CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13935/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 19 -ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce ai controricorsi, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrenti - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Milano n . 2981 /20 20 , pubblicata in data 18novembre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso le cartelle esattoriali, emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., su ruolo formato da [OSCURATO:SOCIETA]., che agiva per conto del Ministero della Giustizia, recanti intimazioni di pagamento della complessiva somma di euro 545.909,91, in forza di sentenza n. 11347/2009 pronunciata all’esito di processo penale. Deducevano che le opposte cartelle erano prive di adeguata motivazione e che, sebbene si evincesse il titolo da cui traevano origine, dalle stesse non potevano desumersi i criteri di determinazione delle spese; dagli estratti di ruoli e dal ‹‹foglio notizie›› emergeva che le spese addebitate erano del tutto sproporzionate rispetto ai reati per i quali erano stati condannati in esito al procedimento penale, in quanto le maggiori voci di spesa, afferenti a consulenze tecniche asseritamente rese nell’ambito del procedimento conclusosi con sentenza di condanna a loro carico, in realtà riguardavano consulenze tecniche relative ad altri procedimenti penali, coevi o successivi a quello per il quale avevano riportato condanna. Il Ministero della Giustizia, costituendosi in giudizio, eccepiva che la competenza a decidere non spettava al giudice civile, bensì al giudice penale, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., oltre ad aderire alla eccezione sollevata dal Ministero, deduceva l’inammissibilità per tardività dell’opposizione ex art. 617 cod . proc. civ. e, comunque, l’infondatezza nel merito dell’opposizione; anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Como, accogliendo parzialmente l’opposizione, rideterminava il credito per spese di giustizia nel minor importo di euro 71.903,00 per ciascuno degli opponenti. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello in via principale gli originari opponenti e, in via incidentale, il Ministero della Giustizia; all’esito della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Milano ha rigettato quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza gravata, ha rideterminato in euro 1.230,66 il credito per spese di giustizia per ciascuno degli opponenti e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia delle cartelle esattoriali per l’importo eccedente. 3. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi e avverso la medesima sentenza propone altresì separato ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con autonomi controricorsi a ciascuno de i ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:SOCIETA]. e i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente deve darsi atto cheil principio dell ’ unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.nel testo applicabile ratione temporis , indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057 ; Cass., sez. 3, 12/10/2021, n. 27680).Ne segue che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere qualificato come ricorso incidentale. 2. Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero della Giustizia denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., ‹‹incompetenza funzionale del Giudice civile nei confronti del giudice penale in relazione alle censure formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA]›› e censura la decisione impugnata per avere ritenuto competente a decidere la controversia il giudice dell’esecuzione civile in luogo del giudice dell’esecuzione penale. Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza n. 491 del 2011, il ricorrente rimarca che le doglianze svolte dagli odierni controricorrente non so no strettamente legate all’asserita erroneità dell’importo richiesto, ma sono piuttosto volte a criticare il ‹‹perimetro››della condanna penale, ‹‹fino ad arrivare a sostenere che le spese delle consulenze tecniche, costituendo una parte significativa delle spese addebitate alla controparte, fossero riferibili ad altri procedimenti penali››, cosicché essenon possono che essere sindacate dal giudice penale. 3. Con il secondo motivo del ricorso principale il Ministero censura la sentenza impugnata, in relazione, al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 280 del d.p.r. n. 115/2002››, lamentando che la Corte territoriale avrebbe fatto mal governo dei principi in materia di onere della prova. Sostiene, al riguardo, che il diritto al recupero delle spese nei confronti degli odierni controricorrenti è da rinvenire nella sentenza penale di condanna e nei cd. ‹‹ fogli notizie ›› redatt i dalla Procura della Repubblicaed attestanti le spese sostenute nel processo penale, di talché sarebbe errata la decisione qui gravata per avere ritenuto non dimostrata, dalla stessa Amministrazione, la debenza delle somme, ponendo a suo carico un onere della prova non in linea con il richiamato art. 280 d.P.R. n. 115/202, cheindividua gli adempimenti di competenza della pubblica amministrazione. Ribadisce, in sostanza, che i cd. ‹‹ fogli notizie ›› , compilati secondo le disposizioni di legge, sono titoli idonei e sufficienti al recupero delle spese, spettando ai controricorrenti dimostrare, in sede di giudizio, i fatti estintivi della pretesa ed indica re le voci eventualmente non dovute. 4. Con il terzo motivo del ricorso principale , deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 367/14 (della legge n. 244/2004››, il Ministero censura la decisione impugnata per avere rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, volta a far valere la sua estraneità all’attività di individuazione e quantificazione degli importi da corrispondere. Evidenzia, sul punto, che la citata disposizione ha lo scopo di snellire l’attività degli uffici giudiziari, prevedendo l’affidamento ad [OSCURATO:SOCIETA]. del servizio di riscossione dei crediti di giustizia maturati a decorrere dal 1° gennaio 2008, ivi compresa l’attività di iscrizione a ruolo dei crediti relativi a spese di giustizia per conto del Ministero competente. Aggiunge che, in attuazione di tale disposizione, aveva stipulato, con [OSCURATO:SOCIETA]., apposita convenzione volta a regolare lo svolgimento dell’attività di recupero dei crediti relativi a spese di giustizia e alle spese pecuniarie, prevedendo che la titolarità dei crediti spettava al Ministero, che si limitava a trasmettere la documentazione relativa al giudizio, essendo invece demandata ad [OSCURATO:SOCIETA]. la individuazione e quantificazione delle voci da recuperare e da iscrivere a ruolo. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia ‹‹Nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere il giudice di appello ritenuto, a conferma della sentenza di primo grado, competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice della esecuzione penale – errata interpretazione della giurisprudenza sul punto Cass. sez. Un. 491/2011››e ribadisce che ‹‹la domanda volta a contestare la determinazione della condanna alle spese in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali il ricorrente ha riportato la condanna appartiene indiscutibilmente alla competenza del giudice penale››. 6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in due censure, [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002, nonché degli artt. 4- 5 d.p.r. 115/2002 in relazione all ’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice d’appello dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie››. Contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto non dovute le spese individuate nei cd. fogli notizie (spese di noleggio per intercettazioni telefoniche, consulenze e perizie), sebbene, ai fini della concreta determinazione delle spese penali anticipate, fosse stata depositata, nel giudizio di primo grado, tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la riferibilità delle stesse al giudizio penale nel quali i controricorrenti erano stati condannati. Considerato che le indagini, nel caso di specie, avevano riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali non vi era necessità di distinguere le varie imputazioni, in quanto ‹‹ogni atto di indagine è (era) strumentale all ’ intero processo e si riferisce(va) complessivamente alla posizione dell’imputato››, assume che ‹‹le spese anticipate dallo Stato per la materiale esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche (al pari di quelle di consulenza) vanno poste a carico dell’imputato che riporta condanna definitiva anche se le indagini svolte hanno riguardato un sodalizio di persone poiché l’attività di indagine è comunque riferibile anche all’accertamento del reato per il quale l’indagato è stato condannato››. 7. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere congiuntamente trattati, in quanto entrambi vertenti sulla dedotta questione dell’incompetenza funzionale del giudice civile a decidere la presente controversia, sono infondati. 7.1. Questa Corte intende conformarsi ai principi di diritto espressi da Cass., Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 (depositata il 12/01/2012), secondo cui «la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l’errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.» ; i suddetti principi risultano, del resto, successivamente confermati, sia in sede penale (cfr. Cass. pen., sentenza n. 11604 del 15/12/2015, depositata il 18/03/2016, Rv. 266610 – 01 ; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29/10/2019, depositata il 17/12/2019; conf., in precedenza: Sez. 1, Sentenza, n. 30589 del 7/4/2011, dep. 2/8/2011, Rv. 250273; Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013., dep. 22/01/2014, Rv. 258270 – 01; più di recente, Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019, dep. 17/12/2019, Rv. 277866 – 01), sia in sede civile (cfr. Cass., s ez. 3, 09/07/2020, n. 14598 ; Cass., sez. 3, 27/07/2022, n. 23504; Cass., sez. 3, 06/06/2022, n. 18095; Cass., sez. 3, 26/07/ 2022, n. 23297; Cass., sez. 3, 29/0/2022, n. 23775; Cass., sez. 3, 21/10/ 2022, n. 31258; Cass., sez. 3, 19/12/2022, n. 37138; Cass., sez. 3, 02/03/2023, n. 6240; Cass., sez. 3, 28/04/2023, n. 11255, Cass., sez. 3, 22/05/2023, n. 14082; Cass., sez. 3, 15/11/2023, n. 31774). Come esaustivamente chiarito da Cass., n. 37138/2022, ‹‹incaso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore metta in discussione la portata della stessa decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui pagamento sia stato condannato e non la sola quantificazione di dette spese operata successivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell’imputato in sede penale), il giudice civile adito in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quindi, non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione penale, ma semplicemente respingere l’opposizione, rilevando l’inammissibilità delle contestazioni poste a fondamento della stessa, come del resto avviene in tutti i casi di opposizione all’esecuzione minacciata o iniziata in base a titolo di formazione giudiziale, con cui siano proposte questioni attinenti alla correttezza, nonché alla validità ed all’efficacia della decisione giudiziale costituente titolo esecutivo, le quali possono e devono essere in realtà avanzate esclusivamente nell’ambito del relativo processo di cognizione. Occorre, dunque, distinguere tra: a) le contestazioni attinenti al ‹‹perimetro›› della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all’estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell’importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell’imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva. Laddove contestazioni della tipologia indicata per prima (sub a) siano poste a fondamento di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., si verifica una situazione analoga a quella in cui l’opponente contesti il contenuto di una decisione giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal caso l’opposizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di “competenza” tra il giudice dell’opposizione all’esecuzione e quello dell’impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo››. 7.2. La sentenza impugnata risulta conforme ai suddetti principi di diritto. La Corte di appello, scrutinando la domanda degli originari opponenti, ha posto in rilievo che questi ultimi non avevano posto in dubbio ‹‹la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna ›› , ma piuttosto la concreta quantificazione degli importi iscritti, eccependo che sarebbero state loro addebitate spese non sostenute (o addirittura già pagate in altri procedimenti) nell’ambito del procedimento sfociato nella sentenza penale di condanna n. 11347/09, che costituisce il titolo indicato nelle cartelle esattoriali, poiché nell’ambito del procedimento erano state utilizzate perizie ed intercettazioni disposte in precedenti giudizi, che li vedevano ugualmente imputati; ed ha correttamente ritenuto che il tema controverso, rientrando nei limiti del perimetro di applicabilità della condanna penale ed attenendo allasola concreta quantificazione del credito al recupero delle spese di giustizia, dovesse essere devoluto algiudice dell’esecuzione civile, dal momento che gli odierni controricorrenti non avevano messo in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale. 8. Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono inammissibili. 8.1. Inammissibile è, in primo luogo, l’asserita violazione dei criteri di distribuzione dell’onus probandi, dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 37138/2022, cit.) secondo cui ‹‹ècertamente onere dell ’ ente creditore, in caso di contestazioni, fornire la prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall’intimato, in quanto relative ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna (e/o, se del caso, a reati che presentino una connessione qualificata con gli stessi), e tale onere va adempiuto mediante la produzione della relativa, intelligibile documentazione››. Risulta, invero, evidente che con tale censura si sollecita a questa Corte un riesame del merito mediante una nuova e diversa valutazione delle prove già vagliate dal giudice d’appello, il quale, in esito all’esame del corredo probatorio acquisito agli atti, è pervenuto al convincimento che le originarie parti opposte non avessero assolto l’onere probatorio sulle stesse gravante e che dovessero, di conseguenza, espungersi dalle cartelle esattoriali le voci di spesa di cui non era stata dimostrata la riferibilità alla sentenza che costituiva il titolo posto a base delle cartelle opposte; e ciò sulla base della considerazione che dalla documentazione prodotta dagli originari opponenti risultava che ‹‹ il procedimento n. 12772/2000 r.g. comprendeva originariamente 34 indagati (v. doc. 10)››, che da tale procedimento erano state successivamente separate, dal Pubblico Ministero, le posizioni di 27 indagati e la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcuni reati e che, per supportare le loro contestazioni, gli opponenti, sin dal primo grado di giudizio, avevano prodotto il decreto di rinvio a giudizio del procedimento originario (n. 7880/97 r,g. n.r.) (definito con sentenza di patteggiamento), nel quale erano indicate, fra le fonti di prova, le relazion i di consulenza tecnica , nonché le note della polizia giudiziaria. Al riguardo, è opportuno rammentare, come ben sottolineato dalla già richiamataCass. n. 37138/2022, che , in base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza penale di questa Corte, all’imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell’art. 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l’obbligo di pagamento delle spese processuali penali (solidale in base al testo abrogato dell’art. 535 c.p.p. e attualmente, invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell’art. 535 c.p.p. intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 32979 del 03/06/2010, dep. 08/09/2010, Rv. 248007 - 01; Sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori; Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014, udienza: 27/11/2013, depositata: 22/01/2014, nella cui motivazione è espressamente affermato che «in entrambe le discipline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato stabilito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo»; in precedenza, nel medesimo senso: Cass. pen., Sentenza n. 12151/2006; Sentenza n. 4129/2006; conf., di recente: Cass., pen., Sez. 1, Sentenza n. 17410 del 28/03/2019 Cc., dep. 23/04/2019, Rv. 276399 -02). 8.2. Vanno, altresì, ribaditi i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte, secondo cui ‹‹posto che la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione tra gli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l’”an” dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al “quomodo” dell’azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante di agire “in executivis”, l’opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altre ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell’atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi (Cass., sez. 3, sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 -01; sez. 3, sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 - 01) e secondo cui ‹‹l ’ intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base a titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla›› (Cass., sez. 3, sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297- 01; conf. Cass., sez. 3, sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01). 8.3. Applicando gli indicati principi alla fattispecie in esame, deve ritenersiche: a) la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere l’indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l’importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di “autoliquidazione”, in via amministrativa, da parte dell’ente creditore (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 31/01/2019); b) correlativamente, peraltro, il debitore potrà, in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., contestare la suddetta “autoliquidazione” anche limitandosi ad affermare –purché lo faccia senza mettere in discussione il contenuto della decisione di condanna pronunciata dal giudice penale – che l’importo preteso sulla base della stessa è eccessivo, a sua volta senza dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività (non essendo possibile, ovviamente, pretendere in sede di opposizione ad una cartella di pagamento che indichi il solo importo richiesto e non le modalità della sua liquidazione, una più precisa specificazione delle contestazioni, in relazione alla suddetta liquidazione); c) nel giudizio di opposizione, sarà onere dell’ ente creditore (ovvero dell’agente della riscossione, laddove l’ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest’ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale – non discutibile nell’an, ma pienamente contestabile nel quantum (in quanto appunto oggetto di una autoliquidazione da parte dell’ente creditore stesso) – specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, documentando l’attività svolta dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente; il debitore opponente potrà ovviamente a questo punto, in relazione alla documentazione prodotta dall’ente creditore, specificare ulteriormente in dettaglio le proprie contestazioni, senza in tal modo eccedere dall’oggetto della domanda iniziale; d) laddove, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall’ente creditore e/o dall’agente della riscossione attinente alle modalità dell’attività amministrativa di liquidazione, al giudice sia del tutto impossibile effettuare la indicata verifica in ordine alla corretta liquidazione delle spese del processo penale, non potrà che essere accolta l’opposizione; al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta e il debitore opponente, ciò nonostante, non sia in grado di specificare le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale (oltre che fondato), l’opposizione sarà rigettata, come del resto avviene in tutti i casi in cui in sede esecutiva sia azionato un titolo (giudiziale o stragiudiziale) che necessiti di una attività di ulteriore liquidazione in concreto: il creditore è certamente legittimato ad operare la (auto)liquidazione ai fini dell’intimazione del precetto, ma resta comunque suo onere, in tali casi, quale titolare della pretesa sostanziale, dimostrare la correttezza di detta (auto)liquidazione, ove essa sia contestata, fornendo ove occorra la necessaria documentazione a sostegno (si pensi all’ipotesi di esecuzione fondata su titoli stragiudiziali come il mutuo, che richiedono una attività di liquidazione degli interessi e dello stesso capitale residuo da restituire, in cui è ovviamente onere del creditore produrre il titolo stesso, cioè il contratto, nonché i documenti eventualmente dallo stesso richiamati ai fini della determinazione di tali voci del credito intimato, in caso di contestazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto; si pensi anche all’ipotesi di titoli di formazione giudiziale, come quelli relativi alle spese di mantenimento dovute in caso di rapporti familiari, che sovente richiedono – con riguardo alle spese non fisse e costanti o addirittura straordinarie – la documentazione dei relativi oneri sostenuti dall’avente diritto). A questi principi si è conformata la Corte territoriale quando ha affermato, in esito all’esame della documentazione acquisit a agli atti, che dovessero espungersi dalle cartelle esattoriali le voci di spesa di cui non era stata dimostrata, dalle originarie parti opposte sulle quali incombeva il relativo onere, la riferibilità alla sentenza che costituiva il titolo posto a base delle cartelle opposte. Assumendo la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., la parte ricorrente contesta, in realtà, la valutazione operata dai giudici di merito al fine di ottenere un riesame delle prove, già vagliate dai giudici di appello, non consentito in sede di legittimità. 8.4. Parimenti inammissibil i sono anche le ulteriori argomentazioni svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. là dove insiste nel sostenere che le spese del procedimento penale anticipate dallo Stato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dovevano essere poste integralmente a carico degli originari opponenti, pur avendo le attività di indagine (intercettazioni, consulenze)riguardato un ‹‹sodalizio di persone››, senza necessità di distinguere l e diverse imputazioni , sul presupposto che ‹‹ ogni atto di indagine è strumentale all’intero processo e si riferisce complessivamente alla posizione dell’imputato››. Anche sotto tale profilo le censure svolte, investendo proprio la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali gli originari opponenti hanno subito la condanna penale, si risolvono in una critica all’apprezzamento svolto dal giudice d’appello che, dopo avere analiticamente ricostruito lo sviluppo del procedimento penale ed avere esaminato i cd. ‹‹ fogli notizie ›› predisposti dai funzionari dell’ufficio giudiziario,ha, invece, escluso la integrale ascrivibilità delle spese intimate all’accertamento della condotta delittuosa degli s tessi opponenti , in tal modo compiendo un accertamento di fatto allo stesso riservato, sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità. 9. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato. L’affidamento ad [OSCURATO:SOCIETA]. del servizio di riscossione, previsto dall’art. 1, comma 367, della legge n. 244/2007, cui è stata data attuazione mediante apposita convenzione, non ha trasferitola titolarità del credito e non ha fa tto , dunque, venire meno la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, cherimane ente creditore delle somme intimate con le cartelle esattoriali qui opposte. Correttamente, pertanto, il giudice territoriale non ha condiviso l’assunto difensivo secondo cui il Ministero della giustizia sarebbe del tutto estraneo alle questioni prospettatecon l’opposizione, posto che la convenzione si limita a regolare i rapporti tra lo stesso Ministero ed [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e pene pecuniarie previste dal [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, facendo salva la titolarità del credito in capo al Ministero e demandando alla società affidataria esclusivamente la quantificazione delle spese e la successiva iscrizione a ruolo. 10. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati, con conseguente condanna delle parti soccombenti al pagamento de lle spese d el presente giudizio d i legittimità, in relazione alle separate difese sviluppate da quelle vittoriose nei confronti di ciascuna delle ricorrenti. Atteso l’esito del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Quanto, invece, al ricorso proposto dal Ministero della giustizia non trova applicazione il disposto del citato art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni pubbliche, difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q. M.La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente incidentale al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’ar