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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2012

Cassazione n. 33394/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dirigenti medici di primo livello con mansioni di addette alla verifica delle prestazioni erogate dalle case di cura in regime di convenzione), aveva annullato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno, loroirrogate con provvedimento del 21.2.2012 dall’UPD Dirigenza medica e veterinaria della suddetta Azienda.

2. La Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività d ella contestazione disciplinare, formulata dall’UPD in data 18.1.2012 oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

3. Evidenziavache in data 15.11.2011 il Responsabile della Struttura aveva effettuato una prima contestazione disciplinaree rilevava la sostanziale identità della condott a addebitat a alle lavoratrici nella successiva contestazione disciplinareformulata dall’UPD in data 18.1.2012 , relativa alla non corretta ed inadeguata effettuazione delle operazioni di verifica sulle richieste di rimborso presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordinealle prestazioni oncologiche.

4. Riteneva che ai fini della tempestività della contestazione rileva il momento in cui i fatti addebitati appaiono ragionevolmente sussistenti nel loro contenuto essenziale, e non la valutazione effettuata dal Responsabile della struttura, salvo che non fossero intervenute modificazioni apprezzabili nella qualificazione dei fatti rilevanti.

5. Escludeva che il riferimento contenuto nella nota del 18.1.2012 a fatti ed accertamenti successivi alla data della prima contestazione fosse idonea a configurare la diversità della condotta, anche sotto il profilo della gravità , e a postergare alla data del 18.1.2012 il dies a quodi cui all’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

6. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Evidenzia che la contestazione disciplinare da parte dell’UPD era stata effettuata nello stesso giorno in cui gli atti erano pervenuti al medesimo ufficio e lamenta che la Corte territoriale ha attribuito un’accezione erronea al termine “ufficio” dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Sostiene l’irrilevanza di eventuali variazioni nella definizione del fatto ascrivibile, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, argomentando che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 55 bis, comma 4, è quello della ricezione degli atti da parte dell’UPD o quello in cui l’UPD abbia avuto conoscenza del fatto medesimo.

2. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono infondate, atteso che l’Azienda ricorrente non ha chiesto una rivisitazione del fatto o una diversa valutazione dei documenti acquisiti, ma ha proposto una questione di diritto, relativa all’interpretazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 sull’individuazione del dies a quodel termine per la contestazione disciplinare.

Inoltre gli atti richiamati nel ricorso ed i fatti nei medesimi rappresentati risultano dalla sentenza impugnata (relazione redatta dalla Commissione ispettiva e pervenuta in data 3.11.2011 al [OSCURATO:PERSONA]; contestazioni disciplinari emesse dal [OSCURATO:PERSONA] in data 15.11.2011; ricezione da parte dell’UPD degli atti trasmessi dal Responsabile della struttura in data 18.1.2012 e contestazioni disciplinari emesse dall’UPD in data 18.1.2012).3.

Ilricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata si evinceinfatti che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha emesso due contestazioni disciplinari (la primain data 15.11.2011 da parte del Direttore del [OSCURATO:PERSONA] e Controllo delle [OSCURATO:PERSONA], e la seconda in data 18.1.2012 da parte dell’UPD) aventi ad oggetto la sussistenza di gravi irregolarità nelle prestazioni chemioterapiche illegittimamente erogate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Dalla medesima sentenza risulta inoltre che l’UPD ha formulato la contestazione nella medesima data in cui aveva ricevuto gli atti trasmessi dal Responsabile ritenutosi incompetente per la trattazione degli avviati procedimenti disciplinari.

La questione dedotta in giudizio riguarda il dies a quorelativo al termine per la contestazione, e non il diverso termine per la conclusione del procedimento disciplinare.

4. Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001dal d.lgs. n. 75 del 2017 ( riforma c.d.

Madia ), va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione, anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un’autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635/2021; Cass. n. 20730/2022; Cass. n. 10284/2023 e Cass. n. 20235/2023).

Anchenel regime anteriore al le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017 , si è costantemente ritenuto che «in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito» (Cass. 9 marzo 2022, n. 7642; Cass. 10 agosto 2016, n. 16900; Cass. 26 agosto 2015, n. 17153).

Si è inoltre chiarito che l’art. 55 bis, comma 4, in considerazione della maggiore complessità degli accertamenti, riserva alla competenza dell’UPD l’applicazione di una sanzione più grave di quella prevista nel primo periodo del comma 1 (rimproveroverbale e sospensione dal servizio con privazione della retribuzione inferiore a dieci giorni), prevedendo il raddoppio dei termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento (Cass. n. 22075/2018).

5. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo individuato quale dies a quo ai fini della contestazione disciplinare il giorno in cui il responsabile della struttura ha effettuato la prima contestazione disciplinare (15.11.2011), e nonquello in cui l’UPD ha ricevuto gli atti dal responsabile della struttura (18.1.2012).

6. La sentenza impugnatadeve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dirigenti medici di primo livello con mansioni di addette alla verifica delle prestazioni erogate dalle case di cura in regime di convenzione), aveva annullato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno, loroirrogate con provvedimento del 21.2.2012 dall’UPD Dirigenza medica e veterinaria della suddetta Azienda. 2. La Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività d ella contestazione disciplinare, formulata dall’UPD in data 18.1.2012 oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Evidenziavache in data 15.11.2011 il Responsabile della Struttura aveva effettuato una prima contestazione disciplinaree rilevava la sostanziale identità della condott a addebitat a alle lavoratrici nella successiva contestazione disciplinareformulata dall’UPD in data 18.1.2012 , relativa alla non corretta ed inadeguata effettuazione delle operazioni di verifica sulle richieste di rimborso presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordinealle prestazioni oncologiche. 4. Riteneva che ai fini della tempestività della contestazione rileva il momento in cui i fatti addebitati appaiono ragionevolmente sussistenti nel loro contenuto essenziale, e non la valutazione effettuata dal Responsabile della struttura, salvo che non fossero intervenute modificazioni apprezzabili nella qualificazione dei fatti rilevanti. 5. Escludeva che il riferimento contenuto nella nota del 18.1.2012 a fatti ed accertamenti successivi alla data della prima contestazione fosse idonea a configurare la diversità della condotta, anche sotto il profilo della gravità , e a postergare alla data del 18.1.2012 il dies a quodi cui all’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. 6. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Evidenzia che la contestazione disciplinare da parte dell’UPD era stata effettuata nello stesso giorno in cui gli atti erano pervenuti al medesimo ufficio e lamenta che la Corte territoriale ha attribuito un’accezione erronea al termine “ufficio” dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Sostiene l’irrilevanza di eventuali variazioni nella definizione del fatto ascrivibile, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, argomentando che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 55 bis, comma 4, è quello della ricezione degli atti da parte dell’UPD o quello in cui l’UPD abbia avuto conoscenza del fatto medesimo. 2. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono infondate, atteso che l’Azienda ricorrente non ha chiesto una rivisitazione del fatto o una diversa valutazione dei documenti acquisiti, ma ha proposto una questione di diritto, relativa all’interpretazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 sull’individuazione del dies a quodel termine per la contestazione disciplinare. Inoltre gli atti richiamati nel ricorso ed i fatti nei medesimi rappresentati risultano dalla sentenza impugnata (relazione redatta dalla Commissione ispettiva e pervenuta in data 3.11.2011 al [OSCURATO:PERSONA]; contestazioni disciplinari emesse dal [OSCURATO:PERSONA] in data 15.11.2011; ricezione da parte dell’UPD degli atti trasmessi dal Responsabile della struttura in data 18.1.2012 e contestazioni disciplinari emesse dall’UPD in data 18.1.2012).3. Ilricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata si evinceinfatti che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha emesso due contestazioni disciplinari (la primain data 15.11.2011 da parte del Direttore del [OSCURATO:PERSONA] e Controllo delle [OSCURATO:PERSONA], e la seconda in data 18.1.2012 da parte dell’UPD) aventi ad oggetto la sussistenza di gravi irregolarità nelle prestazioni chemioterapiche illegittimamente erogate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dalla medesima sentenza risulta inoltre che l’UPD ha formulato la contestazione nella medesima data in cui aveva ricevuto gli atti trasmessi dal Responsabile ritenutosi incompetente per la trattazione degli avviati procedimenti disciplinari. La questione dedotta in giudizio riguarda il dies a quorelativo al termine per la contestazione, e non il diverso termine per la conclusione del procedimento disciplinare. 4. Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001dal d.lgs. n. 75 del 2017 ( riforma c.d. Madia ), va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione, anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un’autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635/2021; Cass. n. 20730/2022; Cass. n. 10284/2023 e Cass. n. 20235/2023). Anchenel regime anteriore al le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017 , si è costantemente ritenuto che «in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito» (Cass. 9 marzo 2022, n. 7642; Cass. 10 agosto 2016, n. 16900; Cass. 26 agosto 2015, n. 17153). Si è inoltre chiarito che l’art. 55 bis, comma 4, in considerazione della maggiore complessità degli accertamenti, riserva alla competenza dell’UPD l’applicazione di una sanzione più grave di quella prevista nel primo periodo del comma 1 (rimproveroverbale e sospensione dal servizio con privazione della retribuzione inferiore a dieci giorni), prevedendo il raddoppio dei termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento (Cass. n. 22075/2018). 5. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo individuato quale dies a quo ai fini della contestazione disciplinare il giorno in cui il responsabile della struttura ha effettuato la prima contestazione disciplinare (15.11.2011), e nonquello in cui l’UPD ha ricevuto gli atti dal responsabile della struttura (18.1.2012). 6. La sentenza impugnatadeve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , alla C