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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 20235/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17748-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - lavoro pubblico R.G.N. 17748/2020 Cron.

Rep.

Ud. 19/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:PERSONA]) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1000/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/10/2019 R.G.N. 632/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1000 del 2019, ha accolto in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione siciliana, Assessorato regionale delle autonomie locali e funzione pubblica, Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità distretto di Catania, e per l’effetto ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatogli con atto del 29 marzo 2011, notificato il 26 aprile 2011, e ha condannato l’Amministrazione a erogare all’appellante le retribuzioni maturate fino alla data del licenziamento irrogato il 6 maggio 2011 notificato il 16 giugno 2011, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

2. Come espone la sentenza di appello, il lavoratore era stato destinatario di un primo licenziamento, atto di recesso del 29 marzo 2011, per assenze dal proprio domicilio in occasione di quattro visite fiscali (16 aprile, 9 giugno, 28 luglio e 18 agosto dell’anno 2010), mancata presentazione di certificati medici e recidiva in merito ad analoghe infrazioni disciplinari; con successiva determina del 6 maggio 2011 veniva irrogato altro licenziamento disciplinare per assenza alla visita fiscale in data 16 aprile 2010 per omessa giustificazione/certificazione medica non originale per l’assenza dal periodo dal 5 al 15 ottobre 2010 e per omessa presentazione di certificazione per i giorni 1, dall’8 al 22 e 29 novembre 2010 e per i giorni 1, 2, 7, da 14 a 17, dal 22 al 24, 31 dicembre 2010 e recidiva in merito a precedenti analoghe infrazioni disciplinari.

3. La Corte d’Appello ha ritenuto, per il primo licenziamento, che poiché l’Amministrazione aveva allegato di aver più volte sollecitato il lavoratore a giustificare le assenze, ma non tempestivamente, attesa la genericità della prova per testi e che la richiesta scritta del 2 gennaio 2001 (recte: 2011) era successiva alla trasmissione della notizia del fatto all’UPD, il termine di 120 dalla notizia d’infrazione era superato, essendo stata l’Amministrazione inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere.

Rispetto al secondo licenziamento, invece, considerato che la contestazione riguardava assenze ravvicinate, verificatisi nel periodo circoscritto di ottobre, novembre e dicembre 2010, che la richiesta di giustificazioni interveniva il 2 gennaio 2011 e alla richiesta seguiva la trasmissione della notizia d’infrazione in data 28 gennaio 2011, non vi era tardività nella contestazione.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di ricorso.

5. È stata disposta la rinotifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato.

6. L’Amministrazione regionale si è costituita con controricorso.

7. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il lavoratore, in premessa, ripercorre i fatti di causa assumendo, tra l’altro, quanto al secondo licenziamento, che il Dirigente del Distretto minerario piuttosto che comunicare l’accaduto direttamente all’UPD, aveva inoltrato in data 28 gennaio 2011, prot. 967, nota al Dipartimento regionale dell’Energia, finché questa aveva proceduto alla segnalazione all’UPD con nota prot. 5257/Ris del 17 febbraio 2011, assunta al Protocollo dell’Ufficio destinatario il 22 febbraio 2011, n. 198.Era seguita la contestazione con nota 255/ris del 7 marzo 2011, a seguito della quale era stata irrogata con DDG n. 303042 dell’11 maggio 2011, notificata il 10 giugno 2011, la sanzione disciplinare del licenziamento.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione art. 55 bisd.lgs. n. 165 del 2001, art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Si censura l’individuazione del dies a quo– prima acquisizione della notizia d’infrazione-da cui far decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare.

Assume il ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

Tale principio sarebbe stato applicato in modo erroneo dalla Corte d’Appello, in quanto il termine per la conclusione del secondo procedimento disciplinare non sarebbe stato fatto decorrere dalla prima acquisizione della notizia da parte del responsabile della struttura, ma dalla data in cui il detto responsabile, aveva, asseritamente, trasmesso la notizia della condotta avente rilievo disciplinare all’organo sovraordinato (28 gennaio 2011).

Ciò era erroneo in ragione del dettato normativo dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.3.

Il motivo non è fondato.

La statuizione della Corte d’Appello di rigetto dell’impugnazione del secondo provvedimento disciplinare è corretta.

Come questa Corte ha già affermato il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d.

Madia, va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceva una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione (si v., Cass., 11635 del 2021, n. 20730 del 2022, n. 10284 del 2023).

Nella specie tale evenienza, come accertato dalla Corte d’Appello, si è verificata il 28 gennaio 2011 proprio in ragione della trasmissione della notizia di infrazione all’UPD, di talchè la sanzione disciplinare veniva adottata nel termine di legge.

Come precisato da Cass. n. 10284 del 2023, già citata, “Non vi è infatti dubbio che il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d.

Madia, vada calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura.

Mentre, tuttavia, prima della menzionata riforma, il termine per la conclusione del procedimento aveva comunque decorrenza dalla conoscenza dell’illecito da parte del responsabile della struttura (art. 55-bis, comma 4, penultimo periodo), per effetto della riforma stessa, come detto qui applicabile, esso –della durata di centoventi giorni - decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell’UPD”.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155, cod. proc. civ., art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Si censura l’individuazione del dies a quo nella data del 28 gennaio 2011, atteso che non risultava agli atti del processo la lettera del 28 gennaio 2011 che veniva posta dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione.

5. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Si osserva un difetto di rilevanza, atteso che lo stesso ricorrente espone (pag. 3 del ricorso) che la comunicazione della notizia di infrazione veniva effettuata all’UPD dal Dipartimento regionale dell’Energia, a cui era stata trasmessa la nota del 28 gennaio 2011, con nota prot. 5257 del 17 febbraio 2011, e quindi in data ancora successiva a quella della lettera 28 gennaio 2011 (invece indirizzata al suddetto Dipartimento), né deduce che non ve ne fosse menzione in detta comunicazione all’UPD.

Inoltre, tale doglianza non è prospettata come già proposta nei gradi di merito, sicchè si pone come questione nuova la cui proposizione è in questa sede inammissibile.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Si assume che l’Amministrazione, in ragione della comunicazione del Dirigente delDistretto minerario in data 17 dicembre 2010, in cui quest’ultimo esponeva che il lavoratore da diversi mesi non presentava idonea certificazione medica di appoggio, aveva consapevolezza da tempo della notizia di infrazione, e tale circostanza non era stata presa in considerazione dalla Corte d’Appello.

7. Il motivo è inammissibile per più ragione.

Si rileva un difetto di rilevanza atteso che la condotta disciplinarmente rilevante che determinava il secondo licenziamento abbraccia un arco temporale (sinoal 31 dicembre 2010) che va oltre la data (17 dicembre 2010) della nota richiamata con il motivo.

Inoltre (si. v., Cass., n. 2268 del 2022) il vizio invocato, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede in vizio di “omessoesame” come riferito ad “unfatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, come quelle prospettate nella specie con riguardo all’accertamento della conoscenza della notizia di infrazione, con conseguente inammissibilità della censura irritualmente formulata.

8. La Corte rigetta il ricorso.

9. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17748-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - lavoro pubblico R.G.N. 17748/2020 Cron. Rep. Ud. 19/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:PERSONA]) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1000/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/10/2019 R.G.N. 632/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1000 del 2019, ha accolto in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione siciliana, Assessorato regionale delle autonomie locali e funzione pubblica, Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità distretto di Catania, e per l’effetto ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatogli con atto del 29 marzo 2011, notificato il 26 aprile 2011, e ha condannato l’Amministrazione a erogare all’appellante le retribuzioni maturate fino alla data del licenziamento irrogato il 6 maggio 2011 notificato il 16 giugno 2011, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. 2. Come espone la sentenza di appello, il lavoratore era stato destinatario di un primo licenziamento, atto di recesso del 29 marzo 2011, per assenze dal proprio domicilio in occasione di quattro visite fiscali (16 aprile, 9 giugno, 28 luglio e 18 agosto dell’anno 2010), mancata presentazione di certificati medici e recidiva in merito ad analoghe infrazioni disciplinari; con successiva determina del 6 maggio 2011 veniva irrogato altro licenziamento disciplinare per assenza alla visita fiscale in data 16 aprile 2010 per omessa giustificazione/certificazione medica non originale per l’assenza dal periodo dal 5 al 15 ottobre 2010 e per omessa presentazione di certificazione per i giorni 1, dall’8 al 22 e 29 novembre 2010 e per i giorni 1, 2, 7, da 14 a 17, dal 22 al 24, 31 dicembre 2010 e recidiva in merito a precedenti analoghe infrazioni disciplinari. 3. La Corte d’Appello ha ritenuto, per il primo licenziamento, che poiché l’Amministrazione aveva allegato di aver più volte sollecitato il lavoratore a giustificare le assenze, ma non tempestivamente, attesa la genericità della prova per testi e che la richiesta scritta del 2 gennaio 2001 (recte: 2011) era successiva alla trasmissione della notizia del fatto all’UPD, il termine di 120 dalla notizia d’infrazione era superato, essendo stata l’Amministrazione inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere. Rispetto al secondo licenziamento, invece, considerato che la contestazione riguardava assenze ravvicinate, verificatisi nel periodo circoscritto di ottobre, novembre e dicembre 2010, che la richiesta di giustificazioni interveniva il 2 gennaio 2011 e alla richiesta seguiva la trasmissione della notizia d’infrazione in data 28 gennaio 2011, non vi era tardività nella contestazione. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di ricorso. 5. È stata disposta la rinotifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato. 6. L’Amministrazione regionale si è costituita con controricorso. 7. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il lavoratore, in premessa, ripercorre i fatti di causa assumendo, tra l’altro, quanto al secondo licenziamento, che il Dirigente del Distretto minerario piuttosto che comunicare l’accaduto direttamente all’UPD, aveva inoltrato in data 28 gennaio 2011, prot. 967, nota al Dipartimento regionale dell’Energia, finché questa aveva proceduto alla segnalazione all’UPD con nota prot. 5257/Ris del 17 febbraio 2011, assunta al Protocollo dell’Ufficio destinatario il 22 febbraio 2011, n. 198.Era seguita la contestazione con nota 255/ris del 7 marzo 2011, a seguito della quale era stata irrogata con DDG n. 303042 dell’11 maggio 2011, notificata il 10 giugno 2011, la sanzione disciplinare del licenziamento. 2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione art. 55 bisd.lgs. n. 165 del 2001, art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si censura l’individuazione del dies a quo– prima acquisizione della notizia d’infrazione-da cui far decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare. Assume il ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Tale principio sarebbe stato applicato in modo erroneo dalla Corte d’Appello, in quanto il termine per la conclusione del secondo procedimento disciplinare non sarebbe stato fatto decorrere dalla prima acquisizione della notizia da parte del responsabile della struttura, ma dalla data in cui il detto responsabile, aveva, asseritamente, trasmesso la notizia della condotta avente rilievo disciplinare all’organo sovraordinato (28 gennaio 2011). Ciò era erroneo in ragione del dettato normativo dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.3. Il motivo non è fondato. La statuizione della Corte d’Appello di rigetto dell’impugnazione del secondo provvedimento disciplinare è corretta. Come questa Corte ha già affermato il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia, va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceva una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione (si v., Cass., 11635 del 2021, n. 20730 del 2022, n. 10284 del 2023). Nella specie tale evenienza, come accertato dalla Corte d’Appello, si è verificata il 28 gennaio 2011 proprio in ragione della trasmissione della notizia di infrazione all’UPD, di talchè la sanzione disciplinare veniva adottata nel termine di legge. Come precisato da Cass. n. 10284 del 2023, già citata, “Non vi è infatti dubbio che il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia, vada calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura. Mentre, tuttavia, prima della menzionata riforma, il termine per la conclusione del procedimento aveva comunque decorrenza dalla conoscenza dell’illecito da parte del responsabile della struttura (art. 55-bis, comma 4, penultimo periodo), per effetto della riforma stessa, come detto qui applicabile, esso –della durata di centoventi giorni - decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell’UPD”. 4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155, cod. proc. civ., art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si censura l’individuazione del dies a quo nella data del 28 gennaio 2011, atteso che non risultava agli atti del processo la lettera del 28 gennaio 2011 che veniva posta dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione. 5. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Si osserva un difetto di rilevanza, atteso che lo stesso ricorrente espone (pag. 3 del ricorso) che la comunicazione della notizia di infrazione veniva effettuata all’UPD dal Dipartimento regionale dell’Energia, a cui era stata trasmessa la nota del 28 gennaio 2011, con nota prot. 5257 del 17 febbraio 2011, e quindi in data ancora successiva a quella della lettera 28 gennaio 2011 (invece indirizzata al suddetto Dipartimento), né deduce che non ve ne fosse menzione in detta comunicazione all’UPD. Inoltre, tale doglianza non è prospettata come già proposta nei gradi di merito, sicchè si pone come questione nuova la cui proposizione è in questa sede inammissibile. 6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Si assume che l’Amministrazione, in ragione della comunicazione del Dirigente delDistretto minerario in data 17 dicembre 2010, in cui quest’ultimo esponeva che il lavoratore da diversi mesi non presentava idonea certificazione medica di appoggio, aveva consapevolezza da tempo della notizia di infrazione, e tale circostanza non era stata presa in considerazione dalla Corte d’Appello. 7. Il motivo è inammissibile per più ragione. Si rileva un difetto di rilevanza atteso che la condotta disciplinarmente rilevante che determinava il secondo licenziamento abbraccia un arco temporale (sinoal 31 dicembre 2010) che va oltre la data (17 dicembre 2010) della nota richiamata con il motivo. Inoltre (si. v., Cass., n. 2268 del 2022) il vizio invocato, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede in vizio di “omessoesame” come riferito ad “unfatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, come quelle prospettate nella specie con riguardo all’accertamento della conoscenza della notizia di infrazione, con conseguente inammissibilità della censura irritualmente formulata. 8. La Corte rigetta il ricorso. 9. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, s