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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 06152/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 18894-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, del 31/08/2025; Oggetto R.G.N.18894/2025 Cron.

Rep.

Ud13/01/2026 - avverso il decreto di fissazione udienza del TRIBUNALE di CATANZARO, del 03/06/2025; - avverso l'ordinanza interlocutoria del TRIBUNALE di CATANZARO, del 15/07/2025; - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone “ricorso necessario di competenza artt.42 e 48 cod. proc. civ.”, chi edendo nelle conclusioni di “dichiarare la nullità ovvero l’annullamento” didue ordinanze e di un decreto emessi dal Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro nonché di “accoglier e tutte le questioni addotte con il ricorso introduttivo ex art. 669-ter c.p.c.”, successivamente elencate, concludendo con la richiesta che “a seguito del presente ricorso, dichiari le competenze del Tribunale di Cosenza ovvero del Tribunale di Salerno”.

Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso, insistendo per l’inammissibilità del ricorso.

Cassa nazionale di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ed INPS sono rimasti intimati.

L’Ufficio della Procura Generale ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone “ricorso necessario di competenza artt. 42 e 48 cod. proc. civ.” e chiede A) di dichiarare nulli o annullare tre atti del Tribunale di Catanzaro, che così identifica nelle conclusioni: ordinanza del 31.8.2025/2.9.2025; decreto di fissazione di udienza del 2-3.6.2025 ed ordinanza interlocutoria del 15.7.2025; B) di accogliere tutte le questioni addotte con ricorso introduttivo ex art. 669ter cod. proc. civ. e, infine, di dichiarare la competenza del Tribunale di Cosenza ovvero del Tribunale di Salerno.

Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.

Come noto, il provvedimento che pronuncia affermativamente sulla competenza del giudice adito ma non sulla fondatezza della domanda, così come quello che declina la competenza definendo il giudizio senza decidere il merito, possono essere impugnati solo con il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 che definisce il regolamento di competenza come "necessario"; b) il provvedimento che decide sulla competenza insieme al merito, evidentemente ritenendo la competenza del giudice adito, può essere impugnato ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ., tanto con l'istanza di regolamento di competenza che nei modi ordinari quando insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito.

Nella specie, i provvedimenti impugnati sono stati emessi dal giudice del Lavoro di Catanzaro nell’ambito di un giudizio qualificato come ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. ante causam, avendolo il ricorrente definito quale ricorso di “massima urgenza”.

In ordine cronologico, il primo provvedimento, recante data 3.6.2025, è il decreto di fissazione dell’udienza con il quale il giudice ha rigettato l’istanza di emissione del provvedimento cautelare inaudita altera parte; il secondo è una ordinanza del 15.7.2025 con la quale il giudice ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso a cura del ricorrente, non essendo andate a buon fine le notifiche nei riguardi dell’INPS e del Ministero del Tesoro per errori di digitazione del corretto dominio.

Si tratta di atti processuali necessari per lo sviluppo del processo, che non hanno carattere decisorio/definitivo, di per sé non impugnabili, atti che nulla statuiscono in punto competenza.

Il terzo provvedimento è l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice ha definito il giudizio cautelare rigettandolo in quanto ritenuto infondato sotto il profilo del fumus e del periculum in mora, che non contiene alcuna statuizione sulla competenza ma è la decisione sul merito della domanda, che la parte avrebbe dovuto se mai impugnare con il reclamo al collegio ex art. 669terdecies cod. proc. civ.

Come giurisprudenza di legittimità uniforme a far data da SSUU n. 181819/2013 insegna, «in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi» (Cass. n. 10151/2025).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese nei confronti della parte costituita, secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte costituita, liquidate in € 2800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 18894-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, del 31/08/2025; Oggetto R.G.N.18894/2025 Cron. Rep. Ud13/01/2026 - avverso il decreto di fissazione udienza del TRIBUNALE di CATANZARO, del 03/06/2025; - avverso l'ordinanza interlocutoria del TRIBUNALE di CATANZARO, del 15/07/2025; - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone “ricorso necessario di competenza artt.42 e 48 cod. proc. civ.”, chi edendo nelle conclusioni di “dichiarare la nullità ovvero l’annullamento” didue ordinanze e di un decreto emessi dal Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro nonché di “accoglier e tutte le questioni addotte con il ricorso introduttivo ex art. 669-ter c.p.c.”, successivamente elencate, concludendo con la richiesta che “a seguito del presente ricorso, dichiari le competenze del Tribunale di Cosenza ovvero del Tribunale di Salerno”. Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso, insistendo per l’inammissibilità del ricorso. Cassa nazionale di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ed INPS sono rimasti intimati. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone “ricorso necessario di competenza artt. 42 e 48 cod. proc. civ.” e chiede A) di dichiarare nulli o annullare tre atti del Tribunale di Catanzaro, che così identifica nelle conclusioni: ordinanza del 31.8.2025/2.9.2025; decreto di fissazione di udienza del 2-3.6.2025 ed ordinanza interlocutoria del 15.7.2025; B) di accogliere tutte le questioni addotte con ricorso introduttivo ex art. 669ter cod. proc. civ. e, infine, di dichiarare la competenza del Tribunale di Cosenza ovvero del Tribunale di Salerno. Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. Come noto, il provvedimento che pronuncia affermativamente sulla competenza del giudice adito ma non sulla fondatezza della domanda, così come quello che declina la competenza definendo il giudizio senza decidere il merito, possono essere impugnati solo con il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 che definisce il regolamento di competenza come "necessario"; b) il provvedimento che decide sulla competenza insieme al merito, evidentemente ritenendo la competenza del giudice adito, può essere impugnato ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ., tanto con l'istanza di regolamento di competenza che nei modi ordinari quando insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito. Nella specie, i provvedimenti impugnati sono stati emessi dal giudice del Lavoro di Catanzaro nell’ambito di un giudizio qualificato come ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. ante causam, avendolo il ricorrente definito quale ricorso di “massima urgenza”. In ordine cronologico, il primo provvedimento, recante data 3.6.2025, è il decreto di fissazione dell’udienza con il quale il giudice ha rigettato l’istanza di emissione del provvedimento cautelare inaudita altera parte; il secondo è una ordinanza del 15.7.2025 con la quale il giudice ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso a cura del ricorrente, non essendo andate a buon fine le notifiche nei riguardi dell’INPS e del Ministero del Tesoro per errori di digitazione del corretto dominio. Si tratta di atti processuali necessari per lo sviluppo del processo, che non hanno carattere decisorio/definitivo, di per sé non impugnabili, atti che nulla statuiscono in punto competenza. Il terzo provvedimento è l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice ha definito il giudizio cautelare rigettandolo in quanto ritenuto infondato sotto il profilo del fumus e del periculum in mora, che non contiene alcuna statuizione sulla competenza ma è la decisione sul merito della domanda, che la parte avrebbe dovuto se mai impugnare con il reclamo al collegio ex art. 669terdecies cod. proc. civ. Come giurisprudenza di legittimità uniforme a far data da SSUU n. 181819/2013 insegna, «in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi» (Cass. n. 10151/2025). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese nei confronti della parte costituita, secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte costituita, liquidate in € 2800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r