CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 31519/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 17694 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale G. Mazzini, n. 112; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] E IVA 2009 Definizione agevolata –art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif., dalla legge n. 225 del 2016 –estinzione Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 130/06/2016, depositata in data 15 gennaio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore legale pro tempore, avverso la sentenza n. 6322/40/2015 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di ristorazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, previo p.v.c. dei funzionari dell’ [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] II di Milano, aveva ricostruito, in via analitico-induttiva, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, del DPR n. 633/72, per il 2009, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. 2. In punto di diritto, la CTR - confermando la sentenza di primo grado – ha ritenuto: 1) legittima la ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi stante la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti consistiti nella genericità delle fatture, nella carenza di documenti la cui conservazione era obbligatoria (ad. es. bolle di consegna; scontrini fiscali), nelle ingiustificate risultanze di cassa in eccesso rispetto alla documentazione fiscale degli incassi acquisiti nel giorno dell’accesso enella scarsa redditività del ristorante collocato in una zona non secondaria dal punto di vista commerciale e con tavoli all’aperto; 2) corretta la metodologia ricostruttiva adottata dall’Ufficio su un campione di prestazioni su quattro mesi e sulla base dell’analisi delle portate effettuate dal ristorante nell’arco dell’anno; al riguardo, si erano tenuti presenti nella ricostruzione del numero dei coperti, tra l’altro, i consumi fatturati di acqua minerale, considerato anche l’autoconsumo; 3)era assolutamente generico il riferimento all’utilizzo da parte dell’Ufficio della media semplice in luogo di quella ponderata nella determinazionedel costo medio di un pasto non essendo stato neanche indicato dalla contribuente se l’invocata media ponderata avrebbe conferito alla stessa un qualche vantaggio. 3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 4. Con decreto del 31.5.2017, considerata la proposta del relatore di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente fissava l’udienza, in camera di consiglio, per il 27.6.2017. 5. La società ha depositato memoria nella quale ha richiesto il rinvio della causa rappresentando l’avvenuta trasmissione, in data 7.3.2017, di istanza di adesione, ex art. 6, D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 (con dichiarazione di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva l'istanza in esame), e l’accoglimento della richiesta di rottamazione da parte dell’Agenzia. 6. Fissata l’udienza in camera di consiglio per la data del 14.11.2025, la ricorrente ha depositato memoria il 4.11.2025, rappresentando l’avvenuto integrale versamento, nei termini concordati, dell’importo di € 79.032,86 oggetto della definizione e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse avuto riguardo alla positiva conclusione della procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., “la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/73 conseguente a omesso esame circa più fatti controversi e decisivi del giudizio” per avere la CTR ritenuto, nel confermare in modo tautologico la sentenza appellata, costituire indizi gravi, precisi e concordanti sottesi alla ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi la genericità delle fatture e la carenza dei documenti la cui conservazione era obbligatoria, la giacenza di cassa superiore agli incassi acquisiti nel giorno dell’accesso, la scarsa redditività del ristorante; ciò senza considerare, incorrendo in un difetto di motivazione, una serie elementi dedotti dalla contribuente (l’assoluta modestia delle irregolarità formali nella tenuta della contabilità; la mancata contestazione da parte dell’Ufficio della giacenza di cassa come irregolarità contabile, e dunque come indizio di maggiori ricavi; la situazione di grave degrado e abbandono dell’area in cui si trovava il ristorante a partire dal 2006, essendo intervenuto un integrale riassetto urbanistico/edilizio per la costruzione del parcheggio; la realizzazione di una marginalità del 191,42%) che avrebbero condotto ad un diverso giudizio. Quanto poi alla ricostruzione effettuata dall’Ufficio - e fatta propria dal giudice di appello - del numero presunto di coperti sulla base dell’equivalenza “una bottiglietta d’acqua da 0,5 lt= un coperto”, la CTR aveva omesso di considerare la necessità di mitigare detta presunzione con il correttivo delle “ulteriori bottiglie d’acqua ordinate dallo stesso cliente” (già svolto dalla stessa Agenzia in sede di p.v.c e successivamente abbandonato) nonché la valenza di altri riferimenti presuntivi quali quelli del consumo del caffè (utilizzato anch’esso in sede di p.v.c. e poi abbandonato) e del c.d. “tovagliometro” (presunzione tipica del settore) che avrebbero portato alla determinazione di un numero di coperti nettamente inferiore a quello basato sul consumo delle bottigliette d’acqua senza il richiamato correttivo. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c. per la CTR avere disatteso il motivo di censura circa l’illegittimo ricorso da parte dell’Ufficio - nella determinazione del costo medio dei pasti somministrati - al metodo della media semplice (l’entità del campione utilizzato dall’Ufficio riguardava solo il 36% delle ricevute fiscali e delle fatture emesse nell’anno; erano state individuate solo n. 3 categorie di pasto medio possibile su una combinazione di n. 122 possibili portate da menu con fasce di prezzo diverse; la categoria residuale rappresentava l’84,73% del campione) in luogo, di fronte alla complessità del menù e delle quantità di prezzi diversi tra loro, di quello della media ponderata, addossando sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria (“non essendo indicato dalla contribuente neppure se l’invocata media ponderata avrebbe conferito per lei un qualche vantaggio”) pur in mancanza di prova di maggiori ricavi da parte dell’Ufficio, non essendo l’utilizzo del criterio della media aritmetica semplice idoneo a determinare il prezzo medio per coperto. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione si fatti costitutivi diversi da quelli posti dall’Ufficio alla base dell’accertamento. In particolare, ad avviso della contribuente, la CTR avrebbe ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo sulla base di due elementi presuntivi- ritenuti gravi precisi e concordanti- quali: 1) quello della giacenza di cassa superiore all’incasso del giorno dell’inizio delle operazioni sebbene si trattasse di un semplice fatto storico descritto nell’avviso, non contestato alla stregua di irregolarità contabili (indicato nel capoverso precedente a quello in cui l’Agenzia affermava che “ dal controllo della documentazione contabile esibita dalla società sono emerse le irregolarità di seguito riportate”) e, in ogni caso, includen te anche parte degli incassi della sera prima non ancora versati in banca; 2) quello del consumo del “numero di tovaglioli” (oltreche del consumo di acqua minerale) sebbene nell’avviso l’Ufficio non viavesse mai fatto riferimento e anzi fosse stata la contribuente a proporre tale metodologia di ricostruzione induttiva dei ricavi, analogamente a quella basata sul consumo del caffè. Pertanto, la ricorrente denuncia la “motivazione illogica, contraddittoria, meramente apparente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con conseguente violazione dell’art.112 c.p.c.”, non potendo il giudice di merito fondare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli posti alla base dell’avviso, mutando il titolo della domanda. 4. Nelle more del giudizio di cassazione- come rappresentato già nella memoria depositata in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e poi nella memoria depositata il 4.11.2025 - la società ha presentato istanza di definizione agevolata , ai sensi dell’art. 6, D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, riguardante cartelle di pagamentoesattoriali asseritamente relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio allegando comunicazione di Equitalia nella quale viene riscontrata la regolarità dell’istanza ed indicato l’importo da pagare (euro 77.963,69) nel numero di cinque rate nonché quietanze di pagamento di ADER relative ai pagamenti effettuati nell’importo dovuto e nei termini concordati. 5.In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento(Cass. n. 28602/2024). Nella detta pronuncia, questa Corte ha precisato che quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia -o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere - si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge 6.Nella specie vadato atto che con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il ricorrente ha assunto l’impegno di rinunciare al ricorso, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6 e che nella memoriada ultimo depositatain data 4.11.2025 la ricorrente ha chiesto che questa Corte “ dato atto della positiva conclusione della procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 193/2016, dichiari l’improcedibilita per sopravvenuta carenza d’interesse”. Tale richiesta di dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse è da intendersi come rinuncia. 7.Considerato che in questo caso « non occorre, pertanto alcuna successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio in quanto la medesima non è prevista dall’art. 6» (così sempre in Cass. n. 28602/2024),il giudizio va dichiarato estinto. 8.Le spesesono poste a carico della parte che le ha anticipate, con l’ulteriore precisazione che,nel caso in esame, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonché Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/201