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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2020/2026

ECLI:EU:C:2026:321
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 aprile 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]154/25

[OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica francese « Procedimento per inadempimento – Direttiva (UE) 2020/2184 – Qualità delle acque destinate al consumo umano – Superamento del valore di parametro per i nitrati – Provvedimenti correttivi per porre fine all’infrazione – Altri provvedimenti correttivi – Modifica di disposizioni durante la fase precontenziosa »

I. Introduzione

1. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], a motivo dei valori eccessivi relativi ai nitrati rilevati nell’acqua potabile, ha violato la terza direttiva sull’acqua potabile ( 2 ) in complessivamente 107 unità di distribuzione d’acqua potabile.

2. Per i nitrati nell’acqua potabile è stato fissato fin dalla prima direttiva sull’acqua potabile ( 3 ), quindi dal 1985, un valore di parametro di 50 mg/l.

Esso corrisponde a un valore indicativo pubblicato dal 1993 dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ( 4 ).

3. Le fonti più frequenti di nitrati nell’acqua sono attribuibili, secondo l’OMS, alle attività agricole (concimi inorganici e letame), al trattamento delle acque reflue, ai rifiuti azotati e alle acque reflue provenienti da processi industriali e veicoli a motore ( 5 ).

L’OMS ravvisa rischi per la salute umana soprattutto nel fatto che i nitrati (NO3) si trasformano in nitriti (NO2), con il rischio di provocare metemoglobinemia, un’ossidazione dei globuli rossi che impedisce il trasporto di ossigeno.

Sono esposti a tale rischio soprattutto i neonati allattati artificialmente fino all’età di sei mesi.

Per le donne in gravidanza e per i lattanti sussisterebbe anche un rischio di effetti dannosi sulla tiroide.

È inoltre possibile un collegamento tra il rischio di tumore e la nitrosazione endogena dovuta a un’elevata assunzione di nitrati e composti nitrosabili ( 6 ).

4. Il superamento del valore di parametro è pacifico, tuttavia è controverso tra le parti se in determinati casi la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato una cessazione tempestiva dell’infrazione e se la reazione alle infrazioni sia stata sufficiente.

5. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il presente procedimento ancora durante la vigenza della seconda direttiva sull’acqua potabile ( 7 ) e pertanto ha basato la sua lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE su tale norma non più in vigore.

Si pone dunque la questione della ricevibilità del ricorso, fondato sulla terza direttiva sull’acqua potabile.

II. Contesto normativo

6. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della terza direttiva sull’acqua potabile, tale direttiva doveva essere recepita entro il 12 gennaio 2023.

7. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento precontenzioso sulla base della seconda direttiva sull’acqua potabile, che a sua volta aveva sostituito la prima direttiva sull’acqua potabile.

8. Ai sensi di tutte le tre direttive, a partire dal 17 luglio 1985 il tenore di nitrati nell’acqua potabile, oggetto del primo motivo di ricorso, non deve superare il valore di parametro di 50 mg/l ( 8 ).

Tuttavia, con riguardo ad altre disposizioni, la seconda e terza direttiva presentano alcune differenze.

A. Terza direttiva sull’acqua potabile

9. [OSCURATO:PERSONA] fonda il secondo e il terzo motivo di ricorso sull’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della terza direttiva sull’acqua potabile.

L’articolo 14 stabilisce quali provvedimenti devono adottare gli [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di superamento dei valori di parametro: «2.

Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità delle acque, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana. (...)

3. Indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana. [OSCURATO:PERSONA] membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l’inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano quanto prima tutte le misure seguenti:

a) informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, o limitazioni dell’uso o altri provvedimenti;

b) forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell’acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; e

c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

5. Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano».

10. La deroga di cui all’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile non è stata inserita nella terza direttiva, ma l’articolo 26 di quest’ultima prevede il mantenimento delle deroghe già concesse: «Le deroghe concesse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della [seconda direttiva sull’acqua potabile] che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata.

Possono essere rinnovate conformemente all’articolo 15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga.

Il diritto di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della [seconda direttiva sull’acqua potabile] continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021».

B. Seconda direttiva sull’acqua potabile

11. Le descritte disposizioni dell’articolo 14 della terza direttiva sull’acqua potabile erano in parte già presenti nell’articolo 8 della seconda direttiva sull’acqua potabile: «2. [Corrisponde ampiamente all’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile].

3. [La prima frase corrisponde ampiamente all’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile]. In tali casi i consumatori vengono tempestivamente informati e vengono loro forniti i necessari consigli.

4. [Corrisponde ampiamente all’articolo 14, paragrafo 5, della terza direttiva sull’acqua potabile]».

12. L’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile disciplinava le deroghe concesse per i valori di parametro: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B o a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo.

Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi.

Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga.

Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni.

2. In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] una terza deroga per un periodo fino a tre anni. [OSCURATO:PERSONA] decide in merito a tale richiesta entro tre mesi».

III. Procedimento precontenzioso e conclusioni delle parti

13. Il 30 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE, chiedendo di presentare osservazioni in merito alla censura relativa alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, e dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 7, della seconda direttiva sull’acqua potabile, a causa dell’inquinamento da nitrati nell’acqua potabile in diversi comuni in sei regioni.

14. Il parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2023 era invece fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, e sull’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della terza direttiva sull’acqua potabile.

In tale parere la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] il termine del 15 aprile 2023 entro cui porre fine alle violazioni contestate.

15. Il 21 febbraio 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede che la Corte voglia

1. constatare che: – non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile indicate nell’atto introduttivo; – non avendo adottato quanto prima provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda dette 107 unità di distribuzione d’acqua potabile e non avendo dato priorità alla loro esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana , e – non avendo limitato l’uso delle acque destinate al consumo umano che hanno superato in modo cronico il valore di parametro per i nitrati, non avendo adottato alcun altro provvedimento correttivo necessario a proteggere la salute umana, e non avendo sufficientemente informato i consumatori, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’allegato I, parte B, e dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della terza direttiva sull’acqua potabile;

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

16. La Repubblica francese chiede di respingere il ricorso e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea alle spese.

17. Le parti hanno presentato osservazioni scritte e, all’udienza del 4 febbraio 2026, hanno svolto osservazioni orali.

IV. Analisi giuridica

18. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi.

In primo luogo , non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati pari a 50 mg/l, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato, in 107 unità di distribuzione d’acqua potabile, l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile.

In secondo luogo , tale Stato membro non ha adottato il più rapidamente possibile provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano, e non ha dato priorità alla loro esecuzione, il che configura una violazione dell’articolo 14, paragrafo

2. In terzo luogo , infine, non avendo limitato l’uso delle acque destinate al consumo umano che hanno superato in modo cronico il valore di parametro per i nitrati, non avendo adottato alcun altro provvedimento correttivo necessario a proteggere la salute umana, e non avendo sufficientemente informato i consumatori, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 14, paragrafo

3. A. Ricevibilità del ricorso nel suo complesso

19. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato l’invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE sulla seconda direttiva sull’acqua potabile, mentre il parere motivato è fondato sulla terza direttiva sull’acqua potabile, il cui termine di recepimento nel frattempo è scaduto.

Pertanto occorre anzitutto esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso ( 9 ).

20. Le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nella lettera di messa in mora.

La regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale voluta dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] comunque è legittimata a chiedere nel proprio ricorso l’accertamento di un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell’Unione ( 11 ).

21. La ricevibilità dei primi due motivi di ricorso non viene quindi messa in discussione, poiché la [OSCURATO:PERSONA] li fonda su disposizioni della terza direttiva sull’acqua potabile che erano già presenti, con identico contenuto, nella seconda direttiva sull’acqua potabile.

22. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento ( 12 ).

23. Le basi su cui si fonda il terzo motivo di ricorso sono tuttavia diverse dalle corrispondenti disposizioni della seconda direttiva sull’acqua potabile.

24. Conseguentemente, i prime due motivi sono ricevibili.

Esaminerò invece di seguito (parte D) più dettagliatamente la ricevibilità del terzo motivo di ricorso, unitamente alla sua fondatezza.

B. Osservanza del valore di parametro per i nitrati (primo motivo di ricorso)

25. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] contesta il superamento del valore di parametro per i nitrati pari a 50 mg/l, previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile, in 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso.

26. Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di rispettare il valore di parametro di 50 mg/l relativo alla massima concentrazione ammissibile di nitrati nell’acqua potabile.

Le parti riconoscono concordemente che ciò comporta un obbligo di risultato ( 13 ).

27. Con riferimento a 65 di tali unità di distribuzione d’acqua potabile, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce integralmente la violazione.

28. Per quanto riguarda altre 34 unità di distribuzione d’acqua potabile, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che attualmente viene ivi assicurata l’osservanza del valore di parametro.

Tuttavia, detto Stato membro non mette in discussione che, ai fini della valutazione del ricorso, rilevi la situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]( 14 ), vale a dire al 15 aprile 2023, e che a tale data il valore di parametro nelle unità di distribuzione d’acqua potabile di cui trattasi non era ancora rispettato.

29. Rimane dunque controversa solo l’osservanza del valore di parametro per i nitrati in otto unità di distribuzione dell’acqua potabile, che vengono di seguito esaminate.

1. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny (002000143), Aisne, Hauts -de-France

30. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny (002000143) del dipartimento dell’Aisne nella regione degli Hauts-de-France sono allacciati 185 utenti.

In base alle affermazioni non contestate della [OSCURATO:PERSONA], l’ultima constatazione del superamento del valore di parametro risale al 19 ottobre 2022.

Per contro, i sei valori di misurazione compresi tra il 3 novembre 2022 e il 6 aprile 2023, nonché tutti i valori in seguito misurati erano al di sotto del valore di parametro.

Perciò la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il 15 aprile 2023 il valore di parametro per questa unità di distribuzione d’acqua potabile era rispettato.

31. In sede di replica la [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che i valori misurati alla scadenza del termine non indicavano ancora un’osservanza costante del valore di parametro.

Essa si richiama a tal fine a una sentenza secondo cui un eventuale puntuale rispetto dei valori di parametro non fa venir meno il carattere persistente dell’inadempimento contestato nel suo insieme, qualora le misurazioni successive mostrino che detti valori hanno continuato ad essere superati dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato ( 15 ).

Come sostiene correttamente la [OSCURATO:PERSONA], tale argomento non può tuttavia essere accolto con riguardo all’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny, in quanto sulla base dei dati disponibili il valore di parametro non è più stato ivi superato dopo la scadenza di tale termine.

32. All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha invece sostenuto la tesi secondo cui la cessazione duratura di un superamento del valore di parametro per i nitrati potrebbe essere riconosciuta solo sulla base di valori di misurazione relativi a un anno intero.

Infatti la presenza di nitrati nell’acqua potabile dipenderebbe in particolare dall’agricoltura e dalle condizioni meteorologiche.

33. Tale argomento è sostanzialmente convincente e non viene messo in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sia il clima sia l’agricoltura seguono un ciclo annuale che può comportare che le fonti di acqua potabile presentino valori di nitrati più elevati in determinati periodi.

Se non vengono presentate ulteriori prove, occorre controllare per almeno un anno la qualità dell’acqua potabile per accertare che la causa di valori eccessivi di nitrati sia stata effettivamente rimossa.

34. Tale argomento non riguarda tuttavia la cessazione della violazione in sé, ma solo la prova di tale cessazione.

35. La direttiva sull’acqua potabile impone certamente un obbligo di risultato concernente il rispetto dei valori di parametro, che tuttavia non è formulato in modo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano comprovare in qualsiasi momento tale rispetto per l’anno precedente.

36. La violazione termina tuttavia quando lo Stato membro ha eliminato la causa del superamento.

In tal senso, si potrebbe far ricorso al prelievo di acqua potabile da altra fonte meno inquinata o all’adozione di misure tecniche per eliminare i nitrati.

Se tali misure sono abbastanza efficaci, in futuro i valori di parametro saranno rispettati e lo Stato membro avrebbe pienamente adempiuto ai propri obblighi.

37. Tale adempimento degli obblighi sussiste anche se lo Stato membro non è ancora in grado di dimostrarlo completamente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato.

In caso di allacciamento a una nuova fonte, per fornire la prova non dovrebbe essere necessario dimostrare il rispetto del parametro per l’intero ciclo annuale successivo .

Dovrebbe piuttosto essere sufficiente provare tale allacciamento e la qualità della nuova fonte in passato.

38. Se tuttavia, in mancanza di altre prove, dovesse essere necessario presentare valori di misurazione per un intero anno successivo, deve essere possibile produrre tali prove nell’ambito del procedimento giurisdizionale, al fine di respingere la censura della [OSCURATO:PERSONA].

39. Con riguardo al superamento del valore di parametro, la Corte ha già riconosciuto prove della [OSCURATO:PERSONA] relative al periodo successivo alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

Tali successivi superamenti dimostravano in primo luogo che alla scadenza del termine non erano ancora state adottate tutte le misure necessarie per far cessare l’infrazione.

In secondo luogo, essi dimostravano che lo Stato membro ha costantemente tralasciato («défaut persistant») di adottare le misure necessarie a porre termine alla violazione ( 16 ).

Per provare un siffatto inadempimento sistematico e continuato, la [OSCURATO:PERSONA] può presentare prove riferite a un periodo successivo alla scadenza del termine impartito ( 17 ).

40. Se tuttavia, con tali prove, la [OSCURATO:PERSONA] può provare infrazioni, anche lo Stato membro interessato deve poter presentare siffatte prove a proprio discarico.

Ciò è richiesto dal principio della parità delle armi, che costituisce un necessario corollario della stessa nozione di processo equo, garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 18 ), ed è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti ( 19 ).

Esso implica che tutte le parti, ivi compresi gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni ( 20 ), debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari ( 21 ).

41. L’ammissibilità di prove relative al periodo successivo alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non modifica tuttavia nulla, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, per quanto riguarda la data rilevante per l’accertamento di un inadempimento, poiché le informazioni concernenti periodi successivi vengono prese in considerazione solo al fine di trarre conclusioni sulla situazione a tale data.

42. In merito all’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny, dall’osservanza del valore di parametro a partire dal 3 novembre 2022 deriva in ogni caso che in tale unità, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata.

2. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Wanquetin (062000861), Passo di Calais, Hauts -de-France

43. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Wanquetin (062000861) del dipartimento del Passo di Calais nella regione degli Hauts-de-France sono allacciati 727 utenti.

Prima del 14 aprile 2023 tre valori di misurazione consecutivi erano al di sotto del valore di parametro, ma il 5 giugno, il 5 ottobre e il 18 dicembre di tale anno il valore di parametro è stato nuovamente superato.

44. L’unità di distribuzione d’acqua potabile in esame costituisce pertanto un esempio di osservanza solo temporanea del valore di parametro, che appunto non è atta a dimostrare che alla scadenza del termine previsto nel parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] abbia eliminato la causa dei superamenti.

45. Per tale ragione occorre constatare che, con riferimento all’unità di distribuzione d’acqua potabile di Wanquetin, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

3. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Arconcey (021000666), Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA]

46. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Arconcey (021000666) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 223 utenti.

In base alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’ultima constatazione di superamento del valore di parametro risale al 9 febbraio 2023.

In precedenza i valori di di misurazione dei nitrati avevano manifestato siffatti superamenti per diversi anni con picchi tra 60 e 70 mg/l.

A partire dal 12 aprile 2023, si registrano per contro valori di misurazione nettamente al di sotto del valore di parametro, perlopiù tra 30 e 40 mg/l.

Ciò potrebbe dipendere dal fatto che tale unità di distribuzione è stata allacciata nel marzo 2023 a un’altra rete di acqua potabile.

47. I valori di misurazione confermano quindi che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Arconcey alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata in maniera duratura.

4. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Charencey (021000834), Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA]

48. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charencey (021000834) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 36 utenti.

Secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], a partire dall’8 dicembre 2022 i valori di misurazione si collocano nettamente al di sotto del valore di parametro, perlopiù al di sotto di 20 mg/l.

Il motivo risiede probabilmente nell’allacciamento a un’altra rete di acqua potabile avvenuto a gennaio 2023.

In precedenza si registravano occasionalmente superamenti di rilievo.

49. Anche in questo caso i più recenti valori di misurazione confermano che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charencey alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata in modo duraturo.

5. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Saint-Seine- l’Abbaye (021001229) , Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA]

50. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Saint-Seine-l’Abbaye (021001229) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 307 utenti.

Secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], dal 6 marzo 2023 i valori di misurazione si collocano, con tendenza decrescente, al di sotto del valore di parametro.

51. I più recenti valori di misurazione confermano quindi che anche nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Saint-Seine-l’Abbaye alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata in modo duraturo.

6. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Turcey (021001767), Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA]

52. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Turcey (021001767) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 177 utenti.

Secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], tra il 2 gennaio e il 25 settembre 2023 i valori di misurazione erano al di sotto del valore di parametro, tuttavia il 29 novembre 2023 si è verificato un netto superamento e anche il 24 gennaio 2024 il valore di parametro è stato nuovamente superato.

Da allora i valori di misurazione si collocano al di sotto del valore di parametro.

53. I menzionati superamenti indicano che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Turcey alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati non era ancora stata eliminata in modo duraturo.

7. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Charmes (052001856), Haute-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

54. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charmes (052001856) del dipartimento della Haute-[OSCURATO:PERSONA] nella regione del [OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 148 utenti.

L’ultimo superamento del valore di parametro risale al 28 ottobre 2022.

Da allora i valori di misurazione si collocano al di sotto di esso, da ultimo con tendenza decrescente.

55. Tali valori di misurazione consentono di concludere che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charmes alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata.

8. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Fays (052000917), Haute-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

56. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Fays (052000917) del dipartimento della Haute-[OSCURATO:PERSONA] nella regione del [OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 65 utenti.

Dal 10 febbraio 2023 i valori di misurazione si collocano al di sotto del valore di parametro, con un’eccezione il 28 agosto 2023, tuttavia senza uno scostamento rilevante.

57. Il menzionato superamento nonché l’esigua differenza dei valori di misurazione rispetto al valore di parametro indicano che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Fays alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati non era ancora stata eliminata.

9. Conclusione intermedia

58. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati pari a 50 mg/l per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso, ad eccezione delle unità di distribuzione di Chevregny, Arconcey, Charencey, Saint-Seine-l’Abbaye e Charmes, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile.

C. Provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità dell’acqua potabile (secondo motivo di ricorso)

59. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con riferimento alle 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile.

60. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, quando le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, occorre adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque.

Inoltre, occorre dare priorità alle misure di esecuzione relative a tali provvedimenti, tenendo conto tra l’altro dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana.

61. Tale obbligo, così come l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile, costituisce per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di risultato ( 22 ) consistente nel garantire l’osservanza dei valori di parametro.

Esso è legato a un dovere di celerità in quanto i provvedimenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, devono essere adottati «quanto prima» e con «priorità» ( 23 ).

62. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che si configura una violazione di tale obbligo già per il fatto che i superamenti nelle unità di distribuzione si sono protratti tra sei e 36 anni.

1. Ricevibilità del motivo di ricorso per le cinque unità di distribuzione d’acqua potabile per le quali il superamento del valore di parametro è terminato

63. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene la tesi secondo cui, per le otto zone di distribuzione nelle quali, a suo giudizio, non è possibile accertare un superamento del valore di parametro per i nitrati alla data di riferimento, non sussisterebbe neppure una violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile.

64. Tuttavia tale argomento dev’essere respinto indipendentemente dal risultato dell’analisi del primo motivo di ricorso.

È vero che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] non era più tenuta ad adottare altri provvedimenti correttivi per le cinque unità di distribuzione nelle quali la violazione era terminata.

Ciò non impedisce tuttavia alla Corte di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato quanto prima e dando loro priorità i provvedimenti necessari per il raggiungimento di tale risultato.

65. È quanto emerge in modo particolarmente evidente nel caso dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny, dove il superamento si è protratto, secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA], dal 1997 al 2022, quindi per 25 anni.

Appare evidente che non è stata posta fine a tale violazione quanto prima e con priorità.

66. È vero che, nel settore degli appalti pubblici, la Corte ha considerato i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] irricevibili, quando alla scadenza del termine fissato nel parere motivato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto o i contratti controversi avevano già esaurito tutti i loro effetti ( 24 ).

Si potrebbe seguire tale ragionamento per quanto riguarda le unità di distribuzione in cui, alla data di riferimento, l’infrazione era già terminata ( 25 ).

67. Io intendo tuttavia la citata giurisprudenza come un’eccezione al principio secondo cui, in un procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] non deve dimostrare il proprio interesse specifico ad agire ( 26 ).

Tale principio non significa che non sia necessario un interesse ad agire, ma semplicemente che nell’ambito del procedimento per inadempimento tale interesse viene presunto.

Una presunzione può però in via eccezionale essere confutata, come è accaduto nei casi citati nell’ambito degli appalti pubblici.

68. Nel caso di specie permane tuttavia un sufficiente interesse a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato quanto prima e dando loro priorità provvedimenti correttivi in tutte le 107 unità.

69. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’infrazione per quanto riguarda tutte le 107 unità di distribuzione.

Già per questo la [OSCURATO:PERSONA] ha un legittimo interesse a che la Corte chiarisca tale divergenza di opinioni anche con riferimento alle cinque unità nelle quali l’infrazione è già terminata ( 27 ).

70. In secondo luogo, nel caso di specie sussiste un interesse a che venga accertata l’infrazione anche in quanto il ricorso riguarda molti casi analoghi nei quali una siffatta violazione persiste.

Ciò denota che sussiste un certo rischio di ripetizione che può giustificare un interesse ad agire ( 28 ).

71. In terzo luogo, una condanna della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle cinque unità di distribuzione di cui alla presente causa potrebbe assumere rilievo qualora in futuro dovesse essere necessario comminare una penalità e/o una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, seconda frase, TFUE per insufficiente esecuzione della sentenza.

Tale constatazione può costituire un indicatore del fatto che la prevenzione effettiva del futuro ripetersi di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione rende necessaria l’adozione di una misura dissuasiva ( 29 ), in quanto sottolineerebbe la gravità della presente infrazione.

72. Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso è ricevibile con riferimento a tutte le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso.

2. Fondatezza del motivo di ricorso

73. Nel merito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere stata in ritardo per quanto riguarda i provvedimenti correttivi, poiché in 52 unità di distribuzione i superamenti sono durati meno di dieci anni.

74. A tal riguardo, non occorre accertare se con ciò la [OSCURATO:PERSONA] riconosca implicitamente l’infrazione per le restanti unità di distribuzione, dal momento che tale argomento disconosce le conseguenze del quadro temporale e procedurale delineato in particolare dall’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile per i provvedimenti correttivi.

75. L’articolo 9, paragrafo 1, della seconda direttiva sull’acqua potabile consentiva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, per un periodo non superiore a tre anni, purché nessuna deroga presentasse un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non potesse essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo.

Ai sensi di tale disposizione era consentita una seconda deroga per un periodo fino a tre anni, previa comunicazione dello Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, prima frase, in circostanze eccezionali uno Stato membro poteva chiedere una terza deroga per un periodo fino a tre anni alla [OSCURATO:PERSONA], che doveva decidere in merito a tale deroga.

L’articolo 9, paragrafo 3, prevedeva che lo Stato membro fornisse determinate indicazioni ai fini della concessione di una deroga.

Per le deroghe di durata inferiore ai 30 giorni, l’articolo 9, paragrafo 4, prevedeva invece una procedura semplificata.

76. In linea di principio tali disposizioni erano applicabili nel caso di specie, poiché il termine di recepimento della terza direttiva sull’acqua potabile era scaduto solo il 12 gennaio 2023, vale a dire poco prima del parere motivato del 15 febbraio 2023, e poiché in forza dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva le deroghe concesse [dagli [OSCURATO:PERSONA] membri] ai sensi della seconda direttiva [ancora applicabili] alla data di riferimento rimanevano in vigore.

77. In primo luogo, su tale base avrebbe potuto essere applicato un periodo di tolleranza solo se la [OSCURATO:PERSONA] se ne fosse avvalsa.

Tuttavia, nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] non ha richiesto deroghe.

Senza applicare la normativa sulle deroghe è escluso, però, che si possa accettare, con ritardi di diversi anni senza indicazioni su provvedimenti già attuati, che i provvedimenti correttivi siano stati eseguiti quanto prima e dando loro priorità.

78. In secondo luogo, le norme in materia di deroghe indicano che di regola, secondo il legislatore, le cause di un superamento dovevano essere eliminate entro tre anni.

Un termine di ulteriori tre anni presupponeva che la [OSCURATO:PERSONA] fosse informata, consentendole quindi di controllare se sussistevano i presupposti per una deroga. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto imporre il rispetto delle condizioni attraverso il procedimento per inadempimento.

Un ulteriore termine di tre anni richiedeva circostanze eccezionali che presupponevano un riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA].

79. In terzo luogo, sussistono dubbi in merito alla possibilità di considerare soddisfatte le condizioni previste dalla normativa sulle deroghe nel caso di superamento del valore di parametro per i nitrati. [OSCURATO:PERSONA] riconosce infatti che il superamento del valore di parametro per i nitrati mette a rischio la salute dei neonati al di sotto dei sei mesi e delle donne incinte.

Di conseguenza, il superamento comporta un potenziale pericolo per la salute umana.

Ciò potrebbe significare che tali superamenti devono essere eliminati entro un lasso di tempo notevolmente più breve dei tre anni concessi per una deroga.

80. Di conseguenza, risulta, in linea di principio, inefficace anche l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al margine discrezionale che dovrebbe derivare dal fatto che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile, nel dare priorità ai provvedimenti correttivi, si tiene conto tra l’altro dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana.

Tale margine discrezionale non può infatti prolungare sensibilmente il periodo concesso per i provvedimenti correttivi consentendo di eludere le disposizioni sulle deroghe di cui all’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile.

81. Occorre osservare, in aggiunta, che in molti casi dalla durata dei superamenti si deduce che non si è tenuto conto della loro entità o della capacità delle unità di distribuzione interessate.

È vero che spesso si tratta di unità molto piccole con alcune centinaia o persino con meno di 100 utenti.

Per unità così piccole l’eliminazione di un superamento [dei valori di parametro] può rappresentare un notevole onere economico, specialmente se i costi vengono posti a carico dei pochi utenti.

Tuttavia, proprio in molte delle unità di maggiori dimensioni, dove sono coinvolte oltre 1000 o persino diverse migliaia di persone, i superamenti presentano già una ragguardevole durata.

In tal senso, il superamento del valore di parametro nell’unità di maggiori dimensioni di Berck-sur-Mer (062000460), dipartimento del Passo di Calais, regione degli Hauts de France, che conta 20 611 utenti, ha già raggiunto 26 anni.

Nell’allegato A.8 del ricorso si trovano altre otto unità con oltre 1000 utenti nelle quali i superamenti durano da oltre vent’anni ( 30 ).

Non si riscontrano in tali casi una definizione delle priorità né una ponderazione degli interessi nel loro complesso.

82. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato il più rapidamente possibile provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, prima frase, della terza direttiva sull’acqua potabile.

D. Altri provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute umana (terzo motivo di ricorso)

83. Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver limitato l’uso delle acque destinate al consumo umano che hanno superato in modo cronico il valore di parametro per i nitrati, di non aver adottato alcun altro provvedimento correttivo necessario a proteggere la salute umana, e di non aver sufficientemente informato i consumatori.

84. È vero che questo motivo di ricorso, diversamente dagli altri due, non si riferisce espressamente a tutte le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile che sono oggetto della presente causa.

Tuttavia, dagli argomenti dedotti a sostegno del motivo, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] lo riferisce a tutte le unità.

85. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anche a proposito di tale motivo di ricorso, che la violazione non sussiste più per le unità nelle quali, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non si rilevava più alcun superamento.

Tuttavia tale argomento va respinto anche in questa sede, per le ragioni già illustrate ( 31 ).

86. Occorre anzitutto chiarire se gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] su questo motivo di ricorso siano ricevibili, per poi esaminarne la fondatezza.

1. Sulla ricevibilità

87. Sorgono dubbi sulla ricevibilità in relazione alle differenze tra la seconda e la terza direttiva sull’acqua potabile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], all’avvio del procedimento precontenzioso, nella lettera di messa in mora del 30 ottobre 2020, ha ancora fatto riferimento alla seconda direttiva, mentre a partire dal parere motivato, e in particolare nel ricorso, si richiama alla terza direttiva.

88. In un procedimento per inadempimento, avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e proseguito con riferimento al nuovo atto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] – come già illustrato ( 32 ) – può fondarsi solo sulle disposizioni mantenute nel nuovo atto giuridico. 89.

Ai fini della ricevibilità degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma [v. successiva sezione a)], e paragrafo 4 [v. successiva sezione c)], della terza direttiva sull’acqua potabile non erano contenuti nella seconda direttiva.

Inoltre occorre esaminare una sottile modifica dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma [v. successiva sezione b)]. a) Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile

90. [OSCURATO:PERSONA] fonda espressamente il terzo motivo di ricorso sui due commi dell’articolo 14, paragrafo 3, della terza direttiva sull’acqua potabile.

Ai sensi del primo comma di tale disposizione, indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Il secondo comma stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro.

91. Tuttavia solo il primo comma (in larga misura ( 33 )) era presente, come articolo 8, paragrafo 3, nella seconda direttiva sull’acqua potabile, cui ha fatto riferimento la [OSCURATO:PERSONA] nella lettera di messa in mora all’apertura della fase precontenziosa.

92. La presunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, secondo cui una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro dev’essere considerata come un potenziale pericolo per la salute umana, non compare per contro nella corrispondente disposizione della seconda direttiva sull’acqua potabile.

Il considerando 27 della seconda direttiva afferma piuttosto che, in caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana.

93. Di conseguenza, nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi sulla presunzione che il superamento del valore di parametro per i nitrati comporti un potenziale pericolo per la salute umana.

L’argomento dedotto in tal senso è irricevibile.

94. In linea di principio non si può invece impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di eccepire che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, si deve escludere un potenziale pericolo per la salute umana nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro.

Infatti non è possibile privare la [OSCURATO:PERSONA] di tale mezzo di difesa attualmente esistente solo perché la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato troppo presto la lettera di messa in mora.

Il margine di manovra che viene così offerto non dovrebbe comunque andare oltre il potere di verifica previsto in origine in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi del considerando 27 della seconda direttiva. b) Opzioni di intervento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile

95. Sebbene, ad una lettura superficiale, l’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile fosse già contenuto, come articolo 8, paragrafo 3, nella [seconda] direttiva, anche la sua applicazione nel caso di specie solleva un problema di ricevibilità.

Le due disposizioni coincidono infatti in larga misura solo nella versione tedesca e in quella greca, mentre tutte le altre versioni linguistiche dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile presentano sottili differenze rispetto all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della seconda direttiva sull’acqua potabile. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, almeno implicitamente, a tale versione modificata.

96. L’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della seconda direttiva prevedeva, in caso di potenziale pericolo per la salute umana, tre opzioni di intervento, in primo luogo il divieto di fornitura di acqua, in secondo luogo la limitazione d’uso della stessa e, in terzo luogo, altri provvedimenti necessari a tutela della salute umana.

Tutte le tre opzioni erano collegate, come nella versione tedesca e in quella greca dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva, dalla congiunzione «o».

Pertanto le autorità competenti potevano scegliere una delle tre opzioni.

97. Tutte le altre versioni linguistiche dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile prevedono per contro che ne sia vietata la fornitura o (in alternativa) limitato l’uso e (in aggiunta) che siano presi tutti gli altri provvedimenti necessari.

Pertanto il margine discrezionale si riduce da tre a due opzioni, vale a dire al divieto o alla limitazione, e inoltre può risultare necessario adottare altri provvedimenti.

98. Tale modifica da «o» ad «e» è presente già nella proposta della [OSCURATO:PERSONA], che l’ha resa nota, ma senza fornire spiegazioni ( 34 ).

Tuttavia la traduzione in tedesco e in greco della proposta non ha introdotto la modifica.

99. È vero che, indipendentemente da tali differenze nelle versioni linguistiche, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, della terza direttiva sull’acqua potabile induce a ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta tra tutte le tre opzioni di intervento.

In definitiva, nella presente causa è tuttavia superfluo accertare tale questione, visto che anche a tale proposito vale il principio secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può fondare le sue censure sul nuovo atto legislativo solo nei limiti in cui mantiene la vecchia normativa.

100. Pertanto, nella presente causa non è ricevibile l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in caso di potenziale pericolo per la salute umana, avrebbe dovuto scegliere tra il divieto di fornitura e la limitazione d’uso.

Piuttosto, la [OSCURATO:PERSONA] può sostenere che le autorità competenti disponevano in linea di principio di tutte le tre opzioni. c) Articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile

101. Sorgono dubbi anche in merito alla ricevibilità degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la precisazione degli obblighi di informazione in caso di superamento del valore di parametro per i nitrati da parte dell’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile, che disciplina tali obblighi in modo relativamente dettagliato.

Per contro, la seconda direttiva prevedeva soltanto, all’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, che nei casi oggi disciplinati dall’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile i consumatori venissero tempestivamente informati e venissero loro forniti i necessari consigli.

Inoltre l’articolo 8, paragrafo 7, stabiliva che, quando sono adottati provvedimenti correttivi, i consumatori ne siano informati, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l’inosservanza dei valori di parametro.

102. L’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile mantiene l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 7, della seconda direttiva sull’acqua potabile di informare i consumatori in caso di superamento di valori di parametro che comportano un potenziale pericolo per la salute umana e di fornire loro i necessari consigli, nonché di informarli quando sono adottati provvedimenti correttivi.

103. Tuttavia, il margine discrezionale di cui godevano gli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare la portata di tali informazioni e consigli ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, della seconda direttiva sull’acqua potabile era più ampio di quello accordato dall’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile.

Occorre tener conto di tale margine più esteso, nel valutare nell’ambito della presente causa se la [OSCURATO:PERSONA] abbia osservato i suoi obblighi di informazione.

104. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca informazioni o consigli in misura maggiore di quanto sia necessario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva, neppure nel caso in cui, in base alle circostanze della fattispecie, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, della seconda direttiva apparivano necessari informazioni o consigli aggiuntivi.

Infatti, alla data di riferimento la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta, e ancora oggi è soggetta, unicamente alle prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4 ( 35 ). d) Conclusione intermedia

105. Di conseguenza, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sul terzo motivo di ricorso sono irricevibili nella parte in cui invocano le modifiche dell’articolo 14, paragrafi 3 e 4, della terza direttiva sull’acqua potabile rispetto all’articolo 8, paragrafo 3, della seconda direttiva.

Ciò riguarda la presunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva, secondo cui un superamento del valore di parametro per i nitrati costituisce un potenziale pericolo per la salute umana, la modifica dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, per quanto riguarda le diverse opzioni di intervento e la precisazione degli obblighi di informazione da parte dell’articolo 14, paragrafo 4.

2. Fondatezza – Rispetto dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile

106. Per provare la fondatezza del terzo motivo di ricorso, vale a dire una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, la [OSCURATO:PERSONA] deve quindi anzitutto dimostrare che il superamento del valore di parametro per i nitrati costituisce un potenziale pericolo per la salute umana.

Solo su questa base si può valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato i provvedimenti correttivi necessari. a) Potenziale pericolo per la salute umana

107. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non possa fondarsi sulla presunzione di un potenziale pericolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, tale questione è relativamente semplice nell’ambito della presente causa.

108. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che un superamento del valore di parametro per i nitrati comporta un pericolo per la salute di donne incinte e neonati al di sotto dei sei mesi.

Ciò implica un potenziale pericolo per la salute umana.

109. Tuttavia le parti non concordano sulla sussistenza di eventuali altri potenziali pericoli per la salute umana.

In tal senso la [OSCURATO:PERSONA] invoca il principio di precauzione, tuttavia senza ulteriore precisazione tale principio non consente ancora di presumere potenziali pericoli.

110. Una precisazione del genere viene fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il rischio che si sviluppino tumori.

L’OMS cita tale rischio in un documento a cui fanno riferimento entrambe le parti ( 36 ).

Anche l’agenzia francese Anses ( 37 ), in una relazione inserita agli atti dalla [OSCURATO:PERSONA], conclude per un nesso positivo tra la presenza di nitrati nell’acqua potabile e il rischio di tumore del colon e segnala il sospetto che vi sia un collegamento con tumori alle ovaie e ai reni ( 38 ).

Il rifiuto da parte francese di riconoscere i rischi di tumore come potenziale pericolo per la salute umana è pertanto contraddittorio e quindi dev’essere respinto.

Tali rischi di tumore comportano piuttosto un ulteriore potenziale pericolo per la salute umana. b) Provvedimenti correttivi

111. Si pone quindi la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato i provvedimenti correttivi richiesti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile a motivo del potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati e a causa dei rischi di tumore.

112. Come già illustrato, nella causa in esame non si può in linea di principio addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] che le autorità competenti abbiano operato una scelta tra i tre tipi di provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, della seconda direttiva sull’acqua potabile.

Essi sono, in primo luogo, il divieto di fornitura di acque destinate al consumo umano, in secondo luogo, la limitazione del loro uso e, in terzo luogo, altri provvedimenti necessari.

113. A parere della [OSCURATO:PERSONA], sulla base del potenziale pericolo per la salute umana, avrebbero dovuto essere disposte limitazioni o addirittura divieti per tutte le unità distribuzione d’acqua potabile interessate da superamenti.

114. Sembra tuttavia da escludere che la presenza di nitrati nell’acqua di rubinetto possa giustificare nei casi in esame un divieto di fornitura di acqua di rubinetto.

Come espone correttamente la [OSCURATO:PERSONA], è richiesta la fornitura se non altro perché l’approvvigionamento idrico è necessario e possibile in modo sicuro, nonostante la presenza di nitrati, per scopi diversi dall’alimentazione, per esempio per l’igiene personale, per scopi di pulizia o per l’irrigazione di giardini.

115. Si potrebbe tuttavia ipotizzare una limitazione dell’uso dell’acqua di rubinetto per scopi alimentari.

Si potrebbe dubitare dell’efficacia di una siffatta limitazione, in quanto la sua attuazione nelle abitazioni private non è realizzabile nella pratica.

Non è escluso, nondimeno, un controllo nei ristoranti e nelle mense.

Inoltre, un provvedimento amministrativo del genere chiarirebbe meglio l’importanza del potenziale pericolo per la salute umana rispetto a mere indicazioni al riguardo.

Di conseguenza la limitazione d’uso dev’essere presa in considerazione, almeno come opzione.

116. La principale alternativa a una limitazione dell’uso consisterebbe nel fornire semplicemente informazioni ai consumatori.

Se è vero che le informazioni non devono necessariamente soddisfare i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile, determinati dati appaiono tuttavia indispensabili e devono essere comunicati anche in caso di limitazione dell’uso.

117. Ciò vale in particolare per il superamento del valore di parametro in sé e per il potenziale pericolo per la salute umana che ne deriva.

Entrambe le informazioni sono indispensabili affinché i consumatori possano reagire in modo adeguato.

118. Inoltre gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a fornire «consigli» già ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, della seconda direttiva sull’acqua potabile.

Essi dovevano quindi perlomeno formulare raccomandazioni per i consumatori su come impiegare l’acqua di rubinetto contaminata alla luce del potenziale pericolo.

119. L’articolo 8, paragrafo 7, della seconda direttiva chiedeva altresì di informare i consumatori quando sono adottati provvedimenti correttivi, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l’inosservanza dei valori di parametro.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] perlomeno riconosce che il superamento del valore di parametro per i nitrati comporta un potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati, sarebbe contraddittorio che le autorità competenti giudicassero trascurabile tale superamento.

Ne consegue che avrebbero dovuto essere fornite anche informazioni concernenti i provvedimenti correttivi.

120. Un provvedimento aggiuntivo da prendere almeno in considerazione sarebbe un approvvigionamento alternativo di acqua potabile.

In tal senso appare praticamente realizzabile soprattutto la fornitura di acqua in bottiglie.

Una fornitura del genere sarebbe certamente utile per gli interessati e potrebbe contribuire, in caso di limitazione dell’uso, a far rispettare tale indicazione, tuttavia di norma i consumatori dovrebbero essere in grado di procurarsi direttamente con acquisti regolari acqua confezionata per scopi alimentari.

Nel contempo vi è motivo di temere che proprio nelle unità di distribuzione di dimensioni più ridotte la spesa per detta fornitura risulti sproporzionata ai vantaggi.

Pertanto, in linea di principio l’approvvigionamento alternativo di acqua potabile in caso di superamento del valore di parametro per i nitrati non appare necessariamente imposto ai sensi del diritto dell’Unione.

Nel singolo caso potrebbe delinearsi una situazione diversa, per esempio per un particolare stato di necessità economiche o per mobilità ridotta, ma occorrerebbe fornire adeguate giustificazioni per fondare un obbligo in tal senso.

121. I provvedimenti da adottare sono decisi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 (articolo 8, paragrafo 4, della seconda direttiva sull’acqua potabile) dalle autorità o da altri organi competenti.

La scelta da operare era quindi tra una limitazione dell’uso dell’acqua di rubinetto contaminata e la semplice informazione dei consumatori.

A tale proposito dette autorità hanno anche dovuto tener conto dei rischi per la salute umana causati da una limitazione dell’uso di acque destinate al consumo umano.

122. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto esaminare per quali ragioni le autorità o altri organi competenti avessero rinunciato a limitazioni o a determinate informazioni, indicando il motivo per cui tale valutazione non è corretta.

123. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate nelle tabelle allegate alla risposta alla lettera di messa in mora ( 39 ), che elencano in dettaglio i provvedimenti adottati per ciascuna unità di distribuzione d’acqua potabile.

Essa afferma in maniera generale che le informazioni non terrebbero conto dei potenziali pericoli di un superamento del valore di parametro per i nitrati.

Le informazioni per la popolazione dovrebbero infatti contenere spiegazioni sui potenziali effetti di tale superamento sulla salute umana.

124. Dalle tabelle allegate alla risposta alla lettera di messa in mora emerge tuttavia che in quasi tutte le unità di distribuzione d’acqua potabile in esame è stato vietato o perlomeno sconsigliato l’utilizzo dell’acqua per l’alimentazione di donne incinte e neonati.

125. In base alle indicazioni fornite in tali tabelle, questi gruppi non sono stati avvertiti solo in tre unità, citate anche nell’allegato A.8 del ricorso.

Si tratta di Cohons (052001829), Charmes (052001856) e Fays (052000917 [5200106 nell’allegato A.8 del ricorso]), che si trovano tutte nel dipartimento della Haute-[OSCURATO:PERSONA] nella regione del [OSCURATO:PERSONA].

126. Per stabilire se le limitazioni e informazioni fornite sul rischio per le donne incinte e i neonati fossero sufficienti negli altri casi, sarebbe occorsa una valutazione caso per caso, che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non ha eseguito.

127. Per contro non ci sono informazioni che le autorità francesi abbiano almeno menzionato ai consumatori i rischi di tumore o che abbiano anche solo affrontato tale tema.

Anche nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] non si esprime chiaramente a tale riguardo.

Se ne deve quindi dedurre che le autorità competenti non hanno adottato i provvedimenti necessari con riguardo a tale potenziale pericolo per la salute umana.

128. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA], non avendo diramato i necessari avvertimenti e consigli in merito al potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati nelle unità di distribuzione di Cohons, Charmes e Fays e in relazione al rischio di tumore riguardante tutti i consumatori in tutte le unità di distribuzione elencate nell’allegato A.8 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile.

129. Il motivo di ricorso in esame dev’essere respinto quanto al resto.

V. Sulle spese

130. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti, come nel caso di specie, soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

VI. Conclusione

131. Propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) La Repubblica francese,

a) non avendo adottato i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati di 50 mg/l per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle unità di distribuzione di Chevregny, Arconcey, Charencey, Saint-Seine-l’Abbaye e Charmes, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

b) non avendo adottato il più rapidamente possibile provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2020/2184; e

c) non avendo diramato i necessari avvertimenti e consigli in merito al potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati nelle unità di distribuzione di Cohons, Charmes e Fays e in relazione al rischio di tumore riguardante tutti i consumatori in tutte le unità di distribuzione elencate nell’allegato A.8 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2020/2184. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Le spese della [OSCURATO:PERSONA] europea e della Repubblica francese sono compensate. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 2020, L 435, pag. 1). 3 Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1980, L 229, pag. 11). 4 WHO, History of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and nitrite. 5 WHO, [OSCURATO:PERSONA] and Nitrite in Drinking-water, 2016 (WHO/FWC/WSH/16.52, pag. 1). 6 WHO, [OSCURATO:PERSONA] and Nitrite in Drinking-water, 2016 (WHO/FWC/WSH/16.52, pag. 11 e segg.). 7 Direttiva 98/83/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1998, L 330, pag. 32). 8 Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte C, riga 20, della prima direttiva sull’acqua potabile, articolo 4, paragrafo 1, lettera b), articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte B, della seconda direttiva sull’acqua potabile, nonché articolo 4, paragrafo 1, lettera b), articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile. 9

V. sentenza del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo , C-52/08, EU:C:2011:337, punto

39. 10 Sentenza del 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-365/97, EU:C:1999:544, punti 35 e

36. 11 Sentenze del 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-365/97, EU:C:1999:544, punto 36, e del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo , C-52/08, EU:C:2011:337, punto

42. 12 Sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia , C-416/07, EU:C:2009:528, punto 28; del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo , C-52/08, EU:C:2011:337, punto 42, e del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IVA - regime applicabile ai mercati a termine) , C-276/19, non pubblicata, EU:C:2020:368, punto

39. 13 In tal senso, sulle direttive sull’acqua potabile vigenti in precedenza, le sentenze del 14 novembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C-316/00 , EU:C:2002:657 , punto 37, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C‑481/22, EU:C:2024:85, punto

65. 14 Sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 51, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C-481/22, EU:C:2024:85, punto

43. 15 Sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto

65. 16 Sentenze del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone) , C-661/20, EU:C:2022:496, punti da 94 a 97; del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 55, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C-481/22, EU:C:2024:85, punto

81. 17 Sentenze del 26 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C-494/01 , EU:C:2005:250 , punto 37 , e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria, C-488/15 , EU:C:2017:267 , punto 42 ). 18 Sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio , C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto

128. 19

V. sentenze del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. , C-305/05, EU:C:2007:383, punto 31), e del 28 luglio 2016, Conseil des ministres , C-543/14, EU:C:2016:605, punto 40. 20

V. in tal senso sentenze del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 53), del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA] (C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, EU:C:2010:541, punto 89), e del 10 settembre 2020, Romania/[OSCURATO:PERSONA] (C-498/19 P, EU:C:2020:686, punto 75). 21

V. sentenze del 28 luglio 2016, Conseil des ministres , C-543/14, EU:C:2016:605, punto 40; del 16 maggio 2017,

[OSCURATO:PERSONA]

, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 96, e del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio , C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto

128. 22 Sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto

95. 23 Sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 96, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C-481/22, EU:C:2024:85, punto

108. 24 Sentenze del 31 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-362/90, EU:C:1992:158, punti 11 e 13, e dell’11 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia , C-237/05, EU:C:2007:592, punto

29. 25

V. il precedente paragrafo 58. 26 Sentenze del 4 aprile 1974,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

, 167/73, EU:C:1974:35, punto 15; del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Germania , C-20/01 e C-28/01, EU:C:2003:220, punto 29, e del 18 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Rimborso dell’IVA – Fatture) , C-371/19, non pubblicata, EU:C:2020:936, punto 45. 27

V. sentenza del 10 marzo 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-199/85, EU:C:1987:115, punti 8 e

9. 28 Sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA] , 92/78, EU:C:1979:53, punto 32; del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] , C-362/05 P, EU:C:2007:322, punto 50, e del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio , C-430/16 P, EU:C:2018:668, punto

64. 29

V. sentenze del 9 dicembre 2008,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

, C-121/07, EU:C:2008:695, punto 69; del 17 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-496/09, EU:C:2011:740, punto 89, e del 27 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Trattamento delle acque reflue urbane) C-515/23, EU:C:2025:209, punto

93. 30 Verton (062000461), Passo di Calais, Hauts-de-France: 1947 utenti, 26 anni; Wavignies (060001115), Oise, Hauts-de-France: 1200 utenti, 25 anni; CCSSOM [OSCURATO:PERSONA] (051001447), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 1861 utenti, 36 anni; Pars-lès-Romilly-[OSCURATO:PERSONA] (010000235), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 3122 utenti, 15 anni; Marigny-Saint-[OSCURATO:PERSONA] (010000239), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 4032 utenti, 25 anni; [OSCURATO:PERSONA]-Saint-Georges (077001446), Seine-et-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France: 1214 utenti, 28 anni; Méréville (091000168), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France: 3271 utenti, 21 anni; Argent-sur-Sauldre (018000133), Cher, Centro-Valle della Loira: 2285 utenti, 25 anni, e Dammarie (028000808), Eure-et-Loir, Centro-Valle della Loira: 1551 utenti, 24 anni. 31

V. i precedenti paragrafi da 63 a 70. 32

V. il precedente paragrafo 20. 33

V. al riguardo i successivi paragrafi 95 e segg. 34 Articolo 12 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), COM(2017) 753 final. 35

V. il precedente paragrafo 94. 36

V. il precedente paragrafo

3. 37 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro, [OSCURATO:PERSONA]). 38 Évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrites (luglio 2022), pag.

194. 39 L’allegato A.2 del ricorso contiene diversi allegati della risposta alla lettera di messa in mora.

Il secondo allegato, pagg. da 138 a 152, cita in dettaglio provvedimenti delle autorità sanitarie, il terzo allegato, pagg. da 153 a 169, menziona informazioni e consigli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 aprile 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]154/25 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica francese « Procedimento per inadempimento – Direttiva (UE) 2020/2184 – Qualità delle acque destinate al consumo umano – Superamento del valore di parametro per i nitrati – Provvedimenti correttivi per porre fine all’infrazione – Altri provvedimenti correttivi – Modifica di disposizioni durante la fase precontenziosa » I. Introduzione 1. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], a motivo dei valori eccessivi relativi ai nitrati rilevati nell’acqua potabile, ha violato la terza direttiva sull’acqua potabile ( 2 ) in complessivamente 107 unità di distribuzione d’acqua potabile. 2. Per i nitrati nell’acqua potabile è stato fissato fin dalla prima direttiva sull’acqua potabile ( 3 ), quindi dal 1985, un valore di parametro di 50 mg/l. Esso corrisponde a un valore indicativo pubblicato dal 1993 dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ( 4 ). 3. Le fonti più frequenti di nitrati nell’acqua sono attribuibili, secondo l’OMS, alle attività agricole (concimi inorganici e letame), al trattamento delle acque reflue, ai rifiuti azotati e alle acque reflue provenienti da processi industriali e veicoli a motore ( 5 ). L’OMS ravvisa rischi per la salute umana soprattutto nel fatto che i nitrati (NO3) si trasformano in nitriti (NO2), con il rischio di provocare metemoglobinemia, un’ossidazione dei globuli rossi che impedisce il trasporto di ossigeno. Sono esposti a tale rischio soprattutto i neonati allattati artificialmente fino all’età di sei mesi. Per le donne in gravidanza e per i lattanti sussisterebbe anche un rischio di effetti dannosi sulla tiroide. È inoltre possibile un collegamento tra il rischio di tumore e la nitrosazione endogena dovuta a un’elevata assunzione di nitrati e composti nitrosabili ( 6 ). 4. Il superamento del valore di parametro è pacifico, tuttavia è controverso tra le parti se in determinati casi la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato una cessazione tempestiva dell’infrazione e se la reazione alle infrazioni sia stata sufficiente. 5. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il presente procedimento ancora durante la vigenza della seconda direttiva sull’acqua potabile ( 7 ) e pertanto ha basato la sua lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE su tale norma non più in vigore. Si pone dunque la questione della ricevibilità del ricorso, fondato sulla terza direttiva sull’acqua potabile. II. Contesto normativo 6. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della terza direttiva sull’acqua potabile, tale direttiva doveva essere recepita entro il 12 gennaio 2023. 7. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento precontenzioso sulla base della seconda direttiva sull’acqua potabile, che a sua volta aveva sostituito la prima direttiva sull’acqua potabile. 8. Ai sensi di tutte le tre direttive, a partire dal 17 luglio 1985 il tenore di nitrati nell’acqua potabile, oggetto del primo motivo di ricorso, non deve superare il valore di parametro di 50 mg/l ( 8 ). Tuttavia, con riguardo ad altre disposizioni, la seconda e terza direttiva presentano alcune differenze. A. Terza direttiva sull’acqua potabile 9. [OSCURATO:PERSONA] fonda il secondo e il terzo motivo di ricorso sull’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della terza direttiva sull’acqua potabile. L’articolo 14 stabilisce quali provvedimenti devono adottare gli [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di superamento dei valori di parametro: «2.      Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità delle acque, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana. (...) 3.      Indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana. [OSCURATO:PERSONA] membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro. 4.      Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l’inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano quanto prima tutte le misure seguenti: a)      informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, o limitazioni dell’uso o altri provvedimenti; b)      forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell’acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; e c)      una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio. 5.      Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano». 10. La deroga di cui all’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile non è stata inserita nella terza direttiva, ma l’articolo 26 di quest’ultima prevede il mantenimento delle deroghe già concesse: «Le deroghe concesse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della [seconda direttiva sull’acqua potabile] che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo 15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della [seconda direttiva sull’acqua potabile] continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021». B. Seconda direttiva sull’acqua potabile 11. Le descritte disposizioni dell’articolo 14 della terza direttiva sull’acqua potabile erano in parte già presenti nell’articolo 8 della seconda direttiva sull’acqua potabile: «2.      [Corrisponde ampiamente all’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile]. 3.      [La prima frase corrisponde ampiamente all’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile]. In tali casi i consumatori vengono tempestivamente informati e vengono loro forniti i necessari consigli. 4.      [Corrisponde ampiamente all’articolo 14, paragrafo 5, della terza direttiva sull’acqua potabile]». 12. L’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile disciplinava le deroghe concesse per i valori di parametro: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B o a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni. 2.      In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] una terza deroga per un periodo fino a tre anni. [OSCURATO:PERSONA] decide in merito a tale richiesta entro tre mesi». III. Procedimento precontenzioso e conclusioni delle parti 13. Il 30 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE, chiedendo di presentare osservazioni in merito alla censura relativa alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, e dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 7, della seconda direttiva sull’acqua potabile, a causa dell’inquinamento da nitrati nell’acqua potabile in diversi comuni in sei regioni. 14. Il parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2023 era invece fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, e sull’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della terza direttiva sull’acqua potabile. In tale parere la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] il termine del 15 aprile 2023 entro cui porre fine alle violazioni contestate. 15. Il 21 febbraio 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede che la Corte voglia 1.      constatare che: –      non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile indicate nell’atto introduttivo; –      non avendo adottato quanto prima provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda dette 107 unità di distribuzione d’acqua potabile e non avendo dato priorità alla loro esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana , e –      non avendo limitato l’uso delle acque destinate al consumo umano che hanno superato in modo cronico il valore di parametro per i nitrati, non avendo adottato alcun altro provvedimento correttivo necessario a proteggere la salute umana, e non avendo sufficientemente informato i consumatori, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’allegato I, parte B, e dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della terza direttiva sull’acqua potabile; 2.      condannare la Repubblica francese alle spese. 16. La Repubblica francese chiede di respingere il ricorso e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea alle spese. 17. Le parti hanno presentato osservazioni scritte e, all’udienza del 4 febbraio 2026, hanno svolto osservazioni orali. IV. Analisi giuridica 18. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi. In primo luogo , non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati pari a 50 mg/l, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato, in 107 unità di distribuzione d’acqua potabile, l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile. In secondo luogo , tale Stato membro non ha adottato il più rapidamente possibile provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano, e non ha dato priorità alla loro esecuzione, il che configura una violazione dell’articolo 14, paragrafo 2. In terzo luogo , infine, non avendo limitato l’uso delle acque destinate al consumo umano che hanno superato in modo cronico il valore di parametro per i nitrati, non avendo adottato alcun altro provvedimento correttivo necessario a proteggere la salute umana, e non avendo sufficientemente informato i consumatori, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 14, paragrafo 3. A. Ricevibilità del ricorso nel suo complesso 19. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato l’invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE sulla seconda direttiva sull’acqua potabile, mentre il parere motivato è fondato sulla terza direttiva sull’acqua potabile, il cui termine di recepimento nel frattempo è scaduto. Pertanto occorre anzitutto esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso ( 9 ). 20. Le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nella lettera di messa in mora. La regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale voluta dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] comunque è legittimata a chiedere nel proprio ricorso l’accertamento di un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell’Unione ( 11 ). 21. La ricevibilità dei primi due motivi di ricorso non viene quindi messa in discussione, poiché la [OSCURATO:PERSONA] li fonda su disposizioni della terza direttiva sull’acqua potabile che erano già presenti, con identico contenuto, nella seconda direttiva sull’acqua potabile. 22. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento ( 12 ). 23. Le basi su cui si fonda il terzo motivo di ricorso sono tuttavia diverse dalle corrispondenti disposizioni della seconda direttiva sull’acqua potabile. 24. Conseguentemente, i prime due motivi sono ricevibili. Esaminerò invece di seguito (parte D) più dettagliatamente la ricevibilità del terzo motivo di ricorso, unitamente alla sua fondatezza. B. Osservanza del valore di parametro per i nitrati (primo motivo di ricorso) 25. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] contesta il superamento del valore di parametro per i nitrati pari a 50 mg/l, previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile, in 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso. 26. Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di rispettare il valore di parametro di 50 mg/l relativo alla massima concentrazione ammissibile di nitrati nell’acqua potabile. Le parti riconoscono concordemente che ciò comporta un obbligo di risultato ( 13 ). 27. Con riferimento a 65 di tali unità di distribuzione d’acqua potabile, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce integralmente la violazione. 28. Per quanto riguarda altre 34 unità di distribuzione d’acqua potabile, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che attualmente viene ivi assicurata l’osservanza del valore di parametro. Tuttavia, detto Stato membro non mette in discussione che, ai fini della valutazione del ricorso, rilevi la situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]( 14 ), vale a dire al 15 aprile 2023, e che a tale data il valore di parametro nelle unità di distribuzione d’acqua potabile di cui trattasi non era ancora rispettato. 29. Rimane dunque controversa solo l’osservanza del valore di parametro per i nitrati in otto unità di distribuzione dell’acqua potabile, che vengono di seguito esaminate. 1. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny (002000143), Aisne, Hauts -de-France 30. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny (002000143) del dipartimento dell’Aisne nella regione degli Hauts-de-France sono allacciati 185 utenti. In base alle affermazioni non contestate della [OSCURATO:PERSONA], l’ultima constatazione del superamento del valore di parametro risale al 19 ottobre 2022. Per contro, i sei valori di misurazione compresi tra il 3 novembre 2022 e il 6 aprile 2023, nonché tutti i valori in seguito misurati erano al di sotto del valore di parametro. Perciò la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il 15 aprile 2023 il valore di parametro per questa unità di distribuzione d’acqua potabile era rispettato. 31. In sede di replica la [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che i valori misurati alla scadenza del termine non indicavano ancora un’osservanza costante del valore di parametro. Essa si richiama a tal fine a una sentenza secondo cui un eventuale puntuale rispetto dei valori di parametro non fa venir meno il carattere persistente dell’inadempimento contestato nel suo insieme, qualora le misurazioni successive mostrino che detti valori hanno continuato ad essere superati dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato ( 15 ). Come sostiene correttamente la [OSCURATO:PERSONA], tale argomento non può tuttavia essere accolto con riguardo all’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny, in quanto sulla base dei dati disponibili il valore di parametro non è più stato ivi superato dopo la scadenza di tale termine. 32. All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha invece sostenuto la tesi secondo cui la cessazione duratura di un superamento del valore di parametro per i nitrati potrebbe essere riconosciuta solo sulla base di valori di misurazione relativi a un anno intero. Infatti la presenza di nitrati nell’acqua potabile dipenderebbe in particolare dall’agricoltura e dalle condizioni meteorologiche. 33. Tale argomento è sostanzialmente convincente e non viene messo in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sia il clima sia l’agricoltura seguono un ciclo annuale che può comportare che le fonti di acqua potabile presentino valori di nitrati più elevati in determinati periodi. Se non vengono presentate ulteriori prove, occorre controllare per almeno un anno la qualità dell’acqua potabile per accertare che la causa di valori eccessivi di nitrati sia stata effettivamente rimossa. 34. Tale argomento non riguarda tuttavia la cessazione della violazione in sé, ma solo la prova di tale cessazione. 35. La direttiva sull’acqua potabile impone certamente un obbligo di risultato concernente il rispetto dei valori di parametro, che tuttavia non è formulato in modo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano comprovare in qualsiasi momento tale rispetto per l’anno precedente. 36. La violazione termina tuttavia quando lo Stato membro ha eliminato la causa del superamento. In tal senso, si potrebbe far ricorso al prelievo di acqua potabile da altra fonte meno inquinata o all’adozione di misure tecniche per eliminare i nitrati. Se tali misure sono abbastanza efficaci, in futuro i valori di parametro saranno rispettati e lo Stato membro avrebbe pienamente adempiuto ai propri obblighi. 37. Tale adempimento degli obblighi sussiste anche se lo Stato membro non è ancora in grado di dimostrarlo completamente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato. In caso di allacciamento a una nuova fonte, per fornire la prova non dovrebbe essere necessario dimostrare il rispetto del parametro per l’intero ciclo annuale successivo . Dovrebbe piuttosto essere sufficiente provare tale allacciamento e la qualità della nuova fonte in passato. 38. Se tuttavia, in mancanza di altre prove, dovesse essere necessario presentare valori di misurazione per un intero anno successivo, deve essere possibile produrre tali prove nell’ambito del procedimento giurisdizionale, al fine di respingere la censura della [OSCURATO:PERSONA]. 39. Con riguardo al superamento del valore di parametro, la Corte ha già riconosciuto prove della [OSCURATO:PERSONA] relative al periodo successivo alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Tali successivi superamenti dimostravano in primo luogo che alla scadenza del termine non erano ancora state adottate tutte le misure necessarie per far cessare l’infrazione. In secondo luogo, essi dimostravano che lo Stato membro ha costantemente tralasciato («défaut persistant») di adottare le misure necessarie a porre termine alla violazione ( 16 ). Per provare un siffatto inadempimento sistematico e continuato, la [OSCURATO:PERSONA] può presentare prove riferite a un periodo successivo alla scadenza del termine impartito ( 17 ). 40. Se tuttavia, con tali prove, la [OSCURATO:PERSONA] può provare infrazioni, anche lo Stato membro interessato deve poter presentare siffatte prove a proprio discarico. Ciò è richiesto dal principio della parità delle armi, che costituisce un necessario corollario della stessa nozione di processo equo, garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 18 ), ed è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti ( 19 ). Esso implica che tutte le parti, ivi compresi gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni ( 20 ), debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari ( 21 ). 41. L’ammissibilità di prove relative al periodo successivo alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non modifica tuttavia nulla, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, per quanto riguarda la data rilevante per l’accertamento di un inadempimento, poiché le informazioni concernenti periodi successivi vengono prese in considerazione solo al fine di trarre conclusioni sulla situazione a tale data. 42. In merito all’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny, dall’osservanza del valore di parametro a partire dal 3 novembre 2022 deriva in ogni caso che in tale unità, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata. 2. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Wanquetin (062000861), Passo di Calais, Hauts -de-France 43. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Wanquetin (062000861) del dipartimento del Passo di Calais nella regione degli Hauts-de-France sono allacciati 727 utenti. Prima del 14 aprile 2023 tre valori di misurazione consecutivi erano al di sotto del valore di parametro, ma il 5 giugno, il 5 ottobre e il 18 dicembre di tale anno il valore di parametro è stato nuovamente superato. 44. L’unità di distribuzione d’acqua potabile in esame costituisce pertanto un esempio di osservanza solo temporanea del valore di parametro, che appunto non è atta a dimostrare che alla scadenza del termine previsto nel parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] abbia eliminato la causa dei superamenti. 45. Per tale ragione occorre constatare che, con riferimento all’unità di distribuzione d’acqua potabile di Wanquetin, il primo motivo di ricorso deve essere accolto. 3. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Arconcey (021000666), Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] 46. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Arconcey (021000666) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 223 utenti. In base alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’ultima constatazione di superamento del valore di parametro risale al 9 febbraio 2023. In precedenza i valori di di misurazione dei nitrati avevano manifestato siffatti superamenti per diversi anni con picchi tra 60 e 70 mg/l. A partire dal 12 aprile 2023, si registrano per contro valori di misurazione nettamente al di sotto del valore di parametro, perlopiù tra 30 e 40 mg/l. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che tale unità di distribuzione è stata allacciata nel marzo 2023 a un’altra rete di acqua potabile. 47. I valori di misurazione confermano quindi che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Arconcey alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata in maniera duratura. 4. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Charencey (021000834), Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] 48. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charencey (021000834) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 36 utenti. Secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], a partire dall’8 dicembre 2022 i valori di misurazione si collocano nettamente al di sotto del valore di parametro, perlopiù al di sotto di 20 mg/l. Il motivo risiede probabilmente nell’allacciamento a un’altra rete di acqua potabile avvenuto a gennaio 2023. In precedenza si registravano occasionalmente superamenti di rilievo. 49. Anche in questo caso i più recenti valori di misurazione confermano che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charencey alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata in modo duraturo. 5. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Saint-Seine- l’Abbaye (021001229) , Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] 50. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Saint-Seine-l’Abbaye (021001229) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 307 utenti. Secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], dal 6 marzo 2023 i valori di misurazione si collocano, con tendenza decrescente, al di sotto del valore di parametro. 51. I più recenti valori di misurazione confermano quindi che anche nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Saint-Seine-l’Abbaye alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata in modo duraturo. 6. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Turcey (021001767), Côte -d’Or, Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] 52. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Turcey (021001767) del dipartimento della Côte-d’Or nella regione della Borgogna-[OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 177 utenti. Secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], tra il 2 gennaio e il 25 settembre 2023 i valori di misurazione erano al di sotto del valore di parametro, tuttavia il 29 novembre 2023 si è verificato un netto superamento e anche il 24 gennaio 2024 il valore di parametro è stato nuovamente superato. Da allora i valori di misurazione si collocano al di sotto del valore di parametro. 53. I menzionati superamenti indicano che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Turcey alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati non era ancora stata eliminata in modo duraturo. 7. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Charmes (052001856), Haute-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 54. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charmes (052001856) del dipartimento della Haute-[OSCURATO:PERSONA] nella regione del [OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 148 utenti. L’ultimo superamento del valore di parametro risale al 28 ottobre 2022. Da allora i valori di misurazione si collocano al di sotto di esso, da ultimo con tendenza decrescente. 55. Tali valori di misurazione consentono di concludere che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Charmes alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati era stata eliminata. 8. Unità di distribuzione d’acqua potabile di Fays (052000917), Haute-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 56. Alla rete dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Fays (052000917) del dipartimento della Haute-[OSCURATO:PERSONA] nella regione del [OSCURATO:PERSONA] sono allacciati 65 utenti. Dal 10 febbraio 2023 i valori di misurazione si collocano al di sotto del valore di parametro, con un’eccezione il 28 agosto 2023, tuttavia senza uno scostamento rilevante. 57. Il menzionato superamento nonché l’esigua differenza dei valori di misurazione rispetto al valore di parametro indicano che nell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Fays alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la causa di superamento del valore di parametro per i nitrati non era ancora stata eliminata. 9. Conclusione intermedia 58. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati pari a 50 mg/l per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso, ad eccezione delle unità di distribuzione di Chevregny, Arconcey, Charencey, Saint-Seine-l’Abbaye e Charmes, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile. C. Provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità dell’acqua potabile (secondo motivo di ricorso) 59. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con riferimento alle 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile. 60. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, quando le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, occorre adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. Inoltre, occorre dare priorità alle misure di esecuzione relative a tali provvedimenti, tenendo conto tra l’altro dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana. 61. Tale obbligo, così come l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile, costituisce per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di risultato ( 22 ) consistente nel garantire l’osservanza dei valori di parametro. Esso è legato a un dovere di celerità in quanto i provvedimenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, devono essere adottati «quanto prima» e con «priorità» ( 23 ). 62. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che si configura una violazione di tale obbligo già per il fatto che i superamenti nelle unità di distribuzione si sono protratti tra sei e 36 anni. 1. Ricevibilità del motivo di ricorso per le cinque unità di distribuzione d’acqua potabile per le quali il superamento del valore di parametro è terminato 63. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene la tesi secondo cui, per le otto zone di distribuzione nelle quali, a suo giudizio, non è possibile accertare un superamento del valore di parametro per i nitrati alla data di riferimento, non sussisterebbe neppure una violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile. 64. Tuttavia tale argomento dev’essere respinto indipendentemente dal risultato dell’analisi del primo motivo di ricorso. È vero che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] non era più tenuta ad adottare altri provvedimenti correttivi per le cinque unità di distribuzione nelle quali la violazione era terminata. Ciò non impedisce tuttavia alla Corte di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato quanto prima e dando loro priorità i provvedimenti necessari per il raggiungimento di tale risultato. 65. È quanto emerge in modo particolarmente evidente nel caso dell’unità di distribuzione d’acqua potabile di Chevregny, dove il superamento si è protratto, secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA], dal 1997 al 2022, quindi per 25 anni. Appare evidente che non è stata posta fine a tale violazione quanto prima e con priorità. 66. È vero che, nel settore degli appalti pubblici, la Corte ha considerato i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] irricevibili, quando alla scadenza del termine fissato nel parere motivato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto o i contratti controversi avevano già esaurito tutti i loro effetti ( 24 ). Si potrebbe seguire tale ragionamento per quanto riguarda le unità di distribuzione in cui, alla data di riferimento, l’infrazione era già terminata ( 25 ). 67. Io intendo tuttavia la citata giurisprudenza come un’eccezione al principio secondo cui, in un procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] non deve dimostrare il proprio interesse specifico ad agire ( 26 ). Tale principio non significa che non sia necessario un interesse ad agire, ma semplicemente che nell’ambito del procedimento per inadempimento tale interesse viene presunto. Una presunzione può però in via eccezionale essere confutata, come è accaduto nei casi citati nell’ambito degli appalti pubblici. 68. Nel caso di specie permane tuttavia un sufficiente interesse a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato quanto prima e dando loro priorità provvedimenti correttivi in tutte le 107 unità. 69. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’infrazione per quanto riguarda tutte le 107 unità di distribuzione. Già per questo la [OSCURATO:PERSONA] ha un legittimo interesse a che la Corte chiarisca tale divergenza di opinioni anche con riferimento alle cinque unità nelle quali l’infrazione è già terminata ( 27 ). 70. In secondo luogo, nel caso di specie sussiste un interesse a che venga accertata l’infrazione anche in quanto il ricorso riguarda molti casi analoghi nei quali una siffatta violazione persiste. Ciò denota che sussiste un certo rischio di ripetizione che può giustificare un interesse ad agire ( 28 ). 71. In terzo luogo, una condanna della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle cinque unità di distribuzione di cui alla presente causa potrebbe assumere rilievo qualora in futuro dovesse essere necessario comminare una penalità e/o una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, seconda frase, TFUE per insufficiente esecuzione della sentenza. Tale constatazione può costituire un indicatore del fatto che la prevenzione effettiva del futuro ripetersi di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione rende necessaria l’adozione di una misura dissuasiva ( 29 ), in quanto sottolineerebbe la gravità della presente infrazione. 72. Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso è ricevibile con riferimento a tutte le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso. 2. Fondatezza del motivo di ricorso 73. Nel merito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere stata in ritardo per quanto riguarda i provvedimenti correttivi, poiché in 52 unità di distribuzione i superamenti sono durati meno di dieci anni. 74. A tal riguardo, non occorre accertare se con ciò la [OSCURATO:PERSONA] riconosca implicitamente l’infrazione per le restanti unità di distribuzione, dal momento che tale argomento disconosce le conseguenze del quadro temporale e procedurale delineato in particolare dall’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile per i provvedimenti correttivi. 75. L’articolo 9, paragrafo 1, della seconda direttiva sull’acqua potabile consentiva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, per un periodo non superiore a tre anni, purché nessuna deroga presentasse un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non potesse essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Ai sensi di tale disposizione era consentita una seconda deroga per un periodo fino a tre anni, previa comunicazione dello Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, prima frase, in circostanze eccezionali uno Stato membro poteva chiedere una terza deroga per un periodo fino a tre anni alla [OSCURATO:PERSONA], che doveva decidere in merito a tale deroga. L’articolo 9, paragrafo 3, prevedeva che lo Stato membro fornisse determinate indicazioni ai fini della concessione di una deroga. Per le deroghe di durata inferiore ai 30 giorni, l’articolo 9, paragrafo 4, prevedeva invece una procedura semplificata. 76. In linea di principio tali disposizioni erano applicabili nel caso di specie, poiché il termine di recepimento della terza direttiva sull’acqua potabile era scaduto solo il 12 gennaio 2023, vale a dire poco prima del parere motivato del 15 febbraio 2023, e poiché in forza dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva le deroghe concesse [dagli [OSCURATO:PERSONA] membri] ai sensi della seconda direttiva [ancora applicabili] alla data di riferimento rimanevano in vigore. 77. In primo luogo, su tale base avrebbe potuto essere applicato un periodo di tolleranza solo se la [OSCURATO:PERSONA] se ne fosse avvalsa. Tuttavia, nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] non ha richiesto deroghe. Senza applicare la normativa sulle deroghe è escluso, però, che si possa accettare, con ritardi di diversi anni senza indicazioni su provvedimenti già attuati, che i provvedimenti correttivi siano stati eseguiti quanto prima e dando loro priorità. 78. In secondo luogo, le norme in materia di deroghe indicano che di regola, secondo il legislatore, le cause di un superamento dovevano essere eliminate entro tre anni. Un termine di ulteriori tre anni presupponeva che la [OSCURATO:PERSONA] fosse informata, consentendole quindi di controllare se sussistevano i presupposti per una deroga. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto imporre il rispetto delle condizioni attraverso il procedimento per inadempimento. Un ulteriore termine di tre anni richiedeva circostanze eccezionali che presupponevano un riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 79. In terzo luogo, sussistono dubbi in merito alla possibilità di considerare soddisfatte le condizioni previste dalla normativa sulle deroghe nel caso di superamento del valore di parametro per i nitrati. [OSCURATO:PERSONA] riconosce infatti che il superamento del valore di parametro per i nitrati mette a rischio la salute dei neonati al di sotto dei sei mesi e delle donne incinte. Di conseguenza, il superamento comporta un potenziale pericolo per la salute umana. Ciò potrebbe significare che tali superamenti devono essere eliminati entro un lasso di tempo notevolmente più breve dei tre anni concessi per una deroga. 80. Di conseguenza, risulta, in linea di principio, inefficace anche l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al margine discrezionale che dovrebbe derivare dal fatto che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della terza direttiva sull’acqua potabile, nel dare priorità ai provvedimenti correttivi, si tiene conto tra l’altro dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana. Tale margine discrezionale non può infatti prolungare sensibilmente il periodo concesso per i provvedimenti correttivi consentendo di eludere le disposizioni sulle deroghe di cui all’articolo 9 della seconda direttiva sull’acqua potabile. 81. Occorre osservare, in aggiunta, che in molti casi dalla durata dei superamenti si deduce che non si è tenuto conto della loro entità o della capacità delle unità di distribuzione interessate. È vero che spesso si tratta di unità molto piccole con alcune centinaia o persino con meno di 100 utenti. Per unità così piccole l’eliminazione di un superamento [dei valori di parametro] può rappresentare un notevole onere economico, specialmente se i costi vengono posti a carico dei pochi utenti. Tuttavia, proprio in molte delle unità di maggiori dimensioni, dove sono coinvolte oltre 1000 o persino diverse migliaia di persone, i superamenti presentano già una ragguardevole durata. In tal senso, il superamento del valore di parametro nell’unità di maggiori dimensioni di Berck-sur-Mer (062000460), dipartimento del Passo di Calais, regione degli Hauts de France, che conta 20 611 utenti, ha già raggiunto 26 anni. Nell’allegato A.8 del ricorso si trovano altre otto unità con oltre 1000 utenti nelle quali i superamenti durano da oltre vent’anni ( 30 ). Non si riscontrano in tali casi una definizione delle priorità né una ponderazione degli interessi nel loro complesso. 82. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato il più rapidamente possibile provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, prima frase, della terza direttiva sull’acqua potabile. D. Altri provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute umana (terzo motivo di ricorso) 83. Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver limitato l’uso delle acque destinate al consumo umano che hanno superato in modo cronico il valore di parametro per i nitrati, di non aver adottato alcun altro provvedimento correttivo necessario a proteggere la salute umana, e di non aver sufficientemente informato i consumatori. 84. È vero che questo motivo di ricorso, diversamente dagli altri due, non si riferisce espressamente a tutte le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile che sono oggetto della presente causa. Tuttavia, dagli argomenti dedotti a sostegno del motivo, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] lo riferisce a tutte le unità. 85. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anche a proposito di tale motivo di ricorso, che la violazione non sussiste più per le unità nelle quali, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non si rilevava più alcun superamento. Tuttavia tale argomento va respinto anche in questa sede, per le ragioni già illustrate ( 31 ). 86. Occorre anzitutto chiarire se gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] su questo motivo di ricorso siano ricevibili, per poi esaminarne la fondatezza. 1. Sulla ricevibilità 87. Sorgono dubbi sulla ricevibilità in relazione alle differenze tra la seconda e la terza direttiva sull’acqua potabile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], all’avvio del procedimento precontenzioso, nella lettera di messa in mora del 30 ottobre 2020, ha ancora fatto riferimento alla seconda direttiva, mentre a partire dal parere motivato, e in particolare nel ricorso, si richiama alla terza direttiva. 88. In un procedimento per inadempimento, avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e proseguito con riferimento al nuovo atto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] – come già illustrato ( 32 ) – può fondarsi solo sulle disposizioni mantenute nel nuovo atto giuridico. 89. Ai fini della ricevibilità degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma [v. successiva sezione a)], e paragrafo 4 [v. successiva sezione c)], della terza direttiva sull’acqua potabile non erano contenuti nella seconda direttiva. Inoltre occorre esaminare una sottile modifica dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma [v. successiva sezione b)]. a) Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile 90. [OSCURATO:PERSONA] fonda espressamente il terzo motivo di ricorso sui due commi dell’articolo 14, paragrafo 3, della terza direttiva sull’acqua potabile. Ai sensi del primo comma di tale disposizione, indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana. Il secondo comma stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro. 91. Tuttavia solo il primo comma (in larga misura ( 33 )) era presente, come articolo 8, paragrafo 3, nella seconda direttiva sull’acqua potabile, cui ha fatto riferimento la [OSCURATO:PERSONA] nella lettera di messa in mora all’apertura della fase precontenziosa. 92. La presunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, secondo cui una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro dev’essere considerata come un potenziale pericolo per la salute umana, non compare per contro nella corrispondente disposizione della seconda direttiva sull’acqua potabile. Il considerando 27 della seconda direttiva afferma piuttosto che, in caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana. 93. Di conseguenza, nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi sulla presunzione che il superamento del valore di parametro per i nitrati comporti un potenziale pericolo per la salute umana. L’argomento dedotto in tal senso è irricevibile. 94. In linea di principio non si può invece impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di eccepire che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, si deve escludere un potenziale pericolo per la salute umana nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro. Infatti non è possibile privare la [OSCURATO:PERSONA] di tale mezzo di difesa attualmente esistente solo perché la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato troppo presto la lettera di messa in mora. Il margine di manovra che viene così offerto non dovrebbe comunque andare oltre il potere di verifica previsto in origine in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi del considerando 27 della seconda direttiva. b) Opzioni di intervento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile 95. Sebbene, ad una lettura superficiale, l’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile fosse già contenuto, come articolo 8, paragrafo 3, nella [seconda] direttiva, anche la sua applicazione nel caso di specie solleva un problema di ricevibilità. Le due disposizioni coincidono infatti in larga misura solo nella versione tedesca e in quella greca, mentre tutte le altre versioni linguistiche dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile presentano sottili differenze rispetto all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della seconda direttiva sull’acqua potabile. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, almeno implicitamente, a tale versione modificata. 96. L’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della seconda direttiva prevedeva, in caso di potenziale pericolo per la salute umana, tre opzioni di intervento, in primo luogo il divieto di fornitura di acqua, in secondo luogo la limitazione d’uso della stessa e, in terzo luogo, altri provvedimenti necessari a tutela della salute umana. Tutte le tre opzioni erano collegate, come nella versione tedesca e in quella greca dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva, dalla congiunzione «o». Pertanto le autorità competenti potevano scegliere una delle tre opzioni. 97. Tutte le altre versioni linguistiche dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile prevedono per contro che ne sia vietata la fornitura o (in alternativa) limitato l’uso e (in aggiunta) che siano presi tutti gli altri provvedimenti necessari. Pertanto il margine discrezionale si riduce da tre a due opzioni, vale a dire al divieto o alla limitazione, e inoltre può risultare necessario adottare altri provvedimenti. 98. Tale modifica da «o» ad «e» è presente già nella proposta della [OSCURATO:PERSONA], che l’ha resa nota, ma senza fornire spiegazioni ( 34 ). Tuttavia la traduzione in tedesco e in greco della proposta non ha introdotto la modifica. 99. È vero che, indipendentemente da tali differenze nelle versioni linguistiche, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, della terza direttiva sull’acqua potabile induce a ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta tra tutte le tre opzioni di intervento. In definitiva, nella presente causa è tuttavia superfluo accertare tale questione, visto che anche a tale proposito vale il principio secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può fondare le sue censure sul nuovo atto legislativo solo nei limiti in cui mantiene la vecchia normativa. 100. Pertanto, nella presente causa non è ricevibile l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in caso di potenziale pericolo per la salute umana, avrebbe dovuto scegliere tra il divieto di fornitura e la limitazione d’uso. Piuttosto, la [OSCURATO:PERSONA] può sostenere che le autorità competenti disponevano in linea di principio di tutte le tre opzioni. c) Articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile 101. Sorgono dubbi anche in merito alla ricevibilità degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la precisazione degli obblighi di informazione in caso di superamento del valore di parametro per i nitrati da parte dell’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile, che disciplina tali obblighi in modo relativamente dettagliato. Per contro, la seconda direttiva prevedeva soltanto, all’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, che nei casi oggi disciplinati dall’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile i consumatori venissero tempestivamente informati e venissero loro forniti i necessari consigli. Inoltre l’articolo 8, paragrafo 7, stabiliva che, quando sono adottati provvedimenti correttivi, i consumatori ne siano informati, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l’inosservanza dei valori di parametro. 102. L’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile mantiene l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 7, della seconda direttiva sull’acqua potabile di informare i consumatori in caso di superamento di valori di parametro che comportano un potenziale pericolo per la salute umana e di fornire loro i necessari consigli, nonché di informarli quando sono adottati provvedimenti correttivi. 103. Tuttavia, il margine discrezionale di cui godevano gli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare la portata di tali informazioni e consigli ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, della seconda direttiva sull’acqua potabile era più ampio di quello accordato dall’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile. Occorre tener conto di tale margine più esteso, nel valutare nell’ambito della presente causa se la [OSCURATO:PERSONA] abbia osservato i suoi obblighi di informazione. 104. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca informazioni o consigli in misura maggiore di quanto sia necessario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva, neppure nel caso in cui, in base alle circostanze della fattispecie, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, della seconda direttiva apparivano necessari informazioni o consigli aggiuntivi. Infatti, alla data di riferimento la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta, e ancora oggi è soggetta, unicamente alle prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4 ( 35 ). d) Conclusione intermedia 105. Di conseguenza, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sul terzo motivo di ricorso sono irricevibili nella parte in cui invocano le modifiche dell’articolo 14, paragrafi 3 e 4, della terza direttiva sull’acqua potabile rispetto all’articolo 8, paragrafo 3, della seconda direttiva. Ciò riguarda la presunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva, secondo cui un superamento del valore di parametro per i nitrati costituisce un potenziale pericolo per la salute umana, la modifica dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, per quanto riguarda le diverse opzioni di intervento e la precisazione degli obblighi di informazione da parte dell’articolo 14, paragrafo 4. 2. Fondatezza – Rispetto dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile 106. Per provare la fondatezza del terzo motivo di ricorso, vale a dire una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, la [OSCURATO:PERSONA] deve quindi anzitutto dimostrare che il superamento del valore di parametro per i nitrati costituisce un potenziale pericolo per la salute umana. Solo su questa base si può valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato i provvedimenti correttivi necessari. a) Potenziale pericolo per la salute umana 107. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non possa fondarsi sulla presunzione di un potenziale pericolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile, tale questione è relativamente semplice nell’ambito della presente causa. 108. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che un superamento del valore di parametro per i nitrati comporta un pericolo per la salute di donne incinte e neonati al di sotto dei sei mesi. Ciò implica un potenziale pericolo per la salute umana. 109. Tuttavia le parti non concordano sulla sussistenza di eventuali altri potenziali pericoli per la salute umana. In tal senso la [OSCURATO:PERSONA] invoca il principio di precauzione, tuttavia senza ulteriore precisazione tale principio non consente ancora di presumere potenziali pericoli. 110. Una precisazione del genere viene fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il rischio che si sviluppino tumori. L’OMS cita tale rischio in un documento a cui fanno riferimento entrambe le parti ( 36 ). Anche l’agenzia francese Anses ( 37 ), in una relazione inserita agli atti dalla [OSCURATO:PERSONA], conclude per un nesso positivo tra la presenza di nitrati nell’acqua potabile e il rischio di tumore del colon e segnala il sospetto che vi sia un collegamento con tumori alle ovaie e ai reni ( 38 ). Il rifiuto da parte francese di riconoscere i rischi di tumore come potenziale pericolo per la salute umana è pertanto contraddittorio e quindi dev’essere respinto. Tali rischi di tumore comportano piuttosto un ulteriore potenziale pericolo per la salute umana. b) Provvedimenti correttivi 111. Si pone quindi la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato i provvedimenti correttivi richiesti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile a motivo del potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati e a causa dei rischi di tumore. 112. Come già illustrato, nella causa in esame non si può in linea di principio addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] che le autorità competenti abbiano operato una scelta tra i tre tipi di provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, della seconda direttiva sull’acqua potabile. Essi sono, in primo luogo, il divieto di fornitura di acque destinate al consumo umano, in secondo luogo, la limitazione del loro uso e, in terzo luogo, altri provvedimenti necessari. 113. A parere della [OSCURATO:PERSONA], sulla base del potenziale pericolo per la salute umana, avrebbero dovuto essere disposte limitazioni o addirittura divieti per tutte le unità distribuzione d’acqua potabile interessate da superamenti. 114. Sembra tuttavia da escludere che la presenza di nitrati nell’acqua di rubinetto possa giustificare nei casi in esame un divieto di fornitura di acqua di rubinetto. Come espone correttamente la [OSCURATO:PERSONA], è richiesta la fornitura se non altro perché l’approvvigionamento idrico è necessario e possibile in modo sicuro, nonostante la presenza di nitrati, per scopi diversi dall’alimentazione, per esempio per l’igiene personale, per scopi di pulizia o per l’irrigazione di giardini. 115. Si potrebbe tuttavia ipotizzare una limitazione dell’uso dell’acqua di rubinetto per scopi alimentari. Si potrebbe dubitare dell’efficacia di una siffatta limitazione, in quanto la sua attuazione nelle abitazioni private non è realizzabile nella pratica. Non è escluso, nondimeno, un controllo nei ristoranti e nelle mense. Inoltre, un provvedimento amministrativo del genere chiarirebbe meglio l’importanza del potenziale pericolo per la salute umana rispetto a mere indicazioni al riguardo. Di conseguenza la limitazione d’uso dev’essere presa in considerazione, almeno come opzione. 116. La principale alternativa a una limitazione dell’uso consisterebbe nel fornire semplicemente informazioni ai consumatori. Se è vero che le informazioni non devono necessariamente soddisfare i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della terza direttiva sull’acqua potabile, determinati dati appaiono tuttavia indispensabili e devono essere comunicati anche in caso di limitazione dell’uso. 117. Ciò vale in particolare per il superamento del valore di parametro in sé e per il potenziale pericolo per la salute umana che ne deriva. Entrambe le informazioni sono indispensabili affinché i consumatori possano reagire in modo adeguato. 118. Inoltre gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a fornire «consigli» già ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, seconda frase, della seconda direttiva sull’acqua potabile. Essi dovevano quindi perlomeno formulare raccomandazioni per i consumatori su come impiegare l’acqua di rubinetto contaminata alla luce del potenziale pericolo. 119. L’articolo 8, paragrafo 7, della seconda direttiva chiedeva altresì di informare i consumatori quando sono adottati provvedimenti correttivi, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l’inosservanza dei valori di parametro. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] perlomeno riconosce che il superamento del valore di parametro per i nitrati comporta un potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati, sarebbe contraddittorio che le autorità competenti giudicassero trascurabile tale superamento. Ne consegue che avrebbero dovuto essere fornite anche informazioni concernenti i provvedimenti correttivi. 120. Un provvedimento aggiuntivo da prendere almeno in considerazione sarebbe un approvvigionamento alternativo di acqua potabile. In tal senso appare praticamente realizzabile soprattutto la fornitura di acqua in bottiglie. Una fornitura del genere sarebbe certamente utile per gli interessati e potrebbe contribuire, in caso di limitazione dell’uso, a far rispettare tale indicazione, tuttavia di norma i consumatori dovrebbero essere in grado di procurarsi direttamente con acquisti regolari acqua confezionata per scopi alimentari. Nel contempo vi è motivo di temere che proprio nelle unità di distribuzione di dimensioni più ridotte la spesa per detta fornitura risulti sproporzionata ai vantaggi. Pertanto, in linea di principio l’approvvigionamento alternativo di acqua potabile in caso di superamento del valore di parametro per i nitrati non appare necessariamente imposto ai sensi del diritto dell’Unione. Nel singolo caso potrebbe delinearsi una situazione diversa, per esempio per un particolare stato di necessità economiche o per mobilità ridotta, ma occorrerebbe fornire adeguate giustificazioni per fondare un obbligo in tal senso. 121. I provvedimenti da adottare sono decisi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 (articolo 8, paragrafo 4, della seconda direttiva sull’acqua potabile) dalle autorità o da altri organi competenti. La scelta da operare era quindi tra una limitazione dell’uso dell’acqua di rubinetto contaminata e la semplice informazione dei consumatori. A tale proposito dette autorità hanno anche dovuto tener conto dei rischi per la salute umana causati da una limitazione dell’uso di acque destinate al consumo umano. 122. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto esaminare per quali ragioni le autorità o altri organi competenti avessero rinunciato a limitazioni o a determinate informazioni, indicando il motivo per cui tale valutazione non è corretta. 123. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate nelle tabelle allegate alla risposta alla lettera di messa in mora ( 39 ), che elencano in dettaglio i provvedimenti adottati per ciascuna unità di distribuzione d’acqua potabile. Essa afferma in maniera generale che le informazioni non terrebbero conto dei potenziali pericoli di un superamento del valore di parametro per i nitrati. Le informazioni per la popolazione dovrebbero infatti contenere spiegazioni sui potenziali effetti di tale superamento sulla salute umana. 124. Dalle tabelle allegate alla risposta alla lettera di messa in mora emerge tuttavia che in quasi tutte le unità di distribuzione d’acqua potabile in esame è stato vietato o perlomeno sconsigliato l’utilizzo dell’acqua per l’alimentazione di donne incinte e neonati. 125. In base alle indicazioni fornite in tali tabelle, questi gruppi non sono stati avvertiti solo in tre unità, citate anche nell’allegato A.8 del ricorso. Si tratta di Cohons (052001829), Charmes (052001856) e Fays (052000917 [5200106 nell’allegato A.8 del ricorso]), che si trovano tutte nel dipartimento della Haute-[OSCURATO:PERSONA] nella regione del [OSCURATO:PERSONA]. 126. Per stabilire se le limitazioni e informazioni fornite sul rischio per le donne incinte e i neonati fossero sufficienti negli altri casi, sarebbe occorsa una valutazione caso per caso, che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non ha eseguito. 127. Per contro non ci sono informazioni che le autorità francesi abbiano almeno menzionato ai consumatori i rischi di tumore o che abbiano anche solo affrontato tale tema. Anche nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] non si esprime chiaramente a tale riguardo. Se ne deve quindi dedurre che le autorità competenti non hanno adottato i provvedimenti necessari con riguardo a tale potenziale pericolo per la salute umana. 128. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA], non avendo diramato i necessari avvertimenti e consigli in merito al potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati nelle unità di distribuzione di Cohons, Charmes e Fays e in relazione al rischio di tumore riguardante tutti i consumatori in tutte le unità di distribuzione elencate nell’allegato A.8 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della terza direttiva sull’acqua potabile. 129. Il motivo di ricorso in esame dev’essere respinto quanto al resto. V. Sulle spese 130. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti, come nel caso di specie, soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. VI. Conclusione 131. Propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) La Repubblica francese, a)      non avendo adottato i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti minimi relativi al valore di parametro per i nitrati di 50 mg/l per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle unità di distribuzione di Chevregny, Arconcey, Charencey, Saint-Seine-l’Abbaye e Charmes, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; b)      non avendo adottato il più rapidamente possibile provvedimenti correttivi per ristabilire la qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda le 107 unità di distribuzione d’acqua potabile elencate nell’allegato A.8 del ricorso e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2020/2184; e c)      non avendo diramato i necessari avvertimenti e consigli in merito al potenziale pericolo per la salute di donne incinte e neonati nelle unità di distribuzione di Cohons, Charmes e Fays e in relazione al rischio di tumore riguardante tutti i consumatori in tutte le unità di distribuzione elencate nell’allegato A.8 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2020/2184. 2)      Il ricorso è respinto per il resto. 3)      Le spese della [OSCURATO:PERSONA] europea e della Repubblica francese sono compensate. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 2020, L 435, pag. 1). 3 Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1980, L 229, pag. 11). 4 WHO, History of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and nitrite. 5 WHO, [OSCURATO:PERSONA] and Nitrite in Drinking-water, 2016 (WHO/FWC/WSH/16.52, pag. 1). 6 WHO, [OSCURATO:PERSONA] and Nitrite in Drinking-water, 2016 (WHO/FWC/WSH/16.52, pag. 11 e segg.). 7 Direttiva 98/83/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1998, L 330, pag. 32). 8 Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte C, riga 20, della prima direttiva sull’acqua potabile, articolo 4, paragrafo 1, lettera b), articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte B, della seconda direttiva sull’acqua potabile, nonché articolo 4, paragrafo 1, lettera b), articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte B, della terza direttiva sull’acqua potabile. 9 V. sentenza del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo , C-52/08, EU:C:2011:337, punto 39. 10 Sentenza del 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-365/97, EU:C:1999:544, punti 35 e 36. 11 Sentenze del 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-365/97, EU:C:1999:544, punto 36, e del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo , C-52/08, EU:C:2011:337, punto 42. 12 Sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia , C-416/07, EU:C:2009:528, punto 28; del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo , C-52/08, EU:C:2011:337, punto 42, e del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IVA - regime applicabile ai mercati a termine) , C-276/19, non pubblicata, EU:C:2020:368, punto 39. 13 In tal senso, sulle direttive sull’acqua potabile vigenti in precedenza, le sentenze del 14 novembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C-316/00 , EU:C:2002:657 , punto 37, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C‑481/22, EU:C:2024:85, punto 65. 14 Sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 51, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C-481/22, EU:C:2024:85, punto 43. 15 Sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 65. 16 Sentenze del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone) , C-661/20, EU:C:2022:496, punti da 94 a 97; del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 55, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C-481/22, EU:C:2024:85, punto 81. 17 Sentenze del 26 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C-494/01 , EU:C:2005:250 , punto 37 , e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria, C-488/15 , EU:C:2017:267 , punto 42 ). 18 Sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio , C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 128. 19 V. sentenze del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. , C-305/05, EU:C:2007:383, punto 31), e del 28 luglio 2016, Conseil des ministres , C-543/14, EU:C:2016:605, punto 40. 20 V. in tal senso sentenze del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 53), del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA] (C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, EU:C:2010:541, punto 89), e del 10 settembre 2020, Romania/[OSCURATO:PERSONA] (C-498/19 P, EU:C:2020:686, punto 75). 21 V. sentenze del 28 luglio 2016, Conseil des ministres , C-543/14, EU:C:2016:605, punto 40; del 16 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] , C-682/15, EU:C:2017:373, punto 96, e del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio , C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 128. 22 Sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 95. 23 Sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Valori parametrici di arsenico e fluoruro) , C-197/22, EU:C:2023:642, punto 96, e del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile) , C-481/22, EU:C:2024:85, punto 108. 24 Sentenze del 31 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-362/90, EU:C:1992:158, punti 11 e 13, e dell’11 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia , C-237/05, EU:C:2007:592, punto 29. 25 V. il precedente paragrafo 58. 26 Sentenze del 4 aprile 1974, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] , 167/73, EU:C:1974:35, punto 15; del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Germania , C-20/01 e C-28/01, EU:C:2003:220, punto 29, e del 18 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Rimborso dell’IVA – Fatture) , C-371/19, non pubblicata, EU:C:2020:936, punto 45. 27 V. sentenza del 10 marzo 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-199/85, EU:C:1987:115, punti 8 e 9. 28 Sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA] , 92/78, EU:C:1979:53, punto 32; del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] , C-362/05 P, EU:C:2007:322, punto 50, e del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio , C-430/16 P, EU:C:2018:668, punto 64. 29 V. sentenze del 9 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] , C-121/07, EU:C:2008:695, punto 69; del 17 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , C-496/09, EU:C:2011:740, punto 89, e del 27 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Trattamento delle acque reflue urbane) C-515/23, EU:C:2025:209, punto 93. 30 Verton (062000461), Passo di Calais, Hauts-de-France: 1947 utenti, 26 anni; Wavignies (060001115), Oise, Hauts-de-France: 1200 utenti, 25 anni; CCSSOM [OSCURATO:PERSONA] (051001447), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 1861 utenti, 36 anni; Pars-lès-Romilly-[OSCURATO:PERSONA] (010000235), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 3122 utenti, 15 anni; Marigny-Saint-[OSCURATO:PERSONA] (010000239), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 4032 utenti, 25 anni; [OSCURATO:PERSONA]-Saint-Georges (077001446), Seine-et-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France: 1214 utenti, 28 anni; Méréville (091000168), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France: 3271 utenti, 21 anni; Argent-sur-Sauldre (018000133), Cher, Centro-Valle della Loira: 2285 utenti, 25 anni, e Dammarie (028000808), Eure-et-Loir, Centro-Valle della Loira: 1551 utenti, 24 anni. 31 V. i precedenti paragrafi da 63 a 70. 32 V. il precedente paragrafo 20. 33 V. al riguardo i successivi paragrafi 95 e segg. 34 Articolo 12 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), COM(2017) 753 final. 35 V. il precedente paragrafo 94. 36 V. il precedente paragrafo 3. 37 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro, [OSCURATO:PERSONA]). 38 Évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrites (luglio 2022), pag. 194. 39 L’allegato A.2 del ricorso contiene diversi allegati della risposta alla lettera di messa in mora. Il secondo allegato, pagg. da 138 a 152, cita in dettaglio provvedimenti delle autorità sanitarie, il terzo allegato, pagg. da 153 a 169, menziona informazioni e consigli.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris