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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10406/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3518-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.3518/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2024 CC avverso la sentenza n. 4845/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 5443/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza del 12 luglio 2018 la Corte d’appello di Roma confermava, salvo che per la regolamentazione delle spese, la sentenza del locale Tribunale, che aveva rigettato tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti volte all’accertamento, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dal 1990 al 31.12.2004, nonché alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e alla condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive o, in subordine, al risarcimento del danno exart. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.

2. La Corte capitolina, quanto alla domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermava, in piena sintonia con il Tribunale, che i rapporti di lavoro a tempo determinato con [OSCURATO:PERSONA] non costituivano prosecuzione di quelli con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ma traevano autonomo titolo nell’art. 48 comma 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: nulla era stato dedotto in primo grado «a sostegno della presunta responsabilità solidale dell’[OSCURATO:PERSONA]», avendo i ricorrenti sostenuto, indicando una nuova causa petendi, l’esistenza della cessione dei contratti solo nel giudizio d’appello; non valeva sostenere, poi, che il profilo della cessione del contratto exartt. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e 2112 cod.civ. era stato allegato nelle note difensive di primo grado,perché comunque la deduzione sarebbe stata tardiva,né serviva invocare, a fronte di un simile deficit allegatorio, il brocardo iura novit curia; la domanda nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva quale unica allegazione quella attinente a un contratto a tempo determinato stipulato il 23.12.2004 (con decorrenza 1° gennaio 2005) rispettoso del limite massimo dei 36 mesi, sicchè nessuna pretesa risarcitoria era azionabile relativamente a tale periodo;

3. quanto alle pretese nei confronti del Ministero,e in particolare ai contratti di collaborazione a tempo determinato stipulati prima del 1.1.2005, ai sensi dell’art. 36 comma 17 legge n. 449 del 1997, andava precisato che ai primi due contratti ne erano succeduti altri tre, distinti quanto a natura e contenuto (anche per il tipo di progetti previsti aventi diverso oggetto), inquadrabili in termini di collaborazione autonoma continuata e coordinativa;

4. la Corte di merito osservava, inoltre, che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non era applicabile alle PP.AA., sicché il contratto a progetto ex art. 61 d.lgs. n. 276 cit., ove anche illegittimo, avrebbe consentito solo l’applicazione dell’art. 2126 cod.civ.; senonché, come rilevato anche dal primo giudice, la domanda di differenze retributive per il periodo dal 1999 al 31.12.2004 era affetta da nullità per carenza delle allegazioni in fatto, e ciò non solo sulle mansioni ‒ non indicate con specifico riferimento al contenuto e alle modalità attuative, impendendone un inquadramento contrattuale ‒, ma anche sui criteri adoperati per i conteggi, che non lasciavano intendere il profilo e/o categoria utilizzati; solo nelle note difensive di primo grado, e quindi tardivamente, era stato fatto riferimento al trattamento applicato in base alla contrattazione collettiva [OSCURATO:PERSONA], non operante tuttavia per pretese anteriori al 1.1.2005 perché riferite a rapporto di lavoro con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA];la domanda verso il Ministero era affetta da nullità insanabile exart. 156 comma 2 c od . p roc . c iv ., sicché legittimo era il rilievo d’ufficio del vizio attinente all’edictio actionis;

5. la Corte distrettuale aggiungeva che non era invocabile l’agevolazione probatoria di cui a Cass., S ez.

U , n. 5072/2016, controvertendosi non già di contratti di lavoro subordinato a termine, ma di contratti di collaborazione che, seppur utilizzati in modo fraudolento, non erano assimilabili ai primi ai fini della disciplina (come precisato da Corte cost. n. 303/2011);

6. avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con tre motiviillustrati da memoria, cui si sono opposti con controricorso,assistito da memoria, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2, 113 comma 1, 156 comma 2, 157, 164 comma 5, 414 n. 4 cod. proc. civ., del principio iura novit curia e degli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. nonché dell’art. 48 comma 7 d.l. n. 269 del 2003; 1.1 la Corte di appello aveva erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto nulla la domanda avanzata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per omessa indicazione della causa petendi; non era vero che i ricorrenti non avevano chiarito le ragioni poste a fondamento della pretesa solidarietà tra Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali si fondavano sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva assunto, per effetto del trasferimento del personale ex art. 48 comma7 d.l. n. 269/2003 ed art. 31 d.lgs. n. 165/2001, la veste di cessionario del rapporto di lavoro;1.2 oltretutto, la nullità del ricorso doveva dirsi sanata in difetto di eccezione di parte; il rilievo officioso della nullità, con ordinanza 24.4.2012, era sprovvisto dell’assegnazione di un termine ex art.164 comma 5 cod. proc. civ. per l’integrazione degli atti e il Tribunale aveva violato altresì l’art. 101 comma 2 cod. proc. civ. , non consentendo di interloquire e il relativo motivo d’appello non era stato esaminato, sul punto, dalla Corte capitolina;

2. il motivo è inammissibile, essendo privo del requisito della necessaria specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.,perché basato su atti processuali (i.e., ricorso di primo grado) non trascritti, neppure nelle loro parti salienti , specie nel passaggio relativo alla vicenda successoria del rapporto con (asseritamente) addotta cessione del contratto di lavoro in capo ad [OSCURATO:PERSONA]; va richiamato, a riguardo, l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il requisito di cui dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è comunque subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass.n. 30336/2022; Cass. n. 336/2024); quanto alla nullità, come rilevata dal giudice di prime cure con valutazione condivisa in sede d’appello, non era richiesta l’eccezione di parte, trattandosi di vizio dell’edictio actionis rilevabile d’ufficio (cfr. Cass., 23 / 08/ 2011, n. 17495 ; Cass.19/03/2018 n. 6673 che ha nno precisato che i vizi riguardanti l’editio actionis s o no rilevabili d’ufficio e non vengono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, inidonea a colmare le lacune dell’atto che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito); va evidenziato, poi, che, nel caso in cui il giudice di primo grado non disponga l’integrazione degli atti ex art. 164 u.c. cod. proc. civ., è onere della parte farne richiesta; questa Corte ha statuito infatti che, in applicazione dell'art. 164, comma 5, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazionedell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice lafissazione del termine per sanare la nullità.

Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronunciain rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo” (v.

Cass. n. 896 del 2014; v. anche Cass. n. n. 17408 del 2012; 9798 del 2018; n. 16517 del 2023).Ebbene, nella specie, non viene dedotto dai ricorrenti di aver formulato richiesta di integrazione dell’atto introduttivo ex art. 164 u.c. cod. proc. civ. dopo l’emissione dell’ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata rilevata la nullità della domanda; né può parlarsi di violazione dell’art. 101,comma 2 , cod. proc. civ., essendo incontestato fra le parti che il primo giudice sottopose al contraddittorio delle parti la relativa questione con apposita ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 24.4.2012; e , peraltro , l’assegnazione del termine è (certo) adempimento posto a garanzia del convenuto, onde consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa, e ben potendo l’attore , in difetto d el relativo termine per l’integrazione degli atti, provvedere a tale adempimento fino al momento dell’udienza;

3. con il secondo motivo di ricorso, la controparte si duole dell’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2, 113 comma 1, 156 comma 2, 157, 164 comma 5, 414 n. 4 cod. proc. civ., ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente rigettato la domanda relativa alle pretese economiche avanzata nei confronti del Ministero con riferimento ai contratti anteriori al 1° gennaio 2005, omettendo di accertare concretamente i compiti, le mansioni svolte dai ricorrenti e gli indici di subordinazione; nell’ambito di ciascuno dei ricorsi, poi riuniti, erano state descritte e documentate specificamente le attività svolte e le modalità di esplicazione nonché gli indici della subordinazione.

4. Il motivo, non esente da profili di inammissibilità, è infondato. 4.1 I ricorrenti si dolgono del mancato esame degli indici di subordinazione da parte del primo giudice (v. ad es. pag. 21-25-30- 34-39del ricorso per cassazione), ma dimenticano, da un lato, che tale accertamento, se correlato al pagamento delle differenze retributive, suppone l’individuazione compiuta delle mansioni espletate nonché del parametro (profilo, categoria) contrattuale di riferimento per poter procedere al corretto inquadramento, e, dall’altro, che oggetto del ricorso per cassazione è la sola sentenza d’appello e non quella di primo grado, sicché inammissibile si rivela la censura, riferita all’omessa valutazione degli indici della subordinazione, contro i singoli passaggi argomentativi della decisione del Tribunale («quanto agli indici della subordinazione il giudice di prime cure non ha esaminato…»). 4.2 Dagli scarni stralci del ricorso introduttivo, comeriprodotti nel ricorso per cassazione,si trae (invero) conferma non solo della genericità della descrizione delle mansioni all’interno dell’originario ricorso, ma anche delle carenze di riferimenti alla categoria/qualifica/profilo contrattuale entro cui operare la necessaria sussunzione dellemansioni de quibus ; il motivo si rivela altresì privo dei requisiti di specificità exart.366 cod. proc. civ., laddove assume, senza alcun richiamo all’atto introduttivo del giudizio, che sia il giudice di prime cure che la Corte d’appello non avrebbero dovuto dubitare che «la qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie acquisita con l’assunzione a tempo indeterminato» fosse il solo parametro di riferimento contrattuale, atteso che «sia prima che dopo la predetta assunzione [a tempo indeterminato] gli stessi avevano svolto, senza soluzione di continuità, sempre le stesse mansioni» (pag. 41, punto 2.4 , ricorso per cassazione); 4.3 tale circostanza viene dedotta, infatti, senza riportare i passaggi dell’originario ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., sicché esente da censure è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’allegazione in merito all’identità delle mansioni e dell’inquadramento contrattuale, contenuta nelle sole note autorizzate, fosse nella specie tardiva;4.4 i ricorrenti deducono, ancora, che era errata la formula del dispositivo (di rigetto, anziché di declaratoria della nullità) adoperata nella sentenza di primo grado; sul punto, il motivo è privo dei necessari requisiti di specificità, perché i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quale passo del ricorso in appello tale doglianza era stata articolata; in tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena diinammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n.20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038); 4.5quanto, poi , alla possibile sanatoria della nullità della domanda per difetto di eccezione di parte, valgano le considerazioni sviluppate sul primo motivo.

5. Con il terzo motivo di ricorso, la controparte si duole dell’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2126 cod.civ. e dell’art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.; in particolare, i ricorrenti censurano il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha rigettato tout court la pretesa risarcitoria e assumono che il principio di diritto di cui a Cass., S ez.

U , n. 5072/2016, laddove prevede l’agevolazione probatoria nella liquidazione del “danno comunitario” exart. 32 comma 5 legge n. 183/2010, si applicherebbe, in caso di abusiva apposizione del termine, anche a rapporti che, seppure formalmente qualificati come di collaborazione autonoma, siano ascrivibili alle forme tipiche del lavoro subordinato.

6. La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi; la sentenza impugnata afferma, da un lato, che la domanda risarcitoria dei ricorrenti aveva ad oggetto solo il profilo delle differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento («la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti viene fatta coincidere, erroneamente, con le pretese differenze retributive, già oggetto della diversa domanda sulla cui genericità si è detto; nessuna altra allegazione e prova viene data al riguardo», v. 4° cpv. pag. 11 ricorso per cassazione); la Corte di merito aggiunge,dall’altro, che i principi enunciati da Cass., S ez.

U , n. 572/2016, cit., non potrebbero operare per rapporti di collaborazione autonoma continuativa e coordinata; sicché, il rapporto di lavoro non viene affatto ascritto dai giudici di secondo grado al paradigma dellavoro subordinato, profilo su cui poggerebbe la pretesa risarcitoria fatta valeresotto forma di liquidazione del “danno comunitario”.

7. In conclusione, il ricorso dev’essere (per le ragioni suesposte) rigettato; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3518-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.3518/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC avverso la sentenza n. 4845/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 5443/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza del 12 luglio 2018 la Corte d’appello di Roma confermava, salvo che per la regolamentazione delle spese, la sentenza del locale Tribunale, che aveva rigettato tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti volte all’accertamento, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dal 1990 al 31.12.2004, nonché alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e alla condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive o, in subordine, al risarcimento del danno exart. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. 2. La Corte capitolina, quanto alla domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermava, in piena sintonia con il Tribunale, che i rapporti di lavoro a tempo determinato con [OSCURATO:PERSONA] non costituivano prosecuzione di quelli con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ma traevano autonomo titolo nell’art. 48 comma 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: nulla era stato dedotto in primo grado «a sostegno della presunta responsabilità solidale dell’[OSCURATO:PERSONA]», avendo i ricorrenti sostenuto, indicando una nuova causa petendi, l’esistenza della cessione dei contratti solo nel giudizio d’appello; non valeva sostenere, poi, che il profilo della cessione del contratto exartt. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e 2112 cod.civ. era stato allegato nelle note difensive di primo grado,perché comunque la deduzione sarebbe stata tardiva,né serviva invocare, a fronte di un simile deficit allegatorio, il brocardo iura novit curia; la domanda nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva quale unica allegazione quella attinente a un contratto a tempo determinato stipulato il 23.12.2004 (con decorrenza 1° gennaio 2005) rispettoso del limite massimo dei 36 mesi, sicchè nessuna pretesa risarcitoria era azionabile relativamente a tale periodo; 3. quanto alle pretese nei confronti del Ministero,e in particolare ai contratti di collaborazione a tempo determinato stipulati prima del 1.1.2005, ai sensi dell’art. 36 comma 17 legge n. 449 del 1997, andava precisato che ai primi due contratti ne erano succeduti altri tre, distinti quanto a natura e contenuto (anche per il tipo di progetti previsti aventi diverso oggetto), inquadrabili in termini di collaborazione autonoma continuata e coordinativa; 4. la Corte di merito osservava, inoltre, che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non era applicabile alle PP.AA., sicché il contratto a progetto ex art. 61 d.lgs. n. 276 cit., ove anche illegittimo, avrebbe consentito solo l’applicazione dell’art. 2126 cod.civ.; senonché, come rilevato anche dal primo giudice, la domanda di differenze retributive per il periodo dal 1999 al 31.12.2004 era affetta da nullità per carenza delle allegazioni in fatto, e ciò non solo sulle mansioni ‒ non indicate con specifico riferimento al contenuto e alle modalità attuative, impendendone un inquadramento contrattuale ‒, ma anche sui criteri adoperati per i conteggi, che non lasciavano intendere il profilo e/o categoria utilizzati; solo nelle note difensive di primo grado, e quindi tardivamente, era stato fatto riferimento al trattamento applicato in base alla contrattazione collettiva [OSCURATO:PERSONA], non operante tuttavia per pretese anteriori al 1.1.2005 perché riferite a rapporto di lavoro con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA];la domanda verso il Ministero era affetta da nullità insanabile exart. 156 comma 2 c od . p roc . c iv ., sicché legittimo era il rilievo d’ufficio del vizio attinente all’edictio actionis; 5. la Corte distrettuale aggiungeva che non era invocabile l’agevolazione probatoria di cui a Cass., S ez. U , n. 5072/2016, controvertendosi non già di contratti di lavoro subordinato a termine, ma di contratti di collaborazione che, seppur utilizzati in modo fraudolento, non erano assimilabili ai primi ai fini della disciplina (come precisato da Corte cost. n. 303/2011); 6. avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con tre motiviillustrati da memoria, cui si sono opposti con controricorso,assistito da memoria, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2, 113 comma 1, 156 comma 2, 157, 164 comma 5, 414 n. 4 cod. proc. civ., del principio iura novit curia e degli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. nonché dell’art. 48 comma 7 d.l. n. 269 del 2003; 1.1 la Corte di appello aveva erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto nulla la domanda avanzata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per omessa indicazione della causa petendi; non era vero che i ricorrenti non avevano chiarito le ragioni poste a fondamento della pretesa solidarietà tra Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali si fondavano sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva assunto, per effetto del trasferimento del personale ex art. 48 comma7 d.l. n. 269/2003 ed art. 31 d.lgs. n. 165/2001, la veste di cessionario del rapporto di lavoro;1.2 oltretutto, la nullità del ricorso doveva dirsi sanata in difetto di eccezione di parte; il rilievo officioso della nullità, con ordinanza 24.4.2012, era sprovvisto dell’assegnazione di un termine ex art.164 comma 5 cod. proc. civ. per l’integrazione degli atti e il Tribunale aveva violato altresì l’art. 101 comma 2 cod. proc. civ. , non consentendo di interloquire e il relativo motivo d’appello non era stato esaminato, sul punto, dalla Corte capitolina; 2. il motivo è inammissibile, essendo privo del requisito della necessaria specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.,perché basato su atti processuali (i.e., ricorso di primo grado) non trascritti, neppure nelle loro parti salienti , specie nel passaggio relativo alla vicenda successoria del rapporto con (asseritamente) addotta cessione del contratto di lavoro in capo ad [OSCURATO:PERSONA]; va richiamato, a riguardo, l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il requisito di cui dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è comunque subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass.n. 30336/2022; Cass. n. 336/2024); quanto alla nullità, come rilevata dal giudice di prime cure con valutazione condivisa in sede d’appello, non era richiesta l’eccezione di parte, trattandosi di vizio dell’edictio actionis rilevabile d’ufficio (cfr. Cass., 23 / 08/ 2011, n. 17495 ; Cass.19/03/2018 n. 6673 che ha nno precisato che i vizi riguardanti l’editio actionis s o no rilevabili d’ufficio e non vengono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, inidonea a colmare le lacune dell’atto che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito); va evidenziato, poi, che, nel caso in cui il giudice di primo grado non disponga l’integrazione degli atti ex art. 164 u.c. cod. proc. civ., è onere della parte farne richiesta; questa Corte ha statuito infatti che, in applicazione dell'art. 164, comma 5, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazionedell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice lafissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronunciain rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo” (v. Cass. n. 896 del 2014; v. anche Cass. n. n. 17408 del 2012; 9798 del 2018; n. 16517 del 2023).Ebbene, nella specie, non viene dedotto dai ricorrenti di aver formulato richiesta di integrazione dell’atto introduttivo ex art. 164 u.c. cod. proc. civ. dopo l’emissione dell’ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata rilevata la nullità della domanda; né può parlarsi di violazione dell’art. 101,comma 2 , cod. proc. civ., essendo incontestato fra le parti che il primo giudice sottopose al contraddittorio delle parti la relativa questione con apposita ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 24.4.2012; e , peraltro , l’assegnazione del termine è (certo) adempimento posto a garanzia del convenuto, onde consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa, e ben potendo l’attore , in difetto d el relativo termine per l’integrazione degli atti, provvedere a tale adempimento fino al momento dell’udienza; 3. con il secondo motivo di ricorso, la controparte si duole dell’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2, 113 comma 1, 156 comma 2, 157, 164 comma 5, 414 n. 4 cod. proc. civ., ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente rigettato la domanda relativa alle pretese economiche avanzata nei confronti del Ministero con riferimento ai contratti anteriori al 1° gennaio 2005, omettendo di accertare concretamente i compiti, le mansioni svolte dai ricorrenti e gli indici di subordinazione; nell’ambito di ciascuno dei ricorsi, poi riuniti, erano state descritte e documentate specificamente le attività svolte e le modalità di esplicazione nonché gli indici della subordinazione. 4. Il motivo, non esente da profili di inammissibilità, è infondato. 4.1 I ricorrenti si dolgono del mancato esame degli indici di subordinazione da parte del primo giudice (v. ad es. pag. 21-25-30- 34-39del ricorso per cassazione), ma dimenticano, da un lato, che tale accertamento, se correlato al pagamento delle differenze retributive, suppone l’individuazione compiuta delle mansioni espletate nonché del parametro (profilo, categoria) contrattuale di riferimento per poter procedere al corretto inquadramento, e, dall’altro, che oggetto del ricorso per cassazione è la sola sentenza d’appello e non quella di primo grado, sicché inammissibile si rivela la censura, riferita all’omessa valutazione degli indici della subordinazione, contro i singoli passaggi argomentativi della decisione del Tribunale («quanto agli indici della subordinazione il giudice di prime cure non ha esaminato…»). 4.2 Dagli scarni stralci del ricorso introduttivo, comeriprodotti nel ricorso per cassazione,si trae (invero) conferma non solo della genericità della descrizione delle mansioni all’interno dell’originario ricorso, ma anche delle carenze di riferimenti alla categoria/qualifica/profilo contrattuale entro cui operare la necessaria sussunzione dellemansioni de quibus ; il motivo si rivela altresì privo dei requisiti di specificità exart.366 cod. proc. civ., laddove assume, senza alcun richiamo all’atto introduttivo del giudizio, che sia il giudice di prime cure che la Corte d’appello non avrebbero dovuto dubitare che «la qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie acquisita con l’assunzione a tempo indeterminato» fosse il solo parametro di riferimento contrattuale, atteso che «sia prima che dopo la predetta assunzione [a tempo indeterminato] gli stessi avevano svolto, senza soluzione di continuità, sempre le stesse mansioni» (pag. 41, punto 2.4 , ricorso per cassazione); 4.3 tale circostanza viene dedotta, infatti, senza riportare i passaggi dell’originario ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., sicché esente da censure è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’allegazione in merito all’identità delle mansioni e dell’inquadramento contrattuale, contenuta nelle sole note autorizzate, fosse nella specie tardiva;4.4 i ricorrenti deducono, ancora, che era errata la formula del dispositivo (di rigetto, anziché di declaratoria della nullità) adoperata nella sentenza di primo grado; sul punto, il motivo è privo dei necessari requisiti di specificità, perché i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quale passo del ricorso in appello tale doglianza era stata articolata; in tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena diinammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n.20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038); 4.5quanto, poi , alla possibile sanatoria della nullità della domanda per difetto di eccezione di parte, valgano le considerazioni sviluppate sul primo motivo. 5. Con il terzo motivo di ricorso, la controparte si duole dell’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2126 cod.civ. e dell’art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.; in particolare, i ricorrenti censurano il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha rigettato tout court la pretesa risarcitoria e assumono che il principio di diritto di cui a Cass., S ez. U , n. 5072/2016, laddove prevede l’agevolazione probatoria nella liquidazione del “danno comunitario” exart. 32 comma 5 legge n. 183/2010, si applicherebbe, in caso di abusiva apposizione del termine, anche a rapporti che, seppure formalmente qualificati come di collaborazione autonoma, siano ascrivibili alle forme tipiche del lavoro subordinato. 6. La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi; la sentenza impugnata afferma, da un lato, che la domanda risarcitoria dei ricorrenti aveva ad oggetto solo il profilo delle differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento («la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti viene fatta coincidere, erroneamente, con le pretese differenze retributive, già oggetto della diversa domanda sulla cui genericità si è detto; nessuna altra allegazione e prova viene data al riguardo», v. 4° cpv. pag. 11 ricorso per cassazione); la Corte di merito aggiunge,dall’altro, che i principi enunciati da Cass., S ez. U , n. 572/2016, cit., non potrebbero operare per rapporti di collaborazione autonoma continuativa e coordinata; sicché, il rapporto di lavoro non viene affatto ascritto dai giudici di secondo grado al paradigma dellavoro subordinato, profilo su cui poggerebbe la pretesa risarcitoria fatta valeresotto forma di liquidazione del “danno comunitario”. 7. In conclusione, il ricorso dev’essere (per le ragioni suesposte) rigettato; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 10406/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris