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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 25683/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

–nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso Nla sentenza n. 282/2025 della CORTE D'APPELLuOme rod rie gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026CATANIA, depositata il 14/04/2025 R.G.N. 91/2023; Numero di raccolta generale 25683/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 22/09/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata indata 14 aprile 2025 nell’ambito di un procedimento di reclamoex lege n. 92/2012, all’esito di trattazione scritta disposta aisensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato, in riforma dellapronuncia di primo grado, l’illegittimità del licenziamentodisciplinare intimato alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dallaMediterranea [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna della società allareintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre alleulteriori conseguenze previste dal comma 4 dell’art. 18 l. n. 300del 1970.2.

La Corte territoriale, in sintesi, ha preliminarmente ritenutoche il licenziamento per giusta causa potesse essere intimatoesclusivamente per le condotte contestate nella lettera diaddebito del 21 maggio 2021 e non per gli altri motivi addotticol recesso e non oggetto di preventiva contestazione.3.

Nel merito degli addebiti, la Corte, sulla scorta del parereespresso da un collegio di consulenti tecnici nominati d’ufficio,ha ritenuto che in tutti i casi da costoro esaminati «nonsussistevano, effettivamente, i caratteri di “appropriatezza” deiricoveri in DHR secondo quanto previsto dalle linee guidaregionali, sicché le condotte contestate alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA],specialista in fisiatria e responsabile dell’unità riabilitativa, lungidal costituire inadempimento delle obbligazioni nascenti a suocarico dal rapporto di lavoro alle dipendenze della MediterraneaNumero registro generale 13163/2025Sanitaria S.r.l., erano invece pienamente rispettose delle normeN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026contenute nel Piano regionale della riabilitazione e conformi Daalt a pubblicazione 22/09/2026Piano della riabilitazione adottato con il decreto assessorialesopra richiamato».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Non ha svolto attività difensiva l’INPS.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel terminedi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso può essere indicato - come isuccessivi - secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente, che denuncia: «la sentenza impugnata è censurataper nullità insanabile ex art. 360/1 n°4 cpc in relazione allaviolazione dell’art. 1 comma 60 Legge 92/2012, dell’art. 127-ter cpc, 128 c.p.c., 429 c.p.c. e 437 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118disp att. c.p.c. 115 cpc, 116 cpc, 2702 cod. civ., 214 e 215 cpc,art. 112 c.p.c., 2909 cod. civ, art. 24 comma 2 e 111 dellaCostituzione, art. 6 della Cedu».Il complesso motivo è articolato in due censure, che nonmeritano accoglimento.1.1.

Con la prima si sostiene l’inconciliabilità dell’art. 127-terc.p.c. con il rito del lavoro e si eccepisce che non esisterebbe«né il dispositivo della sentenza né il verbale dell’udienza didecisione/discussione cartolare del 13.3.2025», risultandodepositata telematicamente la motivazione integrale oltre iltermine di dieci giorni previsto dal rito speciale.La doglianza è infondata.

Numero registro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026Per un verso si trascura di considerare il principio seconNdumoe rco udii r:a ccolta generale 25683/2026«Stante la specialità del rito di cui all'art. 1, commi 47 e ssD.a,t a pubblicazione 22/09/2026della l. n. 92 del 2012, poiché il comma 57 dello stesso articolodisciplina compiutamente la fase della decisione, prevedendounicamente che la sentenza, completa di motivazione, debbaessere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza didiscussione, va escluso l'obbligo di lettura del dispositivo inudienza ai sensi dell'art. 437, comma 1, c.p.c.» (Cass. n.20749/2018; conf.

Cass. n. 5649/2022).Inoltre, il deposito della sentenza oltre il termine di dieci giornidall'udienza di discussione di cui all'art. 1, comma 57, l. n. 92del 2012, attesa la natura ordinatoria, con funzioneacceleratoria, di tale termine, non comporta la nullità delladecisione (cfr. Cass. n. 7791/2025).Per altro verso, le Sezioni unite di questa Corte hanno sancitol’utilizzabilità dell’art. 127-ter c.p.c. anche nella fase decisoriadel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 17603/2025;conf., in fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 8672/2026),di modo che, una volta sostituita, in difetto di opposizione dellaparte che qui ricorre, l’udienza di discussione con la trattazionecartolare, lo schema camerale era sufficiente a garantire ilcontraddittorio (cfr. Cass. n. 17587/2024) e non risulta affettada nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltreil termine di dieci giorni dalla data dell'udienza di discussione esenza che si sia provveduto al deposito telematico deldispositivo (cfr. Cass. n. 13176/2024).1.2.

La seconda censura contenuta nel primo motivo, con laquale sostanzialmente si lamenta la mancata considerazione adopera della Corte territoriale di «fatti non contestati», presentapregiudiziali profili di inammissibilità.Numero registro generale 13163/2025Si lamenta una seriale violazione di norme, senza rispetto deNl umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026canone della specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, commDaat a pubblicazione 22/09/20261, n. 4), c.p.c., che impone al ricorrente, a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge dicui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020; conf.

Cass. n.18998/2021), atteso che è solo la chiara esposizione delleragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica,sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n.25044/2013; Cass. n. 17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass.n. 7882/2006; Cass. n. 3941/2002).In concreto, poi, viene criticata la mancata applicazione delprincipio di non contestazione; tuttavia, nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazionespecifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatioab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione deifatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n.3680/2019 e Cass. n. 3126/2019; più di recente: Cass. n.7997/2025); poiché tale apprezzamento esige l'interpretazionedel contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzionidelle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risultaNumero registro generale 13163/2025sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenzaN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimoDa,t a pubblicazione 22/09/2026Cass. n. 8175/2025; in conformità: Cass. n. 7597/2025; Cass.n. 6638/2025; in precedenza v.

Cass. n. 27490/2019; Cass. n.10182/2007).Nella specie risulta priva di fondamento anche la dedottaviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., correlata all’art. 118 disp.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez.

Un., 8053 e8054/2014).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibileil percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perriformare la pronuncia di primo grado e non è sufficiente adeterminare il vizio radicale della nullità della sentenza né unaeventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, lacircostanza che la medesima non soddisfi le aspettative diN ucmheiro ère gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026rimasto soccombente.

Numero di raccolta generale 25683/2026Data pubblicazione 22/09/20262.

Il secondo motivo deduce: «nullità della sentenza in relazionein relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, per l'omesso esame di fattistorici, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e daglicarattere decisivo».Il motivo è inammissibile.Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuoridei limiti consentiti dalla rigorosa interpretazione delladisposizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte con lepronunce già richiamate (cfr. Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054del 2014), che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpidi diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioniunite v. n. 19881/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre chedalle Sezioni semplici): «a) la disposizione deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale delsindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimitàè solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b)il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico cheNumero registro generale 13163/2025concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale oN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza Doat a pubblicazione 22/09/2026dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agliartt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma,n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siastato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fattostesso».Il motivo in esame risulta ampiamente irrispettoso di talienunciati; non enuclea, fra l’altro, un fatto storico decisivoomesso nella sentenza impugnata, facendo piuttostoriferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque,ritenuti «decisivi» non nel senso inteso da questa Corte,secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse statoesaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa dellavertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015),ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come èconfermato anche dalla loro stessa molteplicità (questa Corteha già sancito l'inammissibilità di censure che evochino unamoltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancatoesame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtàsollecitandone un esame o una valutazione nuova da parteN udmeerlola re gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito Noumpeprou dri era ccolta generale 25683/2026chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, il varDioat a pubblicazione 22/09/2026insieme dei materiali di causa; in termini: Cass. n.21439/2015).In sostanza, poi, la doglianza si traduce in una diversainterpretazione degli atti della procedura disciplinare cheappartengono alla valutazione del giudice del merito (cfr. Cass.n. 13667 del 2018; conf., tra le altre, Cass. n. 18168/2023 eCass. n. 14060/2026, in motivazione).3.

Il terzo motivo deduce: «nullità della sentenza in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione della Legge n.604 del 1966, art. 10, L.n.300 del 1970 art. 18 ed art 7, dell’art.1 commi 47 e ss. della Legge n. 92 del 2012, dell’art. 2095 cod.civ., degli artt.1 e 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art.12 disp. prel. c.c., degli artt. 2118, 2119, 1375, 1175, 1218 e1460 cod. civ.».Si contesta alla sentenza impugnata di non avere tenuto contodella natura dirigenziale del rapporto che legava la dottoressaalla società, quale medico responsabile del reparto diriabilitazione neurologica e neuromotoria della clinica, conconseguente inapplicabilità degli ordinari parametri normativiriferiti al licenziamento disciplinare, in particolare avutoriguardo alle conseguenze sanzionatorie applicate ex art. 18,comma 4, St. lav.Il motivo è fondato nei sensi espressi dalla motivazione chesegue.3.1.

A mente dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, «le normedella presente legge si applicano nei confronti dei prestatori dilavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaNiuom,e roa rie gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026sensi dell'articolo 2095 del Codice civile».

Numero di raccolta generale 25683/2026Pertanto, per esclusione normativa, l'art. 3 (concernente Dait a pubblicazione 22/09/2026presupposti di giustificazione soggettivi e oggettivi dellicenziamento) di detta legge non si applica alla categoriadirigenziale (tra le altre: Cass. n. 23894/2018; Cass. n.6540/2024).La giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta del fondamentalearresto rappresentato da Cass., Sez.

Un., n. 7880/2007, hasovente specificato che: «la disciplina limitativa del potere dilicenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della prima delle leggicitate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali allastregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siache si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, adeccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cuicompiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoriacontrattuale del dirigente» (Cass. n. 25145/2010).Posta l’esclusione del rapporto di lavoro dirigenziale dalladisciplina limitativa dei licenziamenti individuali secondo leprescrizioni imposte dalla l. n. 604/1966, in ordine alle causelegittimanti il recesso «occorre fare riferimento alla nozionecontrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel pianosoggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificatomotivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art.2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nelrapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro inragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere lesoanche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettativericonoscibili ex ante o da importante deviazione dalla lineasegnata dalle direttive generali del datore di lavoro» (Cass. n.Numero registro generale 13163/202588/2023; Cass. n. 27199/2018; Cass. n. 25145/2010; Cass. nN. umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/202615496/2008).

Data pubblicazione 22/09/2026In conseguenza è stato affermato che: «In temadi licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando lagiustificatezza del recesso che non si identifica conla giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente airapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento nondeve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsisolo in presenza di situazioni così gravi da non consentire laprosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquandoogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguiread ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che ildatore di lavoro deve riporre sul dirigente» (Cass. n. 381/2023).Tale impianto si riflette anche sul piano delle conseguenzesanzionatorie del recesso del dirigente eventualmentedichiarato illegittimo, operando la tutela contrattuale in luogo diquella legale, e non risulta modificato neanche dalla legge n.92/2012, che ha solo formulato il primo comma dell'art. 18 St.lav. nel senso di estendere esplicitamente anche al dirigente latutela reintegratoria per i casi ivi espressamente contemplatiessenzialmente riconducibili ad ipotesi di nullità (cfr. Cass. n.27199/2018 cit.).3.2.

Tanto premesso in diritto, la sentenza impugnata,nonostante la questione fosse stata sottoposta al contraddittoriodelle parti dalla società datrice di lavoro che opponeva la naturadirigenziale del rapporto controverso, non risulta avere indagatose i compiti concretamente svolti dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], qualemedico responsabile del reparto di riabilitazione neurologica eneuromotoria della clinica, fossero o meno riconducibili allacategoria della dirigenza privata, al fine di individuare la correttaregola di giudizio, sia dal punto di vista della valutazione deiNumero registro generale 13163/2025presupposti giustificativi del recesso, sia delle conseguenzeN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026derivanti sul versante sanzionatorio.

Data pubblicazione 22/09/2026Non considerando la questione, la Corte territoriale ha ritenutol’illegittimità del licenziamento, riconoscendo la tutela previstadel comma 4 dell’art. 18 St. lav. novellato, senza verificare icontestati presupposti di operatività della disciplina applicata.4.

Pertanto, il ricorso dev’essere accolto limitatamente al terzomotivo, con rigetto degli altri; la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo ritenuto fondato, con rinvio al giudiceindicato in dispositivo che si uniformerà ai principi innanzirichiamati, preliminarmente accertando la natura dirigenziale omeno del rapporto litigioso.Provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, oltre a quelle relative allo svolgimento dellaprocedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensidell'art. 373 c.p.c., stante l’accoglimento con rinvio del presentericorso per cassazione (cfr. Cass. n. 16121/2011; Cass. n.6792/2024).

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso Nla sentenza n. 282/2025 della CORTE D'APPELLuOme rod rie gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026CATANIA, depositata il 14/04/2025 R.G.N. 91/2023; Numero di raccolta generale 25683/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 22/09/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata indata 14 aprile 2025 nell’ambito di un procedimento di reclamoex lege n. 92/2012, all’esito di trattazione scritta disposta aisensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato, in riforma dellapronuncia di primo grado, l’illegittimità del licenziamentodisciplinare intimato alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dallaMediterranea [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna della società allareintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre alleulteriori conseguenze previste dal comma 4 dell’art. 18 l. n. 300del 1970.2. La Corte territoriale, in sintesi, ha preliminarmente ritenutoche il licenziamento per giusta causa potesse essere intimatoesclusivamente per le condotte contestate nella lettera diaddebito del 21 maggio 2021 e non per gli altri motivi addotticol recesso e non oggetto di preventiva contestazione.3. Nel merito degli addebiti, la Corte, sulla scorta del parereespresso da un collegio di consulenti tecnici nominati d’ufficio,ha ritenuto che in tutti i casi da costoro esaminati «nonsussistevano, effettivamente, i caratteri di “appropriatezza” deiricoveri in DHR secondo quanto previsto dalle linee guidaregionali, sicché le condotte contestate alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA],specialista in fisiatria e responsabile dell’unità riabilitativa, lungidal costituire inadempimento delle obbligazioni nascenti a suocarico dal rapporto di lavoro alle dipendenze della MediterraneaNumero registro generale 13163/2025Sanitaria S.r.l., erano invece pienamente rispettose delle normeN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026contenute nel Piano regionale della riabilitazione e conformi Daalt a pubblicazione 22/09/2026Piano della riabilitazione adottato con il decreto assessorialesopra richiamato».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Non ha svolto attività difensiva l’INPS.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel terminedi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso può essere indicato - come isuccessivi - secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente, che denuncia: «la sentenza impugnata è censurataper nullità insanabile ex art. 360/1 n°4 cpc in relazione allaviolazione dell’art. 1 comma 60 Legge 92/2012, dell’art. 127-ter cpc, 128 c.p.c., 429 c.p.c. e 437 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118disp att. c.p.c. 115 cpc, 116 cpc, 2702 cod. civ., 214 e 215 cpc,art. 112 c.p.c., 2909 cod. civ, art. 24 comma 2 e 111 dellaCostituzione, art. 6 della Cedu».Il complesso motivo è articolato in due censure, che nonmeritano accoglimento.1.1. Con la prima si sostiene l’inconciliabilità dell’art. 127-terc.p.c. con il rito del lavoro e si eccepisce che non esisterebbe«né il dispositivo della sentenza né il verbale dell’udienza didecisione/discussione cartolare del 13.3.2025», risultandodepositata telematicamente la motivazione integrale oltre iltermine di dieci giorni previsto dal rito speciale.La doglianza è infondata. Numero registro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026Per un verso si trascura di considerare il principio seconNdumoe rco udii r:a ccolta generale 25683/2026«Stante la specialità del rito di cui all'art. 1, commi 47 e ssD.a,t a pubblicazione 22/09/2026della l. n. 92 del 2012, poiché il comma 57 dello stesso articolodisciplina compiutamente la fase della decisione, prevedendounicamente che la sentenza, completa di motivazione, debbaessere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza didiscussione, va escluso l'obbligo di lettura del dispositivo inudienza ai sensi dell'art. 437, comma 1, c.p.c.» (Cass. n.20749/2018; conf. Cass. n. 5649/2022).Inoltre, il deposito della sentenza oltre il termine di dieci giornidall'udienza di discussione di cui all'art. 1, comma 57, l. n. 92del 2012, attesa la natura ordinatoria, con funzioneacceleratoria, di tale termine, non comporta la nullità delladecisione (cfr. Cass. n. 7791/2025).Per altro verso, le Sezioni unite di questa Corte hanno sancitol’utilizzabilità dell’art. 127-ter c.p.c. anche nella fase decisoriadel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17603/2025;conf., in fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 8672/2026),di modo che, una volta sostituita, in difetto di opposizione dellaparte che qui ricorre, l’udienza di discussione con la trattazionecartolare, lo schema camerale era sufficiente a garantire ilcontraddittorio (cfr. Cass. n. 17587/2024) e non risulta affettada nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltreil termine di dieci giorni dalla data dell'udienza di discussione esenza che si sia provveduto al deposito telematico deldispositivo (cfr. Cass. n. 13176/2024).1.2. La seconda censura contenuta nel primo motivo, con laquale sostanzialmente si lamenta la mancata considerazione adopera della Corte territoriale di «fatti non contestati», presentapregiudiziali profili di inammissibilità.Numero registro generale 13163/2025Si lamenta una seriale violazione di norme, senza rispetto deNl umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026canone della specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, commDaat a pubblicazione 22/09/20261, n. 4), c.p.c., che impone al ricorrente, a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge dicui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; conf. Cass. n.18998/2021), atteso che è solo la chiara esposizione delleragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica,sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n.25044/2013; Cass. n. 17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass.n. 7882/2006; Cass. n. 3941/2002).In concreto, poi, viene criticata la mancata applicazione delprincipio di non contestazione; tuttavia, nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazionespecifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatioab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione deifatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n.3680/2019 e Cass. n. 3126/2019; più di recente: Cass. n.7997/2025); poiché tale apprezzamento esige l'interpretazionedel contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzionidelle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risultaNumero registro generale 13163/2025sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenzaN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimoDa,t a pubblicazione 22/09/2026Cass. n. 8175/2025; in conformità: Cass. n. 7597/2025; Cass.n. 6638/2025; in precedenza v. Cass. n. 27490/2019; Cass. n.10182/2007).Nella specie risulta priva di fondamento anche la dedottaviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., correlata all’art. 118 disp.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 8053 e8054/2014).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibileil percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perriformare la pronuncia di primo grado e non è sufficiente adeterminare il vizio radicale della nullità della sentenza né unaeventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, lacircostanza che la medesima non soddisfi le aspettative diN ucmheiro ère gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026rimasto soccombente. Numero di raccolta generale 25683/2026Data pubblicazione 22/09/20262. Il secondo motivo deduce: «nullità della sentenza in relazionein relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, per l'omesso esame di fattistorici, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e daglicarattere decisivo».Il motivo è inammissibile.Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuoridei limiti consentiti dalla rigorosa interpretazione delladisposizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte con lepronunce già richiamate (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054del 2014), che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpidi diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioniunite v. n. 19881/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre chedalle Sezioni semplici): «a) la disposizione deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale delsindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimitàè solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b)il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico cheNumero registro generale 13163/2025concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale oN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza Doat a pubblicazione 22/09/2026dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agliartt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma,n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siastato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fattostesso».Il motivo in esame risulta ampiamente irrispettoso di talienunciati; non enuclea, fra l’altro, un fatto storico decisivoomesso nella sentenza impugnata, facendo piuttostoriferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque,ritenuti «decisivi» non nel senso inteso da questa Corte,secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse statoesaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa dellavertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(v., tra molte, Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015),ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come èconfermato anche dalla loro stessa molteplicità (questa Corteha già sancito l'inammissibilità di censure che evochino unamoltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancatoesame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtàsollecitandone un esame o una valutazione nuova da parteN udmeerlola re gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito Noumpeprou dri era ccolta generale 25683/2026chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, il varDioat a pubblicazione 22/09/2026insieme dei materiali di causa; in termini: Cass. n.21439/2015).In sostanza, poi, la doglianza si traduce in una diversainterpretazione degli atti della procedura disciplinare cheappartengono alla valutazione del giudice del merito (cfr. Cass.n. 13667 del 2018; conf., tra le altre, Cass. n. 18168/2023 eCass. n. 14060/2026, in motivazione).3. Il terzo motivo deduce: «nullità della sentenza in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione della Legge n.604 del 1966, art. 10, L.n.300 del 1970 art. 18 ed art 7, dell’art.1 commi 47 e ss. della Legge n. 92 del 2012, dell’art. 2095 cod.civ., degli artt.1 e 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art.12 disp. prel. c.c., degli artt. 2118, 2119, 1375, 1175, 1218 e1460 cod. civ.».Si contesta alla sentenza impugnata di non avere tenuto contodella natura dirigenziale del rapporto che legava la dottoressaalla società, quale medico responsabile del reparto diriabilitazione neurologica e neuromotoria della clinica, conconseguente inapplicabilità degli ordinari parametri normativiriferiti al licenziamento disciplinare, in particolare avutoriguardo alle conseguenze sanzionatorie applicate ex art. 18,comma 4, St. lav.Il motivo è fondato nei sensi espressi dalla motivazione chesegue.3.1. A mente dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, «le normedella presente legge si applicano nei confronti dei prestatori dilavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaNiuom,e roa rie gistro generale 13163/2025Numero sezionale 3132/2026sensi dell'articolo 2095 del Codice civile». Numero di raccolta generale 25683/2026Pertanto, per esclusione normativa, l'art. 3 (concernente Dait a pubblicazione 22/09/2026presupposti di giustificazione soggettivi e oggettivi dellicenziamento) di detta legge non si applica alla categoriadirigenziale (tra le altre: Cass. n. 23894/2018; Cass. n.6540/2024).La giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta del fondamentalearresto rappresentato da Cass., Sez. Un., n. 7880/2007, hasovente specificato che: «la disciplina limitativa del potere dilicenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della prima delle leggicitate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali allastregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siache si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, adeccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cuicompiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoriacontrattuale del dirigente» (Cass. n. 25145/2010).Posta l’esclusione del rapporto di lavoro dirigenziale dalladisciplina limitativa dei licenziamenti individuali secondo leprescrizioni imposte dalla l. n. 604/1966, in ordine alle causelegittimanti il recesso «occorre fare riferimento alla nozionecontrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel pianosoggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificatomotivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art.2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nelrapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro inragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere lesoanche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettativericonoscibili ex ante o da importante deviazione dalla lineasegnata dalle direttive generali del datore di lavoro» (Cass. n.Numero registro generale 13163/202588/2023; Cass. n. 27199/2018; Cass. n. 25145/2010; Cass. nN. umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/202615496/2008). Data pubblicazione 22/09/2026In conseguenza è stato affermato che: «In temadi licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando lagiustificatezza del recesso che non si identifica conla giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente airapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento nondeve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsisolo in presenza di situazioni così gravi da non consentire laprosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquandoogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguiread ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che ildatore di lavoro deve riporre sul dirigente» (Cass. n. 381/2023).Tale impianto si riflette anche sul piano delle conseguenzesanzionatorie del recesso del dirigente eventualmentedichiarato illegittimo, operando la tutela contrattuale in luogo diquella legale, e non risulta modificato neanche dalla legge n.92/2012, che ha solo formulato il primo comma dell'art. 18 St.lav. nel senso di estendere esplicitamente anche al dirigente latutela reintegratoria per i casi ivi espressamente contemplatiessenzialmente riconducibili ad ipotesi di nullità (cfr. Cass. n.27199/2018 cit.).3.2. Tanto premesso in diritto, la sentenza impugnata,nonostante la questione fosse stata sottoposta al contraddittoriodelle parti dalla società datrice di lavoro che opponeva la naturadirigenziale del rapporto controverso, non risulta avere indagatose i compiti concretamente svolti dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], qualemedico responsabile del reparto di riabilitazione neurologica eneuromotoria della clinica, fossero o meno riconducibili allacategoria della dirigenza privata, al fine di individuare la correttaregola di giudizio, sia dal punto di vista della valutazione deiNumero registro generale 13163/2025presupposti giustificativi del recesso, sia delle conseguenzeN umero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 25683/2026derivanti sul versante sanzionatorio. Data pubblicazione 22/09/2026Non considerando la questione, la Corte territoriale ha ritenutol’illegittimità del licenziamento, riconoscendo la tutela previstadel comma 4 dell’art. 18 St. lav. novellato, senza verificare icontestati presupposti di operatività della disciplina applicata.4. Pertanto, il ricorso dev’essere accolto limitatamente al terzomotivo, con rigetto degli altri; la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo ritenuto fondato, con rinvio al giudiceindicato in dispositivo che si uniformerà ai principi innanzirichiamati, preliminarmente accertando la natura dirigenziale omeno del rapporto litigioso.Provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, oltre a quelle relative allo svolgimento dellaprocedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensidell'art. 373 c.p.c., stante l’accoglimento con rinvio del presentericorso per cassazione (cfr. Cass. n. 16121/2011; Cass. n.6792/2024). P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]