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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07222/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2971/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 16 novembre 2020, n. 2971, che ha rigettato l'appello del ricorrente.

Barberini aveva instaurato un giudizio di querela di falso in via principale avverso il verbale redatto dal cancelliere del Tribunale di Rimini, contenente la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all'eredità del padre, nonché avverso le dichiarazioni rese da Torri, per il tramite del proprio difensore, in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile la querela di falso e ha condannato il ricorrente alle spese del processo, nonché al pagamento della somma di euro 6.000 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dal ricorrente unicamente in relazione alla condanna alle spese e alla responsabilità aggravata. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 5 e 7 d.m. 55/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 247/2012": la Corte d'appello, nell'affermare la correttezza della liquidazione delle spese da parte del Tribunale, considerando sia lo scaglione corrispondente a un valore ricompreso tra 2600 e 5200 euro, sia lo scaglione superiore (ritenuto dal giudice più aderente alla fattispecie), avrebbe violato le disposizioni richiamate in quanto avrebbe dovuto applicare i valori minimi Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha motivatamente confermato la liquidazione delle spese operata dal primo giudice, non essendo vincolata - come afferma il Ric. 2021 n. 02377 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -2- ricorrente - ad applicare i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento. 2) Il secondo motivo contesta "omessa valutazione di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti di causa": il motivo, relativo alla condanna ex art. 96, primo comma c.p.c., lamenta che il giudice di merito non abbia considerato "alcuni fatti storici decisivi sia riguardo alla colpa grave sia alla prova del danno".

Il motivo non può essere accolto.

Quanto alla colpa grave, va ricordato che, secondo l'orientamento risalente di questa Corte, "l'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e - ove motivato - non è censurabile in cassazione" (così Cass. 234/1970).

Circa la prova del danno, il giudice d'appello ha ritenuto che il richiedente avesse allegato la natura del pregiudizio subito e gli elementi di fatto necessari alla liquidazione e tale affermazione non è oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente (in memoria il ricorrente deduce di avere formulato delle contestazioni richiamando le pp. 23 - 27 del ricorso, che però unicamente consistono in trascrizione degli atti d'appello).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 02377 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -3- P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°h) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2971/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 16 novembre 2020, n. 2971, che ha rigettato l'appello del ricorrente. Barberini aveva instaurato un giudizio di querela di falso in via principale avverso il verbale redatto dal cancelliere del Tribunale di Rimini, contenente la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all'eredità del padre, nonché avverso le dichiarazioni rese da Torri, per il tramite del proprio difensore, in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Milano. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile la querela di falso e ha condannato il ricorrente alle spese del processo, nonché al pagamento della somma di euro 6.000 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal ricorrente unicamente in relazione alla condanna alle spese e alla responsabilità aggravata. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 5 e 7 d.m. 55/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 247/2012": la Corte d'appello, nell'affermare la correttezza della liquidazione delle spese da parte del Tribunale, considerando sia lo scaglione corrispondente a un valore ricompreso tra 2600 e 5200 euro, sia lo scaglione superiore (ritenuto dal giudice più aderente alla fattispecie), avrebbe violato le disposizioni richiamate in quanto avrebbe dovuto applicare i valori minimi Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha motivatamente confermato la liquidazione delle spese operata dal primo giudice, non essendo vincolata - come afferma il Ric. 2021 n. 02377 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- ricorrente - ad applicare i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento. 2) Il secondo motivo contesta "omessa valutazione di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti di causa": il motivo, relativo alla condanna ex art. 96, primo comma c.p.c., lamenta che il giudice di merito non abbia considerato "alcuni fatti storici decisivi sia riguardo alla colpa grave sia alla prova del danno". Il motivo non può essere accolto. Quanto alla colpa grave, va ricordato che, secondo l'orientamento risalente di questa Corte, "l'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e - ove motivato - non è censurabile in cassazione" (così Cass. 234/1970). Circa la prova del danno, il giudice d'appello ha ritenuto che il richiedente avesse allegato la natura del pregiudizio subito e gli elementi di fatto necessari alla liquidazione e tale affermazione non è oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente (in memoria il ricorrente deduce di avere formulato delle contestazioni richiamando le pp. 23 - 27 del ricorso, che però unicamente consistono in trascrizione degli atti d'appello). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 02377 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -3- P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°h) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de