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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 41159/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di emesso il 4.12.2019 dal GIP del Tribunale di Modena, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. del comparto di discarica di rifiuti speciali e urbani costituiti da [OSCURATO:SOCIETA] O e [OSCURATO:SOCIETA] 1, sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge, nella parte in cui l'ordinanza afferma la sussistenza del fumus del delitto di abuso di ufficio per cui si procede, consistente nella mancata attivazione, da parte del pubblico ufficiale Rompianesi, quale dirigente della Provincia di Modena e successivamente dirigente di ARPAE-SAC di Modena, in concorso con Superbi e Valentini, quali esponenti di [OSCURATO:SOCIETA]., della disposizione di cui all'art. 244 d.lgs. n. 152/2006; vale a dire, dell'omessa comunicazione agli enti competenti (Regione, Provincia e Comune) del ripetuto superamento in discarica di numerosi parametri di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) (fatti commessi dal 2010 all'agosto 2017).

Secondo il Tribunale, l'art. 244 cit. avrebbe dovuto prevalere sulla normativa speciale in materia di discariche contenuta nel d.lgs. n. 36/2003; inoltre, il pubblico ufficiale avrebbe violato specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, prive di margini di discrezionalità.

Deduce l'erroneità di tali conclusioni, posto che la discarica di [OSCURATO:PERSONA] è stata sempre adeguatamente presidiata in forza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 36/2003, tanto che ogni volta che sono stati superati i livelli di guardia è stato possibile accertare a fondo l'origine naturale di determinate sostanze e di escludere che queste abbiano mai costituito un pericolo per l'ambiente.

Ciò esclude l'asserita violazione dell'art. 244 cit., elemento normativo integrativo del reato provvisoriamente contestato.

II) Violazione dell'art. 29-bis d.lgs. 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA); intervenuta depenalizzazione del contestato delitto di abuso di ufficio, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 76/2020.

Deduce che il Tribunale non ha considerato il valore delle AIA nell'ambito della gestione delle discariche, provvedimenti amministrativi rilasciati a seguito di numerose e articolate conferenze di servizi, nel contraddittorio di tutti gli enti competenti, grazie alle quali vi è sempre stato un costante e continuo controllo 2 e del sito sotto il profilo della sicurezza ambientale.

Ne discende che appare difficile sostenere che vi fosse un obbligo - assoluto e inderogabile - di attivazione della procedura di cui all'art. 244 del decreto 152, dato che il sito era adeguatamente sorvegliato e monitorato in forza della normativa richiamata dall'art. 29-bis cit. b /44 4E 4/(4 Ritiene che la condotta sia ormai depenalizzata, visto che nuova formulazione del reato occorre non solo ancorare la condotta di abuso alla violazione di un precetto avente forza di legge, ma anche procedere alla valutazione del contenuto precettivo della norma che si assume violata dal pubblico ufficiale.

Nella specie, il pubblico ufficiale non era in alcun modo tenuto ad applicare automaticamente le previsioni di cui all'art. 244, alla luce delle disposizioni contenute nell'AIA e della concreta ed effettiva attività di monitoraggio svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e attentamente vigilata dalla Provincia di Modena e da ARPAE, nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge, per come etero-integrata dalle già richiamate fonti sub- legislative.

III) Mancanza di motivazione e violazione dei principi affermati dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, in relazione ai requisiti del nesso di pertinenzialità, del periculum in mora e di proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare reale.

Deduce che il Tribunale ha ricalcato - sebbene con parole diverse - le argomentazioni meramente assertive già censurate dalla Suprema Corte in merito al profilo del nesso di pertinenzialità, limitandosi ad evidenziare profili riconducibili al periculum e al fumus.

Rileva che anche sul periculum in mora l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare il materiale probatorio sopravvenuto tra cui, in particolare, l'AIA rilasciata nel 2020, a seguito di un lungo iter ex artt. 29-bis e segg. d.lgs. n. 152/2006, che contiene importanti novità e dimostra la manifesta inutilità e inconferenza del sequestro; in particolare, è pacificamente emerso che i superamenti dei parametri di legge storicamente rilevati nella falda profonda non siano indice della presenza di una contaminazione legata alla discarica, bensì concentrazioni naturali dovute a condizioni non dipendenti da fattori antropici.

Denuncia violazione di legge in tema di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare in questione, atteso che le motivazioni dell'ordinanza impugnata impediscono apoditticamente l'applicazione dell'AIA del 2020, precludendo alla ricorrente una importante iniziativa economica approvata dagli enti amministrativi competenti in materia ambientale.

Per diminuire il rischio di una futura contaminazione l'unico modo di intervento legittimo è quello previsto dall'AIA 2020, consentendo la rimozione dei rifiuti in equilibrio economico per la ricorrente, grazie ai ricavi legati all'ampliamento della discarica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dalle denunciate violazioni di legge, neanche sotto i dedotti profili dell'assenza e/o apparenza di motivazione.

4. I primi due motivi di censura attengono all'asserita insussistenza del fumus del reato di abuso d'ufficio.

Al di là della considerazione che il profilo del fumus, in relazione al reato di abuso d'ufficio, non è stato oggetto del ricorso per riesame, per cui le doglianze sul punto non sarebbero neanche consentite in questa sede, si osserva come l'ordinanza impugnata abbia fornito un percorso argomentativo logico ed esauriente su tale aspetto, costituente necessario presupposto della misura cautelare adottata.

Il Tribunale ha correttamente stabilito che la disciplina di cui al d.lgs. n. 152/2006 è direttamente applicabile alle discariche di rifiuti, unitamente a quella prevista dal d.lgs. n. 36/2003, trattandosi di provvedimenti legislativi volti alla protezione del bene ambiente dalle conseguenze dannose derivante da siti parzialmente inquinanti.

È stata quindi ritenuta la piena operatività, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 244 del d.lgs. 152 cit., che fa obbligo ai funzionari pubblici di comunicare a Regione, Provincia e Comuni competenti i siti r114:1, 0 nei quali sia accertato che i livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 244 cit.In tale contesto, sono stati evidenziati gli elementi a supporto del fumus del reato, ed in particolare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (dirigente della Provincia di Modena), pur ricevendo costantemente, anno per anno, le analisi tecniche eseguite dall'ARPA, indicative di superamenti reiterati di CSC nelle discariche di [OSCURATO:SOCIETA], e quindi avendone piena conoscenza, avrebbe omesso di intraprendere le iniziative previste dall'art. 244 d.lgs. n. 152/2006, al fine precipuo di favorire il soggetto privato, [OSCURATO:SOCIETA]., procurandogli l'ingiusto profitto consistente nel risparmio di spesa derivante dall'aver evitato le costose procedure di cui al Titolo V del d.lgs. n. 152.

Né può affermarsi - nei limiti della presente delibazione - che la condotta di abuso in disamina sia ormai depenalizzata, posto che il contenuto precettivo della norma di legge che si assume violata da parte del pubblico ufficiale (art. 244 cit.) appare chiaro e non lascia margini di discrezionalità al funzionario pubblico (cfr. Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280296 - 01); costui, in effetti, in presenza di accertate condizioni di superamento dei valori di CSC, è sempre tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dal disposto normativo, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'AIA e dalla attività di monitoraggio svolta dal gestore del sito.

Scopo della norma è, infatti, quello di consentire l'immediato avvio di indagini finalizzate ad attivare procedure per provvedere ad eventuali interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, disciplinate dallo stesso decreto n. 152, complesso normativo che trova pacifica applicazione anche nei confronti dei gestori di discariche di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 17813 del 15/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275454 - 01).

5. Il terzo motivo di censura contesta essenzialmente vizi motivazionali in tema di periculum e di pertinenzialità dei beni in sequestro, non consentiti e quindi inammissibili ai sensi del disposto di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi neanche affermare che, sui temi dedotti, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata sia assente o apparente.

Il Tribunale ha evidenziato che il mantenimento del vincolo cautelare é necessario per impedire che la società [OSCURATO:SOCIETA] continui ad operare sulla discarica, creando nuovamente una situazione di rischio per il bene protetto, trattandosi di sito potenzialmente contaminato, tenuto conto dell'accertato superamento dei parametri di CSC negli anni precedenti, ivi compreso il più recente periodo febbraio-giugno 2020, in relazione a diversi contaminanti, situazione idonea a qualificare il sito come "potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240 d.lgs. n. 152/2006.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la libera disponibilità della discarica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. condurrebbe alla protrazione delle conseguenze del reato per cui si procede, vale a dire alla persistente operatività di una discarica (potenzialmente) pericolosa in quanto non rispettosa dei parametri di CSC.

Si tratta di Una motivazione che non può certo essere ritenuta apparente in relazione alla sussistenza dei requisiti di strumentalità del bene sequestrato rispetto al reato oggetto di indagine e di periculum in mora; con la conseguenza che non possono essere esplorate le doglianze che lamentano asserite illogicità o carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata, in relazione alla ritenuta concretezza e attualità dei suddetti requisiti fondanti il sequestro in disamina.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di emesso il 4.12.2019 dal GIP del Tribunale di Modena, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. del comparto di discarica di rifiuti speciali e urbani costituiti da [OSCURATO:SOCIETA] O e [OSCURATO:SOCIETA] 1, sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, nella parte in cui l'ordinanza afferma la sussistenza del fumus del delitto di abuso di ufficio per cui si procede, consistente nella mancata attivazione, da parte del pubblico ufficiale Rompianesi, quale dirigente della Provincia di Modena e successivamente dirigente di ARPAE-SAC di Modena, in concorso con Superbi e Valentini, quali esponenti di [OSCURATO:SOCIETA]., della disposizione di cui all'art. 244 d.lgs. n. 152/2006; vale a dire, dell'omessa comunicazione agli enti competenti (Regione, Provincia e Comune) del ripetuto superamento in discarica di numerosi parametri di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) (fatti commessi dal 2010 all'agosto 2017). Secondo il Tribunale, l'art. 244 cit. avrebbe dovuto prevalere sulla normativa speciale in materia di discariche contenuta nel d.lgs. n. 36/2003; inoltre, il pubblico ufficiale avrebbe violato specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, prive di margini di discrezionalità. Deduce l'erroneità di tali conclusioni, posto che la discarica di [OSCURATO:PERSONA] è stata sempre adeguatamente presidiata in forza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 36/2003, tanto che ogni volta che sono stati superati i livelli di guardia è stato possibile accertare a fondo l'origine naturale di determinate sostanze e di escludere che queste abbiano mai costituito un pericolo per l'ambiente. Ciò esclude l'asserita violazione dell'art. 244 cit., elemento normativo integrativo del reato provvisoriamente contestato. II) Violazione dell'art. 29-bis d.lgs. 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA); intervenuta depenalizzazione del contestato delitto di abuso di ufficio, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 76/2020. Deduce che il Tribunale non ha considerato il valore delle AIA nell'ambito della gestione delle discariche, provvedimenti amministrativi rilasciati a seguito di numerose e articolate conferenze di servizi, nel contraddittorio di tutti gli enti competenti, grazie alle quali vi è sempre stato un costante e continuo controllo 2 e del sito sotto il profilo della sicurezza ambientale. Ne discende che appare difficile sostenere che vi fosse un obbligo - assoluto e inderogabile - di attivazione della procedura di cui all'art. 244 del decreto 152, dato che il sito era adeguatamente sorvegliato e monitorato in forza della normativa richiamata dall'art. 29-bis cit. b /44 4E 4/(4 Ritiene che la condotta sia ormai depenalizzata, visto che nuova formulazione del reato occorre non solo ancorare la condotta di abuso alla violazione di un precetto avente forza di legge, ma anche procedere alla valutazione del contenuto precettivo della norma che si assume violata dal pubblico ufficiale. Nella specie, il pubblico ufficiale non era in alcun modo tenuto ad applicare automaticamente le previsioni di cui all'art. 244, alla luce delle disposizioni contenute nell'AIA e della concreta ed effettiva attività di monitoraggio svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e attentamente vigilata dalla Provincia di Modena e da ARPAE, nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge, per come etero-integrata dalle già richiamate fonti sub- legislative. III) Mancanza di motivazione e violazione dei principi affermati dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, in relazione ai requisiti del nesso di pertinenzialità, del periculum in mora e di proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare reale. Deduce che il Tribunale ha ricalcato - sebbene con parole diverse - le argomentazioni meramente assertive già censurate dalla Suprema Corte in merito al profilo del nesso di pertinenzialità, limitandosi ad evidenziare profili riconducibili al periculum e al fumus. Rileva che anche sul periculum in mora l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare il materiale probatorio sopravvenuto tra cui, in particolare, l'AIA rilasciata nel 2020, a seguito di un lungo iter ex artt. 29-bis e segg. d.lgs. n. 152/2006, che contiene importanti novità e dimostra la manifesta inutilità e inconferenza del sequestro; in particolare, è pacificamente emerso che i superamenti dei parametri di legge storicamente rilevati nella falda profonda non siano indice della presenza di una contaminazione legata alla discarica, bensì concentrazioni naturali dovute a condizioni non dipendenti da fattori antropici. Denuncia violazione di legge in tema di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare in questione, atteso che le motivazioni dell'ordinanza impugnata impediscono apoditticamente l'applicazione dell'AIA del 2020, precludendo alla ricorrente una importante iniziativa economica approvata dagli enti amministrativi competenti in materia ambientale. Per diminuire il rischio di una futura contaminazione l'unico modo di intervento legittimo è quello previsto dall'AIA 2020, consentendo la rimozione dei rifiuti in equilibrio economico per la ricorrente, grazie ai ricavi legati all'ampliamento della discarica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dalle denunciate violazioni di legge, neanche sotto i dedotti profili dell'assenza e/o apparenza di motivazione. 4. I primi due motivi di censura attengono all'asserita insussistenza del fumus del reato di abuso d'ufficio. Al di là della considerazione che il profilo del fumus, in relazione al reato di abuso d'ufficio, non è stato oggetto del ricorso per riesame, per cui le doglianze sul punto non sarebbero neanche consentite in questa sede, si osserva come l'ordinanza impugnata abbia fornito un percorso argomentativo logico ed esauriente su tale aspetto, costituente necessario presupposto della misura cautelare adottata. Il Tribunale ha correttamente stabilito che la disciplina di cui al d.lgs. n. 152/2006 è direttamente applicabile alle discariche di rifiuti, unitamente a quella prevista dal d.lgs. n. 36/2003, trattandosi di provvedimenti legislativi volti alla protezione del bene ambiente dalle conseguenze dannose derivante da siti parzialmente inquinanti. È stata quindi ritenuta la piena operatività, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 244 del d.lgs. 152 cit., che fa obbligo ai funzionari pubblici di comunicare a Regione, Provincia e Comuni competenti i siti r114:1, 0 nei quali sia accertato che i livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 244 cit.In tale contesto, sono stati evidenziati gli elementi a supporto del fumus del reato, ed in particolare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (dirigente della Provincia di Modena), pur ricevendo costantemente, anno per anno, le analisi tecniche eseguite dall'ARPA, indicative di superamenti reiterati di CSC nelle discariche di [OSCURATO:SOCIETA], e quindi avendone piena conoscenza, avrebbe omesso di intraprendere le iniziative previste dall'art. 244 d.lgs. n. 152/2006, al fine precipuo di favorire il soggetto privato, [OSCURATO:SOCIETA]., procurandogli l'ingiusto profitto consistente nel risparmio di spesa derivante dall'aver evitato le costose procedure di cui al Titolo V del d.lgs. n. 152. Né può affermarsi - nei limiti della presente delibazione - che la condotta di abuso in disamina sia ormai depenalizzata, posto che il contenuto precettivo della norma di legge che si assume violata da parte del pubblico ufficiale (art. 244 cit.) appare chiaro e non lascia margini di discrezionalità al funzionario pubblico (cfr. Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280296 - 01); costui, in effetti, in presenza di accertate condizioni di superamento dei valori di CSC, è sempre tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dal disposto normativo, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'AIA e dalla attività di monitoraggio svolta dal gestore del sito. Scopo della norma è, infatti, quello di consentire l'immediato avvio di indagini finalizzate ad attivare procedure per provvedere ad eventuali interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, disciplinate dallo stesso decreto n. 152, complesso normativo che trova pacifica applicazione anche nei confronti dei gestori di discariche di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 17813 del 15/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275454 - 01). 5. Il terzo motivo di censura contesta essenzialmente vizi motivazionali in tema di periculum e di pertinenzialità dei beni in sequestro, non consentiti e quindi inammissibili ai sensi del disposto di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi neanche affermare che, sui temi dedotti, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata sia assente o apparente. Il Tribunale ha evidenziato che il mantenimento del vincolo cautelare é necessario per impedire che la società [OSCURATO:SOCIETA] continui ad operare sulla discarica, creando nuovamente una situazione di rischio per il bene protetto, trattandosi di sito potenzialmente contaminato, tenuto conto dell'accertato superamento dei parametri di CSC negli anni precedenti, ivi compreso il più recente periodo febbraio-giugno 2020, in relazione a diversi contaminanti, situazione idonea a qualificare il sito come "potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240 d.lgs. n. 152/2006. Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la libera disponibilità della discarica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. condurrebbe alla protrazione delle conseguenze del reato per cui si procede, vale a dire alla persistente operatività di una discarica (potenzialmente) pericolosa in quanto non rispettosa dei parametri di CSC. Si tratta di Una motivazione che non può certo essere ritenuta apparente in relazione alla sussistenza dei requisiti di strumentalità del bene sequestrato rispetto al reato oggetto di indagine e di periculum in mora; con la conseguenza che non possono essere esplorate le doglianze che lamentano asserite illogicità o carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata, in relazione alla ritenuta concretezza e attualità dei suddetti requisiti fondanti il sequestro in disamina. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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