CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9747/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 7193/2019 depositata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava all'amministrazione finanziaria istanza di correzione dei dati catastali relativi all'unità immobiliare ubicata nel Comune di Formia e censita nel catasto fabbricati al foglio 15 particella 5 subalterno 2, chiedendo di annotare la rendita catastale pari ad euro 45.625,40; a tal fine produceva due sentenze alla stessa favorevoli, quella della commissione tributaria provinciale di Latina n. 239 del 2000 e quella della stessa commissione n. 794 del 2016. L'ufficio del territorio negava la rettifica dei dati catastali affermando che la sentenza del 2005 era stata superata da una successiva pronuncia della Commissione tributaria regionale - n. 776 del 2007 - passata a sua volta in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina con sentenza n. 126 del 2018 accoglieva il ricorso della contribuente affermando che le sentenze nn. 239/2005 e 776/2007 della Commissione tributaria provinciale di Latina – che avevano rideterminato la rendita catastale dell’immobile - erano passate in giudicato tra le parti e che doveva considerarsi in particolare la decisione n. 239/2005 proprio perché avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di classamento e pertanto immediatamente ed esclusivamente riferibile alla determinazione della rendita catastale, mentre la sentenza n. 776 del 2007 della Commissione tributaria regionale del Lazio aveva pronunciato con riguardo all'agenzia territoriale e aveva ad oggetto l’ICI per l'anno 2000. Sull'appello dell'amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 7193 del 6 dicembre 2019 respingeva l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo rilevante la determinazione della rendita catastale definita con la sentenza n. 239 del 2005 della Commissione tributaria provinciale di Latina, affermando invece che la sentenza n. 776 del 2007 si era pronuncia in ordine all'ICI per l'anno 2000, il cui presupposto non era la rendita catastale bensì il possesso dell'immobile. L'agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della summenzionata sentenza svolgendo due motivi. Replica con controricorso la società contribuente. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., denuncia la violazione dell'articolo 2909 c.c. e dell'articolo 324 c.p.c., avendo il collegio d'appello erroneamente ritenuto che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 239/2005 prevalesse sulla successiva sentenza n. 776/2007 resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo che detta ultima pronuncia concerne l'avviso ICI per l'anno 2000 e non la rendita catastale. Si sostiene che dette argomentazioni non sono condivisibili poiché tengono conto esclusivamente dell'oggetto del giudizio come formalmente indicato sul frontespizio della sentenza, mentre dalla motivazione del citato provvedimento appare chiaro come la Commissione abbia preso espressa posizione sulla rendita catastale, statuendo in merito alla congruità della stessa e non esclusivamente in materia di ICI. Si afferma che a pagina sei della citata sentenza si legge che la rendita così determinata dal Comune di Formia non può essere condivisa atteso che con la legge finanziaria 2005 sono state previste delle norme che finalizzate all'aggiornamento dei dati dei dati catastali non coerenti con la situazione reale impongono ai comuni interventi diretti alla gestione dei classamenti immobiliare in collaborazione con l'agenzia del territorio interagendo con i cittadini al fine di realizzare un'equità fiscale che trova nella carta costituzionale la sua espressione più alta . In detto giudizio veniva chiamata l'Agenzia del territorio. L’amministrazione assume che in sede di appello aveva evidenziato che detta ultima decisione non aveva ad oggetto un avviso ma un vero e proprio atto di notificazione di rendita catastale tant'è che i giudici regionali avevano statuito che la maggiore rendita è stata messa in atti in data 23 dicembre 1999 e quindi non v'è dubbio che essa rientra nel terzo comma dell'articolo 74 della legge succitata che così recita “per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dall'amministrazione finanziaria degli enti locali i soggetti attivi di imposta provvedono entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi alla liquidazione o l'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 e successiva modificazione Si conclude pertanto che con la sentenza n. 776/2007 la Commissione regionale abbia statuito in ordine alla rendita catastale rideterminandola, tant'è che nel giudizio era stata chiamata anche l'agenzia delle entrate, a nulla rilevando che quest’ultima non si fosse costituita, atteso che la decisione spiega i suoi effetti tra tutte le parti processuali ai sensi dell’art. 364 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. 2. Il secondo motivo, introdotto ai sensi dell'articolo 360 primo comma, n.3 denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per essere la pronuncia impugnata priva di motivazione in relazione alla domanda di inammissibilità del ricorso sollevata in giudizio dall'ufficio. La decisione, infatti, non opera alcun riferimento alla natura dell'atto impugnato ovvero al provvedimento di diniego di rettifica in autotutela espresso dall'amministrazione a seguito dell'istanza avanzata dalla società di riesame della rendita catastale. Avendo la società impugnato un diniego di rettifica in autotutela, la richiesta avanzata in sede di ricorso di annullamento dell'atto e correzione dei dati catastali dell'immobile risultava inammissibile. 3. Con la proposta di definizione accelerata, il Consigliere delegato riteneva l’infondatezza di entrambi i motivi. 4. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ. 5. In via pregiudiziale va esaminato il secondo mezzo di ricorso con cui si denuncia l’inammissibilità del ricorso originario per aver la società impugnato il diniego di autotutela in merito alla rettifica dei dati catastali. La censura non supera il vaglio di ammissibilità. Attraverso il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si lamenta l’omessa motivazione su questione pregiudiziale di merito che si assume aver prospettato in sede di appello, trascurando di trascrivere i punti salienti della censura proposta e di localizzare all’interno del fascicolo l’atto in cui essa sarebbe stata formulata. Sta di fatto che il Giudice regionale non ha statuito su tale ragione di contestazione né ne ha dato atto, non consentendo di stabilire se la suddetta questione sia stata oggetto del ricorso originario. Ricorre, allora, in questo caso, l’orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con l’impugnazione per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, quantomeno allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere già nel primo grado di giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., su tale principio, tra le tante, Cass. n. 5429/2023, che richiama Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 19560/2020, Cass. n. 28036/2020, Cass. n. 8125/2021, Cass. n. 11708/2021, Cass. n. 28714/2021, Cass. n. 30863/2021, Cass. n. 36393/2021, Cass. n. 40984/2021, Cass. n. 8362/2022, Cass. n. 35885/2022). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; Cass. del 09/07/2013 n. 17041; Cass.n. 2033/2017; Cass. n. 25319/2017; Cass. n. 907/2018). In ogni caso, va evidenziato che, nel contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n.31574/2021; Cass. 22171 del 06/08/2024). Difatti, il contribuente può domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, e può ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata e specifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interesse generale, al giudice tributario, che procederà alla valutazione dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione(Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 3001/2015). 6.La prima censura è infondata. Preliminarmente, si rammenta che, in tema di ICI, la competenza per l'attribuzione della rendita catastale è riservata dall'ordinamento vigente all'amministrazione centrale dello Stato, in quanto la previsione generale di cui all'art. 2 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, non è stata derogata dalla normativa successiva sul decentramento di alcune funzioni agli enti locali, sicché è illegittimo l'avviso di accertamento basato su una rendita catastale autonomamente stabilita dall’amministrazione comunale (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8289; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8280 e 8281; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8501; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266); ciò non è contraddetto dal fatto che l'ordinamento riconosca al Comune rilevanti attribuzioni in materia catastale, dal momento che tali prerogative, effettivamente sussistenti, non si spingono fino alla determinazione ed attribuzione della rendita catastale, limitandosi ad operare, da un lato, sul piano dell'impulso dell'ente comunale alla conformazione dell'accatastamento allo stato di fatto degli immobili dislocati sul proprio territorio e, dall'altro, sul piano della partecipazione informativa ed istruttoria al relativo procedimento; la cui definizione provvedimentale, tuttavia, permane in capo all'amministrazione centrale (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275). Così l'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede una potestà partecipativa degli uffici tributari comunali all'attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria, nonché la facoltà per il Comune di “richiedere” all'UTE la riclassificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, ovvero palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari. L'art. 66, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce ai Comuni, tra il resto, le funzioni concernenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti catastali con partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, senza tuttavia conferire ad essi la potestà di attribuzione della rendita, mentre l’art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che i Comuni possano “richiedere” agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private e riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, ferma restando la competenza in merito dell'Agenzia del Territorio (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275). L'art.19, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, attribuisce ai Comuni, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni connesse all'accettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento secondo regole tecniche uniformi; là dove il comma 10 della medesima disposizione conferma a sua volta che, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di adeguamento da parte dei titolari degli immobili, spetta all'Agenzia del Territorio, e soltanto a questa, di procedere all'attribuzione della rendita catastale presunta, previo espletamento di accertamenti per i quali la medesima Agenzia del Territorio può avvalersi degli elementi tecnici forniti dai Comuni, per cui è evidente come l'ordinamento abbia valorizzato il ruolo partecipativo, informativo e propulsivo dei Comuni in ambito catastale, senza tuttavia attribuire ad essi la competenza in materia di determinazione della rendita (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275) Tanto premesso, come già affermato da questa Corte con ordinanza n. 8497/2023 emessa tra le medesime parti, l’originario atto di classamento, che era stato messo in atti dall’Agenzia del Territorio il 23 dicembre 1999 e pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Formia (LT) il 28 dicembre 1999, aveva attributo all’immobile in questione la rendita catastale nella misura di € 127.502,88; tale atto era stato annullato dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 12 luglio 2005, n. 239/03/2005, il cui passaggio in giudicato aveva definitivamente rideterminato la rendita catastale nella minor misura di € 45.625,40. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di ICI, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE (e, poi, dell’Agenzia del Territorio), atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (in termini: Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2006, n. 13069; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2010, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2392; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2019, nn. 8837, 8838, 8839 e 8840; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10000, 10001, 10002, 10003 e 10004; Cass., Sez. 6^-5, 27 novembre 2020, n. 27109; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637); Su tali premesse, il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 31 dicembre 2007, n. 776/40/2007, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2000, la quale ha ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 127.502,88 - è stata cronologicamente superato dal giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 20 maggio 2016, n. 794/03/2016, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2010, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 45.625,40 e dalla sentenza di questa Corte n. 8497/2023 relativa all’Ici dell’annualità di imposta 2008 -fa stato, ex art.2909 cod. civ., in ordine alla sola liquidazione dell’imposta per l’anno di riferimento, ma non vincolava l’Agenzia del Territorio, che, peraltro, era estranea a tale procedimento, alla messa in atti di una nuova rendita catastale. Inoltre, la circostanza che nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 776/2007 sia stata chiamata in giudizio l’Agenzia delle Entrate non trasforma il giudizio sulla base imponibile Ici in un giudizio sulla rendita catastale. In seguito alla determinazione operata dalla sentenza del 2005, la parte avrebbe dovuto presentare un Docfa per proporre la propria rendita ed eventualmente impugnare l’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia, non potendo il contribuente mettere in discussione la rendita iscritta in catasto nei giudizi di impugnazione degli avvisi ICI. Nella specie, il giudice di appello si è conformato a tali principi, non avendo tenuto in alcun conto il giudicato specificamente formatosi sull’impugnazione dell’avviso Ici per l’annualità 2000, per cui, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere respinto. In applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma c.p.c., si deve condannare parte ricorrente alla refusione delle spese in favore della Riscossione che liquida come da dispositivo e a pagare una a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.513,00 per compensi, oltre200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge, nonché Euro