CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 agosto 2024
Cassazione n. 34123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23894/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Cesana - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] n.10725/2024, depositata il 26/8/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 29226/23, la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha cassato con rinvio la sentenza n. 11873/21 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 546/92, in relazione al capo sulla compensazione delle spese dei giudizi di ottemperanza definiti dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], l’uno con sentenza n. 18267/18 e l’altro, in sede di rinvio, con sentenza n. 11873/21. Riassunta la causa ex art. 392 cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA] davanti al giudice di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10725/2024, depositata il 26/8/2024, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dei due giudizi di ottemperanza e del giudizio di legittimità conclusosi con l’antescritta sentenza. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso, si censurano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, degli artt.91 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria omesso di liquidare le spese del giudizio promosso innanzi a sé (n.r.g. 6911/24). 2. Il motivo è fondato. La mancata statuizione sulle spese del giudizio dà luogo ad una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto, con la conseguenza che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio costituisce vizio di omessa pronuncia da farsi valere con i mezzi d’impugnazione (in questi termini, Cass., Sez. U, 19137/2023; 9785/2022; 4012/2013; 13513/2005; 2869/1995; 12297/1993). In particolare, il vizio di omessa pronuncia è deducibile in Cassazione attraverso la prospettazione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art.112 c.p.c. (v. per tutte, Cass. 23649/2023; 13590/2021; 6835/2017). La censura va, quindi, alla luce di tali principi, accolta, avendo la CGT di Roma omesso di liquidare le spese del giudizio innanzi a sé promosso. 3. Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. (analogamente, Cass. 856/2025), disponendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate, soccombente nel giudizio di rinvio n.r.g. 6911/24, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di quel giudizio, oltre che del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo (in relazione allo scaglione fino a euro 1.100,00, entro il quale è compreso il valore del giudizio di ottemperanza). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di rinvio promosso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (n.r.g. 6911/24), che liquida in euro 300,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensoriantistatari. Condanna, altresì, l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso spese generali ed accessori di legge,da distrarsi in favore dei difensor i antistatari. Così deciso in Roma, nella camera d