CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 28706/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 2250/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso, co n domicilio digitale - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimate - avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.11.2022, nel procedimento iscritto al N. 3706/2020 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.10.2024 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 2250/23 R.G. Rilevato che con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., del 4.10.2019, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] – creditore procedente nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al N. 2583/2019 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Salerno, promossa contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nei confronti dei terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. – propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa dal g.e. il 30.9.2019, sostenendone l’illegittimità in ragione delle spese di esecuzione liquidate, asseritamente inferiori al minimo tabellare e comunque inferiori al necessario, quanto alle spese borsuali successive; con ordinanza riservata del g.e. in data 14.1.2020, senza che venissero adottati i provvedimenti indifferibili ed urgenti, venne assegnato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, cui l’opponente provvide con atto di citazione notificato il 21.5.2020, iscrivendo la causa a ruolo in data 26.5.2020; costituitisi gli opposti, all’esito dell’udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale di Salerno emise ordinanza, con cui dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, per essere stato notificato tardivamente l’atto di introduzione del giudizio di merito; avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla scorta di un unico articolato motivo, illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese; il Collegio siè riserva to il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; N. 2250/23 R.G. Consideratoche va anzitutto premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della inammissibilità del ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia delprovvedimento gravato, se privo di indicazioni autentiche (come nella specie) sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta la recente Cass. n. 12971 del 13.5.2024; il ricorso è infatti inammissibile, in quanto il ricorrente non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica nei confronti degli intimati, avendo solo versato in atti la relatadi notifica, tuttavia priva dei messaggi pec di consegna e accettazione(non rinvenibili, pur dopo attenta ricerca negli atti resi disponibili al Collegio, nella produzione del ricorrente); da tanto discende l’inammissibilità del ricorso , rilevabile d’ufficio (si veda per tutte, sul piano generale, Cass. n. 20054/2023); nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). per questi motivi la Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 2250/23 R.G. ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così