CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale del Riesame di Milano confermava l'ordinanza del 12 aprile 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, dei reati di cui agli art. 416 e 452 quaterdecies cod. pen., essendo il ricorrente accusato di aver preso parte, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], a un sodalizio volto alla commissione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, essendo in particolare i due coniugi stabili e quasi esclusivi acquirenti di rifiuti consistenti in batterie esauste per veicoli. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale meneghino, Miclescu, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelar', evidenziando che le condotte illecite ascritte a Miclescu sono avvenute fino a quando il mezzo con cui caricava le batterie esauste non è stato sequestrato nell'ambito di altro procedimento penale, essendo pacifico che dal 18 gennaio 2021, data del sequestro, fino all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 4 maggio 2021, Miclescu si è astenuto dal compiere ulteriori acquisti di batterie, né tantomeno si è adoperato per reperire altro mezzo di trasporto dei rifiuti. Doveva quindi escludersi l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di condotte recidivanti, avendo l'indagato cessato da tempo il commercio di batterie esauste, commercio che peraltro era del tutto modesto, atteso che il furgone che era stato utilizzato aveva in realtà una capienza molto limitata, ammontando il valore di ogni transazione di compravendita a circa 70-100 euro. Né era configurabile un pericolo di inquinamento probatorio, atteso che le risultanze delle indagini sono fondate su intercettazioni non alterabili, come pure non vi è pericolo di fuga, disponendo Miclescu di una stabile dimora in Milano alla via Pomposa n. 4, dove vive con la propria famiglia, ben potendo dunque la misura della custodia cautelare in carcere, in caso di mancata remissione in libertà dell'indagato, essere sostituita con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che non è in discussione la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, deve osservarsi che, anche rispetto al giudizio sulle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la decisione impugnata non presenta criticità. Al riguardo deve premettersi che Miclescu è indagato, oltre che del reato di associazione a delinquere, anche del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod.pen., reato rispetto al quale, in forza del combinato disposto degli art. 51 comma 3 bis e 275 comma 3 cod. proc. pen., vige la duplice presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere. Sul punto deve rilevarsi che, a seguito degli interventi della Corte costituzionale (a iniziare dalla sentenza n. 265 del 7 luglio 2010), poi recepiti dal legislatore (I. n. 47 del 16 aprile 2015), quella in esame costituisce una presunzione relativa, superabile cioè qualora siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 2. Tanto premesso, occorre evidenziare che la presunzione normativa non può dirsi superata nel caso di specie, avendo il Tribunale rimarcato che l'indagato è persona normalmente dedita al traffico illecito di rifiuti e inserita in un sodalizio dotato di caratteristiche ben sperimentate, per cui il sequestro del furgone è stato ritenuto un elemento non decisivo al fine di escludere il pericolo di condotte recidivanti, potendo Miclescu, che ha fatto del traffico illecito di rifiuti un lavoro, utilizzare anche mezzi di sua proprietà e altri luoghi adibiti a discarica, e tanto anche in considerazione dell'ampiezza della rete di "clienti" di cui, insieme alla moglie, ha dato prova di disporre l'indagato, il quale peraltro annovera anche un precedente per furto, ciò a riprova della sua marcata indifferenza alle regole. Proprio la qualificata propensione a delinquere di Miclescu, mostratosi noncurante dei gravi rischi per la salute pubblica che comporta il traffico di batterie esauste in cui ha dato prova di essere ampiamente coinvolto, ha indotto i giudici cautelari a ritenere adeguata la sola misura di massimo rigore, essendosi esclusa l'affidabilità del ricorrente nel rispettare misure cautelari meno afflittive, e ciò anche in ragione del fatto che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il ricorrente non ha mostrato segnali concreti di rivisitazione critica della vicenda, avendo egli cercato in sostanza di ridimensionare il proprio ruolo. 3. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto alla valutazione sulle esigenze cautelari e sull'individuazione della misura da applicare, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano dli fatto una differente valutazione di merito, operazione questa che non può trovare ingresso in questa sede, dovendosi in tal senso richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.E3 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Miclescu deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. p