CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5882/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 700 8 / 20 21 , depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Messina l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2002, l’Ufficio le aveva contestato induttivamente maggiori ricavi. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi non dichiarati. Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente la quale, tuttavia, in pendenza del giudizio, si avvaleva della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e, per l’effetto, ne chiedeval’estinzione. 2. La C.t.r.disattendeva l’istanza d i estinzione, non ravvisandone i presupposti e, per l’effetto , decideva la controversia nel merito rigettando il gravame. Affermava che la rinuncia al giudizio espressa dalla contribuente, nella sua qualità di appellante, a seguito dell’intervenuta sanatoria ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 non poteva produrre effetti in quanto la regolarità del pagamento avrebbe dovuto essere attestata dall’Ufficio; che la rinuncia ai sensi dell’art.44, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 non produceva effetto ove non accettata dalle parti costituite aventi effettivo interesse alla prosecuzione del processo;che la rinuncia e l'accettazione dovevano essere sottoscritte dalle parti e depositate presso la segreteria della Commissione. Rilevava, invece, che nella fattispecie mancava l’atto di rinuncia ed accettazione sottoscritto dalle parti in giudizio. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso. 4. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 6 d.l. 22 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato estinto il giudizio, per rinuncia o per cessazione della materia del contendere, nonostante la sanatoria ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, e per aver erroneamente ritenuto, quale motivo ostativo , che fosse necessar ia un’attestazione dell’Ufficio che, invece,non è prevista dalla norma . 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,l’erronea applicazione dell’art. 44, commi 3 e 4,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui hadisconosciuto la validità ed efficacia della rinun c i a sia perché non accettata da controparte sia perché non sottoscritta personalmente dalla parte. Con una prima censura osserva che l’accettazione, quale condizione di efficacia della rinuncia, è prevista unicamente per le parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo,mentre nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non aveva alcun interesse, in quanto la legge aveva predetermina to l’interesse dello Stato a definire determinati debiti fiscali nei casi, nei termini e con le modalità previste dal legislatore. Con una seconda censura rileva che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rinuncia sottoscritta personalmente dalla parte, sebbene la stessa,debitamente sottoscritta,fosse stata regolarmente versata in atti. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1L’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 per « i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito alle specifiche condizioni ivi previste; il comma 2 detta la forma in cui il fenomeno si deve manifestare.In particolare, prevede che «Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, nella quale indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi». ll comma 3stabilisce che, entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione - cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore - comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l'agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell'agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. Il successivo comma 4 disciplina gli effetti del mancato rispetto del programmadi definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione dell'esattore) e lo fa stabilendo quanto segue: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] affermato, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, ma esprimendo un principio applicabile anche alla fattispecie in giudizio,che i n presenza della dichiarazione del debitore [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato(Cass. 03/10/2018, n. 24083). Si è chiarito, che le norme dettate dall’art. 6 cit. sono di natura sostanziale,perché dirette ad incidere sulla situazione giuridica pe r la quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, ma che l a disposizione detta anche norme relative al processo allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 risulti oggetto di un giudizio pendente. Sotto il profilo sostanziale la dichiarazione di avvalimento del contribuente èespressione di un diritto potestativo che realizza un vero e proprio potere di conformazione sostituendo al regolamento della situazione sostanziale debitoria esistente ed eventualmente sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi ai sensi del comma 3 dall'esattore. P er effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua, la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto di una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio. Sotto il profilo processuale, l'impegno a rinunciare dev'essere seguito, una volta che l'esattore abbia fatto la comunicazione di cui al [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 comma 3 in senso positivo, dalla presentazione da parte del debitore di una rinuncia, in adempimento dell'impegno assunto con la dichiarazione di avvalimento originaria. Quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia- o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere - si deve intendere come adempimento dell'impegno de quoe quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge. La particolarità della rinuncia in adempimento dell'impegno cui allude l'art. 6 si individua nella circostanza che gli effetti sono qui direttamente disciplinati dalla legge. I l legislatore, nell'ipotesi in cui il contribuente è parte ricorrente ha, pertanto disciplinato la sorte del processo in termini di estinzione, sebbene a seguito di una manifestazione di rinuncia con gli effetti particolari sostitutivi su indicati e discendenti ex lege. 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dalla C.t.r., affinché si verifichi l’effetto estintivo, non occorre, pertanto alcuna successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficioin quanto la medesima non è prevista dall’art. 6. Del resto, questa Corte ha già precisato che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituitadalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattoreed ha aggiunto e che la norma del comma 4, per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 avvalimento ed abilita l'esattore a procedere direttamente all'attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l'esattore procederà alle attività di recuperi coattivo(Cass. n. 24083 del 2016 cit.). 3.4. Nella fattispecie in esame, poiché la contribu ente aveva documentato sia la propria dichiar azione di volersi avvalere della definizione agevolata con riferimento ai carichi di cui al giudizio sia l'avvenuta comunicazione dell'esattore, e p er altro aveva pure rinunciato al ricorso,il processo andava dichiarato estinto. 4. Il ricorso , pertanto, va accolto e, ex art. 382 cod. p roc. civ. atteso che il processo non poteva essere proseguito, va dichiarata l’estinzione e, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Le spese deli gradi di merito restano compensate quale effetto della definizione agevolata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo , dichiara estinto il processo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate le spese delle fasi di merito;condanna l ’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro200,00 per esborsi, euro 1 0 00,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cent