CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAGENZIA DELLE ENTRATEAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE– intimate –avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 382/2025, depositata il 17/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08Aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile dell'assistenzafiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico delNumero registro generale 15956/2025Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 10203/2026Data pubblicazione 19/04/2026Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) 50 [OSCURATO:SOCIETA]., apposeil proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioniModello 730/2015 (relative all’annualità d'imposta 2014) di uncontribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenzadell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Catania.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Catania dell’Agenzia delle entratesottopose a controllo formale, ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 n.600, la dichiarazione del contribuente assistito e, all’esito, ritenendoche il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico di FabrizioScarinci, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs.n. 241 del 1997 l'imposta (Irpef), la sanzione e gli interessi.3. Notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la relativacartella di pagamento, il contribuente la impugnava innanzi alla C.t.p.di [OSCURATO:PERSONA], assumendo, tra l’altro, che a seguito della modificadell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge n. 26 del 2019,(che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. n. 4 del 2019) la qualecostituirebbe lex mitior, anche colui che ha apposto il visto infedele adichiarazioni presentate per l'anno 2014 e fino all’entrata in vigore dellalegge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque risponderedell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanzedel controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solodel 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellatoart. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997,prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro cheabbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento diuna somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata»,e non più «di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzionee degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», comenella versione previgente della medesima norma.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 15956/2025Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 10203/2026Data pubblicazione 19/04/2026Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell'art.39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato,l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesadelle somme in questione - e nel caso di specie a provvedere allaformazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamentonotificata dall’agente della riscossione ed impugnata- avrebbe dovutoessere la «direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente inragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base dellesegnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia» (ovverola Direzione regionale di Roma), e non l'ufficio competente in relazioneal domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al CAF4. La C.t.p. adita rigettava il ricorso con sentenza confermata inappello.Contro tale decisione propone ricorso per cassazione FabrizioScarinci con tre motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate edell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazionee/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma, lettera a), e secondocomma, d.lgs. n. 241/1997, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c.Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che lacartella di pagamento - formata a seguito dell’iscrizione a ruoloeffettuata dalla direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] all’esito delcontrollo ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione delcontribuente assistito - fosse viziata dal dedotto difetto diincompetenza del soggetto che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo.Osserva che il comma 2 del ridetto art. 39, vigente ratione temporis,dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articoloe dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogateCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 15956/2025Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 10203/2026Data pubblicazione 19/04/2026dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente inragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base dellesegnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia»,configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di vistoinfedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con lemodalità di cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164 (ovvero, nel caso di specie, ad un CAAF-dipendenti), lacompetenza funzionale e territoriale della Direzione regionaledell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscaledel trasgressore, per tale dovendosi necessariamente intendere non ilcontribuente ma lo stesso professionista che ha apposto il visto.Inoltre, secondo il ricorrente, l'ipotizzata incompetenza territoriale daparte di un Ufficio dell’Amministrazione finanziaria integrerebbe unacausa di annullabilità dell'atto impugnato.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 12 preleggi c.c., dall’art.39, comma 1, lettera a) e a-bis) del d.lgs. n. 241/1997 e dall’art. 3d.lgs. n. 472/1997 nonché dell’art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,Censura la sentenza per non aver i giudici del gravamericonosciuto, in applicazione del principio del favor rei, la diversaquantificazione della sanzione nella misura più favorevole al ricorrente,come risultante dall’art. 39, comma 1, lett a), d.lgs. n. 241 del 1997,modificato dal d.l. n. 4 del 2019.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.,Censura la condanna al pagamento delle spese non avendo la Corteminimamente considerato l’assoluta novità della questione trattata eCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 15956/2025Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 10203/2026Data pubblicazione 19/04/2026neppure i mutamenti della giurisprudenza di merito sulle questionidirimenti.4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguenteassorbimento degli altri due.4.1. Con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra lestesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, previstadall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il vistodi conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alladichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 deld.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegueche, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizionea ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pariall'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebberostati richiesti al contribuente, appartiene alla Direzione regionaledell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscaledel trasgressore, e non può essere derogata, pena l'illegittimitàdell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n.11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n.14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n.14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n. 14750/2024; Cass. n.14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n.14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n.11799/2024; Cass. n. 11790/2024; ancora, più recentemente, Cass.n. 19908/2025, Cass. n. 5025/2025; Cass. n. 7761/2025;)4.2. Si è in particolare ritenuto che il comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n.241 del 1997 risulta norma attributiva di una competenza funzionalealle direzioni regionali dell’Agenzia, individuate in relazione al domiciliofiscale del trasgressore, anche con riferimento alla fattispecie nellaquale l’Amministrazione proceda direttamente all’iscrizione a ruoloCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 15956/2025Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 10203/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero statirichiesti al contribuente, segnalando, ad ulteriore conforto di talesoluzione, che essa è in linea con la ratio complessiva della norma, cheè quella di accentrare, su base regionale, la competenza sui rapportidell’Agenzia con i soggetti deputati a rilasciare visti di conformità. Ratiocoerente, del resto, con quanto già disposto dal d.m. Finanze 12 luglio1999, intitolato «Individuazione degli uffici competenti per le attività egli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante normeper l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per leimprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti,adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164», che (visto l'art. 28 del regolamento recante norme perl'assistenza fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31maggio 1999, n. 164, che attribuisce al Dipartimento delle entrate laindividuazione, con propri provvedimenti organizzativi, degli ufficicompetenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV delcitato regolamento) ha attribuito tra l’altro alle direzioni regionali delleentrate la competenza all'autorizzazione all’attività di assistenzafiscale, la funzione di tramite con l’organo del Ministero obbligato allatenuta degli albi dei C.A.A.F., alcune competenze procedurali in meritoalla richiesta di autorizzazione all'esercizio della facoltà di rilasciare ilvisto di conformità o l'asseverazione, nonché l’esercizio della funzionedi vigilanza di cui agli artt. 10 e 25.5. Per l’effetto, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, va cassatala sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. e va accolto,nei termini sinora evidenziati, il ricorso originario.6. La recente formazione del richiamato orientamento di legittimitàin materia giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di meritoe di quello di legittimità.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 15956/2025Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 10203/2026Data pubblicazione 19/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del ricorrente neitermini di cui in motivazione; compensa le spese dei gradi di merito edel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’08 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7