CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 settembre 2026
Cassazione n. 24982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoLELIO MARITATO unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-Numero registro generale 23834/2022Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 24982/2026Data pubblicazione 04/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 71/2022 pubblicatail 01/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS e ADER.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione agli estratti di ruolo e a seiavvisi di addebito.3. Il Tribunale di Genova rigettò l’opposizione proposta dalla parte privata,e la corte territoriale ha integralmente confermato la pronuncia del giudicedi prime cure.4. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a sei motivi, ai quali INPS resiste con controricorso. ADER èrimasta intimata.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta «violazione e comunque falsa applicazione dell’art.132, comma 4, c.p.c. - Nullità della sentenza per inesistenza dellamotivazione in relazione alla documentazione prodotta in copia dall’ADERe dall’INPS ed oggetto di disconoscimento».2. Il motivo è infondato. Secondo i principi di diritto di Cass. S.U.n.8053/2014 (peraltro citata dallo stesso ricorrente), «la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12Numero registro generale 23834/2022Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 24982/2026Data pubblicazione 04/09/2026delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione».3. La corte territoriale ha dato conto del suo convincimento, ritenendo chela questione del disconoscimento della conformità delle copie all’originalefosse stata «decisa con motivazione coerente con orientamento costante econdivisibile (cfr. ex multis Cass. ord. n. 3540/2019; Cass sent. n.24634/2021), avuto riguardo alla tardività e alla mancanza di specificitàdell’eccezione (cfr. verbale di udienza del 19.2.2020 e nota difensivaautorizzata di parte ricorrente nel giudizio di primo grado)», in termini chenon travalicano nel vizio di motivazione lamentato dal ricorrente.4. A questo proposito è sufficiente rilevare che la motivazione della corteterritoriale consente di comprendere le ragioni del rigetto della eccezionedi disconoscimento (reiterata in appello), ancorandola ai dati processualirichiamati (verbale di udienza e note autorizzate); e che sotto il profilo delvizio lamentato dal ricorrente possono venire in considerazioni le soleconsiderazioni relative alla esistenza dell’apparato motivazionale, e nonanche quelle afferenti la fondatezza delle ragioni esposte, fatto salvo illimite della manifesta illogicità, della radicale mancanza del nesso tra lepremesse e le conclusioni.5. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta «violazione e comunque falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 23834/2022Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 24982/2026Data pubblicazione 04/09/20262697 c.c. e dell’art. 420 c.p.c.», con riferimento alla ritenuta tardività deldisconoscimento.6. La censura è inammissibile perché priva di decisività. La corteterritoriale non si è infatti limitata a ritenere la tardività deldisconoscimento, ma prima ancora ne ha affermato la mancanza dispecificità, e dunque la sua inidoneità a produrre gli effetti previstidall’art.2719 cod. civ., sulla base di una ratio decidendi concorrente chenon è stata attaccata nei motivi di ricorso.7. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intendedare continuità, la valutazione della specificità e determinatezza deldisconoscimento è riservata al giudice del merito, e non è censurabile insede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Cass. n.18941/2024).8. In particolare, costituisce orientamento costante di questa Cortel’affermazione secondo la quale, in tema di prova documentale, «l'onere didisconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copiafotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicandonecessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante unadichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini delridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche oonnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096/2009; tra le recenti: Cass. n.9533/2022); invero, il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensidell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante unadichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento chesi intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile négeneriche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557/2019; Cass. n.Numero registro generale 23834/2022Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 24982/2026Data pubblicazione 04/09/202614279/2021); in particolare, il disconoscimento deve contenerel'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffattarispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure,in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte chedisconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diversocontenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini:Cass. n. 16836/2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (da ultimo, Cass.n.11209/2026).9. Sotto questo profilo il ricorrente non ha svolto alcuna censura, nelmotivo in esame, e dunque per le ragioni sopra esposte esso deve esseredichiarato inammissibile.10. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 c.p.c. e 2719 c.c.», con riferimento alla efficaciaprobatoria della documentazione prodotta in copia.11. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto sopra richiamati, ritenendo che ildisconoscimento, a cagione della sua mancanza di specificità, fosseinidoneo a produrre l’effetto previsto dall’art.2719 cod. civ.12. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995».13. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione dell’art.2943, 2944 c.c. e dell’art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995».14. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè, conriferimento agli avvisi di addebito notificati il 9/5/2013 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],hanno per oggetto la efficacia interruttiva della prescrizione determinatadalla istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente.Numero registro generale 23834/2022Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 24982/2026Data pubblicazione 04/09/202615. Essi sono infondati perché la corte territoriale ─ nel ritenere la efficaciainterruttiva della prescrizione della istanza di rateizzazione del debitoprevidenziale proposta dal debitore in sede amministrativa ─ non si èdiscostata dai costanti principi di questa Corte (da ultimo, Cass.n.10931/2026).16. Con il sesto motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione dell’art.24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46».17. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha correttamenteritenuto che la rituale notifica degli avvisi di addebito, in uno con lamancanza proposizione di una tempestiva opposizione nei termini previstidall’art.24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, ha determinato la incontestabilitànel merito della pretesa creditoria fatta valere dall’istituto previdenziale.18. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.19. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di INPS,liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Numero registro generale 23834/2022Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 24982/2026Data pubblicazione 04/09/2026Il PresidenteLucia Esposito