CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2017
Cassazione n. 23649/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, largo Somalia 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1930/1/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5 aprile 2017. ACCERTAMENTO BANCARIOUdita la relazionedella causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 27 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto degli altri. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione diodontoiatra, distinti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. L’Ufficio, accertatala soggettività passiva nel territorio dello Stato del contribuente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 e43 cod. civ., rideterminava il reddito imponibile all’esito di indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente impugnava gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, riuniti i ricorsi, li respingeva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della CTR ilcontribuente ha pro posto ricorso per cassazione, affidato atre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto applicabile al contribuente, libero professionista, le disposizioni previste per le imprese in relazione alla qualificazione dei prelevamenti come ricavi.Il motivo è fondato. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui i prelevamenti sono considerati ricavi, può essere utilizzata nei confronti dei soli imprenditori e non anche dei lavoratori autonomi. [OSCURATO:PERSONA] infatti reiteratamente affermato che resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti(Cass. n. 7951 e n. 22931 del 2018 ; Cass. n. 16697 del 2016 ) . Nella sentenza impugnata si legge: «i primi giudici […] hanno adeguatamente motivato il proprio convincimento valorizzando, invero condivisibilmente, le incongruenze riguardanti gli obblighi dichiarativi del soggetto accertato e le risultanze delle indagini bancarie non giustificate le quali, come tali, costituiscono prove presuntive ex lege di ricavi non dichiarati». In tal modo, la CTR ha ritenuto corretta la decisione di primo grado senza operare la distinzione –richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014– tra pre levamenti e versamenti effettuati dal libero professionista, reputando operante per tutte le movimentazioni bancarie la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973.E ciò nonostante il contribuente avesse proposto appello avverso la sentenza della CTP con riguardo alle complessive risultanze dell’accertamento bancario e quindi anche per i prelevamenti. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 in combinato disposto con l’art. 43 cod. civ., per non avere la CTR considerato che era stata dimostrata l’assenza delle condizioni di assoggettabilità alla tassazione in Italia per essere il contribuente residente all’estero e non sussistendo in Italia il centro dei propri affari e interessi. Il motivo è inammissibile. Le censure formulate dal ricorrente, invero, investono essenzialmente gli avvisi di accertamento impugnati. Al riguardo va rammentato che l'u nico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata,mentre l'avviso di accertamento non è atto del processo; pertanto, il sindacato della Corte di cassazione involge soltanto la decisione di merito che dell'atto impositivo ha affermato (o negato) la legittimità. Sulla base di tali ragioni questa Corte è ferma nel ritenere inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’atto impositivo (Cass. n. 6134 del 2019;Cass. n. n. 841 del 2014). I riferimenti contenuti nelcorpo del motivo di impugnazione alla sentenza impugnata sono del tutto generici – come reso palese dalle espressioni «la CTR non è molto chiara sul punto»o « la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto approfondire questo aspetto» - e non soddisfano quindi il requisito di specificità del ricorso per cassazione. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art.112 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene il ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione della assoggettabilità o meno all’imposta e segnatamente sull’esistenza o meno dei requisiti richiesti dall’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986. Il motivo è inammissibile.La censura, invero, per come formulata, non si pone in linea con l’orientamento di questa Corte,secondo cui l’ omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 6835 del 2017). Va inoltre osservato che la norma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evocata dal ricorrente,concerne l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019). 4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibiligli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi