CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 08768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame per carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per gli altri ricorrenti, haconfermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Firenze in data 11 luglio 2025 (sequestro diretto e per equivalente su più posizioni; per [OSCURATO:PERSONA], per equivalente fino a € 560.000 sui beni immobili indicati) essendo il ricorrente indagato del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti (capi 37 e 38) meglio descritti nei capi di imputazione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale (artt. 324, 325, 568, 591, 309, comma 9, e 125, comma 3, cod. proc. pen.; artt. 27, comma secondo, Cost., e 6, § 2, CEDU) e correlato vizio di motivazione stante l’erronea declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. In sintesi, si premette che il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] (come quelle di TSS/Eliseo, Santini, E [OSCURATO:SOCIETA]/Mauri) per difetto di allegazione del concreto interesse sul rilievo che “in atti vi sono solo i verbali di notifica” e che non risulta l’avvenuta esecuzione del sequestro; ha richiamato, tra l’altro, Sez. U. Marseglia e Cass. 26.1.2017, Rv. 269875, per affermare che la richiesta di riesame “presuppone l’avvenuta esecuzione” (pp. 7–9). Il ricorrente oppone che l’istanza di riesame del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era corredata dal verbale di esecuzione del 24.07.2025 (e dalla ricevuta di deposito telematico), sicché l’esecuzione vi era e l’interesse era attuale; aggiunge che l’acquisizione dei verbali di esecuzione è, in ogni caso, onere dell’Autorità procedente ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., sicché l’eventuale mancanza non poteva gravare sul ricorrente (pp. 6–11, con produzione doc. 2–4). Si deduce, quindi, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della violazione/erronea applicazione degli artt. 324, commi 1 e 3, 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., per avere il tribunale negato l’interesse malgrado l’avvenuta esecuzione e per non aver attivato i poteri di acquisizione officiosa degli atti nonché il correlato vizio di motivazione apparente/illogica, perché fondata su un presupposto fattuale inesatto (mancata esecuzione), smentito dall’allegato verbale (e comunque verificabile d’ufficio). Il ricorso richiama, infine, a presidio di una motivazione effettiva, gli artt. 27, comma secondo, Cost. e 6 § 2 CEDU (presunzione d’innocenza) unitamente all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sull’obbligo di motivazione (pp. 6–11). 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge (artt. 321, 324, 309, 125 cod. proc. pen.; artt. 27, comma secondo, Cost. e 6 § 2, CEDU) e correlato vizio di motivazione quanto al periculum in mora motivato in modo generico/automatico nel sequestro preventivo a fini di confisca. In sintesi, si contesta la motivazione stereotipata del periculum, tanto nel decreto GIP (p. 22) quanto nell’ordinanza del tribunale (pp. 12–13), che evocano la fungibilità/volatilità del denaro, la possibilità di trasferimenti/occultamenti telematici e la spregiudicatezza degli indagati; si tratterebbe di un “copia-incolla”, privo di specifici indicatori oggettivi e soggettivi riferiti alla posizione individuale di [OSCURATO:PERSONA] (assenza di atti dissipativi tra il 1° e il 24 luglio 2025; revoca degli arresti domiciliari dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per assenza di pericolo di reiterazione: doc. 5), e dunque in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude ogni automatismo tra confisca e sequestro e richiede una concisa ma concreta motivazione sulle ragioni di anticipazione dell’ablazione (Sez. U. Ellade, n. 36959/2021; Cass. 23936/2024; 41602/2023; 20923/2012). Il ricorrente segnala, in chiave rafforzativa, una ordinanza del medesimo Tribunale del riesame (16.09.2025), su E [OSCURATO:SOCIETA]., che ha annullato un sequestro analogo per insussistenza del periculum, affermando proprio l’insufficienza della mera fungibilità del denaro e di generici riferimenti alla “spregiudicatezza” (doc. 6) (pp. 11–22). Si deduce, pertanto, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. (decreto motivato), come integrato dai principi delle Sezioni Unite sulla non automaticità del sequestro a fini di confisca e sull’obbligo di motivare le concrete ragioni di anticipazione dell’effetto ablatorio, con richiamo agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. in punto di motivazione. Si deduce, inoltre, il vizio di motivazione apparente/contraddittoria (stante la replica aspecifica della motivazione del GIP; la mancata valorizzazione di elementi di segno contrario, come l’assenza di atti dissipativi; la mancata valorizzazione della revoca della misura personale quale indizio negativo di pericolosità in concreto). 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 4 Prot. n. 7 CEDU, anche alla luce della sentenza della Corte cost. n. 200/2016, stante il c.d. ne bis in idem cautelare. In sintesi, si osserva che per il capo 37 ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l./Grondal; credito di ricerca e sviluppo pari a € 205.000), la medesima fattispecie storico-naturalistica (stesso contratto, stessa compensazione, medesimo importo) è già oggetto di separato procedimento a [OSCURATO:PERSONA] con decreto di sequestro preventivo del 15.12.2023 già eseguito; sussisterebbe, quindi, duplicazione del vincolo e violazione delle preclusioni cautelari in assenza di un quid novi o di diverse esigenze (pp. 23–28; doc. 7–8). Si deduce, pertanto, il vizio di violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e dei principi sul ne bis in idem cautelare (giudicato cautelare/preclusioni: identità del fatto nella sua dimensione naturalistica secondo Corte cost. n. 200/2016; rilievo della identità di condotta, oggetto materiale, tempo/luogo, evento; divieto di duplicazioni in assenza di elementi nuovi o diverso titolo/esigenza). 3. In data 8 gennaio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, cui si è riporttao in udienza, con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della Procura Generale, il primo – assorbente – motivo di ricorso appare fondato. Mette conto preliminarmente ricordare che l'art. 324 cod. proc. pen., nel prevedere al primo comma che la richiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, àncora il dies a quo del termine fissato per la proposizione dell'impugnativa all'esecuzione della misura. Può inoltre dirsi pacifico che l'indicazione del termine iniziale serva a descrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all'impugnazione, in relazione alla quale non e revocabile in dubbio il criterio dell'interesse ad agire. Alla luce del chiaro disposto normativo, il riesame non è attivabile sulla base della sola conoscenza del provvedimento cautelare, a prescindere cioè dalla sua concreta esecuzione, avendo al contrario sempre questa Corte affermato che “e inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione” (da ultimo, Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, dep. 14/04/2025, Rv. 287823 – 01). Né pare sostenibile che la prova dell’avvenuta esecuzione sia posta a carico della autorità giudiziaria, nel senso che il verbale dovrebbe comunque essere oggetto obbligatorio del più ampio compendio di atti trasmesso dal PM procedente al Tribunale che procede: e ciò in quanto, proprio perché attinente all’interesse ad impugnare, l’onere non può che ricadere sulla parte che afferma l’esistenza di tale interesse (cfr., per una applicazione del principio, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 – 01, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art.324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova – tre le altre - dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi). Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie il ricorrente ha fornito prova di avere adempiuto all’onere sopra indicato, avendo allegato alla istanza di riesame il verbale di esecuzione del sequestro preventivo de quo: di modo che, con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame formulata dal Tribunale territoriale, pur muovendo da corrette premesse teoriche, deve reputarsi illegittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale proposta dalla difesa, è fondato. 2. Ed invero, il primo motivo, assorbente degli ulteriori rilievi mossi con il secondo ed il terzo motivo, è fondato. 2.1. L’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. collega la richiesta di riesame alla data di esecuzione o alla diversa data di conoscenza dell’avvenuto sequestro; l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. impone la trasmissione degli atti pertinenti (ivi compresi i verbali di esecuzione) al Tribunale del riesame. L’ordinanza afferma correttamente che la richiesta “presuppone l’avvenuta esecuzione”, richiamando Sez. U “Marseglia” (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213 - 01) e Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 – 01 (pp. 7–9). 2.2. Tuttavia, se — come dedotto — il verbale di esecuzione era allegato all’istanza e comunque acquisibile d’ufficio, la declaratoria di inammissibilità è giuridicamente non conforme: il parametro legale è stato enunciato ma mal applicato alla fattispecie concreta (pp. 7–9 ord.; pp. 6–11 ric.). 2.3. La risposta dei giudici del riesame è dunque inadeguata, come fatto rilevare anche nella requisitoria scritta del Procuratore Generale. Il Tribunale fonda l’inammissibilità su una mancata prova dell’esecuzione che il ricorso afferma essere documentalmente smentita (verbale di 24.07.2025 allegato all’istanza di [OSCURATO:DATA_NASCITA]); inoltre, il Tribunale non si confronta con l’onere officioso di acquisizione degli atti (art. 324, comma 3, cod. proc. pen.) né con l’eventuale omissione di trasmissione da parte della Procura. La motivazione è, dunque, apparente e non verificata alla luce del parametro legale richiamato dallo stesso Tribunale (decorrenza dall’esecuzione: pp. 7–9 ord.; pp. 6–11 ric.). 3. L’impugnata ordinanza dev’essere, conseguentemente, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per l’esame nel me