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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06979/2025

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gliere rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 19687/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Au bry 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonGiulio Lana e [OSCURATO:PERSONA], in virtù rispettivamente di procur a speciale a mar- gine del ricorso e di procura speciale per scrittura privata autenti- cata del 01/10/2024 in atti; -ricorrente in via principale - contro Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Aubry 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù rispettivamente di procur a speciale a mar- gine del ricorso e di procura speciale per scrittura privata autenti- cata del 01/10/2024 in atti; -controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napolin. 1897/2019, pubblicata il 04/04/2019, notificata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sosti- tuto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), proprietaria di un'area dell'e- stensione di circa mq 28.000 sita nel territorio del Comune diMelito di Napoli, fabbricabile in base al PRG vigente, adottato con delibera commissariale del04/05/1985 ed approvato con decreto della Pro- vincia n. 12/ 19 87, premesso: che, con delibera n. 35 del 27/ 0 6/ 2000, il Consiglio Comunale di Melito aveva approvato unoschema di convenzione finalizzato a disciplinare, ai sensi di cui all'art. 28, comma 5,n. 2 , l. n. 1 150 del 19 42, la realizzazione, a cura e spese di tutti i proprietari di aree fabbricabili, delle opere di u rbanizza- zione primaria a scomputo dei relativi oneri, oltre che la cessione gratuitadelle aree destinate alla realizzazione delle opere di urba- nizzazione secondaria, convenzionepropedeutica al rilascio dei per- messi a costruire dei singoli lotti; che a seguito di istanza della [OSCURATO:PERSONA] con cui si dichiarava disponibile a sottoscrivere una convenzione nei termini suindicati, acquisito il parere favore- vole della [OSCURATO:PERSONA] comunale in data 26/ 0 1/ 20 01 , la [OSCURATO:PERSONA] di Melito avevaautorizzato la convenzione prope- deutica al rilascio dei permessi a costruire i lotti edificatosisul ter- reno acquistato dalla stessa società; che in data 2/5/ 20 01 veniva stipulata la convenzione e la società si impegnava a realizzare,con- temporaneamente alla costruzione del primo degli edifici per i quali il Comune avrebbe dovuto rilasciare le concessioni edilizie, a sua cura e spese ed a scomputo dei futuri onericoncessori, gli oneri di urbanizzazione, reti stradali, fognarie ed elettriche ecc., da cedere successivamente al Comune; che dopo detta convenzione erano state rilasciate dal Comune n.19 concessioni edilizie (da novembre a dicembre 2011) per la costruzione di n.18 edifici su un lotto di intervento,seguite dal rilascio da parte dello stesso Comune di n. 18 permessi "in variante" (tra la finedel 2001 e luglio 2002); che, portatequasi a compimento le opere, il legale rappresentante della società istante erastato sottoposto a procedimento penale, tra l'al- tro, per il reato di "lottizzazione abusiva" che si concludeva con sentenza di assoluzione, intervenuta il 07/10/2008, perché il fatto nonsussiste e perché il fatto non costituisce reato; che prima della pronuncia assolutoria, con delibera commissariale n.190 del 6/12/ 2007, il Comune aveva annullato in autotutela la precedente deli- bera di Giunta n. 39/ 20 01 con cui era stata approvata la conven- zione predetta, con l'applicazione del meccanismo incentivante ex art. 5delle NTA ([OSCURATO:PERSONA] di Attuazione) ; che con successive ordinanze del 17/4/2008 il Comune annullava tutte le concessioni edilizie e le relative varianti, disponendo, ai sensi d ell ' art. 30 , comma 7,d.P.

R . n. 380 del 20 01, l ' acquisizione al patrimonio co- munale degli immobili assegnati e dei suoli abusivamentelottizzati; che la società aveva quindi adito il TAR Campania per l'annulla- mento degli atti suindicaticensurando la violazione dell'art. 21 no- niesl . n. 241 del 1990 e dell ' art. 14 l . n. 15 del 200 5, ed eccesso di potere sotto vari profili (tra cui la mancata indicazione delle ra- gioni di pubblicointeresse che legittimavano l'annullamento, anche in considerazione del lungo lasso temporale, sette anni, trascorso dal rilascio dei titoli edilizi), ricorso che era stato respinto dal TAR con sentenza n. 4934/2009, passata in giudicato; che, a distanza di circa sei anni il Comune, con delibera n.190/2007, aveva annul- lato ladelibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 39/ 20 01 in base alla quale erano stati rilasciati i permessi a costruire, deducendo che nel frat- tempo la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto legittimo affidamento sulla legittimità degli atti rilasciati in suo favore portando ad esecuzione il progetto,sicché l' adozione in ritardo di detti annullamenti aveva ingenerato nella società l'affidamentosulla legittimità e correttezza dell'intervento di edilizia convenzionata consentito, poi effettiva- mente realizzato, causando l'intervenuto annullamento in autotu- teladel complessivo impianto provvedimentale e negoziale, un gra - ve danno, avendo il Comune violato il dovere di comportarsi se- condo buona fede ed in particolare l'affidamento ripostodal privato nella legittimità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.2043 c.c.

La società chiedeva, quindi, la condanna del Comune di Melito alpagamento a titolo risarcitorio della somma di € 134.493.452,66 o della maggiore o minoresomma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per costi di costruzione, spesenotarili, di consulenza e di acquisto del suolo, per oneri finanziari, per ratei di mutuocor- risposti e a corrispondersi, per opere di urbanizzazione realizzate, oneri di concessione eablazione, furti subiti, spese di custodia del complesso, polizze fideiussorie e polizze mutuo,oltre rivalutazione ed interessi, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, la mi- nore somma di € 23.713.304,96, il tutto con vittoria di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio il Comune eccependo: 1) la prescrizione della domanda risarcitoriaex artt. 2947, comma 1, c.c. e 2946 c.c. ovvero del diritto alla restituzione degli oneri diurbanizzazione e di concessione asseritamente versati e quello al pagamento delle opere diurbanizzazione presuntivamente realizzate; 2) il difetto di giurisdizione del giudice ordinarioper essere competente il giudice amministrativo; 3) l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione per affidamento incolpevole e la contraddittorietà di un ' eventuale affermazione di responsabilitàa tale titolo con il giudicato esterno, costituitodalla sentenza del TAR Campania; nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Espletata CTU, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda condannando il Comune alpagamento in favore della società della somma di € 19.872.733,08 oltre interessi legali nonch é al paga- mento delle spese processuali da essa sostenute.

Il Comune proponeva appello contro detta sentenza, chieden- do: dichiararsi il difetto di giurisdizione del GO; rigettare la do- manda attrice in ragione dell'intervenuto giudicato amministrativo; accertare e dichiarare maturata la prescrizione, e rigettare la do- manda di parte attrice in primo grado; accertare e dichiarare non responsabile il Comune di Melito di Napoli a titolodi responsabilità extracontrattuale o contrattuale e comunque non sussistente il danno risarcibile, con rigettodella domanda di parte attrice in primo grado e dichiarare non dovute le somme alle quali ilComune è stato condannato con la sentenza appellata; riformare la sentenza appel- lata inpunto di regolamentazione delle spe se processuali ivi com- prese le spese di CTU.

A seguito di c oncessione della sospensione de lla provvis o ria esecutività della sentenza impugnata, si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], dapprima soltanto ai fini cautelari e poi conte- standola fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

La Corte d'appello, con la sentenza n. 1897/2019, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pa- gamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dal la PRO- [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato quattromotivi di ricorso .

Il Comune di Melito di Napoli ha resistito con controricorso for- mulando contestuale ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, co. 1 n° 4 c.p.c.

Divieto di nova.

Error in procedendo.

Questioni sollevate per la prima volta solo in grado di appello.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1 n° 5 c.p.c.» La ricorrente ha affermato che il Comune, nel primo grado di giudizio, sul merito della domanda risarcitoria si era difeso invo- cando: a) il giudicato amministrativo(eccezione rigettata in primo e in secondo grado); b) l'assenza di un incolpevole affidamento della società, stante l'agevole conoscibilità dell'illegittimità dei prov- vedimenti annullati in sede di autotutela; c) la condotta della so- cietà che, per perseguire i propri interessi, aveva indotto la PA in errore nell'emissione di detti provvedimenti.

Nel proporre appello, invece, lo stesso Comune si era difeso, formulando, con il quarto e il quinto motivo di gravame, eccezioni e contestazioni in fatto del tutto nuove.

In particolare, con il quarto motivo di appello, il Comune aveva rappresentato l'insussistenza del nesso di causalitàtra l'adozione dei provvedimenti illegittimi e il dannolamentato, avendo la [OSCURATO:PERSONA] interrotto tale nes - so,per avere edificato in difformità dalle concessioni ottenute, e poi annullate,(non più edifici a destinazione artigianale-commerciale e industriale, ma edifici a destinazione residenziale), perché in insa- nabile contrasto con la disciplina urbanistica di zona del P.R.G.Con il quinto motivo di appello, poi, lo stesso Comune aveva aggiunto quanto segue: la società ben sapeva che in quella zona non avrebbe potuto ottenere le concessioni edilizie per realizzare quanto ese- guito; che tale circostanza era confermata dalla repentina presen- tazione delle domande di condono, per ottenere il mutamento di destinazione d'uso da industriale-artigianale a residenziale; la so- cietà, per ottenere la concessione edilizia, aveva presentato atti poco chiari,che solo a lavori eseguiti emergevano come preordinati alla realizzazione delle opere effettivamente poste in essere; l'im- presa aveva compiuto un'attività finalizzata a celare al Comune i reali intenti edificatori; il lasso di tempo intercorso tra il rilascio dei titoli abilitativie il loro annullamento non era notevole, perché eser- citato nei limiti consentiti dall'ordinamento (art. 39 d.P.R. n. 380 del 2001).

Accogliendo il quarto e il quinto motivo di appello, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha fondato la decisione sulle nuove eccezioni e/o contestazioni in fatto, incorrendo nella violazione dello art. 345 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio, anche con riferimento allo art. 112 c.p.c., dovendo intendersi il divieto dei novain appello ri- ferito non soltanto alle eccezioni in senso stretto ma anche alle con- testazioni infatto nuove.

Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art.97 Cost. con riferimento al principio di buona fede sia per la società appellata che per la P.A. appellante in relazione all ' art. 360, 1°co. n° 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell ' art. 2043 c.c. con riferimentoall'affidamento incolpevole del privato nei rap- porti con la P.A.; violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 21 novies l. 241/1990, rispettivamente integrato e introdotto dalla l. 15/2005 in relazione all ' art. 360, 1° co. n° 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli art. 2Cost e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360,1° co. n° 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360, 1°co. n° 5 c.p.c. » Secondo la ricorrente principale, la Corte d'appello ha fatto cat- tivo uso della nozione di buona fede e di affidamento incolpevole nei rapporti tra privato e PAe ha riportato tutta la sua ricostruzione in fatto della vicenda, in contrasto con quella operata dal giudice di appello.

Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1n° 5 c.p.c. -Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.» Ad opinione della ricorrente la sentenza impugnata reca un con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché, da una par- te, ha escluso la valenza di giudicato alla pronuncia del giudice am- ministrativo, che ha definitivamente respinto le impugnazioni con- tro gli atti di annullamento adottati in sede di autotutela, ritenendo che si trattasse di accertamenti diversi da quelli oggetto del pre- sente giudizio, ma, poi, nell'accogliere il quarto e il quinto motivo di ricorso, ha reiteratamente richiamato le valutazioni operate dal giudice amministrativo.

Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotto quanto se- gue: «Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferi- mentoall'art. 360 co. 1 n° 4 c.p.c. - Error in procedendo con riferi- mento allad iversa qualificazione della domanda - Omissione par- ziale di pronuncia su una diversa causa petendi della domanda - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360, co. 1, n° 5c.p.c.» La ricorrente principale ha evidenziato che nelle conclusioni ras- segnate in primo gradoaveva invocato la responsabilità del comune ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, anche a titolo di responsa- bilità contrattuale e, seppure con un petituminferiore, ex art. 2041 c.c., aggiungendo che le stesse conclusioni le aveva rassegnate in appello, ma la Corte di merito, rigettando la domanda sotto il profilo della responsabilità exart. 2043 c.c., «nulla ha scrutinato la Corte di merito con riferimento al risarcimento del danno sotto il diverso profilo della responsabilità contrattuale o, in via subordinata, dell'arricchimento senza giusta causa».

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 1 c.p.c., in relazione al difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].» Secondo il ricorrente incidentale il giudice di appello ha erro- neamente escluso che la cognizione della causa spettasse al giudice amministrativo, rilevando che la società aveva chiesto anche il ri- storo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, che i danni lamentati erano relativi alla esecuzione di interventi edilizi previsti nella convenzione urbanistica e che la lesione dell'affida- mento incolpevole nei confronti della PA si in una lesione degli in- teressi pretensivi.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., in relazione al quarto motivo di appello.

Violazione delle norme in materia di risarcimento del danno.

Inesistenza del diritto al risarcimento del danno per mancanza di nesso causale.» Ad opinione del Comune, la Corte d'appello, nell'accogliere il quarto e il quinto motivo di ricorsoha adottato una sentenza viziata da carenza di motivazione, perché ha valorizzato l'attività edilizia abusivamente posta, per escludere un affidamento incolpevole, mentre avrebbe dovuto tenere conto che tale condotta aveva inter- rotto il nesso causale tra l'adozione dei provvedimenti viziati, e an- nullati in sede di autotutela, e i lamentati dann i .

La società aveva chiesto, infatti, il ristoro dei costi sostenuti per realizzare un quar- tiere residenziale abusivo, e non l'intervento oggetto della conven- zione e delle concessioni annullate, tant'è che le opere e le aree sono state poi acquisite gratuitamente al patrimonio comunale in ragione delloro carattere abusivo.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 3 , c.p.c., in relazione all'art. 2909 c.c.

Intervenuto giudicato su un punto fondamentale della controversia.» Il ricorrente incidentale hadedotto l'erroneità della decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la valenza di giu- dicato alla sentenza del giudice amministrativo, escludendo l'iden- tità di giudizi, mentre, invece, non è necessaria la identità delle domande, essendo sufficiente che l'accertamento già compiuto ri- guardi la stessa situazione giuridica ovvero la questione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, come era avvenuto nel caso di specie, ove il giudice am- ministrativo aveva escluso l'esistenza di un affidamento incolpevole della società in ordine alla legittimità delle concessioni ediliziean- nullate, quale limite all'esercizio dell'autotutela.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2947 c.c.

Intervenut a prescrizione del diritto al risarcimento.» Il ricorrente incidentale ha dedotto l'erroneità della decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la prescrizione del diritto al risarcimento, senza tenere conto che il danno di cui è stato chiesto il risarcimento si è prodotto con la caducazione degli effetti della convenzione urbanistica e l'annullamento dele concessioni edi- lizie, con contestuale acquisizione gratuita dei suoli e delle opere, mediante la delibera commissariale n. 190 del 06/12/2007, seguita dai provvedimenti dirigenziali di annullamento delle singole conces- sioni edilizie, adottati nell'aprile 2008, senza che la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse effetto interruttivo, essendo firmata dal solo avvocatodella società, senza procura .

3. Il p rimo motivo di ricorso principale è inammissibile sotto entrambi i profili di censura. 3.1.Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con- sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rile- vante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordi- nanza n. 24035 del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto princi- pale), purché sia controverso e decisivo(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'e- sito del giudizio.

Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagio- nare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomenta- zioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/ 2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i sin- goli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, ole mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istrut- torie, qualora il fatto storico rilevante sia,comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/ 2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

Nel caso di specie, la ricorrente principale non ha indicato quale sia stato il fatto specifico, inteso nel senso sopra indicato, che, pur essendo stato oggetto della materia del contendere, e decisivo, non sia stato considerato dal giudice, sicché la censura si rivela del tutto inammissibile per genericità.

3.2. Per quanto riguarda la dedotta violazione del divieto di novain appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la novità di al- cune eccezioni e circostanze di fatto posti a fondamento del quarto e quinto motivo di gravame.

Com'è noto il disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che nel giudizio di appello «non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili an- che d'ufficio».

La ricorrente principale ha dedotto che tale norma non riguarda solo le domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le conte- stazioni in fatto nuove (e cioè non esplicitate in primo grado).

Tale affermazione si rinviene anche nella giurisprudenza di le- gittimità, la quale ha precisato che l'ammissione di nuove contesta- zioni o allegazioni in fatto nel giudizio di secondo grado trasforme- rebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudi- cium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018).

Questa stessa Corte ha anche affermato, con orientamento ora- mai consolidato,che il divieto in esame si limita alle nuove eccezioni in senso stretto, riservate alla parte e non alle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o se- condari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ri- tualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva ( così da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34053 del 5/12/2023; Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 23471 del 2/09/2024; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15653 del 05/06/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/ 02/2024; v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 2/04/2021).

Nel caso di specie è evidente che il Comune, nel formulare il quarto e il quinto motivo di appello, non abbia introdotto eccezioni in senso stretto, inammissibili se formulate per la prima volta in sede di gravame, operando piuttosto delle argomentazioni a sup- porto della ritenuta insussistenza dei presupposti per configurare la invocata responsabilità.

Al finedi dimostrare la novità di tali argomenti, parte ricorrente ha riportato il testo dell'atto di costituzione della controparte nel giudizio di primo grado , ma non ha fatto riferimento alle ulteriori rituali difese di quest'ultima, né alle allegazioni e produzioni comun- que acquisite al processo, non avendo neppure allegato, in effetti, che gli argomenti utilizzati dal Comune, nel proporre appello, non fossero comunque desumibili da fonti ritualmente acquisiti al pro- cesso.

La censura si rivela, dunque, inammissibile, per difetto di spe- cificità, non avendo la parte neppure dedotto elementi rilevanti ai fini della verifica della sua fondatezza. 4.Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile con riferimento a tutti i profili di censura. 4.1.Deve subito dichiararsi inammissibile il motivo, nella parte in cui è dedotta la violazione degli att. 115 e 116 c.p.c.

Come più volte evidenziato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applica- zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una ritenuta erronea valutazione del materiale istruttorio,compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'uf- ficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole se- condo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza ap- prezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).

4.2. Inoltre, con riferimento agli altri profili di censura, deve rilevarsi che la parte ha dedotto la violazione e la falsa applicazione di numerose norme di diritto , ma, poi, nell ' illustrare il motivo ha rappresentato la non condivisione della valutazione in fatto delle risultanze istruttorie, così come operata dalla Corte d'appello, cui ha contrapposto la propria versione, chiedendo al giudice di legitti- mità un inammissibile riesame delgiudizio di fatto.

Anche il dedotto vizio e art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non si riferisce all'omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indi- cato, acquisito al processo, ma alla mancata valutazione delle risul- tanze istruttorie nel senso inteso dalla parte, ancora una volta in base ad un sindacato di merito inammissibile in questa sede.

Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, dunque, ri- tenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 4/03/ 2021). 5.Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. 5.1.Come sopra evidenziato, non è più consentita l ' impugna- zione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omessa in- sufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», masoltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richia- matamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di mo- tivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in viola- zione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanze processuali (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053del 7/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasuf- ficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'as- soluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determi- nanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal te- sto dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/ 06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurispru- denzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez.

U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di moti- vazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla forma- zione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina lo- gico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, ben- ché graficamente esistente, non rend e percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inido- nee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la for- mazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'inter- prete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 1/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo con- trollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6- L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione per- plessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giu- dice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 3/03/2022).

Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragiona- mento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giu- dizio di fatto(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 5/08/2016). 5.2.Nel caso di specie la ricorrente principale non ha prospet- tato l'incomprensibilità del ragionamento decisorio, che ha dimo- strato di aver compreso con chiarezza, ma la ritenuta non condivi- sibilità della soluzione adottata dal giudice di merito, cheha escluso il giudicato e poi ha fondato la decisione su gran parte degli argo- menti utilizzati dal giudice amministrativo. 6.Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile. 6.1.In primo luogo, emerge dalla formulazione del motivo la mancanza di un qualsiasi riferimento a fattidecisivi - intesi, come sopra evidenziato, quali fatti storici, eventi naturalistici - p o ich é la doglianza attiene al ritenuto mancato esame del diverso titolo della responsabilità invocatonei confronti del C omune , non solo ex art.2043 c.c., ma anche contrattuale ovvero ex art. 2041 c.c. 6.2.Ai fini della statuizione sulla dedotta violazione o falsa ap- plicazione dell'art. 112 c.p.c., occorre tenere presente la distinzione tra la prospettazione ad opera della parte che agisce della possibile diversa qualificazione della domanda formulata dalla formulazione di diverse domande, poiché la diversa qualificazione della domanda si fonda sugli stessi fatti costitutivi diversamente valutati, mentre la prospettazione di diverse domande implica una diversità dei fatti costitutivi.

In tale ottica, la qualificazione della domanda costituisce attività propria del giudice, ove la scelta tra diverse prospettate soluzioni implica il rigetto delle altre, mentre la proposizione di diverse do- mande impone una pronuncia esplicita o implicita su ciascuna di esse.

Nel caso di specie, la ricorrente principale ha dedotto che la Corte d'appello è incorsanel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con riferimento alla possibile qualificazione della domanda, pure enunciata nelle proprie conclusioni anche d'appello, in termini di responsabilità, oltre che extra contrattuale, anchecontrattuale o ex art. 2041 c.c.

La stessa parte, nel formulare il motivo di ricorso,ha dedotto di avere richiamato in sede di precisazione delle conclusioni tali diversi titoli di responsabilità, ma non ha specificato di avere dedotto, per i diversi titoli richiamati, fatticostitutivi divers i , sicché la censura è da ritenersi inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte offerto elementi per ritenere esistente un'omessa pronuncia su diverse domande di cui la parte non ha rappresentato, nel for- mulare il motivo, di avere dedotto fatti costitutivi diversi per l ' a- zione di ingiustificato arricchimento. 7.L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia del ricorso incidentalecontenuto nel controricorso.

Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il ricorso in- cidentale tardivo, proposto al giudice di legittimità oltre i termini di cui all'art. 325, comma 2, ovvero di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., è inefficace quando il ricorso principale per cassazione è inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 26/03/2015).

Nel caso di specie si è verificata proprio tale ipotesi, poiché il controricorso recante il ricorso incidentale risulta notificatoil 23/07/ 2019, quando eragià scaduto il termine breve per l'impugnazione della sentenza notificata il 18/04/2019.

8. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale deve essere dichiarato ineffi- cace. 9.La statuizione sulle spese segue la soccombenza e pertanto la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune.

Come precisato da questa Corte, infatti, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo per effetto della declaratoria di inam- missibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, at- teso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esa- me dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del prin- cipio di causalità con riferimento al decisumevidenzia che l'instau- razione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 ) . 10.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 19687/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Au bry 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonGiulio Lana e [OSCURATO:PERSONA], in virtù rispettivamente di procur a speciale a mar- gine del ricorso e di procura speciale per scrittura privata autenti- cata del 01/10/2024 in atti; -ricorrente in via principale - contro Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Aubry 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù rispettivamente di procur a speciale a mar- gine del ricorso e di procura speciale per scrittura privata autenti- cata del 01/10/2024 in atti; -controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napolin. 1897/2019, pubblicata il 04/04/2019, notificata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sosti- tuto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), proprietaria di un'area dell'e- stensione di circa mq 28.000 sita nel territorio del Comune diMelito di Napoli, fabbricabile in base al PRG vigente, adottato con delibera commissariale del04/05/1985 ed approvato con decreto della Pro- vincia n. 12/ 19 87, premesso: che, con delibera n. 35 del 27/ 0 6/ 2000, il Consiglio Comunale di Melito aveva approvato unoschema di convenzione finalizzato a disciplinare, ai sensi di cui all'art. 28, comma 5,n. 2 , l. n. 1 150 del 19 42, la realizzazione, a cura e spese di tutti i proprietari di aree fabbricabili, delle opere di u rbanizza- zione primaria a scomputo dei relativi oneri, oltre che la cessione gratuitadelle aree destinate alla realizzazione delle opere di urba- nizzazione secondaria, convenzionepropedeutica al rilascio dei per- messi a costruire dei singoli lotti; che a seguito di istanza della [OSCURATO:PERSONA] con cui si dichiarava disponibile a sottoscrivere una convenzione nei termini suindicati, acquisito il parere favore- vole della [OSCURATO:PERSONA] comunale in data 26/ 0 1/ 20 01 , la [OSCURATO:PERSONA] di Melito avevaautorizzato la convenzione prope- deutica al rilascio dei permessi a costruire i lotti edificatosisul ter- reno acquistato dalla stessa società; che in data 2/5/ 20 01 veniva stipulata la convenzione e la società si impegnava a realizzare,con- temporaneamente alla costruzione del primo degli edifici per i quali il Comune avrebbe dovuto rilasciare le concessioni edilizie, a sua cura e spese ed a scomputo dei futuri onericoncessori, gli oneri di urbanizzazione, reti stradali, fognarie ed elettriche ecc., da cedere successivamente al Comune; che dopo detta convenzione erano state rilasciate dal Comune n.19 concessioni edilizie (da novembre a dicembre 2011) per la costruzione di n.18 edifici su un lotto di intervento,seguite dal rilascio da parte dello stesso Comune di n. 18 permessi "in variante" (tra la finedel 2001 e luglio 2002); che, portatequasi a compimento le opere, il legale rappresentante della società istante erastato sottoposto a procedimento penale, tra l'al- tro, per il reato di "lottizzazione abusiva" che si concludeva con sentenza di assoluzione, intervenuta il 07/10/2008, perché il fatto nonsussiste e perché il fatto non costituisce reato; che prima della pronuncia assolutoria, con delibera commissariale n.190 del 6/12/ 2007, il Comune aveva annullato in autotutela la precedente deli- bera di Giunta n. 39/ 20 01 con cui era stata approvata la conven- zione predetta, con l'applicazione del meccanismo incentivante ex art. 5delle NTA ([OSCURATO:PERSONA] di Attuazione) ; che con successive ordinanze del 17/4/2008 il Comune annullava tutte le concessioni edilizie e le relative varianti, disponendo, ai sensi d ell ' art. 30 , comma 7,d.P. R . n. 380 del 20 01, l ' acquisizione al patrimonio co- munale degli immobili assegnati e dei suoli abusivamentelottizzati; che la società aveva quindi adito il TAR Campania per l'annulla- mento degli atti suindicaticensurando la violazione dell'art. 21 no- niesl . n. 241 del 1990 e dell ' art. 14 l . n. 15 del 200 5, ed eccesso di potere sotto vari profili (tra cui la mancata indicazione delle ra- gioni di pubblicointeresse che legittimavano l'annullamento, anche in considerazione del lungo lasso temporale, sette anni, trascorso dal rilascio dei titoli edilizi), ricorso che era stato respinto dal TAR con sentenza n. 4934/2009, passata in giudicato; che, a distanza di circa sei anni il Comune, con delibera n.190/2007, aveva annul- lato ladelibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 39/ 20 01 in base alla quale erano stati rilasciati i permessi a costruire, deducendo che nel frat- tempo la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto legittimo affidamento sulla legittimità degli atti rilasciati in suo favore portando ad esecuzione il progetto,sicché l' adozione in ritardo di detti annullamenti aveva ingenerato nella società l'affidamentosulla legittimità e correttezza dell'intervento di edilizia convenzionata consentito, poi effettiva- mente realizzato, causando l'intervenuto annullamento in autotu- teladel complessivo impianto provvedimentale e negoziale, un gra - ve danno, avendo il Comune violato il dovere di comportarsi se- condo buona fede ed in particolare l'affidamento ripostodal privato nella legittimità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.2043 c.c. La società chiedeva, quindi, la condanna del Comune di Melito alpagamento a titolo risarcitorio della somma di € 134.493.452,66 o della maggiore o minoresomma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per costi di costruzione, spesenotarili, di consulenza e di acquisto del suolo, per oneri finanziari, per ratei di mutuocor- risposti e a corrispondersi, per opere di urbanizzazione realizzate, oneri di concessione eablazione, furti subiti, spese di custodia del complesso, polizze fideiussorie e polizze mutuo,oltre rivalutazione ed interessi, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, la mi- nore somma di € 23.713.304,96, il tutto con vittoria di spese e competenze. Si costituiva in giudizio il Comune eccependo: 1) la prescrizione della domanda risarcitoriaex artt. 2947, comma 1, c.c. e 2946 c.c. ovvero del diritto alla restituzione degli oneri diurbanizzazione e di concessione asseritamente versati e quello al pagamento delle opere diurbanizzazione presuntivamente realizzate; 2) il difetto di giurisdizione del giudice ordinarioper essere competente il giudice amministrativo; 3) l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione per affidamento incolpevole e la contraddittorietà di un ' eventuale affermazione di responsabilitàa tale titolo con il giudicato esterno, costituitodalla sentenza del TAR Campania; nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Espletata CTU, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda condannando il Comune alpagamento in favore della società della somma di € 19.872.733,08 oltre interessi legali nonch é al paga- mento delle spese processuali da essa sostenute. Il Comune proponeva appello contro detta sentenza, chieden- do: dichiararsi il difetto di giurisdizione del GO; rigettare la do- manda attrice in ragione dell'intervenuto giudicato amministrativo; accertare e dichiarare maturata la prescrizione, e rigettare la do- manda di parte attrice in primo grado; accertare e dichiarare non responsabile il Comune di Melito di Napoli a titolodi responsabilità extracontrattuale o contrattuale e comunque non sussistente il danno risarcibile, con rigettodella domanda di parte attrice in primo grado e dichiarare non dovute le somme alle quali ilComune è stato condannato con la sentenza appellata; riformare la sentenza appel- lata inpunto di regolamentazione delle spe se processuali ivi com- prese le spese di CTU. A seguito di c oncessione della sospensione de lla provvis o ria esecutività della sentenza impugnata, si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], dapprima soltanto ai fini cautelari e poi conte- standola fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La Corte d'appello, con la sentenza n. 1897/2019, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pa- gamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dal la PRO- [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato quattromotivi di ricorso . Il Comune di Melito di Napoli ha resistito con controricorso for- mulando contestuale ricorso incidentale, affidato a quattro motivi. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, co. 1 n° 4 c.p.c. Divieto di nova. Error in procedendo. Questioni sollevate per la prima volta solo in grado di appello. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1 n° 5 c.p.c.» La ricorrente ha affermato che il Comune, nel primo grado di giudizio, sul merito della domanda risarcitoria si era difeso invo- cando: a) il giudicato amministrativo(eccezione rigettata in primo e in secondo grado); b) l'assenza di un incolpevole affidamento della società, stante l'agevole conoscibilità dell'illegittimità dei prov- vedimenti annullati in sede di autotutela; c) la condotta della so- cietà che, per perseguire i propri interessi, aveva indotto la PA in errore nell'emissione di detti provvedimenti. Nel proporre appello, invece, lo stesso Comune si era difeso, formulando, con il quarto e il quinto motivo di gravame, eccezioni e contestazioni in fatto del tutto nuove. In particolare, con il quarto motivo di appello, il Comune aveva rappresentato l'insussistenza del nesso di causalitàtra l'adozione dei provvedimenti illegittimi e il dannolamentato, avendo la [OSCURATO:PERSONA] interrotto tale nes - so,per avere edificato in difformità dalle concessioni ottenute, e poi annullate,(non più edifici a destinazione artigianale-commerciale e industriale, ma edifici a destinazione residenziale), perché in insa- nabile contrasto con la disciplina urbanistica di zona del P.R.G.Con il quinto motivo di appello, poi, lo stesso Comune aveva aggiunto quanto segue: la società ben sapeva che in quella zona non avrebbe potuto ottenere le concessioni edilizie per realizzare quanto ese- guito; che tale circostanza era confermata dalla repentina presen- tazione delle domande di condono, per ottenere il mutamento di destinazione d'uso da industriale-artigianale a residenziale; la so- cietà, per ottenere la concessione edilizia, aveva presentato atti poco chiari,che solo a lavori eseguiti emergevano come preordinati alla realizzazione delle opere effettivamente poste in essere; l'im- presa aveva compiuto un'attività finalizzata a celare al Comune i reali intenti edificatori; il lasso di tempo intercorso tra il rilascio dei titoli abilitativie il loro annullamento non era notevole, perché eser- citato nei limiti consentiti dall'ordinamento (art. 39 d.P.R. n. 380 del 2001). Accogliendo il quarto e il quinto motivo di appello, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha fondato la decisione sulle nuove eccezioni e/o contestazioni in fatto, incorrendo nella violazione dello art. 345 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio, anche con riferimento allo art. 112 c.p.c., dovendo intendersi il divieto dei novain appello ri- ferito non soltanto alle eccezioni in senso stretto ma anche alle con- testazioni infatto nuove. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art.97 Cost. con riferimento al principio di buona fede sia per la società appellata che per la P.A. appellante in relazione all ' art. 360, 1°co. n° 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell ' art. 2043 c.c. con riferimentoall'affidamento incolpevole del privato nei rap- porti con la P.A.; violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 21 novies l. 241/1990, rispettivamente integrato e introdotto dalla l. 15/2005 in relazione all ' art. 360, 1° co. n° 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli art. 2Cost e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360,1° co. n° 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360, 1°co. n° 5 c.p.c. » Secondo la ricorrente principale, la Corte d'appello ha fatto cat- tivo uso della nozione di buona fede e di affidamento incolpevole nei rapporti tra privato e PAe ha riportato tutta la sua ricostruzione in fatto della vicenda, in contrasto con quella operata dal giudice di appello. Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1n° 5 c.p.c. -Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.» Ad opinione della ricorrente la sentenza impugnata reca un con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché, da una par- te, ha escluso la valenza di giudicato alla pronuncia del giudice am- ministrativo, che ha definitivamente respinto le impugnazioni con- tro gli atti di annullamento adottati in sede di autotutela, ritenendo che si trattasse di accertamenti diversi da quelli oggetto del pre- sente giudizio, ma, poi, nell'accogliere il quarto e il quinto motivo di ricorso, ha reiteratamente richiamato le valutazioni operate dal giudice amministrativo. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotto quanto se- gue: «Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferi- mentoall'art. 360 co. 1 n° 4 c.p.c. - Error in procedendo con riferi- mento allad iversa qualificazione della domanda - Omissione par- ziale di pronuncia su una diversa causa petendi della domanda - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 360, co. 1, n° 5c.p.c.» La ricorrente principale ha evidenziato che nelle conclusioni ras- segnate in primo gradoaveva invocato la responsabilità del comune ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, anche a titolo di responsa- bilità contrattuale e, seppure con un petituminferiore, ex art. 2041 c.c., aggiungendo che le stesse conclusioni le aveva rassegnate in appello, ma la Corte di merito, rigettando la domanda sotto il profilo della responsabilità exart. 2043 c.c., «nulla ha scrutinato la Corte di merito con riferimento al risarcimento del danno sotto il diverso profilo della responsabilità contrattuale o, in via subordinata, dell'arricchimento senza giusta causa». 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 1 c.p.c., in relazione al difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].» Secondo il ricorrente incidentale il giudice di appello ha erro- neamente escluso che la cognizione della causa spettasse al giudice amministrativo, rilevando che la società aveva chiesto anche il ri- storo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, che i danni lamentati erano relativi alla esecuzione di interventi edilizi previsti nella convenzione urbanistica e che la lesione dell'affida- mento incolpevole nei confronti della PA si in una lesione degli in- teressi pretensivi. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., in relazione al quarto motivo di appello. Violazione delle norme in materia di risarcimento del danno. Inesistenza del diritto al risarcimento del danno per mancanza di nesso causale.» Ad opinione del Comune, la Corte d'appello, nell'accogliere il quarto e il quinto motivo di ricorsoha adottato una sentenza viziata da carenza di motivazione, perché ha valorizzato l'attività edilizia abusivamente posta, per escludere un affidamento incolpevole, mentre avrebbe dovuto tenere conto che tale condotta aveva inter- rotto il nesso causale tra l'adozione dei provvedimenti viziati, e an- nullati in sede di autotutela, e i lamentati dann i . La società aveva chiesto, infatti, il ristoro dei costi sostenuti per realizzare un quar- tiere residenziale abusivo, e non l'intervento oggetto della conven- zione e delle concessioni annullate, tant'è che le opere e le aree sono state poi acquisite gratuitamente al patrimonio comunale in ragione delloro carattere abusivo. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 3 , c.p.c., in relazione all'art. 2909 c.c. Intervenuto giudicato su un punto fondamentale della controversia.» Il ricorrente incidentale hadedotto l'erroneità della decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la valenza di giu- dicato alla sentenza del giudice amministrativo, escludendo l'iden- tità di giudizi, mentre, invece, non è necessaria la identità delle domande, essendo sufficiente che l'accertamento già compiuto ri- guardi la stessa situazione giuridica ovvero la questione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, come era avvenuto nel caso di specie, ove il giudice am- ministrativo aveva escluso l'esistenza di un affidamento incolpevole della società in ordine alla legittimità delle concessioni ediliziean- nullate, quale limite all'esercizio dell'autotutela. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell ' art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2947 c.c. Intervenut a prescrizione del diritto al risarcimento.» Il ricorrente incidentale ha dedotto l'erroneità della decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la prescrizione del diritto al risarcimento, senza tenere conto che il danno di cui è stato chiesto il risarcimento si è prodotto con la caducazione degli effetti della convenzione urbanistica e l'annullamento dele concessioni edi- lizie, con contestuale acquisizione gratuita dei suoli e delle opere, mediante la delibera commissariale n. 190 del 06/12/2007, seguita dai provvedimenti dirigenziali di annullamento delle singole conces- sioni edilizie, adottati nell'aprile 2008, senza che la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse effetto interruttivo, essendo firmata dal solo avvocatodella società, senza procura . 3. Il p rimo motivo di ricorso principale è inammissibile sotto entrambi i profili di censura. 3.1.Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con- sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rile- vante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordi- nanza n. 24035 del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto princi- pale), purché sia controverso e decisivo(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'e- sito del giudizio. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagio- nare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomenta- zioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/ 2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i sin- goli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, ole mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istrut- torie, qualora il fatto storico rilevante sia,comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/ 2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). Nel caso di specie, la ricorrente principale non ha indicato quale sia stato il fatto specifico, inteso nel senso sopra indicato, che, pur essendo stato oggetto della materia del contendere, e decisivo, non sia stato considerato dal giudice, sicché la censura si rivela del tutto inammissibile per genericità. 3.2. Per quanto riguarda la dedotta violazione del divieto di novain appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la novità di al- cune eccezioni e circostanze di fatto posti a fondamento del quarto e quinto motivo di gravame. Com'è noto il disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che nel giudizio di appello «non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili an- che d'ufficio». La ricorrente principale ha dedotto che tale norma non riguarda solo le domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le conte- stazioni in fatto nuove (e cioè non esplicitate in primo grado). Tale affermazione si rinviene anche nella giurisprudenza di le- gittimità, la quale ha precisato che l'ammissione di nuove contesta- zioni o allegazioni in fatto nel giudizio di secondo grado trasforme- rebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudi- cium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018). Questa stessa Corte ha anche affermato, con orientamento ora- mai consolidato,che il divieto in esame si limita alle nuove eccezioni in senso stretto, riservate alla parte e non alle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o se- condari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ri- tualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva ( così da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34053 del 5/12/2023; Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 23471 del 2/09/2024; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15653 del 05/06/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/ 02/2024; v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 2/04/2021). Nel caso di specie è evidente che il Comune, nel formulare il quarto e il quinto motivo di appello, non abbia introdotto eccezioni in senso stretto, inammissibili se formulate per la prima volta in sede di gravame, operando piuttosto delle argomentazioni a sup- porto della ritenuta insussistenza dei presupposti per configurare la invocata responsabilità. Al finedi dimostrare la novità di tali argomenti, parte ricorrente ha riportato il testo dell'atto di costituzione della controparte nel giudizio di primo grado , ma non ha fatto riferimento alle ulteriori rituali difese di quest'ultima, né alle allegazioni e produzioni comun- que acquisite al processo, non avendo neppure allegato, in effetti, che gli argomenti utilizzati dal Comune, nel proporre appello, non fossero comunque desumibili da fonti ritualmente acquisiti al pro- cesso. La censura si rivela, dunque, inammissibile, per difetto di spe- cificità, non avendo la parte neppure dedotto elementi rilevanti ai fini della verifica della sua fondatezza. 4.Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile con riferimento a tutti i profili di censura. 4.1.Deve subito dichiararsi inammissibile il motivo, nella parte in cui è dedotta la violazione degli att. 115 e 116 c.p.c. Come più volte evidenziato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applica- zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una ritenuta erronea valutazione del materiale istruttorio,compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'uf- ficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole se- condo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza ap- prezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). 4.2. Inoltre, con riferimento agli altri profili di censura, deve rilevarsi che la parte ha dedotto la violazione e la falsa applicazione di numerose norme di diritto , ma, poi, nell ' illustrare il motivo ha rappresentato la non condivisione della valutazione in fatto delle risultanze istruttorie, così come operata dalla Corte d'appello, cui ha contrapposto la propria versione, chiedendo al giudice di legitti- mità un inammissibile riesame delgiudizio di fatto. Anche il dedotto vizio e art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non si riferisce all'omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indi- cato, acquisito al processo, ma alla mancata valutazione delle risul- tanze istruttorie nel senso inteso dalla parte, ancora una volta in base ad un sindacato di merito inammissibile in questa sede. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, dunque, ri- tenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 4/03/ 2021). 5.Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. 5.1.Come sopra evidenziato, non è più consentita l ' impugna- zione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa in- sufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», masoltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richia- matamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di mo- tivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in viola- zione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 7/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasuf- ficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'as- soluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determi- nanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal te- sto dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/ 06/2020). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurispru- denzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di moti- vazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla forma- zione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina lo- gico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, ben- ché graficamente esistente, non rend e percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inido- nee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la for- mazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'inter- prete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 1/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo con- trollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6- L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione per- plessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giu- dice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 3/03/2022). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragiona- mento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giu- dizio di fatto(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 5/08/2016). 5.2.Nel caso di specie la ricorrente principale non ha prospet- tato l'incomprensibilità del ragionamento decisorio, che ha dimo- strato di aver compreso con chiarezza, ma la ritenuta non condivi- sibilità della soluzione adottata dal giudice di merito, cheha escluso il giudicato e poi ha fondato la decisione su gran parte degli argo- menti utilizzati dal giudice amministrativo. 6.Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile. 6.1.In primo luogo, emerge dalla formulazione del motivo la mancanza di un qualsiasi riferimento a fattidecisivi - intesi, come sopra evidenziato, quali fatti storici, eventi naturalistici - p o ich é la doglianza attiene al ritenuto mancato esame del diverso titolo della responsabilità invocatonei confronti del C omune , non solo ex art.2043 c.c., ma anche contrattuale ovvero ex art. 2041 c.c. 6.2.Ai fini della statuizione sulla dedotta violazione o falsa ap- plicazione dell'art. 112 c.p.c., occorre tenere presente la distinzione tra la prospettazione ad opera della parte che agisce della possibile diversa qualificazione della domanda formulata dalla formulazione di diverse domande, poiché la diversa qualificazione della domanda si fonda sugli stessi fatti costitutivi diversamente valutati, mentre la prospettazione di diverse domande implica una diversità dei fatti costitutivi. In tale ottica, la qualificazione della domanda costituisce attività propria del giudice, ove la scelta tra diverse prospettate soluzioni implica il rigetto delle altre, mentre la proposizione di diverse do- mande impone una pronuncia esplicita o implicita su ciascuna di esse. Nel caso di specie, la ricorrente principale ha dedotto che la Corte d'appello è incorsanel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con riferimento alla possibile qualificazione della domanda, pure enunciata nelle proprie conclusioni anche d'appello, in termini di responsabilità, oltre che extra contrattuale, anchecontrattuale o ex art. 2041 c.c. La stessa parte, nel formulare il motivo di ricorso,ha dedotto di avere richiamato in sede di precisazione delle conclusioni tali diversi titoli di responsabilità, ma non ha specificato di avere dedotto, per i diversi titoli richiamati, fatticostitutivi divers i , sicché la censura è da ritenersi inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte offerto elementi per ritenere esistente un'omessa pronuncia su diverse domande di cui la parte non ha rappresentato, nel for- mulare il motivo, di avere dedotto fatti costitutivi diversi per l ' a- zione di ingiustificato arricchimento. 7.L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia del ricorso incidentalecontenuto nel controricorso. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il ricorso in- cidentale tardivo, proposto al giudice di legittimità oltre i termini di cui all'art. 325, comma 2, ovvero di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., è inefficace quando il ricorso principale per cassazione è inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 26/03/2015). Nel caso di specie si è verificata proprio tale ipotesi, poiché il controricorso recante il ricorso incidentale risulta notificatoil 23/07/ 2019, quando eragià scaduto il termine breve per l'impugnazione della sentenza notificata il 18/04/2019. 8. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale deve essere dichiarato ineffi- cace. 9.La statuizione sulle spese segue la soccombenza e pertanto la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune. Come precisato da questa Corte, infatti, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo per effetto della declaratoria di inam- missibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, at- teso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esa- me dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del prin- cipio di causalità con riferimento al decisumevidenzia che l'instau- razione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 ) . 10.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 06979/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris