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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 20054/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8935-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ACCIARI, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] GUARALDI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II° 18, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Avverso la sentenza n. 3050 /20 20 del la Corte d’appello di Bologna, depositata il 26/11/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Domanda di revocazione - Esperimento del ricorso per cassazione dopo la proposizione, ad opera della stessa parte, dell’istanza di revocazione - Decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Incertezza circa la data di proposizione dell’istanza di revocazione - Conseguenze sull’individuazione del “dies a quo” per ricorrere in cassazione - Inammissibilità del ricorso R.G.N.8935/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Cento ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3050/2020, del 6 ottobre 2020, pubblicata il 26 novembre 2020, della Corte d’appellodi Bologna, che –rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 111/15, del 5 febbraio 2015, del Tribunale di Ferrara – ha stabilito, nel pronunciarsi sull’opposizione dallo stesso proposta avverso il precetto, datato 30 giugno 2014, notificatogli da Anna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la debenza, alle stesse, dell’importo di € 122.827,40.

2. Riferisce, in punto di fatto l’odierno ricorrente una complessa vicenda – sostanziale e processuale – già venuta, peraltro, all’esame di questa Corte, pronunciatasi, da ultimo, nuovamente, con ordinanza del 5 gennaio 2023, n. 201.

2.1. In particolare, l’antefatto del presente giudizio – come riferito dal Comune di Cento –è consistito nella notifica, da parte delle predette Ferranti, di un primo atto di precetto, del 6-8 settembre 2011, con cui veniva intimato al Comune il pagamento della somma di € 470.430,80, oltre interessi, in forza di titolo giudiziario costituito dalla sentenza n. 14062/2010 di questa Corte di cassazione.

Detta sentenza, in particolare, interveniva a conclusione di un giudizio relativo ad un’occupazione di urgenza, da parte del Comune di Cento, di un terreno di proprietà delle Ferranti, la cui illiceità, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, aveva costituito oggetto del giudizio dalle stesse promosso, definito da questa Corte con decisione nel merito.

In particolare, l’autorità giudiziaria allora adita in primo grado –con pronuncia (sentenza n. 385/02 del Tribunale di Ferrara), poi, confermata in appello (sentenza n. 787/05 della Corte d’appello di Bologna) –condannava il predetto Comune al pagamento della somma di € 1.103.151,94, oltre interessi e rivalutazione dal luglio 1988 al saldo, a titolo di risarcimento danni da c.d.

“occupazione usurpativa” (detratto da tale importo quanto già riconosciuto alle Ferranti quale indennità di esproprio), senza includere, però, il ristoro del danno da cd.

“occupazione temporanea”, iniziata il 18 dicembre 1985, data dell’effettivo spossessamento subito delle medesime.

Proprio sul punto interveniva la già citata pronuncia di questa Corte di legittimità, la quale –in accoglimento del ricorso incidentale delle Ferranti, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito –riconosceva il loro diritto a conseguire gli interessi, sulla già indicata somma di € 1.103.151,94, dal 18 dicembre 1985.

2.1.1. In forza di tale titolo, ritenendo di essere ancora creditrici del Comune di Cento –pur all’esito di alcuni pagamenti dallo stesso effettuati –dell’importo residuo di € 470.430,80 oltre Iva (a fronte di una cifra complessiva di € 3.164.900,75 ad esse spettante), le Ferranti intimavano un primo atto di precetto, quello del 6-8 settembre 2011, dal Comune fatto però oggetto di opposizione e contestuale domanda di ripetizione dell’indebito, pari ad € 2.000.000,00, per avere lo stesso già corrisposto, a causa di un errore di calcolo, una somma superiore a quanto dovuto.

Adito in prime cure, il Tribunale ferrarese – dopo aver affermato, con la sentenza non definitiva n. 1183/12, l’illegittimità del precetto, ritenendo non dovuta alcuna rivalutazione monetaria in relazione alle somme già riconosciute da questa Corte con la pronuncia costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione da parte delle Ferranti – disponeva l’espletamento di CTU, per il calcolo definitivo delle rispettive spettanze delle parti, avendo le creditrici formulato domanda di pagamento di ulteriori somme.

Successivamente, con la sentenza definitiva n. 908/13, dopo aver dichiarato tardiva la domanda formulata dalle Ferranti, nonché respinto la domanda diripetizione di indebito proposta dal Comune, accertava come dovuta alla parte opposta, tenuto conto di quanto già versato dal debitore (ma, secondo l’odierno ricorrente, disattendendo le risultanze della CTU), la somma di € 122.827,40, compensando le spese di lite tra le parti.

2.1.2. Avverso le due sentenze – avendo formulato, in relazione alla prima, riserva di impugnazione –esperiva gravame il Comune di Cento, lamentando, attraverso sette motivi, principalmente l’errata imputazione degli effettuati pagamenti.

Si costituivano in appello le Ferranti, formulando a loro volta appello incidentale, per ottenere il pagamento della somma di € 1.755.243,30.

Il giudice del gravame – dando atto dell’esistenza di un secondo atto di precetto per la medesima somma €122.827,40, ovvero proprio quello del 30 giugno 2014 che viene in rilevo nel presente giudizio (notificato successivamente all’emissione della sentenza definitiva 908/2013 del Tribunale ferrarese) – ha ritenuto che fosse sopravvenuta una situazione idonea ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti, interpretando la notifica di tale secondo atto di precetto come rinuncia implicita al precedente, così dichiarando la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

Pronuncia, questa (sentenza n. 2614/2019 della Corte d’appello di Bologna), fatta oggetto di ricorso principale dal Comune di Cento e di ricorso incidentale dalle Ferranti.

In relazione a tali impugnazioni è, poi , intervenuta la citata ordinanza di questa Corte n. 201 del 5 gennaio 2023, che –in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti e il ricorso incidentale –ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Bologna, rilevando c om e la rinuncia al primo precetto non esonerasse il giudice dell’opposizione dal provvedere sulla riconvenzionale di ripetizione dell’indebito che era stata proposta dal Comune di Cento.

2.2. Orbene, tale secondo atto di precetto era stato fatto oggetto, a propria volta, dell’opposizione “preventiva”, da parte del Comune di Cento, che ha dato luogo al presente giudizio.

In particolare, la rinnovata iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ. è stata dallo stesso incardinata per lamentare che quanto richiesto dalle Ferranti, “oltre a non essere per nulla dovuto” (per le ragioni già illustrate, ovvero per essere, semmai, esso Comune a vantare un maggior credito da ripetizione nei confronti delle stesse), “fosse privo di titolo”, nonché “tuttora sub iudice”, avendo le Ferranti domandato la condanna del medesimo Comune “al pagamento di una somma certamente superiore e, come tale, ricomprendente anche quanto precettato per la seconda volta, per la medesima causa petendi”.

L’ulteriore opposizione, dunque, veniva articolata su tre piani, assumendosi, segnatamente: –che l’atto di precetto risultava formulato sulla base di una sentenza (la n. 908/2013 del Tribunale di Ferrara) di mero accertamento e non di condanna; – che le Ferranti stessero precettando somme ricomprese nella richiesta di condanna, sostanzialmente formulata in via riconvenzionale, in occasione dell’opposizione al primo atto di precetto, peraltro ancora “sub iudice”, stante la pendenza del giudizio di cassazione [“medio tempore”, però, definito con la citata ordinanza n. 201 del 5 gennaio 2023, sia pure con rinvio; n.d.e.]; – che esso Comune non era affatto debitore, vantando un maggior controcredito da ripetizione di indebito.

Nel pronunciarsi sull’opposizione, il Tribunale di Ferrara individuava nell’importo di € 122.827,40 (di cui alla sentenza n. 908/13 del medesimo Tribunale) la somma dovuta dal Comune di Cento alle Ferranti, con decisione poi confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cento, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza” per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.”.

Si censura la sentenza impugnata per la reiezione dell’eccezione di “litispendenza-continenza quantitativa”, formulata con riferimento alla domanda di pagamento delle Ferranti, di cui al (secondo) atto di precetto del 30 giugno 2014.

Evidenziava, infatti, l’allora appellante come le Ferranti, in più sedi, stessero “domandando al Comune di Cento somme derivanti dalla medesima vicenda e fondate sul medesimo titolo” già “aliunde” azionato, come poi ulteriormente confermato dalla loro scelta di esperire ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna (la n. 2614/2019), che pure aveva confermato la debenza, in loro favore, dell’importo di € 122.827,40.

Orbene, nel pronunciarsi sulla ridetta eccezione di “litispendenza-continenza quantitativa”, la sentenza qui gravata la rigettava, sul rilievo che “la litispendenza non è configurabile perché il giudizio di opposizione al primo atto di precetto è stato definito con sentenza n. 2614 del 17 settembre 2019 con la quale la Corte d’appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quale effetto della rinnovazione del precetto”.

La sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe trascurato quanto dedotto dal Comune di Cento nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero che il giudizio di opposizione sul primo atto di precetto non era stato affatto “definito” con la sentenza n. 2614/19 della Corte felsinea, essendo stata la stessa fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte delle stesse Ferranti, le quali insistevano nel richiedere somme maggiori di quella di cui al secondo atto di precetto, con il che giocando “la medesima partita su due diversi tavoli”.

Peraltro, neppure escludendo che l’affermazione sulla “definitività” della sentenza n. 2614/19 della stessa Corte bolognese possa essere stata la conseguenza di una svista, il Comune di Cento informa di aver proposto anche un giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione.

3.2. Il secondo motivo denuncia –sempre ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza” per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ.”.

Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante l’assenza, nella sentenza n. 908/13 del Tribunale di Ferrara, di statuizioni di condanna, giacché essa –in ragione della sua natura di sentenza di mero accertamento –non poteva essere richiamata ed azionata quale titolo esecutivo, nell’(ulteriore) atto di precetto oggetto della rinnovata opposizione per cui è giudizio.

In particolare, la Corte felsinea –al pari, del resto, del giudice di prime cure – avrebbe “aggirato” la questione relativa all’inidoneità della richiamata sentenza a fungere da titolo esecutivo, rilevando che essa si era “limitata a interpretare il titolo esecutivo giudiziale” (individuato nella sentenza n. 385/02 del Tribunale di Ferrara, come confermata dalla sentenza n. 787/05 e poi “integrata” dalla sentenza n. 14062/10 di questa Corte di legittimità), “come peraltro compete al giudice dell’esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ, a quello dell’opposizione”.

Senza, infine, tacere –secondo il ricorrente – che, comunque, non sussisterebbe alcuna certezza sull’andella pretesa creditoria delle Ferranti, se è vero che la questione relativa all’esistenza del suo credito è ancora “sub iudice”, come evidenziato con il primo motivo di ricorso (donde, allora, la necessità di leggerli congiuntamente).

3.3. Il terzo motivo denuncia – ancora una volta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza”, per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.”.

Si duole il ricorrente, in questo caso, della decisione della Corte felsinea di ritenere “assorbito”, in ragione del rigetto dei precedenti motivi di gravame, quello tra di essi –esattamente, il quinto – con cui l’allora appellante Comune di Cento aveva contestato la debenza delle somme richieste dalle Ferranti, assumendo di vantare un maggior controcredito da ripetizione dell’indebito.

Ricorrerebbe, dunque, un’ipotesi di omessa pronuncia, donde lanullità della sentenza. 4.Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, le Ferranti, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile .

7.1. Si legge, infatti, nello stesso (segnatamente, a pag. 29, nell’ambito dell’illustrazione del suo primo motivo) che il Comune di Cento ha impugnato anche per revocazione la sentenza della Corte bolognese, oggetto del presente ricorso.

Tuttavia, il ricorrente, mentre riferisce che l’adita Corte territoriale ha respinto – con provvedimento del 9 marzo 20 21 – l’istanza di sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione (tanto che il ricorso è stato notificato alle Ferranti il 17 marzo 2021, ovvero entro sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, risalente al precedente 16 gennaio), non chiarisce a quando risalga la notificazione della citazione per revocazione, atto che neppure ha inserito tra i ventitré documenti allegati al presente ricorso , come anche l’ordinanza con cui la Corte d’appellodi Bologna ha rigettato l’istanza ex art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ..

Il relativo dato risulta e permane, quindi, ignoto e, per di più, tale lacuna neppure può essere colmata con alcuna altra delle risultanze di causa legittimamente esaminabili da questa Corte.

7.2. Sul punto, deve rilevarsi che , in caso di proposizione dell’impugnazione per revocazione e poi di quella di legittimità, opera il principio del c.d.

“notum facere”.

In base ad esso “la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4), cod. proc. civ.” (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261, Rv. 625600-01 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012, n. 21718, non massimata).

Difatti, “la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell’impugnante è che,presupponendo l’esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata […] ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l’art. 326 cod. proc. civ., comma 1.

Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all’art. 170 cod. proc. civ., comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il «notum facere» relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell’atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l’esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell’impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto dall’ultima notificazione)” (così, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. n. 21718 del 2012, cit.).

7.3. Ciò detto, se la notifica della citazione per revocazione risultasseavvenuta, nel caso che occupa, tra il 26 novembre 2020 (data di pubblicazione della sentenza) e il 1 5 gennaio 2021, il presente ricorso per cassazione –per le ragioni sopra illustrate – si paleserebbe intempestivo , essendo la sua notificazione avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell’impugnazione per revocazione.

Orbene, reputa questa Corte che, sussistendo una situazione di incertezza – indotta dallo stesso ricorrente – circa l’individuazione del “dies a quo” del termine ex art. 325 cod. proc. civ. e quindi circa l’effettivo rispetto dello stesso , il medesimo ricorrente fosse tenuto a fugarla con rituale allegazione e prova dei relativi presupposti, altrimenti sopportandone (in difetto di altre indicazioni certe sul punto, ricavabili dagli atti di causa) le relative conseguenze.

Invero, va qui ribadito che “l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l’impugnazione abbia proposto, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d’ufficio inammissibile” (Cass. Sez. 2, sent. 21 aprile 2004, n. 7660, Rv. 572233-01).

Di qui, pertanto, l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di prova sulla tempestività della sua proposizione.

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.9.

In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente , l’obbligo di versare , se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Cento a rifondere, a d Anna, Gabriella e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquidain € 8.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8935-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ACCIARI, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] GUARALDI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II° 18, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Avverso la sentenza n. 3050 /20 20 del la Corte d’appello di Bologna, depositata il 26/11/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Domanda di revocazione - Esperimento del ricorso per cassazione dopo la proposizione, ad opera della stessa parte, dell’istanza di revocazione - Decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Incertezza circa la data di proposizione dell’istanza di revocazione - Conseguenze sull’individuazione del “dies a quo” per ricorrere in cassazione - Inammissibilità del ricorso R.G.N.8935/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Cento ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3050/2020, del 6 ottobre 2020, pubblicata il 26 novembre 2020, della Corte d’appellodi Bologna, che –rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 111/15, del 5 febbraio 2015, del Tribunale di Ferrara – ha stabilito, nel pronunciarsi sull’opposizione dallo stesso proposta avverso il precetto, datato 30 giugno 2014, notificatogli da Anna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la debenza, alle stesse, dell’importo di € 122.827,40. 2. Riferisce, in punto di fatto l’odierno ricorrente una complessa vicenda – sostanziale e processuale – già venuta, peraltro, all’esame di questa Corte, pronunciatasi, da ultimo, nuovamente, con ordinanza del 5 gennaio 2023, n. 201. 2.1. In particolare, l’antefatto del presente giudizio – come riferito dal Comune di Cento –è consistito nella notifica, da parte delle predette Ferranti, di un primo atto di precetto, del 6-8 settembre 2011, con cui veniva intimato al Comune il pagamento della somma di € 470.430,80, oltre interessi, in forza di titolo giudiziario costituito dalla sentenza n. 14062/2010 di questa Corte di cassazione. Detta sentenza, in particolare, interveniva a conclusione di un giudizio relativo ad un’occupazione di urgenza, da parte del Comune di Cento, di un terreno di proprietà delle Ferranti, la cui illiceità, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, aveva costituito oggetto del giudizio dalle stesse promosso, definito da questa Corte con decisione nel merito. In particolare, l’autorità giudiziaria allora adita in primo grado –con pronuncia (sentenza n. 385/02 del Tribunale di Ferrara), poi, confermata in appello (sentenza n. 787/05 della Corte d’appello di Bologna) –condannava il predetto Comune al pagamento della somma di € 1.103.151,94, oltre interessi e rivalutazione dal luglio 1988 al saldo, a titolo di risarcimento danni da c.d. “occupazione usurpativa” (detratto da tale importo quanto già riconosciuto alle Ferranti quale indennità di esproprio), senza includere, però, il ristoro del danno da cd. “occupazione temporanea”, iniziata il 18 dicembre 1985, data dell’effettivo spossessamento subito delle medesime. Proprio sul punto interveniva la già citata pronuncia di questa Corte di legittimità, la quale –in accoglimento del ricorso incidentale delle Ferranti, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito –riconosceva il loro diritto a conseguire gli interessi, sulla già indicata somma di € 1.103.151,94, dal 18 dicembre 1985. 2.1.1. In forza di tale titolo, ritenendo di essere ancora creditrici del Comune di Cento –pur all’esito di alcuni pagamenti dallo stesso effettuati –dell’importo residuo di € 470.430,80 oltre Iva (a fronte di una cifra complessiva di € 3.164.900,75 ad esse spettante), le Ferranti intimavano un primo atto di precetto, quello del 6-8 settembre 2011, dal Comune fatto però oggetto di opposizione e contestuale domanda di ripetizione dell’indebito, pari ad € 2.000.000,00, per avere lo stesso già corrisposto, a causa di un errore di calcolo, una somma superiore a quanto dovuto. Adito in prime cure, il Tribunale ferrarese – dopo aver affermato, con la sentenza non definitiva n. 1183/12, l’illegittimità del precetto, ritenendo non dovuta alcuna rivalutazione monetaria in relazione alle somme già riconosciute da questa Corte con la pronuncia costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione da parte delle Ferranti – disponeva l’espletamento di CTU, per il calcolo definitivo delle rispettive spettanze delle parti, avendo le creditrici formulato domanda di pagamento di ulteriori somme. Successivamente, con la sentenza definitiva n. 908/13, dopo aver dichiarato tardiva la domanda formulata dalle Ferranti, nonché respinto la domanda diripetizione di indebito proposta dal Comune, accertava come dovuta alla parte opposta, tenuto conto di quanto già versato dal debitore (ma, secondo l’odierno ricorrente, disattendendo le risultanze della CTU), la somma di € 122.827,40, compensando le spese di lite tra le parti. 2.1.2. Avverso le due sentenze – avendo formulato, in relazione alla prima, riserva di impugnazione –esperiva gravame il Comune di Cento, lamentando, attraverso sette motivi, principalmente l’errata imputazione degli effettuati pagamenti. Si costituivano in appello le Ferranti, formulando a loro volta appello incidentale, per ottenere il pagamento della somma di € 1.755.243,30. Il giudice del gravame – dando atto dell’esistenza di un secondo atto di precetto per la medesima somma €122.827,40, ovvero proprio quello del 30 giugno 2014 che viene in rilevo nel presente giudizio (notificato successivamente all’emissione della sentenza definitiva 908/2013 del Tribunale ferrarese) – ha ritenuto che fosse sopravvenuta una situazione idonea ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti, interpretando la notifica di tale secondo atto di precetto come rinuncia implicita al precedente, così dichiarando la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Pronuncia, questa (sentenza n. 2614/2019 della Corte d’appello di Bologna), fatta oggetto di ricorso principale dal Comune di Cento e di ricorso incidentale dalle Ferranti. In relazione a tali impugnazioni è, poi , intervenuta la citata ordinanza di questa Corte n. 201 del 5 gennaio 2023, che –in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti e il ricorso incidentale –ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Bologna, rilevando c om e la rinuncia al primo precetto non esonerasse il giudice dell’opposizione dal provvedere sulla riconvenzionale di ripetizione dell’indebito che era stata proposta dal Comune di Cento. 2.2. Orbene, tale secondo atto di precetto era stato fatto oggetto, a propria volta, dell’opposizione “preventiva”, da parte del Comune di Cento, che ha dato luogo al presente giudizio. In particolare, la rinnovata iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ. è stata dallo stesso incardinata per lamentare che quanto richiesto dalle Ferranti, “oltre a non essere per nulla dovuto” (per le ragioni già illustrate, ovvero per essere, semmai, esso Comune a vantare un maggior credito da ripetizione nei confronti delle stesse), “fosse privo di titolo”, nonché “tuttora sub iudice”, avendo le Ferranti domandato la condanna del medesimo Comune “al pagamento di una somma certamente superiore e, come tale, ricomprendente anche quanto precettato per la seconda volta, per la medesima causa petendi”. L’ulteriore opposizione, dunque, veniva articolata su tre piani, assumendosi, segnatamente: –che l’atto di precetto risultava formulato sulla base di una sentenza (la n. 908/2013 del Tribunale di Ferrara) di mero accertamento e non di condanna; – che le Ferranti stessero precettando somme ricomprese nella richiesta di condanna, sostanzialmente formulata in via riconvenzionale, in occasione dell’opposizione al primo atto di precetto, peraltro ancora “sub iudice”, stante la pendenza del giudizio di cassazione [“medio tempore”, però, definito con la citata ordinanza n. 201 del 5 gennaio 2023, sia pure con rinvio; n.d.e.]; – che esso Comune non era affatto debitore, vantando un maggior controcredito da ripetizione di indebito. Nel pronunciarsi sull’opposizione, il Tribunale di Ferrara individuava nell’importo di € 122.827,40 (di cui alla sentenza n. 908/13 del medesimo Tribunale) la somma dovuta dal Comune di Cento alle Ferranti, con decisione poi confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cento, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza” per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.”. Si censura la sentenza impugnata per la reiezione dell’eccezione di “litispendenza-continenza quantitativa”, formulata con riferimento alla domanda di pagamento delle Ferranti, di cui al (secondo) atto di precetto del 30 giugno 2014. Evidenziava, infatti, l’allora appellante come le Ferranti, in più sedi, stessero “domandando al Comune di Cento somme derivanti dalla medesima vicenda e fondate sul medesimo titolo” già “aliunde” azionato, come poi ulteriormente confermato dalla loro scelta di esperire ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna (la n. 2614/2019), che pure aveva confermato la debenza, in loro favore, dell’importo di € 122.827,40. Orbene, nel pronunciarsi sulla ridetta eccezione di “litispendenza-continenza quantitativa”, la sentenza qui gravata la rigettava, sul rilievo che “la litispendenza non è configurabile perché il giudizio di opposizione al primo atto di precetto è stato definito con sentenza n. 2614 del 17 settembre 2019 con la quale la Corte d’appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quale effetto della rinnovazione del precetto”. La sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe trascurato quanto dedotto dal Comune di Cento nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero che il giudizio di opposizione sul primo atto di precetto non era stato affatto “definito” con la sentenza n. 2614/19 della Corte felsinea, essendo stata la stessa fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte delle stesse Ferranti, le quali insistevano nel richiedere somme maggiori di quella di cui al secondo atto di precetto, con il che giocando “la medesima partita su due diversi tavoli”. Peraltro, neppure escludendo che l’affermazione sulla “definitività” della sentenza n. 2614/19 della stessa Corte bolognese possa essere stata la conseguenza di una svista, il Comune di Cento informa di aver proposto anche un giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione. 3.2. Il secondo motivo denuncia –sempre ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza” per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ.”. Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante l’assenza, nella sentenza n. 908/13 del Tribunale di Ferrara, di statuizioni di condanna, giacché essa –in ragione della sua natura di sentenza di mero accertamento –non poteva essere richiamata ed azionata quale titolo esecutivo, nell’(ulteriore) atto di precetto oggetto della rinnovata opposizione per cui è giudizio. In particolare, la Corte felsinea –al pari, del resto, del giudice di prime cure – avrebbe “aggirato” la questione relativa all’inidoneità della richiamata sentenza a fungere da titolo esecutivo, rilevando che essa si era “limitata a interpretare il titolo esecutivo giudiziale” (individuato nella sentenza n. 385/02 del Tribunale di Ferrara, come confermata dalla sentenza n. 787/05 e poi “integrata” dalla sentenza n. 14062/10 di questa Corte di legittimità), “come peraltro compete al giudice dell’esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ, a quello dell’opposizione”. Senza, infine, tacere –secondo il ricorrente – che, comunque, non sussisterebbe alcuna certezza sull’andella pretesa creditoria delle Ferranti, se è vero che la questione relativa all’esistenza del suo credito è ancora “sub iudice”, come evidenziato con il primo motivo di ricorso (donde, allora, la necessità di leggerli congiuntamente). 3.3. Il terzo motivo denuncia – ancora una volta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza”, per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.”. Si duole il ricorrente, in questo caso, della decisione della Corte felsinea di ritenere “assorbito”, in ragione del rigetto dei precedenti motivi di gravame, quello tra di essi –esattamente, il quinto – con cui l’allora appellante Comune di Cento aveva contestato la debenza delle somme richieste dalle Ferranti, assumendo di vantare un maggior controcredito da ripetizione dell’indebito. Ricorrerebbe, dunque, un’ipotesi di omessa pronuncia, donde lanullità della sentenza. 4.Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, le Ferranti, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile . 7.1. Si legge, infatti, nello stesso (segnatamente, a pag. 29, nell’ambito dell’illustrazione del suo primo motivo) che il Comune di Cento ha impugnato anche per revocazione la sentenza della Corte bolognese, oggetto del presente ricorso. Tuttavia, il ricorrente, mentre riferisce che l’adita Corte territoriale ha respinto – con provvedimento del 9 marzo 20 21 – l’istanza di sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione (tanto che il ricorso è stato notificato alle Ferranti il 17 marzo 2021, ovvero entro sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, risalente al precedente 16 gennaio), non chiarisce a quando risalga la notificazione della citazione per revocazione, atto che neppure ha inserito tra i ventitré documenti allegati al presente ricorso , come anche l’ordinanza con cui la Corte d’appellodi Bologna ha rigettato l’istanza ex art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ.. Il relativo dato risulta e permane, quindi, ignoto e, per di più, tale lacuna neppure può essere colmata con alcuna altra delle risultanze di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 7.2. Sul punto, deve rilevarsi che , in caso di proposizione dell’impugnazione per revocazione e poi di quella di legittimità, opera il principio del c.d. “notum facere”. In base ad esso “la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4), cod. proc. civ.” (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261, Rv. 625600-01 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012, n. 21718, non massimata). Difatti, “la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell’impugnante è che,presupponendo l’esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata […] ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l’art. 326 cod. proc. civ., comma 1. Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all’art. 170 cod. proc. civ., comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il «notum facere» relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell’atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l’esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell’impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto dall’ultima notificazione)” (così, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. n. 21718 del 2012, cit.). 7.3. Ciò detto, se la notifica della citazione per revocazione risultasseavvenuta, nel caso che occupa, tra il 26 novembre 2020 (data di pubblicazione della sentenza) e il 1 5 gennaio 2021, il presente ricorso per cassazione –per le ragioni sopra illustrate – si paleserebbe intempestivo , essendo la sua notificazione avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell’impugnazione per revocazione. Orbene, reputa questa Corte che, sussistendo una situazione di incertezza – indotta dallo stesso ricorrente – circa l’individuazione del “dies a quo” del termine ex art. 325 cod. proc. civ. e quindi circa l’effettivo rispetto dello stesso , il medesimo ricorrente fosse tenuto a fugarla con rituale allegazione e prova dei relativi presupposti, altrimenti sopportandone (in difetto di altre indicazioni certe sul punto, ricavabili dagli atti di causa) le relative conseguenze. Invero, va qui ribadito che “l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l’impugnazione abbia proposto, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d’ufficio inammissibile” (Cass. Sez. 2, sent. 21 aprile 2004, n. 7660, Rv. 572233-01). Di qui, pertanto, l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di prova sulla tempestività della sua proposizione. 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente , l’obbligo di versare , se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Cento a rifondere, a d Anna, Gabriella e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquidain € 8.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupp
Sentenza Cassazione n. 20054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris