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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 31731/2023

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liere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21091/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno n. 28/2001, e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, via Morosini 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Dalmazia 10, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore pro tempore; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 288 /20 1 9 , pubblicata il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 607/2012 del 19/03/2012, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda risarcitoria proposta da P agano Giosuè, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita cn sentenza n. 28/2001 del Tribunale di Salerno, e da [OSCURATO:PERSONA], garante della medesima società, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per ottenere il risarcimento dei danni da quest’ultima asseritamente cagionati alla fallita in conseguenza dell ’arbitraria revoca degli affidamenti concessi sotto forma di anticipazioni , per la mancata erogazione delle ultime due parti di mutui concordati e per avere illegittimamente capitalizzato interessi passivi sul conto corrente della società.

I soccombenti proponevano appello, deducendo che non avevano inteso proporre un’azione di responsabilità processuale aggravata nei confronti della banca, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma l’accertamento del diretto rapporto di causalità fra l’inadempimento agli obblighi contrattuali di lealtà e buon fede della banca e le vicende che avevano dato origine alla decozione della [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando, dunque, una responsabilità contrattuale, tant’è che la chiamata in causa del fallimento era stata effettuata proprio al fine di provocare l’esercizio dell’azione da parte del curatore.

Aggiungevano , inoltre, che ad agire non era stata solo la società fallita , ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda era stata totalmente ignorata dal giudice di primo grado, spiegando che, anche se l’azione fosse stata qualificabile come azione di responsabilità processuale aggravata, essendo esperita anche da terzi rispetto a l proce dimento che avevaportato alla dichiarazione di fallimento, non valeva per questi ultimi l’obbligo di esercizio dell’azione ex art. 96 c.p.c. in tale procedimento.

Nel contraddittorio delle parti, rigettata l’eccezione di tardività dell’appello, la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità dell’appello.

In primo luogo, rilevava che la qualificazione della domanda, come effettuata in sede di gravame, non trovava conferma negli atti del primo grado di giudizio, e quindi doveva ritenersi inammissibile perché nuova.

Aggiungeva che, comunque , la stessa domanda era ugualmente inammissibile, perché esperita da soggetti non legittimati, spettando l’azione contrattuale solo alla curatela d ella società fallita.

Precisava che dalle stesse allegazioni in ordine alle ragioni della chiamata in causa anche del fallimento emergeva la carenza di legittimazione degli appellanti in ordine all’azione esperita in nome della società fallita,senza che potesse avere rilievo la qualità di amministratore o di socio garante della stessa.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si è difes a con controricorso , mentre il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che in primo grado fosse stata esercitata un’azione di responsabilità aggravata, mentre invece avrebbe dovuto rilevare che si trattava di responsabilità contrattuale, tenuto conto della elencazione delle inadempienze contrattuali della banca, dei mezzi istruttori offerti e di quelli richiesti, oltre che delle precisazioni compiute nel corso del giudizio di prime cure.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.1175, 1218, 1375, 1845 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che, anche senza considerare la novità della domanda, la stessa dovesse ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva, potendo essere esperita solo dal fallimento, perché, invece, la banca aveva cagionato danni anche ai ricorrenti, in quanto soci e fideiussori della società fallita, ben potendo questi ultimi agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal comportamento tenuto dall’istituto di credito.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essersi in alcun modo pronunciato il giudice di appello sulla richiesta di astensione, contenuta nella memoria conclusionale di replica dei ricorrenti nel giudizio di secondo grado, fondata sul fatto che lo stesso giudice designato in primo grado e lo stesso giudice relatore in grado di appello in questo procedimento era stato designato per la trattazione di un’altra causa risarcitoria vertente tra le stesse parti.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Com’è noto, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando ) per cui è proposto, non può essere assolto per relationemcon il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021).

In altre parole, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale, senza compiere generali verifiche degli atti ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).

Nell specie, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello è incorsa nella violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. ove ha interpretato la domanda giudiziale così come proposta in primo grado, ma, nel formulare tale censura, non ha riportato , se non in modo generico e parziale, quando da loro stessi dedotto davanti al giudice di prime cure, non indicando in particolare il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, operando meri rinvii ad alcune allegazioni e richieste, senza neppure specificare quando sono entrate a far parte del processo, così impendendo al giudice di legittimità, investito della censura, di comprendere la questione ad esso devoluta dalla semplice lettura del ricorso, senza dovere andare a cercare tra gli atti del processo quelli rilevanti ai fini della statuizione, compiendo un’attività che, invece, la legge pone a carico della parte.

3. Il medesimo motivo è, inoltre , inammissibile anche perché si sostanzia in una mera non condivisione delle valutazioni operate dal giudice di merito, cui i ricorrenti hanno contrapposto le proprie.

Con i motivi di ricorso per cassazione, invece, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). 4.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.

Come precisato da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).

I ricorrentihanno prospettato di poter vantare, in proprio, quali soci e fideiussori della società fallita, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad essi cagionato dal dedotto comportamento della banca in violazione degli obblighi di lealtà e buona fede in pendenza del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma non hanno dedotto se e quando hanno prospettato in questi termini la loro domanda, né hanno descritto in modo circostanziato quanto sul punto è stato dedotto nei precedenti gradi di merito.

5. I l terzo motivo di ricorso è in fondato , non essendovi alcuna questione, in punto astensione, su cui il Collegio chiamato a decidere la vertenza avrebbe dovuto pronunciarsi.

Iricorrenti hanno dedotto di avere prospettato ragioni di astensione del magistrato designato quale giudice relatore nel giudizio di appello, per essere quest’ultimo stato investito della cognizione di un altro giudizio di risarcimento dannitra le spesse parti.

La Corte di merito ha però deciso la vertenza, senza nulla statuire sul punto.

E, in effetti, nessuna pronuncia la Corte doveva adottarein merito.

Ove la menzionata sollecitazione fosse stata accolta , il giudice interessato avrebbe semplicemente dovuto chiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi.

La parte avrebbe, comunque potuto presentare l'istanza di ricusazione del medesimo giudice (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16831 del 24/05/2022 , ove si precisa che , non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza).

La statuizione sulla richiesta di astensione o di ricusazionespetta, comunque, al Presidente della Corte d’appello, e non al Collegio investito della decisione della causa.

Nella specie, dunque, il giudice relatore non è stato ricusato e ha ritenuto di l’assenza di ragioni di astensione obbligatoria, peraltro in conformità con l’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019), e nessuna statuizione doveva essere adottata sul punto nella sentenza impugnata. 6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigettail ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21091/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno n. 28/2001, e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, via Morosini 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Dalmazia 10, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore pro tempore; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 288 /20 1 9 , pubblicata il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 607/2012 del 19/03/2012, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda risarcitoria proposta da P agano Giosuè, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita cn sentenza n. 28/2001 del Tribunale di Salerno, e da [OSCURATO:PERSONA], garante della medesima società, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per ottenere il risarcimento dei danni da quest’ultima asseritamente cagionati alla fallita in conseguenza dell ’arbitraria revoca degli affidamenti concessi sotto forma di anticipazioni , per la mancata erogazione delle ultime due parti di mutui concordati e per avere illegittimamente capitalizzato interessi passivi sul conto corrente della società. I soccombenti proponevano appello, deducendo che non avevano inteso proporre un’azione di responsabilità processuale aggravata nei confronti della banca, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma l’accertamento del diretto rapporto di causalità fra l’inadempimento agli obblighi contrattuali di lealtà e buon fede della banca e le vicende che avevano dato origine alla decozione della [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando, dunque, una responsabilità contrattuale, tant’è che la chiamata in causa del fallimento era stata effettuata proprio al fine di provocare l’esercizio dell’azione da parte del curatore. Aggiungevano , inoltre, che ad agire non era stata solo la società fallita , ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda era stata totalmente ignorata dal giudice di primo grado, spiegando che, anche se l’azione fosse stata qualificabile come azione di responsabilità processuale aggravata, essendo esperita anche da terzi rispetto a l proce dimento che avevaportato alla dichiarazione di fallimento, non valeva per questi ultimi l’obbligo di esercizio dell’azione ex art. 96 c.p.c. in tale procedimento. Nel contraddittorio delle parti, rigettata l’eccezione di tardività dell’appello, la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità dell’appello. In primo luogo, rilevava che la qualificazione della domanda, come effettuata in sede di gravame, non trovava conferma negli atti del primo grado di giudizio, e quindi doveva ritenersi inammissibile perché nuova. Aggiungeva che, comunque , la stessa domanda era ugualmente inammissibile, perché esperita da soggetti non legittimati, spettando l’azione contrattuale solo alla curatela d ella società fallita. Precisava che dalle stesse allegazioni in ordine alle ragioni della chiamata in causa anche del fallimento emergeva la carenza di legittimazione degli appellanti in ordine all’azione esperita in nome della società fallita,senza che potesse avere rilievo la qualità di amministratore o di socio garante della stessa. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si è difes a con controricorso , mentre il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che in primo grado fosse stata esercitata un’azione di responsabilità aggravata, mentre invece avrebbe dovuto rilevare che si trattava di responsabilità contrattuale, tenuto conto della elencazione delle inadempienze contrattuali della banca, dei mezzi istruttori offerti e di quelli richiesti, oltre che delle precisazioni compiute nel corso del giudizio di prime cure. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.1175, 1218, 1375, 1845 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che, anche senza considerare la novità della domanda, la stessa dovesse ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva, potendo essere esperita solo dal fallimento, perché, invece, la banca aveva cagionato danni anche ai ricorrenti, in quanto soci e fideiussori della società fallita, ben potendo questi ultimi agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal comportamento tenuto dall’istituto di credito. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essersi in alcun modo pronunciato il giudice di appello sulla richiesta di astensione, contenuta nella memoria conclusionale di replica dei ricorrenti nel giudizio di secondo grado, fondata sul fatto che lo stesso giudice designato in primo grado e lo stesso giudice relatore in grado di appello in questo procedimento era stato designato per la trattazione di un’altra causa risarcitoria vertente tra le stesse parti. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Com’è noto, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando ) per cui è proposto, non può essere assolto per relationemcon il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021). In altre parole, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale, senza compiere generali verifiche degli atti ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). Nell specie, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello è incorsa nella violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. ove ha interpretato la domanda giudiziale così come proposta in primo grado, ma, nel formulare tale censura, non ha riportato , se non in modo generico e parziale, quando da loro stessi dedotto davanti al giudice di prime cure, non indicando in particolare il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, operando meri rinvii ad alcune allegazioni e richieste, senza neppure specificare quando sono entrate a far parte del processo, così impendendo al giudice di legittimità, investito della censura, di comprendere la questione ad esso devoluta dalla semplice lettura del ricorso, senza dovere andare a cercare tra gli atti del processo quelli rilevanti ai fini della statuizione, compiendo un’attività che, invece, la legge pone a carico della parte. 3. Il medesimo motivo è, inoltre , inammissibile anche perché si sostanzia in una mera non condivisione delle valutazioni operate dal giudice di merito, cui i ricorrenti hanno contrapposto le proprie. Con i motivi di ricorso per cassazione, invece, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). 4.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. Come precisato da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019). I ricorrentihanno prospettato di poter vantare, in proprio, quali soci e fideiussori della società fallita, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad essi cagionato dal dedotto comportamento della banca in violazione degli obblighi di lealtà e buona fede in pendenza del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma non hanno dedotto se e quando hanno prospettato in questi termini la loro domanda, né hanno descritto in modo circostanziato quanto sul punto è stato dedotto nei precedenti gradi di merito. 5. I l terzo motivo di ricorso è in fondato , non essendovi alcuna questione, in punto astensione, su cui il Collegio chiamato a decidere la vertenza avrebbe dovuto pronunciarsi. Iricorrenti hanno dedotto di avere prospettato ragioni di astensione del magistrato designato quale giudice relatore nel giudizio di appello, per essere quest’ultimo stato investito della cognizione di un altro giudizio di risarcimento dannitra le spesse parti. La Corte di merito ha però deciso la vertenza, senza nulla statuire sul punto. E, in effetti, nessuna pronuncia la Corte doveva adottarein merito. Ove la menzionata sollecitazione fosse stata accolta , il giudice interessato avrebbe semplicemente dovuto chiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi. La parte avrebbe, comunque potuto presentare l'istanza di ricusazione del medesimo giudice (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16831 del 24/05/2022 , ove si precisa che , non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza). La statuizione sulla richiesta di astensione o di ricusazionespetta, comunque, al Presidente della Corte d’appello, e non al Collegio investito della decisione della causa. Nella specie, dunque, il giudice relatore non è stato ricusato e ha ritenuto di l’assenza di ragioni di astensione obbligatoria, peraltro in conformità con l’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019), e nessuna statuizione doveva essere adottata sul punto nella sentenza impugnata. 6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigettail ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo u