CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26901/2021 R.G. proposto da Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: 13- 26 9 01 - 2021 – 10/05 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Sez. distacca di Salerno, n. 6146/05/2021, pronunciata il 21 luglio 2021e depositata il 22 luglio 2021, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente presentava istanza di rimborso per euro 14.121,97, quale somma versata a titolo di sanzioni ed interessi di mora poiché esclus a da quelle dovute in sede di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016. 2.Il silenzio rifiuto opposto dall’Agente della Riscossione veniva impugnato dal contribuente avanti il giudice di prossimità. Replicava l’Ufficio costituitosi, eccependo in via preliminare l’inammissibilità per tardività del ricorso promosso, avendo il contribuente omesso di impugnare la comunicazione notificata due anni prima ed avente ad oggetto la quantificazione delle somm e dovute per la definizione agevolata richiesta, e con testando nel merito l’infondatezza del ricorso in ragione della correttezza dei conteggi operati. 3.La CTP rigettava il ricorso, accogliendo l’eccezione preliminare svolta dall’Ufficio. La decisione di prime cure veniva riformata in appello dalla CTR, che riteneva invece ammissibile e fondato il ricorso del contribuente. 4.Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge tre motivi di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, co. 1, lett. g) e h), e 21 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 6, co. 1, d.l. n. 193/2016, convertito con l. n. 225/2016 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Lamenta l’illegittimità della sentenza di riforma per aver la CTR ritenuto 13- 26 9 01 - 2021 – 10/05 /2023 MMF ammissibile il ricorso del contribuente e ciò sebbene costui avesse agito contestando la correttezza dei conteggi (e non solo la mera restituzione di somme versate erroneamente in eccedenza), senza aver impugnato la comunicazione del 09.06.2017 con cui i medesimi conteggi gli erano stati comunicati. Il motivo non è fondato. 2.Invero «Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nelDecreto Legislativo n. 546 del 1992,articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24e 53 Cost. ) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con laL. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà, non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citatoDecreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Infatti già al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, exarticolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non pi modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21045, in riferimento ad un invito al pagamento della Tosap, emesso dal Comune; 25/02/2009, n. 4513 13- 26 9 01 - 2021 – 10/05 /2023 MMF a proposito di avviso di pagamento per contributi del Consorzio di bonifica)» (cfr. Cass., V, n. 3466/2021). 2.1 Non sussistendo l’obbligo ma solo la facoltà per il ricorrente di impugnare la comunicazione contenente i conteggi resi dall’Agente della riscossione, correttamente la CTR ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando il ricorso ammissibile. 3. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata , la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art.132, co. 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36, co. 1, n. 4 d.lgs. n. 546/92, in parametro all’art. 360, co. 1, n 4 c.p.c., per motivazione apparente. In sostanza lamenta l’illegittimità della decisione per essersi limitata la CTR, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, a ordinare la restituzione delle somme versate dal contribuente per eccesso rispetto all’importo minimo necessario. Il motivo va disatteso. 4.Questa Corte ha affermato che «quanto alla eccepita "motivazione apparente" è appena il caso di rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del 13- 26 9 01 - 2021 – 10/05 /2023 MMF giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016)» (Cfr. Cass., V, n. 5531/2021). 4.1 Nella fattispecie in esame è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha sancito l’obbligo di restituzione delle somme versate in eccesso “rispetto all’importo minimo necessario e sufficiente” per la fruizione del beneficio del condono, ossia di tutte quelle somme ultronee rispetto al perfezionamento dei requisiti necessari e sufficienti per accedere alla definizione agevolata. 5. Con l’ultima doglianza, svolta ancora in via subordinata, l’Amministrazione finanziaria prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per essere la CTR incorsa nell’omesso esame di un fatto, ossia che la differenza richiesta a rimborso dal contribuente corrispondeva in realtà all’aggio, ai diritti di notifica delle cartelle di pagamento e alle spese di procedura già sostenute, oltre agli interessi connessi alla definizione agevolata. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 6.Con orientamento ormai costante questa Corte ha invero affermato il principio secondo cui « ove una determinata questione giuridica –che implichi un accertamento di fatto –non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 24/01/2019, n. 2038)» (cfr. Cass., n. 1550/2021). 6.1 Nella fattispecie in esame nulla afferma sul punto la CTR. Onde non incorrere nella statuizione di inammissibilità, il patrono erariale avrebbe pertanto dovuto riportare, nel suo ricorso, la 13- 26 9 01 - 2021 – 10/05 /2023 MMF corrispondente eccezione svolta nei gradi di merito. Per contro, si è limitata a riportare in parte qua la parte della comunicazione del 9.06.2017 ove venivano semplicemente riportati i conteggi del debito da versare onde fruire della definizione agevolata. 7.Conclusivamente vanno respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre va dichiarato inammissibileil terzo. 8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quate