoratore potrà farsi assistere dalla
RSA.
Il lavoratore in riposo
compensativo re
tribuito
avrà diritto alla normale
retribuzione (R.O.N. o
R.G.N.)
2) Permessi retribuiti (previsione contrattuale)
durata condizioni retribuzione
Concessione per un
limite complessivo di 48
ore annuali,
comprensive delle ex
festività di cui all’art.135
punto 3.
Se il lavoratore è stato
assunto o cessato nel
corso dell’anno, la
maturazione del rateo
mensile dei p ermessi
retribuiti avviene con lo
stesso criterio utilizzato
per la maturazione dei
ratei di tredicesima.
Pertanto, le frazioni di
mese superiori a 14
giorni si considerano
come mese lavorato
intero.
In caso di prestazione
lavorativa ridotta senza
retribuzione ai fini della
determinazione dei ratei
Il lavoratore potrà richiedere i
permessi retribuiti nel rispetto del
preavviso di almeno 2 giorni
lavorativi, salvo i casi di
documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza. Per la
concessione di tali permessi,
l’azienda dovrà contemperare le
diverse esigenze di servizio con
quelle dichiarate dal lavoratore.
In caso di mancato accordo, il
lavoratore potrà farsi assistere
dalla R.S.A.
Il lavoratore in permesso
retribuito avrà di
ritto alla
normale retribuzione
(R.O.N. o R.G.N.).
In caso di mancata fruizione
(in tutto o in parte) delle ore
maturate nell’anno, il
lavoratore potrà essere
posto in permesso o, in
alternativa, il datore avrà
diritto alla liquidazione della
relativa indennità sostitutiva,
unitamente al saldo delle
competenze del mese di
giugno dell’anno successivo.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
103
di permessi retribuiti, le
frazioni di mese saranno
cumulate. La somma così
ottenuta comporterà la
corresponsione di un
rateo mensile ogni 30
giorni di calendario.
Concessione per un
limite complessivo di 8
ore annuali, frazionabili,
per agevolare
l’inserimento all’asilo
nido o alla scuola
dell’infanzia del figlio/a
La lavoratrice madre, o in
alternativa, il lavoratore padre,
potrà richiedere i permessi
retribuiti nel rispetto del
preavviso di almeno 2 giorni
lavorativi.
Il lavoratore in permesso
retribuito avrà dir
itto alla
normale retribuzione
(R.O.N. o R.G.N.).
3) Permessi, aspettative, permessi e congedi straordinari (previsione legale)
tipologia durata Retribuzione
Matrimonio di un figlio 1 giorno per evento Retribuzione Giornaliera
Normale, senza
maggiorazioni. Decesso o grave infermità
documentata di
padre/madre,
fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno/a, suocero/a
convivente, purché risulti
stabile la convivenza con il
lavoratore da certificazione
anagrafica (L. 53/2000).
3 giorni lavorativi per anno
In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il
lavoratore, ferma restando la
compatibilità organizzativa, potrà
concordare con l’azienda diversi
modi di espletamento dell'attività
lavorativa.
Al lavoratore donatore di
midollo osseo
Secondo disposizioni L. 6 marzo
2001 n. 52, art. 5.
Retribuzione Giornaliera
Normale, senza
maggiorazioni, con diritto
del datore di richiedere il
rimborso all’INPS.
Al lavoratore donatore di
sangue
24 ore di riposo dal momento in
cui il dipendente si è assentato
dal lavoro per la donazione di
sangue.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
104
I lavoratori che adempiono
funzioni presso gli Uffici
elettorali hanno diritto, a
richiesta con almeno un
giorno di anticipo, salvo che
nei casi imprevisti, ad
assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo
corrispondente alle
operazioni di consultazioni
elettorali e referendarie.
La durata del permesso sarà
conforme alle disposizioni del
D.P.R. 361/1957.
Il lavoratore dovrà documentare,
mediante attestazione del
presidente del seggio, la data,
l’orario di inizio e di chiusura
delle operazioni.
Retribuzione Giornaliera
Normale, in quanto il
periodo è considerato
lavorato a tutti gli effetti.
Nel caso in cui il periodo
comprenda giorni festivi
o non lavorativi, il
lavoratore avrà diritto alla
retribuzione della festività
o del riposo non goduti o
a riposi compensativi.
Cariche elettive per i
membri del Parlamento
nazionale o europeo e dei
Consigli regionali.
Aspettativa per tutta la durata del
mandato.
L’aspettativa non è
retribuita e non
decorrono le retribuzioni
differite, il T.F.R. né
l’anzianità di servizio.
Il lavoratore potrà
ottenere, su richiesta
all’INPS, l’accredito della
contribuzione figurativa.
Cariche elettive per Sindaci,
Presidenti delle province,
Presidenti dei Consigli
comunali e provinciali,
Presidenti dei Consigli
circoscrizionali, Presidenti
delle comunità montane e
delle unioni di comuni,
nonché i membri delle
Giunte di comuni.
Aspettativa per tutta la durata del
mandato.
L’aspettativa non è
retribuita, ma è
considerata come servizio
effettivamente prestato.
Il datore di lavoro, alle
condizioni di legge, ha
diritto al rimborso della
quota annuale di
accantonamento per il
T.F.R.
Cariche elettive per i
membri dei Consigli
comunali, provinciali e altri
enti pubblici territoriali
Permessi retribuiti e non
retribuiti, come previsto dal
D.Lgs. 267/2000:
• per il tempo necessario alle
sedute e allo spostamento;
• ulteriori permessi non
retribuiti per lo svolgimento
del mandato.
Quando è prevista la
retribuzione, la stessa è
anticipata dal datore di
lavoro, che ne richiederà
il rimborso all’Ente
presso il quale il
lavoratore esercita la
funzione elettiva.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
105
Consiglieri/e nazionali,
regionali o Consigliera
provinciale di parità
Permessi retribuiti per un
massimo di 50 ore lavorative
mensili medie in caso di
consiglieri nazionali o regionali;
se provinciali, massimo 30 ore
lavorative mensili medie.
I permessi devono essere richiesti
dal lavoratore con un preavviso
di almeno 3 giorni.
L’onere delle assenze è a
carico dell’Ente di
riferimento del lavoratore
Consigliere.
4) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (previsione legale: art. 10, L. 300/1970 e
contrattuale) segue in pagina successiva
permessi e agevolazioni destinatari e condizioni retribuzione
Sono concessi permessi per i
giorni degli esami.
Inoltre, è data la possibilità
di concordare un orario di
lavoro, purché compatibile
con le esigenze dell’azienda,
che permetta la frequenza
dei corsi e la preparazione
degli esami.
Infine, vi è l’esenzione dal
prestare lavoro straordinario
durante i riposi settimanali.
• Lavoratori che intendono
frequentare corsi di studio in
scuole dell’obbligo o superiori
statali, parificate o legalmente
riconosciute o abilitate al
rilascio di titoli legali di studio,
nonché corsi regolari per il
conseguimento del diploma di
scuola secondaria superiore e
dei diplomi universitari o di
laurea.
• È necessaria la
documentazione di frequenza
del corso e delle prove
d’esame. Inoltre, il datore può
chiedere ai lavoratori studenti
la produzione dei certificati di
iscrizione ai corsi.
Retribuzione
Giornaliera Normale,
senza maggiorazione.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione, secondaria di secondo II° e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché corsi
regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria
superiore e dei diplomi universitari o di laurea potranno usufruire,
a richiesta e per la preparazione degli esami, di 40 ore di permesso
straordinario per ogni anno solare, per un periodo massimo di 3
anni (per un totale complessivo di 120 ore nel triennio). Se
I permessi saranno
retribuiti previa
presentazione della
documentazione
ufficiale degli esami
che il lavoratore
intende sostenere e la
successiva prova
dell'esame effettuato,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
106
richiesto dal lavoratore, nel medesimo anno solare, potranno
essere utilizzate fino a 60 ore di permesso straordinario (anziché
40), fermo restando il limite massimo complessivo di 120 ore nel
triennio.
Quanto precede, al fine di contemperare le opposte esigenze del
lavoratore e quelle relative all'attività lavorativa ed anche tenuto
conto che le sessioni di esami sono programmate normalmente
almeno su base semestrale.
Anche i lavoratori assunti a tempo determinato avranno diritto ai
permessi per studio di cui alla presente tabella, in modo
proporzionato ai mesi di contratto a termine (40 ore anno: 12
mesi x mesi di contratto a termine, per tali intendendosi quelli che
superano i 14 giorni nel mese di calendario considerato).
Restano possibili condizioni di miglior favore che le Parti
potranno attivare in sede aziendale mediante la contrattazione di
secondo livello o con accordi individuali.
Infine, le Parti ricordano che, sempre in ottica di conciliazione
delle diverse esigenze di lavoratore-impresa, anche i regimi di
flessibilità dell'orario di lavoro potrebbero rappresentare uno
strumento utile per i lavoratori studenti, come, a titolo di esempio,
la banca delle ore. In tal modo, il lavoratore studente avrebbe
diritto ad un numero di permessi pari alle ore prestate in
intensificazione dell'orario ordinario di lavoro, con diritto,
ovviamente, alla normale retribuzione e l’impresa manterrebbe la
propria attività.
nel rispetto di un
preavviso minimo di
due mesi.
5) Congedo per la formazione (previsione legale: L. 53/2000)
durata destinatari e condizioni retribuzione
Congedo per
un massimo
di 6 mesi,
purché entro
gli 11 mesi
previsti
nell’intera
vita
lavorativa.
• Lavoratori con anzianità di servizio di almeno
5 anni presso la stessa azienda.
• Al fine di completare la scuola dell’obbligo,
conseguire un titolo di studio di secondo grado
o diploma universitario o di laurea e per
partecipare ad attività formative diverse.
• Esso non è cumulabile con ferie, malattia o
altri congedi e può essere frazionato solo se
compatibile con i carichi di lavoro o con le
eventuali sostituzioni.
Non è prevista la
retribuzione diretta,
differita, il T.F.R., la
contribuzione né la
decorrenza
dell’anzianità di
servizio.
Alle condizioni legali,
il dipendente potrà
richiedere il riscatto
del periodo o la
successiva
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
107
• Esso dev’essere richiesto con un preavviso pari
al triplo della sua durata, con il limite minimo
di 30 giorni e massimo di 3 mesi.
• Il congedo sarà riconosciuto dall’azienda
compatibilmente con le motivate e
inderogabili esigenze di servizio.
prosecuzione
volontaria.
6) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (previsione legale: D.M. 278/2000) **
definizione e durata condizioni retribuzione
Il lavoratore potrà
ottenere, previa sua
richiesta, per
comprovate e gravi
ragioni di salute
della propria
famiglia anagrafica,
dei soggetti obbligati
agli alimenti di cui
all’art. 433 c.c.,
anche se non
conviventi, nonché
dei portatori di
handicap, parenti o
affini entro il terzo
grado, anche se non
conviventi, un
periodo di
aspettativa non
retribuita della
durata di 15 giorni
continuativi, per
ogni anno completo
d’anzianità
maturata, fino ad un
massimo di 6 mesi.
L’aspettativa di cui
al presente punto,
rientra tra i periodi
di congedo di
durata non
superiore a due
• Comprovate situazioni che
comportano un impegno particolare e
personale nella cura e nell'assistenza
del familiare, derivanti da patologie
acute o croniche che gli determinano
una temporanea o permanente
riduzione o perdita dell'autonomia.
• Durante tale aspettativa, il lavoratore
avrà diritto alla conservazione del
posto di lavoro.
• Il datore di lavoro dovrà accogliere la
richiesta di aspettativa contemperando
le necessità del lavoratore alle
esigenze organizzative e tecnico-
produttive, ivi compresa
l’impossibilità derivante dall’obbligo
di rispettare scadenze tassativamente
previste dalla legge o simili. Il datore
potrà negare il congedo quando il
rapporto è stato instaurato a tempo
determinato per la sostituzione di
altro dipendente in congedo.
• Il datore è tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro
l'attestazione del periodo di congedo
fruito dal lavoratore ai sensi del
presente punto 5).
• Il lavoratore dipendente che entro 7
giorni di calendario dalla scadenza del
periodo d’aspettativa non si presenti
L’aspettativa sarà
senza retribuzione e
senza decorrenza
dell’anzianità di
servizio a tutti gli
effetti contrattuali, ivi
compreso il T.F.R.,
né della
contribuzione
previdenziale.
Alle condizioni legali,
il dipendente potrà
richiedere il riscatto
del periodo o la
successiva
prosecuzione
volontaria.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
108
anni nell'arco della
vita lavorativa di cui
al D.M. 278 del 21
luglio 2000.
per riprendere servizio e non
documenti la causa di forza maggiore
o di sopravvenuta impossibilità,
previo esperimento della procedura
disciplinare, sarà passibile di
licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.
• Il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione della
presente aspettativa è nullo.
• L’azienda, qualora accerti che durante
il periodo d’aspettativa siano venuti
meno i motivi che ne hanno
giustificata la concessione, potrà
richiedere al lavoratore di riprendere
il lavoro entro il termine di 7 giorni di
calendario.
• Il lavoratore avrà diritto di rientrare al
lavoro prima del termine del
congedo, dando preventiva
comunicazione al datore, nel rispetto
del seguente preavviso: almeno 3
giorni, in caso di aspettativa della
durata iniziale inferiore a 45 giorni o
di almeno 7 giorni, in caso di
aspettativa della durata iniziale
superiore a 45 giorni.
• Durante l’aspettativa, il lavoratore non
può svolgere altre attività lavorativa.
Viceversa, nel caso in cui presti a terzi
lavoro subordinato, se retribuito, sarà
passibile di licenziamento per grave
lesione del rapporto fiduciario, c.d.
per giusta causa o in tronco; se non
retribuito, sarà licenziabile per
giustificato motivo soggettivo, cioè con
riconoscimento del preavviso
contrattuale.
• Nel caso in cui, durante l’aspettativa e
in assenza di preventivo accordo
scritto con l’azienda, il lavoratore
presti l’opera in forma diversa dal
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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** In altri casi di documentata forza maggiore o di grave problema familiare del dipendente non
rientranti nei precedenti, il l avoratore potrà concordare con l’ azienda la concessione di
congedi/permessi non retribuiti o il godimento di ore già accreditate presso la banca delle ore. In caso
di brevi permessi non retribuiti, la relativa trattenuta oraria dovrà comprendere, oltre la R.O.N., le
quote orarie di retribuzioni differite e di T.F.R. Perciò, essa dovrà essere incrementata del 25% in
modo da permettere, alla naturale scadenza, la normale erogazione dell’indennità di ferie, della
tredicesima mensilità e del T.F.R.
7) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale)
durata condizioni retribuzione
In occasione del primo matrimonio civile o
unione civile, ai lavoratori non in prova,
sarà concesso un periodo di congedo
matrimoniale retribuito pari a 15 giorni
consecutivi di calendario.
Qualora per necessità personali del
lavoratore o inerenti alla produzione o ai
servizi svolti non fosse possibile, in tutto o
in parte, l’utilizzo del congedo all’epoca del
matrimonio, il periodo potrà essere
concesso o completato nei successivi 30
giorni dalla celebrazione delle nozze.
In occasione dell’eventuale secondo
matrimonio civile, in costanza di
dipendenza dalla stessa azienda, il congedo
sarà ridotto a 8 giorni, sempre consecutivi,
di calendario.
In via ordinaria, la
richiesta di congedo
dovrà essere presentata
dal lavoratore con un
termine di preavviso
pari a 15 giorni
lavorativi.
Entro 30 giorni dal
termine del periodo di
congedo matrimoniale,
il lavoratore dovrà
produrre copia del
certificato di
matrimonio ovvero una
dichiarazione sostitutiva
autenticata.
Il periodo di congedo
non può essere
computato in conto
ferie, né essere
considerato quale
periodo di preavviso di
licenziamento.
Il periodo di
congedo è
considerato a
tutti gli effetti
lavorato, con
diritto del
lavoratore a
percepire la
Retribuzione
Giornaliera
Normale.
Per gli operai si
rinvia alla
disciplina in
materia, che
prevede il
riconoscimento
di un’indennità a
carico
dell’INPS.
lavoro subordinato, sarà passibile di
licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.
• Per tutto quanto non previsto nel
presente punto, si rinvia al D.M.
278/2000.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
110
8) Congedo per donne vittime di violenza di genere
durata condizioni indennità
Tale congedo
spetta per un
periodo massimo
di 3 mesi,
equivalenti a 90
giornate di
prevista attività
lavorativa
(pertanto un mese
di congedo
equivale a 30
giornate di
astensione
effettiva dal
lavoro).
Esso non è fruibile
né indennizzabile
nei giorni in cui
non vi è obbligo
per la l avoratrice
di prestare attività
lavorativa.
Per fruire del congedo indennizzato la
lavoratrice deve:
• essere inserita in percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi
sociali del Comune di residenza o dai
centri antiviolenza o dalle case rifugio;
• preavvisare il datore di lavoro almeno
7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
• indicare al datore di lavoro l’inizio e la
fine del periodo di congedo.
• consegnare al datore di lavoro la
certificazione relativa al percorso
di protezione.
Il congedo può essere fruito su base
giornaliera o oraria, a seconda della
preferenza della lavoratrice.
In caso di congedo orario, l’astensione
potrà avvenire per un numero di ore pari
alla metà dell’orario medio giornaliero
(contrattuale) del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia
alla normativa legale vigente in materia (art.
24, D.Lgs. 80/2015 e s.m.i.).
Indennità giornaliera
pari al 100%
dell’ultima
retribuzione della
lavoratrice, da
calcolare prendendo a
riferimento le sole voci
fisse e continuative
della retribuzione
stessa. L’indennità è
anticipata dal datore di
lavoro e,
successivamente,
conguagliata sui
contributi dovuti
all’INPS, mediante
apposita procedura.
9) Altri congedi o aspettative (previsione legale)
tipologia condizioni
Soccorso alpino e speleologico Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai quali
si applica il presente CCNL, si rinvia alle disposizioni
legislative vigenti in materia.
Volontariato per servizio
civile
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
111
Lavoratori tossicodipendenti e loro
familiari
Portatori di handicap e invalidi
Altri congedi particolari
previsti dalla normativa
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 135 – Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione
Giornaliera Normale, i giorni di seguito specificati:
1. Festività nazionali:
a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
b. 1° maggio - Festa del Lavoro;
c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
2. Festività religiose cattoliche:
a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio;
b. 6 gennaio - Epifania;
c. il giorno del Lunedì di Pasqua;
d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;
e. 1° novembre - Ognissanti;
f. 8 dicembre - Immacolata Concezione;
g. 25 dicembre - Santo Natale;
h. 26 dicembre - Santo Stefano;
i. ricorrenza del Santo Patrono.
Al lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta,
oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione
della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione
delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 212.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con
giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di
un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla b anca delle o re, spetterà al
dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di festività non
goduta pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
112
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al l avoratore nei casi di
coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione.
Festività di altre religioni o di altri culti:
A richiesta dei l avoratori appartenenti a religioni o c ulti diversi da quello c attolico,
salvo che la l egge già non preveda le rispettive festività, la Commissione Bilaterale
Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione
(certificazionenazionale@enbic.it) sentiti il l avoratore e i rappresentanti della s ua
religione, compatibilmente con le esigenze dell’attività e in ottica perequativa,
individuerà festività religiose integrative o sostitutive di quelle previste al punto 2. del
presente articolo e le relative condizioni di godimento.
3. Festività abolite:
Le festività abolite, cosiddette festività soppresse sono:
a) il 19 marzo, la festività di San Giuseppe;
b) il giorno dell’Assunzione;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
In loro sostituzione, sono stati contrattualmente previsti i permessi retribuiti di cui
all’art. 134 punto 2) . La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n.
54/1977, ha luogo nella prima domenica di novembre e, pertanto, la ricorrenza sarà
retribuita, quale festività non goduta in aggiunta alle normali competenze mensili di
novembre, con 1/26° della R.M.N. o, in alternativa, riconoscendo un giorno di riposo
infrasettimanale in aggiunta al riposo settimanale previsto.
MATERNITÀ
Art. 136 - Maternità
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto
di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sottoelencati, riportati,
unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche seguenti
tabelle:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
113
Tabella a) Congedo di maternità (artt. 16 – 26 del D.Lgs. 151/2001)
destinatari durata periodo retribuzione
Madre 5 mesi complessivi,
oltre agli eventuali
periodi di maternità
anticipata (ove
previsto dal D.V.R. o
disposto per ragioni
mediche di tutela della
gestante e/o del
concepimento), che
siano autorizzati
dall’I.T.L. o dall’ASL
- Prima della data
presunta del parto: 2 o
1 mese (*)
- Dopo il parto (la
nascita del bimbo): 3 o
4 mesi (*), più periodo
non goduto prima del
parto quando questo è
prematuro;
- esclusivamente dopo
l’evento del parto ed
entro i 5 mesi
successivi allo stesso;
- per un periodo
flessibile nell’ipotesi di
parto prematuro con
conseguente ricovero
del neonato in
struttura ospedaliera,
dove la lavoratrice
madre ha la possibilità
di fruire del congedo
di maternità spettante
dopo il parto dalla data
di ingresso del
neonato nella casa
familiare (coincidente
con la data delle
dimissioni del neonato
stesso)
Indennità economica pari
all’80% della retribuzione
media giornaliera, posta a
carico dell’INPS, secondo
le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di
lavoro.
L’importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi
dovuti all’INPS.
I periodi di astensione
obbligatoria devono essere
computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti
contrattualmente previsti;
compresi quelli relativi alle
mensilità supplementari e
ferie.
Per gli eventi iniziati dal 1°
gennaio 2025:
l’indennità di maternità
corrisposta dall’INPS per i
periodi previsti verrà
integrata dal datore di
lavoro in modo da
raggiungere il 100% della
retribuzione mensile netta
cui la lavoratrice avrebbe
avuto diritto in caso di
normale svolgimento del
rapporto.
(*) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza
1 o 2 mesi prima della data presunta del parto oppure di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento
del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che la documentazione medica attesti
l’assenza di pregiudizi alla salute.
Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione
dopo il parto.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
114
Tabella b) Congedo di paternità “alternativo” alla madre (artt. 28 – 31 del D.Lgs. 151/2001)
destinatari durata periodo retribuzione
Padre Fruito in alternativa al congedo di
maternità per tutta la durata dello
stesso o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice in
caso di morte o grave infermità
della madre, abbandono del
bambino da parte della madre,
affidamento esclusivo del bambino
al padre.
Dopo la
nascita del
bimbo
Indennità economica
pari all’80% della
retribuzione spettante,
con le stesse modalità e
integrazioni sopra
previste per la madre.
Tabella c) Congedo di paternità obbligatorio
destinatari durata e condizioni periodo retribuzione
Padre 10 giorni (20 nel
caso dei parti
plurimi) non
frazionabili ad ore,
da utilizzare anche
in via non
continuativa.
E’ fruibile anche
durante il congedo
di maternità della
madre lavoratrice.
Il padre comunica
in forma scritta al
datore di lavoro i
giorni in cui intende
fruire del congedo,
con un anticipo non
minore di 5 giorni.
dai due mesi
precedenti la data
presunta del parto ed
entro i 5 mesi dalla
nascita del bambino,
di morte perinatale del
bambino oppure
dell’ingresso del
bambino in famiglia.
Il congedo è fruibile,
entro lo stesso arco
temporale, anche in
caso di morte
perinatale del figlio.
Indennità economica pari al
100% della retribuzione
spettante, posta a carico
dell’INPS. L’importo
anticipato dal datore di
lavoro è posto a conguaglio
con i contributi dovuti
all’INPS.
Il periodo di congedo di
paternità obbligatorio è
computato nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti , e
non comportano riduzione
di ferie, permessi e della
mensilità supplementare.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
115
Tabella d) Congedo parentale (artt. 32 – 38 del D.Lgs. 151/2001)
destinatari durata periodo godimento retribuzione
Madre 6 mesi (*)
continuativi
o frazionati
Nei primi 12 anni di vita del
bambino oppure in casso di
adozione, qualunque sia
l’età del bambino, entro
dodici anni dall’ingresso del
minore in famiglia, e
comunque non oltre il
raggiungimento della
maggiore età.
Indennità economica pari al
30% della retribuzione
spettante, per un periodo
massimo di 3 mesi quando
goduti fino al 12° anno di età
del bambino oppure, in caso
di adozione, entro i 12 anni
dall’ingresso del minore in
famiglia. Tale periodo non è
trasferibile all’altro genitore.
In alternativa tra i genitori
spetta un ulteriore periodo di
congedo della durata
complessiva di tre mesi nei
limiti indicati in precedenza.
L’indennità del 30% della
retribuzione è elevata, in
alternativa tra i genitori, per la
durata massima di 2 mesi fino
al sesto anno di vita del
bambino o entro i 6 anni
dall’ingresso in famiglia del
minore in caso di adozione o
di affidamento , alla misura
dell’80% della retribuzione
per il primo mese e al 60%
della retribuzione per un
ulteriore mese.
Per i periodi successivi a i 9
mesi indennizzabili, la stessa
prestazione spetta se il
reddito individuale
dell’interessato è inferiore a
2,5 volte il trattamento
minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Per l’erogazione dell’importo
e l’anticipazione dello stesso,
valgono le stesse leggi e le
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
116
stesse modalità previste per
l’astensione obbligatoria.
Il periodo di congedo
parentale è computato
nell’anzianità di servizio a tutti
gli effetti, e non comportano
riduzione di ferie, permessi e
della mensilità
supplementare.
Padre 6 mesi (*)
continuativi
o frazionati
Nei primi 12 anni di vita del
bambino oppure in caso di
adozione, qualunque sia
l’età del bambino, entro
dodici anni dall’ingresso del
minore in famiglia, e
comunque non oltre il
raggiungimento della
maggiore età.
Indennità economica pari al
30% della retribuzione
spettante, per un periodo
massimo di 3 mesi quando
goduti fino al dodicesimo
anno di vita del bambino
oppure, in caso di adozione,
entro i sei anni dall’ingresso
del minore in famiglia.
Tale periodo non è
trasferibile all’altro genitore.
In alternativa tra i genitori
spetta un ulteriore periodo di
congedo della durata
complessiva di tre mesi nei
limiti indicati in precedenza.
L’indennità del 30% della
retribuzione è elevata, in
alternativa tra i genitori, per la
durata massima di 2 mesi fino
al sesto anno di vita del
bambino o entro i 6 anni
dall’ingresso in famiglia del
minore in caso di adozione o
di affidamento, alla misura
dell’80% della retribuzione
per il primo mese e al 60%
della retribuzione per un
ulteriore mese.
Per i periodi successivi a i 9
mesi indennizzabili, la stessa
prestazione spetta se il
reddito individuale
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
117
dell’interessato è inferiore a
2,5 volte il trattamento
minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Per l’erogazione dell’importo
e l’anticipazione dello stesso,
valgono le stessi leggi e le
stesse modalità previste per
l’astensione obbligatoria
(*) La durata di 10 mesi, nel caso in un solo genitore o sia stato disposto, ai sensi dell’art.337 quater del
codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle
del padre) non possono eccedere i 10 m esi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione,
il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di congedo parentale
è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua disposizione.
Tabella e) Congedo parentale orario (artt. 32 - 38 del D.Lgs. 151/2001)
misura e condizioni compatibilità retribuzione
Il congedo parentale a ore
dovrà essere concordato con il
datore di lavoro,
compatibilmente con le
esigenze organizzative ed è
fruibile in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero
contrattualmente previsto.
Il lavoratore dovrà comunicarlo
al datore di lavoro con un
preavviso non inferiore a 3
giorni lavorativi, indicando il
numero di mesi di congedo
parentale che intende usufruire,
l’arco temporale entro il quale
le ore di congedo saranno fruite
(inizio e fine), la
programmazione mensile delle
ore di congedo.
è esclusa la cumulabilità della
fruizione oraria del congedo
parentale con altre tipologie di
permessi o riposi di cui al D.Lgs.
n. 151/2001: il congedo ad ore non
può essere fruito nei medesimi
giorni in cui il genitore fruisce di
riposi giornalieri per allattamento
oppure nei giorni in cui il genitore
fruisce dei riposi orari per
assistenza ai figli disabili.
Risulta invece compatibile la
fruizione del congedo parentale su
base oraria con permessi o riposi
disciplinati da disposizioni
normative diverse dal T.U.
maternità/paternità.
Si applicano le
medesime
condizioni previste
per il congedo
parentale
giornaliero.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
118
Tabella f) Riposi giornalieri (artt. 39 – 46 del D.Lgs. 151/2001)
destinatari durata periodo godimento retribuzione
Madre 2 ore (raddoppiati per i
parti plurimi) di riposo
anche cumulabili se
l’orario giornaliero
lavorato è di 6 ore;
1 ora di riposo se
l’orario giornaliero
lavorato è inferiore alle
6 ore.
I periodi di riposo sono
di mezz’ora ciascuno
quando la lavoratrice
fruisca dell’asilo nido o
di altra struttura idonea,
istituti dal datore di
lavoro.
Nel primo anno di
vita del bambino o,
in caso di adozione,
entro il primo anno
dall’ingresso del
minore nella
famiglia.
Per i detti riposi è
dovuta dall’INPS
una indennità pari
all’intero
ammontare della
retribuzione relativa
ai riposi medesimi.
L’indennità è
anticipata dal datore
di lavoro ed è
portata a conguaglio
con gli importi
contributivi dovuti
all’Ente assicuratore.
Padre,
spetta in
alternativa alla
madre lavoratrice
dipendente,
autonoma o anche
casalinga che non
se ne avvalga,
ovvero nel caso in
cui i figli siano
affidati al solo
padre. È richiesta
l’autorizzazione
dell’Inps per il
padre lavoratore.
2 ore (raddoppiati per i
parti plurimi) di riposo
anche cumulabili se
l’orario giornaliero
lavorato è di 6 ore;
1 ora di riposo se
l’orario giornaliero
lavorato è inferiore alle
6 ore.
I periodi di riposo sono
di mezz’ora ciascuno
quando la lavoratrice
fruisca dell’asilo nido o
di altra struttura idonea,
istituti dal datore di
lavoro.
Nel primo anno di
vita del bambino o,
in caso di adozione,
entro il primo anno
dall’ingresso del
minore nella
famiglia
Per i detti riposi,
valgono le stesse
norme di legge e le
stesse modalità
sopra previste per la
lavoratrice madre
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
119
Tabella g) Controlli prenatali (artt.14 del D.Lgs. 151/2001)
destinatari durata e periodo retribuzione
Madre Permessi per esami prenatali, accertamenti
clinici, o visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi devono essere eseguiti durante
l’orario di lavoro.
Salvo urgenza, è necessaria la richiesta
preventiva della lavoratrice e la successiva
documentazione giustificativa attestante data e
orario d’effettuazione dell’esame.
Le ore di permesso sono
interamente retribuite dal
datore di lavoro
Tabella h) Malattia del bambino (artt.47 – 52 del D.Lgs. 151/2001)
destinatari durata e periodo retribuzione
Madre (*) Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro
presentazione di certificato medico. In caso di
adozione fino ai 6 anni di età del bambino
(senza limiti).
10 giorni l’anno dai 3 ai 10 anni, per ogni
bambino, dietro presentazione di certificato
medico. In caso di adozione dai 6 ai 10 anni
di età per ogni bambino (5 giorni l'anno).
La malattia del bimbo con ricovero
ospedaliero interrompe le ferie del genitore.
Nessuna
Tali periodi danno diritto
a quanto previsto
all’articolo 7, comma 1,
della L. 8/3/2000, n° 53
Padre (*) Senza limiti fino ai 3 mesi del bambino, dietro
presentazione di certificato medico. In caso di
adozione fino ai 6 anni di età del bambino
(senza limiti).
10 giorni l’anno dai 3 ai 10 anni, per ogni
bambino, dietro presentazione di certificato
medico.
In caso di adozione dai 6 ai 10 anni di età per
ogni bambino (5 giorni l’anno).
La malattia del bimbo con ricovero
interrompe le ferie del genitore.
Nessuna
Tali periodi danno diritto
a quanto previsto
all’articolo 7, comma 1,
della L. 8/3/2000, n° 53
(*) Il diritto all’astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.
Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici
anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
120
La lavoratrice ha il diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di
gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino o al compimento di un anno
di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta
causa, cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale
la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei
casi di adozione e di affidamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al lavoratore che
abbia fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis e 28 del D. Lgs. 151 del
2001. In caso di adozione internazionale il divieto di licenziamento opera dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o della
comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e
puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha il
diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazion e, entro
novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza
all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del
congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis e 28 del D. Lgs 151 del 2001, il divieto
di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di adozioni e
affidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione
della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell’invito
a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha il diritto al trattamento di fine rapporto previsto
dall’art. 145 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le
modalità previste sall’art.272.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre lavoratore che
abbia fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis e 28 del D. Lgs 151 del
2001, ovvero per il genitore che abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di
affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La
risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o del lavoratore durante
i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni
decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottato,
devono e ssere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
121
politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente
condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il lavoratore non
sono tenuti al preavviso.
Art. 137 - Prestazioni e sussidi contrattualmente erogati tramite il sistema bilaterale
En.Bi.C., a sostegno della maternità
Quale ulteriore beneficio, le Parti, per il tramite del sistema bilaterale En.Bi.C., hanno
previsto anche specifiche prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e p restazioni
straordinarie.
Per tali prestazioni, variabili ed aggiornate periodicamente, i requisiti di accesso ed i
relativi modi di richiesta, si rinvia al sito: www.enbic.it.
FERIE
Art. 138 - Ferie: maturazione
Il lavoratore dipendente con orario ordinario a tempo pieno, per ciascun mese
lavorato per intero e, a norma del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. 151/2001, anche
per i periodi di congedo di maternità e di congedo parentale, matura un rateo di 13,33
ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali. Il lavoratore a tempo parziale
ha diritto alla maturazione del rateo mensile di ferie di 13,33 ore moltiplicato per
l’indice di prestazione.
Se il lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del rateo
mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di
tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14 giorni si consid erano come
mese lavorato intero.
In caso di prestazione lavorativa ridotta senza retribuzione ai fini della determinazione
dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta
comporterà la corresponsione di un rateo mensile ogni 30 giorni di calendario.
Art. 139 - Ferie: regolamentazione
Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità,
salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro; solo in tal caso al lavoratore spetterà
l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.
Anche al fine di favorire i lavoratori che abbiano necessità di godere di un periodo di
ferie unitario e prolungato, specialmente stranieri, il saldo potrà essere,
temporaneamente, negativo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
122
anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo
negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo
dovute al lavoratore, ivi compreso il T.F.R.
Il lavoratore ha il diritto-dovere di programmare con congruo anticipo le settimane di
ferie annuali eccedenti quelle previste dall’ azienda, salvo accordi in deroga che
potranno essere raggiunti con il l avoratore, in funzione di sue particolari esigenze,
conciliate con quelle di servizio.
Nella compilazione del calendario estivo delle ferie si terrà conto delle richieste dei
lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’eventuale presenza di
minori nel nucleo familiare.
In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il
criterio della rotazione.
Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’azienda potrà richiamare il lavoratore
nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del dipendente a completare
detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle documentate spese
sostenute per il rientro al lavoro e per il ritorno in ferie.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini
contrattualmente previsti e regolarmente certificata, ne sospende il godimento. Il
periodo di ferie non goduto per effetto della malattia non sarà utilizzato quale
prolungamento automatico delle ferie, ma dovrà essere goduto solo in un successivo
momento e previo accordo con l’azienda.
Si ricorda che in caso di malattia insorta durante le ferie, l’integrazione datoriale potrà
essere sospesa nel caso d’impossibilità d’effettuare la visita medica di controllo, come
previsto al successivo articolo 140.
Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso a ccordo assistito tra
l’azienda e il lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie.
Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista dalla
legge.
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 140 - Malattia o infortunio non professionali
In caso di malattia o infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia:
condizioni
L’assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva, deve essere
comunicata dal lavoratore con tempestiva diligenza, normalmente prima
dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà e salvo
documentata impossibilità o forza maggiore, dovrà comunque essere
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
123
comunicata, entro le prime 4 ore dall'inizio o dalla continuazione
dell'assenza stessa.
La certificazione medica, invece, dev’essere inoltrata o resa disponibile
all’azienda tramite comunicazione del relativo protocollo, entro il giorno
successivo all’inizio o continuazione dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato impedimento,
le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti
decurtazioni retributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni
disciplinari contrattualmente previste.
Malattia:
periodo
di comporto
Il periodo di comporto contrattuale dev’essere calcolato per determinare il
numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per fissare il
termine di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti durate,
in funzione degli anni di anzianità compiuti all’inizio dell’ultimo episodio
di malattia o infortunio non professionale:
1. Lavoratore non in prova, fino a 2 anni di anzianità compiuta: ha diritto
al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 120 giorni
solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi intervenute
nell’arco del biennio stesso.
2. Oltre 2 anni di anzianità: il l avoratore ha diritto al mantenimento del
posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi
diversi, per 120 giorni solari, con l’incremento di 2 giorni solari per
ciascun mese lavorato* oltre il biennio, ma con il limite massimo di 365
giorni di prognosi complessiva, fermo restando che il computo va
effettuato all’interno dell’arco temporale mobile di 5 anni, decorrenti,
a ritroso, dall’inizio dell’ultimo episodio morboso e computando anche
la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi.
*A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese
intero.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, al lavoratore che
ne faccia richiesta, potranno essere riconosciuti 30 giorni aggiuntivi al
computo del periodo di comporto, purchè la richiesta venga effettuata in
data antecedente e/o contestuale alle cure da effettuare, ed a condizione
che il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro non sia ancora
maturato.
L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le
terapie salvavita di cui al comma precedente deve essere rilasciata dalle
competenti struttura medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti
accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle
pubbliche amministrazioni.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
124
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal
dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione
delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione
definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
Per la generalità dei lavoratori:
In caso di assenza per malattia fino al compiersi del periodo di comporto
e d’impossibilità per il dipendente di riprendere il lavoro oltre tale termine,
per il perdurare di malattia o infortunio non professionale o dei suoi
postumi, l ’azienda ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, per
giustificato motivo, riconoscendo al l avoratore la relativa indennità
sostitutiva del preavviso.
Superato il periodo di comporto maturato dal d ipendente, il recesso
aziendale potrà avvenire in qualsiasi momento in caso di lavoratore ancora
assente per malattia od entro 15 giorni solari dal rientro del lavoratore a
seguito del periodo di malattia che ha determinato il predetto superamento
del periodo di comporto.
Ciò premesso, tenuto conto che, soprattutto in caso di assenze lunghe, il
lavoratore potrebbe non essere compiutamente edotto del periodo di
comporto effettivamente maturato e di quello già utilizzato, le Parti
concordano il diritto del d ipendente a richiedere per iscritto all’ azienda
l’indicazione del periodo di comporto maturato ed usufruito, in modo che
sia nelle condizioni di valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale.
Di conseguenza, l’azienda, dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del
dipendente, normalmente entro una settimana lavorativa.
Malattia:
indennità
INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera;
- Dal 21° giorno e fino al 180° nel l’anno solare: 66,66% della Retribuzione
Media Giornaliera.
Malattia:
retribuzione
aziendale o
integrazione
all’indennità
INPS
a) Dal 1° al 3° giorno di malattia, detto periodo di c arenza: vi sarà
retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera
Normale che sarebbe spettata al lavoratore, con esclusione dal
computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della
prestazione o alla sua particolare onerosità (es. indennità di cassa). Nel
corso dell’anno di calendario del periodo di carenza considerata,
l’integrazione di cui al presente punto si corrisponderà solo per i primi
6 giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano conseguenti a
patologia grave con continue terapie salvavita o ricoveri ospedalieri e
che tali circostanze siano debitamente documentate. Si specifica che ,
nel caso in cui non ci dovesse essere retribuzione del periodo di
carenza, maturerà ugualmente il TFR.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
125
b) Dal 4° al 20° giorno di malattia: integrazione aziendale , dell’indennità
a carico dell’INPS, tale da raggiungere complessivamente il 75% della
Retribuzione Giornaliera Normale netta che sarebbe spettata al
lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto , sempre con
esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità
della prestazione;
c) Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale ,
dell’indennità a carico dell’INPS, tale da raggiungere
complessivamente il 92% della Retribuzione Giornaliera Normale
netta che sarebbe spettata al lavoratore in caso di normale svolgimento
del rapporto , sempre con esclusione degli elementi correlati alla
presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.
Se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridota, l’Azienda non
è tenuta ad integrare la parte di idennità non corrisposta dall’Istituto.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per
superamento dei 180 giorni di malattia nell’anno solare, per il periodo di
malattia dal 181° giorno fino al termine del periodo di conservazione del
posto, l’azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione
Giornaliera Normale che sarebbe spettata al l avoratore, sempre esclusi gli
elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione,
fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12),
l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà come previsto alle letter e che
precedono.
Nota Bene: l’integrazione aziendale è prevista solo per il periodo di
comporto contrattuale maturato dal lavoratore. In caso di assenza oltre il
periodo di comporto, al lavoratore spetterà solo l’ indennità INPS, se
prevista.
Malattia:
norme comuni
Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal presente articolo, è
subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non
professionale da parte dell'INPS e al rispetto da parte del l avoratore degli
obblighi previsti per il controllo delle assenze.
È diritto dell’ azienda rivalersi nei confronti del d ipendente delle quote
anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per
inadempienza del lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute
dall’INPS come dovute o non fossero stati rispettati gli obblighi contrattuali
in caso di malattia (di certificazione, di comunicazione, di presenza nelle
fasce orarie ecc.), fatta salva la preventiva azione disciplinare, ex art. 7, L.
300/1970 e s.m.i.
Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’ azienda di sospendere
l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di
controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
126
residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di
attivare l’azione disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non professionale o in itinere ascrivibile a
responsabilità di t erzo, resta salva la facoltà dell’ azienda di recuperare dal
terzo responsabile i costi sostenuti per o durante l’infortunio subito dal
lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e
risarcimenti), restando ceduta dal lavoratore all’ azienda la corrispondente
azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile. Il
lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva
comunicazione dell'infortunio extraprofessionale e in itinere all’ azienda,
precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la sua compagnia di
assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, fermo restando che, in
assenza di comunicazione, oltre ad essere soggetto all’azione disciplinare,
risponde in solido con il terzo responsabile dei danni patiti dall’azienda.
Malattia:
prestazioni
integrative al
S.S.N.
Saranno dovute al l avoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N.
previste dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo regolamento.
Malattia
insorta
all’estero
In caso di malattia insorta all’estero, il lavoratore avrà diritto alla prestazione
economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente
tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione;
dati anagrafici del lavoratore; prognosi; solo per l’INPS: dia gnosi di
incapacità̀ al lavoro; indirizzo di reperibilit à̀ del lavoratore; data di
redazione; timbro e firma del m edico), fermo restando il rispetto della
disciplina del presente articolo e quella di dettaglio, alla quale si rinvia,
differenziata a seconda che la malattia sia insorta:
1. in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
2. in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale con l’Italia;
3. in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 141 - Malattia o Infortunio Professionali
In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
127
Malattia o
infortunio
professionale:
condizioni
Il lavoratore deve dare immediata notizia alla propria azienda di qualsiasi
infortunio occorso sul lavoro, anche se di lieve entità.
Se il la voratore trascura d’ottemperare all’obbligo suddetto e l’ azienda
non può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia
all’INAIL, la stessa sarà esonerata da ogni responsabilità derivante dal
ritardo e il l avoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà
considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le
conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata consegna della
comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque,
salvo i casi di giu s
tificata impossibilità, entro le prime 4 ore dal previsto
inizio del lavoro.
Malattia o
infortunio
professionale:
periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il l avoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che
impedisca al l avoratore medesimo di attendere al lavoro e, comunque,
non oltre la data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla
ripresa del lavoro o nel certificato d’invalidità o inabilità permanente al
lavoro.
Malattia professionale e infortunio in itine re: il lavoratore dipendente non
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a
quello previsto per la malattia non professionale. Anche per le norme di
riferimento sul comporto, si rinvia a quelle previste per la malattia extra-
professionale.
Malattia o
infortunio
professionale:
indennità INAIL
1. Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60% della
R.M.G.
2. Dal 91° giorno: 75% della R.M.G.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
128
Malattia o
infortunio
professionale:
integrazione
datoriale
Ferme restando le norme di l egge per quanto concerne il trattamento di
malattia o infortunio professionali, l’ azienda corrisponderà al l avoratore
dipendente, alle normali scadenze di paga, una retribuzione o
un’integrazione dell’indennità INAIL, nelle seguenti misure:
il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se esso fosse stato
regolarmente lavorato;
dal 1° al 3° giorno: sarà retribuito con il 60% della Retribuzione
Giornaliera Normale che sarebbe spettata per i giorni coincidenti
con quelli lavorativi, secondo l’orario che il lavoratore avebbe dovuto
effettuare, con esclusione delle voci correlate alla presenza e ai modi
di esecuzione particolare della prestazione (es. indennità di
mansioni);
dal 4° al 90° giorno: vi sarà un’integrazione aziendale, dell’indennità
a carico dell’INAIL, tale da raggiungere complessivamente i l 85%
della Retribuzione Giornaliera Normale netta che sarebbe spettata al
lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto, sempre con
esclusione delle voci correlate alla presenza e ai modi di esecuzione
particolare della prestazione;
dal 91° giorno: vi sarà un’integrazione aziendale, dell’indennità a
carico dell’INAIL, tale da raggiungere complessivamente il 90% della
Retribuzione Giornaliera Normale netta che sarebbe spettata al
lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto, sempre con
esclusione delle voci correlate alla presenza e ai modi di esecuzione
particolare della prestazione.
Le indennià INAIL richiamate nel presente articolo potranno, secondo
la prassi aziendale in uso:
essere anticipate dal d atore di lavoro ricorrendone i requisiti
specifici;
o, in alternativa, essere liquidate direttamente dall’INAIL al
lavoratore.
Qualora, per qualsiasi motivo, il d ipendente venisse in possesso di
eventuali indennità INAIL già anticipate dal d atore, il l avoratore dovrà
restituirle immediatamente all’ azienda, al fine d’evitare il reato di
appropriazione indebita.
L’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per
qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non
riconosca l'infortunio del dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per
competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà
conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le
regole previste per la malattia o per l’infortunio non professionale. In tal
caso, l’evento concorrerà al comporto contrattuale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
129
Malattia o
infortunio
professionale:
previdenza
Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione e secondo la normativa
vigente.
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 142 - Aspettative non retribuite
Il lavoratore assente per malattia od infortunio, professionali o non professionali, che
sia stato periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà richiedere
per iscritto, prima del compiersi del periodo di comporto , un periodo di aspet tativa
non retribuita, che decorrerà dal compiersi del periodo di comporto stesso, della
durata di 10 giorni solari per ogni anno integralmente lavorato, con un minimo di 30
giorni ed un massimo di 180 giorni solari.
Nel corso di tale aspettativa, non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza
dell’anzianità per alcun istituto.
Per l’aspettativa non retribuita di cui al presente articolo , sarà necessario il rispetto
delle seguenti condizioni:
1) che siano esibiti dal lavoratore, a richiesta, regolari certificati medici;
2) che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia la permanente impossibilità
alla ripresa del lavoro (eventualmente accertabile dal medico competente o dalle
strutture pubbliche preposte);
3) che il lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o autonomo, ancorché non
retribuito o non formalmente retribuito, ivi compreso per Affectionis vel
benevolentiae causa.
Se il lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta
entro i 7 giorni dal termine comunicato del periodo d’aspettativa, previo esaurimento
della procedura di contestazione disciplinare, sarà passibile di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo.
Resta inteso che, in sede aziendale, le Parti potranno concordare, per iscritto, una
diversa previsione in materia di aspettativa non retribuita, come prevedere, per la
particolarità del caso, condizioni individuali di miglior favore.
SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL LAVORATORE PER
MALATTIA O INFORTUNIO O PER INVALIDITA’ PERMANENTE
ASSOLUTA
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
130
Art. 143 – Sostegno al reddito
Premesso che il l avoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o invalidità
permanente conseguenti a d infortunio professionale o in itinere, le Parti hanno
ritenuto di concordare, per il tramite dell’En.Bi.C., un contributo per i casi di morte
per malattia o per infortunio professionale od extraprofessionale e per infortunio che
causi una invalidità permanente assoluta che dovessero occorrere ai Lavoratori cui si
applica il presente CCNL.
L’erogazione e l’importo dei contributi di sostegno al reddito di cui sopra sono
disciplinati dalle convenzioni tra l’Ente erogatore e l’Ente Bilaterale Confederale ed è
subordinata alla regolarità contributiva dell’azienda per tutti i lavoratori in forza al
momento dell’evento.
Per informazioni, requisiti di accesso e modi di presentazione delle richieste, si rinvia
al sito: www.enbic.it.
TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 144 – Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia, l’azienda corrisponderà al l avoratore una
tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel
tempo parziale, sarà moltiplicata per l’indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione
del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella
misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A
tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a tempo
parziale e/o viceversa, la tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei
mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale.
Nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia potrà essere mensilmente
anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a tale titolo l’importo di
una Retribuzione Mensile Normale diviso 12.
Nei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista nella
contrattazione aziendale di secondo livello o nella lettera d’assunzione del lavoratore.
Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla cessazione,
si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo effettivamente dovuto al
lavoratore.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
131
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 145 - Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il Trattamento di
Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il trattamento di cui sopra si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Mensile Normale e
tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di
Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare,
i compensi e maggiorazioni per banca ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità,
le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi
d’esecuzione della prestazione, quali: indennità di cassa o di maneggio denaro, di
lavoro notturno e simili e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione
di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di
stipula dell’accordo.
Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per
permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità
sostitutive.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come
mese intero le frazioni di mese superiori a 14 giorni.
Art. 146 - T.F.R.: corresponsione
Il Trattamento di F ine R apporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al
dipendente o versato al fondo di previdenza complementare da lui scelto, deve essere
corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o alla scadenza della
retribuzione del mese successivo a quello di cessazione, per assicurare la corretta
elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 147 - T.F.R.: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’azienda,
quando mantiene presso la stessa il T.F.R. e in costanza di rapporto di lavoro, potrà
chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento lordo
maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
132
b) preliminare di acquisto della prima casa d’ abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del lavoratore,
documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1,5 volte
l’anticipazione.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto potrà
essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204,
di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000. L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data d’inizio del congedo.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con priorità
riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno
essere concesse anche:
1) al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle
strutture sanitarie pubbliche;
2) alla l avoratrice madre e al l avoratore padre che ne facciano richiesta, in caso
d’utilizzo dell’intero periodo di congedo parentale senza frazionamenti e senza
soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’ adozione e l’ affidamento preadottivo
internazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2001, 151, per le
spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per
l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.
4) ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto
potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L.30 dicembre
1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data d’inizio del congedo.
Fermo restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% dei potenziali aventi diritto e, comunque, entro il
limite del 4% del numero totale dei Dipendenti, con il minimo di 1.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata secondo
il criterio della data di presentazione. In caso di parità, la precedenza spetterà alle
necessità di sostegno delle spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta
per il medesimo titolo e nell’arco degli ultimi 8 anni di lavoro.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
133
Nel mese della sua erogazione l’ anticipazione sarà detratta, a tutti gli effetti, dal
Trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore.
ENTE BILATERALE CONFEDERALE (ENBIC)
Art. 148 - Ente Bilaterale Confederale - En.Bi.C. e En.bi.C. Sicurezza -
coordinamento
L’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) è stato costituito
dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro
e opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo Statuto dell’Ente
regolamenta il sistema di prestazioni e servizi deriv anti dal presente CCNL, in
conformità alle previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme
di legge o intese tra le Parti.
Le Parti hanno invece riservato le competenze relative agli aspetti tecnici della
sicurezza e della s alute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico
Nazionale Confederale, OPNC - ENBIC Sicurezza - costituito ai sensi e per gli effetti
dell'Accordo Interconfederale del 21 marzo 2017, e al sistema degli Organismi
Paritetici Regionali (OPRC) e Territoriali (OPTC) che, quindi, perseguirà le finalità
formative di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e norme collegate, come
specificato negli articoli che seguono.
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative per i contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio
della certificazione d
i qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto
della sua formazione professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua
italiana, anche dopo percorsi formativi sulla lingua italiana stessa;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione professionale
dei dipendenti (Commissione Formazione e riqualificazione dei lavoratori);
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo
all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. (Commissione
prestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito e welfare);
d) di sussidi in caso di decesso del lavoratore o per infortunio professionale o
extraprofessionale, come previsto dal r egolamento e dalle convenzioni (vedasi:
www.enbic.it);
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei trattamenti di
welfare contrattuale (Commissione prestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno
al reddito e welfare);
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
134
f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione di parità di
genere, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare le
discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o religiose
(Commissione Pari Opportunità);
g) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni (Commissione per la Certificazione e la
Conciliazione);
h) di costituzione della banca dati delle RSA/RST per l’esercizio dei diritti di
informazione e di rappresentanza (Commissione RST);
i) d’interpretazione contrattuale autentica del testo del C.C.N.L. e di risoluzione di
eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso le Commissioni all’uopo
istituite (Commissione Contrattuale e d’Interpretazione autentica della disciplina
contrattuale);
j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,
modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica
dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate
dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
k) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente
ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
l) di costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le
indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito
territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale,
conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) di emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti
sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
n) d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di legge e che sia
affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
Art. 149 - ENBIC: iscrizione dell’azienda e dei lavoratori
Ai fini dell’applicazione del presente CCNL è obbligatorio l’iscrizione e versamento
dei contributi all’En.Bi.C. a favore dei dipendenti.
Non sono ammesse deroghe aziendali, né applicazioni di altri Enti Bilaterali.
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tutele
specifiche a favore dei l avoratori tramite l’En.Bi.C. e delle prestazioni di w elfare,
concordano che esse siano parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
135
presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la relativa iscrizione
e contribuzione, tanto per le aziende, quanto per i lavoratori.
Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova attività,
l’iscrizione dell’azienda e dei lavoratori all’En.Bi.C. dovrà avvenire entro il 1° mese di
applicazione del presente CCNL. L’azienda sarà poi tenuta a iscrivere tutti i lavoratori
in forza e i nuovi assunti entro il compiersi del mese d’inizio del loro rapporto di
lavoro o di prima applicazione del presente CCNL.
L’iscrizione all’En.Bi.C comporta l’automatica iscrizione all’Organismo Paritetico
En.Bi.C Sicurezza e dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il tramite del suo
Consulente del lavoro, utilizzando la modulistica predisposta dall’En.Bi.C. e ricavabile
dal sito: www.enbic.it
Art. 150 - ENBIC: adempimenti obbligatori
I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive t abelle, dovranno essere
versati mensilmente, tramite Mod. “F24” e con codice causale “ ENBC”, nel rispetto
degli eventuali adempimenti previsti dall’En.Bi.C. (visitare il sito: www.enbic.it).
I versamenti all’ENBIC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia
contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1), 2), 3) e 4).
Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per gli impiegati e gli operai
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. Gestione Ordinaria:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli
strumenti contrattuali paritetici territoriali dell’En.Bi.C.
e dell’En.Bi.C. Sicurezza, riservando all’En.Bi.C.
Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro mensile per
ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della
Rappresentanza Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della
Rappresentanza Sindacale Datoriale (R.S.D.), pari a 3
euro mensili, secondo le modalità deliberate
dall’assemblea.
• A carico dell’azienda, per ciascun lavoratore: € 7,50 € 90,00
• A carico del lavoratore: € 1,50 € 18,00
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
136
B. Gestione Speciale:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con
diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e
prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno
economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai
loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio
professionale od extraprofessionale o di decesso
secondo il r egolamento adottato dall’Assemblea
dell’En.Bi.C.
• A carico del datore, per ciascun lavoratore: € 14,00 € 168,00
• A carico del lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. per gli
impiegati e gli operai € 24,00 € 288,00
Tabella 2): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i quadri
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. Gestione Ordinaria:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli
strumenti contrattuali paritetici territoriali dell’En.Bi.C.
e dell’En.Bi.C. Sicurezza, riservando all’En.Bi.C.
Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro mensile per
ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della
Rappresentanza Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della
Rappresentanza Sindacale Datoriale (R.S.D.), pari a 3
euro mensili, secondo le modalità deliberate
dall’assemblea.
• A carico del datore, per ciascun lavoratore: € 7,50 € 90,00
• A carico del lavoratore: € 1,50 € 18,00
B. Gestione Speciale:
Per le p restazioni sanitarie integrative al S.S.N. (con
diritto del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi
e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno
economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai
loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio
professionale od extraprofessionale o di decesso
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
137
secondo il regolamento adottato dall’ assemblea
dell’En.Bi.C.
• A carico del datore, per ciascun lavoratore: € 40,67 € 488,04
• A carico del lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’ En.Bi.C. per i
quadri: € 50,67 € 608,04
Tabella 3): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i dirigenti
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. Gestione Ordinaria:
Il contributo per la gestione ordinaria è destinato a:
1. garantire il regolare funzionamento di tutti gli
strumenti contrattuali paritetici territoriali dell’En.Bi.C.
e dell’En.Bi.C. Sicurezza, riservando all’En.Bi.C.
Sicurezza un contributo pari a 0,50 euro mensile per
ciascun lavoratore;
2. garantire il contributo per il funzionamento della
Rappresentanza Sindacale Territoriale (R.S.T.) e della
Rappresentanza Sindacale Datoriale (R.S.D.), pari a 3
euro mensili, secondo le modalità deliberate
dall’assemblea.
• A carico del datore, per ciascun lavoratore: € 7,50 € 90,00
• A carico del lavoratore: € 1,50 € 18,00
B. Gestione Speciale:
Per le prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. (con
diritto del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi
e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno
economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai
loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio
professionale od extraprofessionale o di decesso
secondo il r egolamento adottato dall’ assemblea
dell’En.Bi.C.
• A carico del datore, per ciascun lavoratore: € 77,50 € 930,00
• A carico del lavoratore: € 5,00 € 60,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’ En.Bi.C. per i
dirigenti: € 91,50 € 1.098,00
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
138
Tabella 4): Contributo alla Gestione Ordinaria dell’En.Bi.C per i lavoratori
intermittenti
Descrizione Contributo
orario
A. Gestione Ordinaria:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’ En.Bi.C.
Sicurezza; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla
formazione e sulle certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia
delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo
conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote annuali
per il funzionamento delle RST ed RSD.
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C., a totale carico del Datore 0,0347
I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente all’erogazione
di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. (ora attraverso la Mutua MBA:
www.mbamutua.org) e di sussidi economici per sostegno al reddito in caso di morte e
invalidità permanente assoluta professionale o extraprofessionale, escludendo
tassativamente ogni altra destinazione.
Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative al
S.S.N. e per caso morte/infortuni, si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale (www.enbic.it).
Le prestazioni dell’ En.Bi.C. e di welfare contrattuale costituiscono parte integrante
delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto conto nella
determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore, così come nella
determinazione dei costi contrattuali.
Inoltre, le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia, ricordano che, allo
scopo di assicurare trattamenti integrativi a sostegno del reddito nei casi di riduzione
o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia
di cassa integrazione, i d atori di lavoro dovranno versare il contributo annualmente
previsto al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) istituito presso l’INPS che precisa le
prestazioni del Fondo.
Art. 151 - Elemento Contrattuale Perequativo sostitutivo della Gestione Speciale
A decorrere da gennaio 2025, anche ai lavoratori assunti con contratti di durata
prevista inferiore a 12 mesi, o con orario di lavoro inferiore alle 16 ore settimanali,
competono le prestazioni della Gestione Speciale dell’En.Bi.C. Pertanto, dallo stesso
periodo, anche per le predette tipologie contrattuali è dovuta la contribuzione così
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
139
come stabilita alle Tabelle 1), 2) e 3) del precedente articolo e contemporaneamente
cessa la corresponsione dell’Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo, così come
previsto dall’ex art. 143 del previgente CCNL.
Art. 152 - ENBIC: responsabilità per mancata contribuzione
L’azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti
all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i l avoratori
della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al risarcimento del mancato
rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o
sanzioni di legge. Sempre entro i limiti di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare
all’Ente i contributi arretrati che erano dovuti.
Resta fermo che, qualora l’azienda non abbia regolarmente ottemperato all’iscrizione
e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna prestazione sarà erogata
dall’En.Bi.C. al lavoratore, mentre le prestazioni contrattualmente previste dovranno
essere erogate direttamente dal datore di lavoro, con costi a suo carico.
Anche in caso di morte o di invalidità del dipendente, di diritto iscrivibile alla Gestione
Speciale, il d atore di lavoro inadempiente dovrà riconoscere al l avoratore, ai suoi
superstiti o al lavoratore permanentemente invalido, l’intero importo o le stesse
prestazioni che avrebbe erogato la Gestione Speciale (Sanitarie Integrative al S.S.N. e
per caso morte/infortuni), se vi fosse stato il puntuale versamento aziendale dei
contributi dovuti.
Per tutti coloro che applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e i contributi
dovuti, nonché le relative prestazioni, concorrono nella determinazione del
trattamento economico complessivo dei l avoratori e nella determinazione dei costi
contrattualmente concordati.
Art. 153 - Commissione Contrattuale e di Interpretazione autentica della disciplina
contrattuale
È costituita, nell’ambito dell’En.Bi.C., la Commissione Contrattuale e di
Interpretazione autentica della disciplina contrattuale , in conformità al suo
regolamento approvato dalle Parti.
Tale Commissione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del presente CCNL
e alla Contrattazione integrativa di Secondo livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico p remio variabile o
premio di p roduzione presenza, in caso di controversia fra le Parti nella
contrattazione di secondo livello;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
140
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente
CCNL e sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo all’attuazione della parte
retributiva e contributiva. Tale controllo è effettuato anche su richiesta di un solo
lavoratore e, in tal caso, l’ azienda è tenuta a fornire alla Commissione tutte le
notizie necessarie;
4. emettere interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o incertezze
manifestate da una delle Parti stipulanti il CCNL o da un soggetto interessato
(azienda, lavoratore, consulente ecc.);
5. definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non previsti dalla
classificazione del presente CCNL;
6. a domanda di una delle Parti interessate, emettere la c onformità alle previsioni
contrattuali o agli schemi predisposti dall’En.Bi.C. del Piano Formativo
Individuale per gli a pprendisti, nonché degli a llineamenti contrattuali in caso di
provenienza da altro CCNL o della correttezza dell’inquadramento, quando il
CCNL applicato abbia un diverso assetto della classificazione del personale
rispetto a quello di provenienza e la Conformità contrattuale dei c ontratti di
secondo livello.
7. validare i contratti di secondo livello sottoscritti dalla RST;
8. esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema che dovesse presentarsi in
ordine alle esigenze congiuntamente rappresentate dalle Parti contrattuali;
9. adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative intervenute nel
corso della sua validità.
Le interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia e
Interpretazione (autentiche, integrative, parzialmente modificative, riassuntive,
aggiornative ecc.), avranno piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese
successivo a quello di avvenuta pubblicazione nel sito dell’Ente Bilaterale
(www.enbic.it).
Art. 154 - Certificazione degli appalti e asseverazione del Modello di organizzazione e
di gestione
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, nonché
dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e dell’Organismo
Paritetico Nazionale Confederale - OPNC Enbic Sicurezza - sono costituite:
a) la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti (in seno alla
Commissione per la Certificazione e la Conciliazione);
b) la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione,
quale Organo Tecnico Paritetico di OPNC Enbic Sicurezza.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
141
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell’En.Bi.C. e dell’OPNC
sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla certificazione
dell’appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione, anche ai fini della
distinzione tra somministrazione e appalto, individuando le concrete condizioni
d’esclusione d’interposizione illecita e di configurazione di appalto genuino.
B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà all’asseverazione
del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa dell’azienda.
Art. 155 - Formazione
Le Parti, riconoscendo l'importanza della valorizzazione delle risorse umane,
intendono promuovere programmi di formazione, anche attraverso apposita
Commissione Formazione e riqualificazione dei lavoratori.
Per quanto sopra le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, dagli Accordi Interconfederali e
Federali e dal presente c ontratto, che la formazione avvenga prevalentemente
mediante affiancamento ed esperienze dirette, riservando alla formazione in aula o a
distanza solo quella relativa agli aspetti generali del rapporto di lavoro quali, diritti e
doveri dei l avoratori; disciplina del rapporto di lavoro subordinato; diritti sindacali;
tutele contrattuali, legali, previdenziali, assicurative e assistenziali spettanti ai lavoratori
dai rispettivi Enti preposti.
La formazione dovrà essere orientata anche al perseguimento dei seguenti obiettivi:
consentire ai lavoratori di acquisire le professionalità specifiche in grado di meglio
rispondere alle mutate esigenze della domanda di lavoro, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche e organizzative, e di favorire lo sviluppo verticale delle
carriere;
cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al personale svantaggiato, nell'intento di facilitare l'incontro tra
domanda e offerta e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei
lavoratori, anche promuovendo stage, praticantati e altri percorsi formativi;
facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di disoccupazione o
inoccupazione.
Tale formazione si potrà rivolgere anche ai professionisti interessati al mondo del
lavoro in generale ed all’approfondimento in particolare della contrattazione in essere
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
142
tra le Parti sottoscrittrici il presente CCNL e alle iniziative in favore delle aziende e dei
lavoratori del sistema “Enbic” e “Enbic Sicurezza” (anche con Commissione
Sicurezza), il tutto per promuovere l’instaurazione e lo svolgimento di corretti ed etici
rapporti di lavoro, sostenibili per l’impresa, i lavoratori e l’ambiente.
Art. 156 - Composizione delle controversie
In caso di controversie tra l’ azienda e il l avoratore dipendente in merito
all’applicazione del c ontratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ricorso
presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale Certificazione e
Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale Territoriale, ferme restando le previsioni
legislative che regolano la mat eria. In caso di controversia relativa ad una clausola
applicativa del presente CCNL, tali parti potranno inoltre richiedere l’apposita
interpretazione alla Commissione Contrattuale.
Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere sull’applicazione del
presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un primo tentativo in sede
territoriale e, in seconda istanza, a livello nazionale, avvalendosi di commissioni
istituite ad hoc presso l’Ente Bilaterale En.Bi.C.
È comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla conciliazione in
sede sindacale, ove non diversamente previsto dalla normativa vigente.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 157 - Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive offerte dalla previdenza
pubblica, condividono l’importanza di istituire una forma di previdenza
complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici integrativi del sistema
obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura ai lavoratori.
I lavoratori, ai quali si applica il presente Contratto, possono volontariamente aderire
mediante destinazione totale o parziale del TFR maturando.
A favore dei lavoratori iscritti, il datore di lavoro è tenuto a contribuire con un’aliquota
pari all’1,5% della R etribuzione Mensile Normale (R .M.N.) spettante al lavoratore
stesso a condizione che quest’ultimi versino un contributo almeno pari al 1% della
Retribuzione Mensile Normale (R.N.M.).
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
143
CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 158 - Co.As.Co.
Le associazioni datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei d atori di l avoro,
che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi
alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrattuale, nonché all’assistenza
sull’applicazione del presente CCNL.
Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è pari allo 0, 5%
dell’imponibile previdenziale aziendale e dovrà essere versato nei modi previsti
dall’associazione datoriale, firmataria del presente CCNL, scelta dal datore.
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 159 - Welfare contrattuale: costituzione
Con l’applicazione del presente CCNL , in aggiunta agli eventuali benefici
aziendalmente già stabiliti, quali premio di risultato o p artecipazione agli utili
d’impresa o welfare aziendale, le Parti concordano un w elfare contrattuale
obbligatoriamente dovuto al lavoratore, così come successivamente definito.
Art. 160 - Welfare contrattuale: importi e condizioni
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i lavoratori delle prestazioni
di welfare, concordano quanto segue:
1) Valori di welfare contrattuale per l’anno 2024 e anni seguenti:
A partire dal 2024, il datore di lavoro erogherà al lavorat ore, entro il 31/12 di ogni
anno, il welfare contrattuale pari ai valori sottoindicati:
livello dal 2024 e seguenti
Dirigente € 1.200,00/anno
(in quote mensili maturate di € 100)
Quadro € 600,00/anno
(in quote mensili maturate di € 50)
A, B, C, D, E, F
e operatori di vendita di 1
a
, 2
a
e 3
a
categoria
€ 252,00/anno
(in quote mensili maturate di € 21)
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
144
In caso di tempo parziale, i suddetti valori spettante sarà moltiplicato per l’indice
di prestazione del lavoratore.
Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato
il patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite
in sede aziendale.
Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando
che, nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del l avoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di w elfare
maturate mensilmente nella misura di un dodicesimo del valore secondo quanto
riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese lavorato che
supera i 14 giorni sarà considerata mese intero. L’importo di welfare contrattuale
maturato mensilmente potrà essere erogato anche n el mese di riferimento.
Gli importi di welfare contrat tuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili
rispetto ad eventuali prestazioni di w elfare aziendale, s ostitutivo del premio di
risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti
presso l ’azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il w elfare
contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al
lavoratore secondo i criteri di allineamento.
I valori di w elfare contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla loro categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato
che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o
parziale; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di
disponibilità, telelavoratori o lavoratori a gili. Sono altresì compresi i lavoratori
dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale. Sono invece esclusi i
tirocinanti o stagisti, mentre i lavoratori in aspettativa non retribuita avranno diritto
a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente solo per i mesi presenti al
lavoro. A tal fine, la frazione di mese lavorato che supera i 14 giorni sarà
considerata mese intero.
2) I valori di w elfare contrattuale definiti nel precedente punto 1 ) sono
omnicomprensivi anche di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero
poste a carico dell’azienda ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del
Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il
costo aziendale. Di conseguenza , in caso di futuro diverso trat tamento
previdenziale o fiscale, l’ azienda s’impegna a garantire ai lavoratori solo
l’invarianza di costo.
3) I valori di welfare contrattuale non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di
destinazione alla previdenza complementare da parte del lavoratore.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
145
Art. 161 - Welfare aziendale: costituzione
L’azienda, preferibilmente tramite accordo di secondo livello sottoscritto con la RSA,
o anche tramite regolamento aziendale, potrà costituire anche il welfare aziendale, in
favore dei l avoratori dipendenti, ampliando i valori e le destinazioni del welfare
contrattuale.
Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l’ accordo di s econdo livello (ex art. 1,
comma 187, L. 208/2015) potrà prevedere, per volontà del lavoratore, la destinazione
del premio di risultato alle possibili scelte di welfare.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
146
Disciplina Speciale
Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per dirigenti, quadri, impiegati e o perai dipendenti del
Marketing
Operativo
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
147
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 162 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica al personale dipendenti delle aziende, nelle diverse forme
societarie, che operano nei servizi qui di seguito specificate.
Le Parti individuano nella sfera di applicazione del presente CCNL lo specifico settore
merceologico del Marketing Operativo o Field Marketing . Attività economiche
identificate principalmente con i codici Ateco: 73.11.02, 73.20.00 e 82.30.00.
Il Marketing Operativo o Field Marketing è la branca del marketing che si occupa di
realizzare, all’interno di punti vendita fisici e sul territorio, le attività definite dal
Marketing Strategico. L’obiettivo per il brand committente è di migliorare i volumi di
vendita grazie ad azioni di sell-in (volte a rendere il prodotto presente e disponibile nei
punti vendita) e di sell out (utili a stimolare i consumatori e veicolare le vendite).
Fatta la presente premessa, all’interno della categoria del “Marketing Operativo/ Field
Marketing” rientrano nello specifico le seguenti attività:
In store promotion: interazione diretta con i consumatori finalizzata a
presentare, promuovere e vendere prodotti del committente;
Merchandising: miglioramento espositivo dei prodotti in vendita tramite
caricamenti a scaffale, allestimento e gestione di aree espositive,
posizionamento materiale POP, controllo stock e scadenze;
Rilevazione: rilevazione quantitativa e qualitativa, anche mediante ausili
tecnologici, di dati e informazioni finalizzati a mappare il mercato e il suo
andamento;
Presidio attivo: gestione degli interessi del committente direttamente sul punto
vendita al fine di migliorarne visibilità e volumi di vendita;
Eventi: organizzazione e gestione di momenti di particolari impatti, utili ad
aumentare la visibilità e le vendite del committente (congressi, esposizioni,
fiere e qualsiasi evento promozionale);
Altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni quali: logistica e
movimentazione di materiale pubblicitario, attività preliminari e
complementari al facchinaggio presso aziende commerciali inerenti al settore,
anche con l'ausilio di mezzi meccanici, legati all’intera filiera del marketing
operativo aziendale.
Per tutte le attività inerenti al digital marketing, inclusi i servizi di design, grafica,
agenzie pubblicitarie, concessionarie di pubblicità e attività similari, entro 12 mesi dalla
stipula del presente rinnovo contrattuale si applicherà il CCNL del Terziario Avanzato
stipulato il 26 settembre 2022 tra ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
148
e UNICA con CISAL Terziario, CISAL e Confedir, osservando i criteri di
allineamento contrattuale stabiliti dall’art. 327 del predetto contratto collettivo
nazionale di lavoro da attuarsi.
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
Art. 163 - Dirigenti: definizione
Appartengono alla categoria dei dirigenti i prestatori di lavoro subordinato che, quali
alter ego dell’ imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più elevato grado di
professionalità, con massima autonomia, discrezionalità, iniziativa e con p otere
decisionale, che incidono sull’andamento generale dell’ azienda o su una sua parte
organizzativamente autonoma.
Normalmente, il d irigente avrà poteri di rappresentanza esterna o sarà munito di
specifiche deleghe operative.
Il dirigente non ha una vera e propria dipendenza gerarchica poiché riceve dal datore
di lavoro direttive di carattere generale, che realizza con le proprie competenze,
capacità organizzativa, ampia ed estesa autonomia e deleghe ricevute. Pertanto, il
dirigente con la propria d iscrezionalità e i niziativa professionali, ha il compito di
emanare direttive a tutta l’impresa con responsabilità generale che si riflette sull’intera
organizzazione.
Nelle strutture aziendali complesse è possibile che vi siano dirigenti di diverso livello,
fermo restando che tra di essi non vi può essere subordinazione ma solo funzioni di
coordinamento, poiché anche il livello inferiore della dirigenza deve sempre poter
operare come alter ego dell’imprenditore.
La nozione del dirigente implica che tale collaboratore apicale dell’imprenditore non
sia soggetto destinatario della disciplina legale prevista in materia di licenziamenti
individuali, per l’assoluta necessità del permanere di un esteso rapporto fiduciario con
l’imprenditore, nel nome del quale il d irigente opera. Inoltre, il d irigente non è
soggetto alla disciplina legale sull’orario di lavoro, dovendo rispondere essenzialmente
dei risultati, fermo però l’obbligo di rispettare i criteri di ragionevolezza, cioè la dovuta
attenzione alla salute (rispetto dei riposi complessivamente previsti) e alle esigenze
primarie della vita di relazione. Quale conseguenza di quanto precede, per il dirigente
non è previsto il diritto al compenso di eventuale lavoro straordinario.
La qualifica dirigenziale sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni previste dal
presente articolo.
Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od opportunità, le Parti
potranno sottoscrivere un accordo di s econdo livello che adatti, per i dirigenti, la
disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali, in un’ottica d’equilibrio
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
149
tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come complessivamente definiti nel
presente contratto collettivo.
Art. 164 - Dirigenti: rappresentanza sindacale
Il rapporto di lavoro dirigenziale, che vede il d irigente quale a lter ego
dell’imprenditore, non si presta a forme di rappresentanza sindacale mutuate dalle
regole valide per la generalità dei dipendenti.
Per le necessarie forme di assistenza dei d irigenti, le Parti individuano la figura del
Dirigente Rappresentante Territoriale e/o, nei casi più complessi, il servizio sindacale
dell’associazione di categoria sottoscrittrice il presente CCNL.
Art. 165 - Dirigenti: formazione e aggiornamento
Le Parti, concordando sull’importanza della formazione e dell’aggiornamento per i
dirigenti, nelle diverse forme e condizioni possibili, al fine di favorire l’accesso alla
formazione più qualificata prevedono le seguenti specifiche condizioni:
1) Formazione aziendale richiesta dall’ azienda, intesa come formazione utile o
necessaria al percorso lavorativo: normalmente si svolgerà in orario retribuito, a
totale carico del datore di lavoro.
2) Percorsi formativi da attivarsi in caso di riorganizzazioni o di rischio per
l’occupazione, anche per aggiornare ed ampliare le aree di competenza
professionale dei dirigenti.
Le Parti inoltre convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati
investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi
europei e ai Fondi Interprofessionali contrattuali.
Infine, le Parti concordano che per anche per i d irigenti la formazione professionale
sia erogata in ottica di stabilizzazione o permanenza del rapporto di lavoro.
Art. 166 - Dirigenti: assegnazione della qualifica per avvenuto svolgimento di mansioni
superiori
Per l'assegnazione della categoria di dirigente che svolga con continuità le mansioni ed
eserciti, anche di fatto, le deleghe proprie della categoria dirigenziale, si rinvia alle
previsioni del primo e del secondo comma dell’art. 120.
Art. 167 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza
Nei casi in cui vi sia una struttura imprenditoriale ridotta e con esiguo numero di
dipendenti, quale si verifica certamente nella m icro impresa e, con una certa
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
150
probabilità, nella p iccola impresa, così come legalmente definite , la sussistenza dei
requisiti qualificanti l’accesso alla d irigenza, dovrà essere verificata con particolare
rigore, essendo nelle piccole realtà di difficile configurazione quella necessità di
supplenza imprenditoriale che è qualificante la c ategoria dirigenziale e che
normalmente è invece presente nelle più ampie articolazioni aziendali.
Per tale motivo, il presente CCNL esplicitamente prevede quale figura apicale della
piccola impresa la qualifica di quadro.
Considerato che nell’ambito di applicazione del presente CCNL si possono verificare
condizioni d’imprese con pochi dipendenti e grande fatturato, di trasformazione o di
servizio, ai fini della valutazione per l’accesso alla dirigenza, potrà farsi prevalente
riferimento all’indicatore economico.
Art. 168 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e assicurativa vita e infortuni
A favore dei d irigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente c ontratto e
conformemente alle previsioni del regolamento, è operante tramite l’En.Bi.C .
un’estesa Assistenza Sanitaria Integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale e di a ssicurazione sulla vita, con la contribuzione mista prevista dalla
Tabella 3) dell’art. 150 e con prestazioni ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Inoltre, l' azienda dovrà stipulare nell'interesse del d irigente una polizza contro gli
infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
• in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non consenta la
prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4 annualità della
retribuzione mensile normale; qualora si tratti di invalidità permanente parziale,
la somma è proporzionata al grado di invalidità determinato in base alla tabella
annessa al D.P.R. n. 1124/1965;
• in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 annualità della
retribuzione mensile normale.
Art. 169 - Dirigenti: welfare contrattuale
A favore dei d irigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente c ontratto e
conformemente agli accordi sindacali di secondo livello e alle eventuali previsioni del
regolamento aziendale, è operante il welfare contrattuale, con i versamenti previsti
all’art. 160.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
151
Art. 170 - Dirigenti: previdenza complementare
A favore dei d irigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto e
conformemente agli accordi sindacali di secondo livello e alle eventuali previsioni del
regolamento aziendale, tramite l’En.Bi.C., saranno operanti delle convenzioni in
materia di previdenza complementare che, se richieste dal dirigente, saranno vincolanti
anche per l’azienda.
Art. 171 - Dirigenti: responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal d irigente nell'esercizio delle
proprie funzioni è a carico dell' azienda, che vi provvederà tramite idonea copertura
assicurativa.
Il dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con l'avvenuto
rinvio a giudizio per ragioni inerenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ha diritto,
oltre al trattamento di fine rapporto, a non dover prestare il preavviso contrattuale ex
art. 272.
Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma
sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la
notifica dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a
giudizio.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del d irigente per fatti che siano
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, senza che gli sia stato
formalmente contestato ex art. 7, L. 300/1970 il dolo o la colpa grave, ogni spesa per
tutti i gradi di giudizio e di assistenza legale sarà a carico dell’assicurazione stipulata
dall’azienda. In caso di conflitto d’interessi tra il d irigente e l’azienda, è in facoltà del
dirigente di farsi assistere da un legale di sua fiducia, con oneri a suo carico.
Il rinvio a giudizio del d irigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle
funzioni attribuitegli non costituisce in sé giustificato motivo di licenziamento, esclusi i
casi di dolo o colpa grave del dirigente, che siano stati formalmente contestati ex art. 7,
L. 300/1970.
In caso di privazione della libertà personale, sempre in assenza di dolo o colpa grave
ritualmente contestate, il dirigente in forza sarà posto in aspettativa ed avrà diritto alla
conservazione del posto con decorrenza del 65% della sua retribuzione mensile
normale, per un tempo complessivo pari al comporto contrattuale, con computo
unitario dei periodi di aspettativa e di malattia.
Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si applicano al dirigente
anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti
privi di dolo o colpa grave, accaduti nel corso del rapporto stesso.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
152
Art. 172 - Dirigenti: polizza assicurativa responsabilità civile
Ai dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti
predisposte dall’ azienda, la copertura delle spese di assistenza legale in caso di
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno €
300.000,00 , per evento e per anno.
L’azienda in caso di procedimento civile o penale è altresì tenuta ad assicurare ai
dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente
a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno €
3.000.000,00.
Art. 173 - Dirigenti: contratto di lavoro - informazioni e tipologie contrattuali
Il contratto di lavoro del d irigente dovrà contenere le informazioni previste per la
generalità dei lavoratori.
Al dirigente, quando d’interesse per le Parti, saranno applicabili le tipologie
contrattuali previste per la generalità dei l avoratori, salvo i casi di esplicite particolari
previsioni proprie della disciplina del lavoro dirigenziale (esempio durata del t empo
determinato fino a 5 anni, con facoltà di recesso del dirigente, con preavviso, dopo 3
anni) o esclusioni.
Per gli altri istituti contrattuali, si rinvia a quanto espressamente previsto dal presente
CCNL o dalla legge.
Art. 174 - Dirigenti: periodo di prova e d’inserimento nella mansione
Il periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi per
i dirigenti di nuova assunzione, alle condizioni dell’art. 117 del presente CCNL.
Art. 175 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda contrattuale del dirigente sarà composta dalle diverse
voci retributive (P.B.N.C.M., Elemento Perequativo Regionale Mensile, scatti di
anzianità), negli importi riconosciuti per la propria categoria, oltre ad eventuale
superminimo individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente riconosciuta
al dirigente come, a titolo di esempio, l’eventuale concordato patto di non
concorrenza.
La contrattazione di secondo livello, nonché quella individuale, potranno prevedere:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
153
2) Premi di risultato o di partecipazione ai risultati aziendali con loro possibilità di
verifica e osservazione congiunta;
3) Formazione interna e/o esterna nell’interesse del d irigente o dell’ azienda,
mediante il quale l’ azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere dalla
cessazione del dirigente.
Art. 176 - Dirigenti: patto di non concorrenza
Nel caso di stipula del patto di non concorrenza con personale che riveste la qualifica
di dirigente, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche precisi limiti
temporali (fino al massimo di 5 anni dalla cessazione), di luogo e di oggetto.
Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere proporzionati
e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni del dirigente nel
rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di salvaguardia assicurate dal
patto di non concorrenza, si dovrà favorire l’estensione delle mansioni esercitabili dal
dirigente in costanza di patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere della durata
del patto e le Parti, all’atto della stipula del patto stesso, definiranno quali elementi tra
oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a progressiva attenuazione. Nei casi
dubbi, il d irigente è invitato, con ordinaria diligenza, a effettuare una verifica
preventiva con l’azienda, onde evitare o limitare il possibile contenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del d irigente e
ai limiti complessivi richiesti dal p atto di non concorrenza, anche valutando nel caso
concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità di produzione del
reddito da parte del dirigente nel rispetto dei limiti previsti nel corso del patto di non
concorrenza.
Il patto di non c oncorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’ azienda licenzi il
dirigente con cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto non definito sul patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni dell’art.
2125 c.c., all’art. 273 del CCNL, alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli
accordi individuali intercorsi tra il dirigente e l’azienda.
Le Parti consigliano di contenere le clausole restrittive del p atto di non concorrenza
nei limiti strettamente necessarie alle esigenze di salvaguardia aziendale.
Art. 177 - Dirigenti: aumenti periodici d’anzianità
I dirigenti hanno diritto agli a umenti periodici d’anzianità nei modi e tempi previsti
per la generalità dei lavoratori.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
154
Art. 178 - Dirigenti: tredicesima mensilità
I dirigenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, nei modi e tempi previsti per la
generalità dei lavoratori.
Art. 179 - Dirigenti: ferie
La normativa delle ferie sarà conforme a quella prevista per la generalità dei lavoratori.
Art. 180 - Dirigenti: malattia e infortunio non professionale
In caso di malattia o infortunio non professionale del dirigente, gli obblighi informativi,
la disciplina del periodo di comporto e delle norme generali afferenti saranno quelli
previsti per la generalità dei lavoratori.
Mentre, il trattamento economico complessivo riconosciuto dal datore di lavoro dovrà
essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile del dirigente per tutto il tempo
della malattia, ma entro i limiti di comporto contrattuale così come previsto per la
generalità dei lavoratori.
Alla scadenza del comporto contrattuale, è facoltà del d irigente richiedere
un’aspettativa non retribuita alle condizioni previste dall’art. 142.
Anche per i d irigenti, si ricordano le prestazioni previste dall’Assistenza Sanitaria
Integrativa erogata tramite l’En.Bi.C.
Art. 181 - Dirigenti: infortunio professionale
In caso d’infortunio professionale non in itinere, spetta al dirigente la conservazione
del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo qualora fosse accertata
un'invalidità permanente totale o grave parziale. In tale periodo, vi sarà decorrenza
di quota della Retribuzione Normale Mensile del d irigente, già comprensiva
dell’indennità INAIL eventualmente spettante, entro il limite complessivo dell’85%
della R.N.M.
Art. 182 - Dirigenti: maternità
In caso di maternità, al dirigente spetteranno le tutele previste dalla legge e dal presente
CCNL, per la generalità dei lavoratori.
Art. 183 - Dirigenti: preavviso di licenziamento e di dimissioni
In caso di licenziamento o dimissioni, si applicherà al d irigente la disciplina del
preavviso prevista dal presente CCNL.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
155
Art. 184 - Dirigenti: condizioni particolari di dimissioni del dirigente
Al dirigente si applicheranno le seguenti discipline particolari in caso di dimissioni:
1) Mancata accettazione del trasferimento
Fermo restando che il trasferimento dev’essere giustificato e mai potrà assumere
la valenza di sanzione disciplinare atipica, entro 60 giorni dalla comunicazione del
trasferimento non concordato ad oltre 150 chilometri dalla sede abituale di lavoro,
il dirigente avrà diritto di rassegnare le dimissioni senza obbligo di preavviso, con
il riconoscimento aziendale di un’indennità pari a quella sostitutiva del preavviso
ex art. 272. Sono fatte salve le diverse condizioni pattuite tra le Parti con a ccordo
assistito.
2) Trasferimento di proprietà dell'azienda
Il dirigente che non intenda continuare il rapporto di lavoro con l’azienda, quando
il trasferimento di proprietà determini un'effettiva situazione di detrimento
professionale, potrà procedere, entro 90 giorni, alla risoluzione del rapporto di
lavoro con diritto all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di
licenziamento (art. 272).
3) Mutamento di posizione
Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente
incidente sulla sua posizione, risolva, entro 90 giorni, il rapporto di lavoro, ha
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad una somma aggiuntiva al T.F.R. di
importo pari all'indennità di mancato preavviso che gli sarebbe spettato in caso di
licenziamento (art. 272).
Tale trattamento sarà corrisposto solo nel caso in cui l'evento determini nei
confronti del dirigente un’effettiva situazione di detrimento professionale.
Art. 185 - Dirigenti: licenziamento
Il licenziamento dei dirigenti deve essere intimato per iscritto.
Non è richiesta la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo fermo
restando che, ad esclusione del documentato giustificato motivo oggettivo, sia il
licenziamento per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo dovranno
effettuarsi a conclusione dell’iter disciplinare ex art.7, L. 300/1970, che abbia
confermato l’idoneità al recesso dei fatti contestati.
È possibile procedere al licenziamento del d irigente senza giustifi cato motivo
soggettivo, o senza documentato giustificato motivo oggettivo, o senza percorrere l’iter
disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o senza obbligo di motivazione, riconoscendogli il
preavviso, lavorato o sostituito dalla relativa indennità ed una somma aggiuntiva al
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
156
T.F.R. pari all’indennità lorda sostitutiva del preavviso a lui contrattualmente
spettante.
Nei casi di recesso di cui all’art. 2119 c.c., avvenuto a conclusione dell’iter di
contestazione, che confermi il motivato licenziamento, il preavviso non sarà dovuto.
Art. 186 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto
La quota annua da accantonare e la disciplina afferente alla corresponsione e
all’anticipazione sarà quella prevista per la generalità dei l avoratori dal presente
CCNL.
I redditi derivanti da piani di s tock option o il credito welfare o anche i redditi
collettivi esclusi in sede di concessione, non rilevano ai fini del calcolo del T.F.R.
Art. 187 - Dirigenti: attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di lavoro
In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al d irigente si applicherà
l’articolo 64 D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal CCNL e previa verifica
congiunta con l’ azienda, ogniqualvolta siano in gioco competenze o riferimenti
aziendali, i dirigenti potranno pubblicare articoli e contributi a proprio nome su riviste
scientifiche, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere interventi a convegni e
incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche presso università e centri di
ricerca al di fuori dell’attività di lavoro ed in tempi compatibili con la stessa. Nel caso
di attività di ricerca, vi è l’obbligo di verificarne preventivamente la compatibilità con
l’azienda.
Art. 188 - Dirigenti: esclusività della prestazione
Per le particolari a utonomie, responsabilità e d eleghe assegnate al dirigente per lo
svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni contenute agli
articoli da 242 a 269 del presente CCNL.
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Art. 189 - Quadri
Appartengono alla categoria dei q uadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i
dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche a utonomie,
responsabilità, competenze e deleghe, funzioni direttive di rilevante importanza per lo
sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali in settori specifici di g randi aziende o
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
157
con responsabilità generale per l’intera organizzazione nelle piccole o medie realtà,
anche decentrate, quali filiali, negozi di catene, marchi e simili.
Art. 190 - Quadri: orario part-time speciale
Per i quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time
che sino a 30 ore mensili.
Art. 191 - Quadri: formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e il miglioramento dei
servizi prestati, le aziende favoriranno l'accesso dei quadri a specifici corsi di
formazione per le materie di loro diretta competenza. Le Parti convengono che presso
l’Ente Bilaterale si elaborino, ove richiesto, progetti professionali di formazione,
aggiornamento e riqualificazione per i quadri, anche con particolare riferimento ai
diversi settori professionali.
Art. 192 - Quadri: assegnazione della qualifica
L'assegnazione della qualifica di quadro al lavoratore che svolge le relative mansioni,
che non sia avvenuta per sostituzione di altro quadro assente con diritto alla
conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il termine
previsto dalla legge (sei mesi solari consecutivi). Nel caso in cui lo svolgimento delle
mansioni superiori di quadro sia frazionato e/o ricorrente, l’assegnazione della
qualifica, sempre ad esclusione della sostituzione di altro quadro assente con diritto di
conservazione del posto, diverrà definitiva quando si sia complessivamente protratta
per 12 mesi di effettivo lavoro nell’arco dell’ultimo triennio.
Art. 193 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e assicurativa
A favore dei quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente CCNL è operante
tramite l’Ente Bilaterale, conformemente alle previsioni del regolamento, l’Assistenza
Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale e l’assicurazione sulla vita, con la
contribuzione prevista dalla Tabella 2) dell’art. 150.
Art. 194 - Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Ai quadri dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti
predisposte dall’azienda, anche la copertura delle spese di assistenza legale in caso di
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno €
100.000,00 per evento e per anno.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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L’azienda è altresì tenuta ad assicurare ai quadri la copertura delle spese di assistenza
legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal rischio di
responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle
loro funzioni, con massimale di almeno € 1.000.000,00.
Tali diritti decadono in caso di comprovata grave negligenza o responsabilità del
quadro o di conflitto d’interessi con l’azienda.
CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE
Art. 195 - Classificazione unica: criteri
I lavoratori dipendenti, dirigenti, quadri, impiegati e operai, sono compresi in un’unica
scala classificatoria articolata su 8 livelli.
L’inquadramento dei l avoratori dovrà essere effettuato solo confrontando il livello
professionale delle mansioni effettivamente svolte con le d eclaratorie, i p rofili e le
esemplificazioni previste dal presente CCNL.
Pertanto, l’inquadramento negli 8 livelli previsti dovrà effettuarsi esclusivamente sulla
base delle mansioni in concreto esercitate dal lavoratore, fermo restando che, come
previsto dalla nuova stesura dell’art. 2103 c.c., l’azienda avrà diritto di pretendere dal
lavoratore lo svolgimento delle diverse mansioni previste o riconducibili allo stesso
livello d’inquadramento professionale riconosciuto ogniqualvolta esse siano richieste
da motivate esigenze organizzative e sia stata fornita la necessaria formazione.
Resta inteso che, in caso di successivo arricchimento delle mansioni del lavoratore, il
corrispondente livello d’inquadramento professionale dovrà essere aggiornato
secondo i criteri dell’art. 2103 c.c. o a seconda delle condizioni stabilite nel presente
CCNL.
Le esemplificazioni riportano solo il t itolo della mansione, mentre il suo contenuto
dovrà essere corrispondente alla d eclaratoria e al p rofilo previsti per il livello
professionale da riconoscere.
Ai fini della corretta c lassificazione del p ersonale dipendente al quale si applica il
presente CCNL, le Parti riportano il significato dei termini utilizzati:
a) Responsabile: figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che
gli sono proprie, gestisce e coordina un gruppo di Responsabili e/o Lavoratori.
Coincide con le figure specifiche di Responsabile di Direzione, Capo Servizio/i,
Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra. Risponde al suo superiore
gerarchico, mentre il grado d’autonomia e responsabilità dipende dal livello
professionale acquisito.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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b) Servizio/Settore: struttura amministrativa/commerciale/tecnica/produttiva
complessa, composta da più uffici/reparti.
c) Ufficio: struttura amministrativa semplice a contenuto coerente.
d) Reparto: struttura operativa complessa, composta da più squadre.
e) Capo Ufficio/Reparto : quando un lavoratore, per le proprie autonomie,
responsabilità e competenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello
inferiore, appartenenti al medesimo ufficio/reparto, con responsabilità del loro
lavoro.
f) Squadra: un gruppo di professionalità omogenee, comprendente fino a 10
lavoratori.
g) Capo Squadra: quando l’ operatore, per le proprie autonomie, responsabilità e
competenze, coordina un gruppo di l avoratori di area professionale omogenea ,
che concorrono all’esecuzione di un determinato lavoro.
h) Gruppo: insieme fino a 5 lavoratori aventi competenze omogenee, normalmente
distribuiti su più livelli.
Art. 196 - Classificazione del personale: interpretazioni
In tutti i casi in cui sia incerto l’inquadramento per l’esistenza di fattispecie non previste
o per difficoltà interpretative, su sollecitazione di una delle Parti, sarà compito della
Commissione Bilaterale Nazionale sull’Interpretazione Contrattuale
(certificazionenazionale@enbic.it) emettere parere vincolante, che sarà pubblicato
anche nel sito dell’Ente Bilaterale (www.enbic.it) per utilità in tutti i casi ad esso
riconducibili.
Art. 197 - Classificazione unica del personale
Per poter effettuare il corretto inquadramento del personale, le Parti riportano il
seguente criteri o d’inquadramento: l a classificazione del personale
contrattualmente operata, riferendosi ad ambiti dimensionali fortemente
eterogenei, tiene conto delle situazioni aziendali mediamente rappresentate.
Ne consegue che la previsione contrattuale dovrà sempre essere
contestualizzata anche nella realtà dimensionale dell’azienda.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
160
Art. 198 - Classificazione del personale: dirigenti, quadri, impiegati e lavoratori operai
LIVELLO DIRIGENTE
Declaratoria: direttore o condirettore o institore o procuratore
Il lavoratore subordinato che con formali ed appropriate deleghe di gestione e di
rappresentanza, e quale Alter Ego dell’imprenditore, promuove, coordina e
gestisce la realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda media o grande.
LIVELLO QUADRO
Declaratoria: Direttore, con rappresentanza
Il lavoratore che con deleghe gestionali e/o di rappresentanza, esercita i necessari
poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento delle risorse umane e
materiali del proprio importante ambito operativo di una pluralità di clienti.
Profili ed Esemplificazioni
Il lavoratore che:
- gestisce le attività di finanza aziendale, promuove la raccolta dei dati finanziari
dell’azienda e del mercato esterno. Assiste la direzione nelle decisioni di politica
finanziaria e ne garantisce l’applicazione. Elabora i piani finanziari aziendali.
Coordina le attività di tesoreria e i rapporti con le banche. Predispone gli strumenti
di controllo delle liquidità nel tempo, provvedendo agli eventuali interventi
correttivi. Definisce le politiche assicurative aziendali:
o direttore settore finanziario (normalmente in grande azienda)
o chief financial officer
- quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi aziendali,
gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo; garantisce l’uniformità
dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli scostamenti dalle previsioni,
formulando le proposte correttive. Coordina e controlla le rilevazioni di
contabilità gestionale. Può essere responsabile anche dell’attività del settore
informatico:
o direttore settore controllo di gestione (normalmente in grande azienda)
o general manager
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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- gestisce e coordina l’ufficio delle relazioni sindacali, l’amministrazione del
personale, la selezione, formazione e sviluppo del personale, nonché la sicurezza
del lavoro e l’igiene ambientale:
o direttore settore del personale (normalmente in grande azienda)
o HR director
- gestisce e assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati. È responsabile dell’analisi e della progettazione dei sistemi
informativi e della gestione operativa del CED. In concorso con la funzione
commerciale, valuta le esigenze dei clienti ai fini della scelta dei programmi
gestionali dei servizi offerti. Contribuisce, assieme ai responsabili delle funzioni
utenti, al coordinamento degli interventi organizzativi connessi con l’automazione
dei sistemi informativi di settore. Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento
degli strumenti di elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento del
personale addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni esistenti in
funzione delle esigenze strategiche dell’azienda. È responsabile della riservatezza
dei dati sensibili, della loro conservazione e distruzione. Si mantiene aggiornato
sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o direttore settore sistemi informativi (normalmente in grande azienda)
o chief technology officer
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO A
Declaratoria: Direttore, senza rappresentanza
Il lavoratore che si differenzia dal livello Quadro per l’assenza di deleghe di
rappresentanza. Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime
competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi
aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza, conduzione,
coordinamento e controllo normalmente in piccole o medie aziende o in settori
aziendali equivalenti o per una equivalente area di competenza. Gestisce le
necessarie risorse e, nell’ambito delle proprie funzioni, assicura l’efficienza e i
risultati dell’intera area coordinata. Risponde direttamente al legale rappresentante
o al vertice tecnico, amministrativo o commerciale dell’azienda.
Declaratoria: Responsabile o capo servizio/area
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
162
Il lavoratore che con responsabilità e controllo sui collaboratori sottoposti,
normalmente in media impresa, garantisce i risultati del servizio o area coordinati.
In autonomia, gestisce i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti), dando
soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e amministrativi della/e
propria/e area/e coordinata/e. Normalmente, farà riferimento e risponderà al
legale rappresentante o al responsabile apicale amministrativo, tecnico o
commerciale.
Profili ed Esemplificazioni
Il lavoratore che:
- è preposto alla cura del ciclo attivo (fatturazione, incassi, libero professionisti,
crediti, tesoreria) e del ciclo passivo (fornitori, fatture passive, consulenze,
stipendi, iva- tasse-contributi, verifiche di cassa, tesoreria e alla contabilità), alla
stesura di contratti di fornitura, alla scelta e gestione di fornitori ed al CED.
Gestisce i responsabili sottoposti, provvede alla loro formazione; ha la
responsabilità sulla privacy e sulla conservazione dei dati del proprio setto re.
Coordina la ricerca del personale dei ruoli amministrativi, le pratiche di
assunzione e la gestione dell’eventuale contenzioso. Risponde al direttore generale
o al legale rappresentante:
o responsabile amministrativo (normalmente in grande azienda)
- gestisce e coordina più uffici quali: vendite, assistenza post vendita e
amministrazione clienti. Concorre alla definizione delle politiche commerciali e
dei prezzi di vendita dei servizi e/o impianti. Gestisce e coordina gli operatori di
vendita, rispondendo del raggiungimento dei risultati previsti:
o responsabile settore commerciale (normalmente in grande azienda)
o direttore commerciale
- conformemente alle indicazioni generali ricevute, elabora e gestisce le politiche
nell’ambito delle risorse umane; cura la selezione, la formazione, lo sviluppo
organizzativo, i piani retributivi e i piani di sviluppo delle carriere, il contenzioso
disciplinare, le assunzioni e i licenziamenti. Assicura una corretta amministrazione
del personale, appronta le previsioni di spesa settoriali e la determinazione dei
costi del personale, conformemente agli obiettivi aziendali e alle indicazioni di
spesa concordate. Coordina gli interventi atti a migliorare la sicurezza e l’igiene
degli ambienti di lavoro. Previene, studia e coordina le problematiche relative al
contenzioso del lavoro:
o responsabile del personale (normalmente in grande azienda)
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
163
o HR manager
- assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività pertinenti l’elaborazione
dei dati ed è responsabile della gestione operativa del CED. Collabora con il
proprio superiore diretto alla definizione dei programmi d’investimento del
centro elaborazione dati e, in concorso con i servizi utilizzatori, effettua la scelta
dei programmi di elaborazione e gestionali. Contribuisce, assieme ai responsabili
delle funzioni utenti, al coordinamento degli interventi organizzativi connessi con
l’automazione dei sistemi informativi. Rileva le opportunità di automazione e le
necessità di revisione delle applicazioni esistenti in funzione delle esigenze
aziendali. Gestisce il personale sottoposto rispondendo dell’efficienza e dei
risultati dell’intera struttura coordinata. Propone piani di formazione per
l’aggiornamento del personale sottoposto e degli utenti. È responsabile del
rispetto delle norme d’igiene e sicurezza per l’area e per l’intero gruppo di lavoro
gestiti. Si aggiorna sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o responsabile dei sistemi informativi (normalmente in azienda medio grande)
o information technology manager
- è gestore di uno o più servizi amministrativi interni e/o esterni, tra i seguenti
esemplificati: del personale, ivi compresa l’attività di ricerca e selezione;
amministrazione clienti, fornitori e banche; finanza; contabilità gestionale; sistemi
informativi. Gestisce i responsabili sottoposti, rispondendo dell’efficienza e dei
risultati dell’intera struttura coordinata:
o responsabile servizi amministrativi (normalmente in azienda medio grande)
- coordina e supervisiona gli Account Manager; dialoga con i clienti assegnati;
sviluppa relazioni e imposta metodologie di lavoro; partecipa al conto economico
della commessa e ne supervisiona l’andamento di Budget; sviluppa new business:
o client service director
o account director
o direttore di divisione
- è il portavoce dell’Organizzazione. La sua attività consiste principalmente
nell'assicurare una strategia di comunicazione esterna e, nel contempo,
promuovere l'immagine dell’azienda. Si occupa della redazione dei testi per i
comunicati agli organi di stampa e ai media, di cui poi segue e controlla anche le
fasi di trasmissione, cura la rassegna stampa e organizza le conferenze stampa. Di
queste, cura sia gli aspetti operativi (inviti, luoghi, orari, relatori, realizzazione di
un press kit) sia la selezione delle notizie da divulgare, rilevando gli aspetti coerenti
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
164
con l’immagine da comunicare. Ha ottima padronanza della lingua italiana e di
almeno una lingua straniera, unite ad ottime doti relazionali, capacità di sintesi,
familiarità con la scrittura, creatività e iniziativa:
o responsabile comunicazione
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO B
Declaratoria: Impiegato gestionale - capo ufficio o capo reparto
Il lavoratore che con specifica collaborazione nell’area di competenza, coordina
le risorse umane e materiali affidate e svolge attività che richiedano particolari
conoscenze ed elevatissima esperienza, comunque acquisita. Gestisce
normalmente sottoposti, con responsabilità della loro formazione, della disciplina
del lavoro e dei risultati complessivi dell’intero gruppo coordinato. Normalmente,
farà riferimento e risponderà nelle piccole imprese al responsabile aziendale
apicale e, nelle medie imprese, al responsabile d’area.
Profili ed Esemplificazioni
Il lavoratore che:
- quale responsabile di una sezione nell’ambito della contabilità generale, gestisce il
partitario fornitori e/o clienti e le principali operazioni di: verifica fatture,
imputazione contabile, liquidazione od incasso sulla base di modi convenuti,
disponibilità assegnate, vincoli legislativi e procedure dell’azienda. Cura
l’aggiornamento, l’imputazione, la chiusura e le rettifiche dei conti, garantendo
l’esattezza contabile della documentazione presentata. Cura la raccolta e la
classificazione delle informazioni analitiche e sintetiche per i settori contabili di
gestione. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con responsabilità
dei risultati complessivi. Dipende dal capo servizi amministrativi:
o capo ufficio contabilità (normalmente in media grande azienda)
- gestisce, coordina e forma gli Operatori di Vendita ai fini del conseguimento degli
obiettivi comunicati dall’Azienda, con responsabilità dei loro risultati:
o capo ufficio commerciale (normalmente in media grande azienda)
- si occupa di proporre e vendere servizi di field marketing:
o sales executive
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
165
o responsabile commerciale
- cura la costituzione, l’evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro dal
punto di vista gestionale, amministrativo, fiscale e previdenziale. Elabora la
retribuzione e i relativi adempimenti contrattuali e legali. Mantiene gli opportuni
rapporti con i diversi istituti pubblici attinenti il lavoro. Predispone gli strumenti
necessari per un efficace controllo del costo del lavoro e per l’elaborazione delle
previsioni periodiche. Cura le statistiche relative ai diversi aspetti del rapporto di
lavoro. Coordina le attività di selezione e formazione del personale:
o capo ufficio paghe e contributi (normalmente in grande azienda)
o capo ufficio selezione e formazione (normalmente in grande azienda)
- organizza e gestisce il flusso dei materiali, dei prodotti, delle scorte e delle mobili
(autovetture, autocarri ecc.). Nella propria attività e al fine di garantire il razionale
rifornimento di quanto necessario, collabora con il capo ufficio tecnico, il
responsabile della programmazione dei servizi e il responsabile degli
approvvigionamenti. Formula le proposte per il miglioramento del sistema
logistico aziendale e dei magazzini. Studia e propone progetti, schemi e sistemi
per ridurre i costi e migliorare l’efficienza e l’efficacia della funzione logistica.
Gestisce il personale sottoposto, rispondendo direttamente dei risultati
complessivi del gruppo di lavoro coordinato:
o capo uffici logistica (normalmente in grande azienda)
o capo magazzino (normalmente in grande azienda)
- cura la gestione delle reti e la loro sicurezza, sceglie il materiale informatico in
funzione dei fabbisogni, propone soluzioni per il salvataggio dei dati e la loro
sicurezza, per i sistemi antintrusione e per la scelta dei pacchetti gestionali:
o capo ufficio di settore informatico (normalmente in media grande azienda)
- gestisce, a livello individuale o nel contesto di un gruppo di lavoro da lui
coordinato, tutte le risorse hardware e software legate al personal computer,
gestisce le architetture internet, intranet, sistemi Wi- Fi ecc., anche nelle
correlazioni con le reti esterne e per gli aspetti di sicurezza dei dati, salvataggi e
antintrusione. Risponde al responsabile sistemi informatici:
o capo ufficio analisti reti e pc (normalmente in grande azienda)
- ha la responsabilità di rispettare gli obiettivi aziendali di relazioni interne e gestisce
le relazioni sindacali, il contenzioso disciplinare, l’amministrazione, la selezione,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
166
la formazione e lo sviluppo del personale, nonché la soddisfacente effettuazione
dei Servizi di sede. Collabora con il responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, interno o esterno, per gli aspetti disciplinari sulla sicurezza del lavoro
e l’igiene ambientale:
o capo servizio personale (normalmente in grande azienda)
- gestisce in collaborazione con il proprio diretto superiore al raggiungimento degli
obiettivi di vendita (volume, profitto, fatturato, previsioni) in una o più aree
geografiche, assicurandone il conseguimento. Concorre con il responsabile di
Settore alla formulazione delle politiche commerciali e all’attuazione di quanto
necessario al raggiungimento degli obiettivi di quantità, di margine, di copertura
geografica, di qualità del servizio ecc. Partecipa alla definizione del piano vendite
e alla previsione dei costi per l’area di sua competenza, al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi ricevuti. Controlla e verifica il progressivo
andamento degli indicatori proponendo soluzioni e intervenendo per modificare
gli scostamenti negativi. Gestisce e coordina la rete di vendita di propria
responsabilità, rispondendo dei risultati attesi:
o capo servizio area manager (normalmente in azienda medio grande)
- gestisce ed assicura la pianificazione ed il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati. È responsabile dell’analisi e della progettazione dei sistemi
informativi e della gestione operativa del CED. In concorso con la funzione
commerciale, valuta le esigenze aziendali nella scelta dei programmi gestionali dei
servizi richiesti od offerti. Contribuisce, assieme ai responsabili delle funzioni
utenti, al coordinamento degli interventi organizzativi connessi con l’automazione
dei sistemi informativi di settore. Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento
degli strumenti di elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento del
personale addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni esistenti in
funzione delle esigenze strategiche aziendali. È responsabile della riservatezza dei
dati sensibili, della loro conservazione e durata. Si mantiene aggiornato
sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o capo servizio sistemi informativi (in grande azienda)
- in possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, costruisce relazioni di business con i clienti per favorire il corretto
svolgimento dei servizi di marketing anche in modalità digitale. Identifica
opportunità di sviluppo e supporta l’account director. È punto di riferimento
senior per gli account executive e la soddisfazione del cliente.
o client service manager
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
167
o account manager
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO C
Declaratoria: Impiegato di concetto
Il Lavoratore che con specifica collaborazione e nell’ambito delle proprie
mansioni, opera con adeguata iniziativa, al fine di garantire i risultati richiesti,
anche coordinando professionalmente i propri sottoposti. Ha padronanza dei
programmi gestionali ed applica procedure operative complesse, relative al
sistema tecnico, produttivo, commerciale, amministrativo, estetico, adottate nello
specifico ambito di competenza. È incaricato di svolgere, anche congiuntamente,
compiti che richiedano specialistiche conoscenze tecniche, produttive,
merceologiche, legali, amministrative, linguistiche, estetiche o commerciali,
approntando i conseguenti interventi operativi.
Declaratoria: Operatore specializzato di settore
Il Lavoratore che sceglie le procedure di lavoro e l’impiego di materiali, prodotti,
macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro secondo i criteri
di soddisfazione del Cliente/Utente, di economicità, di buona tecnica e di rispetto
delle norme aziendali e legali vigenti, anche riferite alla qualità, sicurezza, igiene,
rispetto delle norme ecc. Svolge complessi interventi e/o servizi, con responsabilità
del risultato richiesto, anche per i sottoposti direttamente coordinati.
Declaratoria: Operatore di vendita di 1
a
categoria
L’impiegato commerciale “Gestore” che svolge attività di vendita diretta e, in
possesso delle conoscenze, abilità, autonomie, competenze e responsabilità
previste dalla declaratoria del livello “C” e di quelle proprie dell’operatore di
vendita di 2
a
categoria, avendo i titoli e requisiti necessari, nonché le competenze
tecniche, è stabilmente incaricato di viaggiare per la trattazione con la clientela e
la ricerca della stessa. Provvede inoltre a fornire all’azienda gli elementi per la
stipulazione d ei prev entivi in base alle richieste dei clienti e alle disposizioni
ricevute. Mantiene i rapporti commerciali e di servizio con i clienti. Supervisiona
il lavoro degli operatori di vendita di livello inferiore.
Profili ed esemplificazioni
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
168
Il lavoratore che:
- è impiegato di concetto:
o amministrativo
o contabile
o addetto all’ufficio del personale
o informatico
o addetto agli acquisti
o addetto alla Qualità
- svolge operazioni qualificate di coordinamento, assistenza, informazione e
consulenza al personale di campo. Svolge formazione al personale di territorio e
in caso di necessità ne svolge le mansioni. Coordina l’allestimento dei punti
vendita secondo le tecniche promozionali- commerciali ricevute. Concorre al
raggiungimento degli obiettivi dei progetti e delle persone di cui è il riferimento.
Concorre a sorvegliare il comportamento del personale di territorio allo scopo di
evitare danni e/o furti ai prodotti assegnati:
o coordinatore di field
o district manager
o area manager
- in possesso di competenze e conoscenze commerciali, costruisce relazioni di
business con i clienti per favorire il corretto svolgimento dei servizi di marketing
anche in modalità digitale. Identifica opportunità e gestisce operativamente le
persone sul territorio, concorrendo al raggiungimento dei loro obiettivi; si occupa
dell’acquisizione e la consegna di materiale pop. Collabora e supporta l’Account
manager nelle sue attività:
o client service executive
o account executive
o project manager/leader
o junior account
- in possesso di elevate competenze tecniche e formative, coordina e supervisiona
l’esecuzione delle attività di visual merchandising, agendo direttamente o tramite
altre persone sul territorio
o responsabile visual merchandiser
- visita punti vendita e territori al fine di migliorare la conoscenza tecnica,
commerciale e di marketing dei brand committenti. Partendo da linee guida
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
169
definite, si occupa produrre contenuti e presentazioni a supporto dell’attività
formativa. È attivamente coinvolto in eventi e workshop oltre che nella
formazione di promoter, addetti vendita e di tutte le figure professionali
interessate:
o trainer/formatore
- svolge la propria attività promozionale da sede, gestisce e supporta
amministrativamente le field force; crea ed invia la documentazione di accesso ai
punti vendita; monitora il parco auto e ne fornisce supporto; monitora e gestisce
le dotazioni aziendali:
o field force specialist
- in possesso di competenze di pianificazione/progettazione degli spazi interni e di
vetrina, delle tecniche espositive (rapporti tra forme e volumi nello spazio),
d’illuminazione, degli effetti di colore, della grafica pubblicitaria e della psicologia
della comunicazione, svolge operazioni di progettazione, approntamento dei
supporti pubblicitari e allestimento dei locali e delle vetrine, con l’obiettivo di
mettere in risalto i prodotti venduti, catturare l’attenzione del cliente e stimolarne
il desiderio d’acquisto. Dispone l’esposizione dei prodotti. Può coordinare
l’organizzazione del proprio gruppo di lavoro:
o vetrinista specializzato
- per la propria pluriennale esperienza aziendale, effettua tutte le movimentazioni
richieste nel magazzino o dalla logistica aziendale, ivi comprese le operazioni di
carico e scarico dei materiali dagli automezzi, carri ferroviari ecc. Rileva le
giacenze, segnala le scadenze dei prodotti, il riordino delle scorte e compila tutti
i documenti di pertinenza. Può coordinare l’organizzazione del lavoro anche
degli addetti esterni, quali trasportatori, fornitori eccetera:
o magazziniere specializzato (responsabile)
- cura l’intera realizzazione delle attività di progettazione, organizzazione e
realizzazione di eventi e/o di campagne promozionali all’interno degli esercizi
commerciali. Coordina i sottoposti, l’organizzazione e la disciplina del lavoro dei
promoter, host ess, steward, allestitori, dimostratori e altri collaboratori,
dipendenti o autonomi, addetti alla campagna, rispondendo del loro risultato
complessivo:
o event executive
o realizzatore di campagne promozionali
o organizzatore di eventi
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
170
- analizza dati e sviluppa report interni ed esterni. Gestisce i software necessari ad
acquisire ed elaborare dati e informazioni; sviluppa nuove soluzioni tecnologiche;
è punto di riferimento senior per i data analyst:
o data analyst senior
o data science
o tech developer
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO D
Declaratoria: Impiegato qualificato
Il lavoratore che per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie
soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche d’area
(amministrative, tecniche, produttive o commerciali) e relative operazioni
complementari. Coordina organizzativamente un gruppo di lavoratori di livello
inferiore. Risponde al proprio responsabile.
Declaratoria: Impiegato di elevato ordine di settore
Il lavoratore che con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva, svolge
lavori che richiedano adeguate competenze teoriche o acquisite mediante pratica
ed elevata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce l’effettuazione corretta
dei compiti e delle opere di competenza. Risponde al capo ufficio, o capo servizio,
o al coordinatore o ad altro lavoratore inquadrato a livello superiore.
Declaratoria: Operatore qualificato
Il lavoratore che a fronte di richieste d’intervento, svolge mansioni qualificate che
comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate capacità tecnico-pratiche,
comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del proprio ambito lavorativo,
opera in completa autonomia esecutiva nel rispetto delle disposizioni generali
aziendali e legali riferite alla propria area d’attività.
Declaratoria: Operatore di vendita di 2
a
categoria
L’impiegato commerciale di concetto - supervisore e coordinatore che stabilmente
promuove i prodotti/servizi aziendali presso i clienti, avendo anche l'incarico di
ricercare e segnalare potenziali clienti di specifici prodotti. Può coordinare
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
171
organizzativamente un gruppo di altri operatori di vendita, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle loro attività lavorative.
Profili ed esemplificazioni
Il lavoratore che:
- per l’esperienza e la competenza posseduta, opera in condizioni di elevata
autonomia esecutiva nel settore di competenza, garantendo i risultati richiesti dalla
mansione:
o Impiegato qualificato addetto all’ufficio:
• contabilità
• acquisti
• commerciale (addetto alle vendite e post vendita; addetto al controllo
vendite; creatore o redattore di rapporti di informazioni commerciali)
• addetto predisposizione preventivi e partecipazione a gare d’appalto /
junior sales
• amministrazione del personale
- con competenza nella lingua italiana e, quando richiesto, con buona conoscenza
in almeno una lingua straniera, intrattiene abitualmente i rapporti commerciali,
amministrativi, tecnici ecc, con collaboratori, Enti, clienti, banche o fornitori:
o Operatore qualificato addetto all’ufficio:
• amministrativo
• approvvigionamenti
• addetto al controllo di attività non complessa / project coordinator
• logistica
• impiegato linguistico – traduttore
- svolge su indicazione del responsabile, predispone, elabora ed archivia la
documentazione di consegna, i documenti di trasporto e le fatture:
o impiegato contabile di elevato ordine
- svolge in condizioni di elevata autonomia esecutiva, con specifica competenza,
diligenza e collaborazione, più compiti quali: raccolta di dati, elaborazione di
schede e situazioni, compilazione di registri o reperti obbligatori, tenuta di
situazioni contabili, scadenziari, estratti conto, solleciti, predisposizione di
comunicazioni e verbali, corrispondenza con i clienti, ecc. Normalmente,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
172
risponde al proprio capo ufficio:
o addetto salvataggi Electronic Data Processing
o segretario di direzione
- presidia punti vendita e territori tramite visite pianificate al fine di migliorare
presenza e riconoscibilità dei brand committenti. Si occupa di supportare i
consumatori e i responsabili di negozio su temi tecnici e commerciali; promuovere
e agevolare nu ove iniziative commerciali; trasportare, concordare e posizionare
materiale di visibilità; supportare e monitorare il lavoro dei promoter e dei
merchandiser; controllare qualità e scadenze dei prodotti; rilavare dati e acquisire
informazioni; produrre la reportistica a supporto dell’attività; stimolare gli ordini e
l’inserimento di nuove referenze. Collabora attivamente con i responsabili dei
punti vendita:
o field specialist
o presidiatore
o sell out specialist
o store account
o retail specialist
o key account
- con specifica collaborazione, competenza e conoscenza dei termini commerciali
del settore in store e promotion, effettua attività di coordinamento e formazione
sul campo di promoter, merchandiser e personale di territorio; di pari o
differente inquadramento contrattuale:
o field manager
- con specifica collaborazione e conoscenza settoriale, è in grado di pianificare la
consegna del materiale POP nei pdv interessati, assicurandosi dell’effettiva
consegna e del relativo ritiro alla fine della campagna promozionale:
o addetto alla logistica per materiale POP
- effettua le qualificate movimentazioni richieste nel magazzino o dalla logistica
aziendale, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dagli
automezzi, carri ferroviari ecc. Rileva le giacenze, segnala le scadenze dei
prodotti, il riordino delle scorte e compila tutti i documenti di pertinenza. Può
coordinare l’organizzazione del lavoro anche degli addetti esterni, quali
trasportatori, fornitori eccetera:
o magazziniere qualificato
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
173
- è addetto all’accoglienza dei clienti, al ricevimento delle loro richieste (iscrizioni,
resi, ecc.), rilevazione sul grado di soddisfazione del servizio. Cura, per quanto
possibile, l’efficienza nel rapporto con il cliente e con sollecitudine concorre
attivamente alla sua soddisfazione:
o box assistenza
o addetto alle relazioni con i clienti
- effettua operazioni qualificate di allestimento dei locali e delle vetrine, essendo in
possesso di competenze di pianificazione/progettazione degli spazi interni e di
vetrina, delle tecniche espositive (rapporti tra forme e volumi nello spazio), di
illuminazione, degli effetti di colore e della grafica pubblicitaria:
o vetrinista qualificato
- Figura di riferimento che garantisce il corretto svolgimento dell’evento:
o team leader
- a fronte di richieste e/o interventi, anche calendarizzati, per le proprie qualificate
competenze di settore, effettua lavori richiedenti conoscenze tecniche particolari
ed elevate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, individuando i guasti di
normale difficoltà, in relazione ai mezzi e/o strumenti disponibili. Effettua
installazioni, riparazioni e manutenzioni. Risponde al proprio Responsabile
diretto:
o operaio qualificato (installatore, addetto conduzione, riparatore, addetto alla
manutenzione d’impianti meccanica, elettrica, idraulica, ecc.)
- analizza dati e sviluppa report interni ed esterni. Gestisce i software necessari ad
acquisire ed elaborare dati e informazioni:
o data analyst
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO E
Declaratoria: Impiegato d’ordine
Il lavoratore che svolge con specifica collaborazione mansioni d’ordine ed
esecutive, anche articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee,
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
174
cioè di pari livello. Opera anche con l’uso di normali attrezzature (autovetture),
documenti (schede, registri ecc.) e/o apparecchi (PC, telefoni, palmari ecc.). È in
possesso di formazione specifica e/o esperienza pratica. Risponde al proprio
responsabile.
Declaratoria: Operatore esperto settoriale
Il lavoratore che con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva, svolge
compiti operativi, per i quali siano richieste adeguate conoscenze teoriche
settoriali e capacità tecnico -pratiche, comunque acquisite. Risponde al
coordinatore di settore o ad altro lavoratore inquadrato a livello superiore.
Declaratoria: Operatore di vendita di 3
a
categoria
L’impiegato commerciale qualificato che avendo i titoli e requisiti necessari, è
assunto stabilmente per promuovere presso i clienti i servizi aziendali offerti. Ha
anche l'incarico di ricercare e segnalare i potenziali clienti.
Profili ed esemplificazioni
Il lavoratore che:
- è addetto alla gestione delle telefonate, alla preparazione e ricevimento della posta,
all’accoglienza dei clienti, al ricevimento e registrazione dei visitatori, alla
registrazione dei visitatori, ai servizi informativi, alla gestione delle telefonate,
anche con l’uso semplice della lingua straniera. Concorre alla soddisfazione del
cliente:
o addetto all’accoglienza
o box informazioni
o centralinista
o addetto al front office
- è l’impiegato addetto alle attività di: protocollo, archivio, fotocopiatura e stampa
completa di documenti (fronte e verso, graffettatura, fascicolazione e/o
plastificazione ecc.); reception, centralino telefonico e corrispondenza
interna/esterna; front desk, immissione dati su maschere già predisposte e/o nei
fogli di calcolo ; videoscrittura. Su indicazione del responsabile effettua diverse
operazioni semplici, rispettando procedure o schemi predeterminati: elabora
situazioni, cura lo scadenziario, ecc.:
o Impiegato d’ordine:
• amministrativo
• commerciale
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
175
• tecnico
- svolge attività su un singolo punto vendita o su un gruppo di punti vendita assegnati
al fine di migliorare i volumi di vendita dei brand committenti. Si occupa di
coinvolgere attivamente i consumatori; aumentare la visibilità dei prodotti;
condividere e acquisire informazioni con utenti e personale del punto vendita;
raccogliere dati; redigere report. Collabora attivamente con i responsabili dei punti
vendita:
o promoter
o brand ambassador
o consultant
- svolge attività in remoto al fine di migliorare i volumi di vendita dei brand
committenti. Si occupa di coinvolgere e fornire supporto ai consumatori;
condividere e acquisire informazioni con utenti e personale del punto vendita;
raccogliere dati; redigere report:
o promoter virtuale
o promoter in remoto
- svolge attività su un singolo punto vendita o su un gruppo di punti vendita assegnati
al fine di rendere disponibili e correttamente esposti i prodotti dei brand
committenti in funzione delle strategie commerciali, come da disposizioni
ricevute. Si occupa di caricare e posizionare i prodotti in vendita negli appositi
scaffali o espositori; trasportare e posizionare materiale di visibilità durevole o
semidurevole forniti dall’azienda; segnalare ai referenti del punto vendita la merce
mancante e stimolare gli ordini; raccogliere dati e informazioni. Per svolgere il
proprio lavoro, utilizza strumenti aziendali analogici o digitali. Collabora
attivamente con i responsabili dei punti vendita:
o merchandiser
o rack jobber
o visual merchandiser specialist
o allestitore
- utilizzando apposita strumentazione, visita punti vendita al fine di raccogliere e
archiviare dati e informazioni sui prodotto venduti e sui clienti, al fine di elaborare
statistiche di mercato:
o rilevatore
o auditor
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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o marketing research
- presidia punti vendita e territori per progetti tattici e definiti nel tempo, al fine di
migliorare presenza e riconoscibilità dei brand committenti. Si occupa di
supportare i consumatori e i responsabili di negozio su temi tecnici e commerciali;
promuovere e agevolare nuove iniziative commerciali; trasportare, concordare e
posizionare materiale di visibilità; supportare e monitorare il lavoro dei promoter
e dei merchandiser; controllare qualità e scadenze dei prodotti; rilavare dati e
acquisire informazioni; produrre la reportistica a supporto dell’attività; stimolare
gli ordini e l’inserimento di nuove referenze. Collabora attivamente con i
responsabili dei punti vendita:
o brand specialist tattico
o presidiatore tattici
o store account tattico
- secondo le disposizioni ricevute, svolge attività di simulazione di acquisti al fine di
far valutare, in modo anonimo, la qualità dei servizi e prodotti, le procedure, il
comportamento dei dipendenti e il merchandising. Provvede a redigere apposita
relazione sui comportamenti/dati rilevati:
o mistery client
- attraverso verifiche a campione o sopralluoghi negli esercizi commerciali o lettura
di report statistici, è addetto alle attività di controllo prezzi e monitoraggio della
concorrenza, con redazione di report/relazione dei risultati ricavati:
o addetto al controllo/monitoraggio
- è addetto alle attività di dimostrazione delle specifiche funzionalità del prodotto,
della sua qualità e dei relativi modi di impiego:
o dimostratore/esecutore
- è addetto all’accoglienza e al supporto degli utenti; fornisce informazioni e
distribuisce gabget/campioni. Concorre attivamente allo svolgimento dell’evento
in rispetto alle linee guida:
o hostess/steward
- è addetto al supporto operativo durante lo svolgimento di eventi: movimenta i
materiali utili a garantire il corretto svolgimento dell’evento, come gadget e
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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materiale di comunicazione; allestisce spazi dove lavoreranno hostess/steward; è
la persona che interviene in caso di imprevisti:
o runner
- figure con competenze verticali richieste per specifici eventi. Tra le principali:
truccabimbi, Make Up Artits, Performer e Animatori:
o specialist
- sulla base delle istruzioni ricevute, mediante operazioni di normale complessità,
provvede allo smistamento della merce, al suo imbustamento, etichettatura,
piegatura, riordino e applicazione dei sistemi di antitaccheggio. Effettua il
controllo visivo della qualit à̀ del prodotto, segnalando eventuali anomalie
riscontrate e il riordino delle scorte di magazzino. Compila le distinte di
spedizione. Effettua il riordino del proprio ambiente di lavoro. Esegue lavori di
normale complessità per l’imballaggio di prodotti, o loro parti, in casse, in stender
o in cestoni, secondo le specifiche esigenze. Effettua operazioni di sollevamento,
trasporto di materiali e loro posizionamento:
o magazziniere comune
- esegue interventi di normale complessità e lavori che richiedono normali
conoscenze teorico -pratiche, comunque acquisite. Risponde al proprio
responsabile diretto:
o operaio comune settoriale (installatore, a ddetto conduzione, r iparatore,
addetto alla manutenzione d’impianti meccanica, elettrica, idraulica, ecc.)
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO F
Declaratoria: operatore comune
Il lavoratore che con specifica collaborazione e nel rispetto delle disposizioni di
lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche documentale o remoto, di
altro responsabile, svolge mansioni pratiche ed esecutive, che possono essere
articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee, cioè di pari
livello. Può utilizzare macchine e/o apparecchiature di uso corrente o ad ess e
analoghe. È richiesta normale formazione specifica e/o esperienza pratica.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
178
Profili ed esemplificazioni
Il lavoratore che:
- effettua semplici attività di manutenzione quali, sfalcio dell’erba, ricevimento
posta, sostituzione lampadine e simili:
o operaio generico
- svolge uno o più compiti, quali: trasporto di materiale a bordo di mezzi
provvedendo anche alle operazioni di carico e scarico. Svolge le previste attività di
pulizia e semplice manutenzione del mezzo, nel rispetto dei ristretti limiti di legge:
controllo visivo pneumatici, livello dei lubrificanti, integrità luci ecc.:
o conduttore automezzi generico
o autista generico
- effettua le pulizie e il riordino del/dei locale/i, magazzino/i, anche utilizzando
normali strumenti d’uso comune (aspirapolvere, spazzatrici, prodotti per la
pulizia), provvede alla segnalazione/segregazione di sicurezza dei luoghi ove
opera, secondo le disposizioni generali ricevute. Svuota cestini, pulisce le
superfici, le vetrine, gli uffici, i bagni, le scale ecc.:
o addetto alle pulizie
- seguendo le indicazioni ricevute, effettua attività di:
• controllo degli accessi
• registrazione e regolazione del flusso delle persone in entrata e uscita
• assistenza in occasioni di manifestazioni ed eventi
- distribuisce materiale pubblicitario e promozionale tramite la consegna a
domicilio di volantini, a piedi o con utilizzo di motocicli o autovetture:
o addetto al volantinaggio
Altri lavoratori i cui profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
OPERATORI DI VENDITA
Art. 199 - Operatori di vendita: classificazione
Per l’inquadramento degli operatori di vendita si rinvia alla c lassificazione unica del
personale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
179
L'eventuale assegnazione dei compiti dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche
di acquisizione e conservazione dei clienti e coordinata nell’ambito delle
professionalità impiegatizie, secondo il seguente criterio di equivalenza:
Operatore di vendita di prima categoria: impiegato di livello C;
Operatore di vendita di seconda categoria: impiegato di livello D;
Operatore di vendita di terza categoria: impiegato di livello E;
Art. 200 - Operatori di vendita: rapporto di lavoro
Fermo restando quanto già previsto dal presente CCNL, la lettera di assunzione
dell'operatore di vendita dovrà contenere anche:
a. eventuali compiti accessori dell'operatore di vendita, purché compatibili con il suo
livello professionale;
b. l’ambito operativo (zona o territorio ecc.), l’oggetto (prodotti, servizi ecc.),
eventuali obiettivi di vendita (anche con rinvio ad allegati);
c. le condizioni ed eventuali limiti d’uso dell’autovettura concessa dall’ azienda o di
uso e rimborsi per l’autovettura personale utilizzata per motivi di lavoro.
Nell’esecuzione del lavoro, l’o peratore di v endita dovrà rispettare i prezzi, le
condizioni di fornitura, la zona assegnata, l’oggetto e la politica commerciale aziendale.
TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE
Art. 201 – Trattamento economico
Il trattamento economico contrattuale minimo previsto dal presente CCNL è
composto dalle seguenti voci retributive, singolarmente analizzate negli appositi
articoli:
1) Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.)
2) Elemento Perequativo Mensile Regionale;
3) Indennità di Mancata Contrattazione;
4) Aumenti periodici d’Anzianità;
5) Inoltre, poiché lo scopo della retribuzione è di poter acquisire beni e servizi al
fine di garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36
Cost.), le Parti concordano che nel trattamento complessivamente dovuto al
lavoratore sia compreso anche il w elfare contrattuale, avendo esso lo scopo di
permettere al l avoratore l’acquisizione diretta di beni e servizi. Welfare
contrattuale come previsto per le c ategorie degli o perai, impiegati, operatori di
Vendita, quadri e dirigenti. Il w elfare contrattuale, in ogni caso, dovrà essere
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
180
riconosciuto sempre in aggiunta alla retribuzione prevista dal presente CCNL o
alla retribuzione individuale, se più favorevole al lavoratore;
6) Eventuali altre indennità di mansione, se spettanti;
7) Eventuali maggiorazioni per il l avoro straordinario prestato o s traordinario con
riposo compensativo o per intensificazioni con accredito nella banca delle ore;
8) Eventuale Indennità di Vacanza Contrattuale.
Il trattamento contrattuale complessivo, composto da tutti gli elementi applicabili di
cui sopra, tenendo conto delle rispettive incidenze sulla RAL, rappresenta il valore
minimo da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da
altro CCNL.
Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al lavoratore hanno assunto, quale
normale sistema di calcolo, la c.d. mensilizzazione. Resta inteso che le aziende
potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, purché, a
parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici complessivi.
Art. 202 - Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.)
Le Parti, nel presente rinnovo contrattuale hanno concordato la seguente Paga Base
Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.), da erogare per 13 mensilità annue, già
comprensiva dell’ex indennità di contingenza e dell’ex E.D.R.
Tabella 1 a): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro
Livello
fino al
30/04/2024
(previgente
CCNL)
dal 1° gennaio 2025 dal 1° gennaio 2026 dal 1° gennaio 2027
Dirigente 3.890,24 3.983,31 4.076,38
Quadro 2.192,86 2.291,54 2.346,38 2.401,20
A 1.956,99 2.045,05 2.093,98 2.142,90
B 1.755,13 1.834,11 1.877,99 1.921,87
C 1.567,61 1.638,15 1.677,34 1.716,53
D 1.399,77 1.462,76 1.497,75 1.532,75
E 1.275,27 1.332,66 1.364,54 1.396,42
F 1.191,32 1.244,93 1.274,71 1.304,50
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
181
Tabella 1 b): P.B.N.C.M. per gli operatori di vendita, espressa in valori lordi in euro
Livello
fino al
30/04/2024
(previgente
CCNL)
dal 1° gennaio 2025 dal 1° gennaio 2026 dal 1° gennaio 2027
operatore di vendita
di 1
a
categoria 1.629,62 1.702,95 1.743,69 1.784,43
operatore di vendita
di 2
a
categoria 1.418,95 1.482,80 1.518,28 1.553,75
operatore di vendita
di 3
a
categoria 1.291,32 1.349,43 1.381,71 1.414,00
Art. 203 - Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.)
Considerato che l’indice regionale del costo della vita (IPCA) ha un differenziale tra
regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è concordato
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi
precisati nella successiva Tabella 1).
Tab. 1): Elemento Perequativo Mensile Regionale, valori lordi mensili espressi in euro
Livello
(*)
Lombardi
a Liguria Trentino
AA Lazio Toscana Emilia
Romagna
Friuli
Ven.
Giulia
Umbria Valle
d’Aosta Piemonte
Dirigente 270,00 255,00 255,00 248,00 241,00 223,00 208,00 197,00 197,00 186,00
Quadro 153,00 145,00 145,00 141,00 138,00 127,00 121,00 115,00 115,00 108,00
A 121,00 115,00 115,00 111,00 108,00 99,00 95,00 90,00 90,00 84,00
B 110,00 87,00 87,00 102,00 100,00 92,00 88,00 83,00 83,00 78,00
C
e Op. 1
a
99,00 94,00 94,00 92,00 90,00 82,00 79,00 74,00 74,00 70,00
D
e Op. 2
a
92,00 87,00 87,00 85,00 83,00 76,00 73,00 69,00 69,00 65,00
E
e Op. 3
a
85,00 81,00 81,00 78,00 76,00 70,00 67,00 63,00 63,00 60,00
F 80,00 76,00 76,00 74,00 72,00 67,00 63,00 60,00 60,00 57,00
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
182
Livello
(*)
Veneto Marche Abruzzo Sicilia Puglia Campania Sardegna Calabria Basilicata Molise
Dirigente 150 110 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Quadro 108,00 69,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 4 3,00 43,00 43,00
A 84,00 54,0 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 3 5,00 35,00 35,00
B 78,00 50,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 3 1,00 31,00 31,00
C
e Op. 1
a 70,00 45,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
D
e Op. 2
a
65,00 41,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 2 6,00 26,00 26,00
E
e Op. 3
a 60,00 37,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
F 57,00 34,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
* “Op” indica operatore di vendita (di 1
a
, 2
a
e 3
a
categoria).
La previsione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che rispondere al
criterio dell’art. 36 della Costituzione, per la quale la retribuzione deve essere in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, ha
anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso costo della vita che,
normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di occupazione.
Criteri di erogazione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.)
Tale elemento deve essere riconosciuto ai lavoratori nel valore previsto per la Regione
sede abituale di lavoro.
Nel caso in cui la natura delle prestazioni lavorative richieda al lavoratore continui e
differenti spostamenti da un luogo di lavoro ad un altro, l'E.P.M.R. di riferimento sarà
quello della regione in cui è situata la sede contrattuale di lavoro, come spe cificato
nella lettera di assunzione.
Il lavoratore che si trova in altra regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità
dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile
Regionale della sede abituale.
Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al l avoratore dovrà essere riconosciuto
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della nuova regione, diventata sede
abituale di lavoro.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
183
Art. 204 - Indennità di Mancata Contrattazione (I.M.C.)
Come già dichiarato dalle Parti, la condizione normale di applicazione contrattuale
prevede che sia sottoscritto un c ontratto collettivo aziendale di secondo livello, in
modo da commisurare i benefici ai lavoratori compatibilmente con la situazione
aziendale.
Tale contrattazione aziendale di s econdo livello dovrà determinare ai l avoratori
benefici complessivi almeno pari alla sottostante Indennità di Mancata Contrattazione
(I.M.C.).
In assenza di c ontrattazione aziendale con le predette caratteristiche, la I.M.C., sarà
spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza,
in base alle presenze mensili.
Per i neoassunti e per i l avoratori cessati, quando spettante, l’ indennità sarà
riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o
nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Tabella 1): indennità I.M.C., valori lordi mensili espressi in euro
livello valore mensile dell’I.M.C.
Dirigente 170,00
Quadro 91,00
A 62,00
B 56,00
C
e operatore di vendita di 1
a
categoria 51,00
D
e operatore di vendita di 2
a
categoria 47,00
E
e operatore di vendita di 3
a
categoria 44,00
F 41,00
Le assenze che danno ugualmente diritto alla maturazione dell’Indennità di Mancata
Contrattazione sono:
a) i giorni di ferie e le ore di permessi retribuiti;
b) le ore di riposo compensativo;
c) i riposi per donazione sangue;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
184
d) le festività infrasettimanali;
e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite;
f) i giorni di congedo matrimoniale;
g) i permessi retribuiti ai sensi della Legge n.104 del 05/02/1992;
h) i periodi di congedo di maternità e di congedo parentale;
i) i giorni d’assenza per malattia e infortunio se inferiori a 14 giorni di calendario.
1) Indennità di Mancata Contrattazione e tempo parziale
In caso di t empo parziale, il valore dell’I.M.C. spettante sarà moltiplicato per
l’indice di prestazione del lavoratore.
2) Indennità di Mancata Contrattazione e apprendistato
L’indennità spetterà anche agli apprendisti a decorrere dal 01/01/2025.
3) Indennità di Mancata Contrattazione e sospensioni
Nel calcolo dell’indennità, le ore di sospensione dal lavoro, con ricorso alla cassa
integrazione guadagni, dovranno essere considerate neutre e, quindi, trattate come
se nel mese di riferimento la sospensione configurasse un lavoro a tempo parziale
(riduzione del tempo di lavoro ordinario in funzione dell’indice di prestazione).
4) Riflessi dell’Indennità di Mancata Contrattazione
L’indennità, avendo natura retributiva premiante già comprensiva delle
retribuzioni indirette e differite, sarà ininfluente nel calcolo annuale della
tredicesima mensilità, delle maggiorazioni contrattuali e del T.F.R.
Art. 205 - Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, il dipendente ha diritto a
10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti scatti.
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno
del mese successivo alla data d’assunzione. Ciò ha validità sia per i rapporti di
apprendistato in corso alla data di stipula del presente rinnovo contrattuale, che per
gli apprendisti di nuova assunzione stipulati dal 01/01/2025.
Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL,
sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle misure individuate nella
seguente tabella.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
185
Tabella 1): aumenti periodici di anzianità, valori lordi mensili espressi in euro
livelli valore mensile del singolo scatto
Dirigente 55,00
Quadro 31,00
A 27,00
B 24,00
C
e operatore di vendita di 1
a
categoria 22,00
D
e operatore di vendita di 2
a
categoria 20,00
E
e operatore di vendita di 3
a
categoria 18,00
F 17,00
In occasione di un nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella Tabella 1) che
precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti già precedentemente maturati.
In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo degli scatti già maturati si
sommerà ai valori che matureranno nel nuovo livello, senza soluzione di continuità e
sempre entro il limite massimo di 10 scatti triennali.
Solo in caso di cambio di categoria, con approdo alla categoria dei Quadri o dei
Dirigenti, l’importo degli scatti già maturato sarà riconosciuto al l avoratore quale
“Superminimo Assorbibile Ad Personam” e gli scatti inizieranno nuovamente a
maturare nella nuova categoria, sempre entro il limite massimo di 10 scatti triennali.
L'importo degli scatti, maturati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, sarà
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il triennio d’anzianità effettivamente lavorato.
In caso di cambio di c ategoria, la decorrenza del primo scatto sarà dal primo giorno
del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità
effettivamente lavorato nella nuova c ategoria. Gli scatti d’anzianità non potranno
essere assorbiti da aumenti di merito o da altri aumenti contrattuali.
In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o
aziendalmente assicurato al lavoratore.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
186
In caso di passaggio di CCNL : in caso di provenienza da altro CCNL, in occasione
dell’Allineamento Retributivo così come disciplinato all’art. 274, gli scatti già maturati
dal lavoratore saranno “congelati” nei loro valori previsti dal CCNL di provenienza,
eventualmente riparametrati in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fosse
previsto un maggior numero di mensilità annuali.
Ciò premesso, dal compiersi dello scatto di anzianità in corso all’atto del passaggio del
CCNL, decorrerà la nuova anzianità del lavoratore che, in costanza di rapporto, avrà
diritto ad ulteriori 10 scatti triennali, secondo la disciplina prevista dal presente
articolo.
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA’
Art. 206 - Indennità di cassa
Al personale che ha normalmente maneggio di denaro, qualora risponda per errori
con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo
dell’incarico e della responsabilità, un’indennità di cassa o di maneggio denaro nella
misura del 5% della retribuzione fissa mensile lorda (R.M.N.), parametrata all’indice
di prestazione in caso di tempo parziale.
La presente i ndennità, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, sarà
ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie,
nonché per previsione delle Parti del T.F.R.
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
Art. 207 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello richiesto dal datore di lavoro e prestato dal lavoratore
oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con l’esclusione del lavoro
svolto in regime di flessibilità ( banca delle o re), dello straordinario con riposo
compensativo (composizione multiperiodale dell’orario di lavoro) o per recupero di
ritardi o assenze.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali delle 48
ore settimanali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo
impedimento per il lavoratore.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 ore annue di lavoro
straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di lavoro giornaliero
e settimanale, l’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
187
urgenti od occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come
deroga ed eccezione dalle norme di legge o dal presente CCNL.
È demandata alla c ontrattazione aziendale di secondo livello la possibilità di
concordare un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché esso sia
rigorosamente motivato, giustificato e temporaneo, nel rispetto dei limiti imposti dalla
tutela della salute del lavoratore.
Il lavoratore effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta o autorizzazione
aziendale, trasmessa tramite il responsabile a ciò preposto e/o autorizzato.
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi con la
retribuzione del mese di competenza, sono previste alla successiva tabella 1).
Tabella 1): sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario
descrizione dello straordinario
(nel lavoro discontinuo o di semplice atttesa, esso decorre dal
compiersi dell’orario ordinario di lavoro di max. 45 ore settimana)
maggiorazione oraria
entro 48 ore settimanali 10%
oltre le 48 ore settimanali 15%
in regime diurno in giorno festivo o di riposo settimanale 20%
in regime notturno in giorno feriale 25%
in regime notturno in giorno festivo o di riposo settimanale 30%
La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di
forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione delle
retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.
Art. 208 - Lavoro straordinario con riposo compensativo
Il lavoro straordinario richiesto entro i limiti legali delle 48 ore settimanali sarà
normalmente retribuito nel mese di competenza con le maggiorazioni previste in
tabella 1) del precedente articolo.
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 48 ore settimanali,
esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N.
previste nella successiva tabella 1), accreditando al lavoratore la maturazione dei riposi
individuali compensativi pari alle ore di straordinario con riposo compensativo
effettuato nel mese di competenza.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
188
Il lavoratore potrà utilizzare i riposi individuali, previo accoglimento della richiesta
presentata al d atore di lavoro, ordinariamente con preavviso superiore a 2 giorni
lavorativi.
L’accoglimento della richiesta di riposo, dovrà privilegiare la scelta del lavoratore,
ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili e motivate esigenze di servizio.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo
compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31
dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
Il lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la
liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. In tal caso, le ore
eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata
del 15%.
Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo
compensativo, e
ccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali
del normale lavoro straordinario.
In caso di esplicita richiesta del lavoratore, o con accordo aziendale di secondo livello,
la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo compensativo potrà essere
applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto.
Tabella 1): sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo
compensativo
descrizione lavoro straordinario con riposo compensativo maggiorazione oraria
entro le 48 ore settimanali 5%
oltre 48 ore settimanali 7%
in regime diurno in giorno festivo o di riposo settimanale 14%
in regime notturno in giorno feriale 15%
in regime notturno in giorno festivo o di riposo settimanale 16%
liquidazione dei permessi/riposi non goduti per la parte
eccedente il saldo di 160 ore, per una sola volta nell’arco di
ciascun anno di calendario.
riconoscimento
dell’ulterior
e maggiorazione
del 15% sul saldo liquidato
Art. 209 - Lavoro a recupero
E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l’orario giornaliero contrattualmente
predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma
entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
189
Normativamente, esso è equiparato allo straordinario con riposo compensativo, ma al
lavoratore non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione.
Esempio: Il l avoratore inizia il lavoro 30 minuti dopo il normale orario.
Successivamente, previo accordo del d atore, al termine del normale orario, svolgerà
30 minuti di lavoro aggiuntivo per recupero dell’avvenuto inizio posticipato.
Art. 210 - Lavoro straordinario o supplementare: indennità forfetaria mensile
In materia di indennità forfetaria del lavoro straordinario o supplementare, è prevista
la seguente disciplina.
A. Forfetizzazione fissa dello straordinario/supplementare, quale componente della
Retribuzione Individuale Mensile (R.I.M.)
a) Il personale direttivo, ovvero i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e di
impiegato di livello A, non è soggetto a limitazioni d’orario e la P.B.N.C.M.
prevista per tali livelli d’inquadramento, già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni
lavorativi e nei limiti della normalità, cioè entro il limite di 22 ore mensili.
Eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere
retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva ad
integrazione della R.M.N., prima pattuita.
b) Nei casi di forfettizzazione fissa dello straordinario, cioè non soggetta a verifiche
periodiche di congruità, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del
Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite
e per il T.F.R.
c) Nel caso in cui l’indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario sia
componente fissa della R.M.N. e il lavoratore si trovi in situazione di prolungata
impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per
oltre tre mesi), l’ azienda potrà mensilmente trattenere la corrispondente voce
mensile di forfetizzazione, incrementata del 16,66%, per tener conto dei riflessi
sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità.
In caso di prolungata prestazione parziale dello straordinario forfetizzato richiesto,
ovvero d’impossibilità, che siano eccedenti sei mesi di calendario, la relativa voce
di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione
del 16,66%.
Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi
sarà una sola carenza di sei mesi nell’arco mobile di 48 mesi.
B. Forfetizzazione temporanea e variabile dello straordinario o supplementare
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
190
a) Per i l avoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i
quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è
possibile, in alternativa alla sua problematica retribuzione analitica, prevedere
un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario.
b) Quando l’importo di forfettizzazione è temporaneo e variabile, come il
corrispondente lavoro straordinario previsto e lo stesso può variare nel tempo a
seconda delle necessità dell’ azienda o del l avoratore, la forfettizzazione sarà
ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima
mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione
Mensile Normale. In tali casi, l’azienda non riconoscerà, pro quota, l’indennità di
forfetizzazione dello st raordinario durante il periodo feriale e in tutti i casi di
assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo effettuata.
c) In particolare, anche nel contratto di lavoro a tempo parziale, in cas o di difficoltà
nel documentare analiticamente il lavoro supplementare prestato fuori
dall’abituale sede di lavoro o in sede non organizzata o conseguente a richieste di
terzi per esigenze non programmabili e non rinviabili, è possibile, con accordo
sottoscritto nel contratto d’assunzione, prevedere un tetto mensile e settimanale
di forfetizzazione del lavoro supplementare prestato dal l avoratore, per tale
intendendosi quello compreso tra il previsto orario di lavoro a t empo parziale e
quello del t empo pieno. In aggiunta a quanto precede, sarà possibile, anche
tramite successivo a ccordo assistito, prevedere la forfetizzazione del lavoro
supplementare e straordinario, ferma restando la possibilità alternativa di utilizzo
dello straordinario con riposo compensativo.
d) Resta inteso che, salvo sia diversamente pattuito tra le Parti nel contratto
individuale di ass
unzione o nell’eventuale contratto aziendale di secondo livello,
per i l avoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro, la forfetizzazione del
lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario
effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore
settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.
e) L’indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario, che non abbia le
caratteristiche di componente fissa della R.M.N, cesserà nei seguenti casi:
perdurante impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario da parte del lavoratore;
nuovo assetto organizzativo che escluda la necessità del ricorso al lavoro
straordinario ricorrente.
f) La cessazione della forfetizzazione temporanea e variabile dovrà risultare da
comunicazione scritta ricevuta dal lavoratore.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
191
g) In caso di cessazione della forfetizzazione, al l avoratore sarà successivamente
dovuta la retribuzione contrattualmente prevista per tutto il lavoro straordinario
richiesto e prestato, sempre fatta salva la possibilità di ricorrere allo straordinario
con riposo compensativo o l’accredito nella banca delle ore.
C. Sintesi e regole comuni
a) La forfetizzazione dello straordinario potrà essere fissa o temporanea e variabile:
a. la forfetizzazione fissa si ha ogniqualvolta tale voce è componente della
R.M.N. dovuta al lavoratore. In questo caso, essendo voce stabile, continuerà
a permanere anche nell’ipotesi di mancata richiesta o interesse aziendale alla
sua effettuazione. Nel caso d’impossibilità o indisponibilità sopravvenuta del
lavoratore, sarà invece possibile effettuare la relativa trattenuta nel rispetto dei
criteri e dei limiti di cui al punto d), lettera A. che precede.
b. la forfetizzazione temporanea e variabile non è componente della R.M.N. ma
voce della R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) dovuta al lavoratore, quale
alternativa alla sua retribuzione analitica per le ragioni previste ai precedenti
punti a), b), e c) della lettera B. All’atto dell’incarico, della trasferta o del
trasferimento, l’azienda dovrà precisare oltre che il valore della forfetizzazione
temporanea e variabile, la sua prevedibile durata (a condizione o a tempo).
b) L’importo di forfetizzazione del lavoro straordinario dovrà essere formalizzato in
atto sottoscritto dall’azienda e dal lavoratore (nella lettera di assunzione o in quella
di concessione dell’indennità sostitutiva o in successivo accordo). Tale previsione
scritta deve indicare anche il limite orario medio mensile di
straordinario/supplementare forfetizzato.
c) Salvo diverso e motivato a ccordo aziendale di s econdo livello, anche in caso di
forfetizzazione, lo straordinario effettuato dai l avoratori soggetti alla disciplina
sull’orario di lavoro in giorno di riposo o festivo o che sia eccedente la decima ora
giornaliera o la quarantottesima ora settimanale, dovrà essere retribuito
unitamente alle altre competenze mensili, con la maggiorazione prevista per lo
straordinario prestato, fermo restando l’alternativo utilizzo dello straordinario con
permesso/riposo compensativo o l’accredito nella banca delle ore.
d) La presente disciplina, nella parte normativa, è cedevole rispetto a quella
eventualmente stabilita dagli a ccordi aziendali di secondo livello o da a ccordo
assistito.
Art. 211 - Banca delle ore
A. Definizione e disciplina
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192
Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività riferita all’intera a zienda o
reparto, ufficio, squadra, categoria, ecc., con successivi e prevedibili periodi
d’attività ridotta, l’azienda potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista
dal presente CCNL:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro, con successiva prevista rarefazione
retribuita a recupero delle ore lavorate nell’intensificazione;
b) ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva
prevedibile intensificazione.
Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
1. Intensificazione: è superamento dell’orario settimanale oltre i limiti
contrattuali, per un massimo di 24 settimane all’anno con il riconoscimento
delle maggiorazioni previste in Tabella 1 ), ponendo le ore effettivamente
lavorate eccedenti le 40 settimanali a credito del lavoratore nel suo conto della
banca delle ore, al fine di realizzare, con il loro godimento, una composizione
plurisettimanale o plurimensile dell’orario ordinario di lavoro.
2. Rarefazione: si ha nel caso di riduzione dell’orario ordinario settimanale di
lavoro, con utilizzo del saldo attivo dell’intensificazione o con previsione di
un successivo recupero. Si potrà così ridurre l’orario settimanale
effettivamente lavorato fino al limite minimo di 28 ore, anticipando, nel
tempo pieno, la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le
ore anticipate al lavoratore a suo debito nel conto della banca delle ore.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., saranno riconosciute
la normale retribuzione ordinaria e le maggiorazioni d’intensificazione per il
tempo e i diversi profili di prestazione (in giorno lavorativo, di riposo, e/o festivo
o in ore notturne, ecc.), riportate nella successiva Tabella 1).
Le ore d’intensificazione e di rarefazione dovranno essere mensilmente
evidenziate nel cedolino paga, con le indicazioni riassuntive maturate, godute e
saldo.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2. spetterà l’intera
retribuzione ordinaria afferente il normale orario di lavoro, con corrispondente
iscrizione a debito sul conto individuale della banca delle ore che non sono state
effettivamente lavorate, quali ore godute, modificando così il saldo.
Il saldo massimo (positivo o negativo) della b anca delle o re potrà essere di 160
ore, sia a favore del lavoratore che del datore.
Inoltre, con semplice accordo e con riconoscimento della sola maggiorazione
spettante, le ore a debito del lavoratore potranno essere compensate da:
lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito e senza limite;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
193
lavoro nei giorni festivi, entro il limite massimo di una festività ogni 4.
Fatte salve le possibili compensazioni che precedono, i regimi d’intensificazione e
rarefazione previsti per la banca delle ore saranno continui e, pertanto, il loro
saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno
successivo.
In caso di cessazione, sia per dimissioni che licenziamento, il saldo positivo della
banca delle ore sarà accreditato, a valore corrente, con le competenze di chiusura
del rapporto. Quello negativo sarà addebitato fino a concorrenza, potendo
compensare qualsiasi voce a credito del l avoratore, ivi compreso il saldo T.F.R.,
del quale la rarefazione retribuita deve, in tal caso, considerarsi anticipazione,
avendo anch’essa, nella sua genesi, valore previdenziale. L’accredito del saldo
positivo della b anca delle ore, effettuato al momento di chiusura del rapporto,
comporterà l’ulteriore maggiorazione fissa del 15%. Inoltre, il l avoratore, per gli
stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R., potrà
richiedere, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, la liquidazione del
saldo positivo della banca delle ore sempreché non ne sia già stata calendarizzata
la rarefazione. Anche in tal caso, il saldo dovrà essere retribuito con l’ulteriore
maggiorazione del 15%.
Agli effetti normativi le ore d’intensificazione si considerano in ogni caso ore di
lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario, per le quali
spettano le maggiorazioni previste, in funzione dell’onerosità della loro
collocazione temporale. Il lavoro straordinario potrà, quindi, essere svolto nei
limiti contrattualmente previsti, anche in eccedenza all’intensificazione del lavoro
effettuata con ricorso alla banca delle ore di cui al presente articolo, con i soli limiti
complessivi previsti dall’art. 123.
Nel caso di lavoro a tempo parziale, i limiti e i benefici di cui sopra, saranno
proporzionati pro quota, salvo che per le percentuali di maggiorazione.
B. Maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella banca delle ore
Le maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella b anca delle
ore, conformi alla successiva t abella, sono calcolate sulla R.O.N. e non
concorrono a formare la base di calcolo delle retribuzioni differite e del T.F.R.,
essendo esse già comprensive delle relative quote.
Tabella 1): sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro
Descrizione intensificazione dell’orario di lavoro (B.d.O.) maggiorazione oraria
entro le 48 ore settimanali 5%
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
194
oltre le 48 ore settimanali 7%
in regime diurno in giorno festivo o di riposo settimanale 14%
in regime notturno in giorno feriale 15%
in regime notturno in giorno festivo o di riposo settimanale 16%
accredito del saldo positivo della banca delle ore: in caso di
cessazione o di richiesta per gli stessi motivi previsti per
l’anticipazione del T.F.R., per una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e sempreché non ne sia già stata
calendarizzata la rarefazione.
riconoscimento
dell’ulteriore
maggiorazione del 15% sul
saldo liquidato
C. Modi d’attivazione delle intensificazioni o delle rarefazioni
Il datore di lavoro, di diritto, potrà attivare la b anca delle o re, previa
comunicazione informativa alla R.S.A./R.S.T. indicante i motivi della necessità
dell’intensificazione o della rarefazione e la loro presunta distribuzione
settimanale, mensile o plurimensile.
Le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della b anca delle o re saranno
utilizzate dal lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista per
i riposi compensativi dello straordinario, di cui all’art. 2 08, al fine di meglio
conciliare i tempi vita - lavoro e le esigenze personali del lavoratore.
D. Obbligatorietà delle intensificazioni
Per il potere/dovere di organizzare il lavoro la banca delle ore, fermo restando le
condizioni di cui al precedente punto C., è un diritto esercitabile dal datore.
Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto ad effettuare l’intensificazione richiesta
entro i limiti e nel rispetto delle condizioni che precedono, salvo i documentati
casi di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato
impedimento, il lavoratore sarà passibile di sanzione disciplinare per mancata
collaborazione.
E. Contrattazione di secondo livello
Le Parti aziendali tramite la c ontrattazione di secondo livello, nel caso vi siano
problemi ricorrenti, imputabili a cause esterne all’impresa, che determinano
l’esigenza di intensificazioni o rarefazioni solo in alcuni settori, reparti o uffici,
potranno concordare i modi di utilizzo settoriale della b anca delle o re, quale
strumento sostitutivo di altri regimi applicabili alla generalità dei lavoratori nei
momenti di crisi (ad esempio, sospensione dal lavoro con ricorso alla CIG, ecc.).
Art. 212 - Lavoro ordinario: maggiorazioni
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
195
Ferme restando le maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario con riposi
compensativo e banca delle ore di cui ai precedenti articoli, sono previste le seguenti
maggiorazioni della R.O.N. correlate alla particolare configurazione dell’orario
ordinario di lavoro.
Tabella 1): sintesi delle maggiorazioni per ore ordinarie
descrizione maggiorazione oraria
Lavoro ordinario diurno svolto nella giornata della domenica 10%
Lavoro ordinario diurno svolto in giorno festivo 20%
Lavoro ordinario notturno svolto in giorno feriale 20%
Lavoro ordinario notturno svolto in giorno festivo o della domenica 25%
Nota applicativa sulle indennità orarie
Le indennità orarie, di cui ai precedenti articoli da 2 07 a 212, si calcolano sulla R.O.N. del
lavoratore e, essendo ristoro del particolare disagio, saranno riconosciute nel mese di
competenza solo per tutte le ore effettivamente lavorate in tal modo. Perciò, in caso di assenza
a qualsiasi causa dovuta, le i ndennità di cui alle precedenti t abelle non saranno spettanti. Le
indennità concorrono a formare la Retribuzione Mensile di Fatto dovuta al lavoratore nel mese
di competenza e già comprendono le quote retributive per ferie, tredicesima nonché la quota
per T.F.R. Pertanto, esse sono ininfluenti nel calcolo dei predetti istituti contrattuali.
Art. 213 - Solidarietà: cessione dei riposi e del saldo individuale della banca delle ore
L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie eccedenti le
160 ore annuali e dei permessi, possano essere ceduti a titolo gratuito ai lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro al fine di assistere i figli minori e familiari che,
per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti . Al
fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà, le Parti concordano che,
possano essere ceduti alle stesse condizioni previste dalla legge anche i riposi
compensativi individuali dello straordinario e la quota individuale del s aldo positivo
della banca delle ore (50% delle ore accreditate), fermo restando che tale cessione non
modificherà la qualificazione di riposo compensativo.
La contrattazione aziendale di s econdo livello, in considerazione della concreta
situazione di bisogno del lavoratore, delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze di
salvaguardia potrà, con motivate ragioni, integrare la disciplina di solidarietà di cui
sopra.
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - REPERIBILITA’
Art. 214 - Trasferimento
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
196
Il trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della
medesima azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del lavoratore.
Il trasferimento non può discriminare i l avoratori per motivi sindacali o per altre
ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche
sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il
trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato.
Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare
atipica.
Il trasferimento prevede un preavviso normale di 1 mese o, se in presenza di familiari
a carico, di 3 mesi.
Esso dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia
e per gli effetti familiari. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio,
rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di
trasloco;
2. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un
indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto regolarmente registrato,
avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di
4 mesi di pigione;
3. un’indennità di trasferimento nella misura di 1/3 della retribuzione mensile al
lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione
mensile, oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si
trasferisca, al lavoratore con famiglia.
4. Solo nel caso in caso il trasferimento comporti anche il trasloco del mobilio, il
lavoratore avrà diritto a 1 giorno di permesso straordinario retribuito;
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’ azienda si
giustifica solo con l’effettivo trasferimento del dipendente e di suoi familiari e con la
permanenza del lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari a 6
mesi.
Una minor permanenza del lavoratore, che non sia disposta dall’azienda, salvo nei casi
di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore,
determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui
ai punti 1., 2., 3. e 4 . che precedono, che siano già stati riconosciuti al d ipendente
(anche per i suoi familiari).
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
197
In caso di dimissioni del lavoratore, sempre ad esclusione della giusta causa, le
suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto,
a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.
Il l avoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla
corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 Retribuzioni
Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico
che si trasferisca con il lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del
nucleo familiare. Anche per i lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente
disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di
lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto.
Nel caso in cui è il lavoratore a chiedere il suo trasferimento non competono i rimborsi
e le indennità di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. che precedono.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito
della Provincia della sede di lavoro di provenienza del lavoratore e comunque entro il
raggio di 50 km dalla sede di lavoro.
Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le
Parti, con accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative
rispetto alle previsioni del presente articolo.
Art. 215 - Trasferta
Al lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di
lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta.
In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di
lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal l avoratore per
conto dell’azienda, al lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) l’eventuale rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente
attestate dal dipendente, nelle trasferte in Italia fino ad un importo massimo
giornaliero di € 15,00 nelle t rasferte all’estero fino ad un importo massimo
giornaliero di € 25,00;
b) oltre al rimborso degli importi de l punto che precede sarà riconosciuto il
rimborso analitico delle spese documentate e autorizzate sostenute di vitto e
pernotto, nei limiti aziendalmente previsti o della normalità, nel corso della
trasferta regolarmente autorizzata.
c) qualora il l avoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purché sia stato
preventivamente autorizzato dal d atore, l’azienda, avuto riguardo alla
percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al
dipendente almeno il rimborso dei costi risultanti dalle Tabelle ACI.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
198
L’azienda potrà sostituire il rimborso analitico delle spese di cui al precedente punto
b) con un’indennità forfettaria di trasferta che ristori il lavoratore delle spese di vitto e
di alloggio da lui sostenute.
Il lavoratore, salvo esplicita previsione nel contratto di assunzione, non potrà essere
inviato in ricorrenti trasferte all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con
preavviso di almeno 10 giorni.
Art. 216 - Trasfertisti
Si definiscono trasfertisti i dipendenti che abitualmente prestano la loro opera fuori
dalla sede nella quale hanno la titolarità del rapporto di lavoro, quando sono
contestualmente presenti le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto d’assunzione di una sede abituale di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente ( si considera continua mobilità e, quindi, l avoratore trasfertista
quando egli presta effettivamente la propria opera fuori sede per almeno il 50%
del tempo lavorabile nel mese);
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività
lavorativa in luoghi variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
A tali lavoratori sarà riconosciuta il rimborso delle spese sostenute e analiticamente
documentate nei limiti della normalità o aziendalmente definiti.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando
esso sia stato preventivamente autorizzato dall’azienda, sia stato effettivamente svolto
e sia stato analiticamente documentato.
Quando, per qualsiasi motivo, venisse a cessare la condizione di trasfertista cesserà,
temporaneamente o definitivamente, anche la relativa indennità.
Art. 217 - Reperibilità con indennità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione
lavorativa, mediante il quale il lavoratore si rende disponibile all’azienda per sopperire
esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il
ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i
necessari interventi per l’assistenza o la salute.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo
dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Al lavoratore in reperibilità, potrà essere riconosciuta una corrispondente indennità.
In caso di assenza dell’indennità, la reperibilità sarà un atto volontario, così come
l’effettiva disponibilità all’intervento.
Nel caso di reperibilità con indennità, il lavoratore potrà essere inserito dall’ azienda
in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di
norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei
lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità
operativa, le a ziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior
numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano
richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni
di reperibilità̀ con indennità.
Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso
e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il
tempestivo intervento.
Il lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purché assicuri sempre
la raggiungibilità e la possibilità d’intervento.
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento
richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato.
Quando, per qualsiasi ragione, il l avoratore in reperibilità con indennità preveda di
non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento o sia impossibilitato
all’intervento, ne darà tempestiva comunicazione al datore, concordando l’intervento
del lavoratore disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi
e disagi all’utenza.
Il lavoratore che, per questioni private, sia impossibilitato ad eseguire l’intervento o a
mantenere la reperibilità, ancorché per impedimenti giustificati, non avrà diritto alla
relativa indennità di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non
risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta
l'indennità̀ di reperibilità (giornaliera o settimanale) e l’ azienda potrà attivare la
procedura disciplinare, secondo le fattispecie previste dal presente CCNL.
Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, la reperibilità potrà essere richiesta
secondo le seguenti articolazioni:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
200
a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni feriali o 24 ore nei giorni festivi o di riposo
settimanali;
b) settimanale;
c) con diversa configurazione concordata tra l’azienda e il lavoratore.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere una settimana su 4 e non
dovrà comunque essere richiesta per più di 7 giorni continuativi.
Qualora al lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui durata,
comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 ore, il l avoratore avrà diritto di
comunicare all’azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio di reperibilità,
potendo così usufruire del riposo. In tale caso, al l avoratore sarà comunque dovuta
l’intera indennità di reperibilità prevista.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, le a ziende riconosceranno al
lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, una specifica
indennità giornaliera conforme ai seguenti valori in euro di cui alla seguente tabella 1).
Tabella 1): Indennità lorda di reperibilità
livello
16 ore in giorno
feriale
indennità lorda
24 ore in giorno festivo o di
riposo settimanale indennità
lorda
B 9,90 35,00
C
e operatore di vendita di 1
a
categoria 9,15 32,90
D
e operatore di vendita di 2
a
categoria 8,40 29,90
E
e operatore di vendita di 3
a
categoria 7,90 28,00
F 7,15 26,00
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore, al di fuori
dell’orario ordinario di lavoro, si mantiene a disposizione per effettuare
tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell’azienda o, nei
casi previsti, di un c liente. Le ore di viaggio, necessario a raggiungere il luogo
dell'intervento e di rientro, saranno retribuite con la Retribuzione Oraria Normale.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale e il lavoratore in reperibilità utilizzi
mezzi pubblici di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo per
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
201
raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno analiticamente
rimborsate.
Le ore d’intervento effettuato in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. da remoto,
rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento,
previo accordo tra azienda e lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito
con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro straordinario con riposo
compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il limite
complessivo annuale di 24 giorni lavorativi, salvo diverso accordo di secondo livello.
Il tempo di reperibilit à̀ può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o
settimanale, qualificando così l’eventuale lavoro effettuato.
Art. 218 - Pronta disponibilità
Con accordo, le Parti ( azienda e R.S.A.) potranno concordare l’obbligo, per i
lavoratori interessati, di prestare la pronta disponibilità, a fronte di un’indennità pari
al 40% dell’indennità di reperibilità prevista per ciascun livello professionale.
La pronta disponibilità avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale istituto
al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del lavoratore, per effettuare interventi
sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma eccezionalment e
impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto (per malattia, infortunio,
straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento immediato o
complessità dell’intervento che richieda, eccezionalmente, due interventisti).
Art. 219 - Rimborso spese documentabili
Negli interventi effettuati in reperibilità o in pronta disponibilità, la sede di lavoro in
senso stretto coincide con il luogo ove il lavoratore si trova all’atto della chiamata.
Pertanto, si stabilisce che, a fronte di una chiamata da parte dell’azienda o del cliente
seguita da intervento effettuato al di fuori del Comune di residenza, in aggiunta alle
indennità di reperibilità o di pronta disponibilità, sia riconosciuto anche il rimborso
spese analiticamente indicate o l’eventuale indennità di trasferta.
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 220 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione, qui
sintetizzate:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
202
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 221 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del datore
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie alla tutela della sicurezza dei
lavoratori previste dall' art. 2087 cod. civ. , le norme vigenti in materia prevedono
specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e garantire
la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi che non potrà delegare:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
203
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo
documento (in sigla D.V.R.);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi.
Il datore di lavoro e il dirigente devono:
nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi;
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (in
sigla D.P.I.);
limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento;
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali
sulla sicurezza;
inviare i lavoratori alla visita medica dal m edico competente, entro le scadenze
previste;
nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
copia del Documento di valutazione dei rischi;
elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul
lavoro;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
204
consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, esposta e visibile;
nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una
volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale (art. 35
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
aggiornare le misure di prevenzione;
comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione,
i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità.
Art. 222 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e
responsabilità civile
L'inosservanza dell'obbligo posto dall' art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento
contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista un
nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.
Art. 223 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e
responsabilità penale
La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza integra gli estremi di reato
ogniqualvolta si configuri la fattispecie prevista da:
• art. 437, codice penale: “ rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro”;
• art. 451, codice penale: “o missione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni sul lavoro”;
• art. 589, comma 2, codice penale: “omicidio colposo”;
• art. 590, comma 3, codice penale: “lesioni personali colpose”.
Queste le sanzioni previste:
• art. 68, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente;
• art. 87, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso”;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
205
• art. 159, D.Lgs. 81/2008 “per i datori di lavoro e i dirigenti”;
• art. 165, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 170, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 178, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 219, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 262, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente”;
• art. 282, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”.
Art. 224 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la disciplina legislativa della delega per le
funzioni previste all’art. 221 del CCNL (con esclusione di quelle previste ai punti a) e
b) del medesimo articolo). Il datore di lavoro può delegare, con atto scritto avente data
certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, però senza con ciò far venire meno l'obbligo di
vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui
trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Come
precedentemente riportato (punti a) e b) dell’art. 280), non sono delegabili:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di
valutazione (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Art. 225 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei
Rischi
In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “D.V.R.”, di
cui all’art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste, il
Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti
contratti di lavoro:
• Lavoro a tempo determinato;
• Lavoro intermittente;
• Lavoro in somministrazione;
• Lavoro in apprendistato.
Art. 2 26 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore (è
opportuno pubblicizzarli mediante esposizione)
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
206
Ogni lavoratore deve:
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i
dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal
datore;
segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra,
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto, p er
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore
di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari.
Art. 227 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore
dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi
vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. I lavoratori hanno
diritto di ottenere dall’ azienda la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del
D.Lgs 81/2008 s.m.i.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
207
A norma dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere erogata
tramite l’Organismo Bilaterale di riferimento (ENBIC Sicurezza) o dalle strutture
regionalmente convenzionate su programmi certificati dall’Ente.
Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della mancata
formazione comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda.
Art. 228 - Il Preposto
In relazione alla previsione di cui all’articolo 18 comma 1, lett. b-bis, nel testo risultante
dalla modifica di cui alla legge n. 215/2021, con riferimento alle attività di vigilanza di
cui all’articolo 19 da parte del Preposto, le Parti prevedono l’introduzione di uno
specifico emolumento finalizzato a qualificare economicamente lo svolgimento
dell’attività richiesta, fondamentale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali.
Tale emolumento dovrà considerarsi minimo e, in sede aziendale, a seconda delle
dimensioni, classificazioni di pertinenza e dei rischi, le Parti potranno adeguarlo agli
effettivi fabbisogni richiesti dall’incarico di Preposto e alle responsabilità correlate.
Per tutto quanto sopra, le Parti, anche tenuto conto della normativa di nuova
introduzione, hanno concordato l’emolumento minimo mensile da riconoscere al
Preposto, pari al 5% della sua Retribuzione Mensile Normale per ogni mese prestato
con tale Incarico. A tal fine, alle frazioni di mese si applicherà lo stesso criterio per la
maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese con incarico di
Preposto superiori a 14 giorni, si considereranno come mese intero, con il
conseguente diritto del Preposto a ricevere l’emolumento minimo del 5% della sua
Retribuzione Mensile Normale.
L’indennità del Preposto di cui al presente articolo, essendo correlata ad una funzione
specifica, variabile nel tempo, sarà ininfluente ai fini della determinazione delle
retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. Unica eccezione è rappresentata dalle ferie,
ove in tale periodo il Preposto avrà comunque diritto a ricevere l’indennità di cui al
presente articolo.
Essa sarà pertanto riconosciuta nel corpo del cedolino paga.
Alla formale cessazione dell’incarico di Preposto, cesserà anche il relativo
emolumento.
Infine, le Parti aziendali potranno prevedere anche apposita copertura assicurativa in
funzione delle attività e responsabilità del Preposto.
Art. 229 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti, diritti, poteri
Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/2008, il R.L.S.:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
208
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed
ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento
dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli,
anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non
può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze
Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la
costituzione in ogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori mediante
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
209
elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di tutti
i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell’art. 4 del D. Lgs.
81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per la
sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto
essenziale all’attività lavorativa.
Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che
provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi
purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile.
Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei
rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200
lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 230 - Permessi e Formazione del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento dei suoi compiti
avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, di 16 ore di permesso retribuito
annuo, elevate a 24 ore di permesso retribuito annuo nelle Aziende con oltre 10
dipendenti.
Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, se richiesto, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell’ulteriore tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure competenti
incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale retribuzione.
La formazione del R.L.S. dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
I costi per la formazione del R.L.S., e dei relativi aggiornamenti, saranno posti
interamente a carico del Datore di lavoro.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016,
relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi
per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base”
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
210
per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in
modalità e-learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto
Accordo Stato-Re
gioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e
didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
• essere soggetto previsto al punto 2 (“Individuazione dei soggetti formatori e
sistema di accreditamento”) dell’Allegato A dell’Accordo Stato -Regioni del 7
luglio 2016;
• essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei
processi formativi in modalità e -learning, della piattaforma tecnologia e del
monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
• garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e
tecnica della formazione e -learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico
del corso, mentore/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la
gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
• garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in modo
da assicurare costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e l’accessibilità
(help tecnico e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della
formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
• lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
• la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in
Learning Objects (LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e
finali, realizzabili anche in modalità e-learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
211
• conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle
specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle
scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel
campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto
di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al
ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto
dell’organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all’allegato V del citato Accordo Stato -Regioni
del 7 luglio 2016, le Parti individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida
modalità di valutazione della formazione del R.L.S. Per tutto quanto non precisato, si
rinvia alla normativa legale vigente in materia.
Art. 231 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Ai sensi dell' art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , i lavoratori, mediante loro
Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali;
di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tenuto conto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale per la costituzione
dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale dell’11 luglio 2017, si conviene che
la formazione di cui agli articoli che precedono sia assicurata dal “sistema” formativo
costituito dalle Parti sottoscrittrici del presente Contratto, con l’Organismo Paritetico
“ENBIC Sicurezza”, la quale, a norma e per gli effetti dell’art. 4 dello Statuto Anpit,
assume piena titolarità e delega di rappresentanza degli Associati nei settori della
formazione regolamentati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dal D.Lgs. 81/08
e s.m.i. e dai connessi Accordi Stato -Regioni in materia, che assicurerà condizioni di
particolare vantaggio in favore degli Associati alle Organizzazioni sottoscrittrici del
presente Contratto.
Art. 232 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
212
La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione
degli infortuni, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un
infortunio ai lavoratori, si configurino quali reati (artt. 55 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i lavoratori, per le quali
si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 233 - Igiene e sicurezza sul lavoro: asseverazione
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale “OPNC - ENBIC Sicurezza”,
attraverso apposite Convenzioni con Società in possesso dei requisiti legali previsti,
svolgerà le attività di asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione del modello
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
In seguito a positiva verifica dell’Organo Tecnico, “OPNC - ENBIC Sicurezza” rilascia
all’Ente che stipula il contratto di asseverazione, il relativo Attestato, con conseguente
esonero della responsabilità amministrativa da parte della Società.
Per maggiori informazioni ed eventuali richieste di attivazione, si rinvia al sito
dell’En.Bi.C. ( www.enbic.it) o dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale
“ENBIC Sicurezza”.
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale potrà delegare gli Organismi Paritetici
Territoriali al rilascio delle asseverazioni sulla base di apposito regolamento.
TUTELE CONTRATTUALI
Art. 234 – Tutela dei dipendenti portatori di disabilità
Con riguardo ai dipendenti con disabilità o affetti da patologie gravi, croniche o
invalidanti, le Parti valuteranno modalità di diffusione della cultura dell’inclusione
lavorativa, compatibilmente con l’organizzazione aziendale e tenuto conto della natura
dei servizi erogati, attraverso la ricerca di soluzioni volte a coinvolgere le organizzazioni
pubbliche competenti e l’individuazione di specifiche attività formative, volte alla
promozione del disability management nella gestione delle risorse umane.
Il datore di lavoro adotta per il personale di cui sopra gli accomodamenti ragionevoli
come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, al fine di garantire a piena uguaglianza tra i lavoratori.
Per tutto quanto non previsto dal CCNL si rinvia espressamente alla Legge 104/1992,
alla Legge 53/2000 e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia di tutela della disabilità
e della fragilità.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
213
Art. 235 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori, discriminazioni e molestie
Al fine di garantire un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività lavorativa e
per assicurare il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione,
il datore di lavoro si impegna a prevenire, contrastare e rimuovere gli effetti di ogni
forma di discriminazione e molestia.
Ai sensi del D.Lgs. n.198 del 2006 e ss.mm.ii. la discriminazione può essere diretta e
indiretta. Per discriminazione diretta si intende qualsiasi atto, patto o comportamento
che produca effetti pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione
del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Per discriminazione indiretta
si intende una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un p atto o un
comportamento apparentemente neutri che mettono o possono mettere i lavoratori
di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori
dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento d ell’attività
lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale
o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, nei loro confronti. Gli
atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro delle vittime dei
comportamenti sopra descritti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi.
Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del
datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta
ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono i comportamenti sopra
indicati, il datore di lavoro ha l’obbligo di porre in atto procedure tempestive ed
imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Il datore di lavoro si impegna a prevenire e contrastare i comportamenti sopra descritti
anche qualora rivolti nei confronti di lavoratori/lavoratrici di altre aziende operanti
presso l’azienda, attraverso l’attivazione di procedimenti disciplinari.
Funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano atti
di molestia o ricatti sessuali possono essere svolti, su richiesta della parte interessata.
Art. 236 - Mobbing
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Considerando il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro
come fattori strategici sia per l’organizzazione che per la gestione delle risorse umane,
l’azienda si impegna a perseguire, anche attraverso l’attivazione delle procedure
disciplinari, gli accertati comportamenti prevaricatori o persecutori tali da provocare
disagio e malessere psicofisico per i dipendenti.
Tra tali comportamenti, anche lesivi della dignità dei lavoratori, e delle lavoratrici, si
individuano:
o Il mobbing, costituito da ogni forma di violenza psicologica o morale,
attraverso atti offensivi, vessatori e persecutori attuati in maniera sistematica,
duratura o reiterata nel tempo nei confronti di un lavoratore e di una
lavoratrice;
o La discriminazione, rappresentata da ogni atto messo in opera per motivi di
sesso, razza, religione, opinione, etc.,
CODICE DISCIPLINARE:
DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Art. 237 - Diritti del lavoratore: rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato
al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi
discriminazione basata sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla provenienza e sulle
opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale.
L’azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi
di comportamenti configurabili come discriminazioni e di promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali
lavoratori minori d’età.
Art. 238 - Diritti del lavoratore: corresponsione della retribuzione
Il lavoratore ha diritto di ricevere alle normali scadenze il corrispettivo del lavoro
ordinario e straordinario mensilmente prestato. Tali scadenze dovranno essere
comprese entro 16 giorni successivi al termine del mese cui le retribuzioni stesse si
riferiscono. La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai lavoratori
e, quando essa coincida con un giorno di riposo o festivo, potrà essere spostata al
successivo primo giorno lavorativo.
Art. 239 - Diritti del lavoratore: decadenza
1) Termini di decadenza contrattuale
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
215
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal l avoratore in
forza, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla consegna del prospetto paga e,
comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale termine di decadenza contrattuale, per essere applicato dovrà essere
espressamente indicato nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore
ovvero, per il personale già in forza, specificato mediante Accordo individuale e/o
integrazione della lettera di assunzione.
2) Termini correlati al periodo di comporto
In caso di malattia, il l avoratore avrà diritto a richiedere per iscritto all’ azienda
l’indicazione del periodo di comporto maturato e usufruito, al fine di essere
messo in condizioni di valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di
conseguenza, l’azienda dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del
dipendente, di norma entro una settimana lavorativa.
Art. 240 - Diritti del lavoratore: correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, il d atore di lavoro e i suoi p reposti
impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Dovranno essere perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi e insistenti,
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti,
anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 241 - Diritti del lavoratore: indumenti e attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al lavoratore d’indossare divise o indumenti, la relativa
spesa sarà a carico dell’azienda. Parimenti, sarà a carico dell’azienda la spesa relativa
agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per
motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
CODICE DISCIPLINARE:
DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Art. 242 - Doveri del lavoratore: diligenza
Il lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
216
gerarchicamente dipende.
Il lavoratore è altresì tenuto all'osservanza delle norme impartite.
Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura de gli
ambienti di lavoro e di tutto quanto a lui affidato.
Art. 243 - Doveri del lavoratore: fedeltà
Il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione o ai
metodi di produzione, commercializzazione o sevizio, o farne uso in modo da poter
recare ad esso pregiudizio (art. 2105 c.c.).
Salvo che sia diversamente disposto dall’organizzazione del lavoro, il l avoratore non
può acquisire elenchi di clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc., né di utilizzarli per
proprio o altrui conto.
Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 244 - Doveri del lavoratore: collaborazione
Il lavoratore:
a. deve prestare la sua opera con specifica collaborazione prevenendo e risolvendo,
per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul lavoro;
b. deve osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del potere
organizzativo, disciplinare e degli usi aziendali, delle norme di l egge vigenti e del
presente CCNL;
c. deve collaborare con i colleghi e con i superiori per concorrere a garantire, per
quanto gli è possibile, i risultati positivi dell’attività;
d. ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali
aziendali, accusandone ricevuta;
e. per il dovere di collaborazione, non può rifiutare di svolgere il lavoro straordinario
o i regimi di flessibilità richiesti dall’ azienda per ragioni obiettive, salvo casi
documentati di forza maggiore;
f. deve comunicare all’ azienda ogni cambiamento rilevante ai fini del rapporto di
lavoro, in particolare quelli relativi a:
o domicilio e residenza, sia durante il servizio che durante le assenze;
o indirizzo di posta elettronica personale, se utilizzata per la trasmissione
dei cedolini paga e delle comunicazioni aziendali;
o mutamento nello stato di famiglia, che modifichi la misura degli assegni
familiari o di altre competenze;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
217
o stato di gravidanza non oltre il settimo mese in cui venisse a trovarsi la
lavoratrice.
Art. 245 - Doveri del lavoratore: riservatezza
Il lavoratore è tenuto al segreto professionale e, dall’assunzione, s’impegna a
mantenere il suo obbligo di riservatezza e a non rivelare o divulgare a terzi in alcun
modo, direttamente o indirettamente, fatti o informazioni di ogni genere di cui avrà
conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
In particolare, ma senza che ciò s’intenda esaustivo, non potrà rivelare informazioni,
dati e documenti che siano relativi all’organizzazione, ai metodi e procedimenti, al
sapere tecnico e tecnologico, ai progetti, ai metodi commerciali, alle strategie di
vendita, alla c lientela e, più generalmente, ogni informazione riguardante l’ azienda,
così come eventuali altre realtà di Gruppo.
Inoltre, il l avoratore s’impegna, per tutta la durata del rapporto di lavoro e
dell’eventuale patto di non concorrenza a non utilizzare personalmente o per conto di
terzi, le conoscenze da lui acquisite in ragione delle sue mansioni o per la sua
appartenenza all’ azienda. La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del
lavoratore darà diritto all’ azienda di esigere l’integrale risarcimento dei documentati
danni causati alla stessa.
Art. 246 - Doveri del lavoratore: esclusività della prestazione
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il l avoratore s’impegna nei confronti
dell’azienda a prestare la propria attività lavorativa in via esclusiva per quest’ultima e a
non accettare incarichi, per conto di terzi o prestare la propria attività presso una
qualunque altra azienda, ancorché non retribuita, salvo preventiva formale
autorizzazione dell’azienda da cui dipende.
Art. 247 - Doveri del lavoratore: correttezza
Il lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in
contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con
l’azienda; deve astenersi da azioni che siano in contrasto con l’obbligo di correttezza e
riservatezza.
Inoltre, il l avoratore deve utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche e, più in
generale, i mezzi forniti dall’azienda, nei limiti d’uso prescritti dal datore di lavoro.
Art. 248 - Doveri del lavoratore: educazione
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
218
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale,
saranno improntati a reciproca educazione.
Il lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e di
usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della clientela e dei terzi che, per qualsiasi
motivo, intrattengano rapporti con l’azienda.
Art. 249 - Doveri del lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall’azienda per il controllo delle presenze.
Il lavoratore che non avrà fatto la regolare registrazione del tempo lavorato, nei modi
previsti dall’azienda, sarà considerato ritardatario e, quando non potrà far constatare
in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro, sarà considerato assente.
Art. 250 - Doveri del lavoratore: sorveglianza sanitaria
Qualora vi sia l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il l avoratore non potrà rifiutare di
sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accertamenti sanitari
disposti dal medico competente.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione prevista
dagli artt. 36 e 3 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come di effettuare le previste
verifiche di apprendimento.
Art. 251 - Doveri del lavoratore: giustificazione assenze
Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono essere normalmente
giustificate prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà,
devono essere comunicate entro le prime 4 ore dall'inizio o dalla continuazione
dell'assenza stessa.
In caso di mancata comunicazione e della prova dell’impedimento, l’assenza sarà
considerata a tutti gli effetti ingiustificata, con diritto dell’ azienda ad instaurare un
procedimento disciplinare. Inoltre, indipendentemente dall’attivazione di tale
procedimento disciplinare, il l avoratore, per la durata dell’assenza ingiustificata,
perderà il diritto alla retribuzione diretta, differita e alla corrispondente quota del
T.F.R., nei modi previsti al successivo articolo.
Art. 252 - Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite
A fronte di assenze ingiustificate, di sciopero, di brevi permessi non retribuiti (le
aspettative non retribuite hanno autonoma regolamentazione) o di sospensione
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
219
disciplinare, il d atore di lavoro tratterà, nel mese di competenza, le quote orarie
ordinarie corrispondenti all’assenza ingiustificata.
Art. 253 - Doveri del lavoratore: entrata e uscita
Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso del proprio
responsabile o alle diverse condizioni rese note dall’ azienda per tutti i d ipendenti o
loro categorie o mansioni.
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto
d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a
seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre 15 e fino a 30.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della sede di lavoro.
Art. 254 - Doveri del lavoratore: visite d’inventario e di controllo
Il lavoratore non potrà rifiutare la visita d’inventario degli oggetti, strumenti, utensili o
programmi affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate solo ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 255 - Doveri del lavoratore: indumenti e attrezzi di lavoro
Il l avoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto
la relativa autorizzazione aziendale.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal l avoratore, previa contestazione
formale dell’addebito, darà all’azienda il diritto di rivalersi sulle competenze dello
stesso per il danno provato da essa subito.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi, programmi e
strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale
incaricato. In caso di smarrimento di tali dotazioni per scarsa diligenza, il lavoratore è
tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione o al rimborso.
Art. 256 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita la limitazione dell'attività del lavoratore per il tempo successivo alla
risoluzione del rapporto, essa sarà regolata a norma dell'art. 2125 c.c.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’azienda avrà diritto alla ripetizione
del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale risarcimento del danno
documentato.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
220
Art. 257 - Responsabilità dei conducenti di mezzi aziendali
Ciascun lavoratore è responsabile dei mezzi aziendali affidatigli per lo svolgimento del
lavoro, della loro custodia e della loro pulizia. Non può utilizzare gli stessi per scopi
diversi da quelli per i quali gli sono stati affidati. Il lavoratore è tenuto a svolgere le
attività lavorative, a custodire e ad utilizzare i mezzi aziendali facendo uso della dovuta
diligenza, prudenza e perizia.
Il lavoratore è tenuto altresì ad informare l’azienda di eventuali danneggiamenti, anche
a lui non imputabili, ai mezzi aziendali. Il dolo e/o l’accertata negligenza, imperizia,
imprudenza, incuria o trascuratezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, nella
custodia e utilizzo dei mezzi aziendali determineranno l’avvio di procedimenti
disciplinari a carico dei trasgressori e legittimeranno l’azienda a richiedere il ristoro
totale o parziale dei danni.
Il lavoratore che accerti vizi/danni/difetti di funzionalità dei mezzi a lui affidati per
l’esecuzione del lavoro dovrà darne immediata comunicazione al relativo
responsabile. L’eventuale omissione della segnalazione comporterà la responsabilità
del conducente che non ha segnalato il danno e l’applicazione di una penale nei limiti
consentiti dalla legge e previa attivazione del procedimento disciplinare.
Tutti i lavoratori che, nell’esercizio delle proprie mansioni, utilizzano mezzi aziendali
sono responsabili delle sanzioni a loro imputabili per infrazione al codice della strada
o ad altra normativa applicabile per la quale l’azienda esige dal lavoratore un
determinato comportamento. Il lavoratore dovrà dare comunicazione all’azienda della
contestazione ricevuta, anche in caso di avvenuto pagamento. L’azienda provvederà,
inoltre, ad addebitare al lavoratore trasgressore l’intero importo delle sanzioni
amministrative comminate e farà pervenire al medesimo contestazione disciplinare
anche qualora l’infrazione contestata abbia compromesso o comprometta in maniera
significativa la funzionalità del mezzo e abbia messo o metta in pericolo la sicurezza
dei lavoratori o di terzi.
I danni cagionati ai mezzi aziendali a seguito di incidente RCA per responsabilità del
conducente e interni (intendendosi per questi ultimi, quelli non coperti
dall’assicurazione come ad esempio urti tra mezzi, urti contro meri ostacoli, ecc.)
saranno risarciti all’azienda dal lavoratore che li ha procurati, previa contestazione
dell’addebito ed eventuale audizione a discolpa, con trattenuta fino a d un massimo
del 10% della Retribuzione Mensile di Fatto e, in caso di interruzione del rapporto di
lavoro, fino a concorrenza su tutti gli elementi di fine rapporto, così come previsto
all’art. 269.
In caso di incidenti stradali, il lavoratore ha l’obbligo di avvertire immediatamente il
proprio responsabile diretto e provvedere a raccogliere, ove possibile, testimonianze
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
221
atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa nonché fare immediato rapporto al
rientro in azienda.
L’azienda dovrà dimostrare, con perizia, il danno e l’eventuale colpa e/o dolo del
dipendente previa contestazione ex art. 7 L egge 300/1970 e potrà procedere alla
decurtazione dell’importo solo dopo aver sentito il lavoratore e aver comunicato il
provvedimento al dipendente ex art 7 Legge 300/1970.
Art. 258 – Revoca o sospensione della patente di guida
Per quanto concerne i lavoratori cui sono assegnate mansioni di autista, o in tutti i casi
in cui – per necessità di servizio in ragione dei compiti e funzioni svolti – al dipendente
è richiesto il possesso patente di guida in corso di validità, ove tale ultima sia sospesa
o revocata dall’Autorità preposta al lavoratore, con riferimento al periodo di
sospensione o di revoca e fermo restando quanto statuito ai commi che seguono, non
sarà riconosciuta alcuna retribuzione, indennità o emolumento economico, a qualsiasi
titolo dovuto.
Con riferimento al precedente comma 1, al lavoratore sarà garantita la conservazione
del posto di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, eccezion fatta nel caso in cui
il comportamento assunto dal lavoratore comporti il suo licenziamento per giusta
causa.
Durante il periodo di cui al precedente paragrafo , potrà essere assegnato a mansioni
differenti o equivalenti. Nel caso di assegnazione temporanea a mansioni
corrispondenti a livello superiore al lavoratore sarà riconosciuta la retribuzione
corrispondente a tale livello.
Decorso il periodo di 6 mesi, senza che il dipendente rientri in possesso della patente
di guida, la prestazione lavorativa sarà ritenuta non inutilizzabile per il datore di datore
di lavoro, il quale potrà recedere dal rapporto di lavoro con il riconoscimento al
lavoratore delle spettanze finali e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 259 - Norme speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro, dovranno
uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione, purché
non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al l avoratore dal
presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del lavoratore
mediante affissione in bacheca posta in un luogo accessibile a tutti i lavoratori.
CODICE DISCIPLINARE:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
222
DIVIETI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Art. 260 - Divieti del lavoratore dipendente
1) Il lavoratore non può interrompere l’orario di lavoro, senza autorizzazione della
direzione.
2) Vi è espresso divieto di: fare variazioni non autorizzate ai cartellini marcatempo o
alle altre metodologie di rilevazione delle ore lavorate; di ritirare cartellini, badge
o medaglie di un altro lavoratore o di tentare, in qualsiasi modo, di alterare le
indicazioni dell'orologio di controllo dei tempi di lavoro.
3) Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è
consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro in ore non
comprese nel suo orario di lavoro.
4) Il lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro, se non
è autorizzato dalla direzione.
5) Il lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze eccitanti,
psicotrope, stupefacenti o alcoliche e non può assumere tali sostanze (birra
compresa) durante il lavoro.
6) È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il lavoro,
salvo il caso di emergenze familiari o personali, propri apparecchi elettronici quali:
cellulare, tablet, iPod e simili.
7) Il lavoratore non può introdurre in azienda bagagli o effetti personali ingombranti,
salvo che siano strettamente attinenti al suo lavoro o a sue personali e dimostrate
necessità.
8) Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso datori diversi da quello in
cui è regolarmente assunto, salvo la concordata composizione del tempo pieno
per i lavoratori a tempo parziale o, sempre previo accordo con l’azienda, nel caso
di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
9) Nell’ambiente di lavoro non sono consentite: collette, raccolte di firme e vendita
di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300/1970. Il mancato
rispetto di tali divieti configura inadempimento contrattuale, con diritto datoriale
di attivare il procedimento disciplinare.
10) Il lavoratore deve astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili, senza
autorizzazione scritta dell’azienda.
In caso di mancato rispetto dei divieti da parte del l avoratore, l’ azienda attiverà i
procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti nel presente CCNL.
CODICE DISCIPLINARE: POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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Art. 261 - Poteri del datore di lavoro: impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
A. Controlli c.d. difensivi
Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela del
patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro, potranno essere installati
impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente previo a ccordo
collettivo stipulato tra datore di lavoro e la RSA/RST o previa autorizzazione della
D.T.L. competente.
B. Controllo da strumenti necessari per rendere la prestazione
Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati per rendere la
prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze o
richiesti da esigenze organizzative o di servizio, non sarà necessario il preventivo
accordo o autorizzazione.
L’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante tali strumenti
potrà avvenire solo a condizione che sia stata data al lavoratore e alla RSA/RST
adeguata informazione dei modi d'uso e di controllo. Le a ziende dovranno
recepire la presente disciplina con apposita comunicazione interna, in modo da
adattarla alle concrete esigenze di tutela dei l avoratori e del servizio, anche in
funzione dello sviluppo tecnologico presente presso l’impresa.
In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva informazione ai lavoratori, vi
sarà nullità del procedimento disciplinare e saranno applicabili le sanzioni, anche
penali, previste dalla legge.
C. Norme comuni
Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle precedenti
lettere A. e B. saranno utilizzabili anche a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro
(motivi disciplinari, erogazione di premi, ecc.), purché vi siano state le dovute
informazioni, siano stati rispettati i principi di correttezza, pertinenza, non
eccedenza del trattamento e non siano attuate forme di sorveglianza
discriminatorie o anche solo potenzialmente persecutorie, così come disposto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 262 - Poteri del datore di lavoro: potere disciplinare
Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale, comporta il diritto del datore di
lavoro di contestare le infrazioni, sentire il l avoratore a difesa e adottare gli eventuali
provvedimenti disciplinari, in funzione della gravità delle infrazioni/mancanze,
dell’eventuale recidiva (purché, a norma dell’art. 7, L. 300/1970, commessa entro i
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
224
due anni successivi alla precedente sanzione) e delle circostanze concomitanti. Lo
scopo delle sanzioni disciplinari deve essere, per quanto possibile, conservativo per
recuperare i corretti comportamenti e, per tale motivo, in generale esse dovranno
essere progressive.
Per quanto precede, la recidiva assume particolare gravità, con conseguente
aggravamento anche delle sanzioni specifiche.
Per la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare si rinvia ai successivi articoli.
Art. 263 - Poteri del datore di lavoro: contestazione e sanzione disciplinare
A. Contestazione disciplinare
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero
verbale, sarà sempre necessario formulare la preventiva contestazione fo rmale
dell’addebito al l avoratore e sentirlo a sua difesa. Tale comunicazione dovrà
essere fatta per iscritto e dovrà contenere, oltre alla sommaria descrizione dei fatti
disciplinarmente rilevanti, l’indicazione di tempo e di luogo dell’infrazione,
precisando la norma contrattuale e/o legale che si presume essere stata violata.
Il l avoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o
giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e,
eventualmente, di chiedere di essere ascoltato dal datore di lavoro, anche
facendosi assistere dal suo delegato s indacale. Tale richie sta dovrà essere
tempestiva, in modo che l’incontro normalmente avvenga entro il termine a difesa
di 5 giorni lavorativi.
B. Integrazione alla contestazione disciplinare
Rispettando il medesimo iter previsto per la contestazione disciplinare (cfr.
precedente punto A, il datore di lavoro potrà formulare un’integrazione alla
contestazione disciplinare solo per fornire al lavoratore precisazioni e chiarimenti
sui fatti già formalmente contestati. Tale integrazione dev’essere motivata e
ragionevole e deve limitarsi a presentare circostanze di dettaglio o prove inerenti
ai fatti già contestati che sono, nello stesso procedimento disciplinare,
immodificabili.
Tale integrazione alla contestazione disciplinare, quindi, non instaura un nuovo
procedimento disciplinare e, pertanto, non dovrà incidere sul nucleo essenziale
della precedente contestazione. Con essa, si sospendono i termini relativi alla
prima contestazione e il lavoratore avrà diritto alle giustificazioni, sempre entro il
termine di giorni 5 lavorativi, dalla ricezione dell’integrazione alla contestazione
disciplinare originaria.
C. Provvedimenti (sanzioni) disciplinari
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
225
Concluso l’iter di contestazione di cui ai precedenti punti A e B, il datore di lavoro
potrà comminare al lavoratore un provvedimento disciplinare, a pena di
decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore per presentare le proprie giustificazioni. Tale provvedimento dovrà
essere comunicato al lavoratore con raccomandata a mano o mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica all’indirizzo
preventivamente comunicato dal lavoratore.
Il provvedimento disciplinare dovrà: essere proporzionato al fatto contestato, alla
sua gravità, alle giustificazioni rese dal l avoratore, tener conto dell’eventuale
recidiva e, in genere, dovrà considerare le circostanze in cui l’infrazione si è
realizzata.
Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (che non necessita di preventiva
contestazione);
2) rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a
10 giorni;
5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa.
Art. 264 - Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare del rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del
lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d.
recidiva specifica), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo
determinato un danno effettivo all’azienda, siano potenzialmente dannose. A titolo
esemplificativo, quando il lavoratore:
a) non rispetta la disciplina del lavoro;
b) in qualsiasi modo, non rispetta le disposizioni contrattuali o aziendali formalmente
ricevute;
c) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione, documentando però correttamente l’orario di lavoro svolto;
d) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie mansioni,
senza aver causato danno apprezzabile;
e) sia recidivo in comportamenti già censurati con richiamo verbale.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
226
Art. 265 - Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare della multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla legge (massimo quattro
ore della R.O.N.), nei confronti del lavoratore recidivo nelle mancanze che hanno già
determinato rimproveri scritti o che abbia commesso infrazioni sanzionabili con la
multa per aver mancato agli obblighi di subordinazione o diligenza o determinato un
danno involontario all’ azienda, normalmente, da mancata diligenza. A titolo
esemplificativo, quando il lavoratore:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro;
c) senza giustificazione, sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo sospenda o
ne anticipi la cessazione;
d) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai
compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello;
f) senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne sospenda
l’esecuzione, oltre 15 e fino a trenta minuti;
g) non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento del proprio domicilio e
residenza o di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la
malattia;
h) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’azienda;
i) non dia immediata notizia all’azienda di un infortunio occorso con, o anche senza,
danno apprezzabile per l’infortunato, colleghi o terze persone;
j) si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze psicotrope o
stupefacenti.
k) commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine a rimprovero
scritto.
Nel caso dei punti c) ed f), che precedono, è impregiudicato il diritto aziendale di
trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Parimenti, è impregiudicato il distinto e autonomo diritto aziendale al risarcimento
degli eventuali danni causati dal lavoratore per mancata diligenza.
Art. 266 - Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare della sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei
termini previsti dalla legge (massimo dieci giorni, graduati secondo la gravità dei fatti
commessi), nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
227
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze
psicotrope o stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza determinare
danno apprezzabile all’azienda;
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti, senza
comprovata giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni . Oltre 2 giorni, vi sarà il
massimo della sospensione (10 giorni);
f) fumi dove ciò sia vietato, senza provocare pregiudizio alla incolumità delle
persone o alla sicurezza delle cose;
g) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di
malattia/infortunio;
h) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all’azienda;
i) presti lavoro retribuito presso altro datore, senza le condizioni che lo autorizzano;
j) senza giustificazione, non risponda alle chiamate in reperibilità o non effettui gli
interventi richiesti;
k) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa
e/o a rimprovero scritto.
Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto diritto
aziendale al risarcimento degli eventuali danni causati dal l avoratore per mancata
diligenza.
Inoltre, nei casi b), d) ed e) che precedono, l’azienda, indipendentemente dall’azione
disciplinare, ha il diritto di trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Art. 267 - Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare del licenziamento per giustificato
motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) commetta grave violazione degli obblighi o dei divieti individuati agli articoli
precedenti;
b) commetta recidiva sanzionata nell’infrazione alle norme sulla sicurezza e
sull’igiene del lavoro, potenzialmente idoneo a causare danni gravi o gravissimi al
lavoratore, ai suoi colleghi o all’esercizio;
c) commetta abuso di fiducia o effettui concorrenza sleale alla propria a zienda o
grave violazione del segreto d’ufficio;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
228
d) dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa di
lavoro o in itinere;
e) anche al di fuori dell’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative per conto
proprio o altrui in concorrenza con l’attività aziendale;
f) reiteratamente abbia e mantenga un comportamento oltraggioso, già sanzionato,
nei confronti dell’azienda, o dei superiori, o dei colleghi o dei sottoposti;
g) falsifichi le scritture contabili aziendali, anche senza trarne personale beneficio ma
esponendo l’azienda a sanzioni;
h) sia già stato sanzionato e sia recidivo perché senza adeguata giustificazione si è
assentato dal lavoro o ne abbia sospeso l’esecuzione per più di due ore nel corso
del turno di servizio;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio di
danno per l’azienda;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai
colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l’infrazione;
k) abbia commesso molestie sessuali, con violenza, coazione o abuso d’autorità, pur
senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso mobbing protratto, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
m) in caso d’incidente subito per responsabilità di un estraneo, colpevolmente non
comunichi il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile, determinando
così grave nocumento all’azienda (pari a più di un mese di retribuzione lorda);
n) durante l’aspettativa, ancorché non retribuita, in assenza di preventivo accordo
scritto con l’azienda, presti opera retribuita non eccezionalmente saltuaria, anche
in forma diversa dal lavoro subordinato;
o) sia condannato a una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per azione
non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma che ne leda
significativamente la figura morale;
p) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere
provvisionali o la sicurezza del luogo di lavoro o l'incolumità del personale o dei
clienti o determini grave danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature
o ai materiali;
q) riproduca o asporti schizzi o disegni, di progetti, studi, prodotti o documenti di
proprietà dell’azienda o del committente;
r) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle
eventuali procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
229
dall’azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non siano in contrasto
con le norme di legge e le disposizioni contrattuali;
s) sia plurirecidivo sanzionato nella mancata o carente collaborazione;
t) abbia già commesso recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in qualunque
delle infrazioni previste con la sospensione, che abbiano già determinato sanzioni
disciplinari.
Art. 268 - Poteri del datore di lavoro: sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa
(senza preavviso)
La differenza tra il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo,
dal punto di vista della causa, si distingue per la presenza o meno della possibilità di
proseguire, anche temporaneamente, nel rapporto di lavoro, mentre dal punto di vista
economico, si riduce al riconoscimento o meno del periodo di preavviso che, come
noto, potrebbe essere sostituito dalla relativa indennità.
Poiché il licenziamento per giusta causa impone precisi obblighi (immediatezza,
irreversibile lesione del rapporto fiduciario per la gravità dei fatti contestati,
sospensione cautelare non disciplinare, possibile caducazione del licenziamento in
caso di derubricazione da giusta causa a giustificato motivo), le Parti sottoscrittrici,
anche in ottica di tutela dei diversi interessi in gioco, consigliano, in tutti i casi dubbi,
di preferire il licenziamento per giustificato motivo soggettivo piuttosto che quello per
giusta causa.
Il licenziamento per giusta causa si applica nei confronti del lavoratore che commetta
infrazioni che siano talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione, anche
temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del
rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo, si ha quando il lavoratore:
a) senza comprovata giustificazione non si presenti al lavoro per più di 4 giorni
consecutivi o per più di 6 giornate suddivise in almeno due distinti episodi
sanzionati nell’ultimo biennio lavorato;
b) violi l’obbligo di fedeltà all’azienda, comunicando per interesse, anche morale, a
terze notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o esportando documenti,
dati, listini, progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà dell’azienda o del
committente, con grave danno, anche potenziale, economico, d’immagine,
commerciale, tecnico ecc.;
c) durante l’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui,
in concorrenza con l’attività aziendale;
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
230
d) sia plurirecidivo nello svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee
all’azienda;
e) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professionali) o della
conseguente aspettativa, ancorché non retribuita, presti sistematico lavoro
subordinato a terzi, anche se non formalmente retribuito, ivi compreso quello per
“Affectionis vel benevolentiae causa”;
f) simuli lo stato di malattia o infortunio, sia professionale che non, al fine di
percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa integrazione
datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta qualificazione
professionale dell’infortunio/malattia extraprofessionali;
g) commetta nei confronti dell’ azienda furto, frode, danneggiamento volontario o
altri simili reati;
h) falsifichi le scritture contabili aziendali, traendone personale beneficio o
determinando, comunque, danno rilevante all’azienda;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente grave rischio alla
sicurezza, lesione dei doveri di custodia, danno all’azienda o al cliente;
j) commetta violenza privata nei confronti del titolare o dei colleghi, con pericolo di
reiterazione;
k) abbia commesso comprovate molestie sessuali con violenza, coazione o abuso
d’autorità, con pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso reiterato e comprovato comportamento di mobbing;
m) commetta, colposamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza o
l’incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave danneggiamento alle
banche dati, attrezzature, impianti o materiali aziendali;
n) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ai colleghi, con
pericolo di reiterazione dell’infrazione;
o) fumi dove ciò sia espressamente vietato potendo provocare pregiudizio grave alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o delle cose.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente articolo, l’azienda,
con effetto immediato, potrà disporre la sua sospensione cautelare, non disciplinare,
per un periodo non superiore a 25 giorni, al solo fine di consentire l’esaurirsi della
procedura di contestazione ex art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’azienda confermi il licenziamento per giusta causa, il periodo di
sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo normativo e
retributivo, assumendo la qualifica di aspettativa non retribuita, con la relativa
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
231
trattenuta, oltre che delle afferenti retribuzioni dirette, di quelle differite (per ferie e
tredicesima mensilità) e della quota di T.F.R..
Qualora l’ azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso
accordo assistito con il lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare
dovrà essere retribuito.
Il lavoratore, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari comminati è tenuto,
nei limiti di legge, al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Inoltre, nel caso i) che
precede, l’ azienda, indipendentemente dall’azione disciplinare, ha il diritto di
trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Art. 269 - Risarcimento dei danni
I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del lavoratore,
che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno essere
preventivamente e tempestivamente contestati al lavoratore.
L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato (documentato o
equitativamente valutato) sarà trattenuto ratealmente dalla retribuzione nella misura
massima del 10% della Retribuzione Mensile di Fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere
effettuata sull'intero ammontare di quanto spettante al lavoratore a qualsiasi titolo, fatte
salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili di legge.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 270 - Recesso Aziendale
L’azienda potrà recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo per giusta
causa o per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo.
Recesso per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’art. 1 della L. 604/1966, in caso di malattia eccedente il periodo di
comporto contrattualmente previsto, oppure in caso di notevole o di prolungato
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ma non così grave
da impedire la prosecuzione almeno provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere
comminato per le fattispecie e i casi di cui all’art. 267 o in caso di recidiva specifica
nella violazione di norme disciplinari che, nel corso del precedente biennio, abbia già
dato luogo a sospensione oppure in caso di plurirecidiva generica in violazioni che
nell’ultimo biennio abbiano comportato anche la sanzione della sospensione.
Recesso per giustificato motivo oggettivo (con preavviso)
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
232
Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di
alcuni posti (licenziamento individuale plurimo) di lavoro (fino al massimo di quattro
lavoratori negli ultimi centoventi giorni di calendario. Superati tali limiti, il d atore
dovrà attivare la procedura di licenziamento collettivo).
Il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento, individuale o individuale
plurimo, per giustificato motivo oggettivo in caso di concreta sussistenza di ragioni
attinenti all’organizzazione del lavoro e incidenti sulla posizione lavorativa del/i
dipendente/i. Prima di dar corso a tale licenziamento, il d atore dovrà verificare, con
attento esame, di non avere possibilità di ricollocare il l avoratore adibendolo a
mansioni alternative riconducibili al suo medesimo livello d’inquadramento (art. 2103
c.c.). Di tale esame, il datore dovrà darne contezza anche nella lettera di licenziamento.
Anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore costituisce giustificato motivo
oggettivo di licenziamento qualora lo stesso non possa essere adibito a mansioni
equivalenti o anche inferiori, compatibili con il suo stato fisico, purché tale diversa
attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo il suo assetto organizzativo.
Recesso per giusta causa (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dall’art. 268 del presente
CCNL.
Risoluzione consensuale
Si ha ogniqualvolta il contratto sia risolto per mutuo consenso delle parti che lo hanno
sottoscritto.
Le Parti stesse concorderanno la data di effettiva cessazione, la regolamentazione dei
termini di preavviso o la definizione della relativa indennità sostitutiva.
La risoluzione consensuale dovrà essere presentata telematicamente, così come
attualmente previsto per le dimissioni volontarie di cui al successivo art. 271.
Qualora la risoluzione consensuale intervenga dopo la comunicazione dell’intenzione
di procedere al licenziamento e sia così rubricata con a ccordo intervenuto presso la
Direzione Territoriale del Lavoro competente o al fine d’evitare un trasferimento ad
oltre 50 km dalla sede abituale di lavoro, il lavoratore, con la disciplina oggi vigente,
ha il diritto di richiedere la NASpI.
Art. 271 - Recesso del lavoratore
Dimissioni per giustificato motivo oggettivo
Sono determinate da un grave inadempimento aziendale quale, ad esempio, un ritardo
superiore a 30 giorni nel corrispondere la retribuzione, senza che vi sia stato accordo
con la RSA. Il ritardo decorre dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
233
Il lavoratore che recede per tale grave ritardo non concordato, non avrà l’obbligo di
prestare il preavviso contrattuale.
Dimissioni per giusta causa
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 6 0 giorni,
essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto di lavoro, il lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza
dare alcun preavviso. L’azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste
a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al lavoratore l’indennità sostitutiva del
preavviso a lui spettante, come per il caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo. Inoltre, il lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta
causa anche nelle seguenti gravi fattispecie:
• la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
• l'omesso versamento da parte dell’azienda dei contributi previdenziali;
• aver subito molestie sessuali;
• aver subito mobbing per oltre sei mesi;
• in presenza di reiterato comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro
o del superiore gerarchico;
• le variazioni notevoli "in peius" delle condizioni di lavoro a seguito di cessione
dell'azienda;
• lo spostamento del l avoratore da una sede all'altra senza che sussistano le
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del
codice civile.
Dimissioni durante le sospensioni dal lavoro disposte dall’azienda
Il lavoratore ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni senza alcun obbligo di
preavviso, in caso di sospensione del lav oro disposta dall’azienda senza retribuzione
e/o con accesso all’ammortizzatore sociale senza anticipo datoriale della relativa
indennità, che oltrepassi i 15 giorni solari, salvo dive rso accordo tra azienda e RSA per
il prolungamento di tale termine.
Dimissioni volontarie
Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di
lavoro, devono essere presentate dal dipendente, pena la nullità del recesso, mediante
le procedure telematiche previste dalla normativa in vigore.
Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni nel caso di figlio minore di
anni 3, si rinvia all’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. (anche in riferimento alle
Dimissioni Volontarie del lavoratore padre).
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
234
Art. 272 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di
congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del lavoratore e successivo accordo
tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso di
cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra
un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale con l’aggiunta del
rateo di tredicesima mensilità che sarebbe ro spettati per il periodo di mancato o
insufficiente preavviso.
Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al l avoratore, sarà utile agli effetti del
computo del T.F.R.
In caso di dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso
lavorato, facendo cessare sin da subito il rapporto di lavoro e senza alcuna
corresponsione al lavoratore dell’indennità sostitutiva.
I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti contraenti
dovranno essere quelli indicati nella successiva tabella.
Tabella 1): Periodo di preavviso in caso di recesso
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
da 5 anni e 1 giorno
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Dirigente 180 giorni 210 giorni 240 giorni
Quadro 120 giorni 150 giorni 180 giorni
A 90 giorni 120 giorni 150 giorni
B 60 giorni 75 giorni 90 giorni
C
e operatore di vendita di 1
a
categoria 45 giorni 60 giorni 75 giorni
D
e operatore di vendita di 2
a
categoria 30 giorni 45 giorni 60 giorni
E
e operatore di vendita di 3
a
categoria 20 giorni 25 giorni 30 giorni
F 10 giorni 15 giorni 20 giorni
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
235
In caso di contratto di apprendistato, il periodo di preavviso sarà commisurato al livello
finale di qualificazione dell’apprendista.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera
di dimissioni o di licenziamento.
Al lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere concessi brevi
permessi per la ricerca di nuova occupazione.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Art. 273 - Patto di non concorrenza
Le Parti, ai sensi dell’art. 2125 del c.c., potranno prevedere un patto di non
concorrenza, che limiti lo svolgimento dell’attività lavorativa del prestatore di lavoro,
al termine della cessazione del contratto per il massimo di 3 anni dalla cessazione del
rapporto.
Nel patto di non concorrenza si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto ai
limiti di oggetto, di luogo e di tempo richiesti, anche valutando nel caso concreto le
residue capacità di lavoro, intese come possibilità di produzione del reddito da parte
del lavoratore entro i limiti previsti dalle condizioni nel corso del patto.
Il corrispettivo del patto di non concorrenza potrà essere riconosciuto:
• mensilmente, nel corso del rapporto di lavoro e, nel caso, sarà soggetto a
prelievi previdenziali e fiscali al pari delle ordinarie retribuzioni;
• oppure, all’atto della cessazione del rapporto e, nel caso, sarà soggetto al solo
prelievo fiscale con l’aliquota del T.F.R. e potrà essere erogato anche in più
soluzioni;
• oppure, al termine della sua durata, condizionato all’avvenuta osservanza del
patto, sempre con assoggettamento alla sola tassazione separata.
Il patto dovrà considerarsi risolto qualora l’azienda licenzi il lavoratore con cessazione
dell’attività o per riduzione di personale.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’azienda avrà diritto alla ripetizione
del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale risarcimento del danno
documentato.
Per quanto non definito sul patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni dell’art.
2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli a ccordi individuali
intercorsi tra il lavoratore e l’azienda.
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
236
Art. 274 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
A. In caso di prima applicazione del presente CCNL a l avoratori non apprendisti,
già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiata la s cala classificatoria, nel
senso che con questo CCNL le loro mansioni sono inquadrate in un diverso
livello, si dovranno rispettare i seguenti criteri d’allineamento contrattuale, ferma
restando la possibilità per l’ azienda di riconoscere eventuali trattamenti
migliorativi ad personam.
1) Inquadramento contrattuale dei lavoratori non apprendisti: il lavoratore dovrà
essere nuovamente inquadrato secondo il livello professionale corrispondente
all’effettive mansioni svolte presso l’ azienda e con riferimento alle
declaratorie, profili ed esemplificazioni della c lassificazione del p ersonale
prevista dal presente CCNL.
Quanto precede, per il diverso numero dei livelli eventualmente previsti dal
CCNL di provenienza rispetto a quello di approdo, contenuto professionale
delle rispettive Declaratorie e per la diversa Scala parametrica, normalmente,
determinerà la mancata corrispondenza formale tra il preesistente livello
l’inquadramento e il livello riconosciuto dall’applicazione del presente
CCNL.
2) Allineamento Retributivo: rispettando il criterio di incomprimibilità della
retribuzione, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i l avoratori già
in forza, una Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) peggiorativa rispetto a
quella precedentemente già riconosciuta. Pertanto, essa dovrà rimanere
invariata, seppur distribuita in voci diverse, sempre fatte salve eventuali
condizioni migliorative.
Tutto ciò premesso, ai fini dell’allineamento retributivo, dall’applicazione del
presente CCNL, la nuova R.A.L. teorica del l avoratore dovrà essere così
composta:
a) la P.B.N.C.M. e l’Elemento Perequativo Mensile Regionale previsti dal
presente CCNL per il livello d’inquadramento del lavoratore e per la
regione ove egli presta l’opera, entrambe dovute per 13 mensilità per ogni
anno solare di servizio prestato;
b) in caso di mancata contrattazione di secondo livello, il 70% dell’Indennità̀
Mensile di Mancata Contrattazione, poi dovuta per 12 mensilità̀ per anno
solare di servizio prestato;
c) gli aumenti periodici di anzianità già maturati dal l avoratore nel
precedente CCNL, anch’essi dovuti per 13 mensilità per anno solare di
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
237
servizio prestato, che non potranno essere assorbiti e la cui maturazione
proseguirà senza soluzione di continuità con le nuove regole;
d) da un eventuale ulteriore importo aggiuntivo erogato a titolo di
“Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a
concorrenza dell’importo lordo annuo (R.A.L.) precedentemente
riconosciuto al lavoratore.
Determinata la R etribuzione Annuale Lorda teorica, la retribuzione
effettivamente dovuta al lavoratore sarà mensilmente calcolata applicando le
variabili giornaliere realizzate dal l avoratore nel mese di riferimento (quali,
assenze a vario titolo, lavoro supplementare/straordinario, festivo, notturno,
ferie, malattia ecc.) sugli importi indicati nelle precedenti lettere.
Ai fini dell’Allineamento retributivo, non rileveranno i valori di Welfare
Contrattuale e, se spettante, l’Indennità di Mancata Contrattazione, che
dovranno essere riconosciuti al lavoratore in aggiunta alla precedente
Retribuzione Annuale Lorda, salvo diversamente pattuito in sede di Accordo
Aziendale di Secondo Livello.
3) Allineamento Normativo: i benefici normativi del CCNL di provenienza,
quando più favorevoli al lavoratore, saranno mantenuti ad personam fino alla
scadenza del predetto CCNL.
Dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al l avoratore sarà
integralmente applicata la parte normativa del presente CCNL.
Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al
Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del presente
CCNL.
È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio,l’immediata
integrale applicazione della parte normativa del presente CCNL,
riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411 c.p.c.,
un’indennità sostitutiva “Una Tantum” che risarcisca anticipatamente la
perdita delle eventuali più favorevoli condizioni normative pregresse.
B. In caso di prima applicazione del presente CCNL a l avoratori apprendisti, già
assunti con altro CCNL si dovranno rispettare i seguenti c riteri d’allineamento
contrattuale, ferma restando la possibilità per l’ azienda di riconoscere eventuali
trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento contrattuale lavoratori apprendisti: anche in tal caso è
necessario effettuare un allineamento della c lassificazione professionale del
lavoratore apprendista, solo in funzione delle mansioni per le quali egli è in
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
238
formazione, non essendo sufficiente una mera trasposizione numerica od
ordinale.
Pertanto, si dovranno individuare nelle declaratorie, profili ed
esemplificazioni del presente CCNL, le c onoscenze, abilità, autonomie,
competenze e responsabilità richieste dalle mansioni espletande, per le quali
l’apprendista è in formazione, individuando solo così il nuovo livello finale
d’inquadramento. Dovrà permanere invariato il contenuto professionale
previsto dal CCNL di provenienza e quello del CCNL d’approdo, così come
la durata originaria del c ontratto di a pprendistato professionalizzante e il
relativo Piano Formativo Individuale, ivi compreso l’assolvimento degli
obblighi formativi del datore di lavoro.
Poiché l’obbligazione contrattuale procede, senza soluzione di continuità,
ancorché con l’applicazione di diverso CCNL, il periodo di apprendistato già
decorso con il CCNL di provenienza concorrerà, a tutti gli effetti, al compiersi
della durata originariamente prevista per il contratto di apprendistato.
2) Allineamento della parte normativa: si applicheranno le disposizioni previste
per i lavoratori non apprendisti (vedi lettera A che precede).
3) Allineamento retributivo: considerato che, per analogia a norma di legge (art.
2112 c.c.) e per costante giurisprudenza, la retribuzione nel suo valore
complessivo, a parità di lavoro, dovrà essere mantenuta, anche per il
lavoratore apprendista, nell’ipotesi che i nuovi minimi contrattuali siano
inferiori ai precedenti, egli avrà diritto ad un’integrazione, con apposita voce
retributiva assorbibile, al fine di garantire l’invarianza complessiva della
retribuzione acquisita e, cioè, di quella preesistente al passaggio contrattuale.
I successivi sviluppi retributivi, ove non già esplicitamente fissati nel contratto
di assunzione, saranno regolati dal presente CCNL (detto d’approdo). Resta
inteso che, qualora le prospettive retributive future fossero peggiorative
rispetto alle previsioni del CCNL di provenienza, è data facoltà all’apprendista
di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso. Tale diritto potrà essere
esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione, anche implicita (cioè, per
esempio, rilevabile dal cedolino paga), di avvenuto cambiamento del CCNL
applicato in azienda.
4) Durata dei periodi di apprendistato e incrementi retributivi: rispettati i criteri
di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), il termine per il passaggio di livello, per
effetto del superamento del primo periodo di apprendistato e i conseguenti
incrementi della retribuzione da riconoscere all’ apprendista, quando già
decorsi, saranno quelli previsti nel c ontratto di assunzione e/o nel P iano
Formativo Individuale. In altre parole, gli incrementi già esplicitamente
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
239
definiti nel contratto individuale di assunzione dovranno essere comunque
riconosciuti, mentre quelli conseguenti o correlati allo sviluppo delle vicende
contrattuali del CCNL di provenienza, quando non già maturati al momento
del passaggio di CCNL, non saranno di diritto spettanti.
Viceversa, successivi incrementi della retribuzione previsti dal presente
CCNL di approdo, quando subordinati al compiersi di un certo tempo di
apprendistato, avranno decorrenza dalla data d’inizio del rapporto
d’apprendistato ed efficacia dalla data in cui si compie il termine, sempreché
non siano già stati anticipati nel corso della vigenza del CCNL di provenienza.
Sarà possibile effettuare eventuali assorbimenti, in tutti i casi contrattualmente
e legalmente ammessi.
Le Parti, concordando sull’importanza che l’ allineamento contrattuale dei lavoratori
al presente CCNL avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo,
tenuto conto della complessità delle relative previsioni e, al fine di garantirne la
correttezza e la sostenibilità, consigliano di attivare il servizio di allineamento presso la
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e
Conciliazione.
CAMBIO D’APPALTO
Art. 275 - Cambio di appalto: procedibilità in presenza di clausola sociale
In presenza di clausola sociale, in occasione di cambio di appalto, a tutela
dell’occupazione esistente ed ogniqualvolta possibile, l’azienda subentrante, prima di
assumere nuovo personale, dovrà proporre la nuova assunzione per le attività in
appalto, direttamente al personale ivi impiegato dall’azienda uscente, secondo quanto
qui stabilito.
In presenza di clausola sociale, la stessa dovrà essere contemperata con le esigenze
organizzative, produttive ed economiche qualora l’azienda subentrante:
a) abbia personale in esubero vacante, non espressamente assegnato ad altro appalto
e, quindi, da ricollocare nel rispetto dell’obbligo di repêchage;
b) oppure, abbia attivato le procedure di licenziamento per riduzione collettiva di
personale e nel semestre precedente all’acquisizione dell’appalto, abbia una
sospensione collettiva dal lavoro con o senza ricorso all’integrazione salariale;
c) oppure, nei casi di riduzione o modifica del servizio appaltato con modificazione
dei termini contrattuali.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
240
Quanto sopra, contemperato dalle Parti sociali nella procedura sindacale di cui ai
successivi articoli, nel rispetto della normativa vigente e della giurisprudenza in
riferimento ai casi concreti.
In tutti i casi in cui si verifichi l’inapplicabilità della presente procedura di cambio
d’appalto, le Parti concordano comunque che l’azienda subentrante esamini con
favore l’assunzione del personale già impiegato nell’appalto alle condizioni qui
previste, con il duplice obiettivo di:
garantire la continuità e la qualità del servizio;
salvaguardare, per quanto possibile, i lavoratori che già in esso erano occupati.
Art. 276 - Cambio di appalto: comunicazione dell’ azienda uscente - avvio della
procedura
In caso di cessazione di appalto, ogniqualvolta si verifichino le condizioni previste al
precedente articolo, l’ azienda uscente, che abbia ricevuto disdetta e che ne abbia
l’interesse, normalmente almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza dell’appalto
stesso, dovrà comunicare formalmente all’ appaltante, all’ azienda subentrante,
all’associazione datoriale di riferimento e all’organizzazione sindacale sottoscrittrice il
presente CCNL le seguenti informazioni:
1) fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei lavoratori che, negli ultimi 6
mesi, siano stati integralmente impiegati direttamente nell’appalto, precisando
sommariamente le loro mansioni ed orari praticati, le anzianità di servizio, eventuali
titoli/patenti/abilitazioni richiesti e la formazione obbligatoria espletata dal personale
ivi addetto, in particolare in correlazione alle mansioni oggetto di appalto;
2) favorire la verifica e la selezione da parte dell’ azienda subentrante del personale
presente nell’elenco dei lavoratori interessati di cui al punto che precede.
Art. 277 - Cambio di appalto: verifiche dell’azienda subentrante
L’azienda subentrante che ha acquisito l’appalto, ricevuta la comunicazione di cui
all’articolo che precede, avrà diritto di operare tra i lavoratori della lista di cui al punto
1) del precedente articolo, tutte le ordinarie verifiche preassuntive al fine di valutare la
presenza dei requisiti ritenuti necessari per l’esecuzione dell’appalto (formazione
idonea, competenze specifiche ecc.) e di formulare a tali lavoratori le proposte scritte
di futura assunzione, comprendenti il dettaglio delle condizioni offerte che saranno
praticate nel rispetto del presente CCNL, ovvero: tipologia contrattuale, mansioni
analoghe rispetto a quelle espletate nell’ azienda uscente, indicazione del CCNL
applicato, il livello d’inquadramento e la retribuzione lorda conformi al presente
CCNL, eventuali indennità di mansioni ed altre condizioni particolari ritenute utili.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
241
Il lavoratore potrà sottoscrivere per accettazione tali condizioni e, in tal caso,
dall’ultimo giorno dell’appalto, cesserà dall’Azienda Uscente, con nuova CCNL
dell’assunzione nell’ azienda subentrante dal primo giorno del nuovo appalto,
ritenendosi così reciprocamente assolti i reciproci obblighi sul preavviso contrattuale.
Art. 278 - Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri sindacali
Al fine di garantire la corretta applicazione della procedura prevista nel cambio di
appalto, le Parti interessate potranno tempestivamente attivare le seguenti garanzie:
l’azienda uscente: potrà farsi assistere dall’associazione datoriale di riferimento e/o
dal professionista delegato;
l’azienda subentrante: potrà farsi assistere dall’associazione datoriale di riferimento
e/o dal professionista delegato;
l’organizzazione sindacale sottoscrittrice il presente CCNL: dalla comunicazione di
cessazione dell’appalto di cui all’art. 276, potrà promuovere appositi incontri
sindacali con le Parti al fine di favorire, per quanto possibile, il mantenimento
dell’occupazione, anche attraverso specifica contrattazione di secondo livello e/o
accordi individuali assistiti;
il lavoratore: nello specifico, avrà diritto di far accertare dall’organizzazione
sindacale sottoscrittrice il presente CCNL, la rispondenza della proposta di
assunzione dell’azienda subentrante ai criteri previsti ai precedenti articoli, così
come potrà farsi assistere nell’intera fase di passaggio.
Art. 279 - Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore
In caso di rifiuto del lavoratore all’assunzione presso l’ azienda subentrante,
quest’ultima sarà esonerata dalla relativa unità di assunzione.
Art. 280 - Cambio di appalto: condizioni particolari
Condizioni particolari relative al cambio di appalto potranno essere stabilite dalla
contrattazione aziendale di secondo livello dell’azienda subentrante, ma tali condizioni
non potranno comprimere i diritti contrattuali previsti da questo CCNL per i
lavoratori dell’azienda uscente.
Art. 281 - Cambio di appalto: tempi
Le Parti, al fine di garantire l’equilibrato esercizio dei diritti di tutti i soggetti
rappresentati, sottolineano l’importanza del rispetto dei tempi di preavviso nelle
comunicazioni, sia da parte dell’ appaltante verso l’ azienda uscente, che dell’ azienda
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
242
uscente verso la subentrante, i lavoratori e le Parti Sociali e l’azienda subentrante nelle
offerte di assunzione per i lavoratori dipendenti dell’appalto stesso.
Per garantire la certezza dell’esecuzione delle attività ed il corretto avviamento dei
lavoratori, in caso di comunicazione dell’Azienda Uscente inferiore a 10 giorni
lavorativi, l’azienda subentrante avrà diritto all’esonero dalla procedura del cambio
appalto, ferme restando le eventuali responsabilità in capo all’ appaltante ove non
avesse rispettato i termini minimi di preavviso dovuto.
Art. 282 - Cambio di appalto: tutele ed armonizzazione
Al solo fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti convengono
di stabilire che le clausole di salvaguardia di cui agli articoli precedenti, essendo
conformi a consolidati principi giurisprudenziali, siano applicabili a tutte le Az iende,
a prescindere dal CCNL da loro applicato, permettendo così ai l avoratori di poter
usufruire delle predette regole di cambio appalto.
In caso però di previsioni contrattuali difformi, non allineabili, sempre al fine di
favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti dovranno armonizzare le
clausole di salvaguardia con la diversa disciplina contrattuale applicata dall’altra
azienda, mediante accordo tra le RSA e i rappresentanti datoriali di entrambe le
aziende.
Art. 283 - Cambio di appalto: anzianità e tutele crescenti
In caso di licenziamento da parte dell’ azienda subentrante di un l avoratore già
proveniente dall’azienda uscente e da quest’ultima assunto dopo il 7 marzo 2015, ai
fini del riconoscimento delle indennità e dell’importo di cui all’art. 3, comma 1, articoli
4 e 6 del D.Lgs. 23/2015, l’anzianità di servizio sarà disciplinata secondo la normativa
vigente e in base alle particolari condizioni concordate in sede di cambio di appalto,
anche con accordo di secondo livello.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
243
Allegato 1)
Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale (RST) e sulle
Trattenute Sindacali
Art. 1 - Definizione della RSA
Nelle Aziende con almeno 7 Lavoratori , le Rappresentanze Sindacali Aziendali (in sigla
“RSA”), potranno essere costituite ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità aziendale
nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato e dalle Organizzazioni Sindacali c he, congiuntamente ai Sindacati che
precedono, abbiano sottoscritto il vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello.
Art. 2 - Elezione e Nomina della RSA
La RSA è normalmente eletta dai Lavoratori nell’ambito degli iscritti all’Organizzazione
Sindacale rappresentata.
In caso di molteplicità di lavoratori iscritti disponibili a costituire la RSA, l’O.S. indirà formale
elezione in apposita assemblea retribuita ove l’elettorato passivo sarà tra i predetti Lavoratori
iscritti all’O.S. da rappresentare mentre l’elettorato attivo comprenderà tutti i Lavoratori
dell’unità aziendale cui la RSA si riferisce. Tale assemblea, salvo casi di urgenza, dovrà essere
indetta con preavviso di almeno 7 giorni solari e con precisazione nell’Ordine del Giorno
dell’elezione della RSA.
Art. 3 - Numero dei componenti della RSA
Potrà essere costituita una RSA presso ogni unità aziendale e per ogni Organizzazione
Sindacale titolata ai sensi dell’articolo 1 che precede. In presenza di attività aziendali eterogenee
all’interno della medesima unità, la RSA potrà essere formata, in deroga alle previsioni
ordinarie, anche da più componenti rappresentanti delle diverse attività. I limiti massimi dei
componenti della RSA sono sintetizzati nella seguente Tabella 1).
Tab. 1): Limiti massimi dei componenti della RSA
N. dipendenti n. Rappresentanti in unità
aziendale omogenea
n. Rappresentanti in unità
aziendale eterogenea
Oltre 15 e fino a 50 1 2
Oltre 50 e fino a 100 2 3
Oltre 100 1 ogni 50, con il minimo di 3 1 ogni 50, con il minimo di 3
Art. 4 - Durata della RSA
La RSA resta in carica per tutta la vigenza del CCNL applicato (normalmente 3 anni oltre
l’eventuale periodo di c.d. ultra vigenza contrattuale) e fino alla decorrenza del suo rinnovo,
dopo il quale essa, con i criteri dell’art. 2, potrà essere confermata, sostituita o integrata. In caso
di dimissioni, individuali, individuali plurime o collettive, anticipate rispetto alla durata del
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
244
mandato della RSA, le Organizzazioni Sindacali titolate potranno indire apposita Assemblea
per integrare o sostituire la RSA, sempre comunicando tempestivamente all’Azienda le relative
nomine.
Art. 5 - Dirigenti di RSA
Nell’ambito della RSA, l’O.S. rappresentata potrà nominare i relativi Dirigenti, Responsabili
della conduzione della RSA, ex art. 23 L. 300/1970.
Il numero massimo dei Dirigenti di RSA sarà conforme alla seguente Tabella 2). Tali Dirigenti
avranno diritto ai precisati permessi retribuiti per le attività sindacali e di formazione.
Tab. 2): Numero massimo dei Dirigenti di RSA e dei relativi permessi
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Dipendenti occupati
nell'unità aziendale
Numero Massimo di Dirigenti
aventi diritto a permessi retribuiti
(per ciascuna RSA)
Ore complessive annuali di
permessi retribuiti per
Dirigenti di RSA (*)
Da 16 a 200 1 1 ora all'anno per
dipendente
Da 201 a 600 2 240 ore/anno (complessive)
Da 601 a 900 3 300 ore/anno (complessive)
Da 901 a 1200 4 400 ore/anno (complessive)
(*) Le ore di permesso saranno annualmente così ripartite tre le varie RSA: 15% fisso per
ciascuna R.S.A; la quota restante sarà ripartita in modo direttamente proporzionale alla media
degli iscritti a ciascuna RSA nell’anno solare precedente. In caso di decimali, il totale annuo
sarà arrotondato all’unità superiore.
I limiti numerici delle Colonne 2 e 3 della Tabella 2) che precede, essendo complessivi
aziendali, restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più RSA.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
• alla richiesta inoltrata al Datore di lavoro con comunicazione scritta tramite la Segreteria
Provinciale del Sindacato titolato di riferimento, con un anticipo normalmente non
inferiore a tre giorni lavorativi;
• al fatto che il permesso sia effettivamente utilizzato per adempiere al mandato conferito.
I dirigenti di RSA hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell' art. 24, L. n. 300/1970 , anche di
permessi non retribuiti nella misura di 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative
sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal
Sindacato titolato rappresentato con il normale preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Art. 6 - Definizione della RST
Nelle Aziende con meno di 7 dipendenti in ciascuna sede autonoma, per favorire ed estendere
l’esercizio dei diritti sindacali, possono essere costituite ad iniziativa delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nell'unità aziendale
delle Rappresentanze Sindacali Territoriali (in sigla “RST”).
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
245
Art. 7 - Ambito territoriale della RST
L’ambito di competenza territoriale della RST è stabilito dall’Organizzazione Sindacale di
riferimento al momento della relativa nomina. Essa, a seconda dell’estensione, complessità e
numero di lavoratori di riferimento, avrà competenza sulle Aziende o sul territorio comunicati
dalla O.S. rappresentata.
Art. 8 - Comunicazione al Datore di lavoro della costituzione della RSA/RST
Quando è costituita la RSA/RST, l’Organizzazione Sindacale di riferimento dovrà darne
tempestiva comunicazione al Datore di lavoro, con indicazione del numero e dei relativi
componenti, così che egli sia posto in grado di adempiere agli obblighi che la Legge e il CCNL
gli impone nei confronti della Rappresentanza Sindacale Collettiva.
In particolare, per la RST, essendo normalmente esterna all’Azienda, dovranno essere indicati
anche gli estremi per poterla contattare.
Art. 9 - Diritti della RSA/RST
Alla costituita RSA/RST competono i seguenti diritti:
1) d’informazione in materia degli istit uti contrattuali secondo le previsioni del CCNL
applicato (per esempio: sul Tempo Determinato, Tempo Parziale, Apprendistato, Lavoro
Somministrato, Lavoro Intermittente ecc.);
2) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, fatto salvo
un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
3) di affissione su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno della
sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, di comunicazioni, pubblicazioni o
testi, purché esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi
comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.
o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il CCNL. Le copie delle
comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza,
alla Direzione Aziendale;
4) di assemblea retribuita con i Lavoratori dell’Azienda, secondo le previsioni del CCNL
applicato;
5) di indire Referendum Aziendale su proposte di Accordo Collettivo di secondo livello,
secondo le previsioni dell’Accordo Federale sul Referendum;
6) di discutere e sottoscrivere gli Accordi Collettivi Aziendali di Secondo livello sulle materie
allo scopo delegate dal CCNL e dalla Legge.
L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST restano
sospese fino alla trasmissione dell’Accordo all’Archivio Accordi di Secondo Livello della
competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C.
Anche la RSA ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli Accordi Aziendali sottoscritti
all’Archivio “Accordi di Secondo livello” della competente Commissione Bilaterale Nazionale
En.Bi.C.
L’inoltro all’Ispettorato Territoriale Provinciale (I.T.L.) potrà essere effettuato da qualsiasi
Parte ne abbia interesse, quindi dall’En.Bi.C., dalla RST o dalla RSA.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
246
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi Collettivi di
Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono
chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza d ell’Accordo Aziendale o
Territoriale con i criteri generali del CCNL applicato.
Art. 10 - Trattenute Sindacali
Le Aziende che applicano il CCNL sottoscritto dalle Parti in epigrafe s’impegnano a trattenere
puntualmente dalla retribuzione del l avoratore i contributi sindacali previsti dalla delega
trasmessa dal Sindacato firmatario del presente CCNL o Organizzazioni Sindacali che,
congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del CCNL, abbiano stipulato un vigente Accordo
Collettivo Aziendale di Secondo livello.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta di trattenuta mensile, mediante
consegna all’Azienda della Delega di iscrizione sottoscritta, con l’indicazione del mese di inizio
della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili.
La delega avrà validità fino alla revoca del l avoratore, che dovrà avvenire mediante formale
comunicazione da lui sottoscritta, indirizzata alla propria Organizzazione Sindacale e, per
conoscenza, all’Azienda.
La revoca, in ogni caso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è
stata ricevuta dall’Azienda.
L’Azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL o di quelli ammessi all’estensione
dell’obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro iscritti, ai quali
effettua la trattenuta sindacale.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente
fissato dall’Organizzazione Sindacale cui il lavoratore aderisce, suddiviso nelle quote mensili
previste per anno solare e per il numero di mensilità indicate.
L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell’Azienda, sui conti correnti
indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o sottoscrittori,
congiuntamente ai primi, degli Accordi Aziendali di Secondo Li vello vigenti o di quelli
ammessi alla trattenuta, cui il lavoratore aderisce.
L’accredito dei contributi sindacali dovrà essere effettuato: mensilmente all’O.S. con oltre 20
(venti) iscritti; trimestralmente tra 6 (sei) e 20 (venti) iscritti e semestralmente, quando riferito
fino a 5 (cinque) iscritti.
In alternativa, l’Organizzazione Sindacale potrà richiedere cadenze più favorevoli ma l’Azienda
avrà il diritto di trattenere i costi di accredito.
Art. 11 - Computo della Rappresentanza
Ai fini della ripartizione delle ore di permesso retribuito spettanti ai Dirigenti di RSA (art. 5),
il livello di rappresentanza di ciascuna RSA sarà commisurato al numero delle deleghe
sindacali ricevute nell’anno solare precedente.
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
247
Allegato 2)
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.)
PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1) Dati Azienda
P.F.I. relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ………………………………………………
Azienda - Ragione Sociale ……………………………………………………………...
Sede Indirizzo …………………………….………CAP (Comune) …..……………….
P.I. ………………………..………………C.F. …………………….…………………..
Telefono ……………………………………… Fax …….……………………………
E-mail ………………………………………………………….……….………………
Legale Rappresentante…………………………………….……………………………
Timbro e Firma Azienda
2) Dati Apprendista
Nome e Cognome ……………………………………………………………………
C. F. …….……………………….. Nato a ………………… il ……………………..
Cittadinanza ………………………………………………………………………….
N. permesso di soggiorno …………………..………. Scadenza ……….……………
Titolo di studio ……………………………………………………………………….
Residenza/domicilio in Via …………………. N. …… Prov. ………………………
Telefono ……………………E-mail …………………………………………………
Firma Apprendista
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
248
2) Dati relativi alle precedenti esperienze formative e di lavoro dell’Apprendista
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi d’istruzione non conclusi
……………………………………………………………………………….
Esperienze lavorative ……………………………………………………………………………….
Periodi di apprendistato svolti dal …………… al ………………………….
………………………………………………………………………………
Firma Apprendista
3) Aspetti normativi del Contratto di Apprendistato Professionalizzante
CCNL applicato al rapporto di Apprendistato ……………………………...
Data di assunzione ………………… Durata del Contratto ………………..
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire (descrizione) …………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Categoria e Livello di inquadramento iniziale………………………………
Categoria e Livello di inquadramento finale.……………………………….
4) Tutor o Referente Aziendale
Tutor o Referente Aziendale ………………………………………………
C.F. ………………………………………………………………………...
Categoria e Livello d’inquadramento …………………………………….
Anni di esperienza …………………………………………………………
Firma Tutor
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
249
5) Formazione già effettuata dall’Apprendista
Formazione extra scolastica, compresa quella già svolta in precedenti periodo d’apprendistato:
A) …………………………………………………………………………………..
B) …………………………………………………………………………………...
C) …………………………………………………………………………………...
D) …………………………………………………………………………………....
Firma Apprendista
6) Contenuti Formativi
II Piano Formativo Individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico -professionali e
specialistiche coerenti con la qualifica professionale da conseguire ai fini contrattuali. La formazione
indicata nel presente Piano Formativo deve essere attestata nell'apposito modulo ed articolata in
quantità non inferiore alle previsioni del CCNL applicato.
Indicare la formazione tecnico-professionale e specialistica che sarà erogata durante l’Apprendistato:
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………………
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
250
7) Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni):
Affiancamento al personale qualificato
Addestramento nel lavoro (on the job)
Formazione a Distanza
Lezioni e/o esercitazioni
Testimonianze
Visite aziendali
Partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.
Altro (specificare) ……………………………….................................
Data e Luogo,
Firma Datore di lavoro ………………………………………………………..
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …….……….……………………………
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251
APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA’ FORMATIVA
(da compilare al termine di ogni attività formativa svolta durante l’Apprendistato)
SINTESI DATI APPRENDISTA
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………
Residente in Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP………….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Titolo di Studio ………………………………………………………………………...
Assunto in Apprendistato Professionalizzante dal …………………... al ………………
Per conseguire la qualifica di ……………………………………………………………
Firma Apprendista
SINTESI DATI AZIENDA
Azienda (Ragione Sociale) ……………………………….. P.I. ………………………..
Indirizzo sede Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP……….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Nominativo del Tutor o Refente aziendale …………………………………………….
Timbro e Firma Azienda
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
252
Registro della formazione effettuata durante il Contratto di Apprendistato
Attività Formativa
(in riferimento al P.F.I.)
Durata
Ore e Periodo Modi formativi Firma
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
Totale ore:
Firma Datore di lavoro .………………………………………………………
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …………….……………………………
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
253
Allegato 3)
Responsabilità sociale d’impresa, sostenibilità e integrazione dei fattori ESG nella strategia
aziendale
Premessa
Le Parti contraenti riconoscono l'importanza di promuovere un modello di sviluppo
sostenibile che rispetti l'ambiente, favorisca l'inclusione sociale e garantisca una gestione
aziendale etica e trasparente. A tal fine, le Parti si impegnano a collaborare per integrare i
principi ESG (Environmental, Social, Governance) nella gestione delle attività dei settori del
Marketing Operativo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite e nel rispetto della normativa in materia.
Le Parti sono consapevoli che la responsabilità sociale d’impresa rappresenta una risposta alle
crescenti aspettative della società nei confronti delle imprese affinché operino in modo etico e
sostenibile. La sostenibilità e le pratiche di responsabilità s ociale stanno guadagnando sempre
più interesse da parte di diversi soggetti, tra cui investitori istituzionali, istituzioni finanziarie,
autorità, società di rating, assicuratori, consumatori, comunità territoriali e movimenti di
opinione. Tra l’altro, le scelte di politica pubblica e i cambiamenti in atto nella società stanno
creando opportunità per “fare impresa in modo responsabile”.
Pertanto, le imprese che puntano a un successo duraturo devono necessariamente porre la
sostenibilità al centro del loro impegno e sono quindi chiamate a riflettere seriamente sulle
sfide che porta con sé, perché alcune scelte non sono più rimandabili.
È importante considerare che la sostenibilità non è solo una specialità da grande impresa.
Anche e soprattutto le Piccole e Medie Imprese, dorsale e centro effettivo del tessuto
economico e produttivo italiano, sono chiamate ad affrontare questa singolare sfida. Diventare
un’impresa “veramente” sostenibile richiede notevole impegno. Non si esaurisce con una sola
azione e non è sufficiente un approccio top- down. Il soggetto agente deve essere l’intera
comunità aziendale, anche attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori. Serve favorire una
transizione culturale verso un miglior concepimento ed utilizzo dei fattori ESG, una cultura
che deve diffondersi a tutti i livelli dell’organizzazione, così da orientare ogni decisione, attività
e processo verso l’obiettivo di perseguire la creazione di vero benessere per l’uomo di oggi e
per garantire conoscenze e opportunità ancor più favorevoli alle generazioni future, che è il
vero obiettivo dello sviluppo sostenibile.
Articolo 1 - Obiettivi ambientali
Le aziende si impegnano a valutare l’implementazione delle seguenti pratiche di sostenibilità
ambientale:
a.Efficientamento energetico: misure per ridurre il consumo di energia nei luoghi di lavoro,
favorendo l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale, come l'illuminazione LED,
sistemi di climatizzazione ecocompatibili e l'uso di energia da fonti rinnovabili.
b.Riduzione dei rifiuti: predisposizione di sistemi di raccolta differenziata e adozione pratiche
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
254
di economia circolare, come il riciclo e il riutilizzo di materiali.
c.Incentivazione del lavoro remoto: per ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti, le
aziende, laddove possibile, favoriranno il lavoro da remoto e promuoveranno politiche per
l’uso di mezzi di trasporto sostenibili (es. contributi per abbonamenti al trasporto pubblico o
biciclette aziendali).
Articolo 2 - Obiettivi sociali
Le aziende riconoscono l'importanza di promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e
rispettoso per il benessere dei lavoratori, impegnandosi, laddove possibile, a valutare
l’implementazione delle seguenti iniziative:
a.Welfare aziendale: misure che promuovano il benessere fisico e mentale dei dipendenti,
come programmi di supporto psicologico, accesso a palestre convenzionate, o benefit per la
gestione familiare.
b.Formazione: corsi di formazione per i dipendenti su tematiche legate alla sostenibilità
(ambientale, sociale e di governance), con particolare attenzione alle competenze utili per
affrontare la transizione ecologica.
c.Promozione della diversità e dell’inclusione: politiche per garantire le pari opportunità,
contrastando discriminazioni e adottando misure specifiche per favorire l’inclusione di
categorie vulnerabili o svantaggiate e a favorire la parità di genere.
Le Parti collaboreranno per organizzare eventi di sensibilizzazione sui temi ESG e promuovere
iniziative solidali in favore delle comunità locali, anche dedicando ore lavorative a progetti di
volontariato ambientale o sociale, con il supporto dell’azienda.
Articolo 3 - Governance e trasparenza
Le aziende si impegnano a garantire una gestione etica e trasparente, considerando laddove
possibile:
a.l'adozione di codici di condotta aziendale conformi ai principi ESG, con il coinvolgimento
delle Parti sociali nella sua redazione e monitoraggio.
b.l'istituzione di meccanismi di rendicontazione periodica sulle iniziative e i risultati raggiunti
in ambito ESG, da condividere con le Parti sociali e i lavoratori.
c.il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella definizione e nell'implementazione delle politiche
ESG, attraverso l’istituzione di appositi comitati o la convocazione di assemblee dedicate.
d.l’istituzione di canali riservati per la segnalazione di condotte contrarie ai principi di
sostenibilità e governance responsabile, garantendo la tutela del segnalante.
Articolo 4 - Incentivi e premi legati agli obiettivi di sostenibilità
Le Parti, nell’ambito della contrattazione di secondo livello aziendale o per la gestione di
progetti specifici, si impegnano a valutare la previsione di premi di produttività con
l’introduzione di bonus per i lavoratori, legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità
aziendale, come la riduzione dei consumi energetici, l’aumento del riciclo dei rifiuti, la
partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione sulla sostenibilità, l’adozione di un
sistema di rendicontazione ESG, ecc.
Le aziende, in tal caso, potranno:
Rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori del Marketing operativo
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a.definire gli obiettivi ESG periodici o per singolo progetto, anche in accordo con le
rappresentanze sindacali.
b.stabilire indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators - KPI) specifici, chiari
e verificabili per misurare il raggiungimento degli obiettivi. L’azienda, anche attraverso una
commissione aziendale paritetica laddove è possibile istituirla, valuterà i risultati e comunicherà
a tutto il personale gli obiettivi raggiunti e i premi maturati.
L’eventuale premio maturato sarà riconosciuto sotto forma di bonus economico aggiuntivo,
rispetto alla retribuzione già prevista dal CCNL, in funzione del livello di raggiungimento degli
obiettivi ESG stabiliti.
Su base volontaria, i lavoratori potranno richiedere la conversione del premio in benefit
aziendali (programmi di formazione, abbonamenti per il trasporto pubblico, assistenza
sanitaria, ecc.) ovvero destinare il premio, in tutto o in parte, anche a fondi aziendali destinati
a iniziative di sostenibilità ambientale o sociale.
Articolo 5 - Verifica e aggiornamento
Le Parti si impegnano a verificare periodicamente le azioni e le pratiche sostenibili adottate,
inclusi gli esempi riportati nella presente appendice, attraverso:
a.la redazione di un report annuale sui risultati raggiunti in ambito ESG, condiviso durante
incontri specifici tra le Parti sociali.
b.l’aggiornamento periodico delle politiche ESG, in coerenza con le normative vigenti e con i
progressi tecnologici e sociali.
Sarà possibile istituire un tavolo permanente di confronto tra le Parti, con l’obiettivo di
monitorare l’implementazione delle politiche ESG e individuare eventuali criticità o nuove
opportunità di intervento.
Il meccanismo del premio sarà sottoposto a revisione periodica, con l’obiettivo di migliorar e
la definizione degli obiettivi ESG e adeguare gli importi in relazione all’andamento aziendal e
e alle normative vigenti.
Le Parti si riservano la possibilità di integrare la presente appendice con ulteriori disposizioni,
in linea con i mutamenti del contesto socio-economico e con l’evoluzione delle politiche ESG.