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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27382/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11440/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] CO.IMP.RE., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - Avverso la sentenza n. 104/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita stipulato (con atto per notaio Marvaso di Seravezza del 25 luglio 2012) tra il [OSCURATO:PERSONA] CO.IMP.RE. (all'epoca in bonis; di seguito, per brevità: il Consorzio), parte venditrice, e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte acquirente, avente ad oggetto beni immobili ubicati nel Comune di Montignoso.

L'adito Tribunale di Massa accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti dell'attore.

2. Il giudizio di appello, promosso ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venne interrotto a seguito del fallimento del Consorzio.

Riassunta la lite, si costituì la Curatela fallimentare del Consorzio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e formulando domanda di estensione della declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento (in prime cure pronunciata nei riguardi dell'attore [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della massa dei creditori concorsuali.

Spiegò intervento volontario in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello e dichiarato inammissibili le domande spiegate dalla Curatela fallimentare e dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Per quanto qui d'interesse, il giudice territoriale ha ritenuto la domanda dell'organo fallimentare (di estensione della declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita) «inconciliabile con la natura» dell'azione revocatoria, non comportando quest'ultima l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni venduti ed il rientro degli stessi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto solo e soltanto nei confronti del creditore attore; ha soggiunto che, seppur qualificata come «esercizio autonomo della revocatoria», la domanda r.g. n. 11440/2019 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della Curatela «sarebbe inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.», in quanto domanda nuova formulata per la prima volta in appello.

4. Ricorre per cassazione la Curatela fallimentare del Consorzio, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; sono rimaste intimate le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2901 cod. civ., 66 I.fall., 111, comma 2, Cost. e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Sostiene il ricorrente che la domanda formulata dalla Curatela fallimentare integrava un'ipotesi di subentro nella originaria azione revocatoria intrapresa dal creditore, legittimata dal disposto dell'art. 66 I.fall., importante una modifica oggettiva degli effetti della causa (per essere l'inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria estesa a vantaggio della massa dei creditori concorrenti) e non assoggettata, ove spiegata in grado di appello, al termine previsto per il gravame incidentale o alle preclusioni fissate dall'art. 345 del codice di rito.

2. La censura - che attinge criticamente ambedue le rationes decidendi poste a suffragio della gravata decisione - è fondata.

2.1. L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e seguenti del codice civile, mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui: essa non incide sulla validità di tali atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla legge) ne sterilizza gli effetti a beneficio esclusivo del creditore che abbia felicemente sperimentato siffatto rimedio.

Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) r.g. n. 11440/2019 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'insolvenza, sì da comportarne la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria incide necessariamente sulla posizione dello intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, l'art. 66 I.fall. attribuisce al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui al successivo art. 67 I.fall..

2.2. Prive di positiva regolamentazione sono, tuttavia, le ipotesi del concorso dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore con identica azione esperita dal singolo creditore nonché del fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria promossa dal creditore.

Sul tema, questa Corte, anche nella composizione costituente la più tipica espressione di nomofilachia, ha enunciato principi di diritto cui in questa sede si intende dare convinta continuità.

In particolare, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 29420 del 17/12/2008, si è chiarito che la legittimazione all'azione revocatoria ordinaria conferita al curatore fallimentare può essere declinata, in alternativa all'esperimento ex novo di una autonoma controversia, come prosecuzione della lite già intrapresa dal singolo creditore e pendente al momento del fallimento del debitore.

In siffatta evenienza, si realizza, dal punto di vista soggettivo, un subentro del curatore nella posizione processuale del singolo creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. r.g. n. 11440/2019 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori) e la domanda da lui proposta diviene improcedibile: «perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella de/singolo creditore» (così Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n. 12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862).

2.3. Quanto ai profili precipuamente processuali, secondo un consolidato avviso del giudice di legittimità, l'esercizio della facoltà del curatore di subentrare ex art. 66 I.fall. nell'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito lite pendente non è soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per la formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, primo comma, cod. proc. civ.: è sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art.2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori (in tal senso, Cass.15/01/2016, n. 614; Cass. 28/05/2018, n. 13306).

3. Dagli illustrati princìpi si è discostata la sentenza impugnata la quale va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. r.g. n. 11440/2019 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11440/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] CO.IMP.RE., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - Avverso la sentenza n. 104/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita stipulato (con atto per notaio Marvaso di Seravezza del 25 luglio 2012) tra il [OSCURATO:PERSONA] CO.IMP.RE. (all'epoca in bonis; di seguito, per brevità: il Consorzio), parte venditrice, e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte acquirente, avente ad oggetto beni immobili ubicati nel Comune di Montignoso. L'adito Tribunale di Massa accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti dell'attore. 2. Il giudizio di appello, promosso ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venne interrotto a seguito del fallimento del Consorzio. Riassunta la lite, si costituì la Curatela fallimentare del Consorzio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e formulando domanda di estensione della declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento (in prime cure pronunciata nei riguardi dell'attore [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della massa dei creditori concorsuali. Spiegò intervento volontario in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello e dichiarato inammissibili le domande spiegate dalla Curatela fallimentare e dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Per quanto qui d'interesse, il giudice territoriale ha ritenuto la domanda dell'organo fallimentare (di estensione della declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita) «inconciliabile con la natura» dell'azione revocatoria, non comportando quest'ultima l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni venduti ed il rientro degli stessi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto solo e soltanto nei confronti del creditore attore; ha soggiunto che, seppur qualificata come «esercizio autonomo della revocatoria», la domanda r.g. n. 11440/2019 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della Curatela «sarebbe inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.», in quanto domanda nuova formulata per la prima volta in appello. 4. Ricorre per cassazione la Curatela fallimentare del Consorzio, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; sono rimaste intimate le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2901 cod. civ., 66 I.fall., 111, comma 2, Cost. e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che la domanda formulata dalla Curatela fallimentare integrava un'ipotesi di subentro nella originaria azione revocatoria intrapresa dal creditore, legittimata dal disposto dell'art. 66 I.fall., importante una modifica oggettiva degli effetti della causa (per essere l'inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria estesa a vantaggio della massa dei creditori concorrenti) e non assoggettata, ove spiegata in grado di appello, al termine previsto per il gravame incidentale o alle preclusioni fissate dall'art. 345 del codice di rito. 2. La censura - che attinge criticamente ambedue le rationes decidendi poste a suffragio della gravata decisione - è fondata. 2.1. L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e seguenti del codice civile, mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui: essa non incide sulla validità di tali atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla legge) ne sterilizza gli effetti a beneficio esclusivo del creditore che abbia felicemente sperimentato siffatto rimedio. Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) r.g. n. 11440/2019 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'insolvenza, sì da comportarne la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria incide necessariamente sulla posizione dello intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, l'art. 66 I.fall. attribuisce al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui al successivo art. 67 I.fall.. 2.2. Prive di positiva regolamentazione sono, tuttavia, le ipotesi del concorso dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore con identica azione esperita dal singolo creditore nonché del fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria promossa dal creditore. Sul tema, questa Corte, anche nella composizione costituente la più tipica espressione di nomofilachia, ha enunciato principi di diritto cui in questa sede si intende dare convinta continuità. In particolare, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 29420 del 17/12/2008, si è chiarito che la legittimazione all'azione revocatoria ordinaria conferita al curatore fallimentare può essere declinata, in alternativa all'esperimento ex novo di una autonoma controversia, come prosecuzione della lite già intrapresa dal singolo creditore e pendente al momento del fallimento del debitore. In siffatta evenienza, si realizza, dal punto di vista soggettivo, un subentro del curatore nella posizione processuale del singolo creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. r.g. n. 11440/2019 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori) e la domanda da lui proposta diviene improcedibile: «perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella de/singolo creditore» (così Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n. 12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862). 2.3. Quanto ai profili precipuamente processuali, secondo un consolidato avviso del giudice di legittimità, l'esercizio della facoltà del curatore di subentrare ex art. 66 I.fall. nell'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito lite pendente non è soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per la formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, primo comma, cod. proc. civ.: è sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art.2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori (in tal senso, Cass.15/01/2016, n. 614; Cass. 28/05/2018, n. 13306). 3. Dagli illustrati princìpi si è discostata la sentenza impugnata la quale va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. r.g. n. 11440/2019 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d
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