CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27819/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento con deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2017, n. 152, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Milano, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRO[OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Roma, in persona del procuratore speciale pro tempore, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Milano, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma 11 luglio 2016, rep. n. 41710, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 26 aprile 2016 n. 2478/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito, per il Comune di Milano, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 26 aprile 2016 n. 2478/11/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cinque cartelle di pagamento per l'ICI relativa a plurime annualità, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Milano e della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano 1'11 marzo 2015 n. 2413/47/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure in ragione dell'infondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, della rituale notificazione delle cartelle di pagamento e della tempestiva formazione del ruolo esattoriale. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Il Comune di Milano e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (medio tempore incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") si sono costituiti con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune di Milano ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, la necessità della notificazione all'estero sulla base della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1998 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, l'inesistenza della notificazione, nonché la violazione degli artt. 1, 6 e 10 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che le notificazioni delle cartelle di pagamento fossero state regolari. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato l'eccezione del contribuente in ordine al difetto di legittimazione dell'agente della riscossione alla notificazione delle cartelle di pagamento. 3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., per non aver rilevato la decadenza della pretesa impositiva per inosservanza del termine di iscrizione a ruolo da parte dell'agente della riscossione. 4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver rilevato la prescrizione della pretesa impositiva. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., nonché delle tariffe (recte: dei parametri) professionali, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver condannato il contribuente alla rifusione delle spese giudiziali senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale statuizione e in ordine ai parametri tabellari per la determinazione dei compensi professionali. 6. Il primo motivo è inammissibile. 6.1 A ben vedere, il mezzo è carente di autosufficienza. Invero, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220). 6.2 Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971). Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell'autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568). 6.3 Nella specie, il ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le relate di notifica delle cartelle di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità. 7. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 7.1 Invero, il mezzo lamenta l'omesso scrutinio di una questione (segnatamente, la legittimazione dell'agente della riscossione alla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale), che non risulta essere stata dedotta dal contribuente in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento né essere stata proposta tra i motivi di appello della decisione di prime cure. 7.2 Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2", 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2", 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5", 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6"-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5", 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6A-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5", 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2", 21 dicembre 2021, n. 40984). 7.3 In disparte la novità della questione, ad ogni modo, la censura deve essere disattesa. Difatti, è pacifico che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700). 8. Parimenti, il terzo motivo ed il quarto motivo - la cui stretta ed intima connessione suggeriscono l'esame congiunto per la comune attinenza a questioni preliminari sull'an debeatur - sono inammissibili. 8.1 Le doglianze attengono all'omesso rilievo della decadenza e della prescrizione della pretesa impositiva per inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento e per inosservanza del termine di iscrizione a ruolo da parte dell'agente della riscossione. 8.2 Tuttavia, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, a conferma della decisione di prime cure, l'ente impositore aveva «dato prova in relazione a tutte le annualità in contestazione della correttezza del procedimento notificatorio adottato per gli avvisi di accertamento e della formazione del ruolo entro il biennio successivo a ciascuna notifica», con la conclusione che «ciò vale a confutare sia l'eccezione di prescrizione che [l'eccezione] di decadenza della pretesa tributaria». Per cui, il mezzo finisce col risolversi - anche per le considerazioni sulla presunta irritualità della documentazione prodotta dall'ente impositore - nella pretesa di un inammissibile riesame dei fatti accertati dalla sentenza impugnata (tra le tante: Cass., Sez. 6A-5, 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. 5", 31 maggio 2018, n. 13885; Cass., Sez. 6"-5, 13 dicembre 2019, n. 32835; Cass., Sez. 6"-5, 13 novembre 2020, n. 25707, 25708 e 25713; Cass., Sez. 5", 11 novembre 2021, n. 33300; Cass., Sez. 5", 21 dicembre 2021, n. 40932). 9. Da ultimo, il quinto motivo è infondato. 9.1 n parametro normativo di riferimento deve essere più propriamente individuato nell'art. 15 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell'art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario. 9.2 Ciò posto, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (da ultima: Cass., Sez. 1", 29 luglio 2021, n. 21823).. 9.3 Nella specie, pertanto, il giudice di appello si è uniformato alle prescrizioni dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. f, n. 1, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 156, con decorrenza dall'I_ gennaio 2016), il quale collegava in modo automatico la condanna alla rifusione delle spese giudiziali alla soccombenza di una parte rispetto all'altra parte e consentiva la compensazione (totale o parziale) delle spese giudiziali soltanto nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (quivi non ricorrenti). 10. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, rispettivamente, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole, rispettivamente, per l'ente impositore, nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per l'agente della riscossione, nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa