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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00381/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9510/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n.134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente a4 incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 313/2018, depositata il 17/09/2018, R.G.n. 640/2014;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella gravata sentenza si legge che il Tribunale di Padova, con la pronuncia n. 161/2014, ha respinto l'impugnazione del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di contestazione disciplinare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale dirigente della [OSCURATO:SOCIETA] dal dicembre 2003 con ruolo di assistente/consigliere del Presidente della società, e ha conseguentemente rigettato le domande di condanna della società al pagamento di euro 153.074,07 a titolo di indennità di mancata preavviso e di euro 476.233,34 a titolo di indennità supplementare ex artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti, nonché di quanto spettante per ricalcolo del TFR in ragione di tale indennità; il Tribunale ha, invece, accolto le ulteriori domande attoree di pagamento di euro 1.998,04 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il tragitto in auto casa/lavoro nei mesi di novembre-dicembre 2007 e gennaio 2008 (cd. rimborso chilometrico) e di euro 34.498,00 a titolo di indennità per ferie non godute; ha, infine, rigettato la domanda formulata dalla società in via riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte ascritte a Miazzo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

2. Il primo giudice, dopo avere istruito la causa, dei quattordici addebiti oggetto della articolata contestazione disciplinare ha ritenuto tempestivamente contestato, provato e idoneo a giustificare il recesso datoriale in tronco unicamente il tentativo del Miazzo, a fine del 2007, di fare installare un sistema di registrazione delle conversazioni telefoniche in azienda; quanto ai rimborsi chilometrici e alle ferie non godute ha ritenuto le pretese del dirigente fondate sulla base della documentazione in atti, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale per riconducibilità dei danni al rischio di impresa e delle condotte, poste alla base degli stessi, a volontà provenienti dagli organi titolari di potere di rappresentanza della società.

3. La Corte di appello di Venezia, rigettando i gravami hic et inde proposti, ha confermato la decisione del giudice di prime cure sottolineando che la sussistenza del fatto ritenuto idoneo a giustificare da solo il licenziamento (tentativo di porre sotto controllo le conversazioni telefoniche in azienda) aveva trovato solido fondamento probatorio nelle risultanze processuali, così come erano state documentalmente dimostrate le pretese retributive riconosciute dal Tribunale; ha considerato assorbite le altre doglianze riguardanti le censure della società sulla esclusa fondatezza e/o tardività di diverse contestazioni disciplinari, perché sottoposte in via condizionata, e ha ritenuto genericamente formulata la pretesa risarcitoria della società avanzata nei confronti del Miazzo, per tutti gli episodi oggetto della contestazione disciplinare.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:SOCIETA], che ha presentato altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito a sua volta con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale eccepisce l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla omessa valutazione della condotta del datore di lavoro immediatamente precedente la contestazione di addebito.

3. Con il secondo motivo il Miazzo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2119 cc nonché la carente motivazione circa la valutazione della proporzionalità tra il licenziamento e la condotta del lavoratore che non andava considerato in tentativo ma solo una richiesta di informazione sulla fattibilità di un controllo telefonico delle conversazioni in azienda.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per non essere stati dalla Corte distrettuale correttamente valutati i profili di genericità della contestazione sia con riguardo agli elementi spazio-temporali ivi indicati, sia con riferimento a circostanze nuove ritenute poi utili ai fini della valutazione dei fatti.

5. Con il quarto motivo si obietta la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla condivisione, da parte del Presidente della società, della iniziativa di assumere informazioni sulla fattibilità di introdurre in azienda un sistema di registrazione delle telefonate.

6. Con il ricorso incidentale condizionato la società si duole, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale: a) dell'errata esclusione del fondamento della contestazione sub a) della lettera in data 1.2.2008; b) dell'erronea statuizione in merito alla tardività e alla ingiustificatezza delle ulteriori contestazioni.

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società lamenta, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 2109 cc, in combinato disposto con l'art. 2095 cc, nonché dell'art. 437 cpc, relativamente all'accoglimento della domanda del Miazzo volta ad ottenere il compenso per ferie non godute, per non avere i giudici di merito ammesso le prove articolate dirette a dimostrare la sussistenza di un accordo sul calcolo delle ferie e per avere male interpretato le buste paga, nonché il rimborso chilometrico, per non essere stata correttamente valutata la documentazione posta a fondamento della pretesa.

8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 2104 cc e dell'art. 1218 cc, in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, ritenuta erroneamente formulata in modo generico. 9.

Il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

10. E' opportuno premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).

IL

11. Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha specificamente valutato il profilo dell'asserita riconducibilità del pianificato monitoraggio ai vertici della società sottolineando che l'eventuale bontà del fine comunque non avrebbe potuto legittimare il ricorso ad un mezzo scorretto, finanche penalmente rilevante.

12. Quanto, invece, al comportamento tenuto dalla datrice di lavoro nei due mesi precedenti la risoluzione del rapporto, rilevante, secondo l'assunto del ricorrente, ai fini di ritenere che le contestazioni mosse erano tardive e pretestuosamente ricostruite a posteriori, al solo scopo di liberarsi di un dirigente scomodo, deve osservarsi che la censura, oltre ad essere generica (perché nel motivo non vengono chiaramente specificati quali sarebbero stati tali comportamenti), contrasta con l'impianto decisorio della Corte di merito in relazione alla sola condotta, avvenuta a fine anno 2007, ritenuta idonea in sede giudiziaria a giustificare il recesso a seguito di contestazione disciplinare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che la contestazione non può considerarsi tardiva né, per quanto sopra detto, può assumere rilevanza il pregresso comportamento della datrice di lavoro.

13. In un contesto di una situazione processuale di cd.

"doppia conforme" ex art. 348 ter cpc, deve, comunque, rilevarsi che i fatti denunciati come omessi sono stati in ogni caso valutati e non appaiono decisivi per determinare un diverso esito della controversia.

14. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

15. In tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa.

Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

16. Non si pone, pertanto, un problema di proporzionalità della sanzione (come sostiene il ricorrente) ma di accertamento di comportamenti che hanno determinato la perdita della fiducia: e la Corte distrettuale ha riscontrato, con adeguata motivazione, la condotta contestata -riguardante il tentativo di introdurre in azienda un sistema illecito di registrazione delle telefonate, anche del Presidente p.t. della società, attraverso l'acquisizione di notizie sulla fattibilità dell'iniziativa sotto un profilo tecnico- ritenendola appunto grave ed idonea a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro.

17. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile perché con lo stesso si chiede un sindacato di legittimità, non consentito, sulla interpretazione del contenuto della contestazione disciplinare, ritenuta generica, che costituisce un accertamento di fatto del giudice di merito e, in ogni caso, in relazione alla quale l'incolpato ha compiutamene esercitato il suo diritto di difesa, sia in sede disciplinare che giudiziaria, anche mediante articolazione di prove sul fatto addebitato, senza, pertanto, evidenziare quale pregiudizio in concreto avesse patito.

18. La trattazione del ricorso incidentale condizionato resta assorbita dal rigetto del ricorso principale.

19. Il primo motivo del ricorso incidentale presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

20. E' infondato lì dove si deduce la violazione dell'art. 437 cpc, per non essere state ammesse dai giudici di merito le prove orali dirette a dimostrare un accordo sul calcolo delle ferie, perché nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 209/2007; Cass. n, 26117/2016; Cass. n. 22630/2016).

21. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha ritenuto pienamente fondata la pretesa del lavoratore sulla base delle prove documentali già prodotte in atti, così ritenendo ininfluente la articolata prova per testi, per cui alcuna violazione dell'art. 437 cpc è ravvisabile né una illegittima inversione dell'onere della prova come sostiene la società.

22. E', invece, inammissibile il motivo lì dove viene chiesta una nuova valutazione delle buste paga e del rimborso chilometrico perché investe l'apprezzamento delle fonti di prova, come dimostrative del fatto, 6 4e- rispetto a quella operata da parte dei giudici di merito: rivalutazione delle risultanze probatorie che non è consentita in sede di legittimità.

23. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, difettando le censure, articolate ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, di specificità e di autosufficienza nonché di pertinenza rispetto alla ratio decidendi dell'impugnato provvedimento.

24. Invero, la domanda risarcitoria è stata ritenuta generica dalla Corte territoriale sulla base di un esame attraverso il quale era stato considerato che l'imputazione al Miazzo della contrazione del fatturato risultante dai bilanci non fosse supportata da precise allegazioni e puntuali riscontri probatori.

25. A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente si duole della mancata verifica, da parte dei giudici di seconde cure, della sussistenza di un rapporto di causalità tra il danno aziendale e la condotta posta in essere dal Miazzo nonché del grado di colpa della condotta tenuta dal dirigente.

26. Le doglianze, pertanto, come è agevole rilevare, oltre ad essere generiche, non si confrontano con l'impianto decisorio della gravata sentenza fondato su presupposti, di natura processuale relativi alla articolazione della originaria domanda, non idoneamente censurati.

27. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati, assorbito il ricorso incidentale proposto in via condizionata.

28. Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.

29. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9510/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n.134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente a4 incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 313/2018, depositata il 17/09/2018, R.G.n. 640/2014;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella gravata sentenza si legge che il Tribunale di Padova, con la pronuncia n. 161/2014, ha respinto l'impugnazione del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di contestazione disciplinare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale dirigente della [OSCURATO:SOCIETA] dal dicembre 2003 con ruolo di assistente/consigliere del Presidente della società, e ha conseguentemente rigettato le domande di condanna della società al pagamento di euro 153.074,07 a titolo di indennità di mancata preavviso e di euro 476.233,34 a titolo di indennità supplementare ex artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti, nonché di quanto spettante per ricalcolo del TFR in ragione di tale indennità; il Tribunale ha, invece, accolto le ulteriori domande attoree di pagamento di euro 1.998,04 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il tragitto in auto casa/lavoro nei mesi di novembre-dicembre 2007 e gennaio 2008 (cd. rimborso chilometrico) e di euro 34.498,00 a titolo di indennità per ferie non godute; ha, infine, rigettato la domanda formulata dalla società in via riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte ascritte a Miazzo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. 2. Il primo giudice, dopo avere istruito la causa, dei quattordici addebiti oggetto della articolata contestazione disciplinare ha ritenuto tempestivamente contestato, provato e idoneo a giustificare il recesso datoriale in tronco unicamente il tentativo del Miazzo, a fine del 2007, di fare installare un sistema di registrazione delle conversazioni telefoniche in azienda; quanto ai rimborsi chilometrici e alle ferie non godute ha ritenuto le pretese del dirigente fondate sulla base della documentazione in atti, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale per riconducibilità dei danni al rischio di impresa e delle condotte, poste alla base degli stessi, a volontà provenienti dagli organi titolari di potere di rappresentanza della società. 3. La Corte di appello di Venezia, rigettando i gravami hic et inde proposti, ha confermato la decisione del giudice di prime cure sottolineando che la sussistenza del fatto ritenuto idoneo a giustificare da solo il licenziamento (tentativo di porre sotto controllo le conversazioni telefoniche in azienda) aveva trovato solido fondamento probatorio nelle risultanze processuali, così come erano state documentalmente dimostrate le pretese retributive riconosciute dal Tribunale; ha considerato assorbite le altre doglianze riguardanti le censure della società sulla esclusa fondatezza e/o tardività di diverse contestazioni disciplinari, perché sottoposte in via condizionata, e ha ritenuto genericamente formulata la pretesa risarcitoria della società avanzata nei confronti del Miazzo, per tutti gli episodi oggetto della contestazione disciplinare. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:SOCIETA], che ha presentato altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito a sua volta con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente principale eccepisce l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla omessa valutazione della condotta del datore di lavoro immediatamente precedente la contestazione di addebito. 3. Con il secondo motivo il Miazzo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2119 cc nonché la carente motivazione circa la valutazione della proporzionalità tra il licenziamento e la condotta del lavoratore che non andava considerato in tentativo ma solo una richiesta di informazione sulla fattibilità di un controllo telefonico delle conversazioni in azienda. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per non essere stati dalla Corte distrettuale correttamente valutati i profili di genericità della contestazione sia con riguardo agli elementi spazio-temporali ivi indicati, sia con riferimento a circostanze nuove ritenute poi utili ai fini della valutazione dei fatti. 5. Con il quarto motivo si obietta la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla condivisione, da parte del Presidente della società, della iniziativa di assumere informazioni sulla fattibilità di introdurre in azienda un sistema di registrazione delle telefonate. 6. Con il ricorso incidentale condizionato la società si duole, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale: a) dell'errata esclusione del fondamento della contestazione sub a) della lettera in data 1.2.2008; b) dell'erronea statuizione in merito alla tardività e alla ingiustificatezza delle ulteriori contestazioni. 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società lamenta, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 2109 cc, in combinato disposto con l'art. 2095 cc, nonché dell'art. 437 cpc, relativamente all'accoglimento della domanda del Miazzo volta ad ottenere il compenso per ferie non godute, per non avere i giudici di merito ammesso le prove articolate dirette a dimostrare la sussistenza di un accordo sul calcolo delle ferie e per avere male interpretato le buste paga, nonché il rimborso chilometrico, per non essere stata correttamente valutata la documentazione posta a fondamento della pretesa. 8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 2104 cc e dell'art. 1218 cc, in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, ritenuta erroneamente formulata in modo generico. 9. Il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili. 10. E' opportuno premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). IL 11. Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha specificamente valutato il profilo dell'asserita riconducibilità del pianificato monitoraggio ai vertici della società sottolineando che l'eventuale bontà del fine comunque non avrebbe potuto legittimare il ricorso ad un mezzo scorretto, finanche penalmente rilevante. 12. Quanto, invece, al comportamento tenuto dalla datrice di lavoro nei due mesi precedenti la risoluzione del rapporto, rilevante, secondo l'assunto del ricorrente, ai fini di ritenere che le contestazioni mosse erano tardive e pretestuosamente ricostruite a posteriori, al solo scopo di liberarsi di un dirigente scomodo, deve osservarsi che la censura, oltre ad essere generica (perché nel motivo non vengono chiaramente specificati quali sarebbero stati tali comportamenti), contrasta con l'impianto decisorio della Corte di merito in relazione alla sola condotta, avvenuta a fine anno 2007, ritenuta idonea in sede giudiziaria a giustificare il recesso a seguito di contestazione disciplinare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che la contestazione non può considerarsi tardiva né, per quanto sopra detto, può assumere rilevanza il pregresso comportamento della datrice di lavoro. 13. In un contesto di una situazione processuale di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter cpc, deve, comunque, rilevarsi che i fatti denunciati come omessi sono stati in ogni caso valutati e non appaiono decisivi per determinare un diverso esito della controversia. 14. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. 15. In tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente. 16. Non si pone, pertanto, un problema di proporzionalità della sanzione (come sostiene il ricorrente) ma di accertamento di comportamenti che hanno determinato la perdita della fiducia: e la Corte distrettuale ha riscontrato, con adeguata motivazione, la condotta contestata -riguardante il tentativo di introdurre in azienda un sistema illecito di registrazione delle telefonate, anche del Presidente p.t. della società, attraverso l'acquisizione di notizie sulla fattibilità dell'iniziativa sotto un profilo tecnico- ritenendola appunto grave ed idonea a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro. 17. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile perché con lo stesso si chiede un sindacato di legittimità, non consentito, sulla interpretazione del contenuto della contestazione disciplinare, ritenuta generica, che costituisce un accertamento di fatto del giudice di merito e, in ogni caso, in relazione alla quale l'incolpato ha compiutamene esercitato il suo diritto di difesa, sia in sede disciplinare che giudiziaria, anche mediante articolazione di prove sul fatto addebitato, senza, pertanto, evidenziare quale pregiudizio in concreto avesse patito. 18. La trattazione del ricorso incidentale condizionato resta assorbita dal rigetto del ricorso principale. 19. Il primo motivo del ricorso incidentale presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 20. E' infondato lì dove si deduce la violazione dell'art. 437 cpc, per non essere state ammesse dai giudici di merito le prove orali dirette a dimostrare un accordo sul calcolo delle ferie, perché nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 209/2007; Cass. n, 26117/2016; Cass. n. 22630/2016). 21. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha ritenuto pienamente fondata la pretesa del lavoratore sulla base delle prove documentali già prodotte in atti, così ritenendo ininfluente la articolata prova per testi, per cui alcuna violazione dell'art. 437 cpc è ravvisabile né una illegittima inversione dell'onere della prova come sostiene la società. 22. E', invece, inammissibile il motivo lì dove viene chiesta una nuova valutazione delle buste paga e del rimborso chilometrico perché investe l'apprezzamento delle fonti di prova, come dimostrative del fatto, 6 4e- rispetto a quella operata da parte dei giudici di merito: rivalutazione delle risultanze probatorie che non è consentita in sede di legittimità. 23. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, difettando le censure, articolate ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, di specificità e di autosufficienza nonché di pertinenza rispetto alla ratio decidendi dell'impugnato provvedimento. 24. Invero, la domanda risarcitoria è stata ritenuta generica dalla Corte territoriale sulla base di un esame attraverso il quale era stato considerato che l'imputazione al Miazzo della contrazione del fatturato risultante dai bilanci non fosse supportata da precise allegazioni e puntuali riscontri probatori. 25. A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente si duole della mancata verifica, da parte dei giudici di seconde cure, della sussistenza di un rapporto di causalità tra il danno aziendale e la condotta posta in essere dal Miazzo nonché del grado di colpa della condotta tenuta dal dirigente. 26. Le doglianze, pertanto, come è agevole rilevare, oltre ad essere generiche, non si confrontano con l'impianto decisorio della gravata sentenza fondato su presupposti, di natura processuale relativi alla articolazione della originaria domanda, non idoneamente censurati. 27. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati, assorbito il ricorso incidentale proposto in via condizionata. 28. Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti. 29. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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