CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07761/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12912/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, come da procura speciale in atti -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- e contro Agenzia delle entrate-riscossione -intimata- Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Calabria, n. 3816/2022, depositata il 9 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) “50 [OSCURATO:SOCIETA].”, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alledichiarazioni Modello 730/2015 (relativ e all’ annualità d'imposta 2014) di un contribuent e avent i domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Crotone. La direzione provinciale di Crotone dell’Agenzia delle entrate sottopose a controllo formale ex art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l a dichiarazionedel contribuente assistit o ed all’esito , ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruoloa carico del dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi « che sarebbero stati richiesti al contribuente». Notificatadall'Agenzia delle Entrate Riscossione la relativ a cartell a di pagamento allo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo l’ ha impugnat a innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone, assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior, anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l'anno 2014 e fino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al « pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente della medesima norma. Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte quarimasto invariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione - e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia» (ovvero la direzione regionale di Roma), e non l'ufficio (la direzione provinciale di Crotone) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al CAF. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aditaha rigettato il ricors o. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloavverso tale sentenza e la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Calabria ha rigettato l’impugnazione. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il dott. [OSCURATO:PERSONA], successivamente depositando memoria. L’Agenzia delle entrate si è difes a con controricorso , mentre l’ Agenzi a delle entrate-riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce « Errore in decidendo. violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 111 cost. e 132 cpc in relazione all’art 360 n 4 cpc», per non avere il giudice a quoritenuto la sentenza di primo grado affetta da vizio assoluto di motivazione. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce « Errore in judicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma, DLgs 241/1997 e dell’art 15 Preleggi cc in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.». Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che la cartell e di pagamento, formataa seguito dell’ iscrizion i a ruolo effettuat e dalla direzione provinciale di Crotone all’esito del controllo exart 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazionedel contribuent e assistit o , fosse viziat a dal dedotto difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente ratione temporis, dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un CAAF-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ovvero dello stesso professionista che ha apposto il visto. Inoltre, secondo il ricorrente, l'ipotizzata incompetenza territoriale da parte di un ufficio dell’Amministrazione finanziaria integrerebbe una causa di annullabilità dell'atto impugnato, secondo la conclusione cui è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce « Errore in judicando. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 12 Preleggi cc, dell’art. 39, comma 1, lettera a) e a-bis) del DLgs 241/1997 e dall’art 3 DLgs 472/1997 nonché dell’art 7 CEDU e degli artt 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.», per non aver i giudici del gravame riconosciuto, in applicazione del favor rei, la diversa quantificazione della sanzione nella misura più favorevole al ricorrente, come risultante dall’art 39, comma 1, lett a), d.lgs n. 241 del 1997, modificato dal d.l. n. 4 del 2019, ovvero nella minor somma, epurata dalle imposte e dagli interessi. 4.Con il quartomotivo il ricorrente deduce « Error in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art 112 cpc in relazione all’art 360, comma 1, n.4 cpc.», per non avere il giudice d’appello emesso alcuna pronuncia in ordine alla questione dell’eccepito difetto della sua legittimazione passiva sostanziale. 4.1. Preliminarmente, appare opportuno trattare in anticipo il secondo motivo di ricorso, per la sua potenziale capacità di assorbimento dei restanti. Il motivo è fondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporisapplicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’ incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado), il ricors o introduttiv o del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 5.Restano assorbit i , per effetto dell’accoglimento del secondo motivo e dell’accertata invalidità, a monte, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, gli ulteriori motividel ricorso. 6.In considerazione della novità della questionee della conseguente recente formazione di unpur nutrito orientamento di legittimità in materia , le spese del merito e quelle di legittimità si compensano. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbit i i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e, decidendo nel merito, accoglie ilricorso introduttiv o di [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimit