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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 36393/2021

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ORDINANZA sul ricorso 28821/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Comune di Siracusa, - intimato - nonchè contro avverso la sentenza n. 1468/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 19/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]

V. che la rappresenta e difende -controricorrente - R.G.N. 28821-17 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo, no- tificato il 6.4.2011, per l'importo iscritto a ruolo di complessivi euro 189.981,42, e le cartelle di pagamento presupposte.

Il ricorrente lamen- tava l'omessa notifica delle cartelle, l'intervenuta decadenza dall'azione di riscossione di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, la carenza di mo- tivazione dell'atto impositivo e il decorso del termine di prescrizione dei crediti tributari. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l'Agente della riscossione non aveva prodotto gli originali delle relazioni di notificazione e delle relative car- telle. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello, che veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 1468- 4-17, in ragione della rituale notifica delle cartelle. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due moti- vi, illustrati con memorie.

L'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memorie.

R.G.N. 28821-17 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 2712 e 2719 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al disconoscimento della conformità agli originali delle produzioni allegate dall'Agente della Riscossione.

Il ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto provata la correttezza del procedimento notifica.torio sulla base del deposito delle fotografie delle relate di notifica e dell'estratto di ruolo, mentre sia le riproduzioni fotografiche che le copie fotostatiche delle scritture avrebbero piena efficacia probatoria a condizione che colui contro il quale sono prodotte in giudizio non le contesti ed, in caso di contesta- zione, colui che ha prodotto la copia oggetto di opposizione potrà as- solvere all'onere probatorio producendo l'originale.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa e insufficiente motiva- zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per violazione dell'art. 132 e ss. c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non darebbe alcuna contezza del procedimento logico giuridico che ha portato al rigetto del ricorso originario del contribuente, limitandosi ad evidenziare che dall'esame degli atti si evince quanto sostenuto dall'Agente della riscossione circa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.

Inoltre, i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare e pronunciarsi su tutti gli al- tri motivi di opposizione proposti dal contribuente, non verificando il presupposto giuridico dell'iscrizione a ruolo delle cartelle impugnate, ovvero la regolare notifica degli atti presupposti da parte degli enti im- R.G.N. 28821-17 positori, omettendo di statuire sulla eccepita prescrizione dei crediti tributari e sulla decadenza dell'azione da parte dell'Agente della riscos- sione.

3. Per ragioni di priorità logica va esaminata la seconda parte del se- condo motivo di ricorso, con cui il contribuente lamenta che il Colle- gio di secondo grado non avrebbe statuito e pronunciato sulla eccepita prescrizione dei crediti tributari e sulla decadenza dell'azione da parte dell'Agente della Riscossione. a) Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lo- ro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio pre- cedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel `thema decidendum' del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati in fase di merito né rilevabili di ufficio. b)Questa Corte ha in più occasioni affermato, con riferimento all'autosufficienza del ricorso per cassazione, che : "Il principio di auto- su icien_za„ che impone l'indica5zione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si io' nda, va inteso nel senso che occorre verificare anche in quale sede processuale il documento sia prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, ripor- tarne il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile„ sicché la mancata 'lo- R.G.N. 28821-17 calizzazione' del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricor- so senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosu icienza dal versante 'contenutistico' (Th applicazione del predetto principio, la S.0 ha dichiara- to inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. su di una domanda asselitamente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia è tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero 'localiz- zate' all'interno degli atti del procedimento)"(Cass. n. 28184 del 2020).

In particolare, con riferimento al vizio di motivazione della sentenza impugnata: "e' inammissibile, per violazione del criterio dell'autosu raenza il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di ap- pello su uno o pii? motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nel- la loro integralità ne/ ricorso, si da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano 'nuove' e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza do- ver procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte" (Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 14561 del 2012). c)In caso di deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in secondo grado è necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sareb- be pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza pun- tuale delle censure (Cass. n. 14561 del 2012).

A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato, non essen- do stato indicato in ricorso con quale atto difensivo e in quale fase del giudizio di merito sono state eccepite la prescrizione dei crediti tribu- tari e la decadenza dell'azione da parte dell'Agente della Riscossione.

Va, infatti, precisato che delle suddette questioni non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, sicchè va ribadito quanto affermato da que- R.G.N. 28821-17 sta Corte secondo cui: "In tema di ricorso per cassa,zione, qualora siano pro- spettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentena impugnata, il ricorrente de- ve, a pena di inammissibilità delle censure, non solo allegarne l'assenta loro dedu- one dinan5d al giudice di merito ma, in virtù del principio di auto» icien.za, an- che indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel `thema decidendum' del giudk,io di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la pro.Tetta- 5zione di questioni o temi di contesta.zione nuovi, non trattati nella fase di merito ne' rilevabili d'ufficio" (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018).

4. Vanno rigettate anche le critiche proposte con la prima parte del se- condo motivo e con il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo il giudice del merito omesso di illustrare il procedimento logico giuridico seguito per giungere al rigetto del ricorso originario del contribuente, limitan- dosi ad affermare che "dall'esame degli atti si evince quanto sostenuto dall'Agente della riscossione circa la regolarità della notifica delle cartelle di paga- mento in questione e sul loro contenuto anche se in fò tocopia".

Va premesso che, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giu- risprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata — a pe- na di inefficacia — in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021).

Con riferimento alla denuncia di omessa produzione in giudizio di car- telle 'in originale', precisata con memoria ex art. 380 bis c.p.c., questa R.G.N. 28821-17 Corte ha più volte affermato che non sussiste un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente (Cass.n. 16121de1 2019) e comunque tali contestazioni non hanno pregio, at- teso che il giudice del merito, con accertamento in fatto (insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), ha chiaramente evidenziato "dall'esame degli atti si evince quanto so- stenuto dall'Agente della riscossione circa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in questione e sul loro contenuto, anche se in fotocopie.

Ne' il contribuen- te ha opposto Jpecifiche e dettagliate argomentazioni su ogni cartella ritenuta non validamente notificata".

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto buon governo dei principi espressi, rilevando come il disconoscimento delle copie fotostatiche dei documenti prodotti in giudizio, ai sensi dell'art.2719 c.c., non è stato compiuto mediante una dichiarazione idonea ad evidenziare in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Class. n. 16557 del 2019).

Va, inoltre, rilevato che l'Ufficio con controricorso (v. pag. 10 e ss.) ha riferito che le riproduzioni fotografiche versate in atti recavano l'attestazione di conformità all'originale effettuata da un funzionario di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

5. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori censure, posto che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o come nella specie dell'avviso di ricevimento, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).R.G.N. 28821-17 E' stato, in particolare, precisato che "ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il riJpetto del principio di autosu lczena, è necessa- ria la trascii5zione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica- to/io, al fine di consentire la verifica della fondate.z.za della dogliana in base alla sola lettura del ricorso, sena necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

"(Cass.n. 31038 del 2018).

Nella fattispecie, l'adempimento di tale onere processuale sarebbe sta- to necessario, tenuto conto che si lamenta l'omessa produzione in giu- dizio in originale delle relate di notifica da parte del concessionario al fine di sostenere la non coincidenza della documentazione attestante la rituale notifica con l'atto che si assume notificato, eccependo il vizio di motivazione della decisione impugnata.

Ciò in ragione dell'evidente difetto di decisività e di comprensione del- la critica, dovendosi ribadire quanto precisato da questa Corte con or- dinanza n. 1150 del 2019, secondo cui: "In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascnione integrale della mede- sima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente fiuLzionale alla compren- sione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto — forma previ- sti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al diipiegamento del- la fun.zione che è propria di detti requisiti".

6. In definitiva, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccomben- za e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al rimborso a favore delle parti costituite delle spese di lite che liquida per compen- si in complessivi euro 9000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed R.G.N. 28821-17 euro 8000,00 a favore di Agenzia delle Entrate, oltre euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15`)/0 ed accessori di legge a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed eventuali spese prenotate a de- bito a favore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così è deciso, in Roma, nell'adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28821/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Comune di Siracusa, - intimato - nonchè contro avverso la sentenza n. 1468/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 19/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V. che la rappresenta e difende -controricorrente - R.G.N. 28821-17 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo, no- tificato il 6.4.2011, per l'importo iscritto a ruolo di complessivi euro 189.981,42, e le cartelle di pagamento presupposte. Il ricorrente lamen- tava l'omessa notifica delle cartelle, l'intervenuta decadenza dall'azione di riscossione di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, la carenza di mo- tivazione dell'atto impositivo e il decorso del termine di prescrizione dei crediti tributari. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l'Agente della riscossione non aveva prodotto gli originali delle relazioni di notificazione e delle relative car- telle. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello, che veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 1468- 4-17, in ragione della rituale notifica delle cartelle. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due moti- vi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memorie. R.G.N. 28821-17 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 2712 e 2719 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al disconoscimento della conformità agli originali delle produzioni allegate dall'Agente della Riscossione. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto provata la correttezza del procedimento notifica.torio sulla base del deposito delle fotografie delle relate di notifica e dell'estratto di ruolo, mentre sia le riproduzioni fotografiche che le copie fotostatiche delle scritture avrebbero piena efficacia probatoria a condizione che colui contro il quale sono prodotte in giudizio non le contesti ed, in caso di contesta- zione, colui che ha prodotto la copia oggetto di opposizione potrà as- solvere all'onere probatorio producendo l'originale. 2. Con il secondo motivo si denuncia omessa e insufficiente motiva- zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per violazione dell'art. 132 e ss. c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non darebbe alcuna contezza del procedimento logico giuridico che ha portato al rigetto del ricorso originario del contribuente, limitandosi ad evidenziare che dall'esame degli atti si evince quanto sostenuto dall'Agente della riscossione circa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare e pronunciarsi su tutti gli al- tri motivi di opposizione proposti dal contribuente, non verificando il presupposto giuridico dell'iscrizione a ruolo delle cartelle impugnate, ovvero la regolare notifica degli atti presupposti da parte degli enti im- R.G.N. 28821-17 positori, omettendo di statuire sulla eccepita prescrizione dei crediti tributari e sulla decadenza dell'azione da parte dell'Agente della riscos- sione. 3. Per ragioni di priorità logica va esaminata la seconda parte del se- condo motivo di ricorso, con cui il contribuente lamenta che il Colle- gio di secondo grado non avrebbe statuito e pronunciato sulla eccepita prescrizione dei crediti tributari e sulla decadenza dell'azione da parte dell'Agente della Riscossione. a) Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lo- ro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio pre- cedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel `thema decidendum' del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati in fase di merito né rilevabili di ufficio. b)Questa Corte ha in più occasioni affermato, con riferimento all'autosufficienza del ricorso per cassazione, che : "Il principio di auto- su icien_za„ che impone l'indica5zione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si io' nda, va inteso nel senso che occorre verificare anche in quale sede processuale il documento sia prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, ripor- tarne il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile„ sicché la mancata 'lo- R.G.N. 28821-17 calizzazione' del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricor- so senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosu icienza dal versante 'contenutistico' (Th applicazione del predetto principio, la S.0 ha dichiara- to inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. su di una domanda asselitamente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia è tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero 'localiz- zate' all'interno degli atti del procedimento)"(Cass. n. 28184 del 2020). In particolare, con riferimento al vizio di motivazione della sentenza impugnata: "e' inammissibile, per violazione del criterio dell'autosu raenza il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di ap- pello su uno o pii? motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nel- la loro integralità ne/ ricorso, si da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano 'nuove' e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza do- ver procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte" (Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 14561 del 2012). c)In caso di deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in secondo grado è necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sareb- be pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza pun- tuale delle censure (Cass. n. 14561 del 2012). A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato, non essen- do stato indicato in ricorso con quale atto difensivo e in quale fase del giudizio di merito sono state eccepite la prescrizione dei crediti tribu- tari e la decadenza dell'azione da parte dell'Agente della Riscossione. Va, infatti, precisato che delle suddette questioni non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, sicchè va ribadito quanto affermato da que- R.G.N. 28821-17 sta Corte secondo cui: "In tema di ricorso per cassa,zione, qualora siano pro- spettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentena impugnata, il ricorrente de- ve, a pena di inammissibilità delle censure, non solo allegarne l'assenta loro dedu- one dinan5d al giudice di merito ma, in virtù del principio di auto» icien.za, an- che indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel `thema decidendum' del giudk,io di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la pro.Tetta- 5zione di questioni o temi di contesta.zione nuovi, non trattati nella fase di merito ne' rilevabili d'ufficio" (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018). 4. Vanno rigettate anche le critiche proposte con la prima parte del se- condo motivo e con il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo il giudice del merito omesso di illustrare il procedimento logico giuridico seguito per giungere al rigetto del ricorso originario del contribuente, limitan- dosi ad affermare che "dall'esame degli atti si evince quanto sostenuto dall'Agente della riscossione circa la regolarità della notifica delle cartelle di paga- mento in questione e sul loro contenuto anche se in fò tocopia". Va premesso che, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giu- risprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata — a pe- na di inefficacia — in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021). Con riferimento alla denuncia di omessa produzione in giudizio di car- telle 'in originale', precisata con memoria ex art. 380 bis c.p.c., questa R.G.N. 28821-17 Corte ha più volte affermato che non sussiste un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente (Cass.n. 16121de1 2019) e comunque tali contestazioni non hanno pregio, at- teso che il giudice del merito, con accertamento in fatto (insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), ha chiaramente evidenziato "dall'esame degli atti si evince quanto so- stenuto dall'Agente della riscossione circa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in questione e sul loro contenuto, anche se in fotocopie. Ne' il contribuen- te ha opposto Jpecifiche e dettagliate argomentazioni su ogni cartella ritenuta non validamente notificata". Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto buon governo dei principi espressi, rilevando come il disconoscimento delle copie fotostatiche dei documenti prodotti in giudizio, ai sensi dell'art.2719 c.c., non è stato compiuto mediante una dichiarazione idonea ad evidenziare in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Class. n. 16557 del 2019). Va, inoltre, rilevato che l'Ufficio con controricorso (v. pag. 10 e ss.) ha riferito che le riproduzioni fotografiche versate in atti recavano l'attestazione di conformità all'originale effettuata da un funzionario di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori censure, posto che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o come nella specie dell'avviso di ricevimento, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).R.G.N. 28821-17 E' stato, in particolare, precisato che "ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il riJpetto del principio di autosu lczena, è necessa- ria la trascii5zione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica- to/io, al fine di consentire la verifica della fondate.z.za della dogliana in base alla sola lettura del ricorso, sena necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. "(Cass.n. 31038 del 2018). Nella fattispecie, l'adempimento di tale onere processuale sarebbe sta- to necessario, tenuto conto che si lamenta l'omessa produzione in giu- dizio in originale delle relate di notifica da parte del concessionario al fine di sostenere la non coincidenza della documentazione attestante la rituale notifica con l'atto che si assume notificato, eccependo il vizio di motivazione della decisione impugnata. Ciò in ragione dell'evidente difetto di decisività e di comprensione del- la critica, dovendosi ribadire quanto precisato da questa Corte con or- dinanza n. 1150 del 2019, secondo cui: "In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascnione integrale della mede- sima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente fiuLzionale alla compren- sione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto — forma previ- sti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al diipiegamento del- la fun.zione che è propria di detti requisiti". 6. In definitiva, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccomben- za e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso a favore delle parti costituite delle spese di lite che liquida per compen- si in complessivi euro 9000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed R.G.N. 28821-17 euro 8000,00 a favore di Agenzia delle Entrate, oltre euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15`)/0 ed accessori di legge a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed eventuali spese prenotate a de- bito a favore dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così è deciso, in Roma, nell'adunanza camera