CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 10121/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.16513/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza nr.308/2020 della Corte d’Appello di Torino depositata in data 4/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza nr.308/2020, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, che, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, aveva condannato Piercarlo e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori della società fallita, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal Fallimento, come determinati in complessive € 1.489,764,57 per due specifiche condotte di mala gestio: l’omessa chiamata in causa dinanzi al Tribunale di Novara dell’[OSCURATO:PERSONA] snc in un giudizio in cui era stata fatta valere la responsabilità della società fallenda, condannata al pagamento di € 1.369.679, in relazione ad un incidente subito da [OSCURATO:PERSONA], deceduta a causa di un crollo di un armadio/letto venduto da [OSCURATO:PERSONA] srl; la svendita a società, riconducibili agli amministratori e al loro fratello [OSCURATO:PERSONA], delle rimanenze della società in liquidazione. 2 Le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono le seguenti: i) la responsabilità del sinistro, che aveva provocato il decesso della Brancalassi, era da attribuire alla [OSCURATO:SOCIETA], i cui soci illimitatamente responsabili erano i ricorrenti, società che, su incarico della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva eseguito il montaggio e, pertanto, la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe evitato la condanna della fallenda; ii) la strategia seguita da [OSCURATO:PERSONA] di non coinvolgere nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA], apparentemente incomprensibile, si giustificava in realtà con la volontà degli amministratori di «sacrificare» la s.r.l. per salvaguardare i propri patrimoni personali, esposti al rischio di aggressione da parte dei soggetti danneggiati, stante l’illimitata responsabilità dei soci di una società di persone in caso di incapienza del patrimonio sociale; iii) non spiegava alcuna autorità di giudicato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna della [OSCURATO:PERSONA] srl, unico soggetto evocato in giudizio dagli eredi della Brancalassi, dal momento che le parti dei due giudizi erano diverse e il Tribunale di Novara non aveva escluso la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]; iv) il fatto non integrava gli estremi della responsabilità del committente di cui all’art 2049 c.c. [erroneamente indicato 2409 c.c.] applicabile nei rapporti di subordinazione e assimilati ma non in fattispecie riconducibili al contratto di appalto; v) la «svendita» a parti correlate ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]) delle rimanenze e del correlativo danno risultava provata dagli accertamenti del CTU. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. in relazione all’art 360 nr. 3 e 5 c.p.c.; si sostiene che la comunicazione da parte del legale agli eredi Brancalassi con la quale si affermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] snc non poteva essere utilizzata neanche come elemento indiziario; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. in relazione all’art 360 nr. 3 e 5 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] snc sulla scorta delle dichiarazioni rese dai liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] srl al Curatore del Fallimento quando invece quelle dichiarazioni rendevano tutt’altro che evidente tale responsabilità; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 nr 3 e 5 c.p.c.; si ascrive al Tribunale di non aver attribuito la corretta rilevanza probatoria alla sentenza penale resa dal Tribunale di Novara, che aveva escluso la responsabilità dei fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] non perché il montaggio fu eseguito dalla s.n.c. ma perché non vi era la prova del ruolo diretto dei fratelli nell’approntamento della confezione del mobile e della mancanza al momento del montaggio presso l’abitazione dei signori Lotito dell’attrezzatura portata da [OSCURATO:PERSONA] del necessario (staffe e tasselli) per l’ancoraggio al muro. La sentenza penale aveva, inoltre, escluso la responsabilità colposa a carico degli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] srl sulla base di una mera posizione di garanzia che invece era idonea a fondare la responsabilità civile della società poi fallita; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c . e 39 c.p.c . in relazione all’art. 360 nr c.p.c. per non avere la Corte riconosciuto alla sentenza del Tribunale di Novara - resa tra gli stessi soggetti e intervenuta sullo stesso rapporto giuridico - efficacia di giudicato in punto di responsabilità del sinistro di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e, in ogni caso per aver compiuto, incidenter tantum, una non consentita «rivisitazione» degli accertamenti e delle conclusioni cui era giunto il Tribunale di Novara, sulla base di una completa istruttoria e nel contraddittorio delle parti; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nr 3 c.p.c., ove si assume, premesso che la scelta di evocare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] srl dinanzial Tribunale di Novara fu degli attori danneggiati, che l’unica certezza della vicenda è costituita dalla riconosciuta responsabilità della fallita, essendo il resto solo ipotesi formulate dalla Corte; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 1° comma nr. 1 (principio contabili OIC 5), 2392, 2490 e 2634 3° comma c.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.; si ascrive alla Corte di non aver tenuto conto che,in fase di liquidazione , la valutazione dei beni da dismettere deve tener conto non delle valutazioni fornite dal bilancio ma dei valori di realizzo per stralcio dei beni che, per le rimanenze e i beni circolanti, è inferiore al presunto prezzo di vendita; la sentenza non avrebbe, inoltre, considerato che i beni erano obsoleti, il magazzino oggetto di vendita giaceva in locali che dovevano esser sgombrati per effetto dello sfratto per morosità, per cui vi erano motivi di urgenza costituiti dalla necessita di liberare gli immobili; alla luce di tali elementi, a dire dei ricorrenti, la vendita in blocco delle merci ad un prezzo pari al 16% netto del valore storico d’acquisto non poteva ritenersi irragionevole, né il Fallimento aveva fornito la prova di una vendita delle rimanenze da parte dei liquidatori ad un prezzo più elevato. 2 I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 L’esame della censura, nella articolazione in cui denuncia il vizio di cui all’art. 360 nr 5 c.p.c., è precluso, atteso che, nell'ipotesi di «doppia conforme» prevista dal comma 5 dell'art. 348-ter c.p.c., (applicabile ratione temporis in quanto l’appello è stato proposto dopo l’entrata in vigore dl d.l. 83/2012)il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. tra le tante Cass. 5528/2014, 26774/2016, 3/2020 e 9483/2020). 2.2 L’impugnata sentenza ha tratto il proprio convincimento, circa la responsabilità del sinistro di [OSCURATO:PERSONA] snc, società anch’essa partecipata ed amministrata dai fratelli [OSCURATO:SOCIETA] al pari della società fallita, da elementi probatori costituiti: i) dal fax del 29/11/2010 inviato dal legale della [OSCURATO:PERSONA] (scritto difensivo che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrentepur non avendo valore confessorio, ha carattere indiziario, e come tal e può essere legittimamente utilizzat o e liberamente valutat o dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento cfr. Cass.nr 9864/2014, 7015/2012 15515/2003); ii) dalle dichiarazioni rese dai liquidatori al curatore del [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze della sentenza nr.1286 del 28/10/2013 del Tribunale penale di Novara. 2.3 Sono state valorizzate anche le concrete ragioni del comportamento, apparentemente anomalo, serbato dagli amministratori che, a giudizio del Tribunale, trova plausibile giustificazione con la loro volontà « di mettere al riparo i loro patrimoni personali dalle pretese risarcitorie dei congiunti della Brancalossi in quanto dall’accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] snc avrebbe determinato, in caso di incapienza del patrimonio sociale, la responsabilità sociale e illimitata ex art 2304 c-c- dei suoi soci, che erano anche gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] srl». Si tratta di un elemento ritenuto di elevata connotazione indiziante. 2.4 Le doglianze di violazione di legge si risolvono in una mera critica della valutazione del quadro istruttorio compiuta dal decidente rispetto a quella preteso dalla parte, spettando solo al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni (cfr. tra le tante Cass. 9351/2022 2195/2022, 595/2022). 3 Il quarto motivo è inammissibile. 3.1 Va ribadito il principio , costantemente affermato da questa Corte, secondo cui secondo cui: « nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa» ( cfr. Cass.17034/2020,13988/2018,15737/2017, 2617/2015). 3.2 I ricorrenti non hanno assolto a tale onere limitandosi a riprodurre un breve stralcio del contenuto della sentenza del Tribunale di Novara del 10/2/2015. 3.3 Ad ogni buon conto l’impugnata sentenza ha escluso ogni possibilità di formazione del giudicato, in primo luogo, perché le parti contrapposte nella causa decisa dal Tribunale di Novara erano diverse rispetto a quelle del procedimento per cui è causa e, in secondo luogo, perché la sentenza del Tribunale di Novara non ha compiuto alcun accertamento circa l’insussistenza di eventuali profili di responsabilità ascrivibili ad [OSCURATO:PERSONA] snc. 3.4 Esclusa l’ operatività dell’efficacia di giudicato della pronuncia del Tribunale di Novara, nulla impediva al Tribunale delle Imprese di Torino, chiamato a decidere sulla domanda promossa dal Fallimento di accertamento della responsabilità degli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] srl e così del danno subito dal patrimonio della società da loro gestita per non avere chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] snc, di accertare incidenter tantum l’esclusiva responsabilità di quest’ultima, per aver eseguito il montaggio dell’armadio\letto, nella causazione del sinistro mortale; evento che integra uno dei fatti di mala gestio posto a base dell’azione ex art.146 l.fall. 4 Il quinto motivo è inammissibile in quanto il presente giudizio è volto non a sindacare la scelta processuale compiuta dagli eredi Brancalassi nel promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] srl, soggetto con il quale gli acquirenti avevano concluso il contratto di compravendita del mobile, ma a valutare se la decisione assunta dai ricorrenti di non chiamare in causa il terzo responsabile dell’incidente costituisca o meno atto antidoveroso e produttivo di conseguenze economiche negative per la compagine sociale da loro amministrata. 5 E’,infine, inammissibile anche il sesto motivo. 5.1 Va preliminarmente precisato come non spieghi alcun eff icacia digiudicato, ai sensi dell’art 652 c . p . p . la sentenza, prodotta con la memoria ex art. 380 bis .1 c . p . c . , emessa in data 8/2/2023 nel giudizio abbreviato dal Giudice per le Indagini preliminari di Novara di cui al procedimento nr 2031/2020 RGNR, di assoluzione di Piercarlo e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto, contestato al capo a) dell’imputazione, di bancarotta per distrazione per gli stessi fatti oggetto dell’azione di responsabilità per cui è causa della sentenza (perché il fatto non sussiste). 5.2 La curatela- come si legge a pag ina 11 della sentenza - non si era costituita parte civile per tale reato, ciò in quanto il Fallimento danneggiato non solo aveva già proposto azione risarcitoria in sede civile ma erano state pronunciate sentenze civili di merito di primo e secondo grado con conseguente impossibilità di trasferire l’azione civile in sede penale ai sensi dell’art. 75 1 ° e 2 ° comma c.p.p. 5.3 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che « i n materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto»(cfr. Cass.15470/2017) 5.4 Ciò premesso, sull’atto di mala gestio costituito dalla svendita dei beni, la Corte ha tratto il convincimento del pregiudizio economico subito dalla società e dai creditori sociali dalla notevole sproporzione, risultante dalla CTU, tra il costo storico dei beni ceduti e il loro prezzo di vendita e dalla circostanza che le rimanenze erano state cedute ad imprese riconducibili agli stessi liquidatori e al loro fratello Alberto. I giudici piemontesi hanno anche rimarcato: i) che i beni venduti dalla curatela al 3% del valore erano usati mentre quelli alienati dai liquidatori erano nuovi; ii) che gli amministratori erano a conoscenza della necessità di liberare urgentemente i locali del negozio già all’atto della delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che prevedeva come prezzo minimo di vendita delle rimanenze il costo d’acquisto aumentato del 10%; iii) che non risultava che tale delibera fosse stata assunta in ottica di continuità aziendale; iv) che non risultava provato dai dati di bilancio che la maggior parte della merce fosse obsoleta e che la vendita in blocco avrebbe comportato indubbi risparmi. 5.5. Le censure, che in sostanza reiterano i motivi dell’appello adeguatamente e puntualmente confutati dalla Corte con le argomentazioni sopra riportate, si risolvono, attraverso lo schermo del vizio di violazione di legge, in una manifestazione di mero dissenso motivazionale sugli accertamenti compiuti dai giudici di merito e sono, quindi, finalizzate unicamente a promuovere una rivalutazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato dal decidente. 6 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in€ 22.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva , Cpae rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,