CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2020
Cassazione n. 30336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1373-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 325, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE di SIANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 01373 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile,per difetto della necessaria tempestività,l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Siano, volta ad ottenere il trattamento retributivo dovuto sulla base delle previsioni del C.C.N.L. giornalisti e pubblicisti, anziché del C.C.N.L. per il personale del comparto enti locali, in relazione all’attività di addetto all’ufficio stampa svolta dal 2004 al dicembre 2015; 2. la Corte territoriale ha osservato che la pronuncia impugnata era stata letta e depositata all’udienza del 29 marzo 2019 e,pertanto, alla data del 2 novembre 2019 il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. era già spirato; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Siano; 4.la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia «falsa ed erronea applicazione art.327 c.p.c. -omessa motivazione su un punto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. –violazione artt. 126 e 130 c.p.c. – nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c.»; 1.1. il ricorrente sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto acquisire il verbale di udienza ed ammettere la prova testimoniale,volta a dimostrare che le parti erano state autorizzate ad allontanarsi dall’aula di udienza, con la conseguenza che alle stesse l’avvenuto deposito della decisione doveva essere comunicato; 2. con la seconda censura è dedotta la violazione degli artt. 430 cod. proc. civ. e 24 Cost. perché la mancanza di tempestività della comunicazione del deposito della pubblicazione della sentenza, risalente al 3 maggio 2019, avrebbe leso il diritto di difesa della parte,che non è stata posta in condizione di conoscere il contenuto della decisione e di presentare tempestivamente l’impugnazione; 3. il ricorso è inammissibile in entrambe le articolazioni; Ric. 2021 n. 01373 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- la Corte territoriale non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienzadi discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., iltermine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale,unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione dellasentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi untermine non superiore a sessanta giorni per il deposito dellasentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere.» (Cass. n. 3394/2021); 3.1. i motivi, oltre ad essere privi del requisito della necessaria specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché basati su atti processuali (sentenza di primo grado e verbale di udienza) non trascritti nelle parti rilevanti né allegati al ricorso, si incentrano sull’autorizzazione che sarebbe stata verbalmente data dal Giudice all’allontanamento delle parti, ossia su una circostanza assolutamente irrilevante ai fini della decisione; 3.2. quanto alle modalità di formulazione della censura, va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il requisito di cui dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012); 3.3. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la Ric. 2021 n. 01373 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 3.4. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato epiù efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 3.5. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che del tutto irrilevante è la circostanza sulla quale il ricorrente fa leva perché l'allontanamento delle parti dopo la discussione orale, e nel periodo di tempo intercorso tra la chiusura della discussione e la deliberazione in camera di consiglio, non è ostativo alla pronuncia della sentenza nelle forme previste dall’art. 429, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 3482/2019) né fa sorgere a carico del cancelleria l’obbligo della comunicazione, alla quale è equiparata la lettura in udienza, perché i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza si presumono conosciuti sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire ( Cass. n. 28828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3.6. la mancata presenza della parte al momento della lettura, sia stata o meno autorizzata dal giudice, non impone il rispetto delle modalità di pubblicazione previste dagli artt. 133 e 430 cod. proc. civ. perché, così come si verifica per la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione equivale alla pubblicazione della decisione ed integra una deroga alle formalità previste dall’art. 133 cod. proc. civ., con la conseguenza che «il successivo deposito della sentenza in cancelleria, ed il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere, non sono finalizzati né alla sua conoscibilità, né alla intangibilità, garantite appunto (a differenza dell'ordinaria modalità di pubblicazione della sentenza, mediante deposito in cancelleria, prevista dall'art. 133 cpc) dalla già avvenuta pubblicazione, mediante lettura, in udienza. Essendo già avvenuta la pubblicazione, dunque, il deposito immediato in cancelleria della sentenza di cui all'art. 281 sexies cpc, è Ric. 2021 n. 01373 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- unicamente finalizzato all'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze ed a consentire alle parti di chiedere il rilascio di copia della sentenza, munita di numero identificativo» ( Cass. n. 22519/2018); 4. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello