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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37138/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13442 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13442del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocatoStefania [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C65 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P14 F205L) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C .F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A22 L483D) -controricorrente(al ricorso principale ed al ricorso incidentale)- nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente in via incidentale- e AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore -intimata- Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 468/2020, pubblicatain data 11 febbraio 20 20 (e che si as- sume notificata in data 24 febbraio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il competente agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossione S.p.A., nelle cui funzioni è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]) ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento dell’importo di € 164.972,17 per cre- diti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a titolo di spese di giustizia penali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti ese- cutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., evocando in giudizio, oltre all’agente della riscossione, lo stesso Ministero della Giu- stizia, nonché [OSCURATO:SOCIETA]..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano, dichiarato inammissibile l’appello in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dichiarando la nullità della cartella opposta. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di duemotivi.

Il Ministero della Giustizia ha notificato un atto denominato “controricorso con ricorso incidentale” e contenente un ricorso incidentale(sostanzialmente adesivo al principale) sulla base di due motivi.

Resiste sia al ricorso principale che all’incidentale il [OSCURATO:PERSONA], con due distinti controricorsi.

Non ha svolto attività difensiva nella presente sede l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera d i consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., sia dalla ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. che dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « Nullità del procedimento di secondo grado e della sentenzaper viola- zione e/ofalsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 i n relazione all ’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.per aver il giudice di appello ritenuto, a conferma della sentenza di primo grado, competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice dellaesecuzione pe- nale – errata interpretazione della giurisprudenza sul pun to Cass. Sez.Un. 491/2011».

Con il primo motivo del ricorsoincidentale si denunzia « art 360 l comma n. 2 c.p.c.: incompetenza funzionale del Giudice civile nei confronti del Giudice penale in relazione alle censure mosse dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ex art535 cpp».

Il primo motivodel ricorso principale e il primo motivo del ri- corso incidentale esprimono censure sostanzialmente analo- ghe, sono connessi e possono quindi essere esaminati congiun- tamente.

Essi sono infondati. 1.1 Questa Corte intende conformarsi ai principi di diritto espressi da Cass., Sez ioni U nite Pen ali , Sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc. (dep. 12/01/2012) , Rv. 251265 – 01 , secondo cui «la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l’errata quantificazione, va proposta al giudice ci- vile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.».

I suddettiprincipi risultano, del resto, successivamente confer- mati,sia in sede penale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11604 Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 del 15/12/2015 Cc., dep. 18/03/2016 , Rv. 266610 – 01 : « in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all’esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al “quantum”da esigere nei con- fronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta»; conf., in precedenza:Sez. 1, Sentenza, n. 30589 del 7/4/2011 Cc, dep. 2/8/2011, Rv. 250273; Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013Cc., dep. 22/01/2014 , Rv. 258270 – 01 ; più di re- cente, Cass. pen.,Sez. 1 , Sentenza n. 50974 del 29/10/2019 Cc., dep.17/12/2019, Rv. 277866 – 01 ) , sia in sede civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14598del 09/07/2020, Rv. 658321 –01: «in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le con- testazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la ri- conducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione; qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla co- gnizione del giudice dell’esecuzione penale»; non possono rite- nersi espressione effettiva di un diverso e contrastante orien- tamento eventuali precedentiche, al di là delle espressioni uti- lizzate in motivazione, non hanno in realtà affrontato diretta- mente la questione qui in discussione ai fini della decisione, come ad es.

Cass. 15088/2021, espressamente richiamata dalla parte ricorrente).

La sentenza impugnata risulta conforme ai suddettiprincipi di diritto,cui intende darsi continuità, avendo la corte di appello Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 ritenutocorrettamente proposta al giudice civile, mediante op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la que- stione relativa alla pertinenza delle spese processuali,di cui è stato intimatoil pagamento al [OSCURATO:PERSONA], ai reati per i quali lo stesso è stato condannatoin sede penale. 1.2È opportuno chiarire, in proposito, che, come anche di re- cente ribadito dalle Sezioni Unite civili diquesta Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 38596del 06/12/2021, Rv. 663248 – 01 , diffusamente in motivazione), tra il giudice penale ed il giudice civile (sia del medesimo che di diversi uffici giudiziari) non si pongono, in nessun caso, questioni di competenza in senso tec- nico.

In caso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore metta in discus- sione la portata della stessa decisione del giudice penale rela- tiva alle spese processuali al cui pagamento sia stato condan- nato e non la sola quantificazione di dette spese operata suc- cessivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell’imputato in sede penale), il giudice ci- vile adito in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., quindi, non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione penale, ma semplicemente respingere l’opposizione, rilevando l’inammissibilità delle con- testazioni poste a fondamento della stessa, come del resto av- viene in tutti i casi di opposizione all’esecuzione minacciata o iniziata in base a titolo di formazione giudiziale, con cui siano proposte questioni attinenti alla correttezza, nonché alla vali- dità ed all’efficacia della decisione giudiziale costituente titolo esecutivo, le quali possono e devono essere in realtà avanzate esclusivamente nell’ambito del relativo processo di cognizione.

Occorre,dunque, distinguere tra : Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 a) le contestazioni attinenti al “perimetro” della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della con- danna pronunziata dallo stesso giudice penale– ovvero quell e attinenti alla sussistenza, all’estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della rela- tiva esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente ilcontenuto del “titolo giudiziale”; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell’importo dovuto sulla base della decisione del giudice pe- nale, come liquidatodagli organi competenti (ivi incluse quelle relativealla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell’imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva.

Laddove contestazioni della tipologia indicata per prima (suba) siano poste a fondamento di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si verifica una situazione analoga a quella in cui l’opponente contesti il contenuto di una decisione giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal caso l’op- posizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di “competenza” tra il giudice dell’opposizione all’esecuzione e quello dell’impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo.

Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 2.Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia « Vio- lazione e falsa applicazionedegli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002nonch é degli artt. 4 - 5 del d.p.r. 115/2002 in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver il giudice d ’ ap- pello dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento della iscrizione a ruolo delle somme a titolodi spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie».

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia « art 360, l comma n. 3: violazione dell ’ art 2697 c.c. in combinato dispostocon l’art 280 del d.p.r. n. 115/2002».

Il secondomotivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale,anch’essi connessi e quindi esaminabili con- giuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 2.1 Le censure formulate con tali motivi risultano , in primo luogo,infondate nella parte in cui gli enti ricorrenti sostengono che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuto a pagare integralmente le spese del procedimento penale nell’ambito del quale egli è stato condan- nato solo per alcuni dei reati contestati ai numerosi imputati, in mancanza di una diversa espressa specificazione da parte del giudice penale.

Esse sono,altresì, infondate in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo della pretesa inversione dell’onere della prova, essendo certamente onere dell’ente cre- ditore, in caso di contestazioni, fornire la prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente do- vute dall’intimato, in quanto relative ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna ( e/ o , se del caso, a reati che presentino una connessione qualificata con gli stessi), e tale onere va adempiuto mediante la produzione della relativa, intelligibile documentazione.

Dette censure sono invece inammissibili, trattandosi di una ri- chiesta di nuova e diversa valutazione delle prove non consen- tita in sede di legittimità, nella parte in cui gli enti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 contestano l’affermazione della corte di appello secondo la qualela documentazione da essi prodotta, con riguardo ai cre- diti posti a base della cartella di pagamento opposta,non con- sentiva di verificare chele somme richieste all’intimato riguar- dasserospese di giustizia effettivamente pertinenti ai sol i reat i per il quale egli aveva subito la condannapenale. 2.2Per meglio chiarire il fondamento delle conclusioni appena esposte va,in primo luogo, ribadito che, c ome correttamente affermato dalla corte di appello, in base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza penale di questa Corte, non contraddetti dalla decisione del giudice penale posta a base della cartella opposta,all’imputato devono , di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle re- lative a reati che con i primi presentano una connessione qua- lificata, in base alla formulazione ormai abrogat a dell’ art. 535 c.p.p.ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l’obbligo di pagamento delle spese proces- suali penali ( solidale in base al testo abrogato dell’art. 535 c.p.p. e attualmente,invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o– nel regime antecedente alle modifiche dell’art. 535 c.p.p. intervenute nel 2009 –per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata , mai inveceda una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altraopportunità processuale , onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affron- tate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. pen., Sez. 1 , Sentenza n. 32979 del 03/06/2010 Cc. , dep.08/09/2010, Rv. 248007 - 01 ; S ez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori; Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014, udienza: 27/11/2013,depositata: 22/01/2014 , nella cui moti- vazione è espressamente affermato che «in entrambe le disci- pline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 stabilito che il condannato dovesse subire il peso del paga- mento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo» ; in pre- cedenza, nel medesimo senso: Cass. pen., S ent enza n. 12151/2006; Sentenzan. 4129/2006; conf., di recente: Cass., pen., Sez. 1 , Sentenza n. 17 410 del 28/03/2019 Cc. , dep.23/04/2019, Rv. 276399 - 02 ).

Èinoltre opportuno precisare, in proposito, che il punto contro- versonel presente giudizio di legittimità ha ad oggetto esclusi- vamente la questione della pertinenza ai reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha subito la condanna penale delle spesedi giustizia di cui gli è stato intimato il pagamento.

Non è (più) in discussione il carattere solidale dell’obbligo di pagamento delle suddette spese da parte di tutti gli imputati condannati in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], obbligo solidale del resto espressamente previsto nella sentenza del giudice penale alla base dell’iscrizione a ruolo (che risulta emessa anteriormente alla modifica della formulazione dell’art. 535 c.p.p., avvenuta nel 2009), in quanto, con riguardo a tale questione, l’opposi- zione all’esecuzione è stata ritenuta inammissibile dalla corte di appelloe tale ultima statuizione non è oggetto di censura da parte del controricorrente, oltre a risultare del tutto conforme ai principi di diritto esposti in precedenza in relazione all’atteg- giarsi dei rapporti tra le attribuzioni del giudice civile e di quello penale.

Neanche può ritenersi, in concreto, specificamente controversa nel presente giudizio l’eventuale sussistenza di una connes- sione qualificata (ovvero, al contrario, di una connessione solo soggettiva o probatoria o derivante da mera opportunità pro- cessuale) tra i reatiper cui è stato condannato il [OSCURATO:PERSONA] e uno o più degli altri reati oggetto del procedimento penale nell’ambito del quale egli ha subito la condanna, essendo stata accolta l’op- posizione sulla base di un argomento logicamente pregiudiziale rispetto a tale indagine (peraltro anch’essa rientrante tra le Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale):la corte di ap- pello ha, infatti , escluso in radice che fosse possibile stabilire con certezza, sulla base della documentazione prodotta dagli enti creditori, a quali reati fossero riferibili le spese di fatto ad- debitate all’opponente ed ha, anzi, ritenuto che esse fossero , almeno in parte,certamente riferibili a reati rispetto ai quali il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto del tutto estraneo. 2.3 Vanno, altresì, richiamati i consolidati principi di diritto espressi nella giurisprudenza civile di questa stessa Corte , se- condo cui: - « l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo –contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. –non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma doman- data in base al titolo esecutivo, anche quella del procedi- mento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 –01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01); - « in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all’art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartelladi pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta car- tella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all’obbligato di individuarela pretesa imposi- tiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01).

Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 Coordinando i principidi diritto sin qui richiamati con quelli ge- nerali in tema di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali e/o stragiudiziali, ed applicandoli alla fattispecie in esame, deve,in definitiva, affermarsi quanto segue: a) la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, pur non pre- supponendola notificazione del titolo esecutivo, deve necessa- riamente contenere l’indicazione (comprensibile) della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l’importo preteso a tale titolo; essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avve- nuta l’attività di “auto-liquidazione”di dette spese, in via am- ministrativa, da parte dell’ente creditore, attraverso l’attività dei funzionari e degli organi competenti, ai sensi degli artt. 211 e/o 227 bis e t er del T.U.S.G. , nella formulazione temporal- mente vigente(cfr., in proposito: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2797del 31/01/2019); b) correlativamente, peraltro, il debitore potrà, in sede di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestare la suddetta “auto-liquidazione” delle spese in via amministra- tiva e potrà farlo anche limitandosi ad affermare (purché lo fac- cia senza mettere direttamente in discussione il contenuto e la portata della decisione di condanna pronunciata dal giudice pe- nale) che l’importo preteso sulla base della stessa condanna penale è stato liquidato in misura eccessiva, senza a sua volta dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività(non essendo possibile, ovviamente, per elementari ragioni logiche, pretendere in sede di opposizione ad una car- tella di pagamento che indichi il solo importo richiesto per spese di giustizia e non le modalità della relativa liquidazione, una precisa e dettagliata specificazione delle contestazioni relative Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 proprio alle – non indicate – modalità della suddetta liquida- zione); c) nel giudizio di opposizione, sarà onere dell’ente creditore (ovvero dell’agente della riscossione, laddove l’ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest’ultimo chia- mato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostan- ziale, non discutibile nell’ an , ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di auto - liquidazione da parte dell’ente creditore stesso , non solo specificare in modo ade- guato e comprensibile i presupposti e le modalità della auto- liquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche docu- mentare l’attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in con- creto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata corretta- mente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebi- tateall’intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna; il debitore opponente potràovviamente, a questo punto, in rela- zione alle allegazioni ed alla documentazione prodotta dall’ente creditore, specificare ulteriormente in dettaglio le proprie con- testazioni, senza che in tal modo si possa ritenere ampliato l’og- getto della domanda iniziale; d) laddove, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall’ente creditore e/o dall’agente della riscossione in relazione all’attività amministrativa di liquida- zione delle spese di giustizia, al giudice dell’opposizione sia im- possibile effettuare la indicata verifica in ordine al corretto svol- gimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza dellespese oggetto di intimazione ai reati per cui l’intimato è stato condannato, non potrà che essere accolta l’opposizione(è opportuno ribadire ancora , in proposito , che l’agente della ri- scossione può sempre chiamare in giudizio l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs, n. 112 del 1999, laddove lo ritenga opportuno, ma, se non provvede a tanto, deve ritenersi onerato Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 di acquisire presso lo stesso tutta la documentazione necessaria a sostenere in giudizio l’azione di riscossione e a contestare l’opposizione del debitore, anche quella eventualmente in pos- sesso della amministrazione creditrice); al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e com- pleta e il debitore opponente, ciò nonostante, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla corret- tezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale, oltre che fondato in diritto, l’opposizione non potrà essere accolta.

L’indicata ricostruzione sistematica non ha carattere eccezio- nale, ma corrisponde, con i necessari adattamenti, a quanto ordinariamente avviene in tutti i casi in cui in sede esecutiva sia azionato un titolo (giudiziale o stragiudiziale) che, benché riguardi un credito liquido (secondo i parametri della nozione di liquidità che ne consentono la riconducibilità all’art. 474 c.p.c), necessiti di una attività di ulteriore e specifica liquidazione in concreto, mediante i necessari calcoli e le necessarie operazioni matematiche ed anche, eventualmente, laddove ne sussistano i presupposti, mediante l’utilizzazione di riferimenti extrate- stuali richiamati nel titolo.

In tali casi, il creditore è certamente legittimato ad operare la auto-liquidazione del credito ai fini dell’intimazione del precetto, ma resta comunque suo onere, quale titolare della pretesa so- stanziale, dimostrare la correttezza di detta auto-liquidazione, ove essa sia contestata, fornendo ove occorra la necessaria do- cumentazione a sostegno.

Si pensi, per fare alcuni esempi concreti di frequente ricorrenza, all’ipotesi di esecuzione fondata su titoli stragiudiziali come il mutuo, che richiedono una attività di liquidazione degli acces- sori, oltre che del capitale residuo da restituire: il creditore può auto-liquidare gli accessori nel precetto, senza dover indicare analiticamente lo svolgimento dei relativi conteggi, ma sarà Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 ovviamente suo onere produrre il contratto da cui si evincono i criteri di liquidazione di detti accessori, nonché i documenti eventualmente dallo stesso contratto richiamati ai fini della de- terminazione di tali voci del credito intimato, in caso di conte- stazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto, in sede di op- posizione all’esecuzione.

Si pensi, altresì, all’ipotesi di titoli di formazione giudiziale come quelli relativi alle spese di mantenimento dovute nell’ambito dei rapporti familiari: sovente titoli di tal genere richiedono – con riguardo alle spese ordinarie ma non fisse e costanti o, addirit- tura, almeno secondo un certo orientamento, anche con ri- guardo alle spese straordinarie che si riconoscano comunque contemplate dal titolo esecutivo –la documentazione dei rela- tivi oneri sostenuti dall’avente diritto; anche in tali ipotesi la auto-liquidazione è possibilenel precetto ma, in caso di conte- stazioni in sede di opposizione all’esecuzione, il creditore è cer- tamente tenuto a documentare le spese di cui pretende il rim- borso.

È opportuno precisare –per meglio inquadrare la situazione in esame –che la fattispecie del recupero delle spese di giustizia penali mediante ruolo presenta, in effetti, una sua innegabile peculiarità, in quanto si fonda su una condanna emessa in sede giudiziaria, che si presenta, in fase iniziale, evidentemente “ge- nerica” (la condanna del giudice penale al pagamento delle spese processuali, senza liquidazione delle stesse), pur costi- tuendo titolo di formazione giudiziale, come tale non contesta- bile in sede di opposizione all’esecuzione; al tempo stesso, è previsto per legge che la concreta liquidazione del relativo cre- dito avvenganon in via giudiziale ma in via amministrativa, ai fini dell’iscrizione a ruolo.

Vi è quindi una integrazione del titolo giudiziario(relativo al solo an debeatur)che avviene in via stragiudiziale (amministrativa), mediante la liquidazione in concreto (del quantum debeatur) Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 delle spese oggetto della condanna giudiziale,il che comporta la possibilità per il debitore di formulare tutte le contestazioni, in sede di opposizione all’esecuzione, in relazione a tale opera- zione di liquidazione(con riguardo, cioè, al solo quantum de- beatur, non con riguardo all’an debeatur): si tratta, in altri ter- mini, di una esecuzione che si fonda su titolo che potrebbe in qualche modo definirsi solo “parzialmente giudiziale”. 2.4La sentenza impugnata risulta conforme ai principi sin qui esposti.

L’opponente ha certamente contestato nel quantum la liquida- zione delle speserecepita nella cartella di pagamento opposta , sostenendo,in primo luogo, l’impossibilità di verificare l’effe t- tiva riconducibilità della somma di cui gli è stato intimato il pa- gamento aireati oggetto della sua condanna in sede penale ; ha altresì, più specificamente,dedotto che detta somma sarebbe stata riferibile anche a reati per i quali egli non era stato affatto condannato in sede penalee ai quali risultava del tutto estra- neo: ha in tal modo messo in discu ssione la pertinenza degli importi richiesti alla condanna subita.

La corte di appelloha accertato che effettivamente, sulla base della documentazione prodotta dalle parti (la cui valutazione non è sindacabile nella presente sede), non era possibile veri- ficare la correttezza della liquidazione contestata, in rapporto alla sentenza penale di condanna al pagamento delle spese pro- cessuali pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ; in particolare, ha accertato che non era possibile escludere e, anzi, emergeva dalla suddetta documentazione,che tale liquidazione era riferi- bile, almeno in parte,anche a spese riguardanti reati diversi da quelli per i quali l’opponente aveva subito condannaed ai quali egli era del tutto estraneo.

Ha,in altri termini, ritenuto fondate le contestazioni da questi svolte in relazione al la pertinenza degli importi richiesti alla condanna subita, sulla base della valutazione concreta della Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 documentazione probatoria prodotta in giudizio, risultata quanto meno carente.

Ne ha correttamente fatto discendere l’accoglimento dell’oppo- sizione.

Di conseguenza, come anticipato,mentre risultano infondate le censure di violazione delle norme che disciplinano la liquida- zione delle spese di giustizia penale e quelle di violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, devono ritenersi inammissibili le doglianze relative alla valutazione in concreto della documentazione probatoria acquisita agli atti del giudizio, trattandosi di attività riservata al giudice del merito. 2.5È opportuno, infine, precisare, anche al fine di evitare equi- voci, che l’annullamento della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio, dovuta all’impossibilità di verificare la pertinenza del complessivo importo di cui è stato intimato il pagamento al reato (o ai reati) per cui il [OSCURATO:PERSONA] hasubito effettiva condanna in sede penale, implica esclusivamente l’inefficacia dell’iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, fondata sui fogli notizie generici, nonché della relativa intimazione (cioè della cartella opposta), ma non esclude, ovviamente,in astratto, lad- dove ciò risulti ancora possibile (e salve eventuali decadenze), la possibilità di una nuova e corretta iscrizione a ruolo, da parte dell’ente creditore, in relazione alle spese dovute esclusiva- mente per il solo reato (o i soli reati) oggetto della condanna subita dall’opponente stesso(e, sussistendone i presupposti, gli eventuali reati caratterizzati da connessione qualificata con gli stessi). 3.Sono rigettati sia il ricorso principale che qu ello incidentale .

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 17 di 17 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale ; - condanna gli enti ricorrent i (in via principale e in via inci- dentale) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole, a carico di cia- scun ente ricorrente,in complessivi € 8.5 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13442 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13442del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocatoStefania [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C65 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P14 F205L) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C .F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A22 L483D) -controricorrente(al ricorso principale ed al ricorso incidentale)- nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente in via incidentale- e AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore -intimata- Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 468/2020, pubblicatain data 11 febbraio 20 20 (e che si as- sume notificata in data 24 febbraio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il competente agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossione S.p.A., nelle cui funzioni è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]) ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento dell’importo di € 164.972,17 per cre- diti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a titolo di spese di giustizia penali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti ese- cutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., evocando in giudizio, oltre all’agente della riscossione, lo stesso Ministero della Giu- stizia, nonché [OSCURATO:SOCIETA].. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano, dichiarato inammissibile l’appello in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dichiarando la nullità della cartella opposta. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di duemotivi. Il Ministero della Giustizia ha notificato un atto denominato “controricorso con ricorso incidentale” e contenente un ricorso incidentale(sostanzialmente adesivo al principale) sulla base di due motivi. Resiste sia al ricorso principale che all’incidentale il [OSCURATO:PERSONA], con due distinti controricorsi. Non ha svolto attività difensiva nella presente sede l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera d i consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., sia dalla ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. che dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « Nullità del procedimento di secondo grado e della sentenzaper viola- zione e/ofalsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 i n relazione all ’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.per aver il giudice di appello ritenuto, a conferma della sentenza di primo grado, competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice dellaesecuzione pe- nale – errata interpretazione della giurisprudenza sul pun to Cass. Sez.Un. 491/2011». Con il primo motivo del ricorsoincidentale si denunzia « art 360 l comma n. 2 c.p.c.: incompetenza funzionale del Giudice civile nei confronti del Giudice penale in relazione alle censure mosse dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ex art535 cpp». Il primo motivodel ricorso principale e il primo motivo del ri- corso incidentale esprimono censure sostanzialmente analo- ghe, sono connessi e possono quindi essere esaminati congiun- tamente. Essi sono infondati. 1.1 Questa Corte intende conformarsi ai principi di diritto espressi da Cass., Sez ioni U nite Pen ali , Sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc. (dep. 12/01/2012) , Rv. 251265 – 01 , secondo cui «la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l’errata quantificazione, va proposta al giudice ci- vile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.». I suddettiprincipi risultano, del resto, successivamente confer- mati,sia in sede penale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11604 Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 del 15/12/2015 Cc., dep. 18/03/2016 , Rv. 266610 – 01 : « in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all’esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al “quantum”da esigere nei con- fronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta»; conf., in precedenza:Sez. 1, Sentenza, n. 30589 del 7/4/2011 Cc, dep. 2/8/2011, Rv. 250273; Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013Cc., dep. 22/01/2014 , Rv. 258270 – 01 ; più di re- cente, Cass. pen.,Sez. 1 , Sentenza n. 50974 del 29/10/2019 Cc., dep.17/12/2019, Rv. 277866 – 01 ) , sia in sede civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14598del 09/07/2020, Rv. 658321 –01: «in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le con- testazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la ri- conducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione; qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla co- gnizione del giudice dell’esecuzione penale»; non possono rite- nersi espressione effettiva di un diverso e contrastante orien- tamento eventuali precedentiche, al di là delle espressioni uti- lizzate in motivazione, non hanno in realtà affrontato diretta- mente la questione qui in discussione ai fini della decisione, come ad es. Cass. 15088/2021, espressamente richiamata dalla parte ricorrente). La sentenza impugnata risulta conforme ai suddettiprincipi di diritto,cui intende darsi continuità, avendo la corte di appello Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 ritenutocorrettamente proposta al giudice civile, mediante op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la que- stione relativa alla pertinenza delle spese processuali,di cui è stato intimatoil pagamento al [OSCURATO:PERSONA], ai reati per i quali lo stesso è stato condannatoin sede penale. 1.2È opportuno chiarire, in proposito, che, come anche di re- cente ribadito dalle Sezioni Unite civili diquesta Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 38596del 06/12/2021, Rv. 663248 – 01 , diffusamente in motivazione), tra il giudice penale ed il giudice civile (sia del medesimo che di diversi uffici giudiziari) non si pongono, in nessun caso, questioni di competenza in senso tec- nico. In caso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore metta in discus- sione la portata della stessa decisione del giudice penale rela- tiva alle spese processuali al cui pagamento sia stato condan- nato e non la sola quantificazione di dette spese operata suc- cessivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell’imputato in sede penale), il giudice ci- vile adito in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., quindi, non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione penale, ma semplicemente respingere l’opposizione, rilevando l’inammissibilità delle con- testazioni poste a fondamento della stessa, come del resto av- viene in tutti i casi di opposizione all’esecuzione minacciata o iniziata in base a titolo di formazione giudiziale, con cui siano proposte questioni attinenti alla correttezza, nonché alla vali- dità ed all’efficacia della decisione giudiziale costituente titolo esecutivo, le quali possono e devono essere in realtà avanzate esclusivamente nell’ambito del relativo processo di cognizione. Occorre,dunque, distinguere tra : Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 a) le contestazioni attinenti al “perimetro” della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della con- danna pronunziata dallo stesso giudice penale– ovvero quell e attinenti alla sussistenza, all’estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della rela- tiva esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente ilcontenuto del “titolo giudiziale”; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell’importo dovuto sulla base della decisione del giudice pe- nale, come liquidatodagli organi competenti (ivi incluse quelle relativealla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell’imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva. Laddove contestazioni della tipologia indicata per prima (suba) siano poste a fondamento di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si verifica una situazione analoga a quella in cui l’opponente contesti il contenuto di una decisione giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal caso l’op- posizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di “competenza” tra il giudice dell’opposizione all’esecuzione e quello dell’impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo. Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 2.Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia « Vio- lazione e falsa applicazionedegli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002nonch é degli artt. 4 - 5 del d.p.r. 115/2002 in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver il giudice d ’ ap- pello dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento della iscrizione a ruolo delle somme a titolodi spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie». Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia « art 360, l comma n. 3: violazione dell ’ art 2697 c.c. in combinato dispostocon l’art 280 del d.p.r. n. 115/2002». Il secondomotivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale,anch’essi connessi e quindi esaminabili con- giuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 2.1 Le censure formulate con tali motivi risultano , in primo luogo,infondate nella parte in cui gli enti ricorrenti sostengono che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuto a pagare integralmente le spese del procedimento penale nell’ambito del quale egli è stato condan- nato solo per alcuni dei reati contestati ai numerosi imputati, in mancanza di una diversa espressa specificazione da parte del giudice penale. Esse sono,altresì, infondate in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo della pretesa inversione dell’onere della prova, essendo certamente onere dell’ente cre- ditore, in caso di contestazioni, fornire la prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente do- vute dall’intimato, in quanto relative ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna ( e/ o , se del caso, a reati che presentino una connessione qualificata con gli stessi), e tale onere va adempiuto mediante la produzione della relativa, intelligibile documentazione. Dette censure sono invece inammissibili, trattandosi di una ri- chiesta di nuova e diversa valutazione delle prove non consen- tita in sede di legittimità, nella parte in cui gli enti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 contestano l’affermazione della corte di appello secondo la qualela documentazione da essi prodotta, con riguardo ai cre- diti posti a base della cartella di pagamento opposta,non con- sentiva di verificare chele somme richieste all’intimato riguar- dasserospese di giustizia effettivamente pertinenti ai sol i reat i per il quale egli aveva subito la condannapenale. 2.2Per meglio chiarire il fondamento delle conclusioni appena esposte va,in primo luogo, ribadito che, c ome correttamente affermato dalla corte di appello, in base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza penale di questa Corte, non contraddetti dalla decisione del giudice penale posta a base della cartella opposta,all’imputato devono , di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle re- lative a reati che con i primi presentano una connessione qua- lificata, in base alla formulazione ormai abrogat a dell’ art. 535 c.p.p.ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l’obbligo di pagamento delle spese proces- suali penali ( solidale in base al testo abrogato dell’art. 535 c.p.p. e attualmente,invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o– nel regime antecedente alle modifiche dell’art. 535 c.p.p. intervenute nel 2009 –per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata , mai inveceda una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altraopportunità processuale , onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affron- tate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. pen., Sez. 1 , Sentenza n. 32979 del 03/06/2010 Cc. , dep.08/09/2010, Rv. 248007 - 01 ; S ez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori; Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014, udienza: 27/11/2013,depositata: 22/01/2014 , nella cui moti- vazione è espressamente affermato che «in entrambe le disci- pline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 stabilito che il condannato dovesse subire il peso del paga- mento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo» ; in pre- cedenza, nel medesimo senso: Cass. pen., S ent enza n. 12151/2006; Sentenzan. 4129/2006; conf., di recente: Cass., pen., Sez. 1 , Sentenza n. 17 410 del 28/03/2019 Cc. , dep.23/04/2019, Rv. 276399 - 02 ). Èinoltre opportuno precisare, in proposito, che il punto contro- versonel presente giudizio di legittimità ha ad oggetto esclusi- vamente la questione della pertinenza ai reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha subito la condanna penale delle spesedi giustizia di cui gli è stato intimato il pagamento. Non è (più) in discussione il carattere solidale dell’obbligo di pagamento delle suddette spese da parte di tutti gli imputati condannati in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], obbligo solidale del resto espressamente previsto nella sentenza del giudice penale alla base dell’iscrizione a ruolo (che risulta emessa anteriormente alla modifica della formulazione dell’art. 535 c.p.p., avvenuta nel 2009), in quanto, con riguardo a tale questione, l’opposi- zione all’esecuzione è stata ritenuta inammissibile dalla corte di appelloe tale ultima statuizione non è oggetto di censura da parte del controricorrente, oltre a risultare del tutto conforme ai principi di diritto esposti in precedenza in relazione all’atteg- giarsi dei rapporti tra le attribuzioni del giudice civile e di quello penale. Neanche può ritenersi, in concreto, specificamente controversa nel presente giudizio l’eventuale sussistenza di una connes- sione qualificata (ovvero, al contrario, di una connessione solo soggettiva o probatoria o derivante da mera opportunità pro- cessuale) tra i reatiper cui è stato condannato il [OSCURATO:PERSONA] e uno o più degli altri reati oggetto del procedimento penale nell’ambito del quale egli ha subito la condanna, essendo stata accolta l’op- posizione sulla base di un argomento logicamente pregiudiziale rispetto a tale indagine (peraltro anch’essa rientrante tra le Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale):la corte di ap- pello ha, infatti , escluso in radice che fosse possibile stabilire con certezza, sulla base della documentazione prodotta dagli enti creditori, a quali reati fossero riferibili le spese di fatto ad- debitate all’opponente ed ha, anzi, ritenuto che esse fossero , almeno in parte,certamente riferibili a reati rispetto ai quali il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto del tutto estraneo. 2.3 Vanno, altresì, richiamati i consolidati principi di diritto espressi nella giurisprudenza civile di questa stessa Corte , se- condo cui: - « l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo –contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. –non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma doman- data in base al titolo esecutivo, anche quella del procedi- mento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 –01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01); - « in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all’art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartelladi pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta car- tella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all’obbligato di individuarela pretesa imposi- tiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01). Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 Coordinando i principidi diritto sin qui richiamati con quelli ge- nerali in tema di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali e/o stragiudiziali, ed applicandoli alla fattispecie in esame, deve,in definitiva, affermarsi quanto segue: a) la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, pur non pre- supponendola notificazione del titolo esecutivo, deve necessa- riamente contenere l’indicazione (comprensibile) della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l’importo preteso a tale titolo; essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avve- nuta l’attività di “auto-liquidazione”di dette spese, in via am- ministrativa, da parte dell’ente creditore, attraverso l’attività dei funzionari e degli organi competenti, ai sensi degli artt. 211 e/o 227 bis e t er del T.U.S.G. , nella formulazione temporal- mente vigente(cfr., in proposito: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2797del 31/01/2019); b) correlativamente, peraltro, il debitore potrà, in sede di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestare la suddetta “auto-liquidazione” delle spese in via amministra- tiva e potrà farlo anche limitandosi ad affermare (purché lo fac- cia senza mettere direttamente in discussione il contenuto e la portata della decisione di condanna pronunciata dal giudice pe- nale) che l’importo preteso sulla base della stessa condanna penale è stato liquidato in misura eccessiva, senza a sua volta dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività(non essendo possibile, ovviamente, per elementari ragioni logiche, pretendere in sede di opposizione ad una car- tella di pagamento che indichi il solo importo richiesto per spese di giustizia e non le modalità della relativa liquidazione, una precisa e dettagliata specificazione delle contestazioni relative Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 proprio alle – non indicate – modalità della suddetta liquida- zione); c) nel giudizio di opposizione, sarà onere dell’ente creditore (ovvero dell’agente della riscossione, laddove l’ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest’ultimo chia- mato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostan- ziale, non discutibile nell’ an , ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di auto - liquidazione da parte dell’ente creditore stesso , non solo specificare in modo ade- guato e comprensibile i presupposti e le modalità della auto- liquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche docu- mentare l’attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in con- creto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata corretta- mente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebi- tateall’intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna; il debitore opponente potràovviamente, a questo punto, in rela- zione alle allegazioni ed alla documentazione prodotta dall’ente creditore, specificare ulteriormente in dettaglio le proprie con- testazioni, senza che in tal modo si possa ritenere ampliato l’og- getto della domanda iniziale; d) laddove, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall’ente creditore e/o dall’agente della riscossione in relazione all’attività amministrativa di liquida- zione delle spese di giustizia, al giudice dell’opposizione sia im- possibile effettuare la indicata verifica in ordine al corretto svol- gimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza dellespese oggetto di intimazione ai reati per cui l’intimato è stato condannato, non potrà che essere accolta l’opposizione(è opportuno ribadire ancora , in proposito , che l’agente della ri- scossione può sempre chiamare in giudizio l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs, n. 112 del 1999, laddove lo ritenga opportuno, ma, se non provvede a tanto, deve ritenersi onerato Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 di acquisire presso lo stesso tutta la documentazione necessaria a sostenere in giudizio l’azione di riscossione e a contestare l’opposizione del debitore, anche quella eventualmente in pos- sesso della amministrazione creditrice); al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e com- pleta e il debitore opponente, ciò nonostante, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla corret- tezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale, oltre che fondato in diritto, l’opposizione non potrà essere accolta. L’indicata ricostruzione sistematica non ha carattere eccezio- nale, ma corrisponde, con i necessari adattamenti, a quanto ordinariamente avviene in tutti i casi in cui in sede esecutiva sia azionato un titolo (giudiziale o stragiudiziale) che, benché riguardi un credito liquido (secondo i parametri della nozione di liquidità che ne consentono la riconducibilità all’art. 474 c.p.c), necessiti di una attività di ulteriore e specifica liquidazione in concreto, mediante i necessari calcoli e le necessarie operazioni matematiche ed anche, eventualmente, laddove ne sussistano i presupposti, mediante l’utilizzazione di riferimenti extrate- stuali richiamati nel titolo. In tali casi, il creditore è certamente legittimato ad operare la auto-liquidazione del credito ai fini dell’intimazione del precetto, ma resta comunque suo onere, quale titolare della pretesa so- stanziale, dimostrare la correttezza di detta auto-liquidazione, ove essa sia contestata, fornendo ove occorra la necessaria do- cumentazione a sostegno. Si pensi, per fare alcuni esempi concreti di frequente ricorrenza, all’ipotesi di esecuzione fondata su titoli stragiudiziali come il mutuo, che richiedono una attività di liquidazione degli acces- sori, oltre che del capitale residuo da restituire: il creditore può auto-liquidare gli accessori nel precetto, senza dover indicare analiticamente lo svolgimento dei relativi conteggi, ma sarà Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 ovviamente suo onere produrre il contratto da cui si evincono i criteri di liquidazione di detti accessori, nonché i documenti eventualmente dallo stesso contratto richiamati ai fini della de- terminazione di tali voci del credito intimato, in caso di conte- stazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto, in sede di op- posizione all’esecuzione. Si pensi, altresì, all’ipotesi di titoli di formazione giudiziale come quelli relativi alle spese di mantenimento dovute nell’ambito dei rapporti familiari: sovente titoli di tal genere richiedono – con riguardo alle spese ordinarie ma non fisse e costanti o, addirit- tura, almeno secondo un certo orientamento, anche con ri- guardo alle spese straordinarie che si riconoscano comunque contemplate dal titolo esecutivo –la documentazione dei rela- tivi oneri sostenuti dall’avente diritto; anche in tali ipotesi la auto-liquidazione è possibilenel precetto ma, in caso di conte- stazioni in sede di opposizione all’esecuzione, il creditore è cer- tamente tenuto a documentare le spese di cui pretende il rim- borso. È opportuno precisare –per meglio inquadrare la situazione in esame –che la fattispecie del recupero delle spese di giustizia penali mediante ruolo presenta, in effetti, una sua innegabile peculiarità, in quanto si fonda su una condanna emessa in sede giudiziaria, che si presenta, in fase iniziale, evidentemente “ge- nerica” (la condanna del giudice penale al pagamento delle spese processuali, senza liquidazione delle stesse), pur costi- tuendo titolo di formazione giudiziale, come tale non contesta- bile in sede di opposizione all’esecuzione; al tempo stesso, è previsto per legge che la concreta liquidazione del relativo cre- dito avvenganon in via giudiziale ma in via amministrativa, ai fini dell’iscrizione a ruolo. Vi è quindi una integrazione del titolo giudiziario(relativo al solo an debeatur)che avviene in via stragiudiziale (amministrativa), mediante la liquidazione in concreto (del quantum debeatur) Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 delle spese oggetto della condanna giudiziale,il che comporta la possibilità per il debitore di formulare tutte le contestazioni, in sede di opposizione all’esecuzione, in relazione a tale opera- zione di liquidazione(con riguardo, cioè, al solo quantum de- beatur, non con riguardo all’an debeatur): si tratta, in altri ter- mini, di una esecuzione che si fonda su titolo che potrebbe in qualche modo definirsi solo “parzialmente giudiziale”. 2.4La sentenza impugnata risulta conforme ai principi sin qui esposti. L’opponente ha certamente contestato nel quantum la liquida- zione delle speserecepita nella cartella di pagamento opposta , sostenendo,in primo luogo, l’impossibilità di verificare l’effe t- tiva riconducibilità della somma di cui gli è stato intimato il pa- gamento aireati oggetto della sua condanna in sede penale ; ha altresì, più specificamente,dedotto che detta somma sarebbe stata riferibile anche a reati per i quali egli non era stato affatto condannato in sede penalee ai quali risultava del tutto estra- neo: ha in tal modo messo in discu ssione la pertinenza degli importi richiesti alla condanna subita. La corte di appelloha accertato che effettivamente, sulla base della documentazione prodotta dalle parti (la cui valutazione non è sindacabile nella presente sede), non era possibile veri- ficare la correttezza della liquidazione contestata, in rapporto alla sentenza penale di condanna al pagamento delle spese pro- cessuali pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ; in particolare, ha accertato che non era possibile escludere e, anzi, emergeva dalla suddetta documentazione,che tale liquidazione era riferi- bile, almeno in parte,anche a spese riguardanti reati diversi da quelli per i quali l’opponente aveva subito condannaed ai quali egli era del tutto estraneo. Ha,in altri termini, ritenuto fondate le contestazioni da questi svolte in relazione al la pertinenza degli importi richiesti alla condanna subita, sulla base della valutazione concreta della Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 documentazione probatoria prodotta in giudizio, risultata quanto meno carente. Ne ha correttamente fatto discendere l’accoglimento dell’oppo- sizione. Di conseguenza, come anticipato,mentre risultano infondate le censure di violazione delle norme che disciplinano la liquida- zione delle spese di giustizia penale e quelle di violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, devono ritenersi inammissibili le doglianze relative alla valutazione in concreto della documentazione probatoria acquisita agli atti del giudizio, trattandosi di attività riservata al giudice del merito. 2.5È opportuno, infine, precisare, anche al fine di evitare equi- voci, che l’annullamento della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio, dovuta all’impossibilità di verificare la pertinenza del complessivo importo di cui è stato intimato il pagamento al reato (o ai reati) per cui il [OSCURATO:PERSONA] hasubito effettiva condanna in sede penale, implica esclusivamente l’inefficacia dell’iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, fondata sui fogli notizie generici, nonché della relativa intimazione (cioè della cartella opposta), ma non esclude, ovviamente,in astratto, lad- dove ciò risulti ancora possibile (e salve eventuali decadenze), la possibilità di una nuova e corretta iscrizione a ruolo, da parte dell’ente creditore, in relazione alle spese dovute esclusiva- mente per il solo reato (o i soli reati) oggetto della condanna subita dall’opponente stesso(e, sussistendone i presupposti, gli eventuali reati caratterizzati da connessione qualificata con gli stessi). 3.Sono rigettati sia il ricorso principale che qu ello incidentale . Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 13442/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 17 di 17 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale ; - condanna gli enti ricorrent i (in via principale e in via inci- dentale) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole, a carico di cia- scun ente ricorrente,in complessivi € 8.5 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché