CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 23936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20301-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro “ pro tempore ”, domiciliat o presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S. P . A . (già Emil i a - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del direttore generale e legale rappresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] SALES, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 447 c.p.c. affetta da errore - Tutela del terzo pignorato - Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione - Condizioni - Scusabilità dell’errore R.G.N.20301/2022 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MORETTA, Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] CARRIERI, Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] RASCIO; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA].CO.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di A.T.I.con i mandanti Ingg. F. R. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, e arch. Francesco SCARDACCIONE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA] SOPRANO , che la rappresen ta e difende; -controricorrente - e contro D.E.C.A.-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - Avverso la sentenza n. 10328 /20 2 2, d el Tribunale di Roma, del 27/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Ministero”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 10328/22, del 27 giugno 2022, del Tribunale di Roma, che – nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, in forza della sentenza di questa Corte n. 5489/19, pubblicata il 26 febbraio 2019 – ne ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi, proposta, nella qualità di terza pignorata, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., emessa nell’ambito della procedura espropriativa presso terzi, intrapresa dalla società Emilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) per far valere un credito di € 26.163.717,66, in forza didecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi posta in stato di fallimento. 2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato chiamato a rendere –nella qualità di “debitor debitoris” – la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., provvedendo in tal senso il 20 febbraio 2012, affermando essere “disponibile una somma di € 26.270.711,18, quale credito liquido ed esigibile di [OSCURATO:SOCIETA].”, sorto in forza di un accordo di programma intervenuto, nel 2003, tra il Ministero, i principali enti territoriali della Campania e la predetta società, in forza della quale quest’ultima era stata incaricata della realizzazione di un piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Tuttavia, alla successiva udienza del 15 maggio 2012, essendo stato spiegato intervento nella procedura esecutiva da talune società,che assumevano di vantare anch’esse crediti verso la debitrice esecutata (ovvero, PA.CO.-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., D.E.C.A.-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. –oggi [OSCURATO:SOCIETA]. – e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima poi posta in stato di liquidazione), il legale di [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva rinvio, per verificare tanto la legittimazione degli intervenuti, quanto i conteggi relativi alle loro pretese. Disposto, pertanto, rinvio all’udienza del 29 maggio 2012, nelle more della sua celebrazione il Ministero – resosi conto di errore commesso nel rendere la dichiarazione –operava una rettifica della stessa, con nota del 25 maggio 2012, sul presupposto che la somma precedentemente indicata non fosse più “disponibile in bilancio in quanto oggetto di perenzione amministrativa”. Infatti, non essendo stati ancora presentati da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], né verificati dall’amministrazione, gli stati di avanzamento lavori del programma di bonifica successivi al quarto, e dunque non essendo maturati i presupposti per il pagamento, l’impegno di spesa effettuato nell’anno 2003 era divenuto “residuo passivo” del bilancio 2004. Di conseguenza, nell’anno 2009, perdurando la situazione di inesigibilità del credito, esso era divenuto “perento”, secondo le norme di contabilità pubblica, sicché la relativa spesa era stata eliminata dal bilancio, transitando nel conto del patrimonio tra i debiti dello Stato, potendo essere la somma corrispondente riassegnata in bilancio unicamente quando il credito relativo fosse divenuto esigibile, previa richiesta del Ministero a quello dell’Economia e Finanze, chiamato a provvedere con proprio decreto ex art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 169. Avendo il giudice dell’esecuzione ritenuto inefficace tale modifica della dichiarazione di terzo, poiché essa “concreta un accertamento costitutivo e non vi è perciò giuridica possibilità di sua revoca o modifica”, il medesimo provvedeva all’assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.2.1. Proposta dal Ministero dal Ministero opposizione ex art.617 cod. proc. civ. avverso tale provvedimento, per ribadire le ragioni della modifica di quanto in precedenza dichiarato, nonché la legittimità della stessa, all’esito della fase di merito del giudizio (dopo che il giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza di sospensione della procedura), la proposta opposizione veniva rigettata. Esperito ricorso per cassazione, questa Corte lo accoglieva in relazione ai primi due motivi, diretti a dimostrare la legittimità della revoca della dichiarazione. Rilevava, infatti, questo giudice di legittimità che, qualora le attività di cui all’udienza ex art. 547 cod. proc. civ. “non si concludono in un unico spazio di tempo”, come appunto avvenuto nel caso di specie, sino a quando il giudice non chiuda l’udienza per la dichiarazione del terzo e l’assegnazione del credito, ovvero “finché non si passi dalla fase di discussione in udienza pubblica, partecipata, alla fase di decisione sulla emissione della ordinanza di assegnazione, riservata al giudice” (e ciò sia che tale decisione avvenga “in udienza o fuori dall’udienza, se la decisione viene riservata”), la dichiarazione di terzo “è revocabile”. Con la precisazione, tuttavia, che mentre “non si può ritenere ammissibile una revoca ad nutum”, è consentita la revoca per errore, purché esso – a prescindere dal suo motivo – “possa essere considerato non imputabile al terzo” (o “quanto meno” scusabile), e cioè “meritevole di rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ.”. 2.2. Riassunto, dunque il giudizio davanti al giudice del rinvio, esso rigettava nuovamente l’opposizione, escludendo che l’errore invocato dal Ministero potesse ritenersi “scusabile”. Esito al quale perveniva rilevando che le ragioni addotte a giustificazione della revoca della dichiarazione, attinenti alla perenzione del credito di [OSCURATO:SOCIETA], denotassero la ricorrenza di un errore di diritto, come tale inescusabile, fermo restando, inoltre, che – non coincidendo, né corrispondendo la perenzione “all’istituto civilistico dell’estinzione per prescrizione ex art. 2935 cod. civ.” – siffatta evenienza non aveva reso inesigibile il credito. Il tutto, infine, non senza considerare come neppure la temporanea inesigibilità del credito ostasse all’assegnazione, purché tale creditorisulti riconducibile “ad un rapporto giuridico identificato e già esistente”. D’altra parte, il giudice del rinvio evidenziava che, quand’anche volesse configurarsi l’errore come “di fatto”, esso non risulterebbe, comunque,scusabile, atteso che “l’ammontare cospicuo delle somme di denaro di cui trattasi, la contabilità riferita ai pagamenti eseguiti fino al mese di aprile 2011 e la perenzione amministrativa, peraltro divenuta triennale con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2008, delle somme iscritte in bilancio a quel titolo” costituivano, tutte, “circostanze conosciute o, quantomeno, conoscibili, usando la diligenza ordinaria” da parte del Ministero, già prima che lo stesso “rendesse la dichiarazione in data 20 febbraio 2012”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, sulla base – come detto – di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 115, 116, 384 e 392 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata, in quanto errata, giacché “solo apparentemente attua il principio di diritto” enunciato da questa Corte, “travisando” il significato dello stesso, oltre che “la portata degli elementi addotti pacificamente dall’Amministra- zione”. Si evidenzia come questa Corte abbia cassato la precedente decisione del Tribunale per avere esso ritenuto che “l’onere probatorio da assolvere per la valida revocabilità della dichiarazione di terzo fosse di carattere eminentemente soggettivo”, ovvero chedovesse avere ad oggetto le “ragioni che avevano indotto in errore” il terzo. Viceversa, la pronuncia di questo giudice di legittimità ha affermato c om e “ la revocabilità debba aver riguardo alla scusabilità dell’errore, e all’apprezzamento del rilievo dell’affidamento del creditore nella dichiarazione di ordine positivo”. A questi criteri non si sarebbe attenuta la decisione oggi impugnata, avendo essa soltanto elencato le caratteristiche del rapporto intercorso tra il Ministero e la società [OSCURATO:SOCIETA] e il sovrapporsi di varie procedure esecutive relative a somme effettivamente dovute a seguito di regolare presentazione degli stati di avanzamento lavori, nonché apoditticamente affermato sia che si trattava di circostanze conoscibili con l’ordinaria diligenza, sia che l’opponente non aveva né allegato né provato elementi comprovanti la non imputabilità dell’errore. Per contro, in ossequio al principio di diritto enunciato da questa Corte, il Ministero assume di aver evidenziato pacificamente gli “elementi oggettivi che rendono scusabile l’errore”, ovvero: -la “complessa articolazione” del rapporto che ha dato origine alla pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA], caratterizzato dalla successione di più atti, solo l’ultimo dei quali (quello del 25 gennaio 2008) “aveva disciplinato l’erogazione sulla base di dichiarazioni di stato di avanzamento lavori”; - il fatto che il Ministero avesse, comunque, “in periodi ravvicinati al pignoramento in questione, emesso altre dichiarazioni positive, a valere sul medesimo rapporto, in procedimenti espropriativi innanzi ad altri Tribunali”; - la circostanza che “la situazione contabile delle somme residue dovute (e, in particolare, lo stato di perenzione contabile delle stesse) fosse conseguente alla mancanza di presentazione di ulteriori stati di avanzamento lavori”, la cui verifica implicava “un’attività accertatrice delicata in relazione all’importo contrattuale e alla complessità del rapporto stesso”; -il fatto che “l’inesistenza di un unico centro di manifestazione della volontà” del Ministero e “il concorrere di una pluralità organizzativa di complessi procedimenti che hanno condotto alla dichiarazione”, unitamente alle “osservazioni del debitore esecutato”, hanno costituito la ragione dell’incolpevolezza della condotta processuale di revoca/rettifica della precedente dichiarazione”. Orbene, il Tribunale di Roma, anziché valutare tali “ragioni obiettive di scusabilità addotte nella dichiarazione di revoca/rettifica”, avrebbe dato rilievo, in contrasto con il principio enunciato da questa Corte, al “motivo” sottostante a tale dichiarazione. Inoltre, si sottolinea come, secondo il Tribunale, la situazione riscontrata “non integrasse nemmeno le condizioni dell’errore di fatto, bensì quelle dell’errore di diritto”, per ciò solo “inescusabile”; affermazione, quest’ultima, che l’odierno ricorrente reputa errata, visto che – in base all’insegnamento giurisprudenziale – la “complessità giuridica, normativa o di interpretazione, costituisce un tipico elemento fondativo dell’errore scusabile”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 112, 392 e 553 cod. proc. civ.Si censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che, anche a voler intendere la perenzione come ragione di temporanea inesigibilità del credito, essa non osterebbe all’assegnazione, essendo il credito riconducibile “ad un rapporto giuridico identificato e già esistente”. Evidenzia, infatti, il ricorrente di non aver “ritenuto affatto di contestare l’assegnabilità di crediti temporaneamente inesigibili”, essendosi, invece, opposto al provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ. in quanto adottato senza “dar conto della riconducibilità del credito assegnato a un rapporto giuridico identificato nei termini propri del titolo”, ovvero con caratteristiche di “condizionamento” discendenti “dalla natura sinallagmatica del rapporto sottostante”. Esso, difatti, prevede che, “per procedere all’assegnazione nei casi di crediti esigibili in un termine superiore a novanta giorni”, sia “ necessario l’accordo di tutti i creditori concorrenti con diritto alla distribuzione del ricavato”, e dunque “indipendentemente dal fatto che siano muniti di titolo esecutivo”. Nella specie, mancando tale accordo, avrebbe errato il giudice dell’esecuzione, là dove ha proceduto all’assegnazione di un credito non esigibile per un termine superiore a novanta giorni, anziché disporne la vendita forzata ex art. 553, comma 2, cod. proc. civ. 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si assume che la sentenza sarebbe affetta dal denunciato “vizio logico-motivazionale” per aver omesso di esaminare gli elementi di fatto –già indicati nell’illustrazione del primo motivo di ricorso – addotti da esso Ministero a fondamento della scusabilità del proprio errore.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, la società [OSCURATO:SOCIETA], la curatela fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA] e la società PA.CO.- [OSCURATO:PERSONA] ( in proprio e nella qualità specificata in epigrafe), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimaste solo intimate le società D.E.C.A. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima in liquidazione. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria . 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Ilricorso va rigettato. 9.1. Il primo motivo nonè fondato. 9.1.1. Nello scrutinarlo, va premesso che la sentenza impugnata, nell’escludere la “scusabilità” dell’errore invocato dal Ministero a fondamento del ritiro/rettifica della dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ., ha espresso una duplice (alternativa) “ratio decidendi”. Per un verso, essa ha ritenuto che l’errore cadesse su elementi di diritto, essendo per ciò solo inescusabile; per altro verso, ha affermato che – quand’anche fosse configurabile , invece, come errore di fatto –non ricorrevano i presupposti perché il Ministero potesse fruire della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (istituto espressamente richiamato dalla sentenza di questa Corte che ha dato luogo al giudizio ex art. 394 cod. proc. civ. celebrato innanzi al Tribunale capitolino, alla stregua del cui principio di diritto, pertanto, il giudice del rinvio ha definito la proposta opposizione esecutiva). In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come “l’ammontare cospicuo delle somme di denaro di cui trattasi, la contabilità riferita ai pagamenti eseguiti fino al mese di aprile 2011 e la perenzione amministrativa, peraltro divenuta triennale con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2008, delle somme iscritte in bilancio a quel titolo” costituissero, tutte, “circostanze conosciute o, quantomeno, conoscibili, usando la diligenza ordinaria” da parte del Ministero, già prima che lo stesso “rendesse la dichiarazione in data 20 febbraio 2012”. Ciò detto, il primo motivo di ricorso nonè in grado di scalfire tale duplice assunto, che, anzi, neppure percepisce nella sua completezza, giacché il ricorrente non si sofferma adeguatamente, per confutarlo, sul riferimento compiuto d a l Tribunale –peraltro, imposto proprio dal “dictum” della sentenza di questa Corte, in forza della quale esso si è pronunciato all’esito del giudizio di rinvio– all’istituto della rimessione in termini. Orbene, reputa questo Collegio che proprio da tale qualificazione occorra prendere le mosse per vagliare la fondatezza,o meno , del presente motivo. Una volta, infatti, ricondotta – come, si ribadisce, aveva imposto questa Corte, con la sentenza che ha dato origine al giudizio di rinvio – l ’ammissibilità di una revoca/rettifica della dichiarazione di terzo alla ricorrenza diun’ipotesi di rimessione in termini, da ciòderivano le conseguenze che si vanno ad illustrare.In primo luogo, che, qualificato come “di diritto” l’errore invocato come “scusabile” dal Ministero, per ciò solo deve escludersi la possibilità di applicare l’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., visto che l’istituto della rimessione in termini, previsto da tale norma, “trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento”, ma “non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2020, n. 4585, Rv. 657317-01). D’altra parte, la correttezza della conclusione della inescusabilità dell’errore non muta, ove si ritenga che esso, nella specie, presenti natura, viceversa,di errore “di fatto”. Invero, come sottolineato da questa Corte anche nella sua massima sede nomofilattica, l’istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., “richiede pur sempre che vi sia una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza –e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà –e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione” (così, tra le altre, Cass. Sez. Un., sent. 4 dicembre 2020, n. 27773, Rv. 659663-02; che richiama Cass. Sez. 1, sent. 23 novembre 2018, n. 30512, Rv. 651875-01 e Cass. Sez. Lav., sent. 6 febbraio 2019, n. 3482, non massimata) Deve, dunque, trattarsi di “un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l’applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 5 agosto 2021, n. 22342, Rv. 661991-01). A questi principi si è pienamente attenuto(come gli era stato imposto da questa Corte, dovendo esso valutare la fattispecie sottoposta al suo esame alla stregua dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.) il Tribunale di Roma, nell’affermare – ai fini dell’esclusione della scusabilità dell’errore – che “l’ammontare cospicuo delle somme di denaro di cui trattasi, la contabilità riferita ai pagamenti eseguiti fino al mese di aprile 2011 e la perenzione amministrativa, peraltro divenuta triennale con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2008, delle somme iscritte in bilancio a quel titolo” costituivano, tutte, “circostanze conosciute o, quantomeno, conoscibili, usando la diligenza ordinaria” da parte del Ministero, già prima che lo stesso “rendesse la dichiarazione in data 20 febbraio 2012”. Esse, infatti, integravano, al più, quella situazione di “difficoltà” (e non certo di “assoluta impossibilità”), inidonea a consentire l’applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. 9.2. Il secondo motivo è inammissibile. 9.2.1. Premesso, invero, che tale motivosi appunta su quello che risulta un mero “obiter dictum”, o al massimo un argomento “ad abundantiam”, che, come tale, non poteva, o meglio non doveva, costituire oggetto di impugnazione, donde la sua inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; Cass. Sez. Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01),deve rilevarsi che esso presenta – come eccepito dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e curatela fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA] –carattere di novità. La censura oggetto del motivo risulta estranea all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., secondo quello che emerge essere il suo contenuto come delimitato irretrattabilmente con l’atto introduttivo della sua fase sommaria, come ricostruito dallo stesso Ministero a pag. 8 del proprio ricorso.Difatti, l’inesigibilità del credito di [OSCURATO:SOCIETA] era stata argomentata sul rilievo che il pagamento non avrebbe potuto essere “corrisposto alla società poiché non sono ancora stati presentati – e quindi verificati da parte dell’Amministrazione – ulteriori stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto stabilito dal richiamato Accordo di programma”. Il tema, dunque, della inesigibilità del credito in ragione del suo “condizionamento” all’esistenza di un “accordo di tutti i creditori concorrenti con diritto alla distribuzione del ricavato” (tema proposto con il presente motivo di ricorso) risulta estraneo all’atto di opposizione, prima ancora che alla sentenza impugnata. Di conseguenza, va dato seguito al principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). In via dirimente, va qui richiamata la conclusione cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte, in merito alla radicale e insanabile inammissibilità di motivi nuovi nell’opposizione esecutiva: in tal senso deponendo la natura autodeterminata che caratterizza un tale giudizio, nel quale, cioè, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell’inesistenza del contestato diritto a procedere o del vizio dedotto dell’atto oggetto di opposizione (di recente, Cass.Sez. 3, ord. 10 novembre 2023, n. 31363; Cass. Sez. 3, ord. 6 aprile 2022, n. 11237; in parte motiva, esaustivamente, Cass. Sez. Un., ord. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. Sez. U n. , sent. 14 dicembre 2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. Sez. 3, sent. 26 maggio 2020, n. 9719; Cass. Sez. 3, sent. 3 settembre 2019, n. 21996; Cass.Sez. 3, sent. 28 giugno 2019, n. 17441). 9.3. Infine, il terzo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. 9.3.1.Al riguardo, deve notarsi che il Tribunale di Roma non ha affatto omesso di esaminare le circostanze indicate dal ricorrente, avendo semplicemente escluso che esse potessero rilevare nella prospettiva di ritenere scusabile l’errore alla base della rettifica/revoca della dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. D’altra parte, nel senso dell’inammissibilità del motivo, deve evidenziarsi che la presente censura di “omesso esame” investe una pluralità di circostanze (o meglio, di risultanze istruttorie) che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui al vigente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Invero, come affermato, nitidamente, da questa Corte, “è evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione”, ma “in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato”, null’altro che “il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01). Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno ribadito l’inammissibilità di quel tipo di censura, qual è la presente, “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. Stima, infine, il Collegio indispensabile, per l’entità della somma oggetto di dichiarazione qui definitivamente qualificata come frutto di inescusabile negligenza, la trasmissione della presente ordinanza alla competente Procura della Corte dei conti (ai sensi degli artt. 51 e seg. d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), non potendo apprezzarsi altro che il fatto potenzialmente generatore del relativo eventuale danno erariale e non anche eventuali fatti estintivi di alcun genere (né, tanto meno, di quelli rimessi alla specifica eccezione di parte). P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso, condannando il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, allesocietà [OSCURATO:SOCIETA]., PA.CO.-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ( in proprio e nella qualità specificata in epigrafe) e alla curatela fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per la prima– o, per essa, in favore dell’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario – in € 2 6.00 0 ,00, e in € 19.000,00 ciascuna per la seconda e la terza, più , per tutte