CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 31933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24601/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 5684/2017 depositata il 22/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione,con un motivo, contro la sentenza n. 5684/11/2017, depositata in data 22/06/2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 4962 del 16/08/2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento avente per oggetto IRES, IVA e IRAP relativi all’anno 2006. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 3. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 26/06/2024,[OSCURATO:SOCIETA]. ha affermato «di aver definito la lite ai sensi del D.L. 199/2018, art.6, con pagamento dell’importo di € 2.427,75. Acclude la domanda di definizione agevolata e prova del pagamento e chiede la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse (Cass.35604/2022), con ogni conseguenza anche in punto di spese del processo.» 4. Con istanza depositata in data 31/07/2024 l’Avvocatura dello Stato per la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: «con nota prot. n. 439056 del 26 luglio 2024 - che si allega unitamente alla relativa documentazione relativa alla definizione agevolata -, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente la presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, del D.L. n.119 del 2018 e che la stessa è risultata regolare.» [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136 – considerato anche quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente e della documentazione prodotta agli atti e, in particolare, dell’istanza di definizione agevolata, corredata dalla prova del pagamento – deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere. 1.2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese processuali restino a definitivo carico delle part