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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35604/2022

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24742/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella TOSCANA, n. 479/2018, depositata il 9 marzo 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 marzo2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'Ufficio, proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.

T8V012T01153 riguardante IRPEF, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali relativi all'anno di imposta 2009. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , dopo avere affermato che si era formato il giudicato sulla parte relativa alle spese di carburante per la quale la Commissione tributaria provinciale di Siena aveva riconosciuto la correttezza dell'avviso di ricevimento, ha rilevato che i contratti prodotti dal contribuente si riferivano ad imprese diverse e che anche le dichiarazioni di costituzione di un'associazione di imprese erano inconducenti in assenza di collegamento fra l'Associazione e i cantieri di riferimento e in assenza di elementi sul tipo di rapporto e sulla natura e l'ammontare dei lavori; che il contribuente non aveva assolto all'onere della prova del collegamento e dell'inerenza delle somme di cui alle fatture a costi sostenuti per l'attività di impresa esercitata, erano fondate le contestazioni dell'Ufficio.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a d un unico motivo.

4. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli articoli 19 e 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'articolo 109, comma quinto, del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir) e dell'art. 2697cod. civ., avendo il contribuente dimostrato con le fatture prodotte la natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti l'oggetto dell'operazione fatturata; le fatture e gli estratti contabili del contribuente dimostravano l'esistenza nell'esercizio di competenza di prestazioni d'opera da parte di terzi; il Kola, piccolo imprenditore, sovente stipulava i contratti di appalto e/o subappalto in forma orale; il contribuente aveva fornito nei giudizi di merito tutti gli elementi idonei a fornire prova della inerenza, competenza ed effettività delle prestazioni d'opera; il fatturato dell'anno 2009, di mano d'opera dei subappaltatori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ore lavorative 716), [OSCURATO:PERSONA] (ore lavorative 290)e Edilspeciale di [OSCURATO:PERSONA] (ore lavorative 768) era stato di complessivi euro 30.116,00, tutte con fatture in reverse charge. 2.Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha chiesto l'estinzione del processo, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando la domanda di definizione agevolata e il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento.

3. L’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla l egge 28 giugno 2019, n. 58) , disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione; inoltre, ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge n. 119/2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

4. Ciò posto, nel caso in esame, va dato atto che il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, nonché del modello F24 da cui si evince il pagamento dell'importo liquidato; non risulta alcun provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, né è stata presentata dall'Agenzia delle entrate istanza di trattazione. 5.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24742/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella TOSCANA, n. 479/2018, depositata il 9 marzo 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'Ufficio, proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T8V012T01153 riguardante IRPEF, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali relativi all'anno di imposta 2009. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , dopo avere affermato che si era formato il giudicato sulla parte relativa alle spese di carburante per la quale la Commissione tributaria provinciale di Siena aveva riconosciuto la correttezza dell'avviso di ricevimento, ha rilevato che i contratti prodotti dal contribuente si riferivano ad imprese diverse e che anche le dichiarazioni di costituzione di un'associazione di imprese erano inconducenti in assenza di collegamento fra l'Associazione e i cantieri di riferimento e in assenza di elementi sul tipo di rapporto e sulla natura e l'ammontare dei lavori; che il contribuente non aveva assolto all'onere della prova del collegamento e dell'inerenza delle somme di cui alle fatture a costi sostenuti per l'attività di impresa esercitata, erano fondate le contestazioni dell'Ufficio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a d un unico motivo. 4. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli articoli 19 e 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'articolo 109, comma quinto, del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir) e dell'art. 2697cod. civ., avendo il contribuente dimostrato con le fatture prodotte la natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti l'oggetto dell'operazione fatturata; le fatture e gli estratti contabili del contribuente dimostravano l'esistenza nell'esercizio di competenza di prestazioni d'opera da parte di terzi; il Kola, piccolo imprenditore, sovente stipulava i contratti di appalto e/o subappalto in forma orale; il contribuente aveva fornito nei giudizi di merito tutti gli elementi idonei a fornire prova della inerenza, competenza ed effettività delle prestazioni d'opera; il fatturato dell'anno 2009, di mano d'opera dei subappaltatori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ore lavorative 716), [OSCURATO:PERSONA] (ore lavorative 290)e Edilspeciale di [OSCURATO:PERSONA] (ore lavorative 768) era stato di complessivi euro 30.116,00, tutte con fatture in reverse charge. 2.Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha chiesto l'estinzione del processo, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando la domanda di definizione agevolata e il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento. 3. L’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla l egge 28 giugno 2019, n. 58) , disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione; inoltre, ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge n. 119/2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4. Ciò posto, nel caso in esame, va dato atto che il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, nonché del modello F24 da cui si evince il pagamento dell'importo liquidato; non risulta alcun provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, né è stata presentata dall'Agenzia delle entrate istanza di trattazione. 5.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha ant
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