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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08586/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6785/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]- cesca Iacomino, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, via di S. Costanza, n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 255/15, depositato il 3 febbraio 2015.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 3 febbraio 2015, il Tribunale di Napoli ha accolto l'op- posizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo al passivo in via pri- vilegiata un credito di Euro 582.295,00, a titolo di restituzione dell'importo residuo di un mutuo fondiario concesso il 20 febbraio 2004, comprensivo de- gl'interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale e maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e nel biennio anteriore, ai sensi dell'art. 2855 cod. civ.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto provata, oltre che incontestata, l'effettiva erogazione della somma mutuata, richiamando la do- cumentazione prodotta, attestante l'accredito della somma erogata sul conto corrente intestato alla società fallita, un atto di transazione stipulato dinanzi ad un notaio, l'atto di quietanza, frazionamento e concessione d'ipoteca sot- toscritto il 19 gennaio 2005, le note d'iscrizione ipotecaria e le annotazioni riportate a margine delle stesse.

Ha osservato che, diversamente dal con- tratto di finanziamento, avente natura consensuale, quello di mutuo si perfe- ziona al momento della consegna della somma mutuata, anche mediante ac- credito su un conto corrente bancario, indipendentemente dalla successiva manifestazione di volontà del mutuante.

In ordine al quantum debeatur, ha invece richiamato il piano di ammortamento allegato al mutuo, rilevando che dallo stesso era possibile evincere l'ammontare del capitale residuo alla data del fallimento e le voci che lo integravano; ha precisato al riguardo che la società fallita aveva pagato soltanto sei rate del mutuo, con la conseguenza che la sorta capitale delle quote dovute ammontava ad Euro 486.929,90, cui dovevano aggiungersi gl'interessi fino alla data del fallimento, nella misura prevista dall'art. 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.

Ha ritenuto infon- data l'eccezione di genericità della domanda sollevata dal curatore del falli- mento, osservando che quest'ultimo non aveva allegato né provato la de- benza di una somma diversa, ed aggiungendo che ai fini dell'indicazione dei 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 cespiti cui si riferivano le quote dovute doveva ritenersi sufficiente il rinvio al contratto di mutuo, recante l'analitica descrizione dei beni ipotecati.

2. Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 99, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 164 e 267 cod. proc. civ., osservando che, nel rigettare l'eccezione di genericità della domanda, il Tribunale non ha considerato che, nonostante l'intervenuto frazionamento e la parziale estinzione del mutuo, l'opponente si era limitata ad indicare un importo complessivo, senza individuare puntualmente i cespiti ancora gravati da ipoteca e senza riportare il conteggio dettagliato degl'inte- ressi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La parte che in sede di legittimità intenda denunciare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità delle indicazioni nello stesso contenute è infatti tenuta, in ossequio al principio di specificità dell'impugnazione, a ri- portarne nel ricorso i passi salienti, in modo tale da permettere a questa Corte di cogliere esattamente la portata della censura proposta, prima ancora di verificare in concreto l'idoneità degli elementi forniti dall'attore a consentire l'individuazione del petitum e della causa petendi della pretesa avanzata in giudizio.

La natura processuale del vizio lamentato, nel cui accertamento que- sta Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della nullità attraverso l'esame diretto degli atti di causa, indipen- dentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato, non dispensa infatti il ricorrente dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla decisione, indicando puntualmente i fatti processuali da cui si desume l'errore denunciato (cfr. Cass., Sez.

I, 6/09/2021, n. 24048; Cass., Sez.

V, 29/09/ 2017, n. 22880; Cass., Sez. lav., 17/01/2014, n. 896).

Tale onere nella spe- cie non può ritenersi correttamente adempiuto, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere, a corredo delle proprie censure, il contenuto della comparsa di 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 costituzione depositata nel giudizio di primo grado, dal quale si evincono sol- tanto le indicazioni riportate nelle conclusioni rassegnate dalla creditrice, e non anche gli elementi di fatto allegati a sostegno delle stesse, con la conse- guente impossibilità di stabilire se il ricorso introduttivo risultasse effettiva- mente carente nell'individuazione dell'oggetto della prelazione e degli ele- menti necessari per il calcolo degl'interessi.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., sostenendo che, nell'evidenziare la mancata allegazione della de- benza di un diverso importo, il decreto impugnato non ha considerato che la prova del credito spettava all'opponente, attraverso la produzione della do- cumentazione attestante non solo la stipulazione e l'erogazione del mutuo, ma anche l'esatto ammontare delle quote ed il collegamento tra le stesse e gl'immobili ancora ipotecati.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In quanto riflettenti l'errata ripartizione degli oneri di allegazione e prova, le censure proposte dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale, nel porre in rilievo la mancata indicazione da parte del curatore di un importo diverso da quello per cui la Banca aveva chiesto l'ammissione al passivo, non ha inteso fondare su tale considerazione l'accoglimento della domanda, avendo dato precedentemente atto dell'avve- nuta produzione del contratto di mutuo con l'allegato piano di ammorta- mento, degli estratti conto attestanti l'erogazione del relativo importo, delle note d'iscrizione ipotecaria e dell'atto di frazionamento, da cui risultavano l'importo delle rate non pagate e degl'interessi, con la conseguente configu- rabilità della predetta affermazione come un mero obiter dictum, concreta- mente ininfluente sulla decisione adottata, e quindi insuscettibile d'impugna- zione, per difetto d'interesse (cfr. Cass., Sez.

I, 10/04/2018, n. 8755; Cass., Sez. lav., 22/10/2014, n. 22380; 22/11/2010, n. 23635).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordinata, la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e degli artt. 2704, 2709, 2710 e 2855 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini della determinazione del quantum debeatur, ha rin- viato alle indicazioni del piano di ammortamento, non allegato né al contratto 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 di mutuo né all'atto di frazionamento.

Premesso infatti che l'unico allegato presente negli atti era costituito da un elenco delle quote in cui era stato frazionato il mutuo e degl'immobili corrispondenti alle stesse, sostiene che gli altri documenti prodotti risultavano predisposti unilateralmente dalla Banca e non opponibili al fallimento, in quanto privi di data certa, non estratti dalle scritture contabili e comunque generici.

Aggiunge che le quote per cui era stata chiesta l'ammissione al passivo non corrispondevano a quelle risultanti dai predetti documenti e dall'atto di transazione prodotto in giudizio e non risultavano collegate ai dati catastali degli immobili ancora ipotecati.

Afferma inoltre che, nel fare riferimento agl'interessi compresi nella somma comples- sivamente richiesta, il Tribunale non ha tenuto conto dell'impossibilità di de- terminare con esattezza le quote conteggiate né dell'avvenuta inclusione nel predetto importo anche degl'interessi moratori e d'interessi corrispettivi ec- cedenti la misura indicata dall'art. 2855 cod. civ.

Rileva infine che il decreto impugnato ha omesso di stabilire che, come eccepito da essa ricorrente, gl'in- teressi moratori erano dovuti sulle sole quote di capitale delle rate scadute.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Nella parte concernente l'identificazione del piano di ammortamento del mutuo con l'elenco delle quote in cui lo stesso era stato frazionato, le censure proposte dal ricorrente riflettono infatti una falsa rappresentazione del con- tenuto dei documenti prodotti, e quindi un errore percettivo, non deducibile con il ricorso per cassazione, neppure per vizio di motivazione, ma solo con la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

V, 9/10/2015, n. 20240; 29/07/2011, n. 16659; Cass., Sez.

III, 16/05/2006, n. 11373).

Nella parte riguardante la valenza probatoria dei documenti prodotti, le medesime censure mirano invece a sollecitarne un rinnovato apprezzamento, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio acquisito agli atti, ma solo quello di verificare la cor- rettezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individua- zione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sot- tesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al paga- mento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 28/10/2021 La Presidente 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6785/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA]- cesca Iacomino, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, via di S. Costanza, n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 255/15, depositato il 3 febbraio 2015. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 febbraio 2015, il Tribunale di Napoli ha accolto l'op- posizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo al passivo in via pri- vilegiata un credito di Euro 582.295,00, a titolo di restituzione dell'importo residuo di un mutuo fondiario concesso il 20 febbraio 2004, comprensivo de- gl'interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale e maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e nel biennio anteriore, ai sensi dell'art. 2855 cod. civ. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto provata, oltre che incontestata, l'effettiva erogazione della somma mutuata, richiamando la do- cumentazione prodotta, attestante l'accredito della somma erogata sul conto corrente intestato alla società fallita, un atto di transazione stipulato dinanzi ad un notaio, l'atto di quietanza, frazionamento e concessione d'ipoteca sot- toscritto il 19 gennaio 2005, le note d'iscrizione ipotecaria e le annotazioni riportate a margine delle stesse. Ha osservato che, diversamente dal con- tratto di finanziamento, avente natura consensuale, quello di mutuo si perfe- ziona al momento della consegna della somma mutuata, anche mediante ac- credito su un conto corrente bancario, indipendentemente dalla successiva manifestazione di volontà del mutuante. In ordine al quantum debeatur, ha invece richiamato il piano di ammortamento allegato al mutuo, rilevando che dallo stesso era possibile evincere l'ammontare del capitale residuo alla data del fallimento e le voci che lo integravano; ha precisato al riguardo che la società fallita aveva pagato soltanto sei rate del mutuo, con la conseguenza che la sorta capitale delle quote dovute ammontava ad Euro 486.929,90, cui dovevano aggiungersi gl'interessi fino alla data del fallimento, nella misura prevista dall'art. 2855, secondo e terzo comma, cod. civ. Ha ritenuto infon- data l'eccezione di genericità della domanda sollevata dal curatore del falli- mento, osservando che quest'ultimo non aveva allegato né provato la de- benza di una somma diversa, ed aggiungendo che ai fini dell'indicazione dei 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 cespiti cui si riferivano le quote dovute doveva ritenersi sufficiente il rinvio al contratto di mutuo, recante l'analitica descrizione dei beni ipotecati. 2. Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 99, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 164 e 267 cod. proc. civ., osservando che, nel rigettare l'eccezione di genericità della domanda, il Tribunale non ha considerato che, nonostante l'intervenuto frazionamento e la parziale estinzione del mutuo, l'opponente si era limitata ad indicare un importo complessivo, senza individuare puntualmente i cespiti ancora gravati da ipoteca e senza riportare il conteggio dettagliato degl'inte- ressi. 1.1. Il motivo è inammissibile. La parte che in sede di legittimità intenda denunciare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità delle indicazioni nello stesso contenute è infatti tenuta, in ossequio al principio di specificità dell'impugnazione, a ri- portarne nel ricorso i passi salienti, in modo tale da permettere a questa Corte di cogliere esattamente la portata della censura proposta, prima ancora di verificare in concreto l'idoneità degli elementi forniti dall'attore a consentire l'individuazione del petitum e della causa petendi della pretesa avanzata in giudizio. La natura processuale del vizio lamentato, nel cui accertamento que- sta Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della nullità attraverso l'esame diretto degli atti di causa, indipen- dentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato, non dispensa infatti il ricorrente dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla decisione, indicando puntualmente i fatti processuali da cui si desume l'errore denunciato (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048; Cass., Sez. V, 29/09/ 2017, n. 22880; Cass., Sez. lav., 17/01/2014, n. 896). Tale onere nella spe- cie non può ritenersi correttamente adempiuto, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere, a corredo delle proprie censure, il contenuto della comparsa di 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 costituzione depositata nel giudizio di primo grado, dal quale si evincono sol- tanto le indicazioni riportate nelle conclusioni rassegnate dalla creditrice, e non anche gli elementi di fatto allegati a sostegno delle stesse, con la conse- guente impossibilità di stabilire se il ricorso introduttivo risultasse effettiva- mente carente nell'individuazione dell'oggetto della prelazione e degli ele- menti necessari per il calcolo degl'interessi. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., sostenendo che, nell'evidenziare la mancata allegazione della de- benza di un diverso importo, il decreto impugnato non ha considerato che la prova del credito spettava all'opponente, attraverso la produzione della do- cumentazione attestante non solo la stipulazione e l'erogazione del mutuo, ma anche l'esatto ammontare delle quote ed il collegamento tra le stesse e gl'immobili ancora ipotecati. 2.1. Il motivo è inammissibile. In quanto riflettenti l'errata ripartizione degli oneri di allegazione e prova, le censure proposte dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale, nel porre in rilievo la mancata indicazione da parte del curatore di un importo diverso da quello per cui la Banca aveva chiesto l'ammissione al passivo, non ha inteso fondare su tale considerazione l'accoglimento della domanda, avendo dato precedentemente atto dell'avve- nuta produzione del contratto di mutuo con l'allegato piano di ammorta- mento, degli estratti conto attestanti l'erogazione del relativo importo, delle note d'iscrizione ipotecaria e dell'atto di frazionamento, da cui risultavano l'importo delle rate non pagate e degl'interessi, con la conseguente configu- rabilità della predetta affermazione come un mero obiter dictum, concreta- mente ininfluente sulla decisione adottata, e quindi insuscettibile d'impugna- zione, per difetto d'interesse (cfr. Cass., Sez. I, 10/04/2018, n. 8755; Cass., Sez. lav., 22/10/2014, n. 22380; 22/11/2010, n. 23635). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordinata, la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e degli artt. 2704, 2709, 2710 e 2855 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini della determinazione del quantum debeatur, ha rin- viato alle indicazioni del piano di ammortamento, non allegato né al contratto 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 di mutuo né all'atto di frazionamento. Premesso infatti che l'unico allegato presente negli atti era costituito da un elenco delle quote in cui era stato frazionato il mutuo e degl'immobili corrispondenti alle stesse, sostiene che gli altri documenti prodotti risultavano predisposti unilateralmente dalla Banca e non opponibili al fallimento, in quanto privi di data certa, non estratti dalle scritture contabili e comunque generici. Aggiunge che le quote per cui era stata chiesta l'ammissione al passivo non corrispondevano a quelle risultanti dai predetti documenti e dall'atto di transazione prodotto in giudizio e non risultavano collegate ai dati catastali degli immobili ancora ipotecati. Afferma inoltre che, nel fare riferimento agl'interessi compresi nella somma comples- sivamente richiesta, il Tribunale non ha tenuto conto dell'impossibilità di de- terminare con esattezza le quote conteggiate né dell'avvenuta inclusione nel predetto importo anche degl'interessi moratori e d'interessi corrispettivi ec- cedenti la misura indicata dall'art. 2855 cod. civ. Rileva infine che il decreto impugnato ha omesso di stabilire che, come eccepito da essa ricorrente, gl'in- teressi moratori erano dovuti sulle sole quote di capitale delle rate scadute. 3.1. Il motivo è inammissibile. Nella parte concernente l'identificazione del piano di ammortamento del mutuo con l'elenco delle quote in cui lo stesso era stato frazionato, le censure proposte dal ricorrente riflettono infatti una falsa rappresentazione del con- tenuto dei documenti prodotti, e quindi un errore percettivo, non deducibile con il ricorso per cassazione, neppure per vizio di motivazione, ma solo con la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. V, 9/10/2015, n. 20240; 29/07/2011, n. 16659; Cass., Sez. III, 16/05/2006, n. 11373). Nella parte riguardante la valenza probatoria dei documenti prodotti, le medesime censure mirano invece a sollecitarne un rinnovato apprezzamento, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio acquisito agli atti, ma solo quello di verificare la cor- rettezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individua- zione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6785/2015 Numero sezionale 4363/2021 Numero di raccolta generale 8586/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sot- tesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al paga- mento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 28/10/2021 La Presidente 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c