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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01700/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6401/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in perso na del Presidente pro tempore, domiciliata in R oma al la v ia dei Portoghesi n. 12 presso gl i uffici dell ’ Avvocatur a Genera le dello Stato, dall a quale è rappresentatae dife s a o pe legis -ricorrente- contro A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA] ISTITUZION I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANGELISe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma al viale de lle Mili zie n. 9 presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D ’ Acunti, dal quale sono rappresentati e difes i unitamen te all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 4932/2018pub blica ta i l 1 4 novembre 2 0 1 8 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza - i ngiunzione n. 384/S /2015 del 28 ottobre 2015 l’ANAC - Aut orit à n azionale a nticorruzione intima va all ’ A.S.P. - Azienda di servizi alla p e rsona i stitu zion i a ssistenziali r iunite di Pavia (d’ora in poi A.S.P. di Pavia), nonchéa i suoi diri genti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ntrini, Ma rco Salvadeo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della sanzione amministrativa di 1.500 euro pro capite per la mancata tem pestiva adozione, da parte dell a predetta azienda, d elle misure preventi ve anticorruzione, e in particolare per l’omessa pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del programma per la trasparenza e integrità (PT T I) e del codice di comportamento.

L’opposizione proposta dagli intimati veniva accolta dall ’adìto Tribunale di Pavia, che con sentenza n. 1153/2017del 3 luglio 2017 annullavail provvedimento sanzionatorio.

Il gravame successivamente esperit o dall ’ autorità irrogante era respinto dall’adìta Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 4932/2018 del 14 novembre 2018, che po n eva a carico dell’impugnante le spese del grado.

A differ enza del primo giudice, che aveva fondato la propria decisione sul ravvisato difetto dell ’ e l emento soggettivo della violazione-a suo avviso emergente dal «clima di incerte zza che ha circondato la corretta applicazione della normativa anticorruzione» e dal «contrasto esistente fra gli operatori»-, il colle gio distrettuale riteneva carente l’elemento oggettivo del contestato illecito amministrativo, in base al rilievo che prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 11 D. Lgs. n. 33 del 2013 dall’art. 24-bis D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014, l e A.S.P. non rientravano fra i soggetti tenuti all ’ osservanza della predetta normativa.

Contro tale sentenza l’ANAC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L’A.S.P. di Pavia e i suoi dirigenti innanzi menzionatihanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

I controricorrenti hanno depositatosintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l ’ unico m otivo di ricorso v en gono denunciat e la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, del D. Lgs. n. 165 del 2001, del D. Lgs. n. 33 del 2013 ( in parti colare dell ’ a rt. 11 ) , della L. n. 190 del 2012 e della L. n. 114 del 20 14 (segnatamente dell’art. 24-bis).

Si assume che avrebbe errato l a Corte d ’ Appello di Milano nel ritenere inoperante la normativa anticorruzione nei confronti delle Aziende pubbliche di s ervizi alla p ersona ( A.S.P.) , ex I s tituzion i pubbliche di a ssistenza e b eneficienza (I .P.A.B . ) , nel quadro legislativo anterior e all ’entrata in vi gor e del D.L. n. 90 de l 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, il quale, sostituendoil testo dell’art. 11 D. Lgs. n. 33 del 2013, ha ampliato l’àmbito soggettivo di applicazione della predetta normativa , includendovigli enti pubblici economici e quelli ad essi equiparati .

Il collegio men eghino avrebbe , infatti, tralasciato di considerare che, co n sentenza n. 161/2012 , la Corte Costituzionale aveva già affermato la natura di enti locali de lle I .P.A.

B. - A.S.

P. , le quali dovevano, pertanto, ritenersi comprese fra i sogg etti tenut i ad adeguarsi alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione dettate dalla L. n. 190 del 2012.

Peraltro, avendo il Com unicato del Presidente dell ’ ANAC de l 1 0 aprile 2015 riconosciuto la natura di enti pubblici regionali delle predette istituzioni , le stess e dovevano comunque considerarsi incluse fra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001, des tina tarie degli obb l ighi di pubblicità , trasparenza e dif fusione d i informazioni imposti dal D. Lgs. n . 33 del 2013 in virtù del ri chiamo contenuto nell ’art. 11, comma 1, di tale ultimodecreto.

Si sostiene, inoltre, che a tor to il giudice distrettuale avrebbe attribuito decisivo rilievo a l parere es p resso il 19 novembre 2 010 dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi ridenominata A u torità nazionale anticorruzione (ANAC), con il quale era stata esclus a l a soggezione delle I .P.A.B., trasformate in A. S.P., alla disciplina in materia di trasparenza delle pubblic he amministrazion i contenuta nel D. Lgs. n. 150 del 2009, poi modificato dal D. Lgs. n. 33 del 2013.

Detto parere andava , infatti, ritenut o priv o di pertinenza , sia perché formulato con riferimento al quadro no rmativo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, sia perchériguardante un caso diverso da quello oggetto di giudizio , sia perch è provenienteda u n soggetto pubblico non più esistente e comunq ue diverso dall’ANAC, pur avendone assun to le co m pet enze e le funzioni.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, essendosi l’impugnante limitata a riproporre in questa sede le medesime argomentazioni poste a fondamento d e lle censure articola t e in grado di appello, motivatam ente dis attese dalla C orte distrettuale di Milano.

La Corte meneghina ha anzitutto ricostruito il quadro legislativo di riferimento, evidenziando che l’àmbito soggettivo di applicazione dellanormativa anticorruzione è stato a mpliato dall ’ art. 24 - bis D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014, il quale ha modificato l’art. 11 D. Lgs. n. 33 del 2013, inclu dendo fra i destinatari della predetta normativa, accanto alle amministrazio ni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001, una serie di altri soggetti, e precisamente: a utorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; enti di diritto privato in controllo pubblico ( ossia società e altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni, oppure enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), limitatamente all ’ attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea; società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all ’ attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Ha, quindi, so t tolineato la portata innovativa, e non meramente ricognitiva, dell’intervenuta modi fica del l ’ art. 11 innanzi citato , rilevando che l ’intervento del legi slatore è servito a c olmare un difetto di regolamentazione rispetto ai soggetti non contemplati dalla normativa anteriore.

Ha altresì chiarito che la continuità fra l a C o mmis sione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT ) - organi smo pubblico che in data 19 no v embre 2010 aveva espresso il parere circa l’inapplicabilità della normativa anticorruzione alle I.P.A.B.-A.S.P.- e l ’ ANAC è desumibile dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 1, comma 2, L. n. 190 del 2012, secondo cui la predetta Commissione, istituita con l ’ art. 13 D. Lgs. n. 1 50 del 2009, opera come Autorità nazionale anticorruzione.

Ha poi rimarcato che «la riconducibilità delle IPAB e delle ASP ad amministrazioni di Regioni, Province e Comuni (come indicato nel comunicato presidenziale ANAC), e non alla ca tegoria de gli e nti pubblici economici, non risulta fondata su alcun elemento normativo specifico - m a i richi amato, se non in modo apodittico, nell’indicato comunicato-, ed anzi risulta contraddetto da alcune pronunce giurisprudenziali di merito e dalla dottrina in materia richiamata da parte appellata».

Ha ancora pre cisato che la sentenza della Corte Co st ituzionale n. 162/2012 non offre adeguato supporto all’asserto dell’ANAC, in quanto, pur riconoscendo la natura di ent i pubb lic i dell e I .

P .

A .

B . , e parallelamente delle A.S.P., a l fin e di giustificare la loro sottoposizione a limiti di spesa, « nulla dice in ordine ad una particolare normativa come è quella del rispetto delle norme anticorruzione, che prima della l. 114/2014 non contemplava una ampia categoria di enti indiscutibilmente pubblici, quali gli enti pubblici economici».

Ha infine posto in evidenza che il comunicato del President e dell’ANAC in data 10 aprile 2015 - con i l qua le era sta t o fis sato all’A.S.P. di Pavia, sull’apodittico presupposto della s ua natura di ente pubblic o regio n ale, il t erm ine di 30 gio rni per l ’ adeguamento alle previsioni della L. n. 190 del 2012 - costitui va u n «provvedimento di carattere precettiv o emesso in difetto dei necessari presupposti normativi».

Con il presente ricorso per cassazione l ’ ANAC insiste nell a tesi giuridicasecondo cui già prima dell ’ entrata in vi gore del D.L. n. 90 del 2014 le A.S.P. (ex I.P.A.B.) dovevano ritenersi soggette agli obblighi imposti dalla L. n. 190 del 2012 - in particolare a qu ello di pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), de l programma per la trasparenza e integrità (PT T I) e de l codice di comportamento-, rip roponendo l e medesim e argomentazioni sulle quali si basava il suo a tto di appello , puntualmente disattese dalla Corte lombarda, senza individuare gli specifici errores iuris in cui sarebbe incors o il giudice distrettuale nell’interpretazione delle normeapplicabili a lla fattispecie di causa.

Tanto inevitabilmente comporta l’inammissibilità dell’esperito gravame di legittimità, alla stregua del costante ori entamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente respinte dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni addotte da quest’ultimo, poiché in tal modo si viene a determinare una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, risolve ntesi , in sostanza, nella formulazione di un ” non motivo “ , inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 22478/2018, Cass. n. 17330/2015, Cass. n. 11098/2000, nonché, fra le più recent i , Cass.n. 31731/2023,Cass. n . 31010/202 3, Cass. n. 28364/2023).

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Non sussist on o i presupposti processuali richiesti da l l ’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia) per il c d. r addo ppio del contrib uto unificato , non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti del le Amministrazioni dello Stato che, m ediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass.n. 10996/2023, Cass. n. 28250/2017, Cass. n. 1778/2016, Cass. Sez.Un. n. 9938/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r icorrente ANAC-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.300 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6401/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in perso na del Presidente pro tempore, domiciliata in R oma al la v ia dei Portoghesi n. 12 presso gl i uffici dell ’ Avvocatur a Genera le dello Stato, dall a quale è rappresentatae dife s a o pe legis -ricorrente- contro A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA] ISTITUZION I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANGELISe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma al viale de lle Mili zie n. 9 presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D ’ Acunti, dal quale sono rappresentati e difes i unitamen te all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 4932/2018pub blica ta i l 1 4 novembre 2 0 1 8 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza - i ngiunzione n. 384/S /2015 del 28 ottobre 2015 l’ANAC - Aut orit à n azionale a nticorruzione intima va all ’ A.S.P. - Azienda di servizi alla p e rsona i stitu zion i a ssistenziali r iunite di Pavia (d’ora in poi A.S.P. di Pavia), nonchéa i suoi diri genti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ntrini, Ma rco Salvadeo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della sanzione amministrativa di 1.500 euro pro capite per la mancata tem pestiva adozione, da parte dell a predetta azienda, d elle misure preventi ve anticorruzione, e in particolare per l’omessa pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del programma per la trasparenza e integrità (PT T I) e del codice di comportamento. L’opposizione proposta dagli intimati veniva accolta dall ’adìto Tribunale di Pavia, che con sentenza n. 1153/2017del 3 luglio 2017 annullavail provvedimento sanzionatorio. Il gravame successivamente esperit o dall ’ autorità irrogante era respinto dall’adìta Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 4932/2018 del 14 novembre 2018, che po n eva a carico dell’impugnante le spese del grado. A differ enza del primo giudice, che aveva fondato la propria decisione sul ravvisato difetto dell ’ e l emento soggettivo della violazione-a suo avviso emergente dal «clima di incerte zza che ha circondato la corretta applicazione della normativa anticorruzione» e dal «contrasto esistente fra gli operatori»-, il colle gio distrettuale riteneva carente l’elemento oggettivo del contestato illecito amministrativo, in base al rilievo che prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 11 D. Lgs. n. 33 del 2013 dall’art. 24-bis D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014, l e A.S.P. non rientravano fra i soggetti tenuti all ’ osservanza della predetta normativa. Contro tale sentenza l’ANAC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’A.S.P. di Pavia e i suoi dirigenti innanzi menzionatihanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. I controricorrenti hanno depositatosintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l ’ unico m otivo di ricorso v en gono denunciat e la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, del D. Lgs. n. 165 del 2001, del D. Lgs. n. 33 del 2013 ( in parti colare dell ’ a rt. 11 ) , della L. n. 190 del 2012 e della L. n. 114 del 20 14 (segnatamente dell’art. 24-bis). Si assume che avrebbe errato l a Corte d ’ Appello di Milano nel ritenere inoperante la normativa anticorruzione nei confronti delle Aziende pubbliche di s ervizi alla p ersona ( A.S.P.) , ex I s tituzion i pubbliche di a ssistenza e b eneficienza (I .P.A.B . ) , nel quadro legislativo anterior e all ’entrata in vi gor e del D.L. n. 90 de l 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, il quale, sostituendoil testo dell’art. 11 D. Lgs. n. 33 del 2013, ha ampliato l’àmbito soggettivo di applicazione della predetta normativa , includendovigli enti pubblici economici e quelli ad essi equiparati . Il collegio men eghino avrebbe , infatti, tralasciato di considerare che, co n sentenza n. 161/2012 , la Corte Costituzionale aveva già affermato la natura di enti locali de lle I .P.A. B. - A.S. P. , le quali dovevano, pertanto, ritenersi comprese fra i sogg etti tenut i ad adeguarsi alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione dettate dalla L. n. 190 del 2012. Peraltro, avendo il Com unicato del Presidente dell ’ ANAC de l 1 0 aprile 2015 riconosciuto la natura di enti pubblici regionali delle predette istituzioni , le stess e dovevano comunque considerarsi incluse fra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001, des tina tarie degli obb l ighi di pubblicità , trasparenza e dif fusione d i informazioni imposti dal D. Lgs. n . 33 del 2013 in virtù del ri chiamo contenuto nell ’art. 11, comma 1, di tale ultimodecreto. Si sostiene, inoltre, che a tor to il giudice distrettuale avrebbe attribuito decisivo rilievo a l parere es p resso il 19 novembre 2 010 dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi ridenominata A u torità nazionale anticorruzione (ANAC), con il quale era stata esclus a l a soggezione delle I .P.A.B., trasformate in A. S.P., alla disciplina in materia di trasparenza delle pubblic he amministrazion i contenuta nel D. Lgs. n. 150 del 2009, poi modificato dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Detto parere andava , infatti, ritenut o priv o di pertinenza , sia perché formulato con riferimento al quadro no rmativo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, sia perchériguardante un caso diverso da quello oggetto di giudizio , sia perch è provenienteda u n soggetto pubblico non più esistente e comunq ue diverso dall’ANAC, pur avendone assun to le co m pet enze e le funzioni. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, essendosi l’impugnante limitata a riproporre in questa sede le medesime argomentazioni poste a fondamento d e lle censure articola t e in grado di appello, motivatam ente dis attese dalla C orte distrettuale di Milano. La Corte meneghina ha anzitutto ricostruito il quadro legislativo di riferimento, evidenziando che l’àmbito soggettivo di applicazione dellanormativa anticorruzione è stato a mpliato dall ’ art. 24 - bis D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014, il quale ha modificato l’art. 11 D. Lgs. n. 33 del 2013, inclu dendo fra i destinatari della predetta normativa, accanto alle amministrazio ni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001, una serie di altri soggetti, e precisamente: a utorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; enti di diritto privato in controllo pubblico ( ossia società e altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni, oppure enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), limitatamente all ’ attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea; società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all ’ attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Ha, quindi, so t tolineato la portata innovativa, e non meramente ricognitiva, dell’intervenuta modi fica del l ’ art. 11 innanzi citato , rilevando che l ’intervento del legi slatore è servito a c olmare un difetto di regolamentazione rispetto ai soggetti non contemplati dalla normativa anteriore. Ha altresì chiarito che la continuità fra l a C o mmis sione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT ) - organi smo pubblico che in data 19 no v embre 2010 aveva espresso il parere circa l’inapplicabilità della normativa anticorruzione alle I.P.A.B.-A.S.P.- e l ’ ANAC è desumibile dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 1, comma 2, L. n. 190 del 2012, secondo cui la predetta Commissione, istituita con l ’ art. 13 D. Lgs. n. 1 50 del 2009, opera come Autorità nazionale anticorruzione. Ha poi rimarcato che «la riconducibilità delle IPAB e delle ASP ad amministrazioni di Regioni, Province e Comuni (come indicato nel comunicato presidenziale ANAC), e non alla ca tegoria de gli e nti pubblici economici, non risulta fondata su alcun elemento normativo specifico - m a i richi amato, se non in modo apodittico, nell’indicato comunicato-, ed anzi risulta contraddetto da alcune pronunce giurisprudenziali di merito e dalla dottrina in materia richiamata da parte appellata». Ha ancora pre cisato che la sentenza della Corte Co st ituzionale n. 162/2012 non offre adeguato supporto all’asserto dell’ANAC, in quanto, pur riconoscendo la natura di ent i pubb lic i dell e I . P . A . B . , e parallelamente delle A.S.P., a l fin e di giustificare la loro sottoposizione a limiti di spesa, « nulla dice in ordine ad una particolare normativa come è quella del rispetto delle norme anticorruzione, che prima della l. 114/2014 non contemplava una ampia categoria di enti indiscutibilmente pubblici, quali gli enti pubblici economici». Ha infine posto in evidenza che il comunicato del President e dell’ANAC in data 10 aprile 2015 - con i l qua le era sta t o fis sato all’A.S.P. di Pavia, sull’apodittico presupposto della s ua natura di ente pubblic o regio n ale, il t erm ine di 30 gio rni per l ’ adeguamento alle previsioni della L. n. 190 del 2012 - costitui va u n «provvedimento di carattere precettiv o emesso in difetto dei necessari presupposti normativi». Con il presente ricorso per cassazione l ’ ANAC insiste nell a tesi giuridicasecondo cui già prima dell ’ entrata in vi gore del D.L. n. 90 del 2014 le A.S.P. (ex I.P.A.B.) dovevano ritenersi soggette agli obblighi imposti dalla L. n. 190 del 2012 - in particolare a qu ello di pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), de l programma per la trasparenza e integrità (PT T I) e de l codice di comportamento-, rip roponendo l e medesim e argomentazioni sulle quali si basava il suo a tto di appello , puntualmente disattese dalla Corte lombarda, senza individuare gli specifici errores iuris in cui sarebbe incors o il giudice distrettuale nell’interpretazione delle normeapplicabili a lla fattispecie di causa. Tanto inevitabilmente comporta l’inammissibilità dell’esperito gravame di legittimità, alla stregua del costante ori entamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente respinte dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni addotte da quest’ultimo, poiché in tal modo si viene a determinare una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, risolve ntesi , in sostanza, nella formulazione di un ” non motivo “ , inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 22478/2018, Cass. n. 17330/2015, Cass. n. 11098/2000, nonché, fra le più recent i , Cass.n. 31731/2023,Cass. n . 31010/202 3, Cass. n. 28364/2023). Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussist on o i presupposti processuali richiesti da l l ’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia) per il c d. r addo ppio del contrib uto unificato , non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti del le Amministrazioni dello Stato che, m ediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass.n. 10996/2023, Cass. n. 28250/2017, Cass. n. 1778/2016, Cass. Sez.Un. n. 9938/2014). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r icorrente ANAC-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.300 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Co
Sentenza Cassazione n. 01700/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris