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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2016

Cassazione n. 15036/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6719/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO delTRIBUNALE ORISTANO n. 1692/2012 del 25/1/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Oristano, con decreto del 2

5.1. 2016 , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ha ammesso al chirografo allo stato passivo del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il credito di € 770.582,46 - insinuato dalla banca , con richiesta di sua collocazione prelatizia,in forza del finanziamento erogato in pool alla la società poi fallita con contratto di mutuo ipotecario del 7.12.2005 - che il G.D. aveva ritenuto non provato per la mancata allegazione del piano di ammortamento e del prospetto delle rate insolute.

Il giudice del merito ha ritenuto che il documento di sintesi prodotto daUnicredit, letto in combinazione con l’art. 8 del contratto, consentisse la ricostruzione del piano di ammortamento e dunque valesse a ritenere provato il credito nel quantum.

Ha tuttavia escluso di poter attribuire al credito la prelazione ipotecaria richiesta sul rilievo che nella relativa nota di iscrizione, allegata dall’opponente , (in particolare, nel quadro A), mancavano l’indicazione sia del tasso di interesse, sia dell’importo totale degli interessi, con la conseguenza che non era possibile individuare né la quota di capitale scaduto e a scadere alla data di presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della domanda di concordato, cui aveva fatto seguito il fallimento, né l’ammontare degli interessi corrispettivi maturati alla stessa data.

Unicredit ha proposto ricorso perla cassazione del decreto, affida to a d un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso Unicredit denuncia la violazione degli artt. 115 comma 1° cod. proc. civ., 2855 comma 2° cod. civ., 98 e 99 legge fall..

Rileva che, ancorch é l’indicazione degli interessi corrispettivi difettasse nel quadro A della nota di iscrizione ipotecaria prodotta, la misura degli interessi poteva evincersi dal quadro D della stessa nota – che assume rilevanza, nell’ipotesi, come quella di specie, in cui sia stato pattuito un tasso variabile- e nel quale erano, altresì, dettagliate le modalità di determinazione dello stesso tasso variabile.

Il Tribunale di Oristano avrebbe quindi erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’ammontare del capitale scaduto e degli interessi corrispettivi da ammettere al passivo con collocazione ipotecaria.

2. Il ricorso è inammissibileper un duplice ordine di ragioni.

Unicredit non si duole della violazione dell’art. 2697 c.c. né contesta che fosse suo onere provare l’esatto ammontare del proprio credito ipotecario, ma si limita ad affermare che il Tribunale di Oristano ha erroneamente esaminato la nota di iscrizione ipotecaria prodotta in giudizio: imputa dunque al giudice del merito di essere incorso in un errore percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti,tale da averlo indotto a fondare la decisione sulla supposta inesistenza di un fatto, positivamente acquisito nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

Ora è pur vero che questa Corte (cfr. Cass. n. 3796/2020 e, più recentemente Cass. 27382/2022) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui è denunciabile in cassazione l’errore percettivo che si traduce in un travisamento della prova, il quale implica non una valutazione dei fatti, ma la constatazione che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale; tuttavia, tale errore deve necessariamente investire una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le partie che abbia, pertanto, rappresentato un punto controverso su cui il provvedimento impugnato ebbe a pronunciare.Diversamente, tale errore non può essere fatto valere se non con l’azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ..

Nel caso di specie, non risulta né dalla lettura del decreto impugnato né dalle allegazioni di parte ricorrente chel’effettivo contenuto del documento prodotto abbia costituito un punto controverso su cui il decreto impugnato ebbe a pronunciare.

Anche dall’esame dell’atto di opposizione ex art. 98 legge fall. emerge che l’istituto di credito si è limitato a produrre in giudizio il contratto di mutuo, la nota ipotecaria ed il piano di ammortamento, senza soffermarsi sul contenuto dei singoli documenti depositati: il contenuto della nota, in definitiva, non ha integrato una una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (d’altra parte, la curatela era rimasta contumace anche in sede di giudizio ex art. 98 legge fall.).

Ne consegue che quello invocato dall’istituto di credito in questa sede è un evidente errore revocatorio, non deducibile con il ricorso per cassazione, ma solo col ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.., da proporsi innanzi al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (vedi anche Cass. n. 20240/2015; Cass. n. 16659/2011; Cass. n. 11373/2006; vedi recentemente, in motivazione, Cass. n. 8586/2022).

Va aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso difetta anche del requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, I comma, n. 6 c.p.c., in quanto fondato su un documento (la nota di iscrizione ipotecaria) che non è stato ad esso allegato e del quale la ricorrente non ha indicato l’esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6719/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO delTRIBUNALE ORISTANO n. 1692/2012 del 25/1/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Oristano, con decreto del 2 5.1. 2016 , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ha ammesso al chirografo allo stato passivo del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il credito di € 770.582,46 - insinuato dalla banca , con richiesta di sua collocazione prelatizia,in forza del finanziamento erogato in pool alla la società poi fallita con contratto di mutuo ipotecario del 7.12.2005 - che il G.D. aveva ritenuto non provato per la mancata allegazione del piano di ammortamento e del prospetto delle rate insolute. Il giudice del merito ha ritenuto che il documento di sintesi prodotto daUnicredit, letto in combinazione con l’art. 8 del contratto, consentisse la ricostruzione del piano di ammortamento e dunque valesse a ritenere provato il credito nel quantum. Ha tuttavia escluso di poter attribuire al credito la prelazione ipotecaria richiesta sul rilievo che nella relativa nota di iscrizione, allegata dall’opponente , (in particolare, nel quadro A), mancavano l’indicazione sia del tasso di interesse, sia dell’importo totale degli interessi, con la conseguenza che non era possibile individuare né la quota di capitale scaduto e a scadere alla data di presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della domanda di concordato, cui aveva fatto seguito il fallimento, né l’ammontare degli interessi corrispettivi maturati alla stessa data. Unicredit ha proposto ricorso perla cassazione del decreto, affida to a d un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso Unicredit denuncia la violazione degli artt. 115 comma 1° cod. proc. civ., 2855 comma 2° cod. civ., 98 e 99 legge fall.. Rileva che, ancorch é l’indicazione degli interessi corrispettivi difettasse nel quadro A della nota di iscrizione ipotecaria prodotta, la misura degli interessi poteva evincersi dal quadro D della stessa nota – che assume rilevanza, nell’ipotesi, come quella di specie, in cui sia stato pattuito un tasso variabile- e nel quale erano, altresì, dettagliate le modalità di determinazione dello stesso tasso variabile. Il Tribunale di Oristano avrebbe quindi erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’ammontare del capitale scaduto e degli interessi corrispettivi da ammettere al passivo con collocazione ipotecaria. 2. Il ricorso è inammissibileper un duplice ordine di ragioni. Unicredit non si duole della violazione dell’art. 2697 c.c. né contesta che fosse suo onere provare l’esatto ammontare del proprio credito ipotecario, ma si limita ad affermare che il Tribunale di Oristano ha erroneamente esaminato la nota di iscrizione ipotecaria prodotta in giudizio: imputa dunque al giudice del merito di essere incorso in un errore percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti,tale da averlo indotto a fondare la decisione sulla supposta inesistenza di un fatto, positivamente acquisito nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato un diverso esito della controversia. Ora è pur vero che questa Corte (cfr. Cass. n. 3796/2020 e, più recentemente Cass. 27382/2022) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui è denunciabile in cassazione l’errore percettivo che si traduce in un travisamento della prova, il quale implica non una valutazione dei fatti, ma la constatazione che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale; tuttavia, tale errore deve necessariamente investire una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le partie che abbia, pertanto, rappresentato un punto controverso su cui il provvedimento impugnato ebbe a pronunciare.Diversamente, tale errore non può essere fatto valere se non con l’azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. Nel caso di specie, non risulta né dalla lettura del decreto impugnato né dalle allegazioni di parte ricorrente chel’effettivo contenuto del documento prodotto abbia costituito un punto controverso su cui il decreto impugnato ebbe a pronunciare. Anche dall’esame dell’atto di opposizione ex art. 98 legge fall. emerge che l’istituto di credito si è limitato a produrre in giudizio il contratto di mutuo, la nota ipotecaria ed il piano di ammortamento, senza soffermarsi sul contenuto dei singoli documenti depositati: il contenuto della nota, in definitiva, non ha integrato una una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (d’altra parte, la curatela era rimasta contumace anche in sede di giudizio ex art. 98 legge fall.). Ne consegue che quello invocato dall’istituto di credito in questa sede è un evidente errore revocatorio, non deducibile con il ricorso per cassazione, ma solo col ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.., da proporsi innanzi al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (vedi anche Cass. n. 20240/2015; Cass. n. 16659/2011; Cass. n. 11373/2006; vedi recentemente, in motivazione, Cass. n. 8586/2022). Va aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso difetta anche del requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, I comma, n. 6 c.p.c., in quanto fondato su un documento (la nota di iscrizione ipotecaria) che non è stato ad esso allegato e del quale la ricorrente non ha indicato l’esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per