CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 17196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di Appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito l'Avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, nel ribadire le conclusioni di cui alla requisitoria scritta in atti, ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione al reato descritto al capo 2) della rubrica per non doversi procedere per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 e 640 cod. pen., e l'annullamento con rinvio in punto di determinazione della pena con riferimento al delitto di cui al capo 1) della rubrica, con rigetto nel resto del ricorso; uditi, altresì, il difensore della parte civile, che, nel richiamarsi al contenuto della memoria depositata il 17 febbraio 2026, ha invocato il rigetto del ricorso, nonché il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che ha, anzitutto, eccepito la tardività della memoria depositata dalla contrapposta parte privata ed ha insistito per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con sentenza del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 12 luglio 2023, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. di cui al capo 3) della rubrica, e ne confermato il giudizio di responsabilità limitatamente ai reati di incendio aggravato di cosa propria e di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati a lui ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica, rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione. 2. Per assicurare una migliore intelligenza delle questioni devolute a mezzo del ricorso, devesi in fatto premettere che nelle prime ore serali del 24 luglio 2017 un incendio ha interamente distrutto un capannone, sito in Milano, via Senigallia n. 55, appartenente alla «Arco 2000 s.r.I.» e da questa concesso in locazione all'azienda «Econova s.r.I.» che esso aveva destinato allo svolgimento di un'attività di stoccaggio e di smaltimento di rifiuti non pericolosi. Nella condivisa ricostruzione operata dai giudici di merito, la responsabilità del fatto va ascritta all'odierno ricorrente, amministratore unico della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», società che nel passato ha incorporato la «Econova s.r.I.», nonché socio della «Arco 2000 s.r.I.», quest'ultima costituente a tutti gli effetti una società di godimento avente, quale suo unico cespite, proprio il capannone distrutto dalle fiamme. A detto risultato i giudizi di merito sono pervenuti attraverso la sistematica lettura e la consequenziale valorizzazione di una pluralità di elementi fattuali aventi valenza indiziaria sulla scorta dei quali si è ricostruita, con carattere di ragionevole evidenza, la natura dolosa delle fiamme e si è poi, con pari grado di certezza, individuato colui che esse aveva appiccato nella persona del [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto presente all'interno dei locali nel momento in cui il fuoco aveva iniziato a diffondersi e, peraltro, portatore di un rilevante interesse economico (avendo egli, nel 2016, sottoscritto un contratto di assicurazione per coprire il rischio derivante da eventuali danni legati, per l'appunto, al rischio di incendio). In detto alveo, la Corte territoriale, apprezzata la tenuta argomentativa della sentenza di primo grado a fronte delle doglianze veicolate con l'atto di appello, ha altresì formulato un giudizio di condivisione in merito alle valutazioni offerte dal Tribunale in punto di diritto quanto ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica - aderendo, in specie, quanto al primo di essi, alla qualificazione della condotta delittuosa ai sensi dell'art. 423, secondo comma, cod. pen. - ma non anche in ordine al reato di inquinamento ambientale contestato al capo 3) della medesima rubrica. Ha, infatti, escluso la sussistenza dell'evento di danno proprio del delitto contestato, rappresentato dalla compromissione o deterioramento significativi e 2misurabili dell'ambiente, costituente, com'è noto, elemento costitutivo della fattispecie. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione - limitatamente all'affermazione della penale responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) - affidato a sei motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione e falsa applicazione di legge nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla natura dolosa dell'incendio. Il difensore premette che la Corte ha ritenuto dimostrata la natura dolosa dell'incendio che ha distrutto i locali nella disponibilità dell'azienda «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», motivando - attraverso un argomentare qualificato come illogico e contradditorio - dall'apprezzata presenza, nel capannone, di due differenti punti di fuoco nonchè dalla velocità di propagazione delle fiamme. Censura, quanto al primo dei profili cennati, l'apparato argomentativo laddove, travisando la rappresentazione al riguardo offerta da uno dei vigili del fuoco intervenuti sui luoghi all'atto dell'incendio e valorizzando la ricostruzione del consulente di parte civile «pregna di errori», ha confuso il concetto di «punto di fuoco», cui il testimone aveva fatto riferimento, con quello di «punto di innesco» («i primi indicano che le fiamme sarebbero state viste in due parti del capannone, mentre i punti di innesco sono dei precisi punti in cui il fuoco viene appiccato per il tramite di un elemento esterno»). Lamenta, quanto al secondo aspetto, che il Tribunale ha anzitutto valorizzato il narrato dei vigili intervenuti per spegnere l'incendio, fondato per lo più solo su considerazioni di natura esperienziale, ed ha, poi, ancora una volta, esaltato la valenza della lettura operata dal consulente della parte civile. Evidenzia che quest'ultimo contributo è palesemente irricevibile sia perché fondato su una planimetria dei locali risalente al 2014 («circostanza importantissima poiché la diversa disposizione dei materiali all'interno modifica anche le dinamiche ed i tempi di sviluppo delle fiamme»), sia perché il consulente non ha tenuto in debito conto che il capannone era munito, lungo tutto il suo perimetro, di grate di areazione che, nella lettura offerta dal consulente dell'imputato, hanno generato un significativo afflusso dell'aria all'interno del locale e ne hanno favorito un rapido divampare delle fiamme. Evidenzia come la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale per replicare a detti argomenti difensivi si atteggi, da un lato, eccentrica e, per altro verso, in insanabile contraddizione con le emergenze dibattimentali. Del tutto illogica, oltre che viziata da preconcetti e congetture, è l'apparato cui il giudice di secondo grado ha fatto ricorso per escludere, altresì, che la combustione 3 AVsia stata spontanea, avendo, ancora una volta, reputato di attribuire forza privilegiata ai contributo offerto dal consulente della parte civile che, oltre ad essere illogico, risulta smentito per tabulas dai filmati ripresi e proiettati nel corso del giudizio di primo grado. Manifestamente irricevibile è, ancora, la sentenza nella parte in cui, per denegare forza dimostrativa alla ricostruzione operata dal consulente del pubblico ministero, ha rimarcato che le stesse parti processuali non hanno ritenuto necessario escuterlo in sede dibattimentale («è assolutamente illogica poiché essendo espressamente previsto dalle regole processuali la possibilità di fare transitare le consulenze senza la necessità di escuterne l'estensore, solitamente ciò avviene quando la consulenza è talmente chiara.. .che nessuna delle parti sente la necessità di chiedere chiarimenti»). Contesta, in via generale, come la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento valorizzando le conclusioni cui è pervenuto solo il consulente tecnico della parte civile, che ha con certezza ravvisato alla base della propagazione delle fiamme una condotta volontaria - diversamente da quanto affermato dal consulente del pubblico ministero, dimostratosi dubbioso circa la possibilità di ricostruirne l'origine, e dal consulente dell'imputato, che ne ha invece escluso la natura dolosa - finanche omettendo di visionare i filmati acquisiti in atti, fatto che, in un processo a carattere indiziario come quello in esame, vale ad gravare di un severo vulnus il processo decisionale. 3.2. Violazione e falsa applicazione di legge nonché manifesta illogicità e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'individuazione dell'imputato come autore del fatto. Il difensore premette che la Corte ha ritenuto di poter individuare con certezza l'autore del fatto sulla scorta di un prudente apprezzamento dei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza dei locali. Lamenta, però, che detta ricostruzione degradi a «vero e proprio abbaglio dei sensi». Premette che le telecamere che da diverse angolazioni hanno ripreso l'interno e l'esterno del capannone riportano orari tra loro differenti e che detta circostanza ha comportato, nel corso del dibattimento di primo grado, a seguito della condivisa segnalazione critica operata dal consulente dell'imputato, la necessità di un intervento correttivo da parte del consulente del pubblico ministero per sincronizzare le immagini riprese dalle quattro telecamere acquisite al compendio. Precisa così che il primo filmato ricostruttivo, visionato nel corso dell'udienza tenutasi in primo grado nella data del 6 luglio 2021, è stato poi sostituito da un nuovo video elaborato dal consulente del Pubblico ministero, cui le parti hanno avuto accesso visivo all'udienza dibattimentale tenutasi il 9 maggio 2023. 4Tanto premesso, il difensore censura che nel suo percorso argomentativo la Corte territoriale abbia erroneamente fondato le proprie conclusioni sul primo dei filmati la cui valenza è stata denegata dal suo stesso autore. Evidenzia che il secondo filmato — che, per l'appunto sincronizza la registrazione delle diverse telecamere - consenta di apprezzare come, alle ore 19.32 del 24 luglio 2017, allorchè una di esse aveva ripreso le prime volute di fumo sollevarsi dal capannone, il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto ancora accesso all'interno del capannone. Patente è, pertanto, il vizio motivazionale che inficia la sentenza. 3.3. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai criteri di valutazione del contributo offerto dalla parte civile, portatrice di un interesse economico. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso di sottoporre le consulenze e le prove fornite dalla parte civile al necessario più severo vaglio in considerazione dell'interesse economico di cui quest'ultima è portatrice. Essa ha, cioè, elevato a prova decisiva la lettura critica offerta dalla parte civile che, per l'ipotesi di assoluzione dell'imputato, avrebbe dovuto a quest'ultimo riconoscere un risarcimento per un importo prossimo al milione di euro. 3.4. Violazione e falsa applicazione di legge nonché manifesta illogicità e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come incendio di cosa propria. Il difensore evidenzia che la Corte territoriale ha condiviso il giudizio del Tribunale circa la sussistenza degli estremi, materiale e soggettivo, del delitto di incendio di cosa propria di cui all'art. 423, secondo comma, cod. pen. e, soffermandosi sulla verifica della sussistenza del requisito, prescritto dalla norma, di un pericolo per la pubblica incolumità, ne ha tratto la prova, anzitutto, dalla presenza di un serbatoio di gasolio all'interno dell'immobile, nonché dallo sviluppo di consistenti quantità di fumo e di calore che ha costretto gli abitanti delle zone limitrofe a chiudere le finestre, e, poi, dalla stessa durata dell'intervento dei Vigili del fuoco che ha condotto allo spegnimento delle fiamme e dalla combustione dei rifiuti. Lamenta, però, che l'argomentare della Corte sia sul punto intimamente contraddittorio nella parte in cui ha richiamato per relationem la motivazione del giudice di primo grado che, sulla scorta di detti argomenti, ha affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui al capo 3) che essa ha invece reputato insussistente. Evidenzia, cioè, come si atteggi incoerente assolvere il [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di inquinamento ambientale di cui al capo c) della rubrica e, nel contempo, 5valorizzare l'emissione di fumi come indice del pericolo concreto per l'incolumità pubblica proprio del delitto contestato al capo a) della rubrica. Censura, peraltro, detto passaggio poiché l'esistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità scaturente dal diffondersi dei fumi è stato nell'immediatezza escluso dal Comandante dei Vigili del fuoco che aveva preso contezza della natura non pericolosa dei rifiuti stoccati nel sito. L'indicazione di chiudere le finestre è stata, infatti, data ai cittadini dall'assessore del Comune di Milano ed è talmente generica da non poter dare sostanza al paventato rischio per la pubblica incolumità. Censura, cioè, come non sia giuridicamente sostenibile che lo stesso fatto (il fumo e la combustione dei rifiuti) possa contemporaneamente supportare l'affermazione della penale responsabilità per il reato di incendio di cosa propria (reato di pericolo concreto) e confortare l'assoluzione dal reato di inquinamento ambientale (reato di danno). Contesta, in particolare, come l'interpretazione della nozione di pericolo concreto non possa essere rimessa alla discrezionalità del giudice procedente ma debba essere operata attraverso un doveroso riscontro delle connotazioni concrete del caso. Evidenzia, pertanto, come nel caso in esame nessuna valenza possa attribuirsi al suggerimento offerto dai cittadini di chiudere le finestre o, ancora, alla presenza di una cisterna di carburante, il cui effettivo contenuto non è mai stato accertato e la cui presenza non è stata interpretata dai Vigili del fuoco come elemento di pericolo per l'incolumità pubblica. Il difensore critica, ancora, come le eccezioni formulate con riguardo alla ricostruzione del fatto in termini di incendio su cosa propria siano state colposamente ignorate dalla Corte territoriale. Essa, pertanto, ha omesso di rendere motivazione sul fatto, oggetto di compiuta doglianza, che il capannone appartiene ad una società che è soggetto giuridico diverso rispetto all'imputato e che a nulla può valere, in senso contrario, il fatto che quest'ultimo sia socio della prima. Lamenta, peraltro, che il medesimo dato sia stato talora impropriamente utilizzato in malam partem dal Tribunale nel momento in cui si è valutata la condizione economica del ricorrente. 3.5. Violazione e falsa applicazione di legge nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. Il difensore contesta la motivazione della sentenza in parte qua perché la Corte, lungi dall'offrire una motivazione coerente, ha operato una disomogenea elencazione di elementi reputati aventi valenza indiziaria ma la cui portata dimostrativa è stata smentita già nel corso del giudizio di primo grado. 63.6 Violazione e falsa applicazione di legge nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il difensore evidenzia che la pena base in relazione al delitto di cui all'art. 423 cod. pen. è stata determinata in una misura maggiore rispetto al minimo edittale e senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. In tal modo la Corte ha reso una motivazione illogica e contraddittoria oltre che violativa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. 4. In data 2 febbraio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due nuovi motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Violazione e falsa applicazione di legge nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Presenza di un vizio revocatorio fondato su prova inesistente e travisamento del contenuto di un'informazione decisiva e difforme dal dato reale. Il difensore, riprendendo il motivo esposto al superiore 2.1. circa l'utilizzo da parte della Corte di appello delle locuzioni, reputati tra loro equivalenti, di «due punti di fuoco» e «due punti di innesco» evidenzia come detto errore, lungi dal potersi degradare a svista lessicale, costituisca un vero e proprio vizio motivazionale che inficia l'intero ragionamento del giudicante e che ha condotto all'emissione di una pronuncia di condanna sulla scorta di una prova inesistente. 4.2 Violazione e falsa applicazione di legge nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Travisamento di prova autosufficiente e decisiva. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha travisato l'elemento di prova decisivo ai fini della decisione del giudizio — e cioè le riprese video - nella parte in cui ha trascurato di considerare che le telecamere hanno ripreso le prime volute di fumo all'atto in cui il ricorrente doveva fare ancora accesso all'interno del capannone. 5. Con memoria del 12 febbraio 2026 il difensore del ricorrente, nel replicare alle conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale — e, in specie, a quanto da questi rassegnato al punto 4) della pag. 3 dell'atto — ha evidenziato come non sia stata la difesa a rinunciare all'escussione dibattimentale del consulente del Pubblico ministero, bensì una scelta assunta dall'organo di accusa che si è limitato a chiedere l'acquisizione della relazione scritta del proprio consulente che, come già rimarcato, ha sostenuto di non poter formulare conclusioni certe in ordine alla natura dolosa o meno dell'incendio de quo. 76. Con memoria pervenuta il 17 febbraio 2026 il difensore di fiducia della «[OSCURATO:SOCIETA].», nel replicare a quanto osservato dal Procuratore generale in relazione al delitto di cui al capo 2) della rubrica, ha rappresentato come già nell'esposto del 20 febbraio 2018 la parte offesa avesse manifestato la volontà di procedere nei riguardi del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma delle statuizioni a favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Prima di esplicitare le ragioni sottese al giudizio appena formulato, devesi preliminarmente evidenziare che «nel giudizio di cassazione definito in esito a trattazione orale con discussione in pubblica udienza, non possono essere prese in considerazione le richieste e le memorie difensive depositate in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., venendo pregiudicati altrimenti sia il diritto al contraddittorio delle altre parti processuali sia lo spatium deliberandi rimesso al collegio giudicante» (così, Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, Del, Rv. 289224 - 01). Il condiviso principio di diritto appena illustrato impone di ritenere tardiva la memoria che il difensore della parte civile ha depositato solo il giorno prima rispetto alla celebrazione dell'udienza pubblica. A ciò consegue l'impossibilità per questa Corte di valutare quanto nel suo corpo rappresentato. 3. Avuto, poi, riguardo al concreto atteggiarsi delle censure veicolate a mezzo del presente ricorso e con le quali la difesa ha di fatto inteso aggredire la congruità dell'apparato motivazione cui la Corte territoriale ha fatto ricorso per confermare, seppur in parte, il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, si rende opportuno sviluppare, in punto di diritto, alcune propedeutiche considerazioni. 3.1. E così non appare, anzitutto, inopportuno richiamare il principio, a più riprese formulato da questa Corte, secondo il quale, ove sia stato dedotto un vizio della motivazione del provvedimento, il ricorso deve contenere una specifica deduzione in ordine alla sua natura (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza). Il vizio di motivazione non può, cioè, costituire oggetto di allegazione in forma alternativa o cumulativa, poiché non rientra tra i compiti del giudice della legittimità operare la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.2. Va poi precisato come la motivazione di un provvedimento possa dirsi inficiata da contraddittorietà, censurabile nella presente sede di legittimità, solo allorché il provvedimento si articoli in proposizioni che si pongono in insanabile 8contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una implica necessariamente ed univocamente la negazione dell'altra (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue, invece, alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all'invalidità, o alla scorrettezza, dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell'abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). La mancanza di motivazione del provvedimento, da ultimo, non si identifica nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall'art. 125 cod. proc. pen, ma nell'apprezzata assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico comprensibile e verificabile da parte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle sue linee essenziali, anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dal soggetto interessato. 3.3 II vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere interno all'atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale posto a fondamento della decisione. Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti, una valutazione sulla capacità dimostrativa del compendio che è del tutto estranea al giudizio di legittimità. Risultano, pertanto, irricevibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti lo scrutinio di legittimità (Sez 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato non può, quindi, concernere la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. 3.4 Ancora, il vizio di motivazione denunciato a mezzo del ricorso non deve presentare, pena una valutazione di inammissibilità per genericità, un tenore indeterminato e non può, d'altra parte, costituire mera riproposizione delle doglianze già precedentemente formulate nel giudizio, anche incidentale, di merito. Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti, 9all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice ad quem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato. 3.5 Per quanto interno all'atto, il vizio di motivazione della sentenza, per l'espresso disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può anche emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, però, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte allegare al ricorso l'atto specificato per poter permettere la sua valutazione in comparazione con l'ordito motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). 3.6 Il vizio di motivazione deve, poi, presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argornentativa della decisione. Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria di ogni singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.7 Va, da ultimo, precisato come la mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali possa essere dedotta quale motivo di ricorso solo ove si traduca in un'ipotesi di «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'apparato motivazione sottoposto a critica), purché, ancora una volta, siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le emergenze che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato, e senza che l'esame abbia ad oggetto, invece che uno o più specifici atti del giudizio, il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911). 4. Orbene, tanto premesso, reputa questa Corte che le doglianze difensive concernenti la compiuta ricostruzione del fatto - e, in specie, la natura dolosa delle fiamme, nonché l'individuazione del ricorrente quale soggetto che le ha appiccate - si atteggino, ove filtrate alla luce dei canoni ermeneutici appena illustrati, infondate ai limiti dell'inammissibilità. E' infatti agevole osservare come gran parte di esse, sebbene prima facie formulate come proposta critica a fronte del costrutto motivazionale della sentenza 10impugnata, si riveli, per un verso, una mera reiterazione di quanto già veicolato attraverso l'atto di appello, senza che a ciò sia, però, conseguito un reale e soprattutto completo confronto con l'apparato argomentativo offerto dalla Corte territoriale, o costituisca, per altro verso, lo strumento cui la difesa ha fatto ricorso per sollecitare una ricostruzione alternativa degli accadimenti, inammissibile nella presente sede, anche attraverso la rappresentazione di presunti profili di illogicità inficianti la motivazione, peraltro sempre atomisticamente considerati, che tali invero non si rivelano. 4.1. La fondatezza del giudizio appena formulato appare agevolmente apprezzabile ove si considerino le doglianze di cui al superiore punto 2.1 in merito all'origine dell'incendio che ha devastato il capannone. Non può al riguardo non osservarsi come il percorso offerto dalla Corte territoriale, che ne ha certificato la matrice dolosa, lungi dall'essere inficiato da una censurabile «confusione motivazionale», scaturente dall'erronea equiparazione di locuzioni aventi un diverso ambito semantico (si allude al riferimento alle espressioni «punti di fuoco» e «punti di innesco»), si atteggi sostenuto da una motivazione del tutto congrua. La Corte, infatti, muovendo dall'apprezzamento di quanto osservato dai vigili del fuoco all'atto del primo intervento, e cioè il fatto che le fiamme si erano sviluppate in due distinti punti del capannone (per l'esattezza, nella zona posteriore ed in quella anteriore sinistra), ha da ciò tratto, con deduzione immune da vizi logici, un primo - ma non esclusivo - elemento dotato di inequivoca valenza indiziaria sul quale fondare il proprio convincimento. Il corpo motivazionale della sentenza non è, allora, inficiato in radice da un'improvvida assimilazione, nel loro aspetto significante, di espressioni aventi campi applicativi diversi, ma, al contrario, mutua, in termini ben lontani dal potersi definire manifestamente illogici, dalla sussistenza, peraltro incontroversa, del primo di detti fenomeni (la presenza, cioè, di due diversi punti di fuoco) la prova logica dell'esistenza del secondo (l'essere stato l'incendio dolosamente appiccato mediante l'accensione delle fiamme in due distinti siti). Nessuna valenza demolitiva può, peraltro, conferirsi all'ulteriore argomento critico sul punto sviluppato dalla difesa del ricorrente, laddove l'operato della Corte è stato censurato nella parte in cui, a supporto del convincimento, ha richiamato le conclusioni cui è giunto il consulente della parte civile. La doglianza in esame è anzitutto inficiata da patente genericità, essendo stata prospettata in termini puramente assertivi («consulenza pregna di errori...come meglio infra descritto»). Essa, peraltro, travisa il senso del richiamo al contributo offerto dal consulente Cocchi (cfr. pag. 12 della motivazione della sentenza di secondo grado), posto che ad esso la Corte territoriale ha fatto riferimento solo 11per argomentare sulle ragioni di carattere tecnico per le quali, nonostante l'apprezzata e certa presenza di due punti di fuoco all'interno del locale, i vigili del fuoco avessero notato, all'atto del loro arrivo sulla scena, una sola colonna di fumo fuoriuscire dal lato posteriore del capannone. 4.2. Considerazioni non dissimili possono spendersi quanto all'«estrema velocità di propagazione dell'incendio» (pag. 12 della motivazione della sentenza di secondo grado) che la Corte territoriale ha esaltato quale ulteriore indice dell'origine dolosa delle fiamme. Come evidenziatosi, detto giudizio è stato, a mezzo del presente ricorso, fortemente censurato dalla difesa attraverso una duplice direttiva argomentativa, tesa, la prima, a dimostrare l'inaffidabilità dell'apporto ricostruttivo del consulente della parte civile e volta, la seconda, a fornire una plausibile spiegazione alternativa del dato fattuale, sopra indicato, che risulta assolutamente incontroverso (secondo le indicazioni riportate in motivazione, infatti, l'imponente struttura del capannone è stata interamente avvolta dalle fiamme in un arco temporale di poco superiore ai venti minuti). Orbene, va osservato che detti argomenti critici sono stati già devoluti alla considerazione della Corte territoriale e da quest'ultima valutati attraverso un incedere argomentativo che, oltre a fondarsi su un apparato più articolato rispetto a quanto contestato dalla difesa, è in sé immune da debolezze logiche e non risulta adeguatamente contrastato nella presente sede di legittimità. Non è di certo suscettibile di critica, anzitutto, la circostanza che la Corte abbia preso le mosse dalla rappresentazione offerta dai vigili del fuoco che, per primi, sono intervenuti per domare le fiamme e che, sulla scorta del loro pluriennale portato esperienziale, hanno attribuito portata confermativa della natura dolosa del fatto alla straordinaria velocità di propagazione della fiamme della quale sono stati diretti testimoni e che, nel breve volgere di alcune decine di minuti, ha comportato un vero e proprio flashover, ovverosia il sorgere di un incendio talmente massivo da non poter essere più controllato e tale da necessitare un intervento attraverso mezzi esterni. La valorizzazione di detto contributo rappresentativo, fondata sulla circostanza, apprezzata dal [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, che esso perviene da fonti meritevoli di sicura attendibilità per avere maturato sul campo un qualificato e pluriennale patrimonio cognitivo non può, di certo, ritenersi minata dall'eccentrica considerazione critica veicolata attraverso il presente ricorso e secondo la quale i vigili escussi in dibattimento (si allude a tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non sono coloro che hanno poi eseguito le «ulteriori verifiche tecniche/dinamiche ricostruttive del fatto». Ancor meno persuasivi si atteggiano, poi, gli ulteriori argomenti critici sul punto sviluppati dalla difesa posto che proprio essi, a ben vedere, costituiscono la sterile replica di quanto già offerto alla valutazione della Corte, senza che a ciò si sia , /) 12 i Vaccompagnato in questa sede la doverosa lettura critica di quanto dalla stessa argomentato in sentenza. E così, più in particolare, la riproposizione della chiave di lettura offerta dal consulente della difesa, dottor Balzaretti, circa le ragioni di una così rapida diffusione delle fiamme all'interno del capannone non si è accompagnata alla prospettazione di alcun elemento che permetta di apprezzare l'illogicità o la contradditorietà del percorso motivazionale offerto dai giudici di secondo grado che hanno reputato di non poter attribuire a detto contributo ricostruttivo alcuna dignità a cagione della sua radicale astrattezza (così pag. 13 della motivazione). Il giudizio appena espresso vale, in particolare, per la prospettata presenza di grate ed aperture lungo il perimetro dell'intero capannone (al riguardo, la difesa ha allegato al presente ricorso una fotografia che esse riproducono), fatto al quale la difesa ha conferito una valenza di assoluto momento. Il rilievo che a detto dato la difesa ha inteso attribuire (e cioè la circostanza che esse avrebbero garantito il ricambio dell'aria all'interno dei locali e, quindi, favorito il rapido innesco delle fiamme) degrada, infatti, come correttamente reputato in sentenza, a mera asserzione labiale cui non può realisticamente attribuirsi alcuna dignità, in quanto prospettato in termini del tutto avulsi dai connotati concreti propri della vicenda in esame. Identicamente può, poi, dirsi quanto alle censure formulate nei riguardi dell'apporto offerto dal consulente di parte civile. Ancora una volta, infatti, le valutazioni che la Corte sul punto ha sviluppato - e che peraltro prendono le mosse da un dato straordinariamente significativo rimarcato dall'esperto della parte privata e non contrastato, quale quello della natura del materiale stoccato nel capannone, costituito da combustibili solidi non infiammabili - non appaiono minate dalle considerazioni delineate nel corpo del ricorso. Tale capacità demolitiva non può, in particolare, attribuirsi alla circostanza per la quale il predetto consulente avrebbe fondato le proprie valutazioni utilizzando una planimetria del capannone non attuale, posto che sul punto la Corte territoriale ha già replicato in termini coerenti evidenziando come le conclusioni cui il predetto è giunto sono state formulate anche alla luce di un diretto riscontro operato sui luoghi all'esito dell'incendio, fatto, quest'ultimo, che consente, in un'ottica valutativa insindacabile in questa sede, di reputare il giudizio espresso dal tecnico come connotato da apprezzabili tratti di aderenza al dato reale che nessun altro contributo tecnico acquisito al processo presenta. A fronte di ciò, la difesa ha, per un verso, contestato il dato affermando (pag. 9 del ricorso) che il Cocchi ha effettuato il sopralluogo nel momento in cui i materiali bruciati erano ancora presenti all'interno del capannone ma erano stati «snnassati e spostati» dai vigili nel corso delle operazioni - ma la circostanza, ancora una 13volta, non risulta adeguatamente supportata - ed opponendo, poi, non senza contraddizione, la sussistenza di una condizione di una radicale distruzione dei luoghi che avrebbe reso impossibile ogni apprezzamento (pag. 12 del ricorso). Ha fatto, cioè, ricorso ad argomenti meramente fattuali, contradditori e comunque non comprovati, insuscettibili di valutazione in questa sede. La difesa ha poi censurato come intimamente contraddittorio l'argomento utilizzato dalla Corte a sostegno della propria ricostruzione e cioè il fatto che le immagini riprese dalle telecamere non consentano di apprezzare alcun segno di innesco spontaneo della combustione, senza, però, sottolineare come detto passaggio, ben lungi dal costituire uno degli architravi del ragionamento, sia stato speso solo quale elemento di mero contorno e corredo all'esito della verifica critica degli argomenti difensivi e dell'apprezzamento della loro inconsistenza. 4.3. Già alla luce di quanto sin qui evidenziato priva di capacità persuasiva, seppur con le precisazioni che di qui a breve si imporranno, si atteggia la più generale critica avanzata dal difensore in ordine all'esaltazione a fini probatori del contributo offerto dal consulente di parte civile, l'unico tra gli esperti che abbia formulato un giudizio in termini di certezza circa la natura dolosa dell'incendio, e della conseguente svalutazione dell'apporto reso dagli altri esperti, ivi compreso quanto ricostruito dal consulente del Pubblico ministero. Per un corretto inquadramento della questione, occorre muovere dal consolidato principio di diritto - che questa Corte ritiene di dover ribadire - secondo il quale, in presenza di elementi di prova la cui ricostruzione sollecita un apporto di natura tecnica ed ove il contributo offerto dagli esperti acquisito in sede dibattimentale muova in direzioni diverse, la scelta operata dal giudice non possa dirsi in alcun modo vincolata dalla qualità della fonte. Per l'effetto, ed a puro titolo di esempio, non può quindi dirsi che l'apporto del perito nominato dal decidente assuma di per sé una maggiore forza dimostrativa rispetto alle ricostruzioni offerte dai consulenti privati o, ancor di più, che quello reso dal consulente dell'imputato debba essere valutato con sospetto o maggior rigore rispetto agli altri. [OSCURATO:PERSONA] è, piuttosto, tenuto a valutare liberamente le diverse ricostruzioni e la sua scelta, tra le diverse tesi prospettate, di quella che ritiene maggiormente condivisibile diviene incensurabile nella presente sede di legittimità ove con la sentenza egli dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie espresse dalle parti (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807 - 01). Orbene, al rispetto di detto canone ermeneutico la Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta, seppur formulando, quanto alla relazione sottoscritta 14dal consulente del pubblico ministero ([OSCURATO:PERSONA]), considerazioni che in parte non appaiono giuridicamente apprezzabili, laddove essa ha rimarcato che il predetto non è stato escusso in sede dibattimentale, previa acquisizione agli atti della sua relazione, e non ha potuto, pertanto, «approfondire i temi trattati...né di confrontarsi con i contenuti delle ulteriori consulenze tecniche». L'argomento è, all'evidenza, privo di pregio, atteso che il giudizio sulla qualità del contributo non può di certo dipendere da una scelta processuale assunta dalle parti, esso apparendo, piuttosto, vincolato unicamente dalla forza persuasiva degli argomenti cui l'esperto è ricorso. E' pur vero, però, che dal tenore della motivazione sul punto resa si ricava in termini espliciti come detto apporto sia stato ritenuto, a cagione della sua genericità (pag. 15), recessivo rispetto al contributo offerto dal consulente della parte civile nei cui riguardi la Corte, ben lontano dall'aver assunto un contegno acriticamente adesivo, ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali esso, pur formulato a favore di una parte processuale portatrice di un rilevante interesse economico, è stato reputato meritevole di pieno affidamento. 4.4. Le criticità che, a parere di questo Collegio, inficiano la prospettazione difensiva veicolata a mezzo del presente ricorso assumono connotati ancor più patenti quanto alla doglianza che dello stesso costituisce il fulcro e con la quale la difesa ha reputato di poter aggredire il giudizio che individua nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che ha appiccato fiamme all'interno del magazzino, sostenendo che nel formularlo la Corte sarebbe incorsa in un gravissimo travisamento delle emergenze acquisite al compendio. Va premesso come la questione dell'asserito «abbaglio dei sensi» in cui già il giudice di primo grado sarebbe incorso nell'interpretazione delle riprese video operate all'interno ed all'esterno del capannone sia stata già espressamente devoluta all'attenzione critica della Corte territoriale e da questa confutata attraverso un apparato motivazionale (pag. 16 della sentenza) che la difesa del ricorrente ha reputato di poter contrastare attraverso un richiamo ad alcuni stralci delle risultanze dibattimentali, nonché mediante l'inserimento nel corpo del ricorso di soli quattro frame dei video (cfr. pag. 20 del ricorso), che a cagione delle loro dimensioni appaiono invero inintelligibili, tesi a dimostrare che già alle 19.32 del 24 luglio 2017 — in un orario cioè antecedente al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso nel cortile annesso al deposito - le prime volute di fumo avevano iniziato a palesarsi all'interno del magazzino. Orbene, muovendosi nel solco dei principi delineati al punto 3.7 della presente motivazione, l'argomento difensivo in esame degrada a motivo inammissibile posto che con esso la difesa, radicalmente venuta meno all'assolvimento dell'onere di una puntuale e completa allegazione degli atti che si assumono travisati, ha di 15fatto prospettato solo un'inammissibile lettura controfattuale delle emergenze in atti. Ciò a maggior ragione ove si consideri il fatto, già segnalato, per il quale la motivazione della sentenza - nella parte in cui individua l'autore dell'incendio nella persona del ricorrente - si permea di patenti profili di logicità interna anche attraverso l'analitica e congrua valorizzazione di una pluralità di ulteriori e convergenti argomenti di natura fattuale e logica - primo fra tutti, ma non solo, l'apprezzamento del movente economico sotteso all'azione delittuosa, come concordemente ricostruito dai giudici di merito - con i quali il ricorso ha omesso ogni confronto. 4.5. La sentenza impugnata appare, pertanto, incensurabile in questa sede in punto di ricostruzione storica dell'accaduto e di individuazione del soggetto che se n'è reso responsabile. Nel valutare, poi, le censure in punto di diritto non può non muoversi dall'apprezzamento di un momento della ricostruzione concordemente operata nelle sentenze di merito. Va infatti evidenziato come il Tribunale, dopo aver ricostruito alla pag. 6 della motivazione, la storia della società a responsabilità limitata «Arco 2000» cui formalmente appartiene il capannone distrutto dalle fiamme e la sua peculiare connotazione (trattasi, come già detto, di una società di godimento avente, quale suo unico bene, il locale distrutto dalle fiamme), ha qualificato detta intestazione, in esito ad una prudente valutazione delle risultanze, come uno schermo fittizio volto a celare all'esterno l'esistenza di una vero e proprio rapporto di comproprietà sul bene che lega l'odierno imputato (nella misura del 50%) ed i componenti della famiglia Pasetto, in proprio e quali eredi del capostipite Silvano, per la restante quota. Detta lettura è stata poi fatta propria dalla Corte territoriale che l'ha assunta a premessa del suo incedere argomentativo anche perché essa non è stata contestata nel giudizio di appello (così pag. 21 della motivazione «Il collegio non intende soffermarsi ... su quello inerente alla proprietà del bene, ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], sebbene nella forma della compartecipazione, visto che si tratta di profilo pacificamente accolto né altrimenti contestato»). Per il vero, il difensore del ricorrente ha sostenuto di aver censurato detta ricostruzione innanzi alla Corte territoriale e ciò sia mediante l'atto di gravame sia nel corso della discussione finale svoltasi in secondo grado, ma, anche in tal caso, non può non evidenziarsi come detta contestazione - che, per il vero, appare calibrata su una diversa questione di fatto (l'essere il [OSCURATO:PERSONA] contemporaneamente conduttore del bene immobile e socio della società cui lo stesso appartiene - pag. 30 del ricorso) - degrada comunque, in assenza della 16necessaria allegazione dell'atto, ad argomento immeritevole di considerazione nella presente sede di legittimità, ove non possono essere prospettate, per la prima volta, questioni afferenti la ricostruzione dei profili della vicenda di volta in volta in esame (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 - 02). 4.6 Alla luce di quanto appena evidenziato, la ricostruzione in fatto operata in sede di merito, insindacabile in questa sede, impone di ritenere che la proprietà del bene incendiato, ad onta dell'intestazione formale, sia di fatto riconducibile, sebbene solo pro quota, al ricorrente. Da ciò scaturisce, quale logico corollario in punto di diritto, che la condotta allo stesso ascritta - l'aver appiccato fiamme connotate da patenti diffusività e vastità - integra, in coerenza alle valutazioni operate dai giudici di merito, la fattispecie di incendio di cosa propria di cui all'art. 423, comma 2, cod. pen. ma , nel contempo, quanto alla frazione di bene che appartiene a terzi, anche il reato di incendio di cosa altrui di cui all'art. 423, comma 1, cod. pen. L'apprezzamento dell'altruità sia pure parziale del bene incendiato rende, allora, inconferente in questa sede ogni rilievo difensivo in merito all'assenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, atteso che quest'ultimo, per l'ipotesi di incendio di cosa altrui, si presume in modo assoluto (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 28843 del 24/03/2009, Malvestio, Rv. 244290 - 01 «La presunzione iuris et de iure del pericolo nel caso di incendio di cosa altrui è configurabile anche con riferimento a cosa parzialmente altrui, nella specie, bene del quale il reo era comproprietario»). Pur a fronte del rilievo assorbente che la considerazione appena spesa assume in relazione alle valutazioni correlate al delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica, reputa questo Collegio comunque opportuno evidenziare come il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale alle pagg. 21 e ss. della motivazione della pronuncia, proprio con precipuo riguardo alla sussistenza del requisito di un pericolo concreto per la pubblica incolumità (argomento, come detto, sviluppato sul presupposto che il ricorrente abbia causato esclusivamente un incendio di cosa propria), non possa dirsi inquinato da profili di manifesta illogicità o reputarsi, ancor di più, eccentrico rispetto alle direttive ermeneutiche sul punto tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. Va sinteticamente ricordato come riguardo al delitto di cui all'art. 423, secondo comma, cod. pen. il pericolo innpinga di sé il fatto tipico e debba per l'effetto essere accertato giudizialmente in relazione al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice. Detto altrimenti, il giudice è chiamato a verificare - caso per caso - che la condotta illecita abbia effettivamente messo a repentaglio la pubblica incolumità affinché il reato possa dirsi integrato. 17Orbene, nel caso in esame, il complessivo incedere argomentativo si sottrae alle dedotte critiche, avendo la Corte richiamato, a fondamento del proprio convincimento, una pluralità di elementi fattuali che, sistematicamente considerati, conferiscono tratti di patente concretezza al pericolo che per la pubblica incolumità è scaturito dall'incendio del quale il [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile. La sussistenza del rischio non è stata soltanto correlata al diffondersi dei fumi intorno al capannone - circostanza la cui potenzialità offensiva per la salute dei residenti è stata fortemente censurata in ricorso - quanto, piuttosto, al sinergico apprezzamento dell'imponenza dell'incendio causato, già più volte rimarcato, alla collocazione dei locali incendiati all'interno di una zona densamente popolata e, soprattutto, alla presenza, all'interno del cortile, di un serbatoio di gasolio (quello del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è servito per rifornire la propria autovettura), circostanza cui correttamente la Corte ha attribuito un particolare peso «sul piano della prova del pericolo concreto, in virtù di una prognosi ex ante» attesa la concreta possibilità che esso, ove attinto dalle fiamme, potesse causare una violenta esplosione. Parimenti significative si atteggiano le ricadute logiche che da dette considerazioni promanano quanto alla possibilità di ritenere integrato anche il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica. Com'è noto, la disposizione appena richiamata dispone, al suo primo comma, che «chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Primo presupposto per ritenere integrata la fattispecie delittuosa in esame è, pertanto, il fatto che il reo abbia realizzato una delle condotte tipizzate dalla norma su un bene in relazione al quale vanta un diritto di proprietà. Ove detta condizione non ricorra ed il bene appartenga, pertanto, a terzi, la condotta potrà, allora, integrare gli estremi del diverso reato di truffa, nella forma consumata o tentata, ove di esso ricorrano, all'evidenza, anche gli ulteriori requisiti regolati dall'art. 640 cod. pen. Orbene, nel rapportare dette considerazioni al caso in esame, reputa questa Corte che il giudizio di sussistenza degli estremi, materiale e soggettivo, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. formulato dai giudici di merito (delitto che si consuma per il solo fatto di aver distrutto il bene ed a prescindere dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo) debba ritenersi incensurabile, alla luce delle coerenti argomentazioni spese dalla Corte sulla scorta di inequivoche risultanze probatorie, 18dalla difesa contestate attraverso doglianze contenutisticamente vaghe e, quindi, insuscettibili di valutazione, ma limitatamente alla quota del 50% del capannone della quale il [OSCURATO:PERSONA] è effettivo proprietario. 4.7 La ricostruzione in punto di diritto appena operata, che, quanto al delitto descritto al capo 1) della rubrica, si muove su binari in parte diversi rispetto alle valutazioni operate dal Tribunale e dalla Corte territoriale, non integra, all'evidenza, alcuna violazione dei diritti di difesa del ricorrente, apparendo la parziale riqualificazione operata in questa sede come uno dei possibili esiti decisori suscettibili di attualizzazione sin dall'esordio della fase processuale del procedimento. Con esso l'imputato ed il suo difensore hanno, quindi, avuto piena possibilità di confrontarsi sia nelle fasi di merito del giudizio sia, da ultimo, anche nella presente sede di legittimità, avendo il tema costituito oggetto di espressa attenzione nel corpo requisitoria della parte pubblica. Va peraltro evidenziato come la stessa contestazione formulata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica sia stata ab origine costruita in termini peculiari. Essa, infatti, si connota per un generico richiamo all'art. 423 cod. pen. senza ulteriori precisazioni, nemmeno contenute in fatto, in ordine alla proprietà del bene distrutto dall'incendio, fatto, quest'ultimo, che ha indotto dapprima il Tribunale e, quindi, la Corte distrettuale ad operare un più puntuale inquadramento della condotta delittuosa mediante la sua sussunzione nell'ipotesi di cui al secondo comma della disposizione (incendio di cosa propria), come detto solo in parte condivisa da questa Corte. 4.8 Immeritevoli, da ultimo, si atteggiano le censure difensive con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in punto di dosimetria della pena. Con riguardo al primo aspetto, va in termini generali premesso che la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma presuppone, al contrario, l'emersione in giudizio ed il consequenziale positivo apprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto alla previsione edittale. La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62 bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile. Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'esplicita 19motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Logico corollario di quanto appena evidenziato è il fatto che, quando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsi soddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). A detto canone ermeneutico la Corte territoriale ha dato corretta applicazione. Essa ha, in specie, evidenziato come la difesa non abbia prospettato alcun profilo positivo nella condotta del ricorrente suscettibile di valorizzazione, se non allegando la sussistenza di una buona condotta processuale del ricorrente che, però, degrada ad irricevibile asserzione priva di reale capacità dimostrativa, essendosi la stessa sottratta al confronto con quanto puntualmente evidenziato dal Tribunale di Milano alla pag. 12 della sentenza che, nel motivare il diniego di concessione delle attenuanti in esame, ha ricostruito gli opachi contegni dallo stesso assunti all'esordio del presente procedimento. Quanto poi alla misura della pena inflitta, più prossima al minimo che al massimo edittale della sanzione prevista per il delitto di cui all'art. 423 cod. pen., la Corte ha formulato un insindacabile giudizio di condivisione delle valutazioni operate in primo grado, fondate sull'apprezzamento della particolare gravità del fatto, alle quali la difesa, nell'invocare il più benevolo dei trattamenti sanzionatori, non ha però opposto, innanzi alla Corte territoriale e nella presente sede, se non generiche considerazioni critiche, ontologicamente incapaci di disvelare la lamentata illogicità o contradditorietà del percorso motivazionale. 5. Sulla scorta delle considerazioni spese, il ricorso deve essere rigettato. A ciò però consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. di cui al capo 2) della rubrica, con conferma delle statuizioni civili. Il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. si è, infatti, estinto per intervenuta prescrizione maturata nel corso della presente fase. Va al riguardo ricordato come solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consenta l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - tra esse, la prescrizione del reato - che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). 20Deve, pertanto, procedersi a rideterminare la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui al capo 1) della rubrica che, alla luce delle puntuali indicazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale (pag. 27 della motivazione), va quantificata nella misura di anni cinque di reclusione. Al rigetto del ricorso in punto di responsabilità, consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, «Axa assicurazioni s.p.a.», liquidate come in dispositivo. P.Q.M