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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00614/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12285/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2357/2022 depositata il 23/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un risarcimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i danni derivanti da immissioni sonore provocate da quest'ultimo, durate molti anni.

Brusamonti suonava infatti la batteria nella casa adiacente a quella di Baraldi.

Il danneggiato ha iniziato una procedura esecutiva per ottenere il pagamento dell'iniziale somma di circa 12 mila euro (più spese del giudizio).

Ma, nelle more del giudizio di appello, i due hanno concluso una transazione, ed il Brusamonti ha corrisposto la somma convenutacon tale accordo.

Successivamente, però , la Corte di Appello di Bologna ha ridotto l'ammontare del risarcimento iniziale. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato una causa, davanti al G iudice di pace di Piacenza, per avere la restituzione della differenza tra quanto pagato in base alla transazione e quanto stabilito dalla Corte di Appello, causa che è stata poiriunita con quella di opposizione a precetto.

IlTribunale di Piacenza ha deciso le due cause riunite nel modo seguente.

Ha ritenuto che la transazione si dovesse interpretare nel senso che tutto copriva, e che dunque non avrebbe avuto rilievo l'esito del giudizio di appello in corso, salvo per le spese di quest'ultimo;tuttavia non copriva le spese del primo grado di giudizio.Di conseguenza ha reputato che, detratto quanto corrisposto dal Brusamonti, residuavano a suo carico altre somme. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso questa sentenza adducendo, prevalentemente, che la transazione non poteva intendersi come l'aveva intesa il Tribunale, ossia come se fosse irrilevante l'esito del giudizio di appello in corso,bensì era da intendersi come condizionata interamente a tale esito.

H a inoltre eccepito che la somma da lui corrisposta andava imputata anche alle spese del giudizio di primo grado a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.

La pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna , che ha deciso nel modo seguente.

In primis, ha ritenuto che la transazione tutto avesse coperto, ossia non fosse condizionata dal futuro esito della decisione di appello , con la conseguenza che la lite risultava interamente definita dalla transazione e che pertanto non avrebbe inciso l'esito del giudizio in corso in appello, salvo per le relative spese.

M a, nello stesso tempo, a differenza di quanto reputato dal Tribunale, la transazione copriva anche le spese del primo grado, essendo stata stipulata dopo che tale giudizio si era concluso.

Ha presentato il Baraldi ricorso, con tre motivi, illustrati pure conmemoria. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorsoe memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che, pur avendo il ricorrente correttamente ritenuto che la transazione tuttocopriva e non era rivedibile all'esito del giudizio di appello, salvo c he per le spese di quest'ultimo, tuttavia avrebbe avanzato una pretesa a ciò incoerente , in quanto non si è limitato a chiedere ciò che non era coperto dalla transazione (già adempiuta), ossia le spese del secondo grado, ma ha chiesto la corresponsione pure di quelle di primo grado, come nuovamente liquidate in appello, oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado: tutte spese,queste, coperte dalla transazione. 2.1Con il primo motivo si fanno valere due censure: la prima è di violazione dell'art. 1965 c.c. e l a seconda di violazione dell'art. 1362 c.c.

Entrambe attengono atale ratio decidendi .

Ad avviso del ricorrente,la sentenza della Corte di Appello sopravvenuta alla transazione ha costituito un nuovo e diverso titolo esecutivo, in base al quale il ricorrente ha agito, notificando precetto, relativamente alle somme in quella sentenza determinate.

Dunque,avrebbe errato la Corte di Appello nel dichiarare il contrario, e ciò in quanto non avrebbetenuto conto del comportamento della controparte che, agendo a sua volta per la restituzione dell'eccedenza, avrebbe rinunciato alla transazione.

Inoltre, per come riconosciutodalla Corte di Appello, la sentenza di secondo grado sopravvenuta alla transazione avrebbe dovuto essere integrata da quest'ultima; dunque, la stessa Corte di Appello ha ammesso che si è formato un nuovo titolo esecutivo.

Ancora, ed è l'oggetto della seconda censura, in base all'art. 1362 c.c. scopo delle parti sarebbe stato coprire quanto deciso in primo grado, lasciando invece non investito dalla transazione quanto sarebbe stato deciso dall'appello, ancora non definito al momento dell'accordo. 2.2 Il motivo è inammissibile.

Come si è visto, la sentenza impugnata ha interpretato la transazione nel senso che essa copriva quanto fino a quel momento controverso, comprese le statuizioni del primo grado, non investendo solo le spese del secondo grado.

La stessa pronunciaha ritenuto che tale sarebba stata all'inizio la proposta interpretativa dello stesso ricorrente, il quale però,effettuata una premessa analoga, aveva chiesto poi un petitumdifferente.

Ora, la censura mossa a tale interpretazione è del tutto insufficiente, in quanto il ricorrente non indicain base a che cosa la transazione doveva dirsi condizionata, o meglio, rivedibile alla luce della sopravvenientedecisione di appello.

Più precisamente, non indica in base a che cosa – se in base al tenore letterale dell'atto, peraltro non riportato, o in base ad altro - la transazione non sarebbe stata un titolo esecutivo completo, dovendo essere integrato con lasentenza di appello.

La tesi per cui quanto liquidato nella sentenza di secondo grado che, non rientrando nello spettro della transazione, poteva essere legittimamente preteso non è quindi frutto di una censura sufficiente alla decisione impugnata.

A fronte della interpretazione resa da quest'ultima, secondo la quale la transazione non ha incluso soltanto le spese del secondo grado di giudizio, il ricorrente non indica, ancora si rimarca, in base a quale canone ermeneutico ed a quale criterio invece dovesse intendersi che non era stato investito tutto ciò che la pronuncia di secondo grado avrebbe deciso. 2.3 Con la memoria il ricorrente argomenta ulteriormente e pone la seguente alternativa: o la transazione è novativa, ed allora autorizza a richiedere di più; oppure non lo è, ed allora andava pronunciata la cessazione della materia del contendere.

Tutto questo è evidentemente inammissibile per tardività. 2.4 Il motivo, dunque, in entrambe le censureè del tutto aspecificorispetto alla ratio decidendi, che critica so lta n to, in ultima analisi, con affermazioni generiche ed apodittiche, contrapponendo alla interpretazionedel giudice di appello una interpretazione opposta o quantomeno diversa, ma senza fornireargomenti che specificamente la sorreggano. 3.1 I l secondo motivo denuncia violazione dell’art. 96 , secondo comma c.p.c.

Il giudice di primo grado aveva condannato Brusamonti al pagamento delle spese da responsabilità aggravata per instaurazionedi una lite temeraria e abuso del processo.

Quello di appello, nella decisione qui impugnata, ha ritenuto innanzitutto tale condanna in contraddizione con la compensazione delle spese di lite; per di più, ha osservato come essa sia incompatibile con il parziale accoglimentodell’appello a vantaggio del Brusam o nti.

Il ricorrente contesta ora questa ratio decidendi, ribadendo la correttezza della sentenza del primo grado, ostende ndo la lista delle difese e delle iniziative giudiziarie della controparte.

In sostanza, a confutazione della sentenza qui impugnata, ha ribadito le ragioni che avevano portato il giudice di prime cure a porre a carico della controparte le spese da responsabilità processuale aggravata.

Conclude dunque affermando che La Corte d’Appello pertanto non poteva giustificare con la mera sussistenza di una compensazione parziale, la riforma della sentenza di primo grado, ma doveva strutturare il proprio convincimento sulla scorta dei fatti di causa, fornendo una adeguata motivazione sotto il profilo tecnico . 3.2Il motivo è privo di consistenza.

Inprimis, rientra nella discrezionalità del giudice di merito il riconoscimento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, non censurabile se non per difetto di motivazione (Cass. 7222/2022).

E comunque, nel caso de quo, la decisione è motivata non solo dalla incompatibilità, propria della sentenza di primo grado, tra la responsabilità aggravata e la compensazione delle spese di lite (principio assolutamente ovvio considerato il dettato normativo; e cfr. Cass. 26544/2024).

A ciò si aggiunge infatti l’accoglimento parziale dell’appello, a sua voltaincompatibile con la responsabilità processuale aggravata. 4.1Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Si duole il ricorrente della compensazione delle spese di lite, che ritiene erronea proprio alla luce del comportamento abusivo (del processo) della controparte. 4.2 Anche questa censura non ha pregio.

Invero, nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. 26912/2020).

Senza tacere del fatto che vi è stata in appello soccombenza reciproca.

5. Il ricorso va dunque rigettato .

Le spese meritano compensa zione in ragione della complessa sequenza processuale della lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Rigettail ricorso c ompensa ndo le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12285/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2357/2022 depositata il 23/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un risarcimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i danni derivanti da immissioni sonore provocate da quest'ultimo, durate molti anni. Brusamonti suonava infatti la batteria nella casa adiacente a quella di Baraldi. Il danneggiato ha iniziato una procedura esecutiva per ottenere il pagamento dell'iniziale somma di circa 12 mila euro (più spese del giudizio). Ma, nelle more del giudizio di appello, i due hanno concluso una transazione, ed il Brusamonti ha corrisposto la somma convenutacon tale accordo. Successivamente, però , la Corte di Appello di Bologna ha ridotto l'ammontare del risarcimento iniziale. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato una causa, davanti al G iudice di pace di Piacenza, per avere la restituzione della differenza tra quanto pagato in base alla transazione e quanto stabilito dalla Corte di Appello, causa che è stata poiriunita con quella di opposizione a precetto. IlTribunale di Piacenza ha deciso le due cause riunite nel modo seguente. Ha ritenuto che la transazione si dovesse interpretare nel senso che tutto copriva, e che dunque non avrebbe avuto rilievo l'esito del giudizio di appello in corso, salvo per le spese di quest'ultimo;tuttavia non copriva le spese del primo grado di giudizio.Di conseguenza ha reputato che, detratto quanto corrisposto dal Brusamonti, residuavano a suo carico altre somme. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso questa sentenza adducendo, prevalentemente, che la transazione non poteva intendersi come l'aveva intesa il Tribunale, ossia come se fosse irrilevante l'esito del giudizio di appello in corso,bensì era da intendersi come condizionata interamente a tale esito. H a inoltre eccepito che la somma da lui corrisposta andava imputata anche alle spese del giudizio di primo grado a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale. La pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna , che ha deciso nel modo seguente. In primis, ha ritenuto che la transazione tutto avesse coperto, ossia non fosse condizionata dal futuro esito della decisione di appello , con la conseguenza che la lite risultava interamente definita dalla transazione e che pertanto non avrebbe inciso l'esito del giudizio in corso in appello, salvo per le relative spese. M a, nello stesso tempo, a differenza di quanto reputato dal Tribunale, la transazione copriva anche le spese del primo grado, essendo stata stipulata dopo che tale giudizio si era concluso. Ha presentato il Baraldi ricorso, con tre motivi, illustrati pure conmemoria. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorsoe memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che, pur avendo il ricorrente correttamente ritenuto che la transazione tuttocopriva e non era rivedibile all'esito del giudizio di appello, salvo c he per le spese di quest'ultimo, tuttavia avrebbe avanzato una pretesa a ciò incoerente , in quanto non si è limitato a chiedere ciò che non era coperto dalla transazione (già adempiuta), ossia le spese del secondo grado, ma ha chiesto la corresponsione pure di quelle di primo grado, come nuovamente liquidate in appello, oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado: tutte spese,queste, coperte dalla transazione. 2.1Con il primo motivo si fanno valere due censure: la prima è di violazione dell'art. 1965 c.c. e l a seconda di violazione dell'art. 1362 c.c. Entrambe attengono atale ratio decidendi . Ad avviso del ricorrente,la sentenza della Corte di Appello sopravvenuta alla transazione ha costituito un nuovo e diverso titolo esecutivo, in base al quale il ricorrente ha agito, notificando precetto, relativamente alle somme in quella sentenza determinate. Dunque,avrebbe errato la Corte di Appello nel dichiarare il contrario, e ciò in quanto non avrebbetenuto conto del comportamento della controparte che, agendo a sua volta per la restituzione dell'eccedenza, avrebbe rinunciato alla transazione. Inoltre, per come riconosciutodalla Corte di Appello, la sentenza di secondo grado sopravvenuta alla transazione avrebbe dovuto essere integrata da quest'ultima; dunque, la stessa Corte di Appello ha ammesso che si è formato un nuovo titolo esecutivo. Ancora, ed è l'oggetto della seconda censura, in base all'art. 1362 c.c. scopo delle parti sarebbe stato coprire quanto deciso in primo grado, lasciando invece non investito dalla transazione quanto sarebbe stato deciso dall'appello, ancora non definito al momento dell'accordo. 2.2 Il motivo è inammissibile. Come si è visto, la sentenza impugnata ha interpretato la transazione nel senso che essa copriva quanto fino a quel momento controverso, comprese le statuizioni del primo grado, non investendo solo le spese del secondo grado. La stessa pronunciaha ritenuto che tale sarebba stata all'inizio la proposta interpretativa dello stesso ricorrente, il quale però,effettuata una premessa analoga, aveva chiesto poi un petitumdifferente. Ora, la censura mossa a tale interpretazione è del tutto insufficiente, in quanto il ricorrente non indicain base a che cosa la transazione doveva dirsi condizionata, o meglio, rivedibile alla luce della sopravvenientedecisione di appello. Più precisamente, non indica in base a che cosa – se in base al tenore letterale dell'atto, peraltro non riportato, o in base ad altro - la transazione non sarebbe stata un titolo esecutivo completo, dovendo essere integrato con lasentenza di appello. La tesi per cui quanto liquidato nella sentenza di secondo grado che, non rientrando nello spettro della transazione, poteva essere legittimamente preteso non è quindi frutto di una censura sufficiente alla decisione impugnata. A fronte della interpretazione resa da quest'ultima, secondo la quale la transazione non ha incluso soltanto le spese del secondo grado di giudizio, il ricorrente non indica, ancora si rimarca, in base a quale canone ermeneutico ed a quale criterio invece dovesse intendersi che non era stato investito tutto ciò che la pronuncia di secondo grado avrebbe deciso. 2.3 Con la memoria il ricorrente argomenta ulteriormente e pone la seguente alternativa: o la transazione è novativa, ed allora autorizza a richiedere di più; oppure non lo è, ed allora andava pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tutto questo è evidentemente inammissibile per tardività. 2.4 Il motivo, dunque, in entrambe le censureè del tutto aspecificorispetto alla ratio decidendi, che critica so lta n to, in ultima analisi, con affermazioni generiche ed apodittiche, contrapponendo alla interpretazionedel giudice di appello una interpretazione opposta o quantomeno diversa, ma senza fornireargomenti che specificamente la sorreggano. 3.1 I l secondo motivo denuncia violazione dell’art. 96 , secondo comma c.p.c. Il giudice di primo grado aveva condannato Brusamonti al pagamento delle spese da responsabilità aggravata per instaurazionedi una lite temeraria e abuso del processo. Quello di appello, nella decisione qui impugnata, ha ritenuto innanzitutto tale condanna in contraddizione con la compensazione delle spese di lite; per di più, ha osservato come essa sia incompatibile con il parziale accoglimentodell’appello a vantaggio del Brusam o nti. Il ricorrente contesta ora questa ratio decidendi, ribadendo la correttezza della sentenza del primo grado, ostende ndo la lista delle difese e delle iniziative giudiziarie della controparte. In sostanza, a confutazione della sentenza qui impugnata, ha ribadito le ragioni che avevano portato il giudice di prime cure a porre a carico della controparte le spese da responsabilità processuale aggravata. Conclude dunque affermando che La Corte d’Appello pertanto non poteva giustificare con la mera sussistenza di una compensazione parziale, la riforma della sentenza di primo grado, ma doveva strutturare il proprio convincimento sulla scorta dei fatti di causa, fornendo una adeguata motivazione sotto il profilo tecnico . 3.2Il motivo è privo di consistenza. Inprimis, rientra nella discrezionalità del giudice di merito il riconoscimento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, non censurabile se non per difetto di motivazione (Cass. 7222/2022). E comunque, nel caso de quo, la decisione è motivata non solo dalla incompatibilità, propria della sentenza di primo grado, tra la responsabilità aggravata e la compensazione delle spese di lite (principio assolutamente ovvio considerato il dettato normativo; e cfr. Cass. 26544/2024). A ciò si aggiunge infatti l’accoglimento parziale dell’appello, a sua voltaincompatibile con la responsabilità processuale aggravata. 4.1Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Si duole il ricorrente della compensazione delle spese di lite, che ritiene erronea proprio alla luce del comportamento abusivo (del processo) della controparte. 4.2 Anche questa censura non ha pregio. Invero, nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. 26912/2020). Senza tacere del fatto che vi è stata in appello soccombenza reciproca. 5. Il ricorso va dunque rigettato . Le spese meritano compensa zione in ragione della complessa sequenza processuale della lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigettail ricorso c ompensa ndo le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
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