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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 10151/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17968/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.A.

Martini n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TRENTO n. 1185/2024 deposi- tata il 26/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha conferito incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per modificare un furgone al fine di trasformarlo in un camper.

In seguito alla conclusione dei lavori, Casagrande ha riscontrato presunte difformità e problematiche che hanno compromesso l'utilizzo del veicolo.

Egli ha rilevato anche la presenza di documentazione tecnica che non consentiva un corretto collaudo presso gli enti preposti.

Pertanto, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trento un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.

Con il decreto di fissazione dell’udienza, il Tribunale ha formulato quesiti al c.t.u., incaricandolo di verificare le modifiche eseguite, la loro conformità alla regola dell’arte e la documentazione tecnica del veicolo.

Gli è stato inoltre richiesto di valutare i costi necessari per la regolarizzazione o il ripristino del mezzo e di favorire un tentativo di conciliazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che Casagrande avesse agito non come consumatore, bensì come professionista e che la tipologia contrattuale dov esse qualificarsi come appalto, non rientrando nelle fattispecie del codice del consumo.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile la normativa sul foro del consumatore, rigettando l’eccezione di incompetenza.

Con ordinanzain epigrafe il Tribunale ha integrato i quesiti già formulati al c.t.u.

Avverso tale ordinanza ricorrela [OSCURATO:PERSONA] per regolamento necessario di competenza con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo denuncia « incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per inapplicabilità del codice del consumo alla fattispecie in esame, qualificabile come appalto e non come vendita».Il secondo motivo denuncia «incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per non riconducibilità dell’arch.Casagrande alla natura di consumatore ex art. 3, comma 1, lett.

A), d.lgs. n. 206/2005».Il terzo motivo denuncia «incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del tribunale di Padova sotto tutti i cri- teri generali e facoltativi del c.p.c.» Raggruppando le censure, si denuncia l'omesso esame del la natura dell'accordo tra le parti, che è un appalto e non una vendita, il che escluderebbe l'applicabilità delle tutele del consumatore.

Si sottolinea inoltre che l'architetto Casagrande ha stipulato il contratto con emissione di fattura su partita IVA, circostanza che contraste- rebbe con la qualificazione di consumatore.

Si denuncia infine l'erronea applicazione delle disposizioni procedurali relative all'assegnazione della competenza al Tribunale di Trento, sostenendo che il giudice non abbia valutato correttamente le eccezioni sollevate.Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, si so- stiene che si tratti di un normale accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il che escluderebbe l’applicazione degliorientamenti giurisprudenziali in materia relativi a quest'ultima.

2. –Il regolamento di competenza è inammissibile.

A prescindere dalla incongruità degli argomenti proposti dalla ri- corrente sotto altri profili(che si lasciano da parte in forza dell’appli- cazione delcriterio di selezione della ragione decisoria, basato sulla c.d. ragione più liquida), nessuno di tali argomenti è in grado di in- durre questa Corte a rimeditare l’orientamento secondo il quale (come già ricordato dal P.M.): « con riferimento ai procedimenti cau- telari, nell'ambito dei quali si iscrivono i procedimenti di istruzione preventiva, […] è inammissibi le la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza -inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provviso- rietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale deci- sione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il […]regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi ( cfr. Cass.

S U 18189 /2013 ; Cass. 1613 /2017, 10914/2018).

3. –La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e rimette al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17968/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.A. Martini n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TRENTO n. 1185/2024 deposi- tata il 26/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha conferito incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per modificare un furgone al fine di trasformarlo in un camper. In seguito alla conclusione dei lavori, Casagrande ha riscontrato presunte difformità e problematiche che hanno compromesso l'utilizzo del veicolo. Egli ha rilevato anche la presenza di documentazione tecnica che non consentiva un corretto collaudo presso gli enti preposti. Pertanto, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trento un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Con il decreto di fissazione dell’udienza, il Tribunale ha formulato quesiti al c.t.u., incaricandolo di verificare le modifiche eseguite, la loro conformità alla regola dell’arte e la documentazione tecnica del veicolo. Gli è stato inoltre richiesto di valutare i costi necessari per la regolarizzazione o il ripristino del mezzo e di favorire un tentativo di conciliazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che Casagrande avesse agito non come consumatore, bensì come professionista e che la tipologia contrattuale dov esse qualificarsi come appalto, non rientrando nelle fattispecie del codice del consumo. Il Tribunale ha ritenuto applicabile la normativa sul foro del consumatore, rigettando l’eccezione di incompetenza. Con ordinanzain epigrafe il Tribunale ha integrato i quesiti già formulati al c.t.u. Avverso tale ordinanza ricorrela [OSCURATO:PERSONA] per regolamento necessario di competenza con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia « incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per inapplicabilità del codice del consumo alla fattispecie in esame, qualificabile come appalto e non come vendita».Il secondo motivo denuncia «incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per non riconducibilità dell’arch.Casagrande alla natura di consumatore ex art. 3, comma 1, lett. A), d.lgs. n. 206/2005».Il terzo motivo denuncia «incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del tribunale di Padova sotto tutti i cri- teri generali e facoltativi del c.p.c.» Raggruppando le censure, si denuncia l'omesso esame del la natura dell'accordo tra le parti, che è un appalto e non una vendita, il che escluderebbe l'applicabilità delle tutele del consumatore. Si sottolinea inoltre che l'architetto Casagrande ha stipulato il contratto con emissione di fattura su partita IVA, circostanza che contraste- rebbe con la qualificazione di consumatore. Si denuncia infine l'erronea applicazione delle disposizioni procedurali relative all'assegnazione della competenza al Tribunale di Trento, sostenendo che il giudice non abbia valutato correttamente le eccezioni sollevate.Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, si so- stiene che si tratti di un normale accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il che escluderebbe l’applicazione degliorientamenti giurisprudenziali in materia relativi a quest'ultima. 2. –Il regolamento di competenza è inammissibile. A prescindere dalla incongruità degli argomenti proposti dalla ri- corrente sotto altri profili(che si lasciano da parte in forza dell’appli- cazione delcriterio di selezione della ragione decisoria, basato sulla c.d. ragione più liquida), nessuno di tali argomenti è in grado di in- durre questa Corte a rimeditare l’orientamento secondo il quale (come già ricordato dal P.M.): « con riferimento ai procedimenti cau- telari, nell'ambito dei quali si iscrivono i procedimenti di istruzione preventiva, […] è inammissibi le la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza -inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provviso- rietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale deci- sione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il […]regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi ( cfr. Cass. S U 18189 /2013 ; Cass. 1613 /2017, 10914/2018). 3. –La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e rimette al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ul
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