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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 15543/2026

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in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati1460 e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1008/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 1391/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25706/20221. [OSCURATO:PERSONA], istruttore di nuoto dal 01.01.2002 al Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/202631.12.2018, chiedeva accertarsi la illegittima reiterazione deiD ata pubblicazione 21/05/202615 contratti a termine stipulati nel corso degli anni con ilMinistero della Difesa e l’[OSCURATO:PERSONA] di Pozzuolidella durata di un anno ciascuno, con accertamento dellaesistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato, e con conseguente condannadell’Amministrazione alla riammissione in servizio ed alpagamento delle retribuzioni non percepite; nel caso dimancata reintegrazione, chiedeva la condanna al risarcimentodel danno comunitario e di quello ulteriore per lesione deldiritto alla pensione, nonché il lucro cessante costituito dalleretribuzioni dalla mancata reintegra al pensionamento.Deduceva, ai fini della domanda di stabilizzazione, di essererisultato vincitore di un concorso nazionale per la selezione diistruttori sportivi da destinare all'Accademia.Quanto alla illegittima reiterazione dei contratti a termine,assumeva che il connotato della obbligatorietà delle attivitàsportive, considerata quale parte integrante dell'iteraddestrativo e formativo degli allievi, configurasse taleesigenza non già come provvisoria, temporanea edeccezionale bensì ordinaria, permanente e durevole.2.

Il Tribunale riconosceva il solo danno comunitario rilevandoche, anche nel caso in cui la P.A. avesse impiegato laprestazione lavorativa in violazione di norme imperative,nessun rimedio accertativo del rapporto potesse essereadottato, salvo il solo ristoro patrimoniale.3.

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza diprimo grado respingendo, in primo luogo, la domanda dicostituzione del rapporto a tempo indeterminato sulla base delchiaro dettato dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.In secondo luogo, riteneva irrilevante il superamento Nudmeerlo registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026concorso pubblico bandito per la ricerca di personale idNuomnereo odi raccolta generale 15543/2026ad espletare l'incarico di istruttore sportivo per un solo anno,D ata pubblicazione 21/05/2026non potendo l'amministrazione della difesa, operante inregime di contabilità speciale, impegnare fondi oltre l'eserciziofinanziario di riferimento.

Respingeva, altresì, la domanda distabilizzazione in quanto il fabbisogno era stato soddisfattocon personale militare ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. n.75/2017, rilevando, comunque, la natura discrezionale dellascelta di attivare la stabilizzazione.

Infine, rigettava ladomanda di danno ulteriore, atteso che, per un verso, nonsussistendo il diritto al posto di lavoro, non era configurabileun danno da perdita di retribuzioni future, per altro verso nonsi era realizzata l’asserita lesione del diritto pensionistico,considerato il tempo che doveva ancora decorrere per ilraggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni.4.

Per la cassazione delle sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’ unico articolato motivo si deduce la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, già comma 5, del D.lgs. n.165/2001, delle clausole 4 e 5.1 dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla Direttiva1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32,comma 5, della L. 183/2010, della sentenza della Corte diGiustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014 Mascoloed altri, della sentenza CGUE del 25 ottobre 2018, C.-331/17,[OSCURATO:PERSONA], punti 59 e 60, della sentenza della CGUEVassallo (7 settembre 2006), dell’art. 97 Cost., dell’art. 21della CDFUE (principio di non discriminazione), dell’articolo 4Numero registro generale 25706/2022n. 3 TUE («gli Stati membri adottano ogni misura di carattere Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degliD ata pubblicazione 21/05/2026obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delleistituzioni dell'Unione») dell’art. 10, 11 e 117 comma 1 dellaCostituzione, art. 1226 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.» per avere la Corte di appello disatteso la richiesta didisapplicazione dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001e rigettato la domanda di conversione del rapporto da tempodeterminato a tempo indeterminato, ritenendo che il concorsonazionale superato dal ricorrente (per la costituzione di unrapporto a tempo determinato per un anno poiillegittimamente prorogato dall’amministrazione) sia “diverso”(sotto il profilo della genesi pubblicistica) dai concorsi banditiper la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.

Secondoparte ricorrente la Corte distrettuale ha rigettato senza motivoalcuno anche la richiesta di quantificazione del ‘dannocomunitario’ in misura maggiore rispetto alle 12 mensilità.Parte ricorrente chiede che sia disposto rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUEper acclarare se la clausola 5 dell’Accordo quadro Direttiva1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato debba essereinterpretata nel senso che essa osta ad una normativa o aduna prassi –anche giurisprudenziale- applicativa da parte diuno Stato membro che preveda anche per i lavoratori atermine assunti previo pubblico concorso e sottoposti ad unpluriennale (dai 15 ai 30 anni) reiterato (senza soluzione dicontinuità) abuso di contratti a termine da parte della P.A. unsistema sanzionatorio che esclude totalmente ed a priori laconversione del rapporto di lavoro da tempo determinato atempo indeterminato, riconoscendo esclusivamente unindennizzo caratterizzato da un importo determinato nelmassimo soltanto sino a 12 mensilità (danno comunitariNou)m eero registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026se tale indennizzo così quantificato possa essere considNeurmaetroo d,i raccolta generale 15543/2026a fronte di abusivo e continuativo utilizzo di contratti a termineD ata pubblicazione 21/05/2026per un periodo da 15 a 30 anni, sufficientemente efficace,effettivo, dissuasivo e proporzionato e tale da raggiungere, inmateria, gli obiettivi eurounitari di impedire ulteriormentel’uso ingiustificato dei contratti a termine e/o cancellare leconseguenze dell’avvenuta violazione.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Quanto al divieto di conversione la sentenza gravata èconforme all’orientamento consolidato nella giurisprudenzadella Corte secondo cui in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, nell'ipotesi di violazione da parte dellepubbliche amministrazioni di disposizioni imperativeriguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, la regola iurisdel divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato,di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonammette eccezioni e si applica anche nei casi in cuil'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altreforme di lavoro flessibile, è avvenuta utilizzando le graduatoriedi procedure concorsuali ovvero all'esito delle procedure direclutamento ex art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, aisensi del medesimo art. 36 debbono essere comunquerispettate. (Cass. Sez.

L-, Ordinanza n. 8671 del 28/03/2019).1.2.

Più di recente Cass. n. 31553/2024, che si richiama ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha riaffermato il principiodel divieto di conversione evidenziando che:«nel pubblico impiego privatizzato alla violazione didisposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia aseguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste dicollocamento, non può mai far seguito la costituzione di unNumero registro generale 25706/2022rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (tra le Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026tante, Cass. n. 37736/2022); la ratio del citato art. 36, commaD ata pubblicazione 21/05/20265, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole delpubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto delprincipio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbepregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolosenza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senzaseguire le linee di programmazione nelle assunzioni che sonoindispensabili per garantire efficienza ed economicitàdell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recenteCass. n. 22458/2021); insomma, si è a più riprese sottolineatocome il fondamento del divieto di conversione si rinviene, perun verso, nel principio del pubblico concorso e, per altro verso,nel rispetto delle regole ancor più generali di garanzia diprevedibilità ed uniformità nelle assunzioni tutte da parte dellepubbliche amministrazioni, quand'anche esse avvenganosenza concorso, attraverso i centri per l'impiego, in armoniaed in osservanza con le regole costituzionali di buonandamento e imparzialità della pubblica amministrazione e dirispetto delle esigenze di contenimento, controllo erazionalizzazione della spesa pubblica (vedi a riguardo Cass.n. 24806/2015); deve quindi ribadirsi, sulla scorta di quantoinnanzi, che la regola del divieto di conversione non soffrealcuna eccezione, applicandosi anche nelle ipotesi in cui perl'assunzione non sia prevista una procedura concorsuale (insenso conforme, o tre alla già citata Cass. n. 22458/2021, sivedano anche Cass. n. 8671/2019, Cass. n. 6097/2020, Cass.n. 11537/2020 e Cass. n. 25223/2020); nel dettaglio, nelleindicate pronunzie si è evidenziato che nel pubblico impiegocontrattualizzato anche per i rapporti di lavoro a termine delleP.P.A.A. mediante avviamento degli iscritti al collocamento aisensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165 del 200N1u,m serio registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026applica l'art. 36, comma 5, del medesimo decreto e, quiNnudmei,ro idli raccolta generale 15543/2026divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato,D ata pubblicazione 21/05/2026in caso di abusiva reiterazione, poiché anche in detto ambitovanno salvaguardati quei medesimi principi di buonandamento, imparzialità, ed efficienza dell'amministrazioneche sottendono anche la regola del pubblico concorso;l'affermata impossibilità di costituzione di rapporti di pubblicoimpiego a tempo indeterminato in conseguenza dellaillegittima reiterazione dei contratti a termine non si pone incontrasto, invero, nemmeno con la normativa dell'Unioneeuropea; ci si pone qui in linea di armonica valorizzazione deiprincipi enunziati dalle Sezioni Unite in Cass. n. 5072 del 2016,dalla Corte costituzionale nella pronunzia n. 89/2003 e nellapiù recente n. 248/2018, dalla Corte di Giustizia in sentenzaC-53/04 in causa Marrosu e Sardino del 2006 e in C- 494 incausa Santoro del 2016, pronunzie tutte che ben consentonodi escludere qualsivoglia profilo di contrasto con le normecostituzionali e con il diritto dell'Unione; si è, infatti, ribaditasia l'impossibilità di conversione per tutto il settore pubblico,sia la costante interpretazione della clausola 5 dell'Accordoquadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che non osta ad unanormativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto,purché sia prevista, com'è nella specie con il rimediorisarcitorio, altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata adevitare, e se del caso a sanzionare, il ricorso abusivo allareiterazione dei contratti a termine».1.3.

Il principio è stato ribadito anche dalla Corte di giustiziacon la recente sentenza 29.1.2026 in causa c-668/2024 che,seppure relativa alle Fondazioni lirico sinfoniche, ha enunciatoNumero registro generale 25706/2022principi che ben possono valere anche per l’impiego pubblico Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026e che si riportano di seguito.

Data pubblicazione 21/05/2026In particolare la Corte, da un lato, ha rilevato ( punti 50 e 51)che «secondo costante giurisprudenza, la trasformazione diuna successione di contratti di lavoro a tempo determinato inun contratto di lavoro a tempo indeterminato non èobbligatoria nel caso di un ricorso abusivo a tali primi contratti(v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería dePresidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ea., C 59/22, C 110/22 e C 159/22, EU:C:2024:149, punto 124e giurisprudenza citata)» e che «la clausola 5 dell’accordoquadro non osta, in quanto tale, a che uno Stato membroriservi una sorte diversa al ricorso abusivo a contratti orapporti di lavoro a tempo determinato stipulati insuccessione, a seconda che tali contratti o rapporti siano staticonclusi con un datore di lavoro appartenente al settoreprivato o con un datore di lavoro rientrante nel settorepubblico (sentenza del 7 marzo 2018, Santoro, C 494/16,EU:C:2018:166, punto 42)» ; dall’altro ha ribadito che una«normativa, che prevede il risarcimento del lavoratore, vittimadi un danno, stabilito per presunzioni, fatta salva la possibilitàdi fornire la prova dell’esistenza di un maggior danno, puòcostituire una misura effettiva per sanzionare il ricorso abusivoa una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».Ha precisato al riguardo che «la normativa nazionaleapplicabile ai contratti di lavoro di cui si tratta nelprocedimento principale, come interpretata dalla Cortesuprema di cassazione, da un lato, garantisce la concessionedi un’indennità minima, che ammonta ad un importo compresotra 2,5 e 12 mensilità di salario, e, dall’altro, non sembraprevedere un massimale, nella misura in cui è possibile per ilNumero registro generale 25706/2022lavoratore fornire la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026Nella misura in cui tale normativa consente al giudiceD ata pubblicazione 21/05/2026nazionale di concedere un risarcimento adeguato ed integraledel danno subito, nei limiti in cui essa ammette il superamentodell’importo minimo previsto nel caso in cui sia dimostrato cheil danno è maggiore, detta normativa potrebbe essere ritenutauna misura proporzionata e, pertanto, effettiva al fine disanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti dilavoro a tempo determinato.

Inoltre, l’assenza di unmassimale può contribuire al carattere dissuasivo di talemisura, dal momento che essa può indurre i datori di lavoro alimitare il ricorso a una successione di contratti di lavoro atempo determinato, a rispettare la durata massima di talicontratti e a porre fine ai rinnovi o alle proroghe eccedenti taledurata.».2.

Non vi è, quindi, necessità alcuna di disporre l’invocatorinvio pregiudiziale perché inerente a questioni sulle quali laCorte di giustizia si è già esaustivamente pronunciata.«Nella pronuncia del 6 ottobre 2021 (C-561/19, sullapronuncia cfr. Cass. n. 34898/2024), la Corte di giustizia, dopoaver rimarcato che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiavedi volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, haribadito e sviluppato i criteri (già espressi nella sentenza Cilfit)al ricorrere dei quali viene meno l’obbligo dei giudici di ultimaistanza di rivolgersi alla Corte in presenza di questioni diinterpretazione del diritto eurounitario: si tratta, oltre ai casidi irrilevanza della questione, dell’acte éclairé, ovverosiaquando la questione sia materialmente identica ad altra giàdecisa o vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte sulpunto, e dell’acte clair, quando l’interpretazione del dirittodell’Unione si imponga con evidenza tale da non dare adiNtuom earo registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026ragionevoli dubbi.» ( Cass. n. 28122/2025).

Numero di raccolta generale 15543/20263.

Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territorialeD ata pubblicazione 21/05/2026la quale, evidenziata la giuridica impossibilità dellaconversione, ha riconosciuto il danno presunto nella misuramassima ed ha rigettato la domanda finalizzata ad ottenere ildanno ulteriore solo in ragione della carenza di allegazionispecifiche dalle quali si potesse desumere il maggior danno eche fossero utili ai fini della prova presuntiva.4.

Quanto al danno pensionistico la pronuncia è conformeall’orientamento secondo cui in tema di omissioni contributive,l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per ilconseguimento del risarcimento del danno patrimoniale -consistente nella perdita totale del trattamento pensionisticoovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quelloaltrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisitiper l'accesso alla prestazione previdenziale e postulal'intervenuta prescrizione del credito contributivo; neconsegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile,in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio delcreditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente dellaposizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimentodel danno pensionistico. (Cass. Sez.

L -, Ordinanza n. 15947del 08/06/2021).5.

In conclusione, il ricorso va respinto.6.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.7.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aNumero registro generale 25706/2022quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026dovuto.

Data pubblicazione 21/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ineuro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026Data pubblicazione 21/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati1460 e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1008/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 1391/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25706/20221. [OSCURATO:PERSONA], istruttore di nuoto dal 01.01.2002 al Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/202631.12.2018, chiedeva accertarsi la illegittima reiterazione deiD ata pubblicazione 21/05/202615 contratti a termine stipulati nel corso degli anni con ilMinistero della Difesa e l’[OSCURATO:PERSONA] di Pozzuolidella durata di un anno ciascuno, con accertamento dellaesistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato, e con conseguente condannadell’Amministrazione alla riammissione in servizio ed alpagamento delle retribuzioni non percepite; nel caso dimancata reintegrazione, chiedeva la condanna al risarcimentodel danno comunitario e di quello ulteriore per lesione deldiritto alla pensione, nonché il lucro cessante costituito dalleretribuzioni dalla mancata reintegra al pensionamento.Deduceva, ai fini della domanda di stabilizzazione, di essererisultato vincitore di un concorso nazionale per la selezione diistruttori sportivi da destinare all'Accademia.Quanto alla illegittima reiterazione dei contratti a termine,assumeva che il connotato della obbligatorietà delle attivitàsportive, considerata quale parte integrante dell'iteraddestrativo e formativo degli allievi, configurasse taleesigenza non già come provvisoria, temporanea edeccezionale bensì ordinaria, permanente e durevole.2. Il Tribunale riconosceva il solo danno comunitario rilevandoche, anche nel caso in cui la P.A. avesse impiegato laprestazione lavorativa in violazione di norme imperative,nessun rimedio accertativo del rapporto potesse essereadottato, salvo il solo ristoro patrimoniale.3. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza diprimo grado respingendo, in primo luogo, la domanda dicostituzione del rapporto a tempo indeterminato sulla base delchiaro dettato dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.In secondo luogo, riteneva irrilevante il superamento Nudmeerlo registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026concorso pubblico bandito per la ricerca di personale idNuomnereo odi raccolta generale 15543/2026ad espletare l'incarico di istruttore sportivo per un solo anno,D ata pubblicazione 21/05/2026non potendo l'amministrazione della difesa, operante inregime di contabilità speciale, impegnare fondi oltre l'eserciziofinanziario di riferimento. Respingeva, altresì, la domanda distabilizzazione in quanto il fabbisogno era stato soddisfattocon personale militare ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. n.75/2017, rilevando, comunque, la natura discrezionale dellascelta di attivare la stabilizzazione. Infine, rigettava ladomanda di danno ulteriore, atteso che, per un verso, nonsussistendo il diritto al posto di lavoro, non era configurabileun danno da perdita di retribuzioni future, per altro verso nonsi era realizzata l’asserita lesione del diritto pensionistico,considerato il tempo che doveva ancora decorrere per ilraggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni.4. Per la cassazione delle sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’ unico articolato motivo si deduce la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, già comma 5, del D.lgs. n.165/2001, delle clausole 4 e 5.1 dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla Direttiva1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32,comma 5, della L. 183/2010, della sentenza della Corte diGiustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014 Mascoloed altri, della sentenza CGUE del 25 ottobre 2018, C.-331/17,[OSCURATO:PERSONA], punti 59 e 60, della sentenza della CGUEVassallo (7 settembre 2006), dell’art. 97 Cost., dell’art. 21della CDFUE (principio di non discriminazione), dell’articolo 4Numero registro generale 25706/2022n. 3 TUE («gli Stati membri adottano ogni misura di carattere Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degliD ata pubblicazione 21/05/2026obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delleistituzioni dell'Unione») dell’art. 10, 11 e 117 comma 1 dellaCostituzione, art. 1226 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.» per avere la Corte di appello disatteso la richiesta didisapplicazione dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001e rigettato la domanda di conversione del rapporto da tempodeterminato a tempo indeterminato, ritenendo che il concorsonazionale superato dal ricorrente (per la costituzione di unrapporto a tempo determinato per un anno poiillegittimamente prorogato dall’amministrazione) sia “diverso”(sotto il profilo della genesi pubblicistica) dai concorsi banditiper la costituzione di rapporti a tempo indeterminato. Secondoparte ricorrente la Corte distrettuale ha rigettato senza motivoalcuno anche la richiesta di quantificazione del ‘dannocomunitario’ in misura maggiore rispetto alle 12 mensilità.Parte ricorrente chiede che sia disposto rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUEper acclarare se la clausola 5 dell’Accordo quadro Direttiva1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato debba essereinterpretata nel senso che essa osta ad una normativa o aduna prassi –anche giurisprudenziale- applicativa da parte diuno Stato membro che preveda anche per i lavoratori atermine assunti previo pubblico concorso e sottoposti ad unpluriennale (dai 15 ai 30 anni) reiterato (senza soluzione dicontinuità) abuso di contratti a termine da parte della P.A. unsistema sanzionatorio che esclude totalmente ed a priori laconversione del rapporto di lavoro da tempo determinato atempo indeterminato, riconoscendo esclusivamente unindennizzo caratterizzato da un importo determinato nelmassimo soltanto sino a 12 mensilità (danno comunitariNou)m eero registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026se tale indennizzo così quantificato possa essere considNeurmaetroo d,i raccolta generale 15543/2026a fronte di abusivo e continuativo utilizzo di contratti a termineD ata pubblicazione 21/05/2026per un periodo da 15 a 30 anni, sufficientemente efficace,effettivo, dissuasivo e proporzionato e tale da raggiungere, inmateria, gli obiettivi eurounitari di impedire ulteriormentel’uso ingiustificato dei contratti a termine e/o cancellare leconseguenze dell’avvenuta violazione.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Quanto al divieto di conversione la sentenza gravata èconforme all’orientamento consolidato nella giurisprudenzadella Corte secondo cui in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, nell'ipotesi di violazione da parte dellepubbliche amministrazioni di disposizioni imperativeriguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, la regola iurisdel divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato,di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonammette eccezioni e si applica anche nei casi in cuil'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altreforme di lavoro flessibile, è avvenuta utilizzando le graduatoriedi procedure concorsuali ovvero all'esito delle procedure direclutamento ex art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, aisensi del medesimo art. 36 debbono essere comunquerispettate. (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 8671 del 28/03/2019).1.2. Più di recente Cass. n. 31553/2024, che si richiama ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha riaffermato il principiodel divieto di conversione evidenziando che:«nel pubblico impiego privatizzato alla violazione didisposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia aseguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste dicollocamento, non può mai far seguito la costituzione di unNumero registro generale 25706/2022rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (tra le Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026tante, Cass. n. 37736/2022); la ratio del citato art. 36, commaD ata pubblicazione 21/05/20265, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole delpubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto delprincipio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbepregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolosenza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senzaseguire le linee di programmazione nelle assunzioni che sonoindispensabili per garantire efficienza ed economicitàdell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recenteCass. n. 22458/2021); insomma, si è a più riprese sottolineatocome il fondamento del divieto di conversione si rinviene, perun verso, nel principio del pubblico concorso e, per altro verso,nel rispetto delle regole ancor più generali di garanzia diprevedibilità ed uniformità nelle assunzioni tutte da parte dellepubbliche amministrazioni, quand'anche esse avvenganosenza concorso, attraverso i centri per l'impiego, in armoniaed in osservanza con le regole costituzionali di buonandamento e imparzialità della pubblica amministrazione e dirispetto delle esigenze di contenimento, controllo erazionalizzazione della spesa pubblica (vedi a riguardo Cass.n. 24806/2015); deve quindi ribadirsi, sulla scorta di quantoinnanzi, che la regola del divieto di conversione non soffrealcuna eccezione, applicandosi anche nelle ipotesi in cui perl'assunzione non sia prevista una procedura concorsuale (insenso conforme, o tre alla già citata Cass. n. 22458/2021, sivedano anche Cass. n. 8671/2019, Cass. n. 6097/2020, Cass.n. 11537/2020 e Cass. n. 25223/2020); nel dettaglio, nelleindicate pronunzie si è evidenziato che nel pubblico impiegocontrattualizzato anche per i rapporti di lavoro a termine delleP.P.A.A. mediante avviamento degli iscritti al collocamento aisensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165 del 200N1u,m serio registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026applica l'art. 36, comma 5, del medesimo decreto e, quiNnudmei,ro idli raccolta generale 15543/2026divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato,D ata pubblicazione 21/05/2026in caso di abusiva reiterazione, poiché anche in detto ambitovanno salvaguardati quei medesimi principi di buonandamento, imparzialità, ed efficienza dell'amministrazioneche sottendono anche la regola del pubblico concorso;l'affermata impossibilità di costituzione di rapporti di pubblicoimpiego a tempo indeterminato in conseguenza dellaillegittima reiterazione dei contratti a termine non si pone incontrasto, invero, nemmeno con la normativa dell'Unioneeuropea; ci si pone qui in linea di armonica valorizzazione deiprincipi enunziati dalle Sezioni Unite in Cass. n. 5072 del 2016,dalla Corte costituzionale nella pronunzia n. 89/2003 e nellapiù recente n. 248/2018, dalla Corte di Giustizia in sentenzaC-53/04 in causa Marrosu e Sardino del 2006 e in C- 494 incausa Santoro del 2016, pronunzie tutte che ben consentonodi escludere qualsivoglia profilo di contrasto con le normecostituzionali e con il diritto dell'Unione; si è, infatti, ribaditasia l'impossibilità di conversione per tutto il settore pubblico,sia la costante interpretazione della clausola 5 dell'Accordoquadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che non osta ad unanormativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto,purché sia prevista, com'è nella specie con il rimediorisarcitorio, altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata adevitare, e se del caso a sanzionare, il ricorso abusivo allareiterazione dei contratti a termine».1.3. Il principio è stato ribadito anche dalla Corte di giustiziacon la recente sentenza 29.1.2026 in causa c-668/2024 che,seppure relativa alle Fondazioni lirico sinfoniche, ha enunciatoNumero registro generale 25706/2022principi che ben possono valere anche per l’impiego pubblico Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026e che si riportano di seguito. Data pubblicazione 21/05/2026In particolare la Corte, da un lato, ha rilevato ( punti 50 e 51)che «secondo costante giurisprudenza, la trasformazione diuna successione di contratti di lavoro a tempo determinato inun contratto di lavoro a tempo indeterminato non èobbligatoria nel caso di un ricorso abusivo a tali primi contratti(v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería dePresidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ea., C 59/22, C 110/22 e C 159/22, EU:C:2024:149, punto 124e giurisprudenza citata)» e che «la clausola 5 dell’accordoquadro non osta, in quanto tale, a che uno Stato membroriservi una sorte diversa al ricorso abusivo a contratti orapporti di lavoro a tempo determinato stipulati insuccessione, a seconda che tali contratti o rapporti siano staticonclusi con un datore di lavoro appartenente al settoreprivato o con un datore di lavoro rientrante nel settorepubblico (sentenza del 7 marzo 2018, Santoro, C 494/16,EU:C:2018:166, punto 42)» ; dall’altro ha ribadito che una«normativa, che prevede il risarcimento del lavoratore, vittimadi un danno, stabilito per presunzioni, fatta salva la possibilitàdi fornire la prova dell’esistenza di un maggior danno, puòcostituire una misura effettiva per sanzionare il ricorso abusivoa una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».Ha precisato al riguardo che «la normativa nazionaleapplicabile ai contratti di lavoro di cui si tratta nelprocedimento principale, come interpretata dalla Cortesuprema di cassazione, da un lato, garantisce la concessionedi un’indennità minima, che ammonta ad un importo compresotra 2,5 e 12 mensilità di salario, e, dall’altro, non sembraprevedere un massimale, nella misura in cui è possibile per ilNumero registro generale 25706/2022lavoratore fornire la prova del maggior pregiudizio sofferto. Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026Nella misura in cui tale normativa consente al giudiceD ata pubblicazione 21/05/2026nazionale di concedere un risarcimento adeguato ed integraledel danno subito, nei limiti in cui essa ammette il superamentodell’importo minimo previsto nel caso in cui sia dimostrato cheil danno è maggiore, detta normativa potrebbe essere ritenutauna misura proporzionata e, pertanto, effettiva al fine disanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti dilavoro a tempo determinato. Inoltre, l’assenza di unmassimale può contribuire al carattere dissuasivo di talemisura, dal momento che essa può indurre i datori di lavoro alimitare il ricorso a una successione di contratti di lavoro atempo determinato, a rispettare la durata massima di talicontratti e a porre fine ai rinnovi o alle proroghe eccedenti taledurata.».2. Non vi è, quindi, necessità alcuna di disporre l’invocatorinvio pregiudiziale perché inerente a questioni sulle quali laCorte di giustizia si è già esaustivamente pronunciata.«Nella pronuncia del 6 ottobre 2021 (C-561/19, sullapronuncia cfr. Cass. n. 34898/2024), la Corte di giustizia, dopoaver rimarcato che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiavedi volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, haribadito e sviluppato i criteri (già espressi nella sentenza Cilfit)al ricorrere dei quali viene meno l’obbligo dei giudici di ultimaistanza di rivolgersi alla Corte in presenza di questioni diinterpretazione del diritto eurounitario: si tratta, oltre ai casidi irrilevanza della questione, dell’acte éclairé, ovverosiaquando la questione sia materialmente identica ad altra giàdecisa o vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte sulpunto, e dell’acte clair, quando l’interpretazione del dirittodell’Unione si imponga con evidenza tale da non dare adiNtuom earo registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026ragionevoli dubbi.» ( Cass. n. 28122/2025). Numero di raccolta generale 15543/20263. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territorialeD ata pubblicazione 21/05/2026la quale, evidenziata la giuridica impossibilità dellaconversione, ha riconosciuto il danno presunto nella misuramassima ed ha rigettato la domanda finalizzata ad ottenere ildanno ulteriore solo in ragione della carenza di allegazionispecifiche dalle quali si potesse desumere il maggior danno eche fossero utili ai fini della prova presuntiva.4. Quanto al danno pensionistico la pronuncia è conformeall’orientamento secondo cui in tema di omissioni contributive,l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per ilconseguimento del risarcimento del danno patrimoniale -consistente nella perdita totale del trattamento pensionisticoovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quelloaltrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisitiper l'accesso alla prestazione previdenziale e postulal'intervenuta prescrizione del credito contributivo; neconsegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile,in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio delcreditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente dellaposizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimentodel danno pensionistico. (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 15947del 08/06/2021).5. In conclusione, il ricorso va respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aNumero registro generale 25706/2022quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026dovuto. Data pubblicazione 21/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ineuro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 25706/2022Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 15543/2026Data pubblicazione 21/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris