CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1946 avverso la sentenza del 11 Febbraio 2021 del tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Catania il 30 Marzo 2017, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di usurpazione previsto dall'art. 631 codice penale, condannandolo alla pena di 800 C di multa, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita. Si addebita all'imputato di avere abbattuto il muro di confine che separava il suo immobile da quello di [OSCURATO:PERSONA] e di averne murato l'ingresso dall'interno, così appropriandosene. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 392 e 631 cod.pen. e dell'art. 21 cod. proc.pen. poiché il Gulisano ha avuto accesso uti dominus all'immobile che era in totale stato di abbandono, ha operato una prima bonifica dei luoghi, ha provveduto alla manutenzione dell'immobile. Ne consegue che l'imputato ha agito nella ragionevole convinzione di difendere un suo diritto acquisito e la sua condotta avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata come esercizio abusivo delle proprie ragioni, con incompetenza del Giudice di pace che non ha rilevato d'ufficio che la fattispecie penale era materia di competenza del tribunale. 2.2 Violazione degli articoli 631 e 120 codice penale, 1158 codice civile poiché dinanzi al Tribunale di Catania pende il procedimento civile intentato da Gulisano contro la parte civile, affinché gli venga riconosciuto il diritto di usucapione dell'immobile oggetto dell'odierno procedimento. Il tribunale era tenuto alla risoluzione della questione civile poiché l'esistenza del reato dipende da questo e qualora venisse riconosciuto il diritto di usucapione rivendicato dal Gulisano, il reato verrebbe meno. Inoltre il ricorrente ha acquisito il diritto per usucapione prima della denuncia che deve pertanto ritenersi inefficace, poiché presentata da un soggetto che non era più proprietario dell'immobile. 2.3 Violazione degli artt. 47 e 631 codice penale e 1158 codice civile poiché l'errore eventuale commesso dal Gulisano deve ritenersi scusabile in quanto determinato dalle obiettive condizioni di abbandono dell'immobile e , cadendo su una legge diversa dalla legge penale, esclude la punibilità in quanto ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato ed inficia l'elemento soggettivo del reato. 2.4 violazione dell'art. 163 cod.pen. poiché il giudice non ha applicato la sospensione condizionale della pena che non può essere applicata dal giudice di pace ma, in caso di impugnazione della sentenza di condanna, può essere concessa dal giudice dell'impugnazione. 2.5 Violazione degli articoli 157,158 e 631 codice penale poiché il delitto di usurpazione è un reato istantaneo ad effetti permanenti e il reato si sarebbe verificato nei primi anni '80, sicché è maturato il termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato solo limitatamente alla prescrizione del reato che è intervenuta prima della sentenza di appello. 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e tende ad introdurre censure di merito che esulano dalle competenze di questa Corte. Entrambe le sentenze hanno motivatamente affermato che l'imputato non aveva ancora maturato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile che aveva usurpato; pertanto non appare corretta la invocata diversa qualificazione giuridica della condotta a lui ascritta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni che presupporrebbe l'effettiva intervenuta usucapione, anche se non giudizialmente accertata. Dal tenore delle sentenze di merito si evince che l'ultimo sopralluogo ad opera della persona offesa nell'immobile a lui pervenuto per diritto ereditario risale al 1999, e in quell'occasione venne effettuato accesso nel locale e non venne accertato alcun atto di rimozione dei limiti della proprietà da parte dell'imputato. Il proprietario apprendeva della modifica interna eseguita dall'imputato e della chiusura all'esterno del vano con un muro solo nel 2014. È evidente che a quella data non era ancora decorso il termine di venti anni dal 1999, necessario per maturare l'usucapione in malafede. Ne consegue che anche le censure in ordine alla necessaria sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo civile sono infondate poiché emerge incontestabilmente dagli atti che l'imputato, quando pose in essere le condotte di usurpazione indicate nel capo di imputazione, era consapevole di rimuovere indebitamente i termini di un bene immobile altrui, seppure in stato di cattiva manutenzione. La seconda censura risulta infondata poiché entrambi i giudici hanno verificato che l'ultimo atto di esercizio della proprietà da parte della persona offesa risale al 1999, come emerge dalla perizia giurata del 15 giugno 1999, pertanto è evidente che alla data dell'accertamento l'immobile era ancora accessibile dal suo portoncino e risultava ancora distinto dalla proprietà dell'imputato e il termine per l'usucapione non era ancora maturato. il terzo motivo è infondato poiché l'errore scusabile invocato dal ricorrente avrebbe per oggetto l'avvenuta maturazione del termine dell'usucapione, mentre all'epoca in cui venne effettuata l'opera muraria in contestazione l'imputato non poteva ritenere in buona fede di avere già usucapito l'immobile in questione, per le considerazioni su esposte. Non emergono dubbi in merito alla consapevolezza da parte dell'imputato di porre in essere un comportamento illecito teso a rimuovere i confini della proprietà altrui, anche se non manutenuta. Deve tuttavia osservarsi che dalle dichiarazioni dell'imputato e del teste a difesa Salvatore sciacchitano, riportate nella sentenza di primo grado, che non hanno trovato nel giudizio elementi di smentita, la detta usurpazione sarebbe avvenuta in parte intorno all'anno 2000 con l'apertura della porta di accesso al locale altrui e in parte nel 2010 con la chiusura della porta di accesso dall'esterno. Pertanto, all'epoca della sentenza di secondo grado, il reato di usurpazione, che ha carattere istantaneo con effetti permanenti, doveva ritenersi già prescritto. Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali poiché il reato è estinto. Vanno invece confermate le statuizioni civili e ,in ragione della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3200,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3200,00 oltre accessori di legge. Roma 4 marzo 2022 il consigliere estens